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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.8742/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliato in Catania, Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Androne n. 73, presso lo studio dell'Avv. PEDULLA' MARIA CARMELA, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Forlì, Piazza Controparte_1 CodiceFiscale_2
Aurelio Saffi n. 32, presso lo studio dell'avv. Massimo Mambelli, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 30/06/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo di “dichiarare la risoluzione degli effetti costitutivi del contratto Controparte_1 rappresentato dalla sentenza n. 1604/01, emessa dal Tribunale di Ravenna (relativa alla causa rubricata al n. 890/98 R.G.) per inadempimento dell'obbligazione principale da parte del del pagamento del prezzo, con conseguente declaratoria di ritrasferimento della proprietà, CP_1 nella misura del 50% ovvero di quella in ditta allo stesso, dell'immobile sito in Gravina di Catania, censito al NCU, pag. 5932, foglio 1, mappale 514, sub 26, con annessa cantina, garage e parti comuni;
1 Ordinare la cancellazione dai pubblici registri immobiliari della trascrizione della Sentenza traslativa del Tribunale di Ravenna n. 1604/2001;- Condannare, per l'effetto, al Controparte_1 risarcimento dei danni, da parametrare al mancato uso dell'immobile (Euro 50.004,00), pari al 50% dei frutti civili rappresentati dal canone di locazione per gli immobili, non avendone mai percepiti;
-
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'Erario, essendovi ammissione al patrocinio
a spese dello Stato”.
Ha dedotto che, con sentenza del Tribunale civile di Ravenna n.1604/2001, emessa a definizione del giudizio n.R.G. 890/1998, pubblicata il 19.11.2001, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. venne disposto il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Gravina di Catania, via Paesi Bassi
n 5, zona Peep Milanese, (precedentemente: traversa di via vecchia S Giovanni), piano 2, scala C, meglio individuata al N.C.U. pag. 5932, foglio 1, part. 514, sub 26, A/2, da a Parte_1
dietro pagamento del prezzo di Lire 80.000.000 (attuali €41.315,55), come Controparte_1 determinato nel sotteso contratto preliminare.
L'attore ha dedotto che il detto trasferimento venne subordinato al pagamento, da parte del CP_1 del prezzo convenuto nel preliminare di £ 80.000,00, oggi pari ad € 41.315,55. In data 28.02.2002, il
Conservatore dell'Ufficio del territorio trascrisse la proprietà del bene in capo al il quale, CP_1 sebbene più volte diffidato ad eseguire il dovuto pagamento (con note raccomandate del 15.09.2011 e del 17.06.2015), restò inadempiente.
Si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'intervenuta prescrizione decennale, in assenza di atti interruttivi. Ha contestato la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto, avendo appreso, solo successivamente all'emissione della sentenza, che l'immobile fosse gravato da iscrizioni ipotecarie e “catastalmente” intestato al 50% a in forza di sentenza del 27.11.2002 (invero non trascritta come emerge dalla Persona_1 produzione documentale del convenuto).
In diritto, si osserva che, in presenza di sentenze produttive degli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c., si dovrà applicare la disciplina civilistica del contratto, stante che “la regolamentazione dettata dal giudice ha la funzione di sostituirsi al contratto definitivo non concluso … per cui, la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., tiene conto del contratto definitivo non concluso e costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, ragion per cui alla regolamentazione del rapporto che questa contiene si applicano le regole che, in generale, disciplinano il contratto e la cornice positiva a cui bisogna volgere lo sguardo per trarre la disciplina dell'efficacia della sentenza-contratto è definita dagli artt. 1321 ss. c.c.” (Cass. n. 19484/2008).
2 Come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo” (Cass civ. sent.
22 marzo 2023 n. 8164).
Preliminarmente, occorre procedere al vaglio dell'eccezione di prescrizione atteso che la parte convenuta ha contestato espressamente di avere mai ricevuto gli atti interruttivi della prescrizione spediti dalla controparte.
Sul punto devono richiamarsi i seguenti principi.
Da ultimo, la Suprema Corte, ha formulato il seguente principio di diritto “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata
a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata
l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile”
(Cass.28580/24).
In particolare, in materia di interruzione della prescrizione, “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile” (Cass. cit.).
Pertanto, “Il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge,
3 debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass.31845/22).
Ciò premesso, sulla scorta della produzione documentale agli atti risulta quanto segue.
Parte attrice ha dato prova di avere spedito la raccomandata del 15/9/2011, che risulta riscontrata dal con fax 21/10/2011 di replica (per il tramite dell'avv. Roberto Naldi), ove si legge “Egregio CP_1
Collega, il Sig. per incarico del quale scrivo la presente a riscontro della Sua Controparte_1 del 15/09/2011…”). E' pertanto comprovata l'interruzione del termine prescrizionale a tale data, con nuovo decorso del termine decennale dal 16.9.2011.
Parte attrice ha poi prodotto un'altra lettera di diffida datata 17.6.2015 della quale non vi è tuttavia alcuna prova di avvenuta spedizione e che pertanto non può costituire atto interruttivo della prescrizione.
Parte attrice ha poi dedotto di avere posto in essere un ulteriore atto interruttivo che sarebbe consistito nella spedizione della raccomandata di invito alla negoziazione assistita il 30/01/2020.
Tuttavia, dinanzi alla contestazione della mancata ricezione della detta raccomandata da parte del convenuto, al fine di fondare l'eccezione di prescrizione, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, non risulta più sufficiente la presunzione relativa di avvenuta ricezione e conoscenza legale dell'atto di costituzione in mora, richiedendosi a carico del mittente la prova dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario. Del pari, in caso di contestazione, la stampa tratta dal sito poste italiane può avere tutt'al più valore indiziario, anch'esso insufficiente, di per sé solo, e in assenza di riscontri indiziari ulteriori utili, a fondare la conoscenza legale dell'atto recettizio di costituzione in mora. Nella specie, non risulta infatti prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita, peraltro all'estero, né è stato richiesto un duplicato a cura del mittente, nè dimostrata l'impossibilità della sua produzione per una qualsiasi ragione.
In mancanza di prova di tale atto interruttivo, trattandosi di atti recettizi e tenuto conto delle conseguenze della mancata ricezione dell'atto ai fini della prescrizione, in caso di contestazione, la
4 verifica dell'effettiva ricezione legale dell'atto va valutata con maggiore rigore, nonché tenuto conto che la notifica dell'atto di citazione risulta effettivamente eseguita oltre il decennio (in particolare, la notifica della citazione risulta trasmessa dal notificante in data 16.3.2022 e si è perfezionata per il destinatario in data 8.4.2022, ossia oltre il decennio).
Al riguardo, non può riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, nel caso di specie, al tentativo di notifica effettuato dalla parte attrice mediante la pec spedita all'ambasciata trattandosi di prescrizione che, per potere essere evitata non necessita dell'esercizio dell'azione in un giudizio, ma può essere interrotta con un mero atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora, di talchè non può operare nella fattispecie alcuna scissione degli effetti della notifica del notificante e del notificato come dedotto dalla parte attrice.
Si richiama sul punto il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -9- giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”
(Cass. SSUU n.24822/2015; Cass. 40543/21).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass. n.4193/2025; Cass.4034/2017).
La stessa Consulta ha richiamato " il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario" (Cass. SSUU
n.24822/15 che richiama C. Cost. 477/02).
5 Inoltre, nella fattispecie, sebbene per la superiore ragione tranciante non possa rilevare la scissione degli effetti processuali della notifica della citazione , con conseguente intervenuta prescrizione , deve rilevarsi in generale, che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la scissione suddetta presupporrebbe altresì che la prima notifica venisse ritenuta quantomeno nulla, sebbene risulti non tentata come la medesima parte attrice ha rappresentato in atti (vedi lettera prodotta dall'attrice trasmessa dall'ambasciata che restituì indietro l'atto al difensore senza avere nemmeno inoltrato la notifica al convenuto) e presupporrebbe inoltre l'adesione all'orientamento, ad oggi controverso, secondo cui la notifica di un atto di citazione che risulti invalida, ove rinnovata, farebbe retroagire gli effetti alla prima notifica nulla, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione (ciò tuttavia sempre il il diritto non possa che essere esercitato in giudizio secondo i principi suddetti anche ai fini dell'interruzione della prescrizione e non ove come nella fattispecie sia possibile l'interruzione del termine prescrizionale a mezzo atto stragiudiziale).
Tuttavia, nella fattispecie concreta, risulta assorbente, anche di tali ulteriori questioni afferenti la prima notifica, la circostanza che, trattandosi di diritto la cui prescrizione avrebbe potuto essere impedita mediante atto stragiudiziale recettizio, non trova luogo la scissione invocata dalla parte attrice.
Ritenere diversamente, ossia che il tentativo invero non compiuto di notifica da parte dell'attrice possa avere, nel caso di specie, un effetto interruttivo della prescrizione ai danni del convenuto, significherebbe sia porre nel nulla la prescrizione postergandone il termine di legge, con un bilanciamento di interessi ad eccessivo discapito del convenuto e violerebbe il principio giurisprudenziale sopra richiamato secondo cui la scissione degli effetti della notifica può trovare applicazione e giustificazione in virtù di un bilanciamento di interessi tra le parti soltanto laddove non sia possibile interrompere altrimenti (ossia con un atto stragiudiziale) il termine prescrizionale o impedire la decadenza se non con il compimento dell'atto giudiziale (ad es. evitare effetto decadenziale esclusivamente con la notifica della citazione come nella revocatoria o nell'usucapione), mentre nella fattispecie in questione anche un mero atto di costituzione in mora stragiudiziale recettizio, avrebbe potuto interrompere la prescrizione.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della causa, come in dispositivo, ridotte ai minimi le fasi istruttoria e decisoria tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta, della natura documentale della causa e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Catania – Terza Sezione civile – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8742/2021 RG, respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi €5.261,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 4.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliato in Catania, Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Androne n. 73, presso lo studio dell'Avv. PEDULLA' MARIA CARMELA, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Forlì, Piazza Controparte_1 CodiceFiscale_2
Aurelio Saffi n. 32, presso lo studio dell'avv. Massimo Mambelli, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 30/06/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo di “dichiarare la risoluzione degli effetti costitutivi del contratto Controparte_1 rappresentato dalla sentenza n. 1604/01, emessa dal Tribunale di Ravenna (relativa alla causa rubricata al n. 890/98 R.G.) per inadempimento dell'obbligazione principale da parte del del pagamento del prezzo, con conseguente declaratoria di ritrasferimento della proprietà, CP_1 nella misura del 50% ovvero di quella in ditta allo stesso, dell'immobile sito in Gravina di Catania, censito al NCU, pag. 5932, foglio 1, mappale 514, sub 26, con annessa cantina, garage e parti comuni;
1 Ordinare la cancellazione dai pubblici registri immobiliari della trascrizione della Sentenza traslativa del Tribunale di Ravenna n. 1604/2001;- Condannare, per l'effetto, al Controparte_1 risarcimento dei danni, da parametrare al mancato uso dell'immobile (Euro 50.004,00), pari al 50% dei frutti civili rappresentati dal canone di locazione per gli immobili, non avendone mai percepiti;
-
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'Erario, essendovi ammissione al patrocinio
a spese dello Stato”.
Ha dedotto che, con sentenza del Tribunale civile di Ravenna n.1604/2001, emessa a definizione del giudizio n.R.G. 890/1998, pubblicata il 19.11.2001, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. venne disposto il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Gravina di Catania, via Paesi Bassi
n 5, zona Peep Milanese, (precedentemente: traversa di via vecchia S Giovanni), piano 2, scala C, meglio individuata al N.C.U. pag. 5932, foglio 1, part. 514, sub 26, A/2, da a Parte_1
dietro pagamento del prezzo di Lire 80.000.000 (attuali €41.315,55), come Controparte_1 determinato nel sotteso contratto preliminare.
L'attore ha dedotto che il detto trasferimento venne subordinato al pagamento, da parte del CP_1 del prezzo convenuto nel preliminare di £ 80.000,00, oggi pari ad € 41.315,55. In data 28.02.2002, il
Conservatore dell'Ufficio del territorio trascrisse la proprietà del bene in capo al il quale, CP_1 sebbene più volte diffidato ad eseguire il dovuto pagamento (con note raccomandate del 15.09.2011 e del 17.06.2015), restò inadempiente.
Si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'intervenuta prescrizione decennale, in assenza di atti interruttivi. Ha contestato la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto, avendo appreso, solo successivamente all'emissione della sentenza, che l'immobile fosse gravato da iscrizioni ipotecarie e “catastalmente” intestato al 50% a in forza di sentenza del 27.11.2002 (invero non trascritta come emerge dalla Persona_1 produzione documentale del convenuto).
In diritto, si osserva che, in presenza di sentenze produttive degli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c., si dovrà applicare la disciplina civilistica del contratto, stante che “la regolamentazione dettata dal giudice ha la funzione di sostituirsi al contratto definitivo non concluso … per cui, la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., tiene conto del contratto definitivo non concluso e costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, ragion per cui alla regolamentazione del rapporto che questa contiene si applicano le regole che, in generale, disciplinano il contratto e la cornice positiva a cui bisogna volgere lo sguardo per trarre la disciplina dell'efficacia della sentenza-contratto è definita dagli artt. 1321 ss. c.c.” (Cass. n. 19484/2008).
2 Come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo” (Cass civ. sent.
22 marzo 2023 n. 8164).
Preliminarmente, occorre procedere al vaglio dell'eccezione di prescrizione atteso che la parte convenuta ha contestato espressamente di avere mai ricevuto gli atti interruttivi della prescrizione spediti dalla controparte.
Sul punto devono richiamarsi i seguenti principi.
Da ultimo, la Suprema Corte, ha formulato il seguente principio di diritto “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata
a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata
l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile”
(Cass.28580/24).
In particolare, in materia di interruzione della prescrizione, “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile” (Cass. cit.).
Pertanto, “Il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge,
3 debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass.31845/22).
Ciò premesso, sulla scorta della produzione documentale agli atti risulta quanto segue.
Parte attrice ha dato prova di avere spedito la raccomandata del 15/9/2011, che risulta riscontrata dal con fax 21/10/2011 di replica (per il tramite dell'avv. Roberto Naldi), ove si legge “Egregio CP_1
Collega, il Sig. per incarico del quale scrivo la presente a riscontro della Sua Controparte_1 del 15/09/2011…”). E' pertanto comprovata l'interruzione del termine prescrizionale a tale data, con nuovo decorso del termine decennale dal 16.9.2011.
Parte attrice ha poi prodotto un'altra lettera di diffida datata 17.6.2015 della quale non vi è tuttavia alcuna prova di avvenuta spedizione e che pertanto non può costituire atto interruttivo della prescrizione.
Parte attrice ha poi dedotto di avere posto in essere un ulteriore atto interruttivo che sarebbe consistito nella spedizione della raccomandata di invito alla negoziazione assistita il 30/01/2020.
Tuttavia, dinanzi alla contestazione della mancata ricezione della detta raccomandata da parte del convenuto, al fine di fondare l'eccezione di prescrizione, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, non risulta più sufficiente la presunzione relativa di avvenuta ricezione e conoscenza legale dell'atto di costituzione in mora, richiedendosi a carico del mittente la prova dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario. Del pari, in caso di contestazione, la stampa tratta dal sito poste italiane può avere tutt'al più valore indiziario, anch'esso insufficiente, di per sé solo, e in assenza di riscontri indiziari ulteriori utili, a fondare la conoscenza legale dell'atto recettizio di costituzione in mora. Nella specie, non risulta infatti prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita, peraltro all'estero, né è stato richiesto un duplicato a cura del mittente, nè dimostrata l'impossibilità della sua produzione per una qualsiasi ragione.
In mancanza di prova di tale atto interruttivo, trattandosi di atti recettizi e tenuto conto delle conseguenze della mancata ricezione dell'atto ai fini della prescrizione, in caso di contestazione, la
4 verifica dell'effettiva ricezione legale dell'atto va valutata con maggiore rigore, nonché tenuto conto che la notifica dell'atto di citazione risulta effettivamente eseguita oltre il decennio (in particolare, la notifica della citazione risulta trasmessa dal notificante in data 16.3.2022 e si è perfezionata per il destinatario in data 8.4.2022, ossia oltre il decennio).
Al riguardo, non può riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, nel caso di specie, al tentativo di notifica effettuato dalla parte attrice mediante la pec spedita all'ambasciata trattandosi di prescrizione che, per potere essere evitata non necessita dell'esercizio dell'azione in un giudizio, ma può essere interrotta con un mero atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora, di talchè non può operare nella fattispecie alcuna scissione degli effetti della notifica del notificante e del notificato come dedotto dalla parte attrice.
Si richiama sul punto il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -9- giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”
(Cass. SSUU n.24822/2015; Cass. 40543/21).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass. n.4193/2025; Cass.4034/2017).
La stessa Consulta ha richiamato " il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario" (Cass. SSUU
n.24822/15 che richiama C. Cost. 477/02).
5 Inoltre, nella fattispecie, sebbene per la superiore ragione tranciante non possa rilevare la scissione degli effetti processuali della notifica della citazione , con conseguente intervenuta prescrizione , deve rilevarsi in generale, che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la scissione suddetta presupporrebbe altresì che la prima notifica venisse ritenuta quantomeno nulla, sebbene risulti non tentata come la medesima parte attrice ha rappresentato in atti (vedi lettera prodotta dall'attrice trasmessa dall'ambasciata che restituì indietro l'atto al difensore senza avere nemmeno inoltrato la notifica al convenuto) e presupporrebbe inoltre l'adesione all'orientamento, ad oggi controverso, secondo cui la notifica di un atto di citazione che risulti invalida, ove rinnovata, farebbe retroagire gli effetti alla prima notifica nulla, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione (ciò tuttavia sempre il il diritto non possa che essere esercitato in giudizio secondo i principi suddetti anche ai fini dell'interruzione della prescrizione e non ove come nella fattispecie sia possibile l'interruzione del termine prescrizionale a mezzo atto stragiudiziale).
Tuttavia, nella fattispecie concreta, risulta assorbente, anche di tali ulteriori questioni afferenti la prima notifica, la circostanza che, trattandosi di diritto la cui prescrizione avrebbe potuto essere impedita mediante atto stragiudiziale recettizio, non trova luogo la scissione invocata dalla parte attrice.
Ritenere diversamente, ossia che il tentativo invero non compiuto di notifica da parte dell'attrice possa avere, nel caso di specie, un effetto interruttivo della prescrizione ai danni del convenuto, significherebbe sia porre nel nulla la prescrizione postergandone il termine di legge, con un bilanciamento di interessi ad eccessivo discapito del convenuto e violerebbe il principio giurisprudenziale sopra richiamato secondo cui la scissione degli effetti della notifica può trovare applicazione e giustificazione in virtù di un bilanciamento di interessi tra le parti soltanto laddove non sia possibile interrompere altrimenti (ossia con un atto stragiudiziale) il termine prescrizionale o impedire la decadenza se non con il compimento dell'atto giudiziale (ad es. evitare effetto decadenziale esclusivamente con la notifica della citazione come nella revocatoria o nell'usucapione), mentre nella fattispecie in questione anche un mero atto di costituzione in mora stragiudiziale recettizio, avrebbe potuto interrompere la prescrizione.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della causa, come in dispositivo, ridotte ai minimi le fasi istruttoria e decisoria tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta, della natura documentale della causa e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Catania – Terza Sezione civile – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8742/2021 RG, respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi €5.261,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 4.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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