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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4091/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4091/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], l'[...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ND ST, con l'Avv. ND ST
e
C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. ND CP_1 C.F._2
ST, con l'Avv. ND ST
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.7.2025
Condizioni congiunte come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 6.10.2025.
MOTIVAZIONE
1. Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
2. Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
3. Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 11.4.2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta.
4. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali Parte_1 CP_1
hanno celebrato matrimonio, a Genova il 11.4.2013;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “a) La casa di abitazione coniugale rappresentata dall'appartamento sito in via Di Pino 46/3 è stata recentemente alienata e pertanto i coniugi rinunciano, per quanto occorre possa, a qualsiasi pretesa in riferimento alla stessa rendendosi superfluo ogni conseguente provvedimento in punto assegnazione della medesima;
b) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro; c) L'unico figlio in oggi Persona_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, verrà affidato ad entrambi in coniugi secondo un regime di frequentazione paritario e aderente alle aspirazioni e alle volontà del
2 medesimo, con collocazione prevalente presso il padre;
d) In ragione di quanto sopra, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto di , ciascuno per quanto di propria Per_1
competenza, salvo per quanto attiene le spese di natura straordinaria che verranno disciplinate secondo il documento di orientamento uniforme Tribunale Genova sez. IV - Spese straordinarie – che si intende qui integralmente richiamato per divenire parte integrante del presente atto”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 21 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4091/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], l'[...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ND ST, con l'Avv. ND ST
e
C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. ND CP_1 C.F._2
ST, con l'Avv. ND ST
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.7.2025
Condizioni congiunte come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 6.10.2025.
MOTIVAZIONE
1. Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
2. Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
3. Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 11.4.2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta.
4. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali Parte_1 CP_1
hanno celebrato matrimonio, a Genova il 11.4.2013;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “a) La casa di abitazione coniugale rappresentata dall'appartamento sito in via Di Pino 46/3 è stata recentemente alienata e pertanto i coniugi rinunciano, per quanto occorre possa, a qualsiasi pretesa in riferimento alla stessa rendendosi superfluo ogni conseguente provvedimento in punto assegnazione della medesima;
b) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro; c) L'unico figlio in oggi Persona_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, verrà affidato ad entrambi in coniugi secondo un regime di frequentazione paritario e aderente alle aspirazioni e alle volontà del
2 medesimo, con collocazione prevalente presso il padre;
d) In ragione di quanto sopra, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto di , ciascuno per quanto di propria Per_1
competenza, salvo per quanto attiene le spese di natura straordinaria che verranno disciplinate secondo il documento di orientamento uniforme Tribunale Genova sez. IV - Spese straordinarie – che si intende qui integralmente richiamato per divenire parte integrante del presente atto”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 21 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
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