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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 22 Maggio 2025.
Reg.Gen. N.181/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
all'udienza di discussione in data 22 Maggio 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 20.05.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellato), avente ad oggetto: appello avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n°69/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data
29.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha Parte_1 parzialmente accolto il ricorso proposto da – assunto a tempo indeterminato dalla società CP_1
appellante in data 07.10.2019 con orario a tempo pieno per 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), con mansioni di muratore ed inquadramento al II livello del C.C.N.L.
Edilizia-Aziende Artigiane – nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del lavoratore alle differenze
1 retributive derivanti dal superiore inquadramento nel III livello del C.C.N.L. di settore ed a titolo di retribuzione per il maggior numero di ore lavorate (rispetto a quelle contrattualmente previste), con conseguente condanna della società appellante al pagamento dell'importo complessivo di €.10.995,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori e del lavoro straordinario, lamentando un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ed una erronea valutazione dell'attendibilità dei testi escussi da parte del giudice di primo grado. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 69/2024 R.g. G. del L. Tribunale di Fermo pronunciata in data 29/03/2024, pubblicata in pari data e notificata in data 22/04/24 e, per l'effetto, previa ricostruzione del fatto storico come indicato nel motivo di appello che qui si intende integralmente trascritto, accertare e dichiarare corretto, in accoglimento della domanda della resistente ora appellante l'inquadramento lavorativo (al II livello c.c.n.l. Edilizia) del ricorrente ora Parte_1
appellato Sig. respingendone le relative domande anche relativamente al preteso CP_1 riconoscimento di lavoro straordinario”.
Si è costituito in giudizio il quale eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione per carenza dei requisiti previsti dagli artt. 434 e 342 c.p.c. e, nel merito, ne contesta la fondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame, chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. A fini chiarificatori, si rileva che la parte appellata non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non spettanti al lavoratore né
l'indennità di trasferta, né l'indennità per ferie e permessi non goduti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c., atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
Nella specie, trova, infatti, applicazione il nuovo testo dell'art. 434, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che prevede che: “L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La novella legislativa, oltre a rendere chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si
2 pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012.
Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
***
Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
1.- Con riferimento al preteso diritto all'inquadramento superiore, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in capo al il diritto all'inquadramento nel terzo CP_1
livello del C.C.N.L. di settore, rivendicato per lo svolgimento di mansioni proprie dell'“operaio muratore”, denunciando che il primo giudice aveva riconosciuto tale diritto traendo conseguenze errate dall'istruttoria effettuata e dall'interpretazione delle norme contrattuali di riferimento.
In buona sostanza, l'appellante contesta l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 Cod.Civ. - che contempla il diritto alla promozione automatica in capo al lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre 3 mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo - iter che, alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, si deve sviluppare in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa.
Va altresì tenuto presente che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass.
n.18122/14); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che
3 l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice del merito, quindi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n.4272/2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008). La
Suprema Corte, con la sentenza n.8993/2011, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal C.C.N.L. di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega. Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i tratti requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali. Alla stregua dei principi sin qui esposti, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione
(e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal C.C.N.L. di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Fissate tali coordinate ermeneutiche, occorre premettere che, a norma dell'art.77 del C.C.N.L.
Imprese Edili sottoscritto in data 01.07.2014 (la cui applicabilità al rapporto lavorativo de quo non è in contestazione), l'inquadramento nel terzo livello (rivendicato dall'appellato) spetta agli “operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico pratica” (c.d. “operai specializzati”), laddove per l'inserimento nel secondo livello (già riconosciuto all'appellato) è sufficiente l'idoneità ad “eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro
4 esecuzione” (c.d. “operai qualificati”). Il tratto caratterizzante dell'inquadramento rivendicato può quindi essere individuato nel possesso di una più elevata specializzazione professionale derivante da preparazione tecnico pratica, e non solo di una specifica capacità esecutiva di livello “normale”.
Va evidenziato che la distinzione tra il II e il III livello di inquadramento, così come prevista dal
C.C.N.L. di categoria, si fonda su elementi di natura sia qualitativa che formativa. In particolare, il livello
III (rivendicato dall'appellato e riconosciuto dal giudice di primo grado) è riservato agli operai superiori ai qualificati, ossia a quei lavoratori che risultano in possesso di una speciale competenza pratica, acquisita tramite un percorso di tirocinio o una specifica preparazione tecnico-pratica, e che sono pertanto in grado di eseguire lavorazioni particolari, non riconducibili a quelle standard o ordinarie.
Diversamente, il livello II (attribuito al lavoratore dalla datrice di lavoro per l'intera durata del rapporto) si riferisce agli operai qualificati, che sono certamente in possesso di capacità tecniche, ma limitate all'esecuzione di lavori che richiedono una normale specifica abilità, senza che sia necessaria una competenza superiore o un particolare percorso formativo. Ne consegue che il profilo professionale del lavoratore inquadrato al livello III si distingue da quello del livello II non solo per la complessità e particolarità delle mansioni svolte, ma anche per il grado di specializzazione richiesto, che si traduce in un'autonomia esecutiva maggiore e in una padronanza tecnica che va oltre la normale capacità richiesta a un operaio qualificato.
Ebbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta, deve ritenersi che, in effetti, l'appellato non ha pienamente assolto all'onere della prova su di lui gravante, in ordine alla dimostrazione dello svolgimento del dedotto rapporto di lavoro secondo modalità esecutive sussumibili nella indicata definizione, idonee quindi a condurre in punto di fatto al riconoscimento della rivendicata qualifica.
A giudizio di questo Collegio, infatti, l'originario ricorrente non ha sufficientemente provato né di aver svolto le mansioni relative all'inquadramento negoziale reclamato, né, giocoforza, la prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale.
Ciò premesso, osserva la Corte che, già in punto di allegazione, le mansioni indicate dal nel CP_1
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non appaiono sufficientemente dettagliate, né concretamente riconducibili al livello contrattuale superiore (livello III) rivendicato.
Invero, il lavoratore ha genericamente affermato di aver svolto, per l'intera durata del rapporto, attività riconducibili a lavorazioni edili quali: opere di carpenteria, costruzione di pilastri, colonne, massetti, scale, muratura completa, rivestimenti e pavimentazioni, demolizioni, rasature, intonaco e cappotto, montaggio di impalcature, nonché l'esame ed esecuzione dei progetti in autonomia. Tuttavia, tale elencazione si risolve in un richiamo cumulativo e non approfondito di mansioni di natura esecutiva, frequentemente riconducibili (anche) alla sfera dell'operaio qualificato di II livello.
5 Difetta, nella descrizione fornita, l'allegazione di elementi specifici e circostanziati da cui possa evincersi lo svolgimento di lavorazioni particolari che richiedano una speciale competenza pratica, acquisita mediante tirocinio o una preparazione tecnico-pratica superiore alla norma, come espressamente richiesto dalla declaratoria contrattuale del III livello. Parimenti, non emergono profili di autonomia operativa qualificata tali da giustificare il passaggio al livello superiore, né sono stati indicati episodi concreti in cui il lavoratore abbia dovuto operare mediante l'esercizio di scelte tecniche autonome, di coordinamento o di risoluzione di problematiche complesse, né tanto meno è stata allegata l'assunzione di responsabilità su lavorazioni particolarmente delicate o specialistiche.
In definitiva, le attività elencate – pur potendo certamente rientrare nel novero delle mansioni di un operaio qualificato – risultano, per come rappresentate, prive dei requisiti sostanziali richiesti per l'inquadramento al III livello, ossia della specifica competenza superiore, della specializzazione acquisita, della prevalenza di lavorazioni particolari rispetto a quelle ordinarie e dell'effettiva autonomia tecnico-esecutiva nello svolgimento delle mansioni.
La carenza allegatoria illustrata è altresì confermata dal tenore delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi nel grado precedente, le quali, lungi dal colmare le lacune già evidenziate in sede di ricorso introduttivo, si sono limitate a confermare l'esecuzione, da parte del lavoratore, di mansioni generiche e ricorrenti nel settore edile, prive di quella specificità, complessità e autonomia tecnica che sole avrebbero potuto giustificare un inquadramento al livello superiore.
In particolare, i testi hanno fatto riferimento a lavorazioni di muratura, carpenteria e simili che, per quanto eseguite in modo continuativo, non si connotano per elementi di eccezionalità né per caratteristiche tali da esulare dall'ambito proprio dell'operaio qualificato di II livello. Nessuna dichiarazione testimoniale ha infatti evidenziato l'utilizzo di competenze tecnico-pratiche superiori alla media, né lo svolgimento di lavorazioni particolari che richiedessero un grado di specializzazione acquisito attraverso specifico tirocinio o formazione professionale avanzata.
È mancata, inoltre, ogni indicazione circa l'assunzione da parte del lavoratore di responsabilità operative, di attività di coordinamento o di capacità autonoma di interpretazione progettuale tale da implicare l'esercizio di scelte tecniche autonome, che costituiscono elementi distintivi e qualificanti del terzo livello.
Nel dettaglio, il teste ha dichiarato che “il faceva le nostre stesse mansioni”, Testimone_1 CP_1
senza fornire alcun elemento utile a individuare profili distintivi o di particolare complessità dell'attività svolta dall'appellato. In termini altrettanto vaghi si è espresso il teste , il quale ha Testimone_2 affermato che “ faceva carpenteria e simili”, rimanendo su un piano del tutto descrittivo e privo di CP_1
qualsivoglia approfondimento sulle modalità concrete di svolgimento, sul grado di autonomia o sulla
6 continuità delle lavorazioni asserite. Ancora più priva di contenuto probatorio risulta la dichiarazione del teste , il quale ha riferito: “non potevo avvedermi su cosa nel dettaglio facesse”. Testimone_3
I soli testimoni che hanno confermato che l'appellato avrebbe svolto mansioni riconducibili al III livello sono stati e Tuttavia, anche le loro affermazioni si collocano su un Tes_4 Testimone_5
piano di estrema genericità, limitandosi a confermare in via del tutto astratta che il svolgeva le CP_1
attività elencate nella declaratoria del III livello, senza tuttavia precisare con sufficiente dettaglio tempi, modalità, luoghi e continuità dello svolgimento delle stesse. Tali lacune, già di per sé rilevanti, si aggravano alla luce della posizione soggettiva degli stessi, i quali risultano essere lavoratori che – al pari del – hanno promosso, dinanzi all'autorità giudiziaria, analoghe azioni nei confronti della società CP_1
datrice di lavoro per rivendicare un superiore inquadramento contrattuale.
Tale circostanza, pur non determinando in sé una causa di incapacità a testimoniare ex art.246 c.p.c., incide sensibilmente sull'attendibilità delle relative deposizioni, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 21418/2015), che impone al giudice un attento vaglio critico delle testimonianze rese da soggetti portatori di un interesse diretto e concreto all'esito del giudizio. In quest'ordine di concetti, le dichiarazioni dei testi e Tes_4
– gli unici che hanno genericamente confermato lo svolgimento delle mansioni Testimone_5
superiori rivendicate – non possono ritenersi sufficientemente attendibili, né idonee a provare il possesso, da parte dell'odierno appellato, di quel grado di specializzazione, competenza tecnico-pratica e autonomia operativa richiesto dalla declaratoria contrattuale del livello III.
D'altronde, non è un caso che i restanti testimoni – evidentemente privi di un interesse personale nella vicenda – abbiano descritto l'attività del come riconducibile alle ordinarie mansioni del muratore CP_1
qualificato, prive di profili di particolare specializzazione o di elementi idonei a differenziarle dalle attività normalmente espletate da un operaio di II livello. Nessuno dei testi ha infatti riferito di un effettivo svolgimento di lavorazioni particolari, né ha fatto menzione di una capacità autonoma di lettura dei progetti, di presa in carico di responsabilità operative ovvero di compiti di coordinamento e gestione che potessero giustificare un inquadramento superiore.
In definitiva, considerata la generica impostazione del ricorso originario, la scarsa attendibilità dei principali testimoni a favore del lavoratore e la mancanza di prove idonee a dimostrare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori in modo continuativo, prevalente e con particolare autonomia e competenza, si deve concludere che le risultanze istruttorie acquisite non sono idonee a fondare il riconoscimento dell'invocato inquadramento nel livello III del C.C.N.L. di settore. Del resto, la contraddittorietà e la lacunosità delle deposizioni testimoniali raccolte non possono che andare a pregiudizio della parte che era gravata dell'onere della prova, e quindi dell'odierna parte appellata.
7 In assenza di ulteriori elementi istruttori e/o di riscontro, non vi è dunque in atti prova sufficiente dell'esercizio delle mansioni superiori proprie della declaratoria della categoria rivendicata.
***
2.- In merito al rivendicato svolgimento di ore di lavoro straordinario che si assume prestato nel corso del rapporto di lavoro dal 07.10.2019 al 31.08.2021 (data in cui il lavoratore ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie), l'appellante censura la sentenza impugnata per aver operato una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che non sarebbero tali da comprovare le allegazioni attoree.
Ciò premesso, è noto che, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale - in questo caso, 40 ore settimanali di media annua - sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, e non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nel caso di specie, il C.C.N.L. per le Imprese Edili del 01.07.2014 prevede, all'art.5, che “l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di
10 ore giornaliere” e, all'art.19, che “viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art.5 del presente contratto”.
Ebbene, le medesime considerazioni già svolte con riferimento al tema del superiore inquadramento portano a ritenere non sufficientemente comprovata anche la pretesa relativa allo svolgimento di lavoro straordinario. Anche in questo caso, infatti, il ricorso introduttivo del giudizio si presenta non sufficientemente determinato, limitandosi ad allegare, in maniera generica, la prestazione di circa un'ora di lavoro straordinario al giorno, senza alcuna specificazione in ordine alla concreta collocazione temporale delle prestazioni eccedenti l'orario ordinario.
Tale genericità, peraltro, ha determinato un evidente limite all'attività difensiva della società resistente in primo grado, la quale ha potuto semplicemente dedurre l'ordinario rispetto dell'orario contrattuale, con uscita alle ore 18:00. La sentenza di primo grado, tuttavia, ha erroneamente ritenuto accertato lo svolgimento di lavoro straordinario, valorizzando la circostanza dell'ingresso anticipato del alle CP_1 ore 7:30 del mattino e alle 13:30 nel turno pomeridiano, in luogo dell'orario ordinario 8:00-12:00 /
14:00-18:00.
Ebbene, tale orario anticipato risulta confermato esclusivamente dai testi e Tes_4 [...]
entrambi evidentemente coinvolti nella medesima vicenda giudiziaria, e quindi portatori, come Tes_5
già evidenziato, di un interesse di fatto al riconoscimento della fondatezza delle medesime rivendicazioni anche a proprio favore. Al contrario, i testi , e Testimone_6 Testimone_1 Tes_1
8 hanno concordemente riferito che l'orario di lavoro si articolava dalle 8:00 alle 12:00 e dalle Per_1
14:00 alle 18:00.
A fronte di tale contrasto, le deposizioni dei restanti testi non appaiono idonee a dirimere in modo univoco la questione: il teste ha genericamente affermato di essersi recato in cantiere in Testimone_3
orari variabili tra le 8:00 e le 9:00, senza offrire ulteriori elementi utili, mentre il teste Testimone_2
ha dichiarato che fino alle 18:00 gli operai erano presenti in cantiere, senza però specificare gli orari di entrata.
Tale quadro probatorio, fortemente contraddittorio e privo di riscontri concreti e coerenti, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Come si è detto, infatti, in tema di lavoro straordinario il lavoratore che ne chieda il compenso in sede giudiziale ha l'onere di dimostrare rigorosamente lo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario ordinario, non potendo supplire alla mancanza di prova con il ricorso alla valutazione equitativa del giudice, che può essere utilizzata soltanto ai fini della quantificazione del compenso, e non della prova della prestazione stessa (Cass. civ., Sez. Lavoro, n.
1389/2003; Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 3714/2009).
Come già sottolineato, la Suprema Corte ha costantemente ribadito (Cass. civ., Sez. Lavoro, n.
4076/2018) che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario è interamente a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro – se diverso da quello legale o contrattuale – sia la concreta prestazione eccedente, in termini sufficientemente dettagliati, concreti e realistici. L'assenza di una simile prova non può, in alcun caso, essere supplita da presunzioni o da valutazioni equitative.
Ne consegue che, stanti la contraddittorietà e la lacunosità del compendio testimoniale, non è possibile in alcun modo alcuna attendibile ricostruzione della tempistica lavorativa eccedente l'orario normale di lavoro. In altre parole, all'esito dell'istruttoria condotta in prime cure, emerge chiaramente che l'appellato non ha fornito prova alcuna della dedotta prestazione di lavoro straordinario. Sulla base degli elementi istruttori in atti, infatti, non è in alcun modo possibile alcuna attendibile ricostruzione, neanche in misura minimale, della eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza all'orario di lavoro normale. In considerazione della inutilizzabilità del criterio equitativo, gli elementi istruttori raccolti non appaiono quindi idonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio posto a carico del lavoratore. Non avendo fornito tranquillante prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda di compenso per lavoro straordinario, deve dunque ritenersi che la parte appellata non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
***
9 3.- Per quanto sopra, deve dunque concludersi che l'appellato non ha fornito esauriente prova dei fatti costitutivi del credito affermato, con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso originariamente proposto da va respinto. CP_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°69/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 29.03.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da;
CP_1
- condanna alla restituzione in favore della di quanto eventualmente CP_1 Parte_1
percepito nelle more in esecuzione della sentenza impugnata;
- condanna l'appellato a rifondere alla società appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.2.700,00, e, per il secondo grado, in complessivi
€.2.177,75, di cui €.2.000,00 per compensi professionali ed €.177,75 per contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in Ancona in data 22 Maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
Contropart Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr
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