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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/11/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2916/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002 depositato il 04/06/2025
“Voglia l'E.cc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore del sottoscritto difensore l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate. Anticipazioni, spese, competenze rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002 depositato il 04/06/2025, l'avv. Parte_1
ha proposto ricorso ex artt. 170 d.p.r. n. 115/2002 in opposizione al decreto del 05/05/2025,
[...]
comunicato in data 06/05/2025, del Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, con cui è stata rigettata l'istanza, presentata in data 18/10/2018, di liquidazione del compenso a lui dovuto in qualità di difensore del Fallimento C.D. Immobiliare s.r.l., nominato nel procedimento iscritto al n. RG
3173/2018 avente ad oggetto azione revocatoria, conclusosi con ordinanza emessa ex art. 702 bis pagina 1 c.p.c. in data 11/03/2019 con la quale la domanda avanzata dal fallimento attore (nella contumacia del convenuto) è stata rigettata. Il provvedimento di rigetto della liquidazione impugnato è motivato sulla scorta del fatto che “Il GD non ha adottato il decreto di attestazione di cui al citato art. 144
DPR 115/2002”, che “L'attestazione di cui all'art. 144 deve essere espressa, è indispensabile e non conosce equipollenti” e che “In mancanza la liquidazione degli onorari del difensore può avvenire esclusivamente ai sensi dell'art. 111 L.F. ovvero solo e in quanto il fallimento abbia ottenuto fondi sufficienti per farvi fronte”.
Lamenta il ricorrente che l'assunto per cui “il decreto ex art. 144 deve essere espresso e non ammette forme sostitutive” risulta smentito dalla stessa giurisprudenza richiamata nel provvedimento opposto: contrariamente a quanto ivi sostenuto, la Cassazione (cfr. sentenza n. 29747/2018) non richiede che l'attestazione del giudice delegato in ordine alla mancanza di fondi debba essere espressa. Al contrario, vi si afferma il principio per cui il giudice: “a seguito della riforma del 2006, ha visto propriamente mutare la funzione riconosciuta al giudice delegato, passato da una posizione di sostanziale direzione della procedura al compito di "vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura … senza che il giudice delegato possa procedere d'ufficio all'attestazione della mancanza di disponibilità del "denaro delle spese", di cui al D.lgs. n. 115 del 2002, art. 144”. In base a tale assetto, sostiene il ricorrente, il giudice delegato non può che limitarsi a prendere atto di quanto esposto dal Curatore nell'istanza di autorizzazione, per cui è sicuramente compatibile con la previsione dell'art. 144 cit. l'ipotesi di specie, in cui il Curatore ha espressamente dato conto al giudice delegato dell'insufficienza dei fondi e quest'ultimo, “vista l'istanza”, vi ha apposto la propria sottoscrizione, autorizzando l'azione in conformità a quanto richiesto.
Argomenta infine il ricorrente che come l'autorizzazione all'azione può ritenersi concessa anche in maniera implicita: “poiché il provvedimento ex articolo 25 L.F. non necessita di formule sacramentali, la mera attestazione del giudice delegato in ordine alla mancanza di fondi, che fa seguito alla istanza con la quale il curatore gli rappresenta che il fallimento non dispone della liquidità necessaria a sostenere le spese del processo, va interpretata quale contestuale, implicita autorizzazione alla costituzione in quel processo”, richiamando una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 09/06/2014, n. 12947), anche l'attestazione dell'insufficienza di fondi può ritenersi validamente rilasciata anche in maniera implicita, a maggior ragione poiché trattasi di dato di scienza solo indirettamente appreso dal giudice delegato, se e in quanto riferitoglielo dal
Curatore.
pagina 2 Il ricorrente evidenzia infine che anche l'autorizzazione all'appello è stata rilasciata dal giudice delegato con la stessa modalità e con formula di tenore assolutamente identico e sulla base di essa la
Corte di Appello di Ancona ha regolarmente provveduto alla liquidazione ex art. 82 D.P.R. 115/2002.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 22/10/2025 per la comparizione delle parti e per la discussione, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solamente il ricorrente ha depositato note di udienza con cui ha insistito per l'accoglimento della domanda.
2. Va preliminarmente rilevato che, nonostante il decorso di un lungo termine dalla conclusione del procedimento in cui si è esplicata l'attività del difensore, l'odierna azione deve ritenersi tempestiva.
L'opposizione è stata infatti depositata entro il termine – di 30 giorni – dal deposito del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione, emesso solo in data 5/5/2025.
Non avendo mai provveduto il giudice di primo grado in merito all'istanza di liquidazione del compenso depositata in data 18/10/2018, il difensore ha infatti reiterato la richiesta (dopo la conclusione del giudizio di secondo grado) con atto depositato telematicamente in data 18/03/2025.
Con provvedimento del 20/03/2025, il giudice ha richiesto il deposito del provvedimento del GD ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 115/2002 adottato prima (o comunque alla data) della introduzione del giudizio e del provvedimento del GD ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 114/2002 che confermasse la persistenza delle condizioni per tutto il giudizio e fino alla data di definizione (avvenuta con ordinanza depositata in data 11/03/2019). Il difensore ha ottemperato alla richiesta con deposito del 08/04/2025 ed il giudice ha provveduto in data 05/05/2025 con il provvedimento qui opposto.
In proposito, va osservato che l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (cfr. di recente Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19478 del 15/07/2025).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Il decreto impugnato ha ritenuto quanto segue: “Il GD non ha adottato il decreto di attestazione di cui al citato art. 144 DPR 115/2002. Occorre allora verificare se la predetta attestazione del GD possa essere ricavata implicitamente dalla autorizzazione del GD all'azione e alla presa d'atto della nomina di un difensore iscritto nella lista del gratuito patrocinio, come sostenuto dal difensore istante. Ad avviso di questo Giudice la risposta è negativa posto che -in virtù dei principi sopra
pagina 3 espressi- l'attestazione del GD deve essere espressa e solamente a tale attestazione consegue
l'ammissione d'ufficio del fallimento al gratuito patrocinio (mentre è possibile il contrario giacché secondo la S.C. il decreto di ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 144, implica una valutazione della legittimità del procedimento promosso dal curatore e deve considerarsi una implicita autorizzazione alla costituzione in giudizio ex art. 25 L.F. che non necessita di particolare formule sacramentali;
Cass. 2014 n. 12974 sopra citata. Mentre come si è già detto il decreto ex art. 144 deve essere espresso e non ammette forme sostitutive). L'assenza di una attestazione espressa avrebbe dovuto indurre il Curatore ad inoltrare
(prima dell'introduzione del giudizio) nuova espressa istanza al GD al fine di ottenerla ad integrazione del decreto adottato ex art. 25 L.F.”.
Si osserva in primis che secondo recente giurisprudenza di legittimità “Nel caso in cui il fallimento sia parte di un processo, il curatore è legittimato in via esclusiva a proporre l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il giudice delegato procedere d'ufficio all'attestazione della mancata disponibilità del "denaro delle spese" di cui all'art. 144 del d. lgs. n. 115 del 2002, atteso che, da un lato è al curatore che è assegnata in via esclusiva la gestione della procedura ex art. 31 l. fall., mentre dall'altro, a seguito della riforma del 2006, è mutata la funzione assegnata al
g.d., passato da una posizione di sostanziale direzione della procedura a quella di mera vigilanza e controllo sulla regolarità della stessa” (Cass. 19/11/2018 n. 29747).
In questo contesto, il richiamo al principio di diritto secondo cui “Il decreto di ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 144 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, implica una valutazione della legittimità del procedimento promosso dal curatore e deve considerarsi una implicita autorizzazione alla costituzione in giudizio” (Cass.
09/06/2014 n. 12947) non significa che non sia possibile il contrario, come sostenuto nel decreto impugnato, ossia che “il decreto ex art. 144 deve essere espresso e non ammette forme sostitutive”, non potendo tale principio evincersi né da previsioni normative espresse né da arresti giurisprudenziali univoci.
Nel caso di specie, deve osservarsi che tanto il provvedimento di autorizzazione, quanto la firma digitale del Giudice Delegato risultano materialmente apposti direttamente sull'istanza del Curatore, da intendersi quindi integralmente fatta propria dal Giudice Delegato, ivi inclusa l'attestazione (di sua esclusiva competenza) a pag. 7 che: “ad oggi nell'attivo del fallimento non è presente il denaro necessario per le spese legali” … “motivo per cui è intenzione dello scrivente nominare un difensore iscritto alle liste del gratuito patrocinio”, precisazione reiterata a pag. 8: “attestando, ai sensi dell'art.
pagina 4 144 d.P.R. 115/2002, che nell'attivo fallimentare non è disponibile il denaro necessario per le relative spese.”.
Inoltre, il G.D. ha espressamente confermato la scelta del legale, operata dal Curatore proprio in quanto iscritto alle liste del gratuito patrocinio e con espresso riferimento a tale circostanza.
Egli, nell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza, non si è limitato a prendere atto che la procedura era priva di fondi ma ha delibato l'opportunità della costituzione del curatore, quale rappresentante della massa, in veste di attore in quello specifico giudizio. Deve ritenersi pertanto che il provvedimento reso dal G.D. contenesse, implicitamente, la attestazione (mutuata da quanto riferito dal Curatore) della insufficienza dei fondi, presupposto per la “presa d'atto” della nomina di un difensore iscritto alle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, tanto da integrare il provvedimento previsto dall'art. 144 D.P.R. 115/2002.
Ciò è d'altra parte confermato dal successivo provvedimento del G.D. datato 7/4/2025, con il quale il giudice, pur se a posteriori, ha confermato l'incapienza della procedura, protrattasi sino alla conclusione dei procedimenti ivi indicati (tra cui quello di cui si discute).
Ad ulteriore riprova della validità di quanto sopra osservato e della non condivisibilità dell'approccio, ingiustificatamente formalistico, del giudice autore del provvedimento impugnato, si evidenzia la circostanza che la Corte di Appello di Ancona, a fronte di un provvedimento del GD autorizzativo dell'impugnazione di identico tenore rispetto al quello reso per l'autorizzazione al giudizio di primo grado (“il G.D. vista l'istanza, autorizza l'azione giudiziaria oggetto dell'istanza, prendendo atto della nomina del legale ivi indicato”), ha ritenuto senz'altro valida la ammissione del Fallimento al patrocinio a spese dello Stato ed ha proceduto alla liquidazione del compenso per la fase di appello
(“Atteso che per Fallimento C.D. Immobiliare s.r.l. risulta l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato con autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Ancona in data 27.03.2019… liquida…”).
Va conseguentemente accolta la opposizione.
4. Si deve pertanto procedere alla liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.M. 2014 n. 55 applicabile, ratione temporis, con le modifiche di cui al D.M. 8/03/2018 n. 37, tenuto conto del valore della causa di €
156.000,00, con onorari parametrati ai valori tariffari minimi (come richiesto) per le fasi di studio, pari ad € 1.215,00, introduttiva del giudizio, pari ad € 775,00, di trattazione pari ad € 3.780,00, decisoria pari ad € 2.025,00, da dimezzarsi ex art 130 D.P.R. n. 115/2002, pervenendosi all'importo dovuto di € 3.897,50.
pagina 5 5. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, dovendosi rilevare che la presente procedura è a sua CP_1
volta necessaria per la tutela del diritto al compenso professionale sicché non sarebbe equo porre a carico del difensore ulteriori spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2916/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta e in riforma del decreto del Tribunale di Ancona, Seconda
Sezione Civile, impugnato:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività dallo stesso prestata in favore Parte_1
del Fallimento C.D. Immobiliare s.r.l. nel procedimento n. RG 3173/2018 davanti al Tribunale di
Ancona, il compenso complessivo di € 3.897,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2916/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002 depositato il 04/06/2025
“Voglia l'E.cc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore del sottoscritto difensore l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate. Anticipazioni, spese, competenze rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002 depositato il 04/06/2025, l'avv. Parte_1
ha proposto ricorso ex artt. 170 d.p.r. n. 115/2002 in opposizione al decreto del 05/05/2025,
[...]
comunicato in data 06/05/2025, del Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, con cui è stata rigettata l'istanza, presentata in data 18/10/2018, di liquidazione del compenso a lui dovuto in qualità di difensore del Fallimento C.D. Immobiliare s.r.l., nominato nel procedimento iscritto al n. RG
3173/2018 avente ad oggetto azione revocatoria, conclusosi con ordinanza emessa ex art. 702 bis pagina 1 c.p.c. in data 11/03/2019 con la quale la domanda avanzata dal fallimento attore (nella contumacia del convenuto) è stata rigettata. Il provvedimento di rigetto della liquidazione impugnato è motivato sulla scorta del fatto che “Il GD non ha adottato il decreto di attestazione di cui al citato art. 144
DPR 115/2002”, che “L'attestazione di cui all'art. 144 deve essere espressa, è indispensabile e non conosce equipollenti” e che “In mancanza la liquidazione degli onorari del difensore può avvenire esclusivamente ai sensi dell'art. 111 L.F. ovvero solo e in quanto il fallimento abbia ottenuto fondi sufficienti per farvi fronte”.
Lamenta il ricorrente che l'assunto per cui “il decreto ex art. 144 deve essere espresso e non ammette forme sostitutive” risulta smentito dalla stessa giurisprudenza richiamata nel provvedimento opposto: contrariamente a quanto ivi sostenuto, la Cassazione (cfr. sentenza n. 29747/2018) non richiede che l'attestazione del giudice delegato in ordine alla mancanza di fondi debba essere espressa. Al contrario, vi si afferma il principio per cui il giudice: “a seguito della riforma del 2006, ha visto propriamente mutare la funzione riconosciuta al giudice delegato, passato da una posizione di sostanziale direzione della procedura al compito di "vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura … senza che il giudice delegato possa procedere d'ufficio all'attestazione della mancanza di disponibilità del "denaro delle spese", di cui al D.lgs. n. 115 del 2002, art. 144”. In base a tale assetto, sostiene il ricorrente, il giudice delegato non può che limitarsi a prendere atto di quanto esposto dal Curatore nell'istanza di autorizzazione, per cui è sicuramente compatibile con la previsione dell'art. 144 cit. l'ipotesi di specie, in cui il Curatore ha espressamente dato conto al giudice delegato dell'insufficienza dei fondi e quest'ultimo, “vista l'istanza”, vi ha apposto la propria sottoscrizione, autorizzando l'azione in conformità a quanto richiesto.
Argomenta infine il ricorrente che come l'autorizzazione all'azione può ritenersi concessa anche in maniera implicita: “poiché il provvedimento ex articolo 25 L.F. non necessita di formule sacramentali, la mera attestazione del giudice delegato in ordine alla mancanza di fondi, che fa seguito alla istanza con la quale il curatore gli rappresenta che il fallimento non dispone della liquidità necessaria a sostenere le spese del processo, va interpretata quale contestuale, implicita autorizzazione alla costituzione in quel processo”, richiamando una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 09/06/2014, n. 12947), anche l'attestazione dell'insufficienza di fondi può ritenersi validamente rilasciata anche in maniera implicita, a maggior ragione poiché trattasi di dato di scienza solo indirettamente appreso dal giudice delegato, se e in quanto riferitoglielo dal
Curatore.
pagina 2 Il ricorrente evidenzia infine che anche l'autorizzazione all'appello è stata rilasciata dal giudice delegato con la stessa modalità e con formula di tenore assolutamente identico e sulla base di essa la
Corte di Appello di Ancona ha regolarmente provveduto alla liquidazione ex art. 82 D.P.R. 115/2002.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 22/10/2025 per la comparizione delle parti e per la discussione, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solamente il ricorrente ha depositato note di udienza con cui ha insistito per l'accoglimento della domanda.
2. Va preliminarmente rilevato che, nonostante il decorso di un lungo termine dalla conclusione del procedimento in cui si è esplicata l'attività del difensore, l'odierna azione deve ritenersi tempestiva.
L'opposizione è stata infatti depositata entro il termine – di 30 giorni – dal deposito del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione, emesso solo in data 5/5/2025.
Non avendo mai provveduto il giudice di primo grado in merito all'istanza di liquidazione del compenso depositata in data 18/10/2018, il difensore ha infatti reiterato la richiesta (dopo la conclusione del giudizio di secondo grado) con atto depositato telematicamente in data 18/03/2025.
Con provvedimento del 20/03/2025, il giudice ha richiesto il deposito del provvedimento del GD ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 115/2002 adottato prima (o comunque alla data) della introduzione del giudizio e del provvedimento del GD ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 114/2002 che confermasse la persistenza delle condizioni per tutto il giudizio e fino alla data di definizione (avvenuta con ordinanza depositata in data 11/03/2019). Il difensore ha ottemperato alla richiesta con deposito del 08/04/2025 ed il giudice ha provveduto in data 05/05/2025 con il provvedimento qui opposto.
In proposito, va osservato che l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (cfr. di recente Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19478 del 15/07/2025).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Il decreto impugnato ha ritenuto quanto segue: “Il GD non ha adottato il decreto di attestazione di cui al citato art. 144 DPR 115/2002. Occorre allora verificare se la predetta attestazione del GD possa essere ricavata implicitamente dalla autorizzazione del GD all'azione e alla presa d'atto della nomina di un difensore iscritto nella lista del gratuito patrocinio, come sostenuto dal difensore istante. Ad avviso di questo Giudice la risposta è negativa posto che -in virtù dei principi sopra
pagina 3 espressi- l'attestazione del GD deve essere espressa e solamente a tale attestazione consegue
l'ammissione d'ufficio del fallimento al gratuito patrocinio (mentre è possibile il contrario giacché secondo la S.C. il decreto di ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 144, implica una valutazione della legittimità del procedimento promosso dal curatore e deve considerarsi una implicita autorizzazione alla costituzione in giudizio ex art. 25 L.F. che non necessita di particolare formule sacramentali;
Cass. 2014 n. 12974 sopra citata. Mentre come si è già detto il decreto ex art. 144 deve essere espresso e non ammette forme sostitutive). L'assenza di una attestazione espressa avrebbe dovuto indurre il Curatore ad inoltrare
(prima dell'introduzione del giudizio) nuova espressa istanza al GD al fine di ottenerla ad integrazione del decreto adottato ex art. 25 L.F.”.
Si osserva in primis che secondo recente giurisprudenza di legittimità “Nel caso in cui il fallimento sia parte di un processo, il curatore è legittimato in via esclusiva a proporre l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il giudice delegato procedere d'ufficio all'attestazione della mancata disponibilità del "denaro delle spese" di cui all'art. 144 del d. lgs. n. 115 del 2002, atteso che, da un lato è al curatore che è assegnata in via esclusiva la gestione della procedura ex art. 31 l. fall., mentre dall'altro, a seguito della riforma del 2006, è mutata la funzione assegnata al
g.d., passato da una posizione di sostanziale direzione della procedura a quella di mera vigilanza e controllo sulla regolarità della stessa” (Cass. 19/11/2018 n. 29747).
In questo contesto, il richiamo al principio di diritto secondo cui “Il decreto di ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 144 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, implica una valutazione della legittimità del procedimento promosso dal curatore e deve considerarsi una implicita autorizzazione alla costituzione in giudizio” (Cass.
09/06/2014 n. 12947) non significa che non sia possibile il contrario, come sostenuto nel decreto impugnato, ossia che “il decreto ex art. 144 deve essere espresso e non ammette forme sostitutive”, non potendo tale principio evincersi né da previsioni normative espresse né da arresti giurisprudenziali univoci.
Nel caso di specie, deve osservarsi che tanto il provvedimento di autorizzazione, quanto la firma digitale del Giudice Delegato risultano materialmente apposti direttamente sull'istanza del Curatore, da intendersi quindi integralmente fatta propria dal Giudice Delegato, ivi inclusa l'attestazione (di sua esclusiva competenza) a pag. 7 che: “ad oggi nell'attivo del fallimento non è presente il denaro necessario per le spese legali” … “motivo per cui è intenzione dello scrivente nominare un difensore iscritto alle liste del gratuito patrocinio”, precisazione reiterata a pag. 8: “attestando, ai sensi dell'art.
pagina 4 144 d.P.R. 115/2002, che nell'attivo fallimentare non è disponibile il denaro necessario per le relative spese.”.
Inoltre, il G.D. ha espressamente confermato la scelta del legale, operata dal Curatore proprio in quanto iscritto alle liste del gratuito patrocinio e con espresso riferimento a tale circostanza.
Egli, nell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza, non si è limitato a prendere atto che la procedura era priva di fondi ma ha delibato l'opportunità della costituzione del curatore, quale rappresentante della massa, in veste di attore in quello specifico giudizio. Deve ritenersi pertanto che il provvedimento reso dal G.D. contenesse, implicitamente, la attestazione (mutuata da quanto riferito dal Curatore) della insufficienza dei fondi, presupposto per la “presa d'atto” della nomina di un difensore iscritto alle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, tanto da integrare il provvedimento previsto dall'art. 144 D.P.R. 115/2002.
Ciò è d'altra parte confermato dal successivo provvedimento del G.D. datato 7/4/2025, con il quale il giudice, pur se a posteriori, ha confermato l'incapienza della procedura, protrattasi sino alla conclusione dei procedimenti ivi indicati (tra cui quello di cui si discute).
Ad ulteriore riprova della validità di quanto sopra osservato e della non condivisibilità dell'approccio, ingiustificatamente formalistico, del giudice autore del provvedimento impugnato, si evidenzia la circostanza che la Corte di Appello di Ancona, a fronte di un provvedimento del GD autorizzativo dell'impugnazione di identico tenore rispetto al quello reso per l'autorizzazione al giudizio di primo grado (“il G.D. vista l'istanza, autorizza l'azione giudiziaria oggetto dell'istanza, prendendo atto della nomina del legale ivi indicato”), ha ritenuto senz'altro valida la ammissione del Fallimento al patrocinio a spese dello Stato ed ha proceduto alla liquidazione del compenso per la fase di appello
(“Atteso che per Fallimento C.D. Immobiliare s.r.l. risulta l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato con autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Ancona in data 27.03.2019… liquida…”).
Va conseguentemente accolta la opposizione.
4. Si deve pertanto procedere alla liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.M. 2014 n. 55 applicabile, ratione temporis, con le modifiche di cui al D.M. 8/03/2018 n. 37, tenuto conto del valore della causa di €
156.000,00, con onorari parametrati ai valori tariffari minimi (come richiesto) per le fasi di studio, pari ad € 1.215,00, introduttiva del giudizio, pari ad € 775,00, di trattazione pari ad € 3.780,00, decisoria pari ad € 2.025,00, da dimezzarsi ex art 130 D.P.R. n. 115/2002, pervenendosi all'importo dovuto di € 3.897,50.
pagina 5 5. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, dovendosi rilevare che la presente procedura è a sua CP_1
volta necessaria per la tutela del diritto al compenso professionale sicché non sarebbe equo porre a carico del difensore ulteriori spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2916/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta e in riforma del decreto del Tribunale di Ancona, Seconda
Sezione Civile, impugnato:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività dallo stesso prestata in favore Parte_1
del Fallimento C.D. Immobiliare s.r.l. nel procedimento n. RG 3173/2018 davanti al Tribunale di
Ancona, il compenso complessivo di € 3.897,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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