TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 22956/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22956/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.3.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla II Trav. Martirano isolato 8, elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Umberto I n. 201, presso lo studio dell'avv. Giovanni de Paola e dell'avv. Mario Lubrano, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
- ATTRICE -
E in persona del Sindaco p.t. rappr.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. Irene Coppola e dall'avv. Rosanna Russo dell'Avvocatura Comunale ed elett.te domiciliati presso la Casa Comunale alla via Campitelli, in Portici (NA), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 13.3.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.9.2021, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del deducendo di aver subìto danni di Controparte_1 natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi in data 26.3.2017 in alla via Poli n. 5. CP_1 A sostegno della domanda, l'attrice deduceva, in particolare:
- che il 26.3.2017, alle ore 21.30 circa, nel Comune di mentre percorreva a piedi il tratto CP_1 di via Poli nei pressi dell'intersezione con Via Marconi, cadeva al suolo in quanto il tacco della scarpa da lei indossata si conficcava in una buca presente sul marciapiede, facendole perdere l'equilibrio;
- che il suddetto tratto di strada non era recintato, segnalato né illuminato artificialmente;
pagina 1 di 8 - che, a seguito della caduta veniva condotta al P.S. dell'Ospedale “Loreto Mare” dove veniva accertata una frattura pluriframmentaria del malleolo peroniero sinistro e una lesione del legamento deltoideo;
- che, in data 28.3.2017, presso la clinica “Villa Cinzia” si sottoponeva ad intervento chirurgico per la riduzione e sintesi con placca e viti a stabilità angolare e ricostruzione del legamento deltoideo;
- che, in data 26.11.2019, le veniva diagnosticata una forma di intolleranza ai materiali dei mezzi utilizzati per la ricomposizione della frattura;
- che, per tali ragioni, si sottoponeva ad un secondo intervento chirurgico di rimozione presso la Clinica “Villa Cinzia”;
- che, soltanto in data 2.3.2021, veniva dichiarata guarita con postumi.
Tanto premesso, la citava in giudizio il per chiedere il Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sub specie di danno biologico e morale, ravvisando una responsabilità della P.A., in particolare dell'ente comunale, da custodia del suolo demaniale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito e chiedendo il rigetto della domanda attorea per l'interruzione del nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso. In particolare, evidenziava che l'incidente per cui è causa era riconducibile ad una disattenzione della sig.ra che non si era Pt_1 avveduta della disconnessione della pavimentazione e che la calzatura che indossava l'attrice non era adeguata.
Escussi i testi e ed espletata CTU medico-legale, il Testimone_1 Testimone_2 giudice fissava l'udienza del 13.3.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali. Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero pagina 2 di 8 soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653). L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651). Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della pagina 3 di 8 custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
Orbene, nella fattispecie in esame, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane da in citazione. Parte_1
In particolare, i testi di parte attrice, e cognati Testimone_2 Testimone_1 dell'attrice, escussi all'udienza del 12.6.2023, confermavano la dinamica degli eventi descritti dalla . Pt_1
Affermavano, in particolare, che, era sera e che, al momento della caduta, Parte_1 stava percorrendo insieme a loro via Gaetano Poli verso il centro mercatale;
la strada era scarsamente illuminata, quando, ad un tratto, la cadeva a terra e si infortunava, non Pt_1 riuscendo più a muovere il piede sinistro né ad appoggiarlo a terra.
Entrambi i testi, inoltre, riconoscevano nei rilievi fotografici che venivano loro esibiti il punto esatto in cui si era verificato l'incidente e precisavano che la caduta era avvenuta in corrispondenza di un dislivello tra due cordoli di pietra della pavimentazione stradale. In particolare, il teste dichiarava che stavano transitando “in parte sul Tes_2 marciapiede ed in parte sulla strada vera e propria in quanto parte di detta strada è sprovvista di marciapiede”. Mentre la teste precisava quanto segue: “Mia cognata ed io stavamo Tes_1 chiacchierando ed all'improvviso mi è caduta a terra proprio mentre era accanto a me (…) Ci trovavamo sul marciapiede e ci siamo accorti in secondo momento che c'era come una specie di fosso sul margine del marciapiede”.
Orbene, esaminando le fotografie che sono state prodotte da parte attrice e che ritraggono il tratto di strada ove avvenne la caduta, è possibile notare che lo stesso – all'epoca dei fatti – era danneggiato e costituiva, quindi, una sicura fonte di pericolo per i passanti, soprattutto in considerazione del fatto che la strada non fosse ben illuminata dall'illuminazione artificiate.
L'istruttoria espletata, tuttavia, ha consentito di accertare anche che l'attrice, al momento del fatto, indossava delle scarpe con il tacco e che, a causa del fatto che in alcuni tratti della strada mancava il marciapiedi, doveva scendere e risalire da quest'ultimo.
La , quindi, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione nel transitare in quel Pt_1 tratto di strada e ciò, verosimilmente, non ha fatto, in quanto era intenta a parlare con la cognata,
Testimone_1
La caduta dell'attrice, quindi, deve attribuirsi anche ad un suo difetto di diligenza che ha sicuramente concorso, in pari grado rispetto all'omessa manutenzione della strada e alla scarsa illuminazione della stessa, alla determinazione del danno. Alla luce di quanto sopra, il risarcimento dovuto deve essere diminuito della metà, ex art. 1227
c.c., in considerazione del concorso del fatto colposo della danneggiata nella produzione del danno. Va infatti ricordato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
pagina 4 di 8 quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 9315 del 3.4.2019)”.
Ne deriva che l'entità del risarcimento dovuto deve essere ridotto della metà, ravvisandosi nella condotta della parte il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%.
Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dalla ricorrente e l'incidente occorso alla stessa (cfr. pagg. 5 e 6 dell'elaborato peritale), questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta determinatasi a causa, per un verso, dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da CP_ parte dell' convenuto, proprietario e custode della stessa, e per altro verso, della scarsa attenzione prestata dalla nel percorrere la suddetta strada. Pt_1
In considerazione del predetto concorso di colpa, va dunque affermata la responsabilità concorrente del il quale era tenuto alla custodia della via Poli e non ha fornito Controparte_1 la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo.
Accertata, dunque, la responsabilità del in ordine al sinistro in esame, occorre procedere CP_1 alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1
In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti.
La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059
c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost.
In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa.
pagina 5 di 8 Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente.
Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto “una lesione del legamento deltoideo alla caviglia sinistra, suturata chirurgicamente” ed “una frattura del malleolo peroniero di sinistra trattata chirurgicamente con placca e viti, successivamente rimosse” che hanno cagionato “una limitazione di 1/3 della flessione dorsale del piede sinistro, sia attiva che passiva, con limitazione ai gradi estremi della flessione plantare del piede a carico della articolazione tibio-tarsica; una limitazione della metà dei movimenti attivi e passivi a carico della articolazione sotto-astragalica; una cicatrice chirurgica longitudinale a livello del terzo distale del perone di sinistra di 8 cm. ed una seconda cicatrice chirurgica di 4 cm. in sede peri- malleolare mediale a sinistra, entrambe di colorito scuro;
un plus di un centimetro della circonferenza bi-malleolare a sinistra;
piede atteggiato in extra-rotazione durante la deambulazione di natura antalgica (cfr. CTU a firma del dott. pag. 5 e ss)”. Persona_1 Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura dell'8% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale in 40 giorni e l'inabilità temporanea parziale in giorni 30 (trenta) al 50% e in giorni 45 (quarantacinque) al 25%.
Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, altresì delle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte convenuta, che hanno trovato puntuale risposta nell'elaborato del dott. al quale si rimanda. Per_1
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 55 anni
– deve essere quantificato in € 12.333,85 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 3.659,65, per un totale di complessivi € 15.993,50. Gli importi qui riconosciuti vanno ridotti della metà, ex art. 1227 c.c., per il concorso del fatto colposo della danneggiata, come sopra enunciato.
pagina 6 di 8 Il convenuto, pertanto, deve essere condannato al pagamento di € 7.996,75 in favore CP_1 dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (marzo 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, in considerazione della documentazione che è stata prodotta dall'attrice ed alla valutazione del CTU, deve liquidarsi la somma di € 553,01 (pari alla metà dell'importo complessivo sostenuto che è risultato essere di € 1.106,02), oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite sostenute dall'attrice, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda e del riconoscimento del concorso di colpa, devono essere compensate per la metà e, per l'altra metà, poste a carico del convenuto. CP_1
In mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., tali spese devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio), ma con un aumento del 10% per l'utilizzo di parte attrice di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati nell'ambito del processo telematico
(art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014).
Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – in ragione della indisponibilità dell'ente comunale ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di CP_1 ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore della stessa della somma di Controparte_1
7.996,75 euro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (marzo 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna il al pagamento in favore dell'attrice della somma di Controparte_1
553,01 euro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il al rimborso in favore di della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 300,00 per spese vive, € 1.397,00 per compensi dei procuratori, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attrice e il CP_1
[...]
pagina 7 di 8 - pone le spese di CTU in via definitiva a carico del
Napoli, 22.3.2025
Controparte_1
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22956/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.3.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla II Trav. Martirano isolato 8, elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Umberto I n. 201, presso lo studio dell'avv. Giovanni de Paola e dell'avv. Mario Lubrano, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
- ATTRICE -
E in persona del Sindaco p.t. rappr.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. Irene Coppola e dall'avv. Rosanna Russo dell'Avvocatura Comunale ed elett.te domiciliati presso la Casa Comunale alla via Campitelli, in Portici (NA), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 13.3.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.9.2021, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del deducendo di aver subìto danni di Controparte_1 natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi in data 26.3.2017 in alla via Poli n. 5. CP_1 A sostegno della domanda, l'attrice deduceva, in particolare:
- che il 26.3.2017, alle ore 21.30 circa, nel Comune di mentre percorreva a piedi il tratto CP_1 di via Poli nei pressi dell'intersezione con Via Marconi, cadeva al suolo in quanto il tacco della scarpa da lei indossata si conficcava in una buca presente sul marciapiede, facendole perdere l'equilibrio;
- che il suddetto tratto di strada non era recintato, segnalato né illuminato artificialmente;
pagina 1 di 8 - che, a seguito della caduta veniva condotta al P.S. dell'Ospedale “Loreto Mare” dove veniva accertata una frattura pluriframmentaria del malleolo peroniero sinistro e una lesione del legamento deltoideo;
- che, in data 28.3.2017, presso la clinica “Villa Cinzia” si sottoponeva ad intervento chirurgico per la riduzione e sintesi con placca e viti a stabilità angolare e ricostruzione del legamento deltoideo;
- che, in data 26.11.2019, le veniva diagnosticata una forma di intolleranza ai materiali dei mezzi utilizzati per la ricomposizione della frattura;
- che, per tali ragioni, si sottoponeva ad un secondo intervento chirurgico di rimozione presso la Clinica “Villa Cinzia”;
- che, soltanto in data 2.3.2021, veniva dichiarata guarita con postumi.
Tanto premesso, la citava in giudizio il per chiedere il Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sub specie di danno biologico e morale, ravvisando una responsabilità della P.A., in particolare dell'ente comunale, da custodia del suolo demaniale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito e chiedendo il rigetto della domanda attorea per l'interruzione del nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso. In particolare, evidenziava che l'incidente per cui è causa era riconducibile ad una disattenzione della sig.ra che non si era Pt_1 avveduta della disconnessione della pavimentazione e che la calzatura che indossava l'attrice non era adeguata.
Escussi i testi e ed espletata CTU medico-legale, il Testimone_1 Testimone_2 giudice fissava l'udienza del 13.3.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali. Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero pagina 2 di 8 soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653). L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651). Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della pagina 3 di 8 custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
Orbene, nella fattispecie in esame, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane da in citazione. Parte_1
In particolare, i testi di parte attrice, e cognati Testimone_2 Testimone_1 dell'attrice, escussi all'udienza del 12.6.2023, confermavano la dinamica degli eventi descritti dalla . Pt_1
Affermavano, in particolare, che, era sera e che, al momento della caduta, Parte_1 stava percorrendo insieme a loro via Gaetano Poli verso il centro mercatale;
la strada era scarsamente illuminata, quando, ad un tratto, la cadeva a terra e si infortunava, non Pt_1 riuscendo più a muovere il piede sinistro né ad appoggiarlo a terra.
Entrambi i testi, inoltre, riconoscevano nei rilievi fotografici che venivano loro esibiti il punto esatto in cui si era verificato l'incidente e precisavano che la caduta era avvenuta in corrispondenza di un dislivello tra due cordoli di pietra della pavimentazione stradale. In particolare, il teste dichiarava che stavano transitando “in parte sul Tes_2 marciapiede ed in parte sulla strada vera e propria in quanto parte di detta strada è sprovvista di marciapiede”. Mentre la teste precisava quanto segue: “Mia cognata ed io stavamo Tes_1 chiacchierando ed all'improvviso mi è caduta a terra proprio mentre era accanto a me (…) Ci trovavamo sul marciapiede e ci siamo accorti in secondo momento che c'era come una specie di fosso sul margine del marciapiede”.
Orbene, esaminando le fotografie che sono state prodotte da parte attrice e che ritraggono il tratto di strada ove avvenne la caduta, è possibile notare che lo stesso – all'epoca dei fatti – era danneggiato e costituiva, quindi, una sicura fonte di pericolo per i passanti, soprattutto in considerazione del fatto che la strada non fosse ben illuminata dall'illuminazione artificiate.
L'istruttoria espletata, tuttavia, ha consentito di accertare anche che l'attrice, al momento del fatto, indossava delle scarpe con il tacco e che, a causa del fatto che in alcuni tratti della strada mancava il marciapiedi, doveva scendere e risalire da quest'ultimo.
La , quindi, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione nel transitare in quel Pt_1 tratto di strada e ciò, verosimilmente, non ha fatto, in quanto era intenta a parlare con la cognata,
Testimone_1
La caduta dell'attrice, quindi, deve attribuirsi anche ad un suo difetto di diligenza che ha sicuramente concorso, in pari grado rispetto all'omessa manutenzione della strada e alla scarsa illuminazione della stessa, alla determinazione del danno. Alla luce di quanto sopra, il risarcimento dovuto deve essere diminuito della metà, ex art. 1227
c.c., in considerazione del concorso del fatto colposo della danneggiata nella produzione del danno. Va infatti ricordato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
pagina 4 di 8 quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 9315 del 3.4.2019)”.
Ne deriva che l'entità del risarcimento dovuto deve essere ridotto della metà, ravvisandosi nella condotta della parte il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%.
Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dalla ricorrente e l'incidente occorso alla stessa (cfr. pagg. 5 e 6 dell'elaborato peritale), questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta determinatasi a causa, per un verso, dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da CP_ parte dell' convenuto, proprietario e custode della stessa, e per altro verso, della scarsa attenzione prestata dalla nel percorrere la suddetta strada. Pt_1
In considerazione del predetto concorso di colpa, va dunque affermata la responsabilità concorrente del il quale era tenuto alla custodia della via Poli e non ha fornito Controparte_1 la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo.
Accertata, dunque, la responsabilità del in ordine al sinistro in esame, occorre procedere CP_1 alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1
In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti.
La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059
c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost.
In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa.
pagina 5 di 8 Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente.
Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto “una lesione del legamento deltoideo alla caviglia sinistra, suturata chirurgicamente” ed “una frattura del malleolo peroniero di sinistra trattata chirurgicamente con placca e viti, successivamente rimosse” che hanno cagionato “una limitazione di 1/3 della flessione dorsale del piede sinistro, sia attiva che passiva, con limitazione ai gradi estremi della flessione plantare del piede a carico della articolazione tibio-tarsica; una limitazione della metà dei movimenti attivi e passivi a carico della articolazione sotto-astragalica; una cicatrice chirurgica longitudinale a livello del terzo distale del perone di sinistra di 8 cm. ed una seconda cicatrice chirurgica di 4 cm. in sede peri- malleolare mediale a sinistra, entrambe di colorito scuro;
un plus di un centimetro della circonferenza bi-malleolare a sinistra;
piede atteggiato in extra-rotazione durante la deambulazione di natura antalgica (cfr. CTU a firma del dott. pag. 5 e ss)”. Persona_1 Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura dell'8% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale in 40 giorni e l'inabilità temporanea parziale in giorni 30 (trenta) al 50% e in giorni 45 (quarantacinque) al 25%.
Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, altresì delle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte convenuta, che hanno trovato puntuale risposta nell'elaborato del dott. al quale si rimanda. Per_1
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 55 anni
– deve essere quantificato in € 12.333,85 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 3.659,65, per un totale di complessivi € 15.993,50. Gli importi qui riconosciuti vanno ridotti della metà, ex art. 1227 c.c., per il concorso del fatto colposo della danneggiata, come sopra enunciato.
pagina 6 di 8 Il convenuto, pertanto, deve essere condannato al pagamento di € 7.996,75 in favore CP_1 dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (marzo 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, in considerazione della documentazione che è stata prodotta dall'attrice ed alla valutazione del CTU, deve liquidarsi la somma di € 553,01 (pari alla metà dell'importo complessivo sostenuto che è risultato essere di € 1.106,02), oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite sostenute dall'attrice, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda e del riconoscimento del concorso di colpa, devono essere compensate per la metà e, per l'altra metà, poste a carico del convenuto. CP_1
In mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., tali spese devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio), ma con un aumento del 10% per l'utilizzo di parte attrice di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati nell'ambito del processo telematico
(art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014).
Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – in ragione della indisponibilità dell'ente comunale ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di CP_1 ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore della stessa della somma di Controparte_1
7.996,75 euro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (marzo 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna il al pagamento in favore dell'attrice della somma di Controparte_1
553,01 euro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il al rimborso in favore di della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 300,00 per spese vive, € 1.397,00 per compensi dei procuratori, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attrice e il CP_1
[...]
pagina 7 di 8 - pone le spese di CTU in via definitiva a carico del
Napoli, 22.3.2025
Controparte_1
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 8 di 8