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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in riassunzione iscritta al n. r.g. 1695/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonella Lillo del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Treviso e dell'avv. Alessia Casadio del Foro di Bologna,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
, già ( Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 (C.F. ) P.IVA_2
(C.F. , quale socia di CP_3 C.F._1 [...]
Controparte_3
(C.F. ), quale socio di Controparte_3 C.F._2 [...]
Controparte_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. Parte_1
1303, depositata il 15.7.2016, della Corte d'Appello di Bologna, in ossequio a quanto stabilito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza 22580/2022:
NEL MERITO, rideterminare l'entità del risarcimento danni dovuto da Parte_1 [...]
CP_ (già e per l'effetto, considerato il pagamento dell'importo di € 285.587,49 Controparte_2 già effettuato da il 26.11.2003, condannare in persona del legale Parte_1 CP_1
pagina 1 di 10 rappresentante pro tempore, alla restituzione a dell'importo di € 96.513,66, con Parte_1 maggiorazione per interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, oppure al pagamento del diverso maggior o minor importo che dovesse risultare in corso di causa;
IN OGNI CASO, con rifusione delle spese di lite, anche per i precedenti gradi di giudizio, incluso quello del doppio grado di legittimità (come statuito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n.
20872/2009 e n. 22580/2022).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1995, conveniva davanti al Tribunale Controparte_2 di Parma e già nonché i soci Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 di quest'ultima e per sentirli condannare, in solido o ciascuna per CP_3 Controparte_3 quanto di ragione, a corrispondere quanto necessario al rifacimento del manto di copertura di un proprio capannone, a titolo di risarcimento del danno cagionato all'attrice, in ragione di infiltrazioni di acqua.
Assumeva che nell'anno 1998, a seguito di un uragano che si era abbattuto sulla zona di Castelguelfo, si era rivolta alla per il rifacimento del manto di copertura del proprio capannone;
che tale CP_5 copertura era stata realizzata con tegole bituminose fornite da che aveva garantito Parte_1
l'impermeabilità delle tegole per un decennio;
nell'anno 1994 tuttavia si erano verificate alcune infiltrazioni dal tetto, tempestivamente denunciate con raccomandata del 17 novembre 1994.
Si costituivano in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda, nonché Controparte_4 che eccepiva l'intervenuta decadenza dalla garanzia ex art.1669 c.c. e Controparte_3 negava ogni responsabilità.
All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e dell'assunzione di prove testimoniali, il
Tribunale, con sentenza n.43/2000 del 17 luglio 2000, in accoglimento della domanda, condannava al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_4 Controparte_2
207.235,66 corrispondente ai 4/5 dell'importo complessivo di euro 265.587,96, quantificato dal consulente tecnico d'ufficio a titolo di costi necessari per il ripristino della copertura del capannone, oltre rivalutazione ed interessi.
2. impugnava la sentenza e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza Controparte_4
n.1033/2003 del 4 luglio 2003, previa riqualificazione del rapporto intrattenuto tra le parti quale compravendita e non già quale appalto, rigettava il gravame e confermava la pronuncia appellata.
pagina 2 di 10 3. Avverso la sentenza ricorreva per cassazione. In esecuzione della sentenza, Controparte_4 comunque, corrispondeva in data 28 novembre 2003, con valuta del 26 novembre 2003, la somma di euro 285.588,50, comprensiva di rivalutazione ed interessi, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.20872/2009 del 24 giugno 2009, in accoglimento del terzo motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, perché rideterminasse il danno risarcibile.
Sosteneva, infatti, che quest'ultima aveva errato nell'assumere come base per il risarcimento del danno le spese sostenute dalla committente, posto che non tutti gli esborsi effettuati nel contesto dell'opera di rifacimento della copertura del tetto potevano essere addebitati alla società venditrice, ma solo quelle sostenute per ovviare direttamente e immediatamente all'inadempimento, laddove erano state computate ai fini risarcitori anche corrispettivi per lavori che si risolvevano in migliorie rispetto alle condizioni precedenti.
4. Riassunta la causa, con la sentenza n.1303/2016 del 15 luglio 2016, la Corte di Appello di Bologna, previo espletamento di altra consulenza tecnica d'ufficio, condannava al Controparte_4 pagamento, per il titolo indicato, in favore di dell'ulteriore somma di euro Controparte_2
36.648,18 al netto di quanto già corrisposto in corso di causa.
A sostegno di tale pronuncia, la Corte di Appello di Bologna rilevava che, all'esito della rinnovazione della consulenza, dovevano essere riconosciute a favore di le voci di costo ivi Controparte_2 indicate “limitatamente alla realizzazione di un nuovo pacchetto di copertura, alla fornitura e posa in opera di una nuova lattoneria, allo smontaggio delle tegole canadesi e del playwood danneggiato e non riutilizzabile, con fornitura e posa in opera di nuove lastre sempre in playwood, alla realizzazione del piano con tavolato in legno, alla fornitura e posa in opera di ferri esterni con tiranti per il sostegno del canale di gronda, alla fornitura e posa in opera di parapasseri, alla tinteggiatura interna e al nolo della piattaforma, mentre dovevano essere escluse le voci relative alla fornitura e posa in opera di morali in abete per lo “spessoramento” della falda, alla fornitura e posa in opera di lastre in policarbonato per lucernai e alle spese tecniche;
che, per l'effetto, l'importo complessivo da riconoscere quale effettiva spesa di ripristino doveva essere determinato in euro 205.622,42, oltre IVA;
le fatture considerate dal consulente tecnico d'ufficio, in ragione della tipologia delle forniture in esse esposte e della relativa data di emissione, erano soggette ad Iva secondo l'aliquota del 19%, cosicchè la somma indicata doveva essere maggiorata di ulteriori euro 39.068,26 a titolo di IVA, per un totale complessivo di euro
244.690,68; conseguentemente, doveva essere condannata al pagamento di Controparte_4 euro 195.752,54 corrispondente ai quattro quinti dell'intero, oltre agli interessi dalla domanda (6 luglio pagina 3 di 10 1995) fino alla data della sentenza, ammontanti ad euro 126.512,13 per un totale di euro 322.271,67, detratto l'importo di euro 285.587,49 già versato in data 28.11.2003.
5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro Controparte_4 motivi: I) violazione e falsa applicazione degli artt.1223 e 1224 c.c. in relazione agli artt. 4 e 19 D.P.R.
n.633/1972 per avere la Corte d'Appello riconosciuto l'IVA, che non doveva essere rifusa, in quanto il danneggiato, per l'attività svolta, aveva diritto al rimborso e alla detrazione dal debito d'imposta; II) nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 c.p.c. per violazione del precedente giudicato e vizio di ultrapetizione per avere la Corte di merito applicato l'aliquota iva, senza che le precedenti sentenze di merito avessero disposto il versamento di tale accessorio e senza che, in ordine a tale aspetto, vi fosse stata alcuna contestazione;
III) nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 c.p.c. per violazione del precedente giudicato e vizio di ultrapetizione per avere la Corte di merito, in sede di rinvio, erroneamente quantificato gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e non da quella dei singoli esborsi, successivi all'instaurazione del giudizio di primo grado, come stabilito dal Tribunale di Parma nel giudizio di prime cure e mai riformato in sede di appello o di legittimità; IV) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art.360 primo comma n.5 c.p.c. per avere la Corte di Appello in sede di rinvio disposto l'applicazione degli interessi, a carico di fino all'anno 2016, a fronte del versamento del dovuto già Controparte_4 in data 28 novembre 2003.
6. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.22580/2022 del 13 giugno 2022, in accoglimento del primo, terzo e quarto motivo, dichiarato assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
La causa è stata riassunta da ( , già Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2
e Controparte_3 CP_3 CP_3 sono stati dichiarati contumaci.
[...]
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
7. Il presente giudizio di riassunzione ha ad oggetto esclusivamente la rideterminazione del danno subito da già per fatto imputabile a alla luce dei CP_1 Controparte_2 Parte_1 principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e dei rilievi svolti nell'ordinanza n.22580/2022 del 13.6.2022.
In primo luogo e con riferimento all'erroneo riconoscimento dell'Iva a tali fini (primo e secondo motivo del ricorso in Cassazione), la Suprema Corte in tale pronuncia ha chiarito che “se, per un verso, pagina 4 di 10 in linea di principio, il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali - con l'effetto che la liquidazione avvenuta in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività di impresa comprende l'iva, anche ove la riparazione non sia ancora avvenuta (nella fattispecie, risulta che detta riparazione è stata già effettuata a spese del danneggiato), nondimeno, per altro verso, tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per
l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'iva versata (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1688 del 27/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 14/10/1997). Senonché, sotto questo profilo, deve essere confutata l'affermazione del Giudice di rinvio, che per la prima volta ha riconosciuto l'iva - nei gradi di merito tale riconoscimento non era avvenuto -, in base all'assunto che il danno patrimoniale subito dalla già fosse comprensivo anche dell'imposta sul valore CP_1 Controparte_2 aggiunto dalla stessa pagata, in quanto pari alla perdita subita, intesa come differenziale fra il patrimonio detenuto prima e dopo l'evento dannoso. Per contro, secondo gli artt. 4 e 19 del d.P.R. n.
633/1972, la danneggiata, in quanto società commerciale, aveva la possibilità di portare in detrazione
l'iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale. Pertanto, considerato che quanto versato dalla CP_2
ora a titolo di imposta sul valore aggiunto, sarebbe stato da essa recuperato con il
[...] CP_1 meccanismo della detrazione d'imposta, il danno effettivamente sofferto non poteva includere tale voce accessoria. Posto, infatti, che la era una società per azioni, sarebbe spettato alla stessa CP_2 dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'iva, ai sensi dell'art. 19 del citato d.P.R.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 75 del 08/01/2010). Ne consegue che erroneamente il Giudice del rinvio, nel quantificare i danni patiti dalla predetta società, per fatto imputabile alla e Controparte_4 consistiti nei compensi erogati a terzi per la riparazione della copertura del capannone funzionale all'esercizio dell'attività produttiva, ha tenuto conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata
a titolo di iva, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d'imposta (Cass.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 2786 del 12/02/2015)”.
In ossequio a tale principio di diritto, l'importo complessivo di euro 205.622,42 - riconosciuto dalla
Corte di Appello di Bologna nella sentenza n.1303/2016 quale effettiva spesa di ripristino e coperto da giudicato - non deve essere maggiorato dell'ulteriore somma di euro 39.068,26 per IVA, tenuto conto che la società danneggiata può detrarre dal proprio debito di imposta quanto pagato a tale titolo, in considerazione dell'attività svolta.
già è infatti una società commerciale con diritto al rimborso o detrazione CP_1 Controparte_2 dell'iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie pagina 5 di 10 alla riparazione di un bene strumentale (rifacimento del manto di copertura del capannone utilizzato per lo stoccaggio di cereali).
In mancanza della prova - il cui onere incombeva sulla società danneggiata - della sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art.19 DPR n.633/1972, il danno effettivamente sofferto non poteva includere la voce accessoria costituita dalla somma di euro
39.068,26 versata a titolo di Iva.
Ciò chiarito, in ossequio al dictum della Corte di Appello di Bologna n.1033/2003 (confermativa sul punto della sentenza del Tribunale di Parma n.493/2000), della somma dovuta a titolo risarcitorio e quantificata nella sentenza n.1303/2016 in euro 205.622,42, vanno posti a carico di i Parte_1 quattro quinti, per un totale di euro 164.497,94, senza alcuna maggiorazione per l'IVA.
8. Con riferimento all'erronea individuazione di un diverso dies a quo di decorrenza degli interessi rispetto a quello individuato dal Giudice di prime cure e oggetto di giudicato (terzo motivo di impugnazione), la Suprema Corte, ritenendo fondata tale censura, ha affermato che “la Corte territoriale, nel rideterminare il quantum dovuto secondo i precetti indicati dalla sentenza di legittimità, ha individuato un nuovo termine di decorrenza degli interessi rispetto a quello cristallizzato dalle pronunce di merito. Sicché, a favore di già sotto il CP_1 Controparte_2 profilo del dies a quo, sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale e non invece dalla data dei singoli (successivi) esborsi, come disposto dal Tribunale di Parma in primo grado, con statuizione passata in cosa giudicata all'esito del primo giudizio d'appello. E ciò altresì in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Al riguardo, il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità, relativamente alle questioni da essa decise, e non può, quindi, riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 636 del 14/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 11939 del 22/05/2006)”.
In conformità a tale rilievo secondo cui “il riconoscimento di detti interessi deve essere rivisto, lasciando fermo il dies a quo già determinato e ormai consolidatosi”, questa Corte ritiene dunque che sulla più ridotta somma di euro 164.497,94 dovuta da debbano essere riconosciuti a Parte_1 favore di gli interessi legali non dalla data della domanda (6.7.1995) ma dai singoli successivi CP_1 esborsi, in conformità alla statuizione del Tribunale di Parma, passata in giudicato all'esito del primo giudizio di appello.
A tal riguardo, anche nell'atto di citazione in riassunzione, ha precisato che - già al Parte_1 momento del pagamento di euro 285.588,50 in data 26.11.2003 in esecuzione della sentenza della
Corte di Appello n.1033/2003 - aveva conteggiato l'importo dovuto non dalla data di ogni singola fattura, ma dal 1 gennaio 1998, data successiva all'ultimo esborso, conteggio certamente più favorevole pagina 6 di 10 alla società danneggiata e rispondente ad una esigenza di semplicità e comodità di calcolo (pag.16 citazione in riassunzione).
Nella medesima ottica, l'appellante in riassunzione ha chiesto che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla minore somma dovuta all'esito del giudizio di cassazione vengano computati dal
1.1.1998, identificando con tale data il dies a quo “dei singoli successivi esborsi” indicato nella statuizione del Tribunale di Parma, passata in giudicato (cfr. pag. 16-17 appellante e doc.8).
In conformità a tale specifica domanda di parte appellante, la Corte dunque – nel rispetto del principio affermato dalla Corte di Cassazione - ritiene di poter ricalcolare gli interessi legali e rivalutazione dalla data del 1.1.1998.
9. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione relativa all' erronea applicazione degli interessi, a carico di fino all'anno 2016, la Suprema Corte nella citata ordinanza 22580/2022 ha Parte_1 evidenziato che effettivamente “la sentenza del Giudice del rinvio, pur riconoscendo che la
[...] aveva versato alla in data 28 novembre 2003, con valuta del 26 novembre Pt_1 CP_2
2003, la somma di euro 285.587,49, in esecuzione della sentenza d'appello, con riserva di ripetizione ove il giudizio di legittimità avesse avuto un diverso esito, avrebbe individuato come dies ad quem di decorrenza degli interessi, non già la data di versamento della detta somma, bensì la data di emissione della pronuncia del 5 luglio 2016, continuando così ad applicare gli interessi anche successivamente alla soddisfazione della pretesa creditoria vantata dal danneggiato”. Conseguentemente, ha ritenuto la doglianza fondata “tanto perché la sentenza impugnata ha imputato, sulla somma determinata, a favore di già sotto il profilo del dies ad quem, interessi legali dalla CP_1 Controparte_2 domanda alla pronuncia della sentenza in sede di rinvio, omettendo di considerare l'intervenuto pagamento, avvenuto già con valuta del 26 novembre 2003 e quindi tredici anni prima della sentenza emessa a conclusione del giudizio di rinvio. Cosicché sono stati addebitati ben tredici anni di interessi successivamente al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella dovuta. Per converso, il
Giudice del rinvio avrebbe dovuto calcolare gli interessi sino all'adempimento satisfattivo avvenuto il
26 novembre 2003, adempimento riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata. Che l'adempimento fosse satisfattivo si evince dal fatto che la aveva dato seguito alla pronuncia di Parte_1 condanna emessa a conclusione del giudizio di primo grado (confermata in appello), il cui importo è stato decurtato dal Giudice del rinvio. Pertanto, gli interessi sarebbero spettati sino al saldo e non oltre tale momento. Ora, il Giudice d'appello, in tema di liquidazione dei danni per debiti di valore, deve applicare gli interessi sino alla data della pronuncia, ma, nel compiere tale operazione, non può prescindere dagli eventuali pagamenti che siano stati già disposti in favore del creditore e dalle modalità e dai criteri, anche di carattere temporale, con cui si è proceduto alla liquidazione, con la pagina 7 di 10 conseguenza che, nell'attribuire ulteriori interessi, deve tener conto necessariamente dei detti pagamenti, debitamente motivando in ordine ai criteri seguiti per stabilire la decorrenza e modalità di calcolo degli ulteriori interessi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16448 del 15/07/2009; Sez. 2, Sentenza n.
9230 del 04/05/2005, Sez. 2, Sentenza n. 9230 del 04/05/2005). Segnatamente, nessun accessorio sarebbe spettato, all'esito della verifica della natura satisfattiva del pagamento effettuato in esecuzione della sentenza d'appello, per il periodo successivo al momento di tale pagamento”.
Orbene, essendo indubbio che il pagamento di euro 285.587,49 effettuato il 26.11.2003 da
[...]
a favore della società danneggiata in forza della sentenza d'appello n.1033/2003 è Pt_1 integralmente satisfattivo del credito risarcitorio di quest'ultima ed anzi superiore all'importo effettivamente dovuto dalla danneggiante, il dies ad quem di decorrenza degli interessi legali deve necessariamente identificarsi con la data del 26 novembre 2003.
Da tali considerazioni discende che il credito di nei confronti di è pari ad CP_1 Parte_1 euro 164.497,94 per capitale, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dei singoli esborsi (per comodità di calcolo individuati nel 1.1.1998 in conformità alla domanda di parte appellante) al 26.11.2003.
Tenuto conto che in tale data ha pagato l'importo di euro 207.235,66 per capitale ed il Parte_1 resto per interessi, rivalutazione e spese, ritenuto assolutamente congruo e corretto il conteggio di parte appellante (doc.8), va disposta la condanna di già alla restituzione in CP_1 Controparte_2 favore di della somma di euro 42.737,72 (euro 207.235,66 – euro 164.497,94) Parte_1 per capitale ed euro 14.778,91 per interessi e rivalutazione monetaria per un ammontare complessivo pari ad euro 57.516,63.
10. Quanto agli accessori della somma da restituire, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto” (Cass. Sez. L, n. 25589 del 17/12/2010), a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede (Cass. Sez. 1 - , n. 28646 del 18/10/2021).
Ed invero, “l' art. 2033 c.c. riguarda un pagamento eseguito nell'ambito di un rapporto privatistico, pur se erroneamente ritenuto, e non nell'ottemperanza di un atto pubblico autoritativo. In quest'ultimo caso e per quanto concerne gli accessori della somma da restituire, non rileva lo stato soggettivo di buona o pagina 8 di 10 mala fede dell'accipiens, ma l'assenza originaria di causa del pagamento, ossia del corrispondente arricchimento della controparte, con l'ulteriore conseguenza della necessità di porre il solvens nella stessa situazione patrimoniale in cui versava prima di pagare” (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende la condanna di anche al CP_1 pagamento degli accessori della somma indebitamente ricevuta di euro 57.516,63 dal 26.11.2003 al saldo effettivo.
11. Con riguardo, infine, alle spese di lite, premesso che “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (Cass., n. 3798/2022), alla luce dell'andamento e dell'esito complessivo del contenzioso, si ritiene equo – conformemente sul punto alla statuizione contenuta nella sentenza 1303/2016 – compensare, in ragione del cinquanta per cento, le spese processuali del giudizio di primo grado e di secondo grado, ponendo il residuo 50% a carico di
[...]
compensare per intero le spese della fase di legittimità conclusa con sentenza Parte_1
n.20871/2009 (in ragione della reciproca soccombenza) nonché porre le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte costituita in ragione del cinquanta per cento.
Tenuto conto che nel giudizio di rinvio n.r.g.589/2010 concluso con la sentenza n.1303/2016 CP_1 annullata a seguito del giudizio di legittimità n.17627/2017 definito con ordinanza 22580/2022 e del presente giudizio di rinvio (n.r.g.1695/2022) è risultata totalmente soccombente, deve invece disporsi la condanna dell'appellata a rifondere a le spese di lite del giudizio di rinvio Parte_1
589/2010, del grado di legittimità nel procedimento n. 17627/2017 e del presente giudizio di rinvio, liquidate alla stregua dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con ordinanza n. 22580/2022 della Suprema Corte, accerta e dichiara che già ha diritto alla corresponsione Controparte_1 Controparte_2 da parte di a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 164.497,94 Parte_1 per capitale, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dei singoli esborsi al
26.11.2003; per l'effetto, condanna già a restituire a Controparte_1 Controparte_2 [...] la somma di euro 42.737,72 per capitale ed euro 14.778,91 per interessi e rivalutazione Parte_1
pagina 9 di 10 monetaria per un ammontare complessivo pari ad euro 57.516,63, oltre accessori di legge dal
26.11.2003 al saldo effettivo;
condanna a rifondere a il cinquanta per cento delle spese di lite del primo e Parte_1 CP_1 secondo grado, determinate, per detto residuo 50%, quanto al primo grado, in euro 300 per spese ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA e, al secondo grado, in euro 250 per spese ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, detratto quanto già versato da a tale Parte_1 titolo;
compensa il restante cinquanta per cento delle spese processuali dei gradi di merito;
compensa per intero le spese del grado di Cassazione concluso con sentenza n.20871/2009; condanna a rifondere a le spese di lite del giudizio di rinvio CP_1 Parte_1
n.r.g.589/2010, liquidate in euro 700 per spese ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, quelle del giudizio di legittimità n.r.g.
17627/2017, liquidate in euro 7.655,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in euro
1036,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Pone definitivamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in euro 4940,30 oltre Iva e oneri previdenziali, a carico di ciascuna parte in ragione del 50 % pro capite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello in data 23.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in riassunzione iscritta al n. r.g. 1695/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonella Lillo del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Treviso e dell'avv. Alessia Casadio del Foro di Bologna,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
, già ( Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 (C.F. ) P.IVA_2
(C.F. , quale socia di CP_3 C.F._1 [...]
Controparte_3
(C.F. ), quale socio di Controparte_3 C.F._2 [...]
Controparte_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. Parte_1
1303, depositata il 15.7.2016, della Corte d'Appello di Bologna, in ossequio a quanto stabilito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza 22580/2022:
NEL MERITO, rideterminare l'entità del risarcimento danni dovuto da Parte_1 [...]
CP_ (già e per l'effetto, considerato il pagamento dell'importo di € 285.587,49 Controparte_2 già effettuato da il 26.11.2003, condannare in persona del legale Parte_1 CP_1
pagina 1 di 10 rappresentante pro tempore, alla restituzione a dell'importo di € 96.513,66, con Parte_1 maggiorazione per interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, oppure al pagamento del diverso maggior o minor importo che dovesse risultare in corso di causa;
IN OGNI CASO, con rifusione delle spese di lite, anche per i precedenti gradi di giudizio, incluso quello del doppio grado di legittimità (come statuito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n.
20872/2009 e n. 22580/2022).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1995, conveniva davanti al Tribunale Controparte_2 di Parma e già nonché i soci Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 di quest'ultima e per sentirli condannare, in solido o ciascuna per CP_3 Controparte_3 quanto di ragione, a corrispondere quanto necessario al rifacimento del manto di copertura di un proprio capannone, a titolo di risarcimento del danno cagionato all'attrice, in ragione di infiltrazioni di acqua.
Assumeva che nell'anno 1998, a seguito di un uragano che si era abbattuto sulla zona di Castelguelfo, si era rivolta alla per il rifacimento del manto di copertura del proprio capannone;
che tale CP_5 copertura era stata realizzata con tegole bituminose fornite da che aveva garantito Parte_1
l'impermeabilità delle tegole per un decennio;
nell'anno 1994 tuttavia si erano verificate alcune infiltrazioni dal tetto, tempestivamente denunciate con raccomandata del 17 novembre 1994.
Si costituivano in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda, nonché Controparte_4 che eccepiva l'intervenuta decadenza dalla garanzia ex art.1669 c.c. e Controparte_3 negava ogni responsabilità.
All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e dell'assunzione di prove testimoniali, il
Tribunale, con sentenza n.43/2000 del 17 luglio 2000, in accoglimento della domanda, condannava al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_4 Controparte_2
207.235,66 corrispondente ai 4/5 dell'importo complessivo di euro 265.587,96, quantificato dal consulente tecnico d'ufficio a titolo di costi necessari per il ripristino della copertura del capannone, oltre rivalutazione ed interessi.
2. impugnava la sentenza e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza Controparte_4
n.1033/2003 del 4 luglio 2003, previa riqualificazione del rapporto intrattenuto tra le parti quale compravendita e non già quale appalto, rigettava il gravame e confermava la pronuncia appellata.
pagina 2 di 10 3. Avverso la sentenza ricorreva per cassazione. In esecuzione della sentenza, Controparte_4 comunque, corrispondeva in data 28 novembre 2003, con valuta del 26 novembre 2003, la somma di euro 285.588,50, comprensiva di rivalutazione ed interessi, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.20872/2009 del 24 giugno 2009, in accoglimento del terzo motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, perché rideterminasse il danno risarcibile.
Sosteneva, infatti, che quest'ultima aveva errato nell'assumere come base per il risarcimento del danno le spese sostenute dalla committente, posto che non tutti gli esborsi effettuati nel contesto dell'opera di rifacimento della copertura del tetto potevano essere addebitati alla società venditrice, ma solo quelle sostenute per ovviare direttamente e immediatamente all'inadempimento, laddove erano state computate ai fini risarcitori anche corrispettivi per lavori che si risolvevano in migliorie rispetto alle condizioni precedenti.
4. Riassunta la causa, con la sentenza n.1303/2016 del 15 luglio 2016, la Corte di Appello di Bologna, previo espletamento di altra consulenza tecnica d'ufficio, condannava al Controparte_4 pagamento, per il titolo indicato, in favore di dell'ulteriore somma di euro Controparte_2
36.648,18 al netto di quanto già corrisposto in corso di causa.
A sostegno di tale pronuncia, la Corte di Appello di Bologna rilevava che, all'esito della rinnovazione della consulenza, dovevano essere riconosciute a favore di le voci di costo ivi Controparte_2 indicate “limitatamente alla realizzazione di un nuovo pacchetto di copertura, alla fornitura e posa in opera di una nuova lattoneria, allo smontaggio delle tegole canadesi e del playwood danneggiato e non riutilizzabile, con fornitura e posa in opera di nuove lastre sempre in playwood, alla realizzazione del piano con tavolato in legno, alla fornitura e posa in opera di ferri esterni con tiranti per il sostegno del canale di gronda, alla fornitura e posa in opera di parapasseri, alla tinteggiatura interna e al nolo della piattaforma, mentre dovevano essere escluse le voci relative alla fornitura e posa in opera di morali in abete per lo “spessoramento” della falda, alla fornitura e posa in opera di lastre in policarbonato per lucernai e alle spese tecniche;
che, per l'effetto, l'importo complessivo da riconoscere quale effettiva spesa di ripristino doveva essere determinato in euro 205.622,42, oltre IVA;
le fatture considerate dal consulente tecnico d'ufficio, in ragione della tipologia delle forniture in esse esposte e della relativa data di emissione, erano soggette ad Iva secondo l'aliquota del 19%, cosicchè la somma indicata doveva essere maggiorata di ulteriori euro 39.068,26 a titolo di IVA, per un totale complessivo di euro
244.690,68; conseguentemente, doveva essere condannata al pagamento di Controparte_4 euro 195.752,54 corrispondente ai quattro quinti dell'intero, oltre agli interessi dalla domanda (6 luglio pagina 3 di 10 1995) fino alla data della sentenza, ammontanti ad euro 126.512,13 per un totale di euro 322.271,67, detratto l'importo di euro 285.587,49 già versato in data 28.11.2003.
5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro Controparte_4 motivi: I) violazione e falsa applicazione degli artt.1223 e 1224 c.c. in relazione agli artt. 4 e 19 D.P.R.
n.633/1972 per avere la Corte d'Appello riconosciuto l'IVA, che non doveva essere rifusa, in quanto il danneggiato, per l'attività svolta, aveva diritto al rimborso e alla detrazione dal debito d'imposta; II) nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 c.p.c. per violazione del precedente giudicato e vizio di ultrapetizione per avere la Corte di merito applicato l'aliquota iva, senza che le precedenti sentenze di merito avessero disposto il versamento di tale accessorio e senza che, in ordine a tale aspetto, vi fosse stata alcuna contestazione;
III) nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 c.p.c. per violazione del precedente giudicato e vizio di ultrapetizione per avere la Corte di merito, in sede di rinvio, erroneamente quantificato gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e non da quella dei singoli esborsi, successivi all'instaurazione del giudizio di primo grado, come stabilito dal Tribunale di Parma nel giudizio di prime cure e mai riformato in sede di appello o di legittimità; IV) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art.360 primo comma n.5 c.p.c. per avere la Corte di Appello in sede di rinvio disposto l'applicazione degli interessi, a carico di fino all'anno 2016, a fronte del versamento del dovuto già Controparte_4 in data 28 novembre 2003.
6. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.22580/2022 del 13 giugno 2022, in accoglimento del primo, terzo e quarto motivo, dichiarato assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
La causa è stata riassunta da ( , già Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2
e Controparte_3 CP_3 CP_3 sono stati dichiarati contumaci.
[...]
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
7. Il presente giudizio di riassunzione ha ad oggetto esclusivamente la rideterminazione del danno subito da già per fatto imputabile a alla luce dei CP_1 Controparte_2 Parte_1 principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e dei rilievi svolti nell'ordinanza n.22580/2022 del 13.6.2022.
In primo luogo e con riferimento all'erroneo riconoscimento dell'Iva a tali fini (primo e secondo motivo del ricorso in Cassazione), la Suprema Corte in tale pronuncia ha chiarito che “se, per un verso, pagina 4 di 10 in linea di principio, il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali - con l'effetto che la liquidazione avvenuta in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività di impresa comprende l'iva, anche ove la riparazione non sia ancora avvenuta (nella fattispecie, risulta che detta riparazione è stata già effettuata a spese del danneggiato), nondimeno, per altro verso, tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per
l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'iva versata (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1688 del 27/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 14/10/1997). Senonché, sotto questo profilo, deve essere confutata l'affermazione del Giudice di rinvio, che per la prima volta ha riconosciuto l'iva - nei gradi di merito tale riconoscimento non era avvenuto -, in base all'assunto che il danno patrimoniale subito dalla già fosse comprensivo anche dell'imposta sul valore CP_1 Controparte_2 aggiunto dalla stessa pagata, in quanto pari alla perdita subita, intesa come differenziale fra il patrimonio detenuto prima e dopo l'evento dannoso. Per contro, secondo gli artt. 4 e 19 del d.P.R. n.
633/1972, la danneggiata, in quanto società commerciale, aveva la possibilità di portare in detrazione
l'iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale. Pertanto, considerato che quanto versato dalla CP_2
ora a titolo di imposta sul valore aggiunto, sarebbe stato da essa recuperato con il
[...] CP_1 meccanismo della detrazione d'imposta, il danno effettivamente sofferto non poteva includere tale voce accessoria. Posto, infatti, che la era una società per azioni, sarebbe spettato alla stessa CP_2 dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'iva, ai sensi dell'art. 19 del citato d.P.R.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 75 del 08/01/2010). Ne consegue che erroneamente il Giudice del rinvio, nel quantificare i danni patiti dalla predetta società, per fatto imputabile alla e Controparte_4 consistiti nei compensi erogati a terzi per la riparazione della copertura del capannone funzionale all'esercizio dell'attività produttiva, ha tenuto conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata
a titolo di iva, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d'imposta (Cass.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 2786 del 12/02/2015)”.
In ossequio a tale principio di diritto, l'importo complessivo di euro 205.622,42 - riconosciuto dalla
Corte di Appello di Bologna nella sentenza n.1303/2016 quale effettiva spesa di ripristino e coperto da giudicato - non deve essere maggiorato dell'ulteriore somma di euro 39.068,26 per IVA, tenuto conto che la società danneggiata può detrarre dal proprio debito di imposta quanto pagato a tale titolo, in considerazione dell'attività svolta.
già è infatti una società commerciale con diritto al rimborso o detrazione CP_1 Controparte_2 dell'iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie pagina 5 di 10 alla riparazione di un bene strumentale (rifacimento del manto di copertura del capannone utilizzato per lo stoccaggio di cereali).
In mancanza della prova - il cui onere incombeva sulla società danneggiata - della sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art.19 DPR n.633/1972, il danno effettivamente sofferto non poteva includere la voce accessoria costituita dalla somma di euro
39.068,26 versata a titolo di Iva.
Ciò chiarito, in ossequio al dictum della Corte di Appello di Bologna n.1033/2003 (confermativa sul punto della sentenza del Tribunale di Parma n.493/2000), della somma dovuta a titolo risarcitorio e quantificata nella sentenza n.1303/2016 in euro 205.622,42, vanno posti a carico di i Parte_1 quattro quinti, per un totale di euro 164.497,94, senza alcuna maggiorazione per l'IVA.
8. Con riferimento all'erronea individuazione di un diverso dies a quo di decorrenza degli interessi rispetto a quello individuato dal Giudice di prime cure e oggetto di giudicato (terzo motivo di impugnazione), la Suprema Corte, ritenendo fondata tale censura, ha affermato che “la Corte territoriale, nel rideterminare il quantum dovuto secondo i precetti indicati dalla sentenza di legittimità, ha individuato un nuovo termine di decorrenza degli interessi rispetto a quello cristallizzato dalle pronunce di merito. Sicché, a favore di già sotto il CP_1 Controparte_2 profilo del dies a quo, sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale e non invece dalla data dei singoli (successivi) esborsi, come disposto dal Tribunale di Parma in primo grado, con statuizione passata in cosa giudicata all'esito del primo giudizio d'appello. E ciò altresì in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Al riguardo, il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità, relativamente alle questioni da essa decise, e non può, quindi, riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 636 del 14/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 11939 del 22/05/2006)”.
In conformità a tale rilievo secondo cui “il riconoscimento di detti interessi deve essere rivisto, lasciando fermo il dies a quo già determinato e ormai consolidatosi”, questa Corte ritiene dunque che sulla più ridotta somma di euro 164.497,94 dovuta da debbano essere riconosciuti a Parte_1 favore di gli interessi legali non dalla data della domanda (6.7.1995) ma dai singoli successivi CP_1 esborsi, in conformità alla statuizione del Tribunale di Parma, passata in giudicato all'esito del primo giudizio di appello.
A tal riguardo, anche nell'atto di citazione in riassunzione, ha precisato che - già al Parte_1 momento del pagamento di euro 285.588,50 in data 26.11.2003 in esecuzione della sentenza della
Corte di Appello n.1033/2003 - aveva conteggiato l'importo dovuto non dalla data di ogni singola fattura, ma dal 1 gennaio 1998, data successiva all'ultimo esborso, conteggio certamente più favorevole pagina 6 di 10 alla società danneggiata e rispondente ad una esigenza di semplicità e comodità di calcolo (pag.16 citazione in riassunzione).
Nella medesima ottica, l'appellante in riassunzione ha chiesto che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla minore somma dovuta all'esito del giudizio di cassazione vengano computati dal
1.1.1998, identificando con tale data il dies a quo “dei singoli successivi esborsi” indicato nella statuizione del Tribunale di Parma, passata in giudicato (cfr. pag. 16-17 appellante e doc.8).
In conformità a tale specifica domanda di parte appellante, la Corte dunque – nel rispetto del principio affermato dalla Corte di Cassazione - ritiene di poter ricalcolare gli interessi legali e rivalutazione dalla data del 1.1.1998.
9. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione relativa all' erronea applicazione degli interessi, a carico di fino all'anno 2016, la Suprema Corte nella citata ordinanza 22580/2022 ha Parte_1 evidenziato che effettivamente “la sentenza del Giudice del rinvio, pur riconoscendo che la
[...] aveva versato alla in data 28 novembre 2003, con valuta del 26 novembre Pt_1 CP_2
2003, la somma di euro 285.587,49, in esecuzione della sentenza d'appello, con riserva di ripetizione ove il giudizio di legittimità avesse avuto un diverso esito, avrebbe individuato come dies ad quem di decorrenza degli interessi, non già la data di versamento della detta somma, bensì la data di emissione della pronuncia del 5 luglio 2016, continuando così ad applicare gli interessi anche successivamente alla soddisfazione della pretesa creditoria vantata dal danneggiato”. Conseguentemente, ha ritenuto la doglianza fondata “tanto perché la sentenza impugnata ha imputato, sulla somma determinata, a favore di già sotto il profilo del dies ad quem, interessi legali dalla CP_1 Controparte_2 domanda alla pronuncia della sentenza in sede di rinvio, omettendo di considerare l'intervenuto pagamento, avvenuto già con valuta del 26 novembre 2003 e quindi tredici anni prima della sentenza emessa a conclusione del giudizio di rinvio. Cosicché sono stati addebitati ben tredici anni di interessi successivamente al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella dovuta. Per converso, il
Giudice del rinvio avrebbe dovuto calcolare gli interessi sino all'adempimento satisfattivo avvenuto il
26 novembre 2003, adempimento riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata. Che l'adempimento fosse satisfattivo si evince dal fatto che la aveva dato seguito alla pronuncia di Parte_1 condanna emessa a conclusione del giudizio di primo grado (confermata in appello), il cui importo è stato decurtato dal Giudice del rinvio. Pertanto, gli interessi sarebbero spettati sino al saldo e non oltre tale momento. Ora, il Giudice d'appello, in tema di liquidazione dei danni per debiti di valore, deve applicare gli interessi sino alla data della pronuncia, ma, nel compiere tale operazione, non può prescindere dagli eventuali pagamenti che siano stati già disposti in favore del creditore e dalle modalità e dai criteri, anche di carattere temporale, con cui si è proceduto alla liquidazione, con la pagina 7 di 10 conseguenza che, nell'attribuire ulteriori interessi, deve tener conto necessariamente dei detti pagamenti, debitamente motivando in ordine ai criteri seguiti per stabilire la decorrenza e modalità di calcolo degli ulteriori interessi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16448 del 15/07/2009; Sez. 2, Sentenza n.
9230 del 04/05/2005, Sez. 2, Sentenza n. 9230 del 04/05/2005). Segnatamente, nessun accessorio sarebbe spettato, all'esito della verifica della natura satisfattiva del pagamento effettuato in esecuzione della sentenza d'appello, per il periodo successivo al momento di tale pagamento”.
Orbene, essendo indubbio che il pagamento di euro 285.587,49 effettuato il 26.11.2003 da
[...]
a favore della società danneggiata in forza della sentenza d'appello n.1033/2003 è Pt_1 integralmente satisfattivo del credito risarcitorio di quest'ultima ed anzi superiore all'importo effettivamente dovuto dalla danneggiante, il dies ad quem di decorrenza degli interessi legali deve necessariamente identificarsi con la data del 26 novembre 2003.
Da tali considerazioni discende che il credito di nei confronti di è pari ad CP_1 Parte_1 euro 164.497,94 per capitale, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dei singoli esborsi (per comodità di calcolo individuati nel 1.1.1998 in conformità alla domanda di parte appellante) al 26.11.2003.
Tenuto conto che in tale data ha pagato l'importo di euro 207.235,66 per capitale ed il Parte_1 resto per interessi, rivalutazione e spese, ritenuto assolutamente congruo e corretto il conteggio di parte appellante (doc.8), va disposta la condanna di già alla restituzione in CP_1 Controparte_2 favore di della somma di euro 42.737,72 (euro 207.235,66 – euro 164.497,94) Parte_1 per capitale ed euro 14.778,91 per interessi e rivalutazione monetaria per un ammontare complessivo pari ad euro 57.516,63.
10. Quanto agli accessori della somma da restituire, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto” (Cass. Sez. L, n. 25589 del 17/12/2010), a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede (Cass. Sez. 1 - , n. 28646 del 18/10/2021).
Ed invero, “l' art. 2033 c.c. riguarda un pagamento eseguito nell'ambito di un rapporto privatistico, pur se erroneamente ritenuto, e non nell'ottemperanza di un atto pubblico autoritativo. In quest'ultimo caso e per quanto concerne gli accessori della somma da restituire, non rileva lo stato soggettivo di buona o pagina 8 di 10 mala fede dell'accipiens, ma l'assenza originaria di causa del pagamento, ossia del corrispondente arricchimento della controparte, con l'ulteriore conseguenza della necessità di porre il solvens nella stessa situazione patrimoniale in cui versava prima di pagare” (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende la condanna di anche al CP_1 pagamento degli accessori della somma indebitamente ricevuta di euro 57.516,63 dal 26.11.2003 al saldo effettivo.
11. Con riguardo, infine, alle spese di lite, premesso che “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (Cass., n. 3798/2022), alla luce dell'andamento e dell'esito complessivo del contenzioso, si ritiene equo – conformemente sul punto alla statuizione contenuta nella sentenza 1303/2016 – compensare, in ragione del cinquanta per cento, le spese processuali del giudizio di primo grado e di secondo grado, ponendo il residuo 50% a carico di
[...]
compensare per intero le spese della fase di legittimità conclusa con sentenza Parte_1
n.20871/2009 (in ragione della reciproca soccombenza) nonché porre le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte costituita in ragione del cinquanta per cento.
Tenuto conto che nel giudizio di rinvio n.r.g.589/2010 concluso con la sentenza n.1303/2016 CP_1 annullata a seguito del giudizio di legittimità n.17627/2017 definito con ordinanza 22580/2022 e del presente giudizio di rinvio (n.r.g.1695/2022) è risultata totalmente soccombente, deve invece disporsi la condanna dell'appellata a rifondere a le spese di lite del giudizio di rinvio Parte_1
589/2010, del grado di legittimità nel procedimento n. 17627/2017 e del presente giudizio di rinvio, liquidate alla stregua dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con ordinanza n. 22580/2022 della Suprema Corte, accerta e dichiara che già ha diritto alla corresponsione Controparte_1 Controparte_2 da parte di a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 164.497,94 Parte_1 per capitale, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dei singoli esborsi al
26.11.2003; per l'effetto, condanna già a restituire a Controparte_1 Controparte_2 [...] la somma di euro 42.737,72 per capitale ed euro 14.778,91 per interessi e rivalutazione Parte_1
pagina 9 di 10 monetaria per un ammontare complessivo pari ad euro 57.516,63, oltre accessori di legge dal
26.11.2003 al saldo effettivo;
condanna a rifondere a il cinquanta per cento delle spese di lite del primo e Parte_1 CP_1 secondo grado, determinate, per detto residuo 50%, quanto al primo grado, in euro 300 per spese ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA e, al secondo grado, in euro 250 per spese ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, detratto quanto già versato da a tale Parte_1 titolo;
compensa il restante cinquanta per cento delle spese processuali dei gradi di merito;
compensa per intero le spese del grado di Cassazione concluso con sentenza n.20871/2009; condanna a rifondere a le spese di lite del giudizio di rinvio CP_1 Parte_1
n.r.g.589/2010, liquidate in euro 700 per spese ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, quelle del giudizio di legittimità n.r.g.
17627/2017, liquidate in euro 7.655,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in euro
1036,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Pone definitivamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in euro 4940,30 oltre Iva e oneri previdenziali, a carico di ciascuna parte in ragione del 50 % pro capite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello in data 23.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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