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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/10/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. AN Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1383 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
(c.f. ) n. ALLUMIERE (RM) 15/04/1968 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Trippanera e Antonio Pizzuti attore
CONTRO
(n. ALLUMIERE (RM), 19/10/1967) difeso dall'avv. REMOLI Controparte_1
CINZIA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 .
6.20241 la sig. chiedeva al Tribunale di voler Parte_1
modificare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 760 emessa il 07.07.2023 da questo tribunale assegnando alla predetta la quota del 40% delle indennità totali percepite dal e riferibili agli anni in cui il rapporto di lavoro aveva coinciso con il matrimonio. CP_1
Si costituiva pponendosi Controparte_1
In corso di causa di causa le parti raggiungevano un accordo.
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
2
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto recepisce le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a) I sigg.ri e i danno reciprocamente atto che la somma dovuta dal CP_1 Pt_1 primo alla seconda a titolo di quota TFR ex art. 12bis L. 898/70 e s.m.i. è pari ad €. €. 5.932,00
(cinquemilanovecentotrentadue/00) senza aggravio di interessi;
b) il Sig. versa alla Sig.ra la somma di Euro 3.000,00 Controparte_1 Parte_1
(tremila/00) mediante assegno circolare non trasferibile, n. 3503906579-04 emesso su Intesa
Sanpaolo in favore della predetta e materialmente consegnato dall'avv. Cinzia Remoli all'avv. Antonio Pizzuti all'udienza del 9.10.2025, in acconto sul maggior dare rispetto alla somma indicata al punto a), e ricevuto sbf;
c) la sig.ra avendo reperito per sé e per il figlio - Pt_1 Persona_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente e con lei convivente - un nuovo alloggio maggiormente confacente alle esigenze del ragazzo e proprie, rinuncia a far data dall'udienza del 9.10.2025 all'assegnazione della casa coniugale sita in Allumiere alla via
Aldo Moro n. 4 int. 3 piano 2, di proprietà esclusiva del sig. che, pertanto, Controparte_1
torna nel possesso, nella disponibilità e nella detenzione pieni ed esclusivi del proprietario sig. salvo quanto previsto al punto d) che segue;
Controparte_1
d)la sig.ra trattiene la materiale disponibilità delle chiavi dell'immobile Pt_1
all'esclusivo fine di provvedere, a sue intere cure e spese, al completamento dell'asporto dei materiali di risulta ivi rimasti e a ripristinare la porta scorrevole interna e i due pannelli dell'armadio dalla stessa asportati.
e) le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di bicchieri di vetro verde con fregi in oro appartenuto alla madre del sig. è già stato restituito dalla sig.ra Controparte_1
al sig. stesso mentre il mobilio lasciato all'interno dell'appartamento Pt_1 CP_1
rimane di esclusiva proprietà del sig. CP_1
f) entro e non il 10 ottobre 2025, la sig.ra per il tramite dell'avv. Pizzuti, Pt_1
consegnerà al sig. le chiavi dell'immobile anzidetto e l'immobile dovrà trovarsi CP_1
nelle medesime condizioni di manutenzione nelle quali è stato ispezionato il 7.10.2025 e nelle quali il sig. lo riceverà; CP_1
g) entro il 10 ottobre 2025 e contestualmente alla consegna delle chiavi dell'appartamento, il sig. verserà alla sig.ra ediante assegno circolare di CP_1 Pt_1 3
€. 10.000,00 (diecimila/00) che la stessa riceverà per il tramite dell'avv. Pizzuti esprimendo autorizzazione alla consegna al predetto, per i seguenti titoli: 1) a saldo di quanto dovuto a titolo di quota parte TFR, l'importo di residui €. 2.932,00 (duemilanovecentotrentadue/00);
2) a titolo di contributo economico per l'acquisizione del nuovo alloggio e per gli oneri connessi al trasferimento relativamente al figlio AN, l'importo, concordemente determinato, di €. 7.068,00 (settemilasessantotto/00) per totali €. 10.000,00 (diecimila/00) che, oltre agli €. 3.000,00 già corrisposti il 9.10.2025, sommano complessivi €. 13.000,00
(tredicimila/00) a definitiva tacitazione della stessa sig.ra per le causali oggetto di Pt_1
pagamento;
h) adempiute le obbligazioni che precedono, le parti dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere rispetto alle medesime;
Il sig. ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio rispetto alle CP_1
altre domande riconvenzionali e la sig.ra a accettato la rinuncia. Pt_1
Le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1383/2024 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
760 emessa il 07.07.2023 da questo tribunale nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 15/10/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. AN Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1383 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
(c.f. ) n. ALLUMIERE (RM) 15/04/1968 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Trippanera e Antonio Pizzuti attore
CONTRO
(n. ALLUMIERE (RM), 19/10/1967) difeso dall'avv. REMOLI Controparte_1
CINZIA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 .
6.20241 la sig. chiedeva al Tribunale di voler Parte_1
modificare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 760 emessa il 07.07.2023 da questo tribunale assegnando alla predetta la quota del 40% delle indennità totali percepite dal e riferibili agli anni in cui il rapporto di lavoro aveva coinciso con il matrimonio. CP_1
Si costituiva pponendosi Controparte_1
In corso di causa di causa le parti raggiungevano un accordo.
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
2
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto recepisce le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a) I sigg.ri e i danno reciprocamente atto che la somma dovuta dal CP_1 Pt_1 primo alla seconda a titolo di quota TFR ex art. 12bis L. 898/70 e s.m.i. è pari ad €. €. 5.932,00
(cinquemilanovecentotrentadue/00) senza aggravio di interessi;
b) il Sig. versa alla Sig.ra la somma di Euro 3.000,00 Controparte_1 Parte_1
(tremila/00) mediante assegno circolare non trasferibile, n. 3503906579-04 emesso su Intesa
Sanpaolo in favore della predetta e materialmente consegnato dall'avv. Cinzia Remoli all'avv. Antonio Pizzuti all'udienza del 9.10.2025, in acconto sul maggior dare rispetto alla somma indicata al punto a), e ricevuto sbf;
c) la sig.ra avendo reperito per sé e per il figlio - Pt_1 Persona_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente e con lei convivente - un nuovo alloggio maggiormente confacente alle esigenze del ragazzo e proprie, rinuncia a far data dall'udienza del 9.10.2025 all'assegnazione della casa coniugale sita in Allumiere alla via
Aldo Moro n. 4 int. 3 piano 2, di proprietà esclusiva del sig. che, pertanto, Controparte_1
torna nel possesso, nella disponibilità e nella detenzione pieni ed esclusivi del proprietario sig. salvo quanto previsto al punto d) che segue;
Controparte_1
d)la sig.ra trattiene la materiale disponibilità delle chiavi dell'immobile Pt_1
all'esclusivo fine di provvedere, a sue intere cure e spese, al completamento dell'asporto dei materiali di risulta ivi rimasti e a ripristinare la porta scorrevole interna e i due pannelli dell'armadio dalla stessa asportati.
e) le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di bicchieri di vetro verde con fregi in oro appartenuto alla madre del sig. è già stato restituito dalla sig.ra Controparte_1
al sig. stesso mentre il mobilio lasciato all'interno dell'appartamento Pt_1 CP_1
rimane di esclusiva proprietà del sig. CP_1
f) entro e non il 10 ottobre 2025, la sig.ra per il tramite dell'avv. Pizzuti, Pt_1
consegnerà al sig. le chiavi dell'immobile anzidetto e l'immobile dovrà trovarsi CP_1
nelle medesime condizioni di manutenzione nelle quali è stato ispezionato il 7.10.2025 e nelle quali il sig. lo riceverà; CP_1
g) entro il 10 ottobre 2025 e contestualmente alla consegna delle chiavi dell'appartamento, il sig. verserà alla sig.ra ediante assegno circolare di CP_1 Pt_1 3
€. 10.000,00 (diecimila/00) che la stessa riceverà per il tramite dell'avv. Pizzuti esprimendo autorizzazione alla consegna al predetto, per i seguenti titoli: 1) a saldo di quanto dovuto a titolo di quota parte TFR, l'importo di residui €. 2.932,00 (duemilanovecentotrentadue/00);
2) a titolo di contributo economico per l'acquisizione del nuovo alloggio e per gli oneri connessi al trasferimento relativamente al figlio AN, l'importo, concordemente determinato, di €. 7.068,00 (settemilasessantotto/00) per totali €. 10.000,00 (diecimila/00) che, oltre agli €. 3.000,00 già corrisposti il 9.10.2025, sommano complessivi €. 13.000,00
(tredicimila/00) a definitiva tacitazione della stessa sig.ra per le causali oggetto di Pt_1
pagamento;
h) adempiute le obbligazioni che precedono, le parti dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere rispetto alle medesime;
Il sig. ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio rispetto alle CP_1
altre domande riconvenzionali e la sig.ra a accettato la rinuncia. Pt_1
Le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1383/2024 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
760 emessa il 07.07.2023 da questo tribunale nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 15/10/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone