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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2607/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Mirto presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Capua alla via Brezza P.co Arcipelago
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Abele, presso il cui studio elett. dom. in Cosenza al viale della Repubblica n. 335
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.04.2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso atto di intimazione di pagamento n. 02820219006940702000 notificato in data 28.02.2022, relativo, tra l'altro, agli avvisi di addebito n.n. 32820130001639237000, 32820130002993191000 e CP_ 32820140001228101000 concernente crediti vantati dall'
Eccepiva la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi opposti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti. Vinte le spese. CP_ Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto. Si costituiva tardivamente che resisteva al ricorso chiedendone il Controparte_2 rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, previa lettura delle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*************
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009;
n. 8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso, Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale. Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che, avverso gli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione, la parte opponente ha proposto una opposizione relativa, tra l'altro, al merito della pretesa eccependo la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi.
Sotto tale profilo, va dunque ritenuto sussistente l'interesse ad agire del ricorrente che ha proposto opposizione in seguito alla notifica, da parte dell'Agente della Riscossione, della intimazione di pagamento che attesta l'intenzione concreta di procedere ad atti dell'esecuzione forzata.
Va, dunque, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla decorrenza del relativo termine successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali considerato il suo carattere assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Infatti, in ragione del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base di una questione assorbente e ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost. (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23531; Cass., sez. lav., 19 agosto 2016, n. 17214; Cass., sez. lav., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. S.U., 8 maggio 2014, n. 9936).
Orbene, deve evidenziarsi che, con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione deve ritenersi certamente ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs.
46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Sul punto, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, considerata la data della notifica degli avvisi di addebito indicati nell'atto di intimazione, applicato nella fattispecie in esame il termine quinquennale, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di ulteriori validi atti interruttivi successivi alla notifica dei titoli sottesi alla intimazione di pagamento, va ritenuto che la prescrizione, eccepita con il deposito del ricorso, sia maturata con riferimento ai crediti previdenziali ivi contenuti.
Rileva, infatti, il Tribunale che si costituiva tardivamente in Controparte_2 giudizio con memoria generica densa di richiami a precedenti giurisprudenziali (peraltro non del tutto pertinenti al caso di specie) ma scevra da qualsivoglia allegazione e deduzione in ordine alla fattispecie specifica al vaglio del Tribunale. L'Agente della Riscossione non ha preso in alcun modo posizione sui rilievi svolti in ricorso né ha richiamato nella memoria la documentazione versata in atti peraltro tardivamente.
Ad ogni buon conto, esaminando le intimazioni di pagamento prodotte (intimazioni nn. 028 2017
90175973 58/000; 028 2018 90026005 82/000; 028 2018 90065727 00/000) unitamente alla ulteriore documentazione allegata, ritiene il giudicante che l'Agenzia convenuta non abbia fornito alcuna prova della rituale notifica di tali atti nonché della ricezione dei medesimi da parte del destinatario;
non potendo, dunque, operare la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., in presenza di documentazione non idonea a comprovare la ritualità del procedimento di notificazione, non può attribuirsi a tali atti alcuna idonea efficacia interruttiva.
Considerato che le notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione oggetto di opposizione sono state effettuate nelle date del 01.06.2013, del 28.11.2013 e del 20.05.2014, e che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.02.2022, deve ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Alcuna rilevanza può avere la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione, prevista dalla normativa emergenziale di cui al D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 invocata CP_ dall' in quanto relativa al periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, ovvero ad un periodo successivo all'intervenuta e già maturata prescrizione. Ed, infatti, per poter operare la sospensione presuppone la pendenza del termine non potendo certamente trovare applicazione a termini già spirati.
Analogamente, alcuna rilevanza può avere, nel caso in esame, la disciplina introdotta dalla legge n.
143 del 2014 che ha previsto la sospensione della riscossione e dei termini prescrizionali dal 1° gennaio 2014 sino a tutto il 15 giugno 2014.
Ed, infatti, pur considerando tale periodo, avuto riguardo alla data di notifica dell'opposto atto di intimazione (28.02.2022) deve in ogni caso ritenersi maturata la eccepita prescrizione quinquennale.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto e devono, dunque, dichiararsi non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui agli avvisi di addebito n.
32820130001639237000, n. 32820130002993191000 e n. 32820140001228101000 sottesi alla intimazione di pagamento n. 02820219006940702000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle parti resistenti e liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e della serialità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui di cui agli avvisi di addebito n. 32820130001639237000, n. 32820130002993191000 e n. 32820140001228101000 sottesi alla intimazione di pagamento n.
02820219006940702000;
b) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2607/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Mirto presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Capua alla via Brezza P.co Arcipelago
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Abele, presso il cui studio elett. dom. in Cosenza al viale della Repubblica n. 335
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.04.2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso atto di intimazione di pagamento n. 02820219006940702000 notificato in data 28.02.2022, relativo, tra l'altro, agli avvisi di addebito n.n. 32820130001639237000, 32820130002993191000 e CP_ 32820140001228101000 concernente crediti vantati dall'
Eccepiva la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi opposti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti. Vinte le spese. CP_ Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto. Si costituiva tardivamente che resisteva al ricorso chiedendone il Controparte_2 rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, previa lettura delle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*************
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009;
n. 8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso, Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale. Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che, avverso gli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione, la parte opponente ha proposto una opposizione relativa, tra l'altro, al merito della pretesa eccependo la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi.
Sotto tale profilo, va dunque ritenuto sussistente l'interesse ad agire del ricorrente che ha proposto opposizione in seguito alla notifica, da parte dell'Agente della Riscossione, della intimazione di pagamento che attesta l'intenzione concreta di procedere ad atti dell'esecuzione forzata.
Va, dunque, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla decorrenza del relativo termine successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali considerato il suo carattere assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Infatti, in ragione del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base di una questione assorbente e ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost. (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23531; Cass., sez. lav., 19 agosto 2016, n. 17214; Cass., sez. lav., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. S.U., 8 maggio 2014, n. 9936).
Orbene, deve evidenziarsi che, con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione deve ritenersi certamente ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs.
46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Sul punto, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, considerata la data della notifica degli avvisi di addebito indicati nell'atto di intimazione, applicato nella fattispecie in esame il termine quinquennale, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di ulteriori validi atti interruttivi successivi alla notifica dei titoli sottesi alla intimazione di pagamento, va ritenuto che la prescrizione, eccepita con il deposito del ricorso, sia maturata con riferimento ai crediti previdenziali ivi contenuti.
Rileva, infatti, il Tribunale che si costituiva tardivamente in Controparte_2 giudizio con memoria generica densa di richiami a precedenti giurisprudenziali (peraltro non del tutto pertinenti al caso di specie) ma scevra da qualsivoglia allegazione e deduzione in ordine alla fattispecie specifica al vaglio del Tribunale. L'Agente della Riscossione non ha preso in alcun modo posizione sui rilievi svolti in ricorso né ha richiamato nella memoria la documentazione versata in atti peraltro tardivamente.
Ad ogni buon conto, esaminando le intimazioni di pagamento prodotte (intimazioni nn. 028 2017
90175973 58/000; 028 2018 90026005 82/000; 028 2018 90065727 00/000) unitamente alla ulteriore documentazione allegata, ritiene il giudicante che l'Agenzia convenuta non abbia fornito alcuna prova della rituale notifica di tali atti nonché della ricezione dei medesimi da parte del destinatario;
non potendo, dunque, operare la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., in presenza di documentazione non idonea a comprovare la ritualità del procedimento di notificazione, non può attribuirsi a tali atti alcuna idonea efficacia interruttiva.
Considerato che le notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione oggetto di opposizione sono state effettuate nelle date del 01.06.2013, del 28.11.2013 e del 20.05.2014, e che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.02.2022, deve ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Alcuna rilevanza può avere la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione, prevista dalla normativa emergenziale di cui al D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 invocata CP_ dall' in quanto relativa al periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, ovvero ad un periodo successivo all'intervenuta e già maturata prescrizione. Ed, infatti, per poter operare la sospensione presuppone la pendenza del termine non potendo certamente trovare applicazione a termini già spirati.
Analogamente, alcuna rilevanza può avere, nel caso in esame, la disciplina introdotta dalla legge n.
143 del 2014 che ha previsto la sospensione della riscossione e dei termini prescrizionali dal 1° gennaio 2014 sino a tutto il 15 giugno 2014.
Ed, infatti, pur considerando tale periodo, avuto riguardo alla data di notifica dell'opposto atto di intimazione (28.02.2022) deve in ogni caso ritenersi maturata la eccepita prescrizione quinquennale.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto e devono, dunque, dichiararsi non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui agli avvisi di addebito n.
32820130001639237000, n. 32820130002993191000 e n. 32820140001228101000 sottesi alla intimazione di pagamento n. 02820219006940702000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle parti resistenti e liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e della serialità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui di cui agli avvisi di addebito n. 32820130001639237000, n. 32820130002993191000 e n. 32820140001228101000 sottesi alla intimazione di pagamento n.
02820219006940702000;
b) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni