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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17067 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott. NI Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11385 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2025; tra
; Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Monica Villanova e Antongiulio Cardinale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Gallipoli (LE), Via I. Nievo n. 17, giusto mandato in calce al presente atto;
-attore opponente-
e
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Caroleo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via dei Gracchi n. 169, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto opposto-
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 18550/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.11.2020 nel giudizio R.G. n. 57523/2020.
Conclusioni: come verbale del 16.07.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere respinta.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena che è volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Premesso quanto sopra, occorre precisare che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un atto di ricognizione di debito.
Preliminarmente, nel merito, va considerato che la ricognizione di debito, non costituendo autonoma fonte di obbligazione, determina, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I, sent. n. 20689/2016).
Dai fatti di causa, accertati tramite l'acquisizione degli atti di cui ai fascicoli di parte e una istruttoria documentale corredata di una consulenza tecnica grafologica, che ha rilevato l'autografia della firma apposta da sull'atto denominato “Ricognizione di debito” ex art. 1988 c.c. e Parte_1 depositato in originale nel fascicolo cartaceo, emerge che vanta una posizione Controparte_1 creditoria nei confronti della controparte, per un importo pari ad €. 35.612,08, corrispondete al decreto ingiuntivo.
Parte opponente non ha fornito prova idonea a dimostrare che il rapporto sotteso, quale prestito personale (come emerge dall'atto di ricognizione) non è mai sorto o che lo stesso sia invalido, piuttosto ha fornito una diversa relazione creditoria e debitoria di cui ha chiesto considerazione ai fini della compensazione.
Tuttavia, rispetto al credito parzialmente opposto in compensazione, al di là di ogni ulteriore considerazione, va rilevato che esso è basato su attività professionale dell'opponente in favore del e che comunque risulta dall'emissione di una fattura, di cui l'efficacia Parte_2 probatoria deve essere sorretta da ulteriori elementi di formazione non unicamente unilaterale, quali sono la fattura e gli ulteriori prospetti allegati. Tale credito non appare, quindi, certo liquido ed esigibile e dunque non opponibile in compensazione (art. 1243 c.c.), anche alla luce delle ulteriori eccezioni relative a somme già pagate, non sorrette da idonea documentazione probatoria. Non solo, giova precisare che il rapporto di cui si discute la compensazione è intercorso con un soggetto diverso dalla parte in causa. Non appaiono dunque sussistenti tutti i presupposti ai fini dell'operatività dell'art. 1243 c.c.
A norma dell'art. 1243 c.c., primo comma, infatti, la compensazione si può verificare, come detto, solamente tra due debiti che abbiano per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che siano egualmente liquide ed esigibili. Orbene nel caso di specie la richiesta di compensazione riguarderebbe somme di diversa natura, tra soggetti parzialmente diversi ed il cui ammontare è incerto oltre che non supportato da alcun elemento probatorio.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto 18550/2020;
- condanna parte opponente alla refusione, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nell'importo di € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
Il Giudice
NI Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott. NI Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11385 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2025; tra
; Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Monica Villanova e Antongiulio Cardinale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Gallipoli (LE), Via I. Nievo n. 17, giusto mandato in calce al presente atto;
-attore opponente-
e
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Caroleo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via dei Gracchi n. 169, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto opposto-
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 18550/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.11.2020 nel giudizio R.G. n. 57523/2020.
Conclusioni: come verbale del 16.07.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere respinta.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena che è volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Premesso quanto sopra, occorre precisare che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un atto di ricognizione di debito.
Preliminarmente, nel merito, va considerato che la ricognizione di debito, non costituendo autonoma fonte di obbligazione, determina, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I, sent. n. 20689/2016).
Dai fatti di causa, accertati tramite l'acquisizione degli atti di cui ai fascicoli di parte e una istruttoria documentale corredata di una consulenza tecnica grafologica, che ha rilevato l'autografia della firma apposta da sull'atto denominato “Ricognizione di debito” ex art. 1988 c.c. e Parte_1 depositato in originale nel fascicolo cartaceo, emerge che vanta una posizione Controparte_1 creditoria nei confronti della controparte, per un importo pari ad €. 35.612,08, corrispondete al decreto ingiuntivo.
Parte opponente non ha fornito prova idonea a dimostrare che il rapporto sotteso, quale prestito personale (come emerge dall'atto di ricognizione) non è mai sorto o che lo stesso sia invalido, piuttosto ha fornito una diversa relazione creditoria e debitoria di cui ha chiesto considerazione ai fini della compensazione.
Tuttavia, rispetto al credito parzialmente opposto in compensazione, al di là di ogni ulteriore considerazione, va rilevato che esso è basato su attività professionale dell'opponente in favore del e che comunque risulta dall'emissione di una fattura, di cui l'efficacia Parte_2 probatoria deve essere sorretta da ulteriori elementi di formazione non unicamente unilaterale, quali sono la fattura e gli ulteriori prospetti allegati. Tale credito non appare, quindi, certo liquido ed esigibile e dunque non opponibile in compensazione (art. 1243 c.c.), anche alla luce delle ulteriori eccezioni relative a somme già pagate, non sorrette da idonea documentazione probatoria. Non solo, giova precisare che il rapporto di cui si discute la compensazione è intercorso con un soggetto diverso dalla parte in causa. Non appaiono dunque sussistenti tutti i presupposti ai fini dell'operatività dell'art. 1243 c.c.
A norma dell'art. 1243 c.c., primo comma, infatti, la compensazione si può verificare, come detto, solamente tra due debiti che abbiano per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che siano egualmente liquide ed esigibili. Orbene nel caso di specie la richiesta di compensazione riguarderebbe somme di diversa natura, tra soggetti parzialmente diversi ed il cui ammontare è incerto oltre che non supportato da alcun elemento probatorio.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto 18550/2020;
- condanna parte opponente alla refusione, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nell'importo di € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
Il Giudice
NI Colazingari