Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 2180/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Di Giori ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati all'indirizzo p.e.c. Email_1
Appellanti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dagli avvocati Claire Kelly e dell'avv. Daniele Di Bisceglie, ed elettivamente domiciliata agli indirizzi p.e.c. e Email_2 Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 502/2023 del Giudice di Pace di Trapani, emessa il 24.7.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2423/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto al Tribunale la riforma della sentenza n. Parte_1 Parte_2
502/2023 del Giudice di Pace di Trapani, emessa il 24.7.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2423/2022, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di compensazione pecuniaria ex art. 7, Reg. CE n. 261/04 dagli stessi spiegata in dipendenza del ritardo oltre tre ore del volo n. FR 7006, tratta Trapani-Malta, CP_1 del 15.06.2022.
Al fine di suffragare la spiegata domanda, gli appellanti – premettendo l'impugnabilità della sentenza oggetto di gravame - hanno spiegato due motivi di appello, deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel non riconosce il chiesto indennizzo, facendo erroneamente gravare l'onere della prova circa l'entità del ritardo in capo agli attori, nonché, in punto di spese di lite, nell'aver disposto la integrale compensazione delle stesse.
1584/2018, incombeva esclusivamente sulla compagnia aerea e non sul passeggero;
- accertare e dichiarare che non ha dato prova del momento in cui si è aperto CP_1 almeno uno dei portelloni dell'aeromobile operante il volo aereo denominato FR7006 tratta Trapani- Malta, in programma il giorno 15/06/2022 alle ore 15.05; - accertare e dichiarare - anche nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice ritenga che sussistevano circostanze eccezionali (non provate in giudizio) - che il vettore aereo non ha dimostrato, in virtù del doppio binario probatorio a carico del vettore aereo, di avere adottato ogni misura per arginare gli effetti impeditivi della circostanza e riuscire a contenere la cancellazione/ritardo entro i termini previsti dal regolamento;
- accertare e dichiarare, quindi, l'inadempimento contrattuale di in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti degli attori, relativamente al ritardo pari/oltre
3 ore - in assenza di circostanze eccezionali esimenti - del suddetto volo aereo;
accertare
e dichiarare errata la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace di
Trapani; - per l'effetto, condannare l'appellata in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli appellanti e Parte_1
della somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno), oltre Parte_2 interessi legali dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo, dovuta per compensazione pecuniaria dal combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n.
261/2004 e delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009 e
23/10/2012; - con vittoria di spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore del procuratore antistatario (che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi). Per
l'effetto, si chiede che la sentenza impugnata venga cassata dal 24° rigo di pag. 2 fino alla fine (testo da intendersi qui ritrascritto e riportato) e sostituita in favore di una pronuncia che statuisca: “Nel merito, la domanda attorea è fondata. Ai sensi della sentenza della
Corte UE del 04/09/2014: “Gli articoli 2, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n.
2 295/91, devono essere interpretati nel senso che la nozione di «orario di arrivo», utilizzata per determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, indica il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo”. La compagnia aerea convenuta ha prodotto la schermata estratta dal sito web www.flightstats.com che attesta che il ritardo è stato inferiore alle tre ore e segnatamente di 2 ore e 55 minuti, ma che si riferisce unicamente all'orario di blocco aeromobile, e non certo di apertura di almeno uno dei portelloni. Per comune esperienza, possono tranquillamente trascorrere anche una decina di minuti dal blocco dell'aeromobile all'apertura dei portelloni. Ad ogni buon fine, parte attrice rilevava correttamente che non era suo onere di dimostrare l'orario di apertura dei portelloni, bensì del vettore aereo. Parte attrice ha dato ampia prova documentale della conclusione del contratto di trasporto aereo, mentre parte convenuta non ha dato dimostrazione della presenza di eventuali circostanze eccezionali, come gli imponeva il Regolamento CE n. 261/2004, ed anche che il ritardo (cioè, l'orario di apertura di almeno uno dei portelloni dell'aeromobile) ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria sia stato inferiore alle 3 ore. Orbene, nella fattispecie in esame
l'attore ha, pertanto, diritto, alla luce della summenzionata giurisprudenza comunitaria, alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Reg. CE 261/2004 posto che la compagnia aerea non ha fornito alcuna prova liberatoria circa l'ascrivibilità del ritardo a cause eccezionali ed inevitabili e non ha dato dimostrazione dell'apertura dei portelloni dell'aeromobile sotto le 3 ore (secondo la nozione di “orario di arrivo” chiarita dalla suddetta sentenza della Corte UE del 04/09/2014). Pertanto, deve riconoscersi in favore del Sig. e la compensazione pecuniaria pari a € 250,00 Parte_1 Parte_2 ciascuno oltre interessi legali, ex art. 7, par. 2, Reg. CE 261/2004, trattandosi di volo con tratta aerea inferiore o pari ai 1.500 Km. ricadendo nella previsione di cui al paragrafo 1 lett. a) dell'art. 7 del Regolamento CE 261/2004. Le spese di lite seguono la soccombenza
e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Trapani Avv.
Vincenzo Vitale udite le parti, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe promossa dai sig.ri e iscritta al n. 2423/2022 r.g., così Parte_1 Parte_2 provvede: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dei Sig.ri Pt_1
e della somma complessiva di € 500,00, (€ 250,00 ciascuno) a
[...] Parte_2 titolo di compensazione pecuniaria il tutto oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Con ulteriore condanna di al pagamento in favore di parte attrice delle CP_1 spese di lite che si liquidano secondo i parametri forensi medi vigenti (conforme alla nota
3 spese depositata da parte attrice) in complessivi € 373,00 (di cui € 43,00 per spese), oltre spese generali, c.p.a. come per legge ed iva se dovuta”.
Costituendosi in giudizio, , ha avversato le deduzioni poste a fondamento del CP_1 gravame spiegato dagli appellanti, rappresentando la correttezza della sentenza di primo grado chiedendone la integrale conferma, sul presupposto della carente allegazione circa i fatti da cui è scaturita la pretesa degli attori e che, comunque, il volo in questione CP_1 avrebbe sofferto un ritardo di 2 ore e 55 minuti, insufficiente quindi ad ottenere la compensazione di cui all'art. 7, Reg. CE 261/04 da parte degli appellanti.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281- sexies cpc con assegnazione di termine ex art. 127 ter cpc.
*****
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere della prova nelle controversie analoghe a quelle per cui è causa, secondo cui “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare
l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (cfr. Cass.
1584/2018).
Nel caso in esame, parte appellante ha adempiuto, in ragione del principio della vicinitas della prova, l'onere sulla stessa incombente, avendo dimostrato l'acquisto dei biglietti aerei del volo in questione (cfr. all. 1 fascicolo di primo grado), nonché puntualmente allegato il ricorrere di un ritardo superiore alle tre ore rispetto all'orario programmato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, dalla documentazione allegata dagli odierni appellanti in primo grado (cfr. all. 2 fascicolo di primo grado, schermate estratte dal sito flightstat.com) emerge chiaramente sia l'orario di partenza (ore 15:05) sia l'orario di arrivo programmato (ore 15:55), accompagnato dall'assunto circa l'arrivo a destinazione con un ritardo maggiore di tre ore.
Va, peraltro, evidenziato che la ricorrenza di un ritardo rispetto all'orario di arrivo del velivolo all'aeroporto di destinazione non è stato nemmeno contestato dalla compagnia
4 convenuta, che ha, di contro, sostenuto come questo fosse stato inferiore rispetto a tre ore e, quindi, tale da non determinare il diritto all'indennizzo dei passeggeri.
Va, dunque, verificata, sulla scorta della documentazione versata in atti, l'effettiva entità del ritardo del volo in oggetto.
Ora, come è noto, la giurisprudenza della CGUE è granitica nell'affermare che “la nozione di «orario di arrivo», utilizzata per determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, indica il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo” (cfr.
CGUE causa C-452/13, 4 settembre 2014).
Come chiarito dalla CGUE, la situazione dei passeggeri di un volo non cambia sostanzialmente né quando le ruote del loro aeromobile toccano la pista di atterraggio dell'aeroporto di destinazione, né quando tale aeromobile raggiunge la posizione di parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento, né quando sono posizionati i freni a ceppi, dato che i passeggeri continuano ad essere soggetti, nello spazio in cui si trovano, a diverse costrizioni. È, infatti, solo nel momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo e in cui è dato a tale scopo l'ordine di aprire i portelloni dell'aeromobile che i passeggeri possono in linea di principio riprendere le loro attività abituali senza dover subire tali costrizioni.
Dalle suesposte considerazioni, emerge che gli articoli 2, 5 e 7 del regolamento n.
261/2004 devono essere interpretati nel senso che la nozione di «orario di arrivo», utilizzata per determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, corrisponde al momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.
Nella fattispecie, la documentazione prodotta da parte appellata non consente di ritenere provato che il ritardo aereo è stato inferiore alle 3 ore come dalla stessa sostenuto.
Ed invero, la schermata prodotta dall'appellata ed estratta dal sito internet www.flightstats.it fa esclusivo riferimento all'orario di arrivo presso l'aeroporto di destinazione (18:50 ora italiana), non specificando l'effettivo momento di apertura dei portelloni. Né peraltro, la prova in questione può trarsi dalla lettura del documento n. 2 allegato alla comparsa responsiva di , ove pure viene indicato come orario di CP_1 atterraggio quello delle 18:50, non evincendosi in alcun modo il momento di effettiva apertura dei portelloni del velivolo, diversamente da quanto sostenuto dalla appellata;
né tantomeno tale dato può ricavarsi dall'Electronic Flight Log, trattandosi di documentazione non ufficiale ed interna all'equipaggio.
Tanto premesso, risponde a logica di comune esperienza ritenere che le operazioni di parcheggio, posizionamento degli stalli e gli ulteriori adempimenti successivi
5 all'atterraggio di un aeromobile possano talvolta occupare un tempo anche maggiore rispetto ai 5 minuti;
andava, dunque, fornita la prova positiva che in concreto, nella fattispecie, tra il momento dell'atterraggio e l'apertura di almeno una porta fossero decorsi meno di cinque minuti, prova che non è stata offerta dall'appellata attraverso la produzione di documentazione ufficiale.
Va, quindi, ritenuto verosimile che tra il momento di arrivo al blocco dell'aeromobile e il momento di apertura del primo portellone sia intercorso un tempo pari o superiore ai 5 minuti, considerato, peraltro, che l'onere della prova circa il momento esatto di apertura del portellone, ai fini del contenimento del ritardo entro le tre ore, per le regole di distribuzione richiamate, gravava sulla compagnia aerea.
Ciò posto, a fronte dell'allegazione del ritardo oltre le tre ore, in assenza di prova contraria fornita dall'appellata, che non ha, altresì, fornito alcuna giustificazione ai fini dell'esimente di cui all'art. 4, par. 3, del Regolamento CE n. 261/2004, la compagnia aerea dovrà corrispondere agli appellanti la somma di euro 250,00 ciascuno (oltre interessi legali dalla domanda), prevista dall'art. 7, par. 1, lett. a), del medesimo regolamento per le tratte inferiori ai 1.500 km, così come interpretato dalla sentenza della CGE del 23/10/2012
( e altri contro , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 altri), che ha esteso il diritto alla suddetta compensazione pecuniaria, non soltanto in caso di cancellazione del volo, ma anche per i ritardi eccedenti le tre ore.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza n. 502/2023 del Giudice di Pace di Trapani, emessa il 24.7.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2423/2022, condanna , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di euro 500,00 in favore degli appellanti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in € CP_1
312,00 per il primo grado, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in €
562,00 per il presente grado di giudizio, oltre € 91,50 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Trapani, 9.6.2025.
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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