Decreto decisorio 11 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 5 luglio 2021
Sentenza 30 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 30/12/2021, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/12/2021
N. 01573/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2014, proposto da
NN BR, rappresentata e difesa dall'avvocato Samuele Convento, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Ve, via Torino, 180;
contro
Comune di Fosso', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Borella, con domicilio eletto presso lo studio RA EL GU in Venezia, Dorsoduro, 3593;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 7670 del 30.07.2014, comunicato al tecnico di fiducia della ricorrente, con cui il Comune di Fossò - Area Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata denegava il rilascio del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 1317 del 6.02.2014 relativo alla realizzazione di una recinzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fosso';
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui il Comune di Fossò ha respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente relativamente ad una recinzione dell’area di sua proprietà
La ricorrente ha impugnato il diniego di sanatoria, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando analiticamente le avverse pretese.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Giova premettere che il provvedimento avversato è qualificabile come atto “plurimotivato”, essendo il diniego di sanatoria opposto alla ricorrente retto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie.
In particolare, l’impugnata determinazione contraria al rilascio del titolo in sanatoria si fonda sulle seguenti e autonome ragioni giustificatrici: “le opere realizzate risultano in difformità al permesso di costruire n. 2011064 del 3/7/2012, eseguite in assenza di denuncia di inizio attività ora SCIA di variante al suddetto permesso e in difformità all’art. 56 del regolamento edilizio ed alle norme tecniche operative del Piano degli interventi – art. 9 bis – adottato al momento della richiesta di sanatoria” .
Una delle ragioni giustificatrici del diniego si sanatoria (che vale di per sé ad escludere la sussistenza della doppia conformità dell’opera) è, dunque, costituita dal contrasto dell’intervento con l’art. 9 bis della n.t.o. del P.I., recante la disciplina delle recinzioni.
La ricorrente ha contestato l’applicabilità ratione temporis della suddetta disciplina urbanistica, muovendo dalla premessa che il momento di realizzazione dell’opera abusiva sia databile il 21 marzo 2013 (data del sopralluogo della Polizia Locale e del tecnico comunale che ha consentito di accertare l’abuso) ed il momento della presentazione dell’istanza di sanatoria si identifichi con il 6 febbraio 2014. Così individuati i parametri temporali rilevanti nella vicenda, la ricorrente asserisce che non sarebbe applicabile la previsione dell’art. 9 bis della n.t.o. del P.I. che disciplina le “recinzioni”, in quanto si tratterebbe di una previsione che è stata approvata, quale oggetto della quinta variante del P.I., solo con delibera del Consiglio comunale del 10 febbraio 2014 e quindi successivamente alla presentazione dell’istanza di sanatoria, dd 6 febbraio 2014.
L’assunto non merita condivisione.
Com’è noto, il rilascio della concessione (ora permesso di costruire) in sanatoria presuppone la c.d. doppia conformità dell’opera ovvero la non contrarietà dell’intervento abusivo alla disciplina urbanistico-edilizia in vigore sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001).
La P.A. nel procedere all’accertamento della doppia conformità dell’intervento edilizio deve tener in considerazione anche la disciplina urbanistica soltanto adottata ed applicare le misure di salvaguardia, con la conseguenza che se l’intervento abusivo è in contrasto con quanto previsto dallo strumento urbanistico adottato, l’istanza di sanatoria deve essere sospesa.
Sul punto il quadro normativo di riferimento è il seguente:
- art. 12, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001: "3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda";
- art. 36 del d.p.r. n. 380/2001: "1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda";
- art. 97 L.R.V. 61/85 (legge regionale veneta richiamata espressamente nel provvedimento di diniego di sanatoria): “le opere conseguenti ad interventi eseguiti in parziale difformità della concessione autorizzazione della relativa istanza, ove essa è stata tacitamente assentita, ovvero in assenza o in totale difformità o con variazione essenziale delle stessa, purché non in contrasto con la disciplina urbanistica vigente o adottata sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, sono sanabili e previo pagamento....”.
La richiamata disciplina attribuisce rilevanza ostativa, ai fini dell'accertamento di conformità, anche alle misure di salvaguardia di uno strumento urbanistico in itinere, il che, peraltro, è assolutamente logico, non essendovi ragioni per differenziare la disciplina delle istanze di concessione in sanatoria da quelle di concessione edilizia per interventi ancora da realizzare (TAR Sardegna sez. II, 20 maggio 2014 n. 368; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 3 settembre 2018 n. 825).
Alla luce delle suesposte considerazioni il motivo di ricorso con cui si contesta l’applicabilità ratione temporis dell’art. 9 bis della n.t.o. è infondato, dovendo l’accertamento di conformità tener conto anche delle misure di salvaguardia derivanti dall’adozione di un nuovo strumento urbanistico.
Nel caso di specie, la variante che ha introdotto l’art. 9 bis della n.t.o. è stata adottata in data 24 ottobre 2013 con delibera del Consiglio comunale n. 70 e approvata in data 10 febbraio 2014 con delibera del Consiglio comunale n. 3.
Quindi, al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (6 febbraio 2014) era già stata adottata (24 ottobre 2013) la variante che ha introdotto l’art. 9 bis della n.t.o. che disciplina le recinzioni e quattro giorni dopo (10 febbraio 2014), ben prima che il Comune si esprimesse sull’istanza di sanatoria (30 luglio 2014), la relativa disciplina è stata definitivamente approvata dal Consiglio comunale.
L’istanza di sanatoria del 6 febbraio 2014 non poteva, dunque, essere assentita poichè dalla scansione procedimentale sopra richiamata (riguardante, da un lato, il procedimento di variante urbanistica e, dall’altro, il procedimento di accertamento di conformità) si evince che la previsione urbanistica (art 9 bis n.t.o. del P.I.) sulla scorta della quale il Comune, in data 30 luglio 2014, ha denegato la sanatoria era già stata adottata al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria ed era poi stata approvata e divenuta efficace al momento dell’adozione del provvedimento negativo.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto:
- la ricorrente non ha contestato nel merito il contrasto dell’opera con l’art 9 bis delle n.t.o., reclamando solo l’inapplicabilità ratione temporis di tale disposizione al caso di specie (censura di diritto intertemporale rivelatasi infondata in quanto, come visto, il citato art. 9 bis era già stato adottato al momento della presentazione dell’istanza ed era entrato in vigore al momento dell’emissione del provvedimento di diniego);
- il contrasto dell’opera con l’art. 9 bis impedisce di ravvisare la doppia conformità dell’opera richiesta dall’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 e costituisce una ragione giustificatrice autonomamente idonea a sorreggere il diniego;
- in caso di provvedimento basato su una motivazione plurima, accertata la legittimità (o la mancata specifica impugnazione nel merito) anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l'esame della fondatezza delle censure dedotte dai destinatari dell'atto, avverso gli ulteriori motivi addotti a supporto del provvedimento impugnato, poiché esso non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi posti a suo fondamento fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata (ex multis T.A.R. Umbria 26 giugno 2014, n.357; T.A.R. Lombardia - Milano sez. IV, 12 novembre 2013, n.2511; T.A.R. Toscana sez. II, 13 ottobre 2010, n. 6457; Consiglio di Stato sez. V, 10 marzo 2009, n. 1383; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 11 febbraio 2010, n. 101).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in euro 3000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO