Art. 139.
(Zone interdette alle operazioni belliche marittime).
E' vietato di compiere operazioni belliche in acque territoriali neutrali e in acque neutralizzate, nonche' di proseguirvi l'inseguimento e la visita, iniziati in alto mare.
(Zone interdette alle operazioni belliche marittime).
E' vietato di compiere operazioni belliche in acque territoriali neutrali e in acque neutralizzate, nonche' di proseguirvi l'inseguimento e la visita, iniziati in alto mare.