Ordinanza collegiale 23 novembre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23489 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11163 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Michela Urbani, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Perugia, Università di Pisa, Università degli Studi di Teramo, Università di Torino, Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Camerino, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Napoli Federico Ii, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli Studi Teramo, Universita' degli Studi Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-di tutti gli atti del concorso nessuno escluso ed in particolare: del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in Medicina veterinaria, presso le Università notificate, per l’a.a. 2024/2025;
- previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed in particolare: della graduatoria unica nazionale definitiva di ammissione dei candidati al concorso pubblicata sul sito web dell’Università e del MUR il 10 settembre 2024 e, a seguito delle rinunce e scorrimenti, il 18 settembre 2024 – ancora in corso di definizione - ivi incluso del provvedimento di mancata ammissione e reso pubblico on line il 10 settembre 2024 e successivamente allo scorrimento il 18 settembre 2024 relativo al ricorrente; del decreto del MUR 23 febbraio 2024, n. 472 con il quale, in vista dell''anno accademico 2024/2025, sono state fissate le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, nella parte in cui ha stabilito, in relazione agli studenti con disturbi specifici dell''apprendimento ex legge n. 170/2010, che “non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari”; del decreto del Rettore dell’Università di Tor Vergata n.1110 del 28 marzo 2024, prot. n. 0016778 di indizione, per l''anno accademico 2024/2025, del bando per l''ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (classe LM-42) a numero programmato a livello nazionale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, nella parte in cui ha stabilito che i candidati in possesso di una certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) potranno beneficiare, a seconda delle necessità di tempo aggiuntivo (non eccedente il 30%) per lo svolgimento della prova, di calcolatrice non scientifica, di un lettore che legga al candidato le domande del test e di un video ingranditore in alternativa al lettore, ma che non sono in ogni caso ammessi altri strumenti, quali per esempio, dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone; occorrendo, delle “linee guida sui disturbi specifici dell’apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011 n.5660, ove interpretate nel senso ostativo all’uso degli strumenti compensativi in sede di accesso universitario; del provvedimento, di data sconosciuta, con il quale il delegato del Rettore ha limitato, in ottemperanza a tali disposizioni, l’uso nel concorso degli strumenti compensativi; dell’esito della prova di ammissione e del punteggio ottenuto; di ogni altro atto nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
-del diniego di accesso relativo alle istanze dei 20 e 24 settembre 2024 e, conseguentemente, per l’accesso ex artt. 22 e ss l.n.241/90, alla posizione in graduatoria del controinteressata completa delle generalità, (luogo e data di nascita) nonché dell’’indirizzo di residenza (dichiarato ai fine del concorso) del candidato SU IA (punti 68,40) numero progressivo 1343, quale ultimo candidato idoneo risultante in graduatoria e assegnato alla Università degli Studi di Sassari, dati illecitamente resi ignoti e oscurati dal MUR e dalle Università di Tor Vergata e di Sassari anche a seguito di domanda di accesso dei 20 e 24 settembre 2024, con condanna delle amministrazioni resistenti ( MUR, Università di Tor Vergata e Sassari) al rilascio di dette informazioni e dati pubblici necessari all’individuazione delle persone e alle notificazioni degli atti civili e alla tutela giudiziaria dei propri diritti e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Camerino e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' degli Studi Teramo e di Universita' degli Studi Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa EN ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 5 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata al riguardo dalle controparti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ZI, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN ZI |
IL SEGRETARIO