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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa D. Garufi Giudice dott.ssa A. Galano Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8748/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAMMINI Parte_1 C.F._1
MATTEO
ATTORE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F.
) P.IVA_1
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7164/2024 promossa da , nata a [...], Parte_1
il 9 giugno 1998 , residente in [...] - rappresentata e difesa dall'avv. Matteo
Mammini c/ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (l. n.
164/1982 - ex art. 31 d.lgs n. 150/2011), chiede all'intestato Tribunale Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a pagina 1 di 4 maschile, con contestuale rettifica degli atti anagrafici e con il mutamento del nome da a Pt_1
, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Empoli, di provvedere in tal senso. CP_1
A sostegno della domanda, parte attrice evidenzia di avere vissuto, fin dall'infanzia, la propria identità psicosessuale come maschile;
che con il passere del tempo, ella è divenuta consapevole della necessità di intraprendere una terapia medica al fine di ottenere una modifica del proprio aspetto anatomico – biologico;
che nell'anno 2022, si è rivolta al Centro di Andrologia dell'Azienda Ospedaliera di Careggi, ottenendo la diagnosi di disforia di genere;
che il 20 febbraio 2024 ha iniziato la terapia farmacologica.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma pagina 2 di 4 anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, parte attrice ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, da femminile a maschile, nonché l'autorizzazione agli interventi di riassegnazione del sesso da femminile a maschile. Ella ha allegato la certificazione medica in cui si evidenzia la diagnosi di Disforia di Genere secondo il DSM 5, nonché una relazione di valutazione psicologica (AOUC – Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi) redatta da una equipe medica, che evidenzia “una stabile identità di genere completamente maschile ed espressione di genere maschile in tutti gli ambiti di vita. , infatti, parla di sé al maschile e da due anni vive CP_1 stabilmente al maschile, con riferito beneficio. Non si riscontrano, inoltre, concomitanti condizioni
psicopatologiche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. Inoltre, si certifica che la presa in
carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di
funzionamento psicologico per cui, oltre alla presa in carico psicologica, ha iniziato una presa in CP_1
carico anche endocrinologica.
Dalla relazione emerge, inoltre, che il percorso di terapia ormonale sostitutiva ha portato nell'attrice dei benefici rispetto alla percezione del proprio corpo, tuttavia, riporta disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano correttamente la propria identità di genere. Ciò è, infatti, associato a disagio
psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita quotidiana. CP_1
Infine, riporta disforia per il seno e per questo desidera procedere con gli interventi chirurgici di
affermazione di genere.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Empoli, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile – come richiesto dall'attrice, disponendo altresì la rettifica del prenome da a . Pt_1 CP_1
Autorizza, altresì, il trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile a maschile .
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze, così definitivamente provvede: ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EMPOLI la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di (Atti di Nascita – Parte I – Serie A n. 139) Parte_1
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a Pt_1 CP_1
pagina 3 di 4 autorizza il trattamento chirurgico per la riassegnazione del sesso da femminile a maschile.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 5 febbraio 2025 su relazione della dott.ssa A. Galano – giudice onorario relatore
Il Giudice Relatore La Presidente dott. A. Galano dott. S. Governatori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa D. Garufi Giudice dott.ssa A. Galano Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8748/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAMMINI Parte_1 C.F._1
MATTEO
ATTORE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F.
) P.IVA_1
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7164/2024 promossa da , nata a [...], Parte_1
il 9 giugno 1998 , residente in [...] - rappresentata e difesa dall'avv. Matteo
Mammini c/ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (l. n.
164/1982 - ex art. 31 d.lgs n. 150/2011), chiede all'intestato Tribunale Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a pagina 1 di 4 maschile, con contestuale rettifica degli atti anagrafici e con il mutamento del nome da a Pt_1
, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Empoli, di provvedere in tal senso. CP_1
A sostegno della domanda, parte attrice evidenzia di avere vissuto, fin dall'infanzia, la propria identità psicosessuale come maschile;
che con il passere del tempo, ella è divenuta consapevole della necessità di intraprendere una terapia medica al fine di ottenere una modifica del proprio aspetto anatomico – biologico;
che nell'anno 2022, si è rivolta al Centro di Andrologia dell'Azienda Ospedaliera di Careggi, ottenendo la diagnosi di disforia di genere;
che il 20 febbraio 2024 ha iniziato la terapia farmacologica.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma pagina 2 di 4 anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, parte attrice ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, da femminile a maschile, nonché l'autorizzazione agli interventi di riassegnazione del sesso da femminile a maschile. Ella ha allegato la certificazione medica in cui si evidenzia la diagnosi di Disforia di Genere secondo il DSM 5, nonché una relazione di valutazione psicologica (AOUC – Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi) redatta da una equipe medica, che evidenzia “una stabile identità di genere completamente maschile ed espressione di genere maschile in tutti gli ambiti di vita. , infatti, parla di sé al maschile e da due anni vive CP_1 stabilmente al maschile, con riferito beneficio. Non si riscontrano, inoltre, concomitanti condizioni
psicopatologiche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. Inoltre, si certifica che la presa in
carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di
funzionamento psicologico per cui, oltre alla presa in carico psicologica, ha iniziato una presa in CP_1
carico anche endocrinologica.
Dalla relazione emerge, inoltre, che il percorso di terapia ormonale sostitutiva ha portato nell'attrice dei benefici rispetto alla percezione del proprio corpo, tuttavia, riporta disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano correttamente la propria identità di genere. Ciò è, infatti, associato a disagio
psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita quotidiana. CP_1
Infine, riporta disforia per il seno e per questo desidera procedere con gli interventi chirurgici di
affermazione di genere.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Empoli, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile – come richiesto dall'attrice, disponendo altresì la rettifica del prenome da a . Pt_1 CP_1
Autorizza, altresì, il trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile a maschile .
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze, così definitivamente provvede: ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EMPOLI la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di (Atti di Nascita – Parte I – Serie A n. 139) Parte_1
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a Pt_1 CP_1
pagina 3 di 4 autorizza il trattamento chirurgico per la riassegnazione del sesso da femminile a maschile.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 5 febbraio 2025 su relazione della dott.ssa A. Galano – giudice onorario relatore
Il Giudice Relatore La Presidente dott. A. Galano dott. S. Governatori
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