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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott. ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 664 /2024 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in PERUGIA Parte_1 C.F._1
VIA XIV SETTEMBRE 73 presso lo studio dell'Avv. Francesco Baldinelli e dell'avv. Matteo Buttò, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(C.F.: , CO P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato di Perugia, dal quale è rapp.to e difeso, in via degli Offici n. 12
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 15 Opposizione a ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come da note di trattazione depositate per l'udienza del 6.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 24/09/2020, la IG.ra De IN impugnava l'ordinanza di ingiunzione n. 280/2020 n. protocollo 14142 del 21/08/2020, con la quale l'
[...]
le intimava il pagamento dell'importo di € 81.026,95 comprensiva CO
delle spese di notifica, per violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter del D.L. n. 12/2002, convertito in L.
73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2015, per avere occupato senza la preventiva comunicazione 23 lavoratori quando rivestiva la carica di Presidente del C.d. A. della società
Parte_2
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione revocando la sanzione comminata in relazione alla posizione della lavoratrice IG.ra , ravvisando nei suoi confronti la mancanza Controparte_2
del vincolo di subordinazione in ragione della sua qualità di membro del C.d.A. della società, e applicava il minimo edittale per le rimanenti sanzioni, rideterminando la somma dovuta dalla ricorrente in €
34.000,00.
Avverso tale provvedimento propone appello la IG.ra De IN, articolando un unico motivo d'appello, nel quale deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provate le violazioni contestate, ad eccezione di quella relativa alla IG.ra . Controparte_2
In particolare, l'appellante deduce che il giudice avrebbe compiuto un'errata valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riguardo alle testimonianze dei lavoratori rese in sede ispettiva e in corso di causa. L'appellante sostiene che ad un'attenta lettura delle dichiarazioni emergerebbero infatti varie incongruenze e contraddizioni, tanto da farle ritenere non attendibili ai fini della dimostrazione dell'esistenza del periodo di lavoro in nero eseguito prima dell'assunzione dei dipendenti, avvenuta il 5
dicembre 2016.
Oltre a ciò, le dichiarazioni di coloro che sostengono di aver lavorato nel periodo contestato sarebbero contraddette dalle prove documentali in atti, quali il contratto di affitto del capannone, il contratto di appalto per i lavori necessari ad adeguare lo stabilimento all'attività produttiva e i relativi SAL e fatture,
pagina 2 di 15 che dimostrerebbero che nel novembre del 2016 il capannone non era ancora nella disponibilità dell'ingiunta, dato che sarebbe confermato dalle dichiarazioni del legale rappresentante della società
locatrice rese mediante testimonianza in un diverso giudizio, avendo costui dichiarato di aver visto dipendenti della De IN operare nel capannone solo a dicembre 2016.
L'appellante contesta poi l'applicazione delle sanzioni per le posizioni specifiche di tre lavoratori:
, , ED NI. Persona_1 Persona_2
Per quanto riguarda il IG. , si nega la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato Persona_1
come contestato dall'11/11/2016 al 04/12/2016, poiché egli sarebbe stato contattato, tramite società a lui riferibile in qualità di consulente esterno, in virtù di accordo di partnership per svolgere CP_3
una sorta di studio di fattibilità del progetto intrapreso dalla società cooperativa.
In merito alla posizione di , l'appellante deduce che avrebbe ammesso nel corso Persona_2 Per_2
della sua deposizione testimoniale di aver prestato la propria opera a novembre 2016 in modo volontario,
senza alcuna direttiva o imposizione da parte della De IN e per tale motivo la sanzione dovrebbe essere esclusa.
Quanto alla IG.ra la sanzione relativa alla sua posizione dovrebbe essere revocata poiché la Pt_3
stessa non ha mai dichiarato di aver prestato la propria opera nel novembre del 2016, ma solo dopo la formale assunzione.
La IG.ra De IN conclude quindi chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione n. 280/2020 del 21/08/2020 opposta, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la predetta ordinanza-ingiunzione e che nulla è dovuto per tale titolo.
Con memoria di costituzione del 24.01.2025 si è costituito l' CO
, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e
[...]
articolando a sua volta due motivi di appello in via incidentale sui capi sfavorevoli del provvedimento impugnato.
L'appellata reputa che le prove siano state correttamente valutate, tenendo conto anche della maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori rispetto a quelle rese a distanza di anni.
pagina 3 di 15 Con il primo motivo di appello incidentale l' censura poi la decisione del giudice di primo CP_1
grado laddove ha ritenuto insussistenti le violazioni per la posizione della IG.ra . Controparte_2
In particolare, sostiene che il ruolo di Consigliere del C.d.A. ricoperto dalla oltre che essere privo CP_2
della necessaria pubblicità verso i terzi, non vale automaticamente ad escludere che le mansioni da questa svolte per conto della De IN presentino le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato.
Secondo l'Ispettorato, infatti, le mansioni concretamente espletate dalla esorbiterebbero dai CP_2
normali compiti di Consigliere di amministrazione e dovrebbero essere ricondotte a quelle di una segretaria amministrativa, con conseguente obbligo di formalizzazione del rapporto tramite stipulazione di un regolare contratto di lavoro.
Con il secondo motivo di appello l'ispettorato lamenta l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione del minimo edittale per le sanzioni elevate alla De IN, tenuto conto del disvalore che caratterizza la condotta dell'ingiunta e del numero elevato di dipendenti irregolarmente impiegati.
Depositate note conclusionali autorizzate, all'esito dell'udienza del 6.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene ora in decisione.
L'appello principale è fondato solo in parte e va accolto nei limiti che seguono.
Premesso che in tema di sanzioni amministrative l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, occorre verificare se l' abbia dimostrato l'impiego di CP_1
tutti i lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione in maniera irregolare nei periodi singolarmente contestati, limitatamente alle posizioni specificamente contestate dalla De IN, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello.
Orbene, con riguardo alla posizione del IG. , di cui viene contestata l'occupazione Persona_1
irregolare nel periodo 11.11.2016-4.12.2016, l'ordinanza ingiunzione appare pienamente legittima.
Come valutato dal giudice di primo grado, deve ritenersi dimostrata la prestazione del lavoro irregolare sulla base innanzitutto (cfr. all.5 del fascicolo di primo grado dell' ) delle dichiarazioni rese in CP_1
sede di ispezione il 22.9.17 dall'ingiunta, la quale ha dichiarato: “ il rapporto di lavoro con Per_1
è iniziato prima della formale assunzione e si è svolto nelle medesime modalità in tutto il periodo”,
[...]
pagina 4 di 15 e che: “il periodo di collaborazione antecedente alla formale assunzione risale alla metà di novembre
2016”.
Da tale dichiarazione, dal palese contenuto confessorio, si evince dunque che già prima della formale assunzione quale dipendente il IG. ha assunto le mansioni di direttore tecnico che sarebbero Per_1
poi state oggetto del futuro contratto di lavoro datato 5.12.2016.
Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso nella richiesta di intervento Per_1
del 2.02.2017, secondo le quali egli avrebbe cominciato a prestare la propria opera già da ottobre 2016 e il 14.11.2016 tra le parti vi sarebbe stata un'intesa diretta all'assunzione del IG. on la qualifica Per_1
di direttore tecnico, nonché dallo “studio di fattibilità” prodotto dal in sede ispettiva (all. 3 di Per_1
parte , da cui si evince che il nome di nell'organigramma aziendale, era già associato CP_1 Per_1
alla qualifica di direttore tecnico della . Parte_2
Non induce a diversa conclusione l'allegazione dell' “accordo di partnership” che la IG.ra De IN
avrebbe siglato con la società , riconducibile al in data 14 novembre 2016. Non CP_3 Per_1
vi è agli atti alcuna prova dell'effettiva esecuzione di tale accordo, esecuzione che è da ritenersi incompatibile con la successiva assunzione del quale lavoratore subordinato in data 5.12.2016, Per_1
avendo del resto la stessa signora De IN, in sede ispettiva, dichiarato che il ha svolto le Per_1
stesse mansioni sia prima che dopo la formale assunzione come direttore tecnico. Tale prospettazione stride anche con le stesse dichiarazioni del che nella richiesta di intervento sub 3 dichiarava Per_1
che vi era un accordo per essere investito della carica di direttore tecnico, con promessa di vari benefit,
“con una ditta di cui io sono titolare ma non opero”. Sostanzialmente, quindi, non vi è alcun indice dell'avvenuta instaurazione con il i un rapporto di collaborazione in forma libero-professionale Per_1
autonoma, sconfessato anzi dalla dichiarazione dell'odierna appellante in sede ispettiva secondo cui il si teneva a disposizione”. È noto che la messa a disposizione delle energie psicofisiche a favore Per_1
del datore di lavoro, con conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, è indice di subordinazione.
Passando alle ulteriori posizioni relative al periodo 14.11.2016-26.11.2016 e con mansioni di sgombero e pulizia del locale capannone, le doglianze della IG.ra De IN – la quale contesta che l' CP_1
abbia efficacemente provato che nel suddetto periodo ella abbia impiegato irregolarmente i suoi pagina 5 di 15 dipendenti ed in subordine, contesta in ogni caso che la suddetta prova sia stata raggiunta per tutti i lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione, che dovrebbe essere di conseguenza parzialmente dichiarata illegittima - devono ritenersi solo in minima parte fondate.
In via preliminare si osserva che neppure la stessa appellante dubita dell'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese da terzi in sede ispettiva;
esse, per quanto non munite di fede privilegiata, costituiscono infatti elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (cfr. tra le più recenti Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022).
L'appellante, anche nelle note conclusionali, si dilunga sul tema dell'inattendibilità dei dichiaranti non tanto e non solo in virtù di contraddizioni con il contenuto delle deposizioni da alcune di loro rese in giudizio, ma rispetto al contenuto delle “prime” dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, nelle quali essi non hanno mai fatto riferimento al lavoro prestato nel mese di novembre, ma solo a dicembre. Le seconde dichiarazioni costituirebbero quindi una ritrattazione e non potrebbero essere considerate più genuine delle prime.
Alcuni dipendenti sono stati infatti ascoltati in due occasioni dagli ispettori, precisamente il 24.11.2017
ed il 20.3.2018, e solo in occasione di questa seconda audizione sarebbe emerso che l'attività di sgombero e pulizia dei locali era stata iniziata già a metà novembre del 2016, anziché a dicembre come in un primo momento dichiarato. Analizzando il contenuto delle dichiarazioni e mettendole a confronto si ritiene però che non vi siano vere e proprie contraddizioni o che sia stata operata una ritrattazione, piuttosto in sede di seconda audizione è stata fatta un'integrazione delle precedenti dichiarazioni,
Giova evidenziare che l'attività degli ispettori era nata dalla richiesta di intervento del per Per_1
mansioni esulanti la pulizia e sgombero dei locali, pertanto è probabile che le domande fossero orientate ad indagare solo tale vicenda. Emerso il tema dell'attività di sgombero e pulizia, la difesa dell' CP_1
ha spiegato di aver voluto riascoltare alcuni lavoratori come e perché gli stessi in un Per_3 Pt_4
primo momento avevano dichiarato di aver lavorato a dicembre, mentre altri, come e NI, Per_2
avevano dichiarato di aver lavorato già qualche giorno a novembre. In sostanza è plausibile che soltanto in un secondo momento il sig. ed altri siano stati indotti a riferire compiutamente sulla natura Per_3
dell'attività svolta per la “in nero” e che essi abbiano, a seguito della prima Parte_2
pagina 6 di 15 audizione, rimeditato più attentamente i pregressi rapporti con la società dell'appellata e deciso di dichiarare circostanze dapprima tralasciate o taciute. Ciò non può comportare automaticamente l'inattendibilità delle loro dichiarazioni, soprattutto considerando che quelle da tutti rese in occasione della seconda audizione convergono tra di loro a proposito dell'attività lavorativa prestata a novembre,
il che induce a ritenere che, una volta sollecitati con domanda specifica, gli stessi abbiano dichiarato il vero.
Come ben lumeggiato dal in sede di escussione testimoniale, e suo padre Per_2 Parte_1
in prospettiva dell'inizio dell'attività produttiva che, secondo le intenzioni, avrebbe avuto Per_4
luogo a partire da dicembre, circa quindici giorni prima chiesero alle maestranze di andare a sgomberare il capannone spostando i mobili in altro sito sempre a Gualdo Tadino. Alcuni svolsero anche attività di piccola muratura/imbiancatura. Si trattava di attività “comandate” dal datore di lavoro, che sfruttava la propria posizione dominante in vista della futura formalizzazione dei rapporti. In altre parole, non solo
è da escludere che tali prestazioni di manodopera siano state svolte a titolo gratuito o per mera cortesia,
ma in astratto l'eventuale rifiuto di svolgerle avrebbe potuto comportare la mancata assunzione dei dipendenti “riottosi”. Seppure si volesse ritenere che le prestazioni siano state richieste in un contesto
“ibrido”, le dichiarazioni rese concordemente da e dalla stessa Per_3 Per_2 Pt_4 Controparte_2
rendono evidente che l'impegno richiesto era a tempo pieno e continuativo, dal lunedì al venerdì,
dovendo conseguentemente escludere l'occasionalità delle prestazioni. Il vincolo di subordinazione si desume quindi dall'eterodirezione, dall'assenza di autonomia dei prestatori d'opera, dalla continuatività dell'attività svolta, dalla strumentalità della stessa rispetto all'organizzazione imprenditoriale della società riconducibile all'odierna appellante.
Per quanto riguarda poi nello specifico le dichiarazioni del il fatto che egli abbia individuato fra Per_3
i lavoratori coinvolti a novembre il IG. e il IG. soggetti esclusi invece dalle successive Per_5 Pt_5
contestazioni relative a novembre 2016, non comporta la sua inattendibilità: è infatti pacifico che i due lavoratori sono stati coinvolti nelle opere di ristrutturazione tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio ed
è senz'altro plausibile che il abbia potuto confondersi includendo gli stessi anche in quelle di Per_3
novembre, tenuto anche conto del rilevante numero di lavoratori coinvolti nella vicenda.
pagina 7 di 15 Inoltre, tali dichiarazioni sono pienamente convergenti rispetto a quelle di altri lavoratori sentiti in sede ispettiva e quali testimoni in udienza, prima fra tutte . Controparte_2
sempre in sede di seconda dichiarazione, ha dichiarato che “nei mesi di novembre e dicembre Per_6
2016, antecedenti alla formale instaurazione dei rapporti di lavoro avvenuta il 5.12.2016, ad essere
attivi al lavoro nella cooperativa sono stati il IG. NI, il IG. poi , Per_3 Per_7 Per_2 Per_5 Per_8
i due signori e questi sono stati adibiti alle mansioni di sgombero del Per_9 Per_10 Parte_6
capannone in località Case Fabrizi”.
La stessa ha poi confermato quanto riferito dalla IG.ra affermando che “le signore invece, Pt_4
intendo quelle che poi sono state assunte il 5.12, sono state addette per qualche giorno a novembre a
fare qualche lavoro di pulizia del locale sempre a Case Fabrizi”.
La stessa ha poi confermato le proprie dichiarazioni testimoniando all'udienza del 30.04.2024, CP_2
dichiarando che, sebbene non ricordasse la data “la De IN ha provveduto allo sgombero con i propri dipendenti appena assunti”.
In merito, è bene precisare che a differenza di quanto dedotto da parte appellante l'inciso “appena
assunti” non significa che i lavori siano stati eseguiti dopo la formale assunzione dei dipendenti. Il
termine ben può essere stato utilizzato in senso atecnico, intendendo la riferirsi ai dipendenti CP_2
“scelti” ed individuati dalla De IN come futuri assunti: un'assunzione di fatto, in vista della futura formalizzazione del rapporto.
Va poi rimarcato il principio secondo cui le dichiarazioni rese nell'immediatezza o comunque in tempi prossimi rispetto ai fatti contestati, devono considerarsi più attendibili rispetto a quanto affermato in udienza a molti anni di distanza.
Non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in Cassazione (cfr. Cass. Lav 8563/18, 17774/15,
13910/2001 e Cass. Ord 24208/2020) si è ritenuto che nella divergenza fra le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva ed in sede giudiziaria, vada attribuita maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime in quanto rese con maggior immediatezza, genuinità e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati, ancor prima di conoscere la sanzione comminata, senza pressione e intimidazione e senza essere condizionate dal timore della perdita del posto di lavoro o dalla preoccupazione di subire comunque negative ripercussioni personali.
pagina 8 di 15 Ancora altro lavoratore che conferma la prestazione di lavoro irregolare per lo sgombero del capannone
è il IG. , il quale sentito in sede ispettiva ha dichiarato “già nel mese di novembre ho Persona_2
prestato la mia attività per lavori di trasloco e ristrutturazione dei locali presso il capannone in località
Case Fabrizi in Gualdo Tadino. Tale attività è durata circa 15/20 gg. nel periodo antecedente alla firma
dei contratti. Dopo la sottoscrizione del contratto abbiamo continuato questa attività di trasloco e ristrutturazione dei locali per circa 7/10 gg “.
Anch'egli è stato poi sentito in qualità di testimone, confermando quanto dichiarato in sede ispettiva sebbene, come sottolineato da parte appellante, abbia circoscritto l'attività irregolare a “una settimana prima della fine di novembre per 3 o 4 giorni lavorativi, prima della sottoscrizione dei contratti”.
Tale parziale difformità nelle dichiarazioni del circa il numero di giornate lavorative effettuate a Per_2
novembre non può inficiare la valenza probatoria delle sue dichiarazioni, e ciò per due ordini di ragioni.
In primis, perché le sue dichiarazioni in sede testimoniale comunque confermano l'esistenza del lavoro irregolare contestato all'appellante.
In secundis perché un'eventuale divergenza sull'effettivo numero di giornate lavorative prestate,
comunque inferiori ai 30 giorni, non incide sul quantum della sanzione applicata, che resta invariata.
In ogni caso, l'incongruenza fra le due affermazioni può essere giustificata, come nel caso della CP_2
dal notevole lasso di tempo passato tra i fatti oggetto della sanzione e l'udienza in cui il teste è stato escusso, tale da far ritenere senz'altro più attendibili le informazioni rese di fronte all' . CP_1
Infine, altro lavoratore che conferma le predette circostanze è il IG. il quale, come già Testimone_1
accennato, già in sede di prima audizione ha dichiarato che “dal mese di novembre dello stesso anno
[2016], ho iniziato a lavorare nel capannone situato in località Case Fabrizi” aggiungendo che insieme a lui erano presenti” e altra gente di cui non ricordo il nome”. Persona_11 Persona_12
Non si ravvisa poi contraddizione con quanto ad esempio dichiarato dal (per il quale è svolta Pt_5
contestazione per un periodo diverso) dal momento che le attività di sgombero e di ristrutturazione edilizia, tramite la sono proseguite anche a dicembre . Come già rilevato, il IG. Controparte_4
è stato sicuramente impiegato, come lui stesso afferma, nelle opere di ristrutturazione successive Pt_5
alla firma del contratto, ed è dunque plausibile che egli sia stato erroneamente confuso con quelli che avevano prestato il proprio lavoro nel mese di novembre.
pagina 9 di 15 La circostanza che alcuni lavoratori sarebbero stati impiegati per i lavori di pulizie dello stesso capannone nonché degli uffici amministrativi della società, siti in Nocera Umbra, trova positivo riscontro, oltre che nelle dichiarazioni dello stesso in quelle rese dalla IG.ra , la quale in sede di Per_3 Testimone_2
seconda audizione presso l'ispettorato ha affermato di essere stata impiegata per i lavori di pulizie “nel mese di novembre” per “circa due settimane” assieme a “tutte le signore che poi sono state assunte all'inizio di dicembre”.
Con riguardo ai lavoratori impiegati nelle pulizie del capannone e degli uffici amministrativi della società
al pari della menziona tutte le lavoratrici che sono state assunte il 5 dicembre 2016, Parte_7 CP_2
i cui nominativi coincidono perfettamente con quelli forniti dal Attesa la convergenza delle Per_3
dichiarazioni, non vi è alcuna ragione per ritenerle non attendibili, ribadendo che il fatto di aver in un primo momento taciuto alcune circostanze non consente di affermare che tali circostanze non siano vere.
In estrema sintesi: aver in un primo momento dichiarato di aver lavorato da dicembre, con certe mansioni,
non significa che sia falso aver lavorato anche qualche giorno a novembre, prima della formale assunzione, con le stesse mansioni.
Quanto poi alle prove documentali, esse non contraddicono i fatti desumibili dalle dichiarazioni dei lavoratori sopra menzionate.
Sebbene infatti il contratto di affitto concluso tra la e la prevedesse Parte_2 Controparte_5
quale termine di consegna dell'immobile il 01.12.2016, ciò non esclude che la società possa esserne entrata in possesso già prima di tale data. Del resto lo stesso , pur inattendibile in Controparte_6
virtù del ruolo direttivo ricoperto all'interno dell'azienda della figlia, ha dichiarato che “il locatore” aveva incaricato 7/8 persone di sgomberare i locali “chiedendo una mano ai ragazzi che erano lì”, verso fine dicembre -inizio gennaio. Tali dichiarazioni sono inattendibili anche perché è implausibile che il locatore avesse messo a disposizione il bene locato, dopo la data di decorrenza contrattuale, ancora pieno di cose e che il titolare della cooperativa consentisse ad altri di impartire istruzioni ai propri dipendenti.
È ben più verosimile invece che il locatore abbia messo a disposizione le chiavi del capannone anticipatamente rispetto alla decorrenza giuridica del contratto, proprio per consentire alla De IN
di metterlo a nuovo ed usufruirne nei tempi contrattuali.
pagina 10 di 15 Non inducono a diversa valutazione neppure le dichiarazioni del legale rappresentante della società
locatrice, né la documentazione relativa ai lavori affidati alla ditta che si è Controparte_4
occupata di alcune fasi di ristrutturazione dell'immobile.
Quanto alla si evince dalla documentazione fiscale prodotta da parte appellante Controparte_4
che essa si è occupata di lavori di “manutenzione straordinaria per nuova distribuzione interna e accorpamento unità immobiliari, chiusura di una tettoia e sua trasformazione in locale ristoro”, mentre le dichiarazioni dei lavoratori riportano che essi hanno eseguito lo sgombero degli oggetti precedentemente presenti nell'immobile, la pulizia dei locali, nonché piccoli lavori di edilizia e l'imbiancatura, e dunque delle lavorazioni di entità diversa rispetto a quelle affidate alla ditta esterna.
L'affidamento di lavori edili diretti alla redistribuzione dei locali interni del capannone non si pone in contraddizione con la possibilità che altri segmenti della ristrutturazione, di minore entità e dunque eseguibili senza che fossero richieste particolari competenze tecniche, possano essere stati affidati dalla società ai propri stessi dipendenti per realizzarli in economia.
Quanto poi alle dichiarazioni di , all'epoca dei fatti legale rappresentante della Testimone_3 CP_5
(cfr. all. 10 del fascicolo di parte De IN), va sottolineato che egli non ha affermato nulla circa
[...]
la consegna dell'immobile e che si è limitato ad affermare:” ho visto dei dipendenti nel dicembre 2016”,
senza che ciò possa escludere che essi fossero stati impiegati già da novembre per lo sgombero dei locali,
questione che non viene affrontata nella deposizione del teste.
Considerati tutti questi elementi probatori, deve dunque ritenersi pienamente dimostrata la circostanza per cui nel periodo 14.11.2016-26.11.2016 l'appellata abbia impiegato irregolarmente alcuni dipendenti.
Tuttavia, l'appello deve ritenersi fondato perché tale prova non può considerarsi raggiunta per tutti i lavoratori indicati nell'ordinanza di ingiunzione.
L'elencazione effettuata dall' nell'ordinanza si basa, essenzialmente, su quella effettuata nella CP_1
Per_1 dichiarazione del il quale indica i nominativi: NI, , Per_3 Per_2 Parte_6 Per_14 Per_15
per i lavori di ristrutturazione del capannone;
Per_8 Per_16 Per_5 Per_9 Per_7 Per_17 Parte_6
, per le pulizie. Per_18 Per_19 Pt_4 Per_20 Pt_3 Per_21 Per_22
pagina 11 di 15 Si ritiene tuttavia che per alcuni lavoratori indicati in tale lista il loro nome non trovi, rispetto alla dichiarazione del alcun ulteriore riscontro. Si tratta, in particolare, delle posizioni dei IG.ri Per_3
e (nonché per il quale però non sono state elevate contestazioni). Per_15 Per_16 Per_5
Tutte le altre posizioni appartengono invece a lavoratori i cui nomi sono citati, oltre che dal anche Per_3
dagli altri lavoratori sentiti, prime fra tutte la dichiarazione di , il cui elenco dei lavoratori Controparte_2
coinvolti nella ristrutturazione è quasi coincidente con quello del a parte per i suindicati Per_3 Per_15
e nonché per il riferimento ai “due signori egiziani”. Per_16
Si reputa infatti che, proprio a fronte del numero dei soggetti coinvolti e delle imprecisioni commesse dallo stesso a proposito di e la sua dichiarazione, pur complessivamente attendibile, Per_3 Pt_5 Per_5
non sia sufficiente, da sola, a fondare una pretesa per i lavoratori e che non sono stati Per_15 Per_16
mai personalmente escussi ed il cui nome non è menzionato da nessun altro dei numerosi lavoratori coinvolti. Per i motivi innanzi esposti, la sanzione andrà dunque ricalcolata sottraendo le posizioni dei predetti e Per_15 Per_16
Vanno poi esaminate le altre due posizioni per le quali l'appellante spende argomentazioni specifiche: il
IG. e la IG.ra . Per_2 Controparte_7
A proposito del l'appellante sostiene che, dato il tenore delle sue dichiarazioni in udienza, il Per_2
lavoro prestato da questo nel periodo contestato debba essere considerato lavoro volontario.
Si è già esposto in precedenza come l'assunto non sia condivisibile in quanto la semplice messa a disposizione delle energie lavorative in presenza di un potere direttivo e, lato sensu, disciplinare, cui il soggetto non era libero di sottrarsi senza conseguenze, costituisca indice di subordinazione.
Quanto poi alla IG.ra il fatto che ella, al pari di quanto già detto per e non Pt_3 Per_3 Pt_4
abbia dichiarato nulla in merito al lavoro prestato nel mese di novembre 2016 non vale di per sé ad escludere che abbia effettivamente svolto tale attività, soprattutto considerato che il suo coinvolgimento nei lavori di pulizia del capannone e degli uffici amministrativi è stato riportato dalle testimonianze di e univoche e convergenti sul punto. Giova poi sottolineare che la ED è CP_2 Pt_4 Per_3
stata sentita dagli ispettori solo in un'occasione, non anche il 20 marzo 2018 come altri, e non è stata indicata dalle odierne parti processuali nelle loro liste testimoniali, di fatto non venendo più interrogata.
Il fatto che ella, come anche altri colleghi nel corso della prima audizione, abbia taciuto di aver lavorato pagina 12 di 15 “in nero” può trovare giustificazione in un'iniziale reticenza o dimenticanza;
non vale certo come prova che quanto riferito a suo riguardo da altri (aver lavorato in nero a novembre) sia falso.
Quanto all'appello incidentale, va accolto, in quanto fondato, il primo motivo.
In diritto, è bene premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “le qualità di
amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si
accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario
che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di
subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di
controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
03/04/2019, n. 9273).
Calando tali principi nel caso di specie, deve ritenersi che il rapporto di lavoro intrattenuto dalla IG.ra vada qualificato a tutti gli effetti come lavoro subordinato riconducibile a quello di segretaria CP_2
amministrativa, con conseguente irregolarità del suo impiego per tutto il periodo di lavoro contestato fino alla formale assunzione, avvenuta in data 10.03.2017.
In particolare, emerge dalle dichiarazioni della stessa lavoratrice come la fosse impiegata dalla CP_2
De IN fin dal settembre 2016 “in qualità di impiegata nonché di consigliera della cooperativa”,
occupandosi di mansioni quali la gestione delle assunzioni del personale, l'acquisto delle divise, la certificazione delle presenze dei lavoratori, specificando come la De IN l'avesse nominata quale
“suo braccio destro”, specificando che “le direttive mi sono sempre state impartite dalla Parte_1
”.
[...]
Inoltre, la afferma di aver svolto di fatto anche la mansione di autista, accompagnando la De CP_2
IN “nei suoi giri in quanto sprovvista di patente”,
Il ruolo della come segretaria della IG.ra De IN è poi confermato, oltre che dalle CP_2
dichiarazioni della stessa De IN (cfr. doc. 5: “ si occupava di gestione del personale Controparte_2
in coordinamento con il consulente del lavoro”), dalle deposizioni di altri lavoratori.
Il IG. , cugino della afferma che la stessa “lavorava, in qualità di dipendente, Testimone_4 CP_2
segretaria tuttofare della De IN dalla fine di settembre 2016”.
pagina 13 di 15 Ancora, anche il nel collocarla fra i lavoratori presenti ai lavori di sgombero e ristrutturazione del Per_3
capannone in uso alla società, l'ha definita “assistente della IG.ra De IN”.
Come correttamente dedotto dall'ispettorato, tali mansioni, prettamente operative e svolte sotto la direzione della IG.ra De IN, esulano da quelle tipiche del consigliere di società, il quale come membro dell'organo di governo della società ricopre da un lato un ruolo di rappresentanza della società nei rapporti con i terzi, e dall'altro un ruolo amministrativo, concorrendo alla formazione e all'attuazione della volontà del Consiglio di amministrazione. Nel caso di specie nulla è emerso su tale ruolo direttivo-
decisionale asseritamente esplicato dalla la quale sentita come testimone ha confermato le CP_2
dichiarazioni rese in sede ispettiva, limitandosi a dire che non era impiegata ma socia e membro del CdA,
senza riempire di contenuto l'attività svolta in tale ultima veste.
In ogni caso, ribadito il principio della maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, va rilevato che anche in sede giudiziale ha confermato di aver svolto le mansioni Controparte_2
descritte nell'allegato 14 dell' , con la conseguenza che qualificarsi come socia e membro del CP_1
CdA è una mera valutazione del teste, che non assume valenza dirimente in ordine al regime giuridico dell'attività prestata. Anche nel suo caso, emergono chiari indici di subordinazione quali l'etero direzione, la soggezione alle direttive del datore (che verificava e modificava le presenze lavorative dalla annotate), l'orario di lavoro continuativo. CP_2
Per tali motivi, la sentenza deve essere riformata sul punto, confermando la sanzione applicata nell'ordinanza ingiunzione anche per . Controparte_2
Non merita di essere accolto, invece, il secondo motivo di appello incidentale.
Ad avviso della Corte deve essere condivisa la scelta operata dal giudice di primo grado di fissare al minimo edittale la misura delle sanzioni comminate alla IG.ra De IN ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, D.L. 12/2002 e 11 l. 689/81.
A tale proposito, deve essere adeguatamente considerata, ai fini della valutazione della gravità della violazione, la modestia del periodo di lavoro sommerso contestato che, sebbene abbia coinvolto vari lavoratori, per la quasi totalità degli stessi si è risolto in dieci giorni di lavoro irregolare, venendo poi tutti regolarmente assunti.
pagina 14 di 15 Dato l'esito complessivo della causa, con reciproco parziale accoglimento degli appelli e sostanziale soccombenza dell'ingiunta, le spese processuali di ambo i gradi devono essere compensate per 1/3,
venendo per il resto poste a carico della IG.ra De IN.
Per il presente grado di appello, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta, si applica la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14 per l'utilizzo di link ipertestuali che hanno facilitato consultazione e fruizione dei documenti allegati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
in parziale accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale,
ridetermina la sanzione comminata nei confronti di con l'ordinanza di Parte_1
ingiunzione n. 280/2020 prot. n. 14142 del 21/08/2020 in € 37.500,00 oltre spese di notifica;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 CO
dei 2/3 delle spese processuali, che si liquidano (per l'intero) per il primo grado
[...]
in euro 5.000,00 e per il secondo grado in 4.420,00 per compenso professionale, il tutto oltre IVA, CAP
e rimborso forfetario pari al 15% come per legge, dichiarandole compensate per il residuo terzo.
Perugia, 6.3.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De IN Claudio Baglioni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott. ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 664 /2024 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in PERUGIA Parte_1 C.F._1
VIA XIV SETTEMBRE 73 presso lo studio dell'Avv. Francesco Baldinelli e dell'avv. Matteo Buttò, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(C.F.: , CO P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato di Perugia, dal quale è rapp.to e difeso, in via degli Offici n. 12
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 15 Opposizione a ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come da note di trattazione depositate per l'udienza del 6.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 24/09/2020, la IG.ra De IN impugnava l'ordinanza di ingiunzione n. 280/2020 n. protocollo 14142 del 21/08/2020, con la quale l'
[...]
le intimava il pagamento dell'importo di € 81.026,95 comprensiva CO
delle spese di notifica, per violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter del D.L. n. 12/2002, convertito in L.
73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2015, per avere occupato senza la preventiva comunicazione 23 lavoratori quando rivestiva la carica di Presidente del C.d. A. della società
Parte_2
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione revocando la sanzione comminata in relazione alla posizione della lavoratrice IG.ra , ravvisando nei suoi confronti la mancanza Controparte_2
del vincolo di subordinazione in ragione della sua qualità di membro del C.d.A. della società, e applicava il minimo edittale per le rimanenti sanzioni, rideterminando la somma dovuta dalla ricorrente in €
34.000,00.
Avverso tale provvedimento propone appello la IG.ra De IN, articolando un unico motivo d'appello, nel quale deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provate le violazioni contestate, ad eccezione di quella relativa alla IG.ra . Controparte_2
In particolare, l'appellante deduce che il giudice avrebbe compiuto un'errata valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riguardo alle testimonianze dei lavoratori rese in sede ispettiva e in corso di causa. L'appellante sostiene che ad un'attenta lettura delle dichiarazioni emergerebbero infatti varie incongruenze e contraddizioni, tanto da farle ritenere non attendibili ai fini della dimostrazione dell'esistenza del periodo di lavoro in nero eseguito prima dell'assunzione dei dipendenti, avvenuta il 5
dicembre 2016.
Oltre a ciò, le dichiarazioni di coloro che sostengono di aver lavorato nel periodo contestato sarebbero contraddette dalle prove documentali in atti, quali il contratto di affitto del capannone, il contratto di appalto per i lavori necessari ad adeguare lo stabilimento all'attività produttiva e i relativi SAL e fatture,
pagina 2 di 15 che dimostrerebbero che nel novembre del 2016 il capannone non era ancora nella disponibilità dell'ingiunta, dato che sarebbe confermato dalle dichiarazioni del legale rappresentante della società
locatrice rese mediante testimonianza in un diverso giudizio, avendo costui dichiarato di aver visto dipendenti della De IN operare nel capannone solo a dicembre 2016.
L'appellante contesta poi l'applicazione delle sanzioni per le posizioni specifiche di tre lavoratori:
, , ED NI. Persona_1 Persona_2
Per quanto riguarda il IG. , si nega la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato Persona_1
come contestato dall'11/11/2016 al 04/12/2016, poiché egli sarebbe stato contattato, tramite società a lui riferibile in qualità di consulente esterno, in virtù di accordo di partnership per svolgere CP_3
una sorta di studio di fattibilità del progetto intrapreso dalla società cooperativa.
In merito alla posizione di , l'appellante deduce che avrebbe ammesso nel corso Persona_2 Per_2
della sua deposizione testimoniale di aver prestato la propria opera a novembre 2016 in modo volontario,
senza alcuna direttiva o imposizione da parte della De IN e per tale motivo la sanzione dovrebbe essere esclusa.
Quanto alla IG.ra la sanzione relativa alla sua posizione dovrebbe essere revocata poiché la Pt_3
stessa non ha mai dichiarato di aver prestato la propria opera nel novembre del 2016, ma solo dopo la formale assunzione.
La IG.ra De IN conclude quindi chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione n. 280/2020 del 21/08/2020 opposta, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la predetta ordinanza-ingiunzione e che nulla è dovuto per tale titolo.
Con memoria di costituzione del 24.01.2025 si è costituito l' CO
, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e
[...]
articolando a sua volta due motivi di appello in via incidentale sui capi sfavorevoli del provvedimento impugnato.
L'appellata reputa che le prove siano state correttamente valutate, tenendo conto anche della maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori rispetto a quelle rese a distanza di anni.
pagina 3 di 15 Con il primo motivo di appello incidentale l' censura poi la decisione del giudice di primo CP_1
grado laddove ha ritenuto insussistenti le violazioni per la posizione della IG.ra . Controparte_2
In particolare, sostiene che il ruolo di Consigliere del C.d.A. ricoperto dalla oltre che essere privo CP_2
della necessaria pubblicità verso i terzi, non vale automaticamente ad escludere che le mansioni da questa svolte per conto della De IN presentino le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato.
Secondo l'Ispettorato, infatti, le mansioni concretamente espletate dalla esorbiterebbero dai CP_2
normali compiti di Consigliere di amministrazione e dovrebbero essere ricondotte a quelle di una segretaria amministrativa, con conseguente obbligo di formalizzazione del rapporto tramite stipulazione di un regolare contratto di lavoro.
Con il secondo motivo di appello l'ispettorato lamenta l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione del minimo edittale per le sanzioni elevate alla De IN, tenuto conto del disvalore che caratterizza la condotta dell'ingiunta e del numero elevato di dipendenti irregolarmente impiegati.
Depositate note conclusionali autorizzate, all'esito dell'udienza del 6.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene ora in decisione.
L'appello principale è fondato solo in parte e va accolto nei limiti che seguono.
Premesso che in tema di sanzioni amministrative l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, occorre verificare se l' abbia dimostrato l'impiego di CP_1
tutti i lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione in maniera irregolare nei periodi singolarmente contestati, limitatamente alle posizioni specificamente contestate dalla De IN, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello.
Orbene, con riguardo alla posizione del IG. , di cui viene contestata l'occupazione Persona_1
irregolare nel periodo 11.11.2016-4.12.2016, l'ordinanza ingiunzione appare pienamente legittima.
Come valutato dal giudice di primo grado, deve ritenersi dimostrata la prestazione del lavoro irregolare sulla base innanzitutto (cfr. all.5 del fascicolo di primo grado dell' ) delle dichiarazioni rese in CP_1
sede di ispezione il 22.9.17 dall'ingiunta, la quale ha dichiarato: “ il rapporto di lavoro con Per_1
è iniziato prima della formale assunzione e si è svolto nelle medesime modalità in tutto il periodo”,
[...]
pagina 4 di 15 e che: “il periodo di collaborazione antecedente alla formale assunzione risale alla metà di novembre
2016”.
Da tale dichiarazione, dal palese contenuto confessorio, si evince dunque che già prima della formale assunzione quale dipendente il IG. ha assunto le mansioni di direttore tecnico che sarebbero Per_1
poi state oggetto del futuro contratto di lavoro datato 5.12.2016.
Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso nella richiesta di intervento Per_1
del 2.02.2017, secondo le quali egli avrebbe cominciato a prestare la propria opera già da ottobre 2016 e il 14.11.2016 tra le parti vi sarebbe stata un'intesa diretta all'assunzione del IG. on la qualifica Per_1
di direttore tecnico, nonché dallo “studio di fattibilità” prodotto dal in sede ispettiva (all. 3 di Per_1
parte , da cui si evince che il nome di nell'organigramma aziendale, era già associato CP_1 Per_1
alla qualifica di direttore tecnico della . Parte_2
Non induce a diversa conclusione l'allegazione dell' “accordo di partnership” che la IG.ra De IN
avrebbe siglato con la società , riconducibile al in data 14 novembre 2016. Non CP_3 Per_1
vi è agli atti alcuna prova dell'effettiva esecuzione di tale accordo, esecuzione che è da ritenersi incompatibile con la successiva assunzione del quale lavoratore subordinato in data 5.12.2016, Per_1
avendo del resto la stessa signora De IN, in sede ispettiva, dichiarato che il ha svolto le Per_1
stesse mansioni sia prima che dopo la formale assunzione come direttore tecnico. Tale prospettazione stride anche con le stesse dichiarazioni del che nella richiesta di intervento sub 3 dichiarava Per_1
che vi era un accordo per essere investito della carica di direttore tecnico, con promessa di vari benefit,
“con una ditta di cui io sono titolare ma non opero”. Sostanzialmente, quindi, non vi è alcun indice dell'avvenuta instaurazione con il i un rapporto di collaborazione in forma libero-professionale Per_1
autonoma, sconfessato anzi dalla dichiarazione dell'odierna appellante in sede ispettiva secondo cui il si teneva a disposizione”. È noto che la messa a disposizione delle energie psicofisiche a favore Per_1
del datore di lavoro, con conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, è indice di subordinazione.
Passando alle ulteriori posizioni relative al periodo 14.11.2016-26.11.2016 e con mansioni di sgombero e pulizia del locale capannone, le doglianze della IG.ra De IN – la quale contesta che l' CP_1
abbia efficacemente provato che nel suddetto periodo ella abbia impiegato irregolarmente i suoi pagina 5 di 15 dipendenti ed in subordine, contesta in ogni caso che la suddetta prova sia stata raggiunta per tutti i lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione, che dovrebbe essere di conseguenza parzialmente dichiarata illegittima - devono ritenersi solo in minima parte fondate.
In via preliminare si osserva che neppure la stessa appellante dubita dell'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese da terzi in sede ispettiva;
esse, per quanto non munite di fede privilegiata, costituiscono infatti elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (cfr. tra le più recenti Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022).
L'appellante, anche nelle note conclusionali, si dilunga sul tema dell'inattendibilità dei dichiaranti non tanto e non solo in virtù di contraddizioni con il contenuto delle deposizioni da alcune di loro rese in giudizio, ma rispetto al contenuto delle “prime” dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, nelle quali essi non hanno mai fatto riferimento al lavoro prestato nel mese di novembre, ma solo a dicembre. Le seconde dichiarazioni costituirebbero quindi una ritrattazione e non potrebbero essere considerate più genuine delle prime.
Alcuni dipendenti sono stati infatti ascoltati in due occasioni dagli ispettori, precisamente il 24.11.2017
ed il 20.3.2018, e solo in occasione di questa seconda audizione sarebbe emerso che l'attività di sgombero e pulizia dei locali era stata iniziata già a metà novembre del 2016, anziché a dicembre come in un primo momento dichiarato. Analizzando il contenuto delle dichiarazioni e mettendole a confronto si ritiene però che non vi siano vere e proprie contraddizioni o che sia stata operata una ritrattazione, piuttosto in sede di seconda audizione è stata fatta un'integrazione delle precedenti dichiarazioni,
Giova evidenziare che l'attività degli ispettori era nata dalla richiesta di intervento del per Per_1
mansioni esulanti la pulizia e sgombero dei locali, pertanto è probabile che le domande fossero orientate ad indagare solo tale vicenda. Emerso il tema dell'attività di sgombero e pulizia, la difesa dell' CP_1
ha spiegato di aver voluto riascoltare alcuni lavoratori come e perché gli stessi in un Per_3 Pt_4
primo momento avevano dichiarato di aver lavorato a dicembre, mentre altri, come e NI, Per_2
avevano dichiarato di aver lavorato già qualche giorno a novembre. In sostanza è plausibile che soltanto in un secondo momento il sig. ed altri siano stati indotti a riferire compiutamente sulla natura Per_3
dell'attività svolta per la “in nero” e che essi abbiano, a seguito della prima Parte_2
pagina 6 di 15 audizione, rimeditato più attentamente i pregressi rapporti con la società dell'appellata e deciso di dichiarare circostanze dapprima tralasciate o taciute. Ciò non può comportare automaticamente l'inattendibilità delle loro dichiarazioni, soprattutto considerando che quelle da tutti rese in occasione della seconda audizione convergono tra di loro a proposito dell'attività lavorativa prestata a novembre,
il che induce a ritenere che, una volta sollecitati con domanda specifica, gli stessi abbiano dichiarato il vero.
Come ben lumeggiato dal in sede di escussione testimoniale, e suo padre Per_2 Parte_1
in prospettiva dell'inizio dell'attività produttiva che, secondo le intenzioni, avrebbe avuto Per_4
luogo a partire da dicembre, circa quindici giorni prima chiesero alle maestranze di andare a sgomberare il capannone spostando i mobili in altro sito sempre a Gualdo Tadino. Alcuni svolsero anche attività di piccola muratura/imbiancatura. Si trattava di attività “comandate” dal datore di lavoro, che sfruttava la propria posizione dominante in vista della futura formalizzazione dei rapporti. In altre parole, non solo
è da escludere che tali prestazioni di manodopera siano state svolte a titolo gratuito o per mera cortesia,
ma in astratto l'eventuale rifiuto di svolgerle avrebbe potuto comportare la mancata assunzione dei dipendenti “riottosi”. Seppure si volesse ritenere che le prestazioni siano state richieste in un contesto
“ibrido”, le dichiarazioni rese concordemente da e dalla stessa Per_3 Per_2 Pt_4 Controparte_2
rendono evidente che l'impegno richiesto era a tempo pieno e continuativo, dal lunedì al venerdì,
dovendo conseguentemente escludere l'occasionalità delle prestazioni. Il vincolo di subordinazione si desume quindi dall'eterodirezione, dall'assenza di autonomia dei prestatori d'opera, dalla continuatività dell'attività svolta, dalla strumentalità della stessa rispetto all'organizzazione imprenditoriale della società riconducibile all'odierna appellante.
Per quanto riguarda poi nello specifico le dichiarazioni del il fatto che egli abbia individuato fra Per_3
i lavoratori coinvolti a novembre il IG. e il IG. soggetti esclusi invece dalle successive Per_5 Pt_5
contestazioni relative a novembre 2016, non comporta la sua inattendibilità: è infatti pacifico che i due lavoratori sono stati coinvolti nelle opere di ristrutturazione tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio ed
è senz'altro plausibile che il abbia potuto confondersi includendo gli stessi anche in quelle di Per_3
novembre, tenuto anche conto del rilevante numero di lavoratori coinvolti nella vicenda.
pagina 7 di 15 Inoltre, tali dichiarazioni sono pienamente convergenti rispetto a quelle di altri lavoratori sentiti in sede ispettiva e quali testimoni in udienza, prima fra tutte . Controparte_2
sempre in sede di seconda dichiarazione, ha dichiarato che “nei mesi di novembre e dicembre Per_6
2016, antecedenti alla formale instaurazione dei rapporti di lavoro avvenuta il 5.12.2016, ad essere
attivi al lavoro nella cooperativa sono stati il IG. NI, il IG. poi , Per_3 Per_7 Per_2 Per_5 Per_8
i due signori e questi sono stati adibiti alle mansioni di sgombero del Per_9 Per_10 Parte_6
capannone in località Case Fabrizi”.
La stessa ha poi confermato quanto riferito dalla IG.ra affermando che “le signore invece, Pt_4
intendo quelle che poi sono state assunte il 5.12, sono state addette per qualche giorno a novembre a
fare qualche lavoro di pulizia del locale sempre a Case Fabrizi”.
La stessa ha poi confermato le proprie dichiarazioni testimoniando all'udienza del 30.04.2024, CP_2
dichiarando che, sebbene non ricordasse la data “la De IN ha provveduto allo sgombero con i propri dipendenti appena assunti”.
In merito, è bene precisare che a differenza di quanto dedotto da parte appellante l'inciso “appena
assunti” non significa che i lavori siano stati eseguiti dopo la formale assunzione dei dipendenti. Il
termine ben può essere stato utilizzato in senso atecnico, intendendo la riferirsi ai dipendenti CP_2
“scelti” ed individuati dalla De IN come futuri assunti: un'assunzione di fatto, in vista della futura formalizzazione del rapporto.
Va poi rimarcato il principio secondo cui le dichiarazioni rese nell'immediatezza o comunque in tempi prossimi rispetto ai fatti contestati, devono considerarsi più attendibili rispetto a quanto affermato in udienza a molti anni di distanza.
Non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in Cassazione (cfr. Cass. Lav 8563/18, 17774/15,
13910/2001 e Cass. Ord 24208/2020) si è ritenuto che nella divergenza fra le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva ed in sede giudiziaria, vada attribuita maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime in quanto rese con maggior immediatezza, genuinità e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati, ancor prima di conoscere la sanzione comminata, senza pressione e intimidazione e senza essere condizionate dal timore della perdita del posto di lavoro o dalla preoccupazione di subire comunque negative ripercussioni personali.
pagina 8 di 15 Ancora altro lavoratore che conferma la prestazione di lavoro irregolare per lo sgombero del capannone
è il IG. , il quale sentito in sede ispettiva ha dichiarato “già nel mese di novembre ho Persona_2
prestato la mia attività per lavori di trasloco e ristrutturazione dei locali presso il capannone in località
Case Fabrizi in Gualdo Tadino. Tale attività è durata circa 15/20 gg. nel periodo antecedente alla firma
dei contratti. Dopo la sottoscrizione del contratto abbiamo continuato questa attività di trasloco e ristrutturazione dei locali per circa 7/10 gg “.
Anch'egli è stato poi sentito in qualità di testimone, confermando quanto dichiarato in sede ispettiva sebbene, come sottolineato da parte appellante, abbia circoscritto l'attività irregolare a “una settimana prima della fine di novembre per 3 o 4 giorni lavorativi, prima della sottoscrizione dei contratti”.
Tale parziale difformità nelle dichiarazioni del circa il numero di giornate lavorative effettuate a Per_2
novembre non può inficiare la valenza probatoria delle sue dichiarazioni, e ciò per due ordini di ragioni.
In primis, perché le sue dichiarazioni in sede testimoniale comunque confermano l'esistenza del lavoro irregolare contestato all'appellante.
In secundis perché un'eventuale divergenza sull'effettivo numero di giornate lavorative prestate,
comunque inferiori ai 30 giorni, non incide sul quantum della sanzione applicata, che resta invariata.
In ogni caso, l'incongruenza fra le due affermazioni può essere giustificata, come nel caso della CP_2
dal notevole lasso di tempo passato tra i fatti oggetto della sanzione e l'udienza in cui il teste è stato escusso, tale da far ritenere senz'altro più attendibili le informazioni rese di fronte all' . CP_1
Infine, altro lavoratore che conferma le predette circostanze è il IG. il quale, come già Testimone_1
accennato, già in sede di prima audizione ha dichiarato che “dal mese di novembre dello stesso anno
[2016], ho iniziato a lavorare nel capannone situato in località Case Fabrizi” aggiungendo che insieme a lui erano presenti” e altra gente di cui non ricordo il nome”. Persona_11 Persona_12
Non si ravvisa poi contraddizione con quanto ad esempio dichiarato dal (per il quale è svolta Pt_5
contestazione per un periodo diverso) dal momento che le attività di sgombero e di ristrutturazione edilizia, tramite la sono proseguite anche a dicembre . Come già rilevato, il IG. Controparte_4
è stato sicuramente impiegato, come lui stesso afferma, nelle opere di ristrutturazione successive Pt_5
alla firma del contratto, ed è dunque plausibile che egli sia stato erroneamente confuso con quelli che avevano prestato il proprio lavoro nel mese di novembre.
pagina 9 di 15 La circostanza che alcuni lavoratori sarebbero stati impiegati per i lavori di pulizie dello stesso capannone nonché degli uffici amministrativi della società, siti in Nocera Umbra, trova positivo riscontro, oltre che nelle dichiarazioni dello stesso in quelle rese dalla IG.ra , la quale in sede di Per_3 Testimone_2
seconda audizione presso l'ispettorato ha affermato di essere stata impiegata per i lavori di pulizie “nel mese di novembre” per “circa due settimane” assieme a “tutte le signore che poi sono state assunte all'inizio di dicembre”.
Con riguardo ai lavoratori impiegati nelle pulizie del capannone e degli uffici amministrativi della società
al pari della menziona tutte le lavoratrici che sono state assunte il 5 dicembre 2016, Parte_7 CP_2
i cui nominativi coincidono perfettamente con quelli forniti dal Attesa la convergenza delle Per_3
dichiarazioni, non vi è alcuna ragione per ritenerle non attendibili, ribadendo che il fatto di aver in un primo momento taciuto alcune circostanze non consente di affermare che tali circostanze non siano vere.
In estrema sintesi: aver in un primo momento dichiarato di aver lavorato da dicembre, con certe mansioni,
non significa che sia falso aver lavorato anche qualche giorno a novembre, prima della formale assunzione, con le stesse mansioni.
Quanto poi alle prove documentali, esse non contraddicono i fatti desumibili dalle dichiarazioni dei lavoratori sopra menzionate.
Sebbene infatti il contratto di affitto concluso tra la e la prevedesse Parte_2 Controparte_5
quale termine di consegna dell'immobile il 01.12.2016, ciò non esclude che la società possa esserne entrata in possesso già prima di tale data. Del resto lo stesso , pur inattendibile in Controparte_6
virtù del ruolo direttivo ricoperto all'interno dell'azienda della figlia, ha dichiarato che “il locatore” aveva incaricato 7/8 persone di sgomberare i locali “chiedendo una mano ai ragazzi che erano lì”, verso fine dicembre -inizio gennaio. Tali dichiarazioni sono inattendibili anche perché è implausibile che il locatore avesse messo a disposizione il bene locato, dopo la data di decorrenza contrattuale, ancora pieno di cose e che il titolare della cooperativa consentisse ad altri di impartire istruzioni ai propri dipendenti.
È ben più verosimile invece che il locatore abbia messo a disposizione le chiavi del capannone anticipatamente rispetto alla decorrenza giuridica del contratto, proprio per consentire alla De IN
di metterlo a nuovo ed usufruirne nei tempi contrattuali.
pagina 10 di 15 Non inducono a diversa valutazione neppure le dichiarazioni del legale rappresentante della società
locatrice, né la documentazione relativa ai lavori affidati alla ditta che si è Controparte_4
occupata di alcune fasi di ristrutturazione dell'immobile.
Quanto alla si evince dalla documentazione fiscale prodotta da parte appellante Controparte_4
che essa si è occupata di lavori di “manutenzione straordinaria per nuova distribuzione interna e accorpamento unità immobiliari, chiusura di una tettoia e sua trasformazione in locale ristoro”, mentre le dichiarazioni dei lavoratori riportano che essi hanno eseguito lo sgombero degli oggetti precedentemente presenti nell'immobile, la pulizia dei locali, nonché piccoli lavori di edilizia e l'imbiancatura, e dunque delle lavorazioni di entità diversa rispetto a quelle affidate alla ditta esterna.
L'affidamento di lavori edili diretti alla redistribuzione dei locali interni del capannone non si pone in contraddizione con la possibilità che altri segmenti della ristrutturazione, di minore entità e dunque eseguibili senza che fossero richieste particolari competenze tecniche, possano essere stati affidati dalla società ai propri stessi dipendenti per realizzarli in economia.
Quanto poi alle dichiarazioni di , all'epoca dei fatti legale rappresentante della Testimone_3 CP_5
(cfr. all. 10 del fascicolo di parte De IN), va sottolineato che egli non ha affermato nulla circa
[...]
la consegna dell'immobile e che si è limitato ad affermare:” ho visto dei dipendenti nel dicembre 2016”,
senza che ciò possa escludere che essi fossero stati impiegati già da novembre per lo sgombero dei locali,
questione che non viene affrontata nella deposizione del teste.
Considerati tutti questi elementi probatori, deve dunque ritenersi pienamente dimostrata la circostanza per cui nel periodo 14.11.2016-26.11.2016 l'appellata abbia impiegato irregolarmente alcuni dipendenti.
Tuttavia, l'appello deve ritenersi fondato perché tale prova non può considerarsi raggiunta per tutti i lavoratori indicati nell'ordinanza di ingiunzione.
L'elencazione effettuata dall' nell'ordinanza si basa, essenzialmente, su quella effettuata nella CP_1
Per_1 dichiarazione del il quale indica i nominativi: NI, , Per_3 Per_2 Parte_6 Per_14 Per_15
per i lavori di ristrutturazione del capannone;
Per_8 Per_16 Per_5 Per_9 Per_7 Per_17 Parte_6
, per le pulizie. Per_18 Per_19 Pt_4 Per_20 Pt_3 Per_21 Per_22
pagina 11 di 15 Si ritiene tuttavia che per alcuni lavoratori indicati in tale lista il loro nome non trovi, rispetto alla dichiarazione del alcun ulteriore riscontro. Si tratta, in particolare, delle posizioni dei IG.ri Per_3
e (nonché per il quale però non sono state elevate contestazioni). Per_15 Per_16 Per_5
Tutte le altre posizioni appartengono invece a lavoratori i cui nomi sono citati, oltre che dal anche Per_3
dagli altri lavoratori sentiti, prime fra tutte la dichiarazione di , il cui elenco dei lavoratori Controparte_2
coinvolti nella ristrutturazione è quasi coincidente con quello del a parte per i suindicati Per_3 Per_15
e nonché per il riferimento ai “due signori egiziani”. Per_16
Si reputa infatti che, proprio a fronte del numero dei soggetti coinvolti e delle imprecisioni commesse dallo stesso a proposito di e la sua dichiarazione, pur complessivamente attendibile, Per_3 Pt_5 Per_5
non sia sufficiente, da sola, a fondare una pretesa per i lavoratori e che non sono stati Per_15 Per_16
mai personalmente escussi ed il cui nome non è menzionato da nessun altro dei numerosi lavoratori coinvolti. Per i motivi innanzi esposti, la sanzione andrà dunque ricalcolata sottraendo le posizioni dei predetti e Per_15 Per_16
Vanno poi esaminate le altre due posizioni per le quali l'appellante spende argomentazioni specifiche: il
IG. e la IG.ra . Per_2 Controparte_7
A proposito del l'appellante sostiene che, dato il tenore delle sue dichiarazioni in udienza, il Per_2
lavoro prestato da questo nel periodo contestato debba essere considerato lavoro volontario.
Si è già esposto in precedenza come l'assunto non sia condivisibile in quanto la semplice messa a disposizione delle energie lavorative in presenza di un potere direttivo e, lato sensu, disciplinare, cui il soggetto non era libero di sottrarsi senza conseguenze, costituisca indice di subordinazione.
Quanto poi alla IG.ra il fatto che ella, al pari di quanto già detto per e non Pt_3 Per_3 Pt_4
abbia dichiarato nulla in merito al lavoro prestato nel mese di novembre 2016 non vale di per sé ad escludere che abbia effettivamente svolto tale attività, soprattutto considerato che il suo coinvolgimento nei lavori di pulizia del capannone e degli uffici amministrativi è stato riportato dalle testimonianze di e univoche e convergenti sul punto. Giova poi sottolineare che la ED è CP_2 Pt_4 Per_3
stata sentita dagli ispettori solo in un'occasione, non anche il 20 marzo 2018 come altri, e non è stata indicata dalle odierne parti processuali nelle loro liste testimoniali, di fatto non venendo più interrogata.
Il fatto che ella, come anche altri colleghi nel corso della prima audizione, abbia taciuto di aver lavorato pagina 12 di 15 “in nero” può trovare giustificazione in un'iniziale reticenza o dimenticanza;
non vale certo come prova che quanto riferito a suo riguardo da altri (aver lavorato in nero a novembre) sia falso.
Quanto all'appello incidentale, va accolto, in quanto fondato, il primo motivo.
In diritto, è bene premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “le qualità di
amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si
accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario
che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di
subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di
controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
03/04/2019, n. 9273).
Calando tali principi nel caso di specie, deve ritenersi che il rapporto di lavoro intrattenuto dalla IG.ra vada qualificato a tutti gli effetti come lavoro subordinato riconducibile a quello di segretaria CP_2
amministrativa, con conseguente irregolarità del suo impiego per tutto il periodo di lavoro contestato fino alla formale assunzione, avvenuta in data 10.03.2017.
In particolare, emerge dalle dichiarazioni della stessa lavoratrice come la fosse impiegata dalla CP_2
De IN fin dal settembre 2016 “in qualità di impiegata nonché di consigliera della cooperativa”,
occupandosi di mansioni quali la gestione delle assunzioni del personale, l'acquisto delle divise, la certificazione delle presenze dei lavoratori, specificando come la De IN l'avesse nominata quale
“suo braccio destro”, specificando che “le direttive mi sono sempre state impartite dalla Parte_1
”.
[...]
Inoltre, la afferma di aver svolto di fatto anche la mansione di autista, accompagnando la De CP_2
IN “nei suoi giri in quanto sprovvista di patente”,
Il ruolo della come segretaria della IG.ra De IN è poi confermato, oltre che dalle CP_2
dichiarazioni della stessa De IN (cfr. doc. 5: “ si occupava di gestione del personale Controparte_2
in coordinamento con il consulente del lavoro”), dalle deposizioni di altri lavoratori.
Il IG. , cugino della afferma che la stessa “lavorava, in qualità di dipendente, Testimone_4 CP_2
segretaria tuttofare della De IN dalla fine di settembre 2016”.
pagina 13 di 15 Ancora, anche il nel collocarla fra i lavoratori presenti ai lavori di sgombero e ristrutturazione del Per_3
capannone in uso alla società, l'ha definita “assistente della IG.ra De IN”.
Come correttamente dedotto dall'ispettorato, tali mansioni, prettamente operative e svolte sotto la direzione della IG.ra De IN, esulano da quelle tipiche del consigliere di società, il quale come membro dell'organo di governo della società ricopre da un lato un ruolo di rappresentanza della società nei rapporti con i terzi, e dall'altro un ruolo amministrativo, concorrendo alla formazione e all'attuazione della volontà del Consiglio di amministrazione. Nel caso di specie nulla è emerso su tale ruolo direttivo-
decisionale asseritamente esplicato dalla la quale sentita come testimone ha confermato le CP_2
dichiarazioni rese in sede ispettiva, limitandosi a dire che non era impiegata ma socia e membro del CdA,
senza riempire di contenuto l'attività svolta in tale ultima veste.
In ogni caso, ribadito il principio della maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, va rilevato che anche in sede giudiziale ha confermato di aver svolto le mansioni Controparte_2
descritte nell'allegato 14 dell' , con la conseguenza che qualificarsi come socia e membro del CP_1
CdA è una mera valutazione del teste, che non assume valenza dirimente in ordine al regime giuridico dell'attività prestata. Anche nel suo caso, emergono chiari indici di subordinazione quali l'etero direzione, la soggezione alle direttive del datore (che verificava e modificava le presenze lavorative dalla annotate), l'orario di lavoro continuativo. CP_2
Per tali motivi, la sentenza deve essere riformata sul punto, confermando la sanzione applicata nell'ordinanza ingiunzione anche per . Controparte_2
Non merita di essere accolto, invece, il secondo motivo di appello incidentale.
Ad avviso della Corte deve essere condivisa la scelta operata dal giudice di primo grado di fissare al minimo edittale la misura delle sanzioni comminate alla IG.ra De IN ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, D.L. 12/2002 e 11 l. 689/81.
A tale proposito, deve essere adeguatamente considerata, ai fini della valutazione della gravità della violazione, la modestia del periodo di lavoro sommerso contestato che, sebbene abbia coinvolto vari lavoratori, per la quasi totalità degli stessi si è risolto in dieci giorni di lavoro irregolare, venendo poi tutti regolarmente assunti.
pagina 14 di 15 Dato l'esito complessivo della causa, con reciproco parziale accoglimento degli appelli e sostanziale soccombenza dell'ingiunta, le spese processuali di ambo i gradi devono essere compensate per 1/3,
venendo per il resto poste a carico della IG.ra De IN.
Per il presente grado di appello, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta, si applica la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14 per l'utilizzo di link ipertestuali che hanno facilitato consultazione e fruizione dei documenti allegati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
in parziale accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale,
ridetermina la sanzione comminata nei confronti di con l'ordinanza di Parte_1
ingiunzione n. 280/2020 prot. n. 14142 del 21/08/2020 in € 37.500,00 oltre spese di notifica;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 CO
dei 2/3 delle spese processuali, che si liquidano (per l'intero) per il primo grado
[...]
in euro 5.000,00 e per il secondo grado in 4.420,00 per compenso professionale, il tutto oltre IVA, CAP
e rimborso forfetario pari al 15% come per legge, dichiarandole compensate per il residuo terzo.
Perugia, 6.3.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De IN Claudio Baglioni
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