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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11093 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5787/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da abuso di posizione dominante – contratto di appalto TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
Spada, come da procura in atti;
ATTRICE E
Controparte_1
rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Sato di Napoli, come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 16.02.2023 la
[...] conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo che detto convenuto era Controparte_2 subentrato all' – già IR (ex art. 23 quater c. 9 D.L. n. 95/2012 conv. CP_3 con L. n. 135/2012), esercitando i poteri, compiti e funzioni esclusivi (ex D.Lgs. n. 449/1999, D.P.R. n. 169/1998, e connessa disciplina speciale) con riferimento all'intero settore dell'ippica, ivi compresa ad la gestione ed organizzazione delle corse dei cavalli, la gestione degli impianti per l'allenamento e per lo svolgimento delle corse, l'emanazione dei regolamenti tecnici di adeguamento e manutenzione degli impianti di corse e di allenamento, l'emanazione periodica del calendario nazionale delle corse (trotto e galoppo), da cui dipende: lo svolgimento ed organizzazione delle corse, la determinazione dei relativi montepremi, l'attività di raccolta delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/17 scommesse ippiche nell'interesse dello Stato. il , non disponendo CP_1 direttamente di propri ippodromi e/o impianti, conclude rapporti negoziali con società private - dette anche società di gestione, o società di corse – ad esse appaltando tutti quei servizi, necessari e funzionali all'attività ippica che
- ex lege – il deve comunque erogare e garantire all'intero
CP_1 comparto e a tutti i suoi operatori (scuderie, allenatori, fantini, guidatori, proprietari, ecc.). A fronte dei poteri e compiti esclusivi del - che
CP_1 inevitabilmente costituisce l'unico possibile cliente diretto - le società di gestione degli ippodromi si trovano in posizione di assoluta dipendenza economica, non potendo svolgere la propria attività commerciale su un libero mercato, in assenza di altri possibili clienti all'infuori del . LE
CP_1 che le condizioni economico-contrattuali, al pari di prestazioni, beni, servizi e dotazioni, sono indicati e descritti nei Contratti/"Accordi" annuali, predisposti dal e poi trasmessi alle società per ratifica e accettazione e dal
CP_1
2013, e comunque per tutto il periodo oggetto di causa (2016-2021), si era verificato che, a parità di servizi resi dalle società (svolgimento corse, riprese T.V. e immagini delle corse, manutenzione e gestione degli impianti per allenamento e corse, raccolta scommesse, ecc.), per quantità e qualità rimaste invariate1 (secondo parametri e criteri di cui al noto "Modello Deloitte"), il aveva persino rideterminato in peius2 , di anno in anno, i relativi CP_1
"Corrispettivi"3 con danno esclusivo per le società appaltatrici. In siffatto scenario, rilevava l'attrice, la denunciata dipendenza economica era stata ancor più aggravata dall'inoltro degli “Accordi” in corso d'anno, a stagione avviata, e cioè nella pendenza di rapporti di fatto già instauratisi4, oltre che nella caotica emanazione di atti e provvedimenti talvolta persino dichiarati illegittimi in sede di controllo preventivo della Corte dei Conti e uffici preposti oltre che in sede giurisdizionale. Nelle varie annualità si era quindi verificato che, a fronte dell'emanazione per lo più mensile dei calendari di corse5, e nonostante l'assenza di predefinite condizioni economiche, le società hanno dovuto proseguire6 nell'erogazione di prestazioni e servizi, “al buio”, con anticipazione dei relativi costi, spese e oneri, a pena di definitiva esclusione dal palinsesto e compromissione dell'avviamento, degli investimenti e della continuità aziendale. In diritto l'attrice argomentava che tali fatto integrano l'abuso di dipendenza economica perpetrato dal CP_1 in danno delle società di corse, ivi compresa essa e ciò Parte_1 in ragione di: adozione MI dei Calendari di corse nel periodo 2016 - 2021 e quindi richiesta alle società di prosecuzione nell'attività di erogazione dei servizi, nonostante l'assenza di preventiva definizione delle condizioni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/17 economiche di appalto;
unilaterale predisposizione MI dell'offerta economico-contrattuale in corso d'anno, a rapporti di fatto già instauratisi, e imposizione alle società già gravate dall'anticipazione di costi e spese, a pena di definitiva esclusione dal circuito e dalla programmazione;
divieto di revisione/integrazione delle condizioni economiche;
pagamento dei saldi dei
“Corrispettivi” nell'anno successivo a quello di competenza, con ulteriore aggravio economico-finanziario per le società, già appesantite ad inizio d'anno dall'anticipazione dei nuovi servizi e dai relativi costi e spese. In dettaglio, sui rapporti negoziali intercorsi nel periodo 2016-2021, oggetto di causa: 1)nell'anno 2016 vi era stata l'emanazione mensile dei Calendari Corse 2016 a partire da dicembre 2015 e richiesta alle società di erogazione dei relativi servizi, in totale assenza di preventiva regolamentazione delle condizioni economiche e di sottoscrizione del relativo “Accordo/Contratto”; la predisposizione MI delle condizioni economiche solo con successivo decreto del 25.03.2016 e “ invito ” all'accettazione negoziale da parte della società (nel maggio 2016, pena di esclusione dell'ippodromo dalla programmazione nazionale;
l'imposizione di condizioni economico/patrimoniali illegittime e vessatorie tese al divieto di revisione e/o integrazione da parte delle società, già gravate dall'anticipazione di oneri e costi inerenti i servizi erogati;
la determinazione dei “Corrispettivi” nel giugno 2016 e liquidazione dei saldi solo nel marzo dell'anno 2017 a seguito di apposite istanze del febbraio 2017; a servizi rimasti invariati (per qualità e quantità), e determinati secondo parametri e criteri del cd. “Modello Deloitte”, i “Corrispettivi” liquidati dal MI (per € 3.534.297,67, al netto di Iva) erano risultati insufficienti alla copertura di tutti i costi, spese ed oneri10 sopportati dalla società pari a € 3.991.429,31; a consuntivo, tutti i detti costi operativi (di € 3.991.429,31) erano stati verificati in dettaglio ed approvati dallo stesso Ministero sulla base di modello di rendicontazione appositamente predisposto, a nulla valendo l'integrazione (del “Corrispettivo Impianti”) poi disposta dal MI a marzo 2017; a prestazioni 2016 già eseguite, era sopraggiunta la sentenza n. 653 del 2018 del Tar Lazio – Roma di declaratoria di illegittimità del Calendario corse 2016. 2) nell'anno 2017 dal dicembre 2016 si erano prima susseguiti i relativi ai mesi Parte_2 da gennaio ad aprile 2017, e poi, solo il 21/04/2017 il MI aveva adottato il Calendario Corse per il periodo maggio – dicembre 2017, per cui la società aveva dovuto erogare tutti i conseguenti servizi, anticipando i relativi costi, pur in assenza di contratto e di determinazione dei “Corrispettivi” dell'appalto; solo in data 28.08.2017, a prestazioni in gran parte già ricevute,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/17 il MI aveva comunicato l'“ Accordo ” predisposto per l'annualità in corso, con rideterminazione in peius del valore unitario dei “Corrispettivi” rispetto all'anno 2016; a servizi invariati12 e già anticipati, la società si era nuovamente vista costretta alla sottoscrizione dell'“Accordo” 2017 e all'accettazione delle illegittime e vessatorie condizioni economico/patrimoniali predisposte13 dal MI;
successivamente, con lettera del 23/01/2018, a rapporto 2017 già eseguito e sottoscritto, il MI aveva unilateralmente disposto la riduzione del saldo dei “Corrispettivi” 2017 nella misura di € 500.000,00; ancora una volta tutti i costi, oneri e spese operativi, sopportati dalla società nell'annualità di competenza (per € 4.220.274,56) non avevano trovato copertura nell'ammontare dei
“Corrispettivi” autodeterminati e pagati dal (per € 3.210.852,00, al CP_1 netto di Iva); anche per l'annualità 2017, il MI aveva verificato la rendicontazione dei costi inerenti sopportati dalla società di gestione per l'erogazione di tutti i servizi oggetto di appalto. 3) Nell'anno 2018 l'adozione dei (già a partire da dicembre 2017 per la Parte_2 mensilità di gennaio 2018), e quindi la “richiesta” MI di erogazione di tutti i relativi servizi, aveva di gran lunga anticipato la regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto per l'anno 2018; a prestazioni in gran parte già eseguite dalle società, l'“ Accordo ” 2018 era stato predisposto dal MI e comunicato solo in data 19.11.2018; a servizi rimasti invariati14, e a budget ulteriormente ridotti, la società si era vista di nuovo costretta alla sottoscrizione dell'”Accordo” alle inique, gravose e vessatorie condizioni economico/patrimoniali predisposte dal Ministero, ricevendo in pagamento
“Corrispettivi” per € 3.338.972,47 (al netto di Iva) a fronte di maggiori costi di produzione pari a € 3.785.516,73. 4) Nell'anno 2019 vi era stata la richiesta dei servizi e adozione MI del Calendario Corse 2019 con provvedimento di dicembre 2018 ed erogazione da parte della società sin da gennaio 2019 con anticipazione dei relativi costi operativi;
la predisposizione MI dell'“Accordo” 2019 e sottoscrizione solo in data 05.08.2019, a servizi in gran parte già erogati dalla società, con condizioni economico/patrimoniali16 inique, gravose e vessatorie;
l'attribuzione economica per € 3.345.986,12 era stata del tutto inadeguata alla copertura di tutti i costi e spesesostenuti dalla società (pari a € 3.580.454,04) per i ripetuti servizi di organizzazione corse, adeguamento tecnico e manutenzione impianti. 5) Nell'anno 2020 vi era stata la predisposizione MI dell'“Accordo 2020” e conseguente sottoscrizione solo in data 29 ottobre 2020, a fronte di richiesta MI di erogazione servizi e quindi emanazione dei Calendari Corse 2020 nei mesi di dicembre 2019,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/17 maggio e luglio 2020; l'anticipazione di costi operativi da parte della società, in esecuzione di rapporto di fatto già instauratosi sin da gennaio 2020, con inevitabile accettazione (ad ottobre 2020) alle inique condizioni economiche predisposte ed imposte dal MI;
a servizi rimasti invariati, il ha CP_1 ulteriormente ridotto la prestazione economica a proprio carico e così le somme complessivamente corrisposte alla società (per € 3.353.130,35, al netto di Iva) non avevano coperto i costi ed oneri inerenti (pari ad € 3.416.124,42), sopportati dalla società per l'erogazione dei servizi richiesti e pretesi dal MI. 6) Nell'anno 2021 il MI aveva reiterato il medesimo modus operandi, predisponendo e comunicando il relativo “Accordo”, sottoscritto solo in data 24.04.2021; l'imposizione da parte del di CP_1 clausole contrattuali inique e vessatorie si era quindi verificata a prestazioni già in parte erogate dalla società con anticipazione dei relativi costi operativi;
le somme corrisposte dal con riferimento al rapporto 2021 CP_1 ammontavano a complessivi € 3.352.218,06 (al netto di Iva), mentre tutti i costi e spese inerenti l'attività contrattuale svolta dalla società erano stati pari a € 3.689.248,92. Tutto ciò premesso, l'attrice produceva in giudizio una ctp del dott. , che, esaminata la documentazione amministrativa, Per_1 negoziale e contabile relativa agli anni 2015-2021, aveva quantificato i danni economico-patrimoniali subiti dalla società di corse in misura almeno pari a complessivi € 3.946.871,81 (oltre rivalutazione ed interessi di mora) per i seguenti titoli e tipologie: a) € 2.547.591,31, a titolo di maggiori costi operativi, inerenti l'attività svolta secondo il modello di rendicontazione MI, subiti dalla società in esecuzione degli intercorsi rapporti negoziali (dal 2016 al 2021), e non coperti dai relativi “Corrispettivi” pagati dal
, in dettaglio così annualmente ripartiti;
b) € 195.518,52, a titolo di CP_1 oneri finanziari, spese bancarie e interessi tributari, che la società ha subito nel ridetto arco temporale a causa delle ridotte capacità finanziarie provocate dalle anticipazioni dei costi operativi e dalla mancata copertura con i
“Corrispettivi” ricevuti in pagamento;
c) € 319.749,40, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) sui tardivi pagamenti (oltre gg. 30 da ciascuna prestazione mensile e relativa emissione fattura) dei “Corrispettivi” maturati dalla società in esecuzione dei rapporti intercorsi nel periodo dal 2013 al 2018; d) € 859.884,71, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) calcolati su ciascuna delle singole annualità (dal 2016 al 2021) di cui al superiore punto a), a far data dal gennaio successivo all'anno di riferimento e per comodità, allo stato, fino alla data del 31.12.2022 (oltre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/17 quelli maturandi al soddisfo), o nel minor importo di € 55.656,41 se computati con le medesime modalità ma al minor tasso legale, oltre quelli maturandi al soddisfo. Per tali motivi l'attrice chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la situazione di dipendenza economica della società
[...] nei confronti del già MI, in Parte_3 CP_1 relazione ai rapporti negoziali intercorsi, in particolare nel periodo 2013 – 2021, e quindi l'abuso commesso dal convenuto;
quindi, accertata e CP_1 rilevata anche d'ufficio, e comunque dichiarata la nullità delle condizioni e clausole negoziali di cui alle superiori premesse, eventualmente anche disapplicati atti e provvedimenti illegittimi, condannare il CP_1 convenuto al risarcimento in favore di di tutti i Parte_1 danni economico-patrimoniali subiti dalla medesima società di corse in conseguenza dell'altrui illecito abuso, quantificati in almeno € 2.832.904,99 (di cui: € 2.547.591,31 per i maggiori costi operativi e inerenti, sostenuti dalla società in esecuzione dei rapporti 2016 – 2021, ed € 285.313,68 per oneri finanziari, bancari e tributari sopportati dalla società in ragione delle anticipazioni finanziarie per i ridetti costi operativi, oltre che dei tardivi pagamenti del ) o a quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà CP_1 accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi (al maggior tasso commerciale, o comunque al tasso legale) maturati dalla data dei singoli illeciti (anno per anno) e maturandi fino al soddisfo;
altresì, accertare e dichiarare il diritto della alla Parte_1 liquidazione degli interessi di mora al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2022 e ss. mm. e ii. pari ad € 319.749,40 (s.e.o.), e comunque al tasso legale, maturati in ragione degli intervenuti tardivi pagamenti da parte del convenuto delle fatture emesse dalla società in esecuzione dei CP_1 rapporti contrattuali dal 2013 al 2018, tutte meglio riprodotte in narrativa ed ivi riportate e trascritte, oltre interessi secondo legge sulla detta sorte capitale maturati (dalla lettera di diffida e messa in mora del 2018) e maturandi al soddisfo, e conseguentemente condannare il al pagamento dei CP_1 relativi importi in favore della in subordine, a Parte_1 norma dell'art. 2041 c.c., in ogni caso condannare il convenuto al CP_1 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
2.832.904,99 oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo legge al soddisfo, o di quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi del giudizio. Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva in via CP_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione introduttivo della lite ex art. 164,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/17 comma 4, c.p.c., attesa l'insufficiente e generica esposizione dei fatti di causa di cui al n. 4) dell'art. 163 e, in particolare, di quelli che concorrono a formare la causa petendi;
eccepiva poi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la cognizione della controversia, in via esclusiva, al giudice amministrativo ex art.133, comma 1, lett.a), n.2 c.p.a., venendo in rilievo - nel caso di specie - gli elementi connotanti la figura dei contratti sostitutivi di provvedimenti, atteso che i “servizi sono resi dalle società nei confronti non dell'Amministrazione, ma dell'utenza - costituita dai fruitori delle corse dei cavalli e anche dagli operatori economici del settore ippico – per cui gli importi erogati dalla parte pubblica in applicazione delle norme sopra richiamate non si configurano come corrispettivi di una prestazione resa nell'interesse dell'Amministrazione, come ritenuto dal Cons. Stato, Sez. II, parere del 11 ottobre 2017 n.2148. Nel merito il convenuto CP_1 deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, anche per carenza di prova ex art.2697 c.c. Circa quanto dedotto dall'attrice con riferimento alla tempistica impiegata dal convenuto nella CP_1 emanazione del calendario delle corse - che ha un rilevante impatto sul finanziamento delle società che gestiscono gli ippodromi – il convenuto rilevava che la non aveva impugnato nessuno dei Parte_1 provvedimenti assunti nell'esercizio della predetta funzione. Riguardo alla inadeguatezza dei corrispettivi annualmente erogati dal per gli anni CP_1 indicati in citazione, il convenuto rilevava che l'attrice non aveva allegato e provato nulla relativamente alla maggiore riconosciuta remunerazione delle prestazioni fornite in epoca precedente, a parità di prestazioni erogate. Con riferimento alla nullità di una serie di clausole degli accordi inter partes siccome inique, gravose e vessatorie e della quale il Ministero sarebbe tenuto a rispondere ai sensi dell'art.9 della l. 192/1998, il convenuto deduceva che non sussistevano i requisiti della fattispecie, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-01-2020, n. 1184). Aggiungeva che la situazione di squilibrio o di asimmetria non può ricollegarsi puramente e semplicemente all'esistenza di quelli che si definiscono “poteri sanzionatori” non potendo di certo costituire “abuso” l'aver ricollegato a determinate inadempienze l'applicazione di penali e che l'attrice non aveva offertto la idonea prova che i servizi e le prestazioni previsti dalle clausole non erano strettamente attinenti a quelli correlati alla organizzazione e allo svolgimento delle corse laddove, come è noto, l'abuso di posizione dominante può aversi allorquando l'una parte in virtù della sua forza contrattuale è in grado di assicurarsi qualcosa di più e di diverso da ciò
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/17 che è strettamente funzionale agli obiettivi perseguiti attraverso l'acquisizione di un determinato servizio. Rilevava poi che non vi era prova che i costi, oneri e spese inerenti i servizi erogati anno per anno dall'attrice non avevano trovato copertura nei corrispettivi unilateralmente determinati dal CP_1 convenuto, tale non potendo di certo essere la circostanza che nel corso del quadriennio di riferimento l'attrice aveva riportato disavanzi di bilancio. Argomentava che gli accordi intercorsi tra le parti, vale a dire gli accordi sostitutivi di provvedimento ex art.11 L. 7 agosto 1990, n. 241, al quale si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti - è la regola inter partes ex art.1372 c.c., per cui, nel difetto di invalidità (nullità, annullamento, rescissione) o di estinzione del rapporto per risoluzione, le pattuizioni vincolano le parti. Rilevava l'erroneità del richiamo alla disciplina di cui al D. Lgs.vo 231/2002 poiché quanto dovuto all'attrice in virtù del decreto direttoriale del marzo 2016 e degli accordi inter partes costituisce contributo erogato per l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi sportivi nell'impianto da essa gestito;
tanto vero che va ad integrare quanto dalla medesima incassato dalla raccolta delle scommesse all'interno dello stesso e tale circostanza vale a dimostrare che anche sotto tale specifico profilo è da escludere che il convenuto si sia reso responsabile di qualsivoglia condotta abusiva. Da ultimo, relativamente alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., ne rilevava l'evidente inammissibilità per difetto del requisito di sussidiarietà, atteso che ogni e qualsiasi pretesa vantata dalla Società istante nei confronti del convenuto in virtù delle prestazioni rese in esecuzione della CP_1 determina direttoriale del marzo 2016 e degli accordi inter partes nelle annualità dal 2016 al 2021 poteva essere azionata in base ad essi, con le domande contrattuali. Per tali motivi concludeva con le sopra indicate eccezioni preliminari di nullità e di difetto di giurisdizione e nel merito chiedeva il rigetto delle domande. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, la causa veniva decisa. Va preliminarmente evidenziata la correttezza dell'ordinanza in data 6.06.2024 con la quale il precedente giudice assegnatario del procedimento ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto. Questo giudice condivide il contenuto in fatto e in diritto dell'ordinanza, di cui è opportuno riportare la motivazione: “ ritenuta infondata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta circa il difetto di giurisdizione del giudice
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/17 ordinario trattandosi, nel caso, di questione relativa a diritti ed obblighi inerenti l'esecuzione di un contratto;
ritenuta infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli art. 163 e 164 c.p.c. in quanto devono ritenersi sufficientemente individuati sia il petitum che la causa petendi avendo parte attrice, dopo una chiara esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, richiesto la condanna del convenuto al pagamento dei danni e maggiori costi sostenuti in esecuzione dei rapporti contrattuali. Ed, invero, la nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di una controversia di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata (Cass. Civ. Sez. II, 07/03/2006, n. 4828)”. Riguardo al merito la domanda attorea è pienamente provata e fondata in fatto e in diritto, per cui va accolta. Sulla natura contrattuale dei rapporti intercorrenti fra il MI e le società di gestione degli ippodromi, e quindi sulla giurisdizione dell'A.G.O., si è ripetutamente pronunciato lo stesso Tribunale Civile di Roma (vedansi sent. n. 21615/2016, sent. n. 17535/2017, ord. Del 22.12.2017–proc. n. 24608/2017 R.G. Trib. Civ. Roma). Non cambia la questione in punto d diritto, se, come fa il convenuto, i contratti di appalto intercorsi tra il e la società cui sono affidati i servizi, vengano qualificati “accordi CP_1 sostitutivi di provvedimento”, atteso che sempre di contratti di diritto privato si tratta, per cui non vi è ragione di riconoscere la giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo. In aggiunta al granitico orientamento del Giudice Ordinario, appena sopra ricordato, lo stesso Giudice Amministrativo con sentenza n. 12511/2019 del Tar Lazio-Roma ha ricondotto i rapporti fra Pa MI e società corse nell'ambito dei Contratti e rapporti di natura privatistica, riconoscendo la giurisdizione esclusiva dell'A.G.O. In particolare, nell'ambito della pacifica dicotomia (appalto-concessione) di fonte comunitaria, ampiamente recepita dalla giurisprudenza nazionale, il rapporto di gestione degli ippodromi deve sussumersi CP_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/17 nell'ambito della prestazione di servizi, conseguendone inevitabilmente a carico della P.A. l'obbligo della totale copertura dei costi, spese ed oneri sopportati dal privato per l'attività svolta. D'altra parte la stessa difesa del convenuto di fatto riconosce che sostanzialmente la remunerazione dei servizi resi dalle società di corse è garantita dall'amministrazione statale, tanto è vero che è incontestato che il costituisce l'unico “cliente” immediato e diretto delle società di CP_1 corse, trovandosi esso per legge in situazione di monopolio assoluto nell'intero settore dell'ippica. I ricavi di fonte pubblica, infatti, costituiscono la quasi totalità del fatturato annuale delle società di corse, incidendo in media per quasi l'80%, come anche emergente dai dati e valutazioni effettuate dal ctu dott. Gli altri residui ricavi, infatti, derivano Persona_2 unicamente dalla filiera ippica (ad es. scuderie e operatori), la cui presenza nell'impianto dipende ancora una volta dalla sussistenza, a monte, del rapporto negoziale fra il e la società di gestione dell'ippodromo di CP_1 riferimento, a riprova del monopolio ex lege in capo alla parte pubblica. Indubbia è quindi la dipendenza economica in cui versano le società di corse e, in particolare, in cui ha versato negli anni oggetto di giudizio la alla luce non solo delle evidenze della Parte_1 documentazione contabile e fiscale prodotta dall'attrice, ma anche dalla stessa rendicontazione annuale, presentata al e dallo stesso verificata e CP_1 approvata. In pratica il mai ha contestato l'inerenza dei costi a tutta CP_1 la vasta gamma di servizi resi in appalto dall'attrice in favore del committente;
non ha contestato la correttezza e corrispondenza alla regola CP_1 dell'arte delle prestazioni rese dall'attrice; nulla ha rilevato sulla veridicità e legittimità, sotto ogni profilo, della contabilità annualmente resa dall'attrice al
, il quale inspiegabilmente non ha mai corrisposto il dovuto alla CP_1 società appaltatrice, chiaramente abusando della propria situazione di monopolista ed unico cliente. In pratica nel corso degli anni il ha CP_1 preteso fare economie nel settore affidato al suo monopolio a detrimento delle casse dall' avviandola negli ultimi anni ad una Parte_1 situazione permanente deficitaria (vedi bilanci societari incontestati) che può concludersi solo con la rinuncia al prosieguo dell'appalto o alla liquidazione giudiziale. Dalla documentazione prodotta dall'attrice relativamente agli anni dal 2016 al 2021risulta che a servizi invariati, come pretesi ed imposti dal Ministero a mezzo di emanazione per lo più mensile dei relativi "Calendari di corse"; in assenza di preventiva sottoscrizione dei "Contratti" e di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/17 determinazione delle condizioni economiche e quindi, nella pendenza di rapporti di fatto già instaurati e di costi operativi già anticipati dalle società, il ha continuamente unilateralmente imposto " Corrispettivi " sempre CP_1 più insufficienti alla copertura di tutte le voci di costo, inerenti e rilevanti, come peraltro risulta dalla stessa rendicontazione annuale predisposta da MI. Per un verso, dovendo la società proseguire nell'erogazione dei servizi, con conseguente anticipazione di tutti i relativi costi, si è verificato - di anno in anno - un appesantimento della situazione economico-finanziaria con inevitabile esplosione della situazione di dipendenza economica nei confronti del MI, già strutturale. Il , a mezzo di condizioni CP_1 economico-patrimoniali inique e vessatorie, di anno in anno ha di fatto scaricato sulle società di corse tutti i costi, oneri e spese inerenti i servizi che, altrimenti, lo stesso avrebbe dovuto direttamente erogare per il CP_1 perseguimento dei propri compiti e funzioni istituzionali ex lege. Siffatto complessivo comportamento, alla luce delle peculiarità del settore dell'ippica e del monopolio ex lege in capo al Ministero, integra un abuso di dipendenza economica, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria attore. Su un piano generale ed astratto, l'abuso di dipendenza economica prevista è prevista e disciplinata dalla L. n. 192/1998 e ha acquisito portata generale - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - sulla base del generale dovere di buona fede e correttezza, in relazione al generale principio di neminem laedere. Sempre sul piano giuridico, le conseguenze sono la nullità di tutti quei patti, clausole e condizioni contrari alle superiori norme e ai ridetti principi generali dell'ordinamento e il diritto al risarcimento dei danni subiti dal soggetto in situazione di dipendenza economica, e conseguenti all'altrui illecito abuso. Ai fini della sussistenza della situazione di dipendenza economica, occorre accertare sia se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, sia che lo squilibrio sia "eccessivo" (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1), tenendo conto se il contraente debole sia realmente privo di alternative economiche sul mercato, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività. Deve trattarsi, inoltre, di una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero vi deve essere un'intenzionalità dell'abuso ai fini di un proprio vantaggio economico a danno del soggetto che versa in situazione di dipendenza economica. Orbene, dai fatti allegati e provati dall'attrice appaiono sussistere suddetti caratteri dell'abuso di posizione dominante. Nonostante della copiosa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/17 documentazione probatoria non specificamente contestata dal , il CP_1 giudice istruttore, a fronte delle deduzioni invero generiche del convenuto, fondate sulla mancanza di valenza probatoria della ctp prodotta dall'attrice, ebbe a incaricare il ctu dott. di rispondere, sulla base della Persona_2 copiosa documentazione prodotta dall'attrice, ai seguenti quesiti: a) verifichi e descriva il Ctu i costi sostenuti dalla società attrice, nel periodo dal 2016 al 2021, per lo svolgimento dei servizi erogati in esecuzione degli accordi sottoscritti con il ex MI per gli stessi anni secondo il criterio di CP_1 inerenza sulla base del “Modello di Rendicontazione” predisposto ed applicato dal dall'anno 2016; b) verifichi il Ctu, l'eventuale CP_1 scostamento (+/-) dei costi inerenti sostenuti dalla società attrice rispetto ai "Corrispettivi" ricevuti in pagamento alle condizioni economico-patrimoniali imposte dal , in corso d'anno, con la sottoscrizione dei contratti di CP_1 servizi per il periodo dal 2016 al 2021; c) verifichi e descriva il Ctu, attraverso l'analisi dei “Corrispettivi” ricevuti in pagamento per i servizi erogati al Ministero nel periodo dal 2016 al 2021 e dei ricavi complessivi emergenti dai bilanci societari nello stesso periodo, i rapporti negoziali prevalentemente intrattenuti dalla società negli stessi anni;
d) verifichi e descriva il Ctu i prevalenti investimenti ed immobilizzazioni, emergenti dai bilanci societari nel periodo dal 2016 al 2021, in relazione alle prevalenti prestazioni tipiche erogate con riferimento ai prevalenti rapporti negoziali emersi in risposta al quesito n. 3; e) verifichi e quantifichi il Ctu gli eventuali i ritardi del nel pagamento delle fatture emesse dalla società a titolo CP_1 di corrispettivi maturati a fronte dei servizi dalla medesima società erogati nel periodo dal 2016 al 2021, secondo la disciplina ex art. 3, co.3, legge n. 192/1998 ed ex D.lgs. n. 231/2002; f) verifichi e quantifichi il Ctu gli eventuali ritardi del nel pagamento delle fatture emesse dalla CP_1 società attrice a titolo di corrispettivi maturati a fronte dei servizi dalla medesima società erogati negli anni 2013, 2014 e 2015, secondo il maggior tasso commerciale ex D.lgs. n. 231/2002. Con relazione di consulenza approfondita, dettagliata e logicamente motivata, il ctu ha così concluso: ““Quindi “sostanzialmente la remunerazione dei servizi resi dalle società di corse è garantita dall'amministrazione statale …” Ho riscontrato l'assenza preventiva, di delle condizioni economiche;
spesso vi sono state delle Parte_4 modifiche unilaterali per la riduzione dei corrispettivi. Tale situazione descrive, univocamente, la dipendenza economica in cui versano le società di corse e, in particolare, la alla luce non solo delle Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/17 evidenze della documentazione contabile e fiscale della società, ma anche e soprattutto degli inconfutabili dati contenuti nella rendicontazione annuale, presentata al Ministero e dallo stesso verificata e approvata. Nella pendenza di rapporti di fatto già instaurati e di costi operativi già anticipati dalle società, il ha unilateralmente imposto " Corrispettivi " insufficienti CP_1 alla copertura di tutte le voci di costo, inerenti e rilevanti, poi contenute nel modello di rendicontazione annuale predisposto dallo stesso MI. Quanto ai danni economico-patrimoniali subiti dalla sono Parte_1 quantificati in misura almeno pari a complessivi € 3.946.871,81 (oltre rivalutazione ed interessi di mora) per i seguenti titoli e tipologie: € 2.547.591,31, a titolo di maggiori costi operativi, inerenti l'attività svolta secondo il modello di rendicontazione MI, subiti dalla società in esecuzione degli intercorsi rapporti negoziali (dal 2016 al 2021), e non coperti dai relativi “Corrispettivi” pagati dal . € 195.518,52, a titolo CP_1 di oneri finanziari, spese bancarie e interessi tributari, che la società ha subito nel ridetto arco temporale a causa delle ridotte capacità finanziarie provocate dalle anticipazioni dei costi operativi e dalla mancata copertura con i
“Corrispettivi” ricevuti in pagamento, € 319.749,40, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) sui tardivi pagamenti (oltre gg. 30 da ciascuna prestazione mensile e relativa emissione fattura) dei “Corrispettivi” maturati dalla società in esecuzione dei rapporti intercorsi nel periodo dal 2013 al 2018, € 859.884,71, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) calcolati su ciascuna delle singole annualità (dal 2016 al 2021) di cui al superiore punto a), a far data dal gennaio successivo all'anno di riferimento e per comodità, allo stato, fino alla data del 31.12.2022 (oltre quelli maturandi al soddisfo), o nel minor importo di € 55.656,41 se computati con le medesime modalità ma al minor tasso legale (oltre quelli maturandi al soddisfo). E precisamente: con riferimento all'anno 2016, a fronte dell'importo complessivo per € 3.534.297,67 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti, approvati dal MI a rendicontazione, per € 3.991.429,31, con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 457.131,64 al netto di Iva;
con riferimento all'anno 2017, a fronte dell'importo complessivo per €. 3.210.852,00 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 4.220.274,56 con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 1.009.422,56 al netto di Iva;
con riferimento all'anno 2018, a fronte dell'importo complessivo per €.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/17 3.338.972,47 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 3.785.516,73 con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 446.544,26 (vedasi pagg. 18-21 Relazione Ctp); con riferimento all'anno 2019, a fronte dell'importo complessivo per €. 3.345.986,12 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 3.580.454,04 con un aggravio economico-finanziario per la società pari alla differenza per - €. 234.467,92; con riferimento all'anno 2020, a fronte dell'importo complessivo per €. 3.353.130,35 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 3.416.124,42 con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 62.994,07; con riferimento all'anno 2021, a fronte dell'importo complessivo per €. 3.352.218,06 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 3.689.248,92 con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 337.030,86. In sintesi, si conferma che il CTP ha verificato, in maniera precisa e puntale, in quanto TUTTI VERIFICATI, che l'incidenza dei “Corrispettivi” pagati dal MI è nell'ordine di circa i ¾ del totale dei ricavi annualmente realizzati dalla società. L'importo complessivo degli interessi di mora sulle fatture 2013- 2018 (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.), computati dalla scadenza del 30° giorno fattura alla data di effettivo pagamento, è pari a € 319.749,40. In tale scenario, nel 2020, soci ed amministratori - con rilascio di garanzie personali hanno dovuto far ricorso alla sottoscrizione di finanziamento bancario (del 07.07.2020) di medio/lungo termine per € 800 mila (vedasi tabella D, pagg. 46-47 Relazione Ctp) che, con riferimento alla rendita finanziaria per interessi di piano pari ad € 89.795,16, costituisce ulteriore voce di danno economico-patrimoniale imputabile al per le ragioni sopra già ampiamente svolte. Nel caso concreto, il CP_1 danno economico-patrimoniale subito dalla è Parte_1 almeno pari ad €. 2.547.591,31, e cioè alla sommatoria dei costi annuali, inerenti a tutti i servizi erogati in favore del MI (come da Contratti per il periodo 2016 – 2021), che non hanno trovato copertura nelle condizioni economiche e comunque nei “Corrispettivi” annuali imposti e pagati dal
(vedasi sintesi alle pagg. 70-72 Relazione Ctp), oltre rivalutazione CP_1 monetaria ed interessi di mora (al maggior tasso commerciale) dall'illecito e fino al soddisfo. QUANTIFICAZIONE: In ragione di quanto sopra, con riferimento ai rapporti negoziali intercorsi inter partes, e oggetto di causa, la ha diritto al pagamento delle seguenti somme: € Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/17 2.547.591,31, a titolo di danno economico-patrimoniale, pari alla sommatoria di tutti i maggiori costi operativi - inerenti e rilevanti secondo lo stesso modello di rendicontazione MI - che, sopportati dalla società in esecuzione dei rapporti contrattuali 2016-2021, non hanno trovato copertura nei “Corrispettivi” sottostimati ed imposti dal , beneficiario dei CP_1 servizi come contrattualizzati, oltre rivalutazione monetaria e interessi (al maggior tasso commerciale, o comunque al tasso legale) da computarsi dal 31 gennaio dell'anno successivo alla annualità di riferimento (ad es. 31.01.2017 rispetto al totale dei costi e spese dell'anno 2016) e maturandi fino al soddisfo;
€ 285.313,68 a titolo di ulteriore danno (di cui: € 195.518,52 per oneri finanziari, spese bancarie e interessi tributari, ed € 89.795,16, a titolo di interessi passivi di ammortamento del finanziamento bancario contratto il 07.07.2020), oltre rivalutazione monetaria e interessi al soddisfo, che, nel ridetto arco temporale (2016-2021), la società ha dovuto subire a causa delle ridotte capacità finanziarie provocate dalle inevitabili anticipazioni a copertura dei costi operativi, poi non coperti dai “Corrispettivi” ricevuti in pagamento;
€ 319.749,40, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale) maturati e computati (ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) sui tardivi pagamenti dei “Corrispettivi” di cui alle fatture emesse in esecuzione dei rapporti 2013-2018 (pagg. 48 53 Relazione Ctp), oltre interessi sulla detta sorte capitale maturati (dalla lettera di diffida e messa in mora, in atti) e maturandi al soddisfo. In particolare, il Consulente tecnico ha preliminarmente provveduto a verifica ed esame dei “ricavi annuali tipici” (per fonte e tipologia), e ne ha poi riscontrato il rapporto percentuale rispetto alle voci di “Costi inerenti”, “Immobilizzazioni” ed “ investimenti realizzati”. Ancora, sul piano metodologico, con riferimento all'individuazione e quantificazione dei “Costi” inerenti, sostenuti dalla società, e successiva loro comparazione con i minori “Corrispettivi” ricevuti, il Consulente Tecnico ha esaminato e riscontrato tutte e sole le voci di “Costo” come selezionate dal nel proprio “Modello di rendicontazione” come in atti (vedasi pagg. CP_1
13- 14 Relazione Ctp, e doc. richiamati e allegati). Perciò, contrariamente alle pretestuose avverse deduzioni, l'inerenza dei “Costi” (sostenuti dalla società per l'erogazione dei servizi contrattualizzati) e l'oggettività dei risultati di CTP sono certificate dal “Modello di rendicontazione” e dagli esiti positivi di controllo ministeriale sulle annualità (a campione) 2016 e 2017 come in atti. In particolare, il Consulente tecnico ha verificato che l'incidenza dei
“Corrispettivi” pagati dal è nell'ordine di circa i ¾ del totale dei CP_1 ricavi annualmente realizzati dalla società (vedasi pagg. 63-65 e tabella 31 a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/17 pag. 64 Relazione Ctp). Ancora, dall'esame dei bilanci sociali, e in particolare delle voci corrispondenti agli investimenti in “immobilizzazioni” e ai “ricavi” per servizi diversi (secondo parametri di fonte giurisprudenziale), trova ulteriore conferma la su denunciata situazione di dipendenza economica della società. Infatti, nel periodo 2016-2021, la ha Parte_1 sostenuto investimenti in “immobilizzazioni”, afferenti gli impianti per lo svolgimento e l'organizzazione delle corse, per un importo pari ad € 3.722.182,00. Quanto ai “ricavi” derivanti dall'erogazione di servizi in favore di soggetti diversi (dal ), essi in media rappresentano circa il CP_1 residuo ¼ dei risultati annuali di esercizio, e costituiscono all'evidenza proventi marginalissimi che comportano, in ogni caso, ulteriori e separati costi - diversi dal “Modello di rendicontazione” - e che comunque sono strettamente collegati e dipendenti dalla circostanza dell'organizzazione delle corse presso l'impianto e quindi dalla sussistenza dei rapporti contrattuali con il . Trattasi, infatti, di canoni di locazione (per uso box e piste di CP_1 allenamento) a carico delle scuderie presenti nell'impianto - la cui permanenza è strettamente legata e dipendente dall'organizzazione delle corse presso l'ippodromo - le cui tempistiche di incasso dipendono, ancora una volta, e per un circuito vizioso, dai tempi di pagamento (da parte del
) alle scuderie dei montepremi vinti. Tabella riepilogativa: € CP_1
2.547.591,31 danno economico-patrimoniale; € 195.518,52 a titolo di oneri finanziari, spese bancarie e interessi tributari;
€ 319.749,40, a titolo di interessi di mora dal 2013 al 2018; € 859.884,71 a titolo di interessi di mora dal 2016 al 2021. TOTALE: € 3.946.871,81 (oltre rivalutazione ed interessi di mora)””. La ctu ha quindi confermato in pieno i fatti costitutivi della domanda attorea, per cui in aderenza alla ricostruzione giurisprudenziale dell'illecito da abuso della posizione di dipendenza economica per violazione dei generali principi e doveri di buona fede, correttezza e neminem laedere, considerate le disposizioni della L. n. 192/1998, nel caso in esame va rilevata e chiarata sia la nullità di tutte le condizioni e clausole economico-patrimoniali inique, gravose e vessatorie, come predisposte dal Ministero a proprio esclusivo e indebito vantaggio, e in danno della società di gestione;
sia il diritto della società al risarcimento di tutte le voci di danno Parte_1 economico-patrimoniali da essa indicate e positivamente verificate dal ctu. Infatti, l'art. 9 c. 3 della L. n. 192/1998, prevede espressamente che “Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/17 dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per risarcimento dei danni”. Il comma 3 bis precisa poi che “in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica”. Tra le clausole inique, vessatorie ed illeciti contenute negli “Accordi”/Contratti sottoscritti tra le parti in causa, vengono in rilievo tutte quelle con le quali il Ministero ha di fatto imposto reiterati “Corrispettivi” annuali in misura inadeguata alla copertura dei costi, spese ed oneri inerenti all'erogazione dei servizi;
la rinuncia della società a pretesa di integrazione di “Corrispettivi”, di rimborsi e revisioni in genere delle condizioni economico-patrimoniali; termini e modalità di pagamento in deroga alla disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 231/2002. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che vi è stata una situazione di dipendenza economica della società
[...] nei confronti del già Parte_3 CP_1
MI, in relazione ai rapporti negoziali intercorsi nel periodo dal 2013 al 2021, con abuso commesso dal convenuto CP_1
2) Dichiara la nullità delle condizioni e clausole negoziali indicate in motivazione e condanna il convenuto al risarcimento in CP_1 favore di di tutti i danni economico- Parte_1 patrimoniali subiti in conseguenza dell'abuso, quantificandoli in complessivi euro 3.946.871,81 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti dal Cass. S.U. 1712/1995 3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 49.336,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 17/17
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
Spada, come da procura in atti;
ATTRICE E
Controparte_1
rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Sato di Napoli, come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 16.02.2023 la
[...] conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo che detto convenuto era Controparte_2 subentrato all' – già IR (ex art. 23 quater c. 9 D.L. n. 95/2012 conv. CP_3 con L. n. 135/2012), esercitando i poteri, compiti e funzioni esclusivi (ex D.Lgs. n. 449/1999, D.P.R. n. 169/1998, e connessa disciplina speciale) con riferimento all'intero settore dell'ippica, ivi compresa ad la gestione ed organizzazione delle corse dei cavalli, la gestione degli impianti per l'allenamento e per lo svolgimento delle corse, l'emanazione dei regolamenti tecnici di adeguamento e manutenzione degli impianti di corse e di allenamento, l'emanazione periodica del calendario nazionale delle corse (trotto e galoppo), da cui dipende: lo svolgimento ed organizzazione delle corse, la determinazione dei relativi montepremi, l'attività di raccolta delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/17 scommesse ippiche nell'interesse dello Stato. il , non disponendo CP_1 direttamente di propri ippodromi e/o impianti, conclude rapporti negoziali con società private - dette anche società di gestione, o società di corse – ad esse appaltando tutti quei servizi, necessari e funzionali all'attività ippica che
- ex lege – il deve comunque erogare e garantire all'intero
CP_1 comparto e a tutti i suoi operatori (scuderie, allenatori, fantini, guidatori, proprietari, ecc.). A fronte dei poteri e compiti esclusivi del - che
CP_1 inevitabilmente costituisce l'unico possibile cliente diretto - le società di gestione degli ippodromi si trovano in posizione di assoluta dipendenza economica, non potendo svolgere la propria attività commerciale su un libero mercato, in assenza di altri possibili clienti all'infuori del . LE
CP_1 che le condizioni economico-contrattuali, al pari di prestazioni, beni, servizi e dotazioni, sono indicati e descritti nei Contratti/"Accordi" annuali, predisposti dal e poi trasmessi alle società per ratifica e accettazione e dal
CP_1
2013, e comunque per tutto il periodo oggetto di causa (2016-2021), si era verificato che, a parità di servizi resi dalle società (svolgimento corse, riprese T.V. e immagini delle corse, manutenzione e gestione degli impianti per allenamento e corse, raccolta scommesse, ecc.), per quantità e qualità rimaste invariate1 (secondo parametri e criteri di cui al noto "Modello Deloitte"), il aveva persino rideterminato in peius2 , di anno in anno, i relativi CP_1
"Corrispettivi"3 con danno esclusivo per le società appaltatrici. In siffatto scenario, rilevava l'attrice, la denunciata dipendenza economica era stata ancor più aggravata dall'inoltro degli “Accordi” in corso d'anno, a stagione avviata, e cioè nella pendenza di rapporti di fatto già instauratisi4, oltre che nella caotica emanazione di atti e provvedimenti talvolta persino dichiarati illegittimi in sede di controllo preventivo della Corte dei Conti e uffici preposti oltre che in sede giurisdizionale. Nelle varie annualità si era quindi verificato che, a fronte dell'emanazione per lo più mensile dei calendari di corse5, e nonostante l'assenza di predefinite condizioni economiche, le società hanno dovuto proseguire6 nell'erogazione di prestazioni e servizi, “al buio”, con anticipazione dei relativi costi, spese e oneri, a pena di definitiva esclusione dal palinsesto e compromissione dell'avviamento, degli investimenti e della continuità aziendale. In diritto l'attrice argomentava che tali fatto integrano l'abuso di dipendenza economica perpetrato dal CP_1 in danno delle società di corse, ivi compresa essa e ciò Parte_1 in ragione di: adozione MI dei Calendari di corse nel periodo 2016 - 2021 e quindi richiesta alle società di prosecuzione nell'attività di erogazione dei servizi, nonostante l'assenza di preventiva definizione delle condizioni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/17 economiche di appalto;
unilaterale predisposizione MI dell'offerta economico-contrattuale in corso d'anno, a rapporti di fatto già instauratisi, e imposizione alle società già gravate dall'anticipazione di costi e spese, a pena di definitiva esclusione dal circuito e dalla programmazione;
divieto di revisione/integrazione delle condizioni economiche;
pagamento dei saldi dei
“Corrispettivi” nell'anno successivo a quello di competenza, con ulteriore aggravio economico-finanziario per le società, già appesantite ad inizio d'anno dall'anticipazione dei nuovi servizi e dai relativi costi e spese. In dettaglio, sui rapporti negoziali intercorsi nel periodo 2016-2021, oggetto di causa: 1)nell'anno 2016 vi era stata l'emanazione mensile dei Calendari Corse 2016 a partire da dicembre 2015 e richiesta alle società di erogazione dei relativi servizi, in totale assenza di preventiva regolamentazione delle condizioni economiche e di sottoscrizione del relativo “Accordo/Contratto”; la predisposizione MI delle condizioni economiche solo con successivo decreto del 25.03.2016 e “ invito ” all'accettazione negoziale da parte della società (nel maggio 2016, pena di esclusione dell'ippodromo dalla programmazione nazionale;
l'imposizione di condizioni economico/patrimoniali illegittime e vessatorie tese al divieto di revisione e/o integrazione da parte delle società, già gravate dall'anticipazione di oneri e costi inerenti i servizi erogati;
la determinazione dei “Corrispettivi” nel giugno 2016 e liquidazione dei saldi solo nel marzo dell'anno 2017 a seguito di apposite istanze del febbraio 2017; a servizi rimasti invariati (per qualità e quantità), e determinati secondo parametri e criteri del cd. “Modello Deloitte”, i “Corrispettivi” liquidati dal MI (per € 3.534.297,67, al netto di Iva) erano risultati insufficienti alla copertura di tutti i costi, spese ed oneri10 sopportati dalla società pari a € 3.991.429,31; a consuntivo, tutti i detti costi operativi (di € 3.991.429,31) erano stati verificati in dettaglio ed approvati dallo stesso Ministero sulla base di modello di rendicontazione appositamente predisposto, a nulla valendo l'integrazione (del “Corrispettivo Impianti”) poi disposta dal MI a marzo 2017; a prestazioni 2016 già eseguite, era sopraggiunta la sentenza n. 653 del 2018 del Tar Lazio – Roma di declaratoria di illegittimità del Calendario corse 2016. 2) nell'anno 2017 dal dicembre 2016 si erano prima susseguiti i relativi ai mesi Parte_2 da gennaio ad aprile 2017, e poi, solo il 21/04/2017 il MI aveva adottato il Calendario Corse per il periodo maggio – dicembre 2017, per cui la società aveva dovuto erogare tutti i conseguenti servizi, anticipando i relativi costi, pur in assenza di contratto e di determinazione dei “Corrispettivi” dell'appalto; solo in data 28.08.2017, a prestazioni in gran parte già ricevute,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/17 il MI aveva comunicato l'“ Accordo ” predisposto per l'annualità in corso, con rideterminazione in peius del valore unitario dei “Corrispettivi” rispetto all'anno 2016; a servizi invariati12 e già anticipati, la società si era nuovamente vista costretta alla sottoscrizione dell'“Accordo” 2017 e all'accettazione delle illegittime e vessatorie condizioni economico/patrimoniali predisposte13 dal MI;
successivamente, con lettera del 23/01/2018, a rapporto 2017 già eseguito e sottoscritto, il MI aveva unilateralmente disposto la riduzione del saldo dei “Corrispettivi” 2017 nella misura di € 500.000,00; ancora una volta tutti i costi, oneri e spese operativi, sopportati dalla società nell'annualità di competenza (per € 4.220.274,56) non avevano trovato copertura nell'ammontare dei
“Corrispettivi” autodeterminati e pagati dal (per € 3.210.852,00, al CP_1 netto di Iva); anche per l'annualità 2017, il MI aveva verificato la rendicontazione dei costi inerenti sopportati dalla società di gestione per l'erogazione di tutti i servizi oggetto di appalto. 3) Nell'anno 2018 l'adozione dei (già a partire da dicembre 2017 per la Parte_2 mensilità di gennaio 2018), e quindi la “richiesta” MI di erogazione di tutti i relativi servizi, aveva di gran lunga anticipato la regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto per l'anno 2018; a prestazioni in gran parte già eseguite dalle società, l'“ Accordo ” 2018 era stato predisposto dal MI e comunicato solo in data 19.11.2018; a servizi rimasti invariati14, e a budget ulteriormente ridotti, la società si era vista di nuovo costretta alla sottoscrizione dell'”Accordo” alle inique, gravose e vessatorie condizioni economico/patrimoniali predisposte dal Ministero, ricevendo in pagamento
“Corrispettivi” per € 3.338.972,47 (al netto di Iva) a fronte di maggiori costi di produzione pari a € 3.785.516,73. 4) Nell'anno 2019 vi era stata la richiesta dei servizi e adozione MI del Calendario Corse 2019 con provvedimento di dicembre 2018 ed erogazione da parte della società sin da gennaio 2019 con anticipazione dei relativi costi operativi;
la predisposizione MI dell'“Accordo” 2019 e sottoscrizione solo in data 05.08.2019, a servizi in gran parte già erogati dalla società, con condizioni economico/patrimoniali16 inique, gravose e vessatorie;
l'attribuzione economica per € 3.345.986,12 era stata del tutto inadeguata alla copertura di tutti i costi e spesesostenuti dalla società (pari a € 3.580.454,04) per i ripetuti servizi di organizzazione corse, adeguamento tecnico e manutenzione impianti. 5) Nell'anno 2020 vi era stata la predisposizione MI dell'“Accordo 2020” e conseguente sottoscrizione solo in data 29 ottobre 2020, a fronte di richiesta MI di erogazione servizi e quindi emanazione dei Calendari Corse 2020 nei mesi di dicembre 2019,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/17 maggio e luglio 2020; l'anticipazione di costi operativi da parte della società, in esecuzione di rapporto di fatto già instauratosi sin da gennaio 2020, con inevitabile accettazione (ad ottobre 2020) alle inique condizioni economiche predisposte ed imposte dal MI;
a servizi rimasti invariati, il ha CP_1 ulteriormente ridotto la prestazione economica a proprio carico e così le somme complessivamente corrisposte alla società (per € 3.353.130,35, al netto di Iva) non avevano coperto i costi ed oneri inerenti (pari ad € 3.416.124,42), sopportati dalla società per l'erogazione dei servizi richiesti e pretesi dal MI. 6) Nell'anno 2021 il MI aveva reiterato il medesimo modus operandi, predisponendo e comunicando il relativo “Accordo”, sottoscritto solo in data 24.04.2021; l'imposizione da parte del di CP_1 clausole contrattuali inique e vessatorie si era quindi verificata a prestazioni già in parte erogate dalla società con anticipazione dei relativi costi operativi;
le somme corrisposte dal con riferimento al rapporto 2021 CP_1 ammontavano a complessivi € 3.352.218,06 (al netto di Iva), mentre tutti i costi e spese inerenti l'attività contrattuale svolta dalla società erano stati pari a € 3.689.248,92. Tutto ciò premesso, l'attrice produceva in giudizio una ctp del dott. , che, esaminata la documentazione amministrativa, Per_1 negoziale e contabile relativa agli anni 2015-2021, aveva quantificato i danni economico-patrimoniali subiti dalla società di corse in misura almeno pari a complessivi € 3.946.871,81 (oltre rivalutazione ed interessi di mora) per i seguenti titoli e tipologie: a) € 2.547.591,31, a titolo di maggiori costi operativi, inerenti l'attività svolta secondo il modello di rendicontazione MI, subiti dalla società in esecuzione degli intercorsi rapporti negoziali (dal 2016 al 2021), e non coperti dai relativi “Corrispettivi” pagati dal
, in dettaglio così annualmente ripartiti;
b) € 195.518,52, a titolo di CP_1 oneri finanziari, spese bancarie e interessi tributari, che la società ha subito nel ridetto arco temporale a causa delle ridotte capacità finanziarie provocate dalle anticipazioni dei costi operativi e dalla mancata copertura con i
“Corrispettivi” ricevuti in pagamento;
c) € 319.749,40, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) sui tardivi pagamenti (oltre gg. 30 da ciascuna prestazione mensile e relativa emissione fattura) dei “Corrispettivi” maturati dalla società in esecuzione dei rapporti intercorsi nel periodo dal 2013 al 2018; d) € 859.884,71, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) calcolati su ciascuna delle singole annualità (dal 2016 al 2021) di cui al superiore punto a), a far data dal gennaio successivo all'anno di riferimento e per comodità, allo stato, fino alla data del 31.12.2022 (oltre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/17 quelli maturandi al soddisfo), o nel minor importo di € 55.656,41 se computati con le medesime modalità ma al minor tasso legale, oltre quelli maturandi al soddisfo. Per tali motivi l'attrice chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la situazione di dipendenza economica della società
[...] nei confronti del già MI, in Parte_3 CP_1 relazione ai rapporti negoziali intercorsi, in particolare nel periodo 2013 – 2021, e quindi l'abuso commesso dal convenuto;
quindi, accertata e CP_1 rilevata anche d'ufficio, e comunque dichiarata la nullità delle condizioni e clausole negoziali di cui alle superiori premesse, eventualmente anche disapplicati atti e provvedimenti illegittimi, condannare il CP_1 convenuto al risarcimento in favore di di tutti i Parte_1 danni economico-patrimoniali subiti dalla medesima società di corse in conseguenza dell'altrui illecito abuso, quantificati in almeno € 2.832.904,99 (di cui: € 2.547.591,31 per i maggiori costi operativi e inerenti, sostenuti dalla società in esecuzione dei rapporti 2016 – 2021, ed € 285.313,68 per oneri finanziari, bancari e tributari sopportati dalla società in ragione delle anticipazioni finanziarie per i ridetti costi operativi, oltre che dei tardivi pagamenti del ) o a quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà CP_1 accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi (al maggior tasso commerciale, o comunque al tasso legale) maturati dalla data dei singoli illeciti (anno per anno) e maturandi fino al soddisfo;
altresì, accertare e dichiarare il diritto della alla Parte_1 liquidazione degli interessi di mora al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2022 e ss. mm. e ii. pari ad € 319.749,40 (s.e.o.), e comunque al tasso legale, maturati in ragione degli intervenuti tardivi pagamenti da parte del convenuto delle fatture emesse dalla società in esecuzione dei CP_1 rapporti contrattuali dal 2013 al 2018, tutte meglio riprodotte in narrativa ed ivi riportate e trascritte, oltre interessi secondo legge sulla detta sorte capitale maturati (dalla lettera di diffida e messa in mora del 2018) e maturandi al soddisfo, e conseguentemente condannare il al pagamento dei CP_1 relativi importi in favore della in subordine, a Parte_1 norma dell'art. 2041 c.c., in ogni caso condannare il convenuto al CP_1 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
2.832.904,99 oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo legge al soddisfo, o di quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi del giudizio. Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva in via CP_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione introduttivo della lite ex art. 164,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/17 comma 4, c.p.c., attesa l'insufficiente e generica esposizione dei fatti di causa di cui al n. 4) dell'art. 163 e, in particolare, di quelli che concorrono a formare la causa petendi;
eccepiva poi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la cognizione della controversia, in via esclusiva, al giudice amministrativo ex art.133, comma 1, lett.a), n.2 c.p.a., venendo in rilievo - nel caso di specie - gli elementi connotanti la figura dei contratti sostitutivi di provvedimenti, atteso che i “servizi sono resi dalle società nei confronti non dell'Amministrazione, ma dell'utenza - costituita dai fruitori delle corse dei cavalli e anche dagli operatori economici del settore ippico – per cui gli importi erogati dalla parte pubblica in applicazione delle norme sopra richiamate non si configurano come corrispettivi di una prestazione resa nell'interesse dell'Amministrazione, come ritenuto dal Cons. Stato, Sez. II, parere del 11 ottobre 2017 n.2148. Nel merito il convenuto CP_1 deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, anche per carenza di prova ex art.2697 c.c. Circa quanto dedotto dall'attrice con riferimento alla tempistica impiegata dal convenuto nella CP_1 emanazione del calendario delle corse - che ha un rilevante impatto sul finanziamento delle società che gestiscono gli ippodromi – il convenuto rilevava che la non aveva impugnato nessuno dei Parte_1 provvedimenti assunti nell'esercizio della predetta funzione. Riguardo alla inadeguatezza dei corrispettivi annualmente erogati dal per gli anni CP_1 indicati in citazione, il convenuto rilevava che l'attrice non aveva allegato e provato nulla relativamente alla maggiore riconosciuta remunerazione delle prestazioni fornite in epoca precedente, a parità di prestazioni erogate. Con riferimento alla nullità di una serie di clausole degli accordi inter partes siccome inique, gravose e vessatorie e della quale il Ministero sarebbe tenuto a rispondere ai sensi dell'art.9 della l. 192/1998, il convenuto deduceva che non sussistevano i requisiti della fattispecie, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-01-2020, n. 1184). Aggiungeva che la situazione di squilibrio o di asimmetria non può ricollegarsi puramente e semplicemente all'esistenza di quelli che si definiscono “poteri sanzionatori” non potendo di certo costituire “abuso” l'aver ricollegato a determinate inadempienze l'applicazione di penali e che l'attrice non aveva offertto la idonea prova che i servizi e le prestazioni previsti dalle clausole non erano strettamente attinenti a quelli correlati alla organizzazione e allo svolgimento delle corse laddove, come è noto, l'abuso di posizione dominante può aversi allorquando l'una parte in virtù della sua forza contrattuale è in grado di assicurarsi qualcosa di più e di diverso da ciò
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/17 che è strettamente funzionale agli obiettivi perseguiti attraverso l'acquisizione di un determinato servizio. Rilevava poi che non vi era prova che i costi, oneri e spese inerenti i servizi erogati anno per anno dall'attrice non avevano trovato copertura nei corrispettivi unilateralmente determinati dal CP_1 convenuto, tale non potendo di certo essere la circostanza che nel corso del quadriennio di riferimento l'attrice aveva riportato disavanzi di bilancio. Argomentava che gli accordi intercorsi tra le parti, vale a dire gli accordi sostitutivi di provvedimento ex art.11 L. 7 agosto 1990, n. 241, al quale si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti - è la regola inter partes ex art.1372 c.c., per cui, nel difetto di invalidità (nullità, annullamento, rescissione) o di estinzione del rapporto per risoluzione, le pattuizioni vincolano le parti. Rilevava l'erroneità del richiamo alla disciplina di cui al D. Lgs.vo 231/2002 poiché quanto dovuto all'attrice in virtù del decreto direttoriale del marzo 2016 e degli accordi inter partes costituisce contributo erogato per l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi sportivi nell'impianto da essa gestito;
tanto vero che va ad integrare quanto dalla medesima incassato dalla raccolta delle scommesse all'interno dello stesso e tale circostanza vale a dimostrare che anche sotto tale specifico profilo è da escludere che il convenuto si sia reso responsabile di qualsivoglia condotta abusiva. Da ultimo, relativamente alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., ne rilevava l'evidente inammissibilità per difetto del requisito di sussidiarietà, atteso che ogni e qualsiasi pretesa vantata dalla Società istante nei confronti del convenuto in virtù delle prestazioni rese in esecuzione della CP_1 determina direttoriale del marzo 2016 e degli accordi inter partes nelle annualità dal 2016 al 2021 poteva essere azionata in base ad essi, con le domande contrattuali. Per tali motivi concludeva con le sopra indicate eccezioni preliminari di nullità e di difetto di giurisdizione e nel merito chiedeva il rigetto delle domande. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, la causa veniva decisa. Va preliminarmente evidenziata la correttezza dell'ordinanza in data 6.06.2024 con la quale il precedente giudice assegnatario del procedimento ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto. Questo giudice condivide il contenuto in fatto e in diritto dell'ordinanza, di cui è opportuno riportare la motivazione: “ ritenuta infondata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta circa il difetto di giurisdizione del giudice
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/17 ordinario trattandosi, nel caso, di questione relativa a diritti ed obblighi inerenti l'esecuzione di un contratto;
ritenuta infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli art. 163 e 164 c.p.c. in quanto devono ritenersi sufficientemente individuati sia il petitum che la causa petendi avendo parte attrice, dopo una chiara esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, richiesto la condanna del convenuto al pagamento dei danni e maggiori costi sostenuti in esecuzione dei rapporti contrattuali. Ed, invero, la nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di una controversia di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata (Cass. Civ. Sez. II, 07/03/2006, n. 4828)”. Riguardo al merito la domanda attorea è pienamente provata e fondata in fatto e in diritto, per cui va accolta. Sulla natura contrattuale dei rapporti intercorrenti fra il MI e le società di gestione degli ippodromi, e quindi sulla giurisdizione dell'A.G.O., si è ripetutamente pronunciato lo stesso Tribunale Civile di Roma (vedansi sent. n. 21615/2016, sent. n. 17535/2017, ord. Del 22.12.2017–proc. n. 24608/2017 R.G. Trib. Civ. Roma). Non cambia la questione in punto d diritto, se, come fa il convenuto, i contratti di appalto intercorsi tra il e la società cui sono affidati i servizi, vengano qualificati “accordi CP_1 sostitutivi di provvedimento”, atteso che sempre di contratti di diritto privato si tratta, per cui non vi è ragione di riconoscere la giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo. In aggiunta al granitico orientamento del Giudice Ordinario, appena sopra ricordato, lo stesso Giudice Amministrativo con sentenza n. 12511/2019 del Tar Lazio-Roma ha ricondotto i rapporti fra Pa MI e società corse nell'ambito dei Contratti e rapporti di natura privatistica, riconoscendo la giurisdizione esclusiva dell'A.G.O. In particolare, nell'ambito della pacifica dicotomia (appalto-concessione) di fonte comunitaria, ampiamente recepita dalla giurisprudenza nazionale, il rapporto di gestione degli ippodromi deve sussumersi CP_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/17 nell'ambito della prestazione di servizi, conseguendone inevitabilmente a carico della P.A. l'obbligo della totale copertura dei costi, spese ed oneri sopportati dal privato per l'attività svolta. D'altra parte la stessa difesa del convenuto di fatto riconosce che sostanzialmente la remunerazione dei servizi resi dalle società di corse è garantita dall'amministrazione statale, tanto è vero che è incontestato che il costituisce l'unico “cliente” immediato e diretto delle società di CP_1 corse, trovandosi esso per legge in situazione di monopolio assoluto nell'intero settore dell'ippica. I ricavi di fonte pubblica, infatti, costituiscono la quasi totalità del fatturato annuale delle società di corse, incidendo in media per quasi l'80%, come anche emergente dai dati e valutazioni effettuate dal ctu dott. Gli altri residui ricavi, infatti, derivano Persona_2 unicamente dalla filiera ippica (ad es. scuderie e operatori), la cui presenza nell'impianto dipende ancora una volta dalla sussistenza, a monte, del rapporto negoziale fra il e la società di gestione dell'ippodromo di CP_1 riferimento, a riprova del monopolio ex lege in capo alla parte pubblica. Indubbia è quindi la dipendenza economica in cui versano le società di corse e, in particolare, in cui ha versato negli anni oggetto di giudizio la alla luce non solo delle evidenze della Parte_1 documentazione contabile e fiscale prodotta dall'attrice, ma anche dalla stessa rendicontazione annuale, presentata al e dallo stesso verificata e CP_1 approvata. In pratica il mai ha contestato l'inerenza dei costi a tutta CP_1 la vasta gamma di servizi resi in appalto dall'attrice in favore del committente;
non ha contestato la correttezza e corrispondenza alla regola CP_1 dell'arte delle prestazioni rese dall'attrice; nulla ha rilevato sulla veridicità e legittimità, sotto ogni profilo, della contabilità annualmente resa dall'attrice al
, il quale inspiegabilmente non ha mai corrisposto il dovuto alla CP_1 società appaltatrice, chiaramente abusando della propria situazione di monopolista ed unico cliente. In pratica nel corso degli anni il ha CP_1 preteso fare economie nel settore affidato al suo monopolio a detrimento delle casse dall' avviandola negli ultimi anni ad una Parte_1 situazione permanente deficitaria (vedi bilanci societari incontestati) che può concludersi solo con la rinuncia al prosieguo dell'appalto o alla liquidazione giudiziale. Dalla documentazione prodotta dall'attrice relativamente agli anni dal 2016 al 2021risulta che a servizi invariati, come pretesi ed imposti dal Ministero a mezzo di emanazione per lo più mensile dei relativi "Calendari di corse"; in assenza di preventiva sottoscrizione dei "Contratti" e di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/17 determinazione delle condizioni economiche e quindi, nella pendenza di rapporti di fatto già instaurati e di costi operativi già anticipati dalle società, il ha continuamente unilateralmente imposto " Corrispettivi " sempre CP_1 più insufficienti alla copertura di tutte le voci di costo, inerenti e rilevanti, come peraltro risulta dalla stessa rendicontazione annuale predisposta da MI. Per un verso, dovendo la società proseguire nell'erogazione dei servizi, con conseguente anticipazione di tutti i relativi costi, si è verificato - di anno in anno - un appesantimento della situazione economico-finanziaria con inevitabile esplosione della situazione di dipendenza economica nei confronti del MI, già strutturale. Il , a mezzo di condizioni CP_1 economico-patrimoniali inique e vessatorie, di anno in anno ha di fatto scaricato sulle società di corse tutti i costi, oneri e spese inerenti i servizi che, altrimenti, lo stesso avrebbe dovuto direttamente erogare per il CP_1 perseguimento dei propri compiti e funzioni istituzionali ex lege. Siffatto complessivo comportamento, alla luce delle peculiarità del settore dell'ippica e del monopolio ex lege in capo al Ministero, integra un abuso di dipendenza economica, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria attore. Su un piano generale ed astratto, l'abuso di dipendenza economica prevista è prevista e disciplinata dalla L. n. 192/1998 e ha acquisito portata generale - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - sulla base del generale dovere di buona fede e correttezza, in relazione al generale principio di neminem laedere. Sempre sul piano giuridico, le conseguenze sono la nullità di tutti quei patti, clausole e condizioni contrari alle superiori norme e ai ridetti principi generali dell'ordinamento e il diritto al risarcimento dei danni subiti dal soggetto in situazione di dipendenza economica, e conseguenti all'altrui illecito abuso. Ai fini della sussistenza della situazione di dipendenza economica, occorre accertare sia se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, sia che lo squilibrio sia "eccessivo" (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1), tenendo conto se il contraente debole sia realmente privo di alternative economiche sul mercato, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività. Deve trattarsi, inoltre, di una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero vi deve essere un'intenzionalità dell'abuso ai fini di un proprio vantaggio economico a danno del soggetto che versa in situazione di dipendenza economica. Orbene, dai fatti allegati e provati dall'attrice appaiono sussistere suddetti caratteri dell'abuso di posizione dominante. Nonostante della copiosa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/17 documentazione probatoria non specificamente contestata dal , il CP_1 giudice istruttore, a fronte delle deduzioni invero generiche del convenuto, fondate sulla mancanza di valenza probatoria della ctp prodotta dall'attrice, ebbe a incaricare il ctu dott. di rispondere, sulla base della Persona_2 copiosa documentazione prodotta dall'attrice, ai seguenti quesiti: a) verifichi e descriva il Ctu i costi sostenuti dalla società attrice, nel periodo dal 2016 al 2021, per lo svolgimento dei servizi erogati in esecuzione degli accordi sottoscritti con il ex MI per gli stessi anni secondo il criterio di CP_1 inerenza sulla base del “Modello di Rendicontazione” predisposto ed applicato dal dall'anno 2016; b) verifichi il Ctu, l'eventuale CP_1 scostamento (+/-) dei costi inerenti sostenuti dalla società attrice rispetto ai "Corrispettivi" ricevuti in pagamento alle condizioni economico-patrimoniali imposte dal , in corso d'anno, con la sottoscrizione dei contratti di CP_1 servizi per il periodo dal 2016 al 2021; c) verifichi e descriva il Ctu, attraverso l'analisi dei “Corrispettivi” ricevuti in pagamento per i servizi erogati al Ministero nel periodo dal 2016 al 2021 e dei ricavi complessivi emergenti dai bilanci societari nello stesso periodo, i rapporti negoziali prevalentemente intrattenuti dalla società negli stessi anni;
d) verifichi e descriva il Ctu i prevalenti investimenti ed immobilizzazioni, emergenti dai bilanci societari nel periodo dal 2016 al 2021, in relazione alle prevalenti prestazioni tipiche erogate con riferimento ai prevalenti rapporti negoziali emersi in risposta al quesito n. 3; e) verifichi e quantifichi il Ctu gli eventuali i ritardi del nel pagamento delle fatture emesse dalla società a titolo CP_1 di corrispettivi maturati a fronte dei servizi dalla medesima società erogati nel periodo dal 2016 al 2021, secondo la disciplina ex art. 3, co.3, legge n. 192/1998 ed ex D.lgs. n. 231/2002; f) verifichi e quantifichi il Ctu gli eventuali ritardi del nel pagamento delle fatture emesse dalla CP_1 società attrice a titolo di corrispettivi maturati a fronte dei servizi dalla medesima società erogati negli anni 2013, 2014 e 2015, secondo il maggior tasso commerciale ex D.lgs. n. 231/2002. Con relazione di consulenza approfondita, dettagliata e logicamente motivata, il ctu ha così concluso: ““Quindi “sostanzialmente la remunerazione dei servizi resi dalle società di corse è garantita dall'amministrazione statale …” Ho riscontrato l'assenza preventiva, di delle condizioni economiche;
spesso vi sono state delle Parte_4 modifiche unilaterali per la riduzione dei corrispettivi. Tale situazione descrive, univocamente, la dipendenza economica in cui versano le società di corse e, in particolare, la alla luce non solo delle Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/17 evidenze della documentazione contabile e fiscale della società, ma anche e soprattutto degli inconfutabili dati contenuti nella rendicontazione annuale, presentata al Ministero e dallo stesso verificata e approvata. Nella pendenza di rapporti di fatto già instaurati e di costi operativi già anticipati dalle società, il ha unilateralmente imposto " Corrispettivi " insufficienti CP_1 alla copertura di tutte le voci di costo, inerenti e rilevanti, poi contenute nel modello di rendicontazione annuale predisposto dallo stesso MI. Quanto ai danni economico-patrimoniali subiti dalla sono Parte_1 quantificati in misura almeno pari a complessivi € 3.946.871,81 (oltre rivalutazione ed interessi di mora) per i seguenti titoli e tipologie: € 2.547.591,31, a titolo di maggiori costi operativi, inerenti l'attività svolta secondo il modello di rendicontazione MI, subiti dalla società in esecuzione degli intercorsi rapporti negoziali (dal 2016 al 2021), e non coperti dai relativi “Corrispettivi” pagati dal . € 195.518,52, a titolo CP_1 di oneri finanziari, spese bancarie e interessi tributari, che la società ha subito nel ridetto arco temporale a causa delle ridotte capacità finanziarie provocate dalle anticipazioni dei costi operativi e dalla mancata copertura con i
“Corrispettivi” ricevuti in pagamento, € 319.749,40, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) sui tardivi pagamenti (oltre gg. 30 da ciascuna prestazione mensile e relativa emissione fattura) dei “Corrispettivi” maturati dalla società in esecuzione dei rapporti intercorsi nel periodo dal 2013 al 2018, € 859.884,71, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) calcolati su ciascuna delle singole annualità (dal 2016 al 2021) di cui al superiore punto a), a far data dal gennaio successivo all'anno di riferimento e per comodità, allo stato, fino alla data del 31.12.2022 (oltre quelli maturandi al soddisfo), o nel minor importo di € 55.656,41 se computati con le medesime modalità ma al minor tasso legale (oltre quelli maturandi al soddisfo). E precisamente: con riferimento all'anno 2016, a fronte dell'importo complessivo per € 3.534.297,67 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti, approvati dal MI a rendicontazione, per € 3.991.429,31, con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 457.131,64 al netto di Iva;
con riferimento all'anno 2017, a fronte dell'importo complessivo per €. 3.210.852,00 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 4.220.274,56 con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 1.009.422,56 al netto di Iva;
con riferimento all'anno 2018, a fronte dell'importo complessivo per €.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/17 3.338.972,47 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 3.785.516,73 con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 446.544,26 (vedasi pagg. 18-21 Relazione Ctp); con riferimento all'anno 2019, a fronte dell'importo complessivo per €. 3.345.986,12 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 3.580.454,04 con un aggravio economico-finanziario per la società pari alla differenza per - €. 234.467,92; con riferimento all'anno 2020, a fronte dell'importo complessivo per €. 3.353.130,35 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 3.416.124,42 con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 62.994,07; con riferimento all'anno 2021, a fronte dell'importo complessivo per €. 3.352.218,06 di “Corrispettivi” pagati dal MI, la società di gestione ha sopportato costi inerenti per €. 3.689.248,92 con un aggravio economico- finanziario per la società pari alla differenza per - €. 337.030,86. In sintesi, si conferma che il CTP ha verificato, in maniera precisa e puntale, in quanto TUTTI VERIFICATI, che l'incidenza dei “Corrispettivi” pagati dal MI è nell'ordine di circa i ¾ del totale dei ricavi annualmente realizzati dalla società. L'importo complessivo degli interessi di mora sulle fatture 2013- 2018 (al maggior tasso commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.), computati dalla scadenza del 30° giorno fattura alla data di effettivo pagamento, è pari a € 319.749,40. In tale scenario, nel 2020, soci ed amministratori - con rilascio di garanzie personali hanno dovuto far ricorso alla sottoscrizione di finanziamento bancario (del 07.07.2020) di medio/lungo termine per € 800 mila (vedasi tabella D, pagg. 46-47 Relazione Ctp) che, con riferimento alla rendita finanziaria per interessi di piano pari ad € 89.795,16, costituisce ulteriore voce di danno economico-patrimoniale imputabile al per le ragioni sopra già ampiamente svolte. Nel caso concreto, il CP_1 danno economico-patrimoniale subito dalla è Parte_1 almeno pari ad €. 2.547.591,31, e cioè alla sommatoria dei costi annuali, inerenti a tutti i servizi erogati in favore del MI (come da Contratti per il periodo 2016 – 2021), che non hanno trovato copertura nelle condizioni economiche e comunque nei “Corrispettivi” annuali imposti e pagati dal
(vedasi sintesi alle pagg. 70-72 Relazione Ctp), oltre rivalutazione CP_1 monetaria ed interessi di mora (al maggior tasso commerciale) dall'illecito e fino al soddisfo. QUANTIFICAZIONE: In ragione di quanto sopra, con riferimento ai rapporti negoziali intercorsi inter partes, e oggetto di causa, la ha diritto al pagamento delle seguenti somme: € Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/17 2.547.591,31, a titolo di danno economico-patrimoniale, pari alla sommatoria di tutti i maggiori costi operativi - inerenti e rilevanti secondo lo stesso modello di rendicontazione MI - che, sopportati dalla società in esecuzione dei rapporti contrattuali 2016-2021, non hanno trovato copertura nei “Corrispettivi” sottostimati ed imposti dal , beneficiario dei CP_1 servizi come contrattualizzati, oltre rivalutazione monetaria e interessi (al maggior tasso commerciale, o comunque al tasso legale) da computarsi dal 31 gennaio dell'anno successivo alla annualità di riferimento (ad es. 31.01.2017 rispetto al totale dei costi e spese dell'anno 2016) e maturandi fino al soddisfo;
€ 285.313,68 a titolo di ulteriore danno (di cui: € 195.518,52 per oneri finanziari, spese bancarie e interessi tributari, ed € 89.795,16, a titolo di interessi passivi di ammortamento del finanziamento bancario contratto il 07.07.2020), oltre rivalutazione monetaria e interessi al soddisfo, che, nel ridetto arco temporale (2016-2021), la società ha dovuto subire a causa delle ridotte capacità finanziarie provocate dalle inevitabili anticipazioni a copertura dei costi operativi, poi non coperti dai “Corrispettivi” ricevuti in pagamento;
€ 319.749,40, a titolo di interessi di mora (al maggior tasso commerciale) maturati e computati (ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e ii.) sui tardivi pagamenti dei “Corrispettivi” di cui alle fatture emesse in esecuzione dei rapporti 2013-2018 (pagg. 48 53 Relazione Ctp), oltre interessi sulla detta sorte capitale maturati (dalla lettera di diffida e messa in mora, in atti) e maturandi al soddisfo. In particolare, il Consulente tecnico ha preliminarmente provveduto a verifica ed esame dei “ricavi annuali tipici” (per fonte e tipologia), e ne ha poi riscontrato il rapporto percentuale rispetto alle voci di “Costi inerenti”, “Immobilizzazioni” ed “ investimenti realizzati”. Ancora, sul piano metodologico, con riferimento all'individuazione e quantificazione dei “Costi” inerenti, sostenuti dalla società, e successiva loro comparazione con i minori “Corrispettivi” ricevuti, il Consulente Tecnico ha esaminato e riscontrato tutte e sole le voci di “Costo” come selezionate dal nel proprio “Modello di rendicontazione” come in atti (vedasi pagg. CP_1
13- 14 Relazione Ctp, e doc. richiamati e allegati). Perciò, contrariamente alle pretestuose avverse deduzioni, l'inerenza dei “Costi” (sostenuti dalla società per l'erogazione dei servizi contrattualizzati) e l'oggettività dei risultati di CTP sono certificate dal “Modello di rendicontazione” e dagli esiti positivi di controllo ministeriale sulle annualità (a campione) 2016 e 2017 come in atti. In particolare, il Consulente tecnico ha verificato che l'incidenza dei
“Corrispettivi” pagati dal è nell'ordine di circa i ¾ del totale dei CP_1 ricavi annualmente realizzati dalla società (vedasi pagg. 63-65 e tabella 31 a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/17 pag. 64 Relazione Ctp). Ancora, dall'esame dei bilanci sociali, e in particolare delle voci corrispondenti agli investimenti in “immobilizzazioni” e ai “ricavi” per servizi diversi (secondo parametri di fonte giurisprudenziale), trova ulteriore conferma la su denunciata situazione di dipendenza economica della società. Infatti, nel periodo 2016-2021, la ha Parte_1 sostenuto investimenti in “immobilizzazioni”, afferenti gli impianti per lo svolgimento e l'organizzazione delle corse, per un importo pari ad € 3.722.182,00. Quanto ai “ricavi” derivanti dall'erogazione di servizi in favore di soggetti diversi (dal ), essi in media rappresentano circa il CP_1 residuo ¼ dei risultati annuali di esercizio, e costituiscono all'evidenza proventi marginalissimi che comportano, in ogni caso, ulteriori e separati costi - diversi dal “Modello di rendicontazione” - e che comunque sono strettamente collegati e dipendenti dalla circostanza dell'organizzazione delle corse presso l'impianto e quindi dalla sussistenza dei rapporti contrattuali con il . Trattasi, infatti, di canoni di locazione (per uso box e piste di CP_1 allenamento) a carico delle scuderie presenti nell'impianto - la cui permanenza è strettamente legata e dipendente dall'organizzazione delle corse presso l'ippodromo - le cui tempistiche di incasso dipendono, ancora una volta, e per un circuito vizioso, dai tempi di pagamento (da parte del
) alle scuderie dei montepremi vinti. Tabella riepilogativa: € CP_1
2.547.591,31 danno economico-patrimoniale; € 195.518,52 a titolo di oneri finanziari, spese bancarie e interessi tributari;
€ 319.749,40, a titolo di interessi di mora dal 2013 al 2018; € 859.884,71 a titolo di interessi di mora dal 2016 al 2021. TOTALE: € 3.946.871,81 (oltre rivalutazione ed interessi di mora)””. La ctu ha quindi confermato in pieno i fatti costitutivi della domanda attorea, per cui in aderenza alla ricostruzione giurisprudenziale dell'illecito da abuso della posizione di dipendenza economica per violazione dei generali principi e doveri di buona fede, correttezza e neminem laedere, considerate le disposizioni della L. n. 192/1998, nel caso in esame va rilevata e chiarata sia la nullità di tutte le condizioni e clausole economico-patrimoniali inique, gravose e vessatorie, come predisposte dal Ministero a proprio esclusivo e indebito vantaggio, e in danno della società di gestione;
sia il diritto della società al risarcimento di tutte le voci di danno Parte_1 economico-patrimoniali da essa indicate e positivamente verificate dal ctu. Infatti, l'art. 9 c. 3 della L. n. 192/1998, prevede espressamente che “Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/17 dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per risarcimento dei danni”. Il comma 3 bis precisa poi che “in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica”. Tra le clausole inique, vessatorie ed illeciti contenute negli “Accordi”/Contratti sottoscritti tra le parti in causa, vengono in rilievo tutte quelle con le quali il Ministero ha di fatto imposto reiterati “Corrispettivi” annuali in misura inadeguata alla copertura dei costi, spese ed oneri inerenti all'erogazione dei servizi;
la rinuncia della società a pretesa di integrazione di “Corrispettivi”, di rimborsi e revisioni in genere delle condizioni economico-patrimoniali; termini e modalità di pagamento in deroga alla disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 231/2002. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che vi è stata una situazione di dipendenza economica della società
[...] nei confronti del già Parte_3 CP_1
MI, in relazione ai rapporti negoziali intercorsi nel periodo dal 2013 al 2021, con abuso commesso dal convenuto CP_1
2) Dichiara la nullità delle condizioni e clausole negoziali indicate in motivazione e condanna il convenuto al risarcimento in CP_1 favore di di tutti i danni economico- Parte_1 patrimoniali subiti in conseguenza dell'abuso, quantificandoli in complessivi euro 3.946.871,81 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti dal Cass. S.U. 1712/1995 3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 49.336,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 17/17