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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42317/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luca De Paolis (pec ed elezione di domicilio presso Email_1 il difensore in Via A. Mammuccari, 137/A Velletri
-attore-
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Vincenzo Davide (pec ed elezione di Email_2 domicilio presso il difensore in Via Garibaldi, 9 Popoli
-convenuto-
Piaccia all'On.le Tribunale adito, denegata ogni contraria ed avversaria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto, accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate a precetto per tutti i motivi dedotti e, comunque, stante la mancata fissazione del termine entro il quale pagare la somma di €. 20.000,00 a titolo di provvisionale dovendosi considerare esigibile la stessa alla data di irrevocabilità della sentenza penale e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia dell'atto di precetto di pagamento notificato per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di accertare e, conseguentemente, dichiarare:
(a) preliminarmente infondata e inammissibile la richiesta di “sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto” formulata con l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
(C.F. ; C.F._1
(b) nel merito infondata e inammissibile la richiesta di parte attrice-opponente Parte_1
(C.F. “di accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate a C.F._1 precetto”;
(c) nel merito infondata e inammissibile la richiesta di parte attrice-opponente Parte_1
(C.F. di “dichiarare la nullità, l'inefficacia dell'atto di precetto di C.F._1 pagamento notificato”;
(d) nel merito infondata e inammissibile ogni richiesta di parte attrice-opponente formulata mediante l'opposizione proposta dal sig. (C.F. ; Parte_1 C.F._1
(e) nel merito infondata e inammissibile l'opposizione proposta dal sig. (C.F. Parte_1
. C.F._1
Con Vittoria di spese.
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Con sentenza n. 240/2024, il Tribunale Penale di Sulmona ha condannato Parte_1
alla pena di quattro mesi di reclusione e 100 euro di multa, sospesa ai sensi
[...] dell'art. 163 c.p. “subordinatamente al pagamento di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno”. Contestualmente, infatti, ha condannato l'imputato a risarcire alla parte civile il danno subito in conseguenza del reato, “da liquidarsi in sede Controparte_1 civile, con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a €. 20.000,00”, oltre alla rifusione delle spese legali.
La sentenza è stata regolarmente notificata unitamente al precetto per € 25.613,08.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 24.11.2024, il ha Parte_1 presentato opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., adducendo che le somme intimate in pagamento non sarebbero esigibili. A sostegno di questa tesi, invoca la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 37503/2022 e osserva che il giudice penale non ha fissato un termine per il pagamento della provvisionale. In mancanza, quindi, il termine dovrebbe essere fatto coincidere con quello di cinque anni previsto dall'art. 163 c.p., decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa.
Costituitosi il convenuto, il giudice ha disposto il mutamento del rito in semplificato e, all'udienza del 15.04.2025, ha invitato immediatamente le parti a precisare le conclusioni e trattenuto la causa in decisione.
2.- Rigetto dell'opposizione
La domanda non è fondata e va rigettata.
Infatti, la legge processuale penale è chiarissima nel prevedere, senza eccezioni, che
“La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva” (art. 540, secondo comma, c.p.p.); e la giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile, commentando la norma, osserva che da essa “Emerge con chiarezza che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione” (Cass. Civ. Sez. III, n. 6022/2017).
La sentenza delle Sezioni Unite Penali invocata dall'opponente, invece, non è pertinente, perché riguarda soltanto gli effetti penalistici della disciplina della sospensione condizionale e non incide in alcun modo sui rapporti di diritto civile. Essa si occupa delle conseguenze del mancato pagamento del risarcimento disposto dal giudice penale sotto il profilo dell'esecuzione della pena e, in particolare, del venir meno del beneficio della sospensione condizionale: è solo in questa prospettiva che la giurisprudenza penale si pagina 3 di 5 interroga in merito al momento in cui il condannato possa ritenersi inadempiente e alla scadenza del termine per il pagamento nel caso in cui esso non sia fissato dal giudice con la sentenza di condanna. Resta fermo, però, che la provvisionale resta sempre immediatamente esecutiva ai fini dell'esecuzione civile, come prevede la legge expressis verbis.
La sentenza delle Sezioni Unite spiega chiaramente che i due piani devono restare separati: “occorre scindere le facoltà concesse alla parte civile di ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico dell'obbligato per il soddisfacimento degli interessi civili, facoltà che prescinde dalla fissazione o meno in sentenza del termine ex art. 165 cod. pen., dalla funzione che detto termine esplica o dovrà esplicare ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per avere il condannato inadempiuto l'obbligo risarcitorio” (paragrafo 4.1). Ed ancora: “risulta di tutta evidenza come il diritto di credito maturato dalla parte civile non possa subire alcun ritardo o pregiudizio per effetto della statuizione penale collegata alla concessione della sospensione condizionale della pena, quantunque subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, in conseguenza dell'accertamento del fatto illecito contenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente alla condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento del danno (ex art. 540, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero, ancora, conseguente alla condanna al pagamento di una provvisionale (che ex art. 540, comma 2, cod. proc. pen. è immediatamente esecutiva). In altri termini, la parte civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all'esecuzione forzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna al risarcimento del danno, si converte in pignoramento (ex art. 320 cod. proc. pen.), realizzandosi, dunque, una netta separazione tra il termine,
"penalisticamente" rilevante, entro cui l'adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiare della sospensione condizionale della pena, e i principi "civilistici" che governano l'obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l'imputato e la parte civile e dove quel termine perciò non rileva” (paragrafo 3).
3.- Spese legali
Le spese legali sono liquidate nella misura arrotondata di 3000,00 euro oltre accessori, inferiore ai parametri medi di legge, tenendo conto del rito semplificato e del fatto che la causa è stata immediatamente decisa all'esito della prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1. RIGETTA tutte le domande proposte da;
Parte_1
2. CONDANNA l'opponente a rifondere le spese legali, liquidate in 3000,00 euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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