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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 545 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. MANFREDI MIMMO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. VARANI MANUELA;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/2/2019 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33420180006683210000, notificato in data 12/1/2019, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Commercianti dal 1/2011 al 1/2012.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la prescrizione del credito per decorrenza dei termini ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995.
Si è costituito in giudizio , contestando nel merito la fondatezza CP_1 dell'opposizione.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La ricorrente ha lamentato esclusivamente la prescrizione del credito contributivo, deducendo l'assenza di atti interruttivi medio tempore intervenuti tra la scadenza del termine previsto per il versamento dei contributi e l'atto impugnato.
Ebbene, i contributi di cui all'avviso di addebito opposto sono relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta alla Gestione Commercianti a titolo di seconda rata e saldo per l'anno 2011 e di prima e seconda rata per il 2012 (contributi
IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale;
cfr. avviso di addebito in atti).
Segnatamente, i contributi da versare alla Gestione Commercianti si dividono in:
• contributi fissi, che vanno versati sul minimale di reddito in quattro rate trimestrali, con scadenza, rispettivamente, il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre dell'anno al quale si riferisce il reddito e il 16 febbraio dell'anno successivo;
• contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale, da corrispondersi sul reddito effettivamente dichiarato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (ex art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
In quest'ultimo caso (contributi cd. "a percentuale"), si richiama il principio, seguito pacificamente in giurisprudenza secondo cui il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla produzione di reddito da parte del lavoratore autonomo (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Ne consegue che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in esame, ai sensi dell'art. 3
l.335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art.55 r.d.l. n. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Ebbene, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione per l'anno 2011, risulta fissato dall'art. 37, co.11 d.l.n.233 del 2006, conv. in l. n.248 del 2006 (che ha modificato sul punto l'originaria previsione dell'art. 17, commi e 2, d.P.R. n. 435 del 2001), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Tuttavia, per l'anno 2012, cadendo di sabato il 16 giugno, il termine è stato originariamente stabilito per il 18 giugno (cfr. circolare n. 90 del 27.6.2012) CP_1
e poi prorogato dal D.P.C.M. 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
– Serie generale n. 135 del 12 giugno 2012, che all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi
L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi dovuti a titolo di seconda rata e saldo per il 2011 è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 9 luglio 2012, da quel momento l' ha potuto esercitare CP_1 il suo diritto di credito ed è iniziata la decorrenza del termine di prescrizione pacificamente quinquennale. Tuttavia, avendo parte resistente provato di aver validamente interrotto la prescrizione con la comunicazione del 11/11/2016 a mezzo raccomandata n. 63019598573-7 recapitata l'1/12/2016 (vedi avviso con relata di notifica in allegati , il credito contributivo non può essere dichiarato CP_1 estinto;
osservazioni che valgono a fortiori per i contributi da versare a titolo di prima e seconda rata per il 2012.
In conclusione, ed in assenza di contestazioni circa l'an della pretesa recuperatoria, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese del giudizio vanno compensate, avuto riguardo alla controvertibilità - all'epoca dell'introduzione del giudizio- della questione relativa all'individuazione del termine per il versamento dei contributi IVS eccedenti il minimale.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
EL IO - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. MANFREDI MIMMO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. VARANI MANUELA;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/2/2019 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33420180006683210000, notificato in data 12/1/2019, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Commercianti dal 1/2011 al 1/2012.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la prescrizione del credito per decorrenza dei termini ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995.
Si è costituito in giudizio , contestando nel merito la fondatezza CP_1 dell'opposizione.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La ricorrente ha lamentato esclusivamente la prescrizione del credito contributivo, deducendo l'assenza di atti interruttivi medio tempore intervenuti tra la scadenza del termine previsto per il versamento dei contributi e l'atto impugnato.
Ebbene, i contributi di cui all'avviso di addebito opposto sono relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta alla Gestione Commercianti a titolo di seconda rata e saldo per l'anno 2011 e di prima e seconda rata per il 2012 (contributi
IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale;
cfr. avviso di addebito in atti).
Segnatamente, i contributi da versare alla Gestione Commercianti si dividono in:
• contributi fissi, che vanno versati sul minimale di reddito in quattro rate trimestrali, con scadenza, rispettivamente, il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre dell'anno al quale si riferisce il reddito e il 16 febbraio dell'anno successivo;
• contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale, da corrispondersi sul reddito effettivamente dichiarato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (ex art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
In quest'ultimo caso (contributi cd. "a percentuale"), si richiama il principio, seguito pacificamente in giurisprudenza secondo cui il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla produzione di reddito da parte del lavoratore autonomo (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Ne consegue che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in esame, ai sensi dell'art. 3
l.335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art.55 r.d.l. n. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Ebbene, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione per l'anno 2011, risulta fissato dall'art. 37, co.11 d.l.n.233 del 2006, conv. in l. n.248 del 2006 (che ha modificato sul punto l'originaria previsione dell'art. 17, commi e 2, d.P.R. n. 435 del 2001), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Tuttavia, per l'anno 2012, cadendo di sabato il 16 giugno, il termine è stato originariamente stabilito per il 18 giugno (cfr. circolare n. 90 del 27.6.2012) CP_1
e poi prorogato dal D.P.C.M. 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
– Serie generale n. 135 del 12 giugno 2012, che all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi
L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi dovuti a titolo di seconda rata e saldo per il 2011 è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 9 luglio 2012, da quel momento l' ha potuto esercitare CP_1 il suo diritto di credito ed è iniziata la decorrenza del termine di prescrizione pacificamente quinquennale. Tuttavia, avendo parte resistente provato di aver validamente interrotto la prescrizione con la comunicazione del 11/11/2016 a mezzo raccomandata n. 63019598573-7 recapitata l'1/12/2016 (vedi avviso con relata di notifica in allegati , il credito contributivo non può essere dichiarato CP_1 estinto;
osservazioni che valgono a fortiori per i contributi da versare a titolo di prima e seconda rata per il 2012.
In conclusione, ed in assenza di contestazioni circa l'an della pretesa recuperatoria, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese del giudizio vanno compensate, avuto riguardo alla controvertibilità - all'epoca dell'introduzione del giudizio- della questione relativa all'individuazione del termine per il versamento dei contributi IVS eccedenti il minimale.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
EL IO - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO