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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/07/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. r.g. 2600/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2600/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MORETTI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), nella persona del Curatore speciale avv. Controparte_2 C.F._3
TURELLI CHIARA
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 10.7.2025 parte ricorrente ha rassegnato le trascritte conclusioni:
- dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre sul figlio minore ovvero eventualmente CP_2 dichiarare provvedimento sospensivo d'urgenza della medesima responsabilità.
-disporre l'affidamento superesclusivo del minore alla madre, con collocamento del medesimo presso l'abitazione materna;
-disporre il divieto di avvicinamento e frequentazione dei minori con il padre, disponendo se del caso esclusivamente incontri in forma protetta, solo previo monitoraggio dei servizi sociali e previe indagini pagina 1 di 7 psicologiche in merito al padre e previa presa in carico dello stesso da parte di servizi specialistici, che ne accertino l'astensione dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
-disporsi accertamenti psicologici in capo al padre.
- attivare un servizio di sostegno psicologico per la madre e per il minore.
-disporre a carico del padre, a titolo di contribuzione per il mantenimento del minore, la somma di € 350,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
-In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi sui capitoli di cui in narrativa, premesso l'inciso “vero che”, con riserva di indicare i testimoni. Con ampia riserva di altro produrre dedurre e capitolare nei termini di legge
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per il Curatore speciale: conferma integralmente il contenuto della relazione da ultimo depositata e aderisce alle istanze della ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13.3.2025, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne , nato il [...] dalla CP_2
Cont cessata convivenza more uxorio con;
formulava a tal fine le trascritte CP_1 conclusioni.
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti la ricorrente ed il Curatore speciale all'udienza del
10.7.2025, previo monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Relativamente al figlio minorenne, ricorrono le condizioni per accogliere la domanda della ricorrente e del Curatore speciale di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale con conseguente affidamento in via esclusiva rafforzata alla madre.
Dalle allegazioni della ricorrente emerge che il padre, dal 2023 “-interrompeva ogni tipo di contributo alle spese familiari, utilizzando il proprio stipendio esclusivamente per spese personali, acquistando solo viveri e beni per sé, non fornendo alla Sig.ra alcun contributo per le spese da sostenersi Parte_1 per il minore: di contro egli acquistava per sé beni voluttuari e capi di abbigliamento costosi (in un'unica occasione egli acquistava due t-shirt ed un paio di scarpe al prezzo di € 400,00 complessivi) ed a seguito di rimostranze da parte della compagna, egli inveiva contro di lei, rivendicando il proprio asserito diritto di poter gestire le proprie entrate come meglio ritenesse. -Nel mentre non perdeva occasione di denigrare la compagna, appellandola con epiteti offensivi, definendola una “poco di buono”, lamentando come la stessa non si adoperasse in maniera adeguata nelle faccende domestiche,
pagina 2 di 7 lasciando la casa-a dire dello stesso- “sporca come un porcile”. Si precisa che egli, pur essendo di fatto impegnato al lavoro meno ore rispetto alla ex compagna, di fatto non forniva alcun contributo nelle mansioni domestiche, non preparando mai i pasti, se nn per se stesso e trascorrendo il proprio tempo libero coricato sul divano oppure fuori con gli amici. -Da oltre un anno il Sig. CP_1 non si intratteneva neppure più con il figlio, non giocando più con lui, né tantomeno portandolo fuori: la Sig.ra rincasando il sabato dal lavoro verso le 11, trovava compagno e figlio ancora Parte_1 coricati a letto ed era lei sola che la domenica- unica giornata in cui la stessa non lavora- portava il figlio a pranzo dai propri genitori, e poi al parco o all'oratorio, e rincasando nel pomeriggio veniva puntualmente aggredita verbalmente dall'ex compagno che l'accusava di intrattenersi fuori casa per troppe ore. -Il sig. era sempre nervoso con compagna e figlioletto e manifestava tale CP_1 nervosismo soprattutto nel fine settimana, quando la coppia non lavorava. Il primo episodio di violenza fisica da parte del Sig. nei confronti della ex compagna, si verificava poco più CP_1 di anno e mezzo fa, quando per un futile motivo egli, dopo una serie di insulti e minacce, la strattonana violentemente e poi la prendeva per i capelli, lasciando la stessa in uno stato di notevole sconforto e turbamento. -In data 26/5/24 , a seguito di una discussione il Sig. percuoteva la CP_1 compagna con una scarpa , colpendola sulla bocca e successivamente la spingeva in cucina tirandola per i capelli. -Il minore era sempre presente all'interno dell'abitazione quando avvenivano tali episodi e pur non essendo nelle medesima stanza dei genitori, sentiva chiaramente le urla del padre e le grida della madre. In data 9/6/24 il Sig. a seguito dell'ennesima discussione per futili motivi, CP_1 sferrava con violenza un pugno nella schiena della Sig.ra che la portava a cadere per terra Parte_1 dolorante , la prendeva per i capelli e le sferrava un altro pugno dietro la nuca che le provocava un dolore fortissimo ed un evidente ematoma. A quel punto ella correva in giardino e chiamava il 112.
Una volta giunta sul posto la pattuglia della Polizia, la Sig.ra narrava l'accaduto e precisava Parte_1 di non aver fino a tale momento denunciato le violenze subìte, intimorita dalle minacce di morte rivolte dall'ex compagno, oltre al timore che potesse venire allontanata dal figlio. Si evidenzia che in tale occasione confidava agli agenti di aver assistito in più occasioni a scene i cui il padre aveva CP_2 picchiato la madre. -Di seguito sporgeva regolare denuncia ed il Sig. veniva allontanato CP_1 dall'ex compagna e dal figlio.(docc3-4) -La Sig.ra si recava al pronto soccorso, il cui relativo Pt_2 verbale riportava “trauma cranico contusivo minore e trauma contusivo costale destro”(doc.5). -Per quanto riguarda il minore, a far corso dall'inizio dell'anno in corso, l'istante iniziava a notare sporadicamente graffi o lividi sul viso o sul corpo del figlioletto e nonostante le insistenti richieste sella madre su come si fosse procurato tali segni, il minore per lungo tempo manteneva il massimo riserbo. Solo a seguito di ripetute pressioni, dopo un po' di tempo, rivelava alla madre che il CP_2
pagina 3 di 7 responsabile di tali segni era stato il padre, procuratigli per i più svariati e futili motivi: siccome era il padre a doversi occupare dei preparativi del figlio prima della scuola- in quanto la Sig.ra Parte_3 usciva molto presto per recarsi al lavoro presso la lavanderia- ogni disattenzione o capriccio del figlio scatenavano l'ira del genitore, il quale reagiva inveendo contro il figlio con urla e percosse, graffi o pizzicotti. spiegava alla madre che il papà si era arrabbiato perché “aveva rovesciato il CP_2 CP_2 latte, o perché non aveva voluto indossare la maglietta o le scarpe indicate dal padre”. La madre rimaneva scioccata da tali racconti, ma la implorava di non dire nulla al padre in quanto CP_2 quest'ultimo si era fatto ripromettere che quello fosse “il loro segreto, da non rivelare a nessuno”. -A seguito dell'episodio occorso in data 9/6/24 veniva radicato presso il Tribunale per i minorenni di
Brescia il procedimento Rg n. 1368/24 - su ricorso del P.M., il quale ai sensi degli artt. 330, 333 e 336
c.c., chiedeva in via temporanea ed urgente-tra le altre condizioni- la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre, il divieto della coabitazione tra padre e figlio ed in via ordinaria la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
il Tribunale per i Minorenni con decreto del 28/06/24 nominava il curatore speciale per il minore, fissava la prima udienza al
16/09/24, conferiva incarico ai servizi sociale di prendere in carico la situazione con onere di riferire al Tribunale entro il 10/09/24. In occasione delle udienze del 7/10/24 e 28/10/24 venivano sentiti rispettivamente la madre ed il padre, il quale allo stato non si è mai formalmente costituito in giudizio.
Il legale scrivente ed il curatore in data 30/11/24 depositavano rispettive memorie (doc.6) -In data
10/12/24 veniva emessa ordinanza che attribuiva alla madre la potestà di assumere le decisioni di straordinaria amministrazione necessarie nell'interesse del minore e, tra le altre cose, incaricava i servizi sociali competenti, previa preparazione del minore e l'adeguatezza del padre, di predisporre incontri padre-figlio alla presenza di un educatore.(doc.7) -Si precisa che il resistente durante gli ultimi tempi di convivenza con la famiglia, rincasava spesso in stato di alterazione da sostanze alcoliche e pochi anni orsono aveva subìto la misura del ritiro della patente per guida sotto l'effetto di stupefacenti ed inoltre poco prima di intraprendere la relazione con l'istante era stato detenuto in carcere per reati connessi all'utilizzo e spaccio di sostanze stupefacenti -Si precisa che da quando il
Sig. è stato allontanato dalla casa familiare, non ha mai chiesto alla madre di CP_1 CP_2 poterlo vedere, né ha mai esternato di avvertirne la mancanza, inoltre egli appare molto più sereno rispetto ai mesi precedenti. -Va altresì evidenziata l'importanza della rete familiare intorno a madre e figlio, costituita dai nonni materni i quali, entrambi in pensione, hanno il tempo e la disponibilità per supportare la figlia e trascorrere del tempo col nipote, soprattutto quando la stessa è impegnata al lavoro” (ricorso 13.3.2025).
pagina 4 di 7 Dall'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali il 2.7.2025, “la signora mantiene un Parte_1 atteggiamento aperto e collaborante con il servizio, aggiornando regolarmente circa lo stato emotivo del figlio , e la stessa appare maggiormente serena. La donna, di 44 anni, mantiene l'impiego CP_2 lavorativo presso l'azienda bresciana in cui lavora da 21 anni e che si occupa di servizi di lavanderia industriale. Nella cura del minore viene supportata dai nonni materni, che rappresentano per il nucleo un importante punto di riferimento e con cui il minore trascorre il tempo quando la madre è a lavoro, creando un rapporto positivo con i bambini del quartiere dove abitano i signori. Dai riferiti della donna da quando il padre del minore ha interrotto i rapporti ha attraversato stati d'animo CP_2 differenti: se in un primo momento il minore appariva dispiaciuto dell'assenza del padre, con cui conservava ricordi positivi e momenti al parco o al mare insieme, ad oggi la signora descrive il figlio come “molto arrabbiato con la figura paterna”. Dai primi contatti che l'uomo ha avuto con il Servizio scrivente, risalenti a settembre 2024, lo stesso riferiva di aver comprato un regalo per il compleanno di
, chiedendo di poterlo portare all'equipe psicosociale, che lo avrebbe consegnato al minore. Da CP_2 allora tuttavia l'uomo non si è più presentato al Servizio, riferendosi “impegnato con il lavoro”.
Durante uno dei contatti telefonici avvenuti tra il Servizio Sociale e il sig. al fine di CP_1 riprendere i colloqui interrotti, lo stesso, apparso in uno stato di forte fatica e confusione, dichiara di non essere interessato ad incontrare il figlio e di volersi concentrare unicamente sul reperire una migliore soluzione abitativa, non meglio specificando l'attuale condizione in cui vive. Si è tentato più volte nel corso dei mesi a convocare l'uomo per meglio comprendere la sua attuale situazione, tuttavia senza ottenere alcun risultato. […] Quanto al minore , lo stesso ha terminato la classe terza CP_2 della scuola primaria “Divisione Acqui” di Brescia. Durante il periodo estivo sta frequentando il grest dell'oratorio, oltre a trascorrere alcuni momenti in compagnia dei nonni materni, di alcuni amici coetanei o al lago con la madre. Il minore appare come un bambino vivace, aperto al dialogo e a momenti di gioco. Se in un primo momento il minore ha descritto positivamente il rapporto con il padre, affermando di sentire molto la sua mancanza a seguito dell'allontanamento, riferendosi dispiaciuto rispetto alla separazione dei genitori e desideroso di riprendere gli incontri con il genitore, ad oggi si descrive come molto arrabbiato con la figura paterna, non riferendosi intenzionato CP_2 ad incontrarlo e dichiarando: “io lo odio”. Prosegue inoltre l'intervento di educativa domiciliale, attivo da ottobre 2024 e a cadenza settimanale. Il minore parrebbe aver costruito un rapporto positivo con l'educatore e, ad oggi, nonostante le iniziali preoccupazioni date dalla separazione conflittuale dei genitori, non emergono particolari elementi di fatica, confermando altresì la buona propensione del minore ad instaurare legami con i coetanei e l'ottimo rapporto con la figura materna e con i nonni. Si rimanda alla relazione allegata per ulteriori elementi di valutazione. Alla luce di quanto sopra pagina 5 di 7 esposto, si evidenzia un rapporto positivo tra il minore e la madre, con cui convive e che risulta la principale figura genitoriale di riferimento di . Il bambino dimostra ad oggi sentimenti di rabbia CP_2
e sofferenza rispetto alla figura paterna, anche a causa del prolungato periodo in assenza di contatti tra i due. Pur evidenziando l'importanza di poter riprendere gli incontri tra padre e figlio, che dovrebbero avvenire, almeno inizialmente, necessariamente in forma protetta, ad oggi tale ipotesi non pare realizzabile, anche a causa della totale assenza di collaborazione del sig. con il CP_1
Servizio scrivente. Si ritiene infine auspicabile una valutazione del sig. da parte di CP_1 servizi specialistici volti ad accertare l'astensione da sostanze stupefacenti”.
Tali condotte, comprovate anche dalla mancata costituzione in giudizio del resistente che, sebbene ritualmente notiziato, non ha preso posizione sulle gravi menzionate censure, denotano non solo carenze educative e genitoriali, ma hanno anche un effettivo e grave pregiudizio al figlio ex art. 330
c.c., oggetto di percosse ed altre condotte maltrattanti durante la convivenza e che, oggi, dopo un prolungato totale disinteresse del padre, appare psicologicamente sofferente e fermamente deciso a non riprendere il rapporto.
Quanto alle facoltà di visita del padre, fermo il collocamento prevalente della minore presso la madre, possono essere riconosciute esclusivamente in modalità protetta su richiesta ai competenti Servizi
Sociali, previe indagini psicologiche in merito al padre e previa presa in carico dello stesso da parte di servizi specialistici, che ne accertino l'astensione dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, demandati a proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare nella misura massima.
Merita accoglimento quanto proposto per il mantenimento della prole a carico del padre, non più in tenera età (anni nove), considerato che sin dalla fine della convivenza la madre ha sostenuto sempre da sola i relativi oneri.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 3.300,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio minorenne;
Controparte_2
pagina 6 di 7 2) affida in via esclusiva alla madre il figlio minorenne, con collocamento presso la madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., compreso il rilascio alla documentazione valida per l'espatrio con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
3) il padre potrà incontrare il minore esclusivamente in modalità protetta, su richiesta del padre ai competenti Servizi Sociali, previe indagini psicologiche e presa in carico dello stesso da parte di servizi specialistici, che ne accertino l'astensione dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
4) dispone la prosecuzione del percorso psicologico per la madre e per il minore, nonché di tutti gli altri sostegni che i Servizi reputino necessari;
5) dispone che i competenti Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
6) a decorrere dalla domanda, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento liquidate in motivazione in complessivi € 3.300,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2600/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MORETTI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), nella persona del Curatore speciale avv. Controparte_2 C.F._3
TURELLI CHIARA
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 10.7.2025 parte ricorrente ha rassegnato le trascritte conclusioni:
- dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre sul figlio minore ovvero eventualmente CP_2 dichiarare provvedimento sospensivo d'urgenza della medesima responsabilità.
-disporre l'affidamento superesclusivo del minore alla madre, con collocamento del medesimo presso l'abitazione materna;
-disporre il divieto di avvicinamento e frequentazione dei minori con il padre, disponendo se del caso esclusivamente incontri in forma protetta, solo previo monitoraggio dei servizi sociali e previe indagini pagina 1 di 7 psicologiche in merito al padre e previa presa in carico dello stesso da parte di servizi specialistici, che ne accertino l'astensione dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
-disporsi accertamenti psicologici in capo al padre.
- attivare un servizio di sostegno psicologico per la madre e per il minore.
-disporre a carico del padre, a titolo di contribuzione per il mantenimento del minore, la somma di € 350,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
-In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi sui capitoli di cui in narrativa, premesso l'inciso “vero che”, con riserva di indicare i testimoni. Con ampia riserva di altro produrre dedurre e capitolare nei termini di legge
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per il Curatore speciale: conferma integralmente il contenuto della relazione da ultimo depositata e aderisce alle istanze della ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13.3.2025, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne , nato il [...] dalla CP_2
Cont cessata convivenza more uxorio con;
formulava a tal fine le trascritte CP_1 conclusioni.
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti la ricorrente ed il Curatore speciale all'udienza del
10.7.2025, previo monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Relativamente al figlio minorenne, ricorrono le condizioni per accogliere la domanda della ricorrente e del Curatore speciale di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale con conseguente affidamento in via esclusiva rafforzata alla madre.
Dalle allegazioni della ricorrente emerge che il padre, dal 2023 “-interrompeva ogni tipo di contributo alle spese familiari, utilizzando il proprio stipendio esclusivamente per spese personali, acquistando solo viveri e beni per sé, non fornendo alla Sig.ra alcun contributo per le spese da sostenersi Parte_1 per il minore: di contro egli acquistava per sé beni voluttuari e capi di abbigliamento costosi (in un'unica occasione egli acquistava due t-shirt ed un paio di scarpe al prezzo di € 400,00 complessivi) ed a seguito di rimostranze da parte della compagna, egli inveiva contro di lei, rivendicando il proprio asserito diritto di poter gestire le proprie entrate come meglio ritenesse. -Nel mentre non perdeva occasione di denigrare la compagna, appellandola con epiteti offensivi, definendola una “poco di buono”, lamentando come la stessa non si adoperasse in maniera adeguata nelle faccende domestiche,
pagina 2 di 7 lasciando la casa-a dire dello stesso- “sporca come un porcile”. Si precisa che egli, pur essendo di fatto impegnato al lavoro meno ore rispetto alla ex compagna, di fatto non forniva alcun contributo nelle mansioni domestiche, non preparando mai i pasti, se nn per se stesso e trascorrendo il proprio tempo libero coricato sul divano oppure fuori con gli amici. -Da oltre un anno il Sig. CP_1 non si intratteneva neppure più con il figlio, non giocando più con lui, né tantomeno portandolo fuori: la Sig.ra rincasando il sabato dal lavoro verso le 11, trovava compagno e figlio ancora Parte_1 coricati a letto ed era lei sola che la domenica- unica giornata in cui la stessa non lavora- portava il figlio a pranzo dai propri genitori, e poi al parco o all'oratorio, e rincasando nel pomeriggio veniva puntualmente aggredita verbalmente dall'ex compagno che l'accusava di intrattenersi fuori casa per troppe ore. -Il sig. era sempre nervoso con compagna e figlioletto e manifestava tale CP_1 nervosismo soprattutto nel fine settimana, quando la coppia non lavorava. Il primo episodio di violenza fisica da parte del Sig. nei confronti della ex compagna, si verificava poco più CP_1 di anno e mezzo fa, quando per un futile motivo egli, dopo una serie di insulti e minacce, la strattonana violentemente e poi la prendeva per i capelli, lasciando la stessa in uno stato di notevole sconforto e turbamento. -In data 26/5/24 , a seguito di una discussione il Sig. percuoteva la CP_1 compagna con una scarpa , colpendola sulla bocca e successivamente la spingeva in cucina tirandola per i capelli. -Il minore era sempre presente all'interno dell'abitazione quando avvenivano tali episodi e pur non essendo nelle medesima stanza dei genitori, sentiva chiaramente le urla del padre e le grida della madre. In data 9/6/24 il Sig. a seguito dell'ennesima discussione per futili motivi, CP_1 sferrava con violenza un pugno nella schiena della Sig.ra che la portava a cadere per terra Parte_1 dolorante , la prendeva per i capelli e le sferrava un altro pugno dietro la nuca che le provocava un dolore fortissimo ed un evidente ematoma. A quel punto ella correva in giardino e chiamava il 112.
Una volta giunta sul posto la pattuglia della Polizia, la Sig.ra narrava l'accaduto e precisava Parte_1 di non aver fino a tale momento denunciato le violenze subìte, intimorita dalle minacce di morte rivolte dall'ex compagno, oltre al timore che potesse venire allontanata dal figlio. Si evidenzia che in tale occasione confidava agli agenti di aver assistito in più occasioni a scene i cui il padre aveva CP_2 picchiato la madre. -Di seguito sporgeva regolare denuncia ed il Sig. veniva allontanato CP_1 dall'ex compagna e dal figlio.(docc3-4) -La Sig.ra si recava al pronto soccorso, il cui relativo Pt_2 verbale riportava “trauma cranico contusivo minore e trauma contusivo costale destro”(doc.5). -Per quanto riguarda il minore, a far corso dall'inizio dell'anno in corso, l'istante iniziava a notare sporadicamente graffi o lividi sul viso o sul corpo del figlioletto e nonostante le insistenti richieste sella madre su come si fosse procurato tali segni, il minore per lungo tempo manteneva il massimo riserbo. Solo a seguito di ripetute pressioni, dopo un po' di tempo, rivelava alla madre che il CP_2
pagina 3 di 7 responsabile di tali segni era stato il padre, procuratigli per i più svariati e futili motivi: siccome era il padre a doversi occupare dei preparativi del figlio prima della scuola- in quanto la Sig.ra Parte_3 usciva molto presto per recarsi al lavoro presso la lavanderia- ogni disattenzione o capriccio del figlio scatenavano l'ira del genitore, il quale reagiva inveendo contro il figlio con urla e percosse, graffi o pizzicotti. spiegava alla madre che il papà si era arrabbiato perché “aveva rovesciato il CP_2 CP_2 latte, o perché non aveva voluto indossare la maglietta o le scarpe indicate dal padre”. La madre rimaneva scioccata da tali racconti, ma la implorava di non dire nulla al padre in quanto CP_2 quest'ultimo si era fatto ripromettere che quello fosse “il loro segreto, da non rivelare a nessuno”. -A seguito dell'episodio occorso in data 9/6/24 veniva radicato presso il Tribunale per i minorenni di
Brescia il procedimento Rg n. 1368/24 - su ricorso del P.M., il quale ai sensi degli artt. 330, 333 e 336
c.c., chiedeva in via temporanea ed urgente-tra le altre condizioni- la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre, il divieto della coabitazione tra padre e figlio ed in via ordinaria la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
il Tribunale per i Minorenni con decreto del 28/06/24 nominava il curatore speciale per il minore, fissava la prima udienza al
16/09/24, conferiva incarico ai servizi sociale di prendere in carico la situazione con onere di riferire al Tribunale entro il 10/09/24. In occasione delle udienze del 7/10/24 e 28/10/24 venivano sentiti rispettivamente la madre ed il padre, il quale allo stato non si è mai formalmente costituito in giudizio.
Il legale scrivente ed il curatore in data 30/11/24 depositavano rispettive memorie (doc.6) -In data
10/12/24 veniva emessa ordinanza che attribuiva alla madre la potestà di assumere le decisioni di straordinaria amministrazione necessarie nell'interesse del minore e, tra le altre cose, incaricava i servizi sociali competenti, previa preparazione del minore e l'adeguatezza del padre, di predisporre incontri padre-figlio alla presenza di un educatore.(doc.7) -Si precisa che il resistente durante gli ultimi tempi di convivenza con la famiglia, rincasava spesso in stato di alterazione da sostanze alcoliche e pochi anni orsono aveva subìto la misura del ritiro della patente per guida sotto l'effetto di stupefacenti ed inoltre poco prima di intraprendere la relazione con l'istante era stato detenuto in carcere per reati connessi all'utilizzo e spaccio di sostanze stupefacenti -Si precisa che da quando il
Sig. è stato allontanato dalla casa familiare, non ha mai chiesto alla madre di CP_1 CP_2 poterlo vedere, né ha mai esternato di avvertirne la mancanza, inoltre egli appare molto più sereno rispetto ai mesi precedenti. -Va altresì evidenziata l'importanza della rete familiare intorno a madre e figlio, costituita dai nonni materni i quali, entrambi in pensione, hanno il tempo e la disponibilità per supportare la figlia e trascorrere del tempo col nipote, soprattutto quando la stessa è impegnata al lavoro” (ricorso 13.3.2025).
pagina 4 di 7 Dall'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali il 2.7.2025, “la signora mantiene un Parte_1 atteggiamento aperto e collaborante con il servizio, aggiornando regolarmente circa lo stato emotivo del figlio , e la stessa appare maggiormente serena. La donna, di 44 anni, mantiene l'impiego CP_2 lavorativo presso l'azienda bresciana in cui lavora da 21 anni e che si occupa di servizi di lavanderia industriale. Nella cura del minore viene supportata dai nonni materni, che rappresentano per il nucleo un importante punto di riferimento e con cui il minore trascorre il tempo quando la madre è a lavoro, creando un rapporto positivo con i bambini del quartiere dove abitano i signori. Dai riferiti della donna da quando il padre del minore ha interrotto i rapporti ha attraversato stati d'animo CP_2 differenti: se in un primo momento il minore appariva dispiaciuto dell'assenza del padre, con cui conservava ricordi positivi e momenti al parco o al mare insieme, ad oggi la signora descrive il figlio come “molto arrabbiato con la figura paterna”. Dai primi contatti che l'uomo ha avuto con il Servizio scrivente, risalenti a settembre 2024, lo stesso riferiva di aver comprato un regalo per il compleanno di
, chiedendo di poterlo portare all'equipe psicosociale, che lo avrebbe consegnato al minore. Da CP_2 allora tuttavia l'uomo non si è più presentato al Servizio, riferendosi “impegnato con il lavoro”.
Durante uno dei contatti telefonici avvenuti tra il Servizio Sociale e il sig. al fine di CP_1 riprendere i colloqui interrotti, lo stesso, apparso in uno stato di forte fatica e confusione, dichiara di non essere interessato ad incontrare il figlio e di volersi concentrare unicamente sul reperire una migliore soluzione abitativa, non meglio specificando l'attuale condizione in cui vive. Si è tentato più volte nel corso dei mesi a convocare l'uomo per meglio comprendere la sua attuale situazione, tuttavia senza ottenere alcun risultato. […] Quanto al minore , lo stesso ha terminato la classe terza CP_2 della scuola primaria “Divisione Acqui” di Brescia. Durante il periodo estivo sta frequentando il grest dell'oratorio, oltre a trascorrere alcuni momenti in compagnia dei nonni materni, di alcuni amici coetanei o al lago con la madre. Il minore appare come un bambino vivace, aperto al dialogo e a momenti di gioco. Se in un primo momento il minore ha descritto positivamente il rapporto con il padre, affermando di sentire molto la sua mancanza a seguito dell'allontanamento, riferendosi dispiaciuto rispetto alla separazione dei genitori e desideroso di riprendere gli incontri con il genitore, ad oggi si descrive come molto arrabbiato con la figura paterna, non riferendosi intenzionato CP_2 ad incontrarlo e dichiarando: “io lo odio”. Prosegue inoltre l'intervento di educativa domiciliale, attivo da ottobre 2024 e a cadenza settimanale. Il minore parrebbe aver costruito un rapporto positivo con l'educatore e, ad oggi, nonostante le iniziali preoccupazioni date dalla separazione conflittuale dei genitori, non emergono particolari elementi di fatica, confermando altresì la buona propensione del minore ad instaurare legami con i coetanei e l'ottimo rapporto con la figura materna e con i nonni. Si rimanda alla relazione allegata per ulteriori elementi di valutazione. Alla luce di quanto sopra pagina 5 di 7 esposto, si evidenzia un rapporto positivo tra il minore e la madre, con cui convive e che risulta la principale figura genitoriale di riferimento di . Il bambino dimostra ad oggi sentimenti di rabbia CP_2
e sofferenza rispetto alla figura paterna, anche a causa del prolungato periodo in assenza di contatti tra i due. Pur evidenziando l'importanza di poter riprendere gli incontri tra padre e figlio, che dovrebbero avvenire, almeno inizialmente, necessariamente in forma protetta, ad oggi tale ipotesi non pare realizzabile, anche a causa della totale assenza di collaborazione del sig. con il CP_1
Servizio scrivente. Si ritiene infine auspicabile una valutazione del sig. da parte di CP_1 servizi specialistici volti ad accertare l'astensione da sostanze stupefacenti”.
Tali condotte, comprovate anche dalla mancata costituzione in giudizio del resistente che, sebbene ritualmente notiziato, non ha preso posizione sulle gravi menzionate censure, denotano non solo carenze educative e genitoriali, ma hanno anche un effettivo e grave pregiudizio al figlio ex art. 330
c.c., oggetto di percosse ed altre condotte maltrattanti durante la convivenza e che, oggi, dopo un prolungato totale disinteresse del padre, appare psicologicamente sofferente e fermamente deciso a non riprendere il rapporto.
Quanto alle facoltà di visita del padre, fermo il collocamento prevalente della minore presso la madre, possono essere riconosciute esclusivamente in modalità protetta su richiesta ai competenti Servizi
Sociali, previe indagini psicologiche in merito al padre e previa presa in carico dello stesso da parte di servizi specialistici, che ne accertino l'astensione dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, demandati a proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare nella misura massima.
Merita accoglimento quanto proposto per il mantenimento della prole a carico del padre, non più in tenera età (anni nove), considerato che sin dalla fine della convivenza la madre ha sostenuto sempre da sola i relativi oneri.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 3.300,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio minorenne;
Controparte_2
pagina 6 di 7 2) affida in via esclusiva alla madre il figlio minorenne, con collocamento presso la madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., compreso il rilascio alla documentazione valida per l'espatrio con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
3) il padre potrà incontrare il minore esclusivamente in modalità protetta, su richiesta del padre ai competenti Servizi Sociali, previe indagini psicologiche e presa in carico dello stesso da parte di servizi specialistici, che ne accertino l'astensione dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
4) dispone la prosecuzione del percorso psicologico per la madre e per il minore, nonché di tutti gli altri sostegni che i Servizi reputino necessari;
5) dispone che i competenti Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
6) a decorrere dalla domanda, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento liquidate in motivazione in complessivi € 3.300,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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