TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 6106/2024
Udienza del 20.1.25 h 10,00 innanzi al Gop S. Cozzani sono comparsi il ricorrente Parte_1
che si difende in proprio e per la resistente la Dott. i quali precisano le conclusioni come CP_1
in atti introduttivi e discutono oralmente la causa insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni.-
Le parti chiedono di essere dispensate dal presenziare alla lettura del dispositivo.-
Il Gop
Dato atto dell'interruzione dalle h. 10,30 alle h 12,30 per l'espletamento di altra udienza con prove testimoniali, ad. h 15,40 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del seguente dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento RG n. 6106/2024, promosso da:
che si difende in proprio, elett.te dom.to in Genova Via Martiri della Libertà 1/4 Parte_1
opponente
Contro
, in persona del pro tempore , rappresentato Controparte_2 CP_3
e difeso dalla Dott.ssa Loredana Costantini, funzionario delegato dal dott. Ruggero Reggiardo dirigente della presso i cui uffici in Genova Via Urbano Rela, 8 è domiciliato Controparte_4
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione avverso il decreto dirigenziale Parte_1
n. 818581 del 19/5/2024 emesso a suo carico dal di Controparte_2 pagamento dell'importo di € 3000,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 51 c.1 d.lgs. 231/2007,
avendo omesso di segnalare al l'operazione finanziaria effettuata – Controparte_2
in violazione dell'art. 49 c.5 d. lgs citato - tra il sig. e la sig.a per l'ammontare CP_5 Parte_2
di € 5.670,00 ( il relativo assegno recante detto importo non era munito della clausola di non trasferibilità)
Veniva infatti accertato quanto segue: previa segnalazione ex art.51 d.lgs. 231/2007, pervenuta da
[...]
in data 15/8/2021 (doc. 2 fasc resist) la contestò alla P_ Controparte_4
sig.ra , titolare di agenzia immobiliare, l'acquisizione in trasferimento tramite assegno privo Parte_2
della clausola di non trasferibilità della somma di € 5.670,00 da parte del sig. in data 29/7/2021. CP_5
Nell'ambito della contestazione e procedimento nei cf della sig.a , veniva acquisita dall'Ufficio Pt_2
documentazione ed in particolare il rogito redatto dal notaio in data 29/7/2021 (prod.5), da cui Pt_1
risultava che l'assegno contestato costituisse il corrispettivo per l'attività di mediazione dalla medesima svolta nell'ambito della detta compravendita;
il rogito era antecedente alla segnalazione di irregolarità dell'assegno
CP_ ricevuta il 15/8/2021 da ed inoltre dagli scritti difensivi ed audizione della nel Controparte_6
procedimento a suo carico, quest'ultima dichiarava che il titolo le era stato materialmente consegnato dal notaio in sede di stipula del contratto e sul rogito appariva registrato come “non trasferibile”.
Veniva quindi ravvisata la responsabilità del notaio rogante dott. per omessa segnalazione Parte_1
ex art.51 d.lgs. 231/2007 e quindi contestata la relativa violazione con atto notificato in data 17/1/2022. (doc.
6 fasc resist).
L'opponente ha eccepito la insussistenza della violazione – ovvero dell'obbligo di segnalazione dela operazione.-, attesa la impossibilità di conoscere la irregolarità della stessa (omessa dicitura sull'assegno “non trasferibile”) , in quanto ciò (ovvero l'indicazione del mezzo di pagamento ) fu oggetto della dichiarazione resa dalla parte ex art 35 c 22. DL 223/2006 – nella specie sig emittente dell'assegno - di CP_5
avere pagato la mediazione mediante il cit assegno bancario, dichiarato erroneamente non trasferibile, -tratto su banca carige il 29 luglio 2021 numero 284074190-03 all'ordine studio pegli snc -.- Detto assegno però non era stato consegnato nell'occasione dinanzi al notaio, e quindi quest'ultimo non lo aveva mai visionato, nè
Per_ avutane copia, cosicchè il notaio aveva semplicemente recepito nell'atto e registrato la dichiarazione dell'emittente, non era tenuto a svolgere ulteriori indagini o controlli che nella specie spettavano solo all'istituto bancario giratario per l'incasso; ciò che infatti è avvenuto. Quanto sopra inoltre troverebbe conferma nell'apparato sanzionatorio di cui all'art 51 2 c. D Lgs. Cit. , che in caso di infrazioni riguardanti assegni bancari come nel caso di specie circoscriverebbe I confini della segnalazione a carico esclusivamente degli istituti bancari .
L'amministrazione opposta costituendosi ha contestato integralmente la opposizione insistendo nella conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'opposizione è fondata entro i limiti che seguono:- ciò che viene contestato all'opponente è la mancata segnalazione al Ministero di un'operazione finanziaria effettuata in sede di vendita – in violazione dell'art. 49
c.5 d. lgs citato - tra il sig. e la sig.a per l'ammontare di € 5.670,00 mediante CP_5 Parte_2
assegno che appunto in violazione dell'art 49 c. 5 non era munito della clausola di non trasferibilità.-
Come risulta però dall'atto in questione (v doc. 1 fasc opponente, allegato anche in estratto dalla resistente doc.5) l'avvenuto il pagamento dell'importo per la mediazione e le analitiche modalità di pagamento del stesso
(da dichiararsi obbligatoriamente ai sensi del DL 223/2006 conv in L 248/20006) furono oggetto ai sensi della cit legge di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla parte e con la quale quest'ultima dichiara di avere pagato la mediazione “ mediante assegno bancario non trasferibile -tratto su banca carige il 29 luglio
2021 numero 284074190-03 all'ordine studio pegli 1 snc” -
Detta dichiarazione venne resa in adempimento di quanto prescritto dall'art 35 c 22. DL 223/2006 che testualmente recita “All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno
l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle
modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di
dichiarare : a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del
titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale
rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha
operato per la stessa societa'; b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli
agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento
per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa'; d)
l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le analitiche modalita' di pagamento della stessa.”
Nella citata dichiarazione come sopra visto e risultante per tabulas dall'atto l'assegno indicato venne indicato
“non trasferibile”.- A fronte di quanto sopra emergente dall'atto pubblico, non vi è alcuna certezza documentale (posto che non risulta dall'atto), né alcuna prova peraltro non fornita in giudizio che il detto assegno (che invece non recava,
in contrasto con l'art 49 c.5, la dicitira “non trasferibile”) fosse stato emesso o consegnato dinanzi al notaio ,
né che venne da qust'ultimo visto o visionato, neppure vi è prova della presenza al momento del rogito dell'agente immobiliare . Nè in tal senso possono rilevare nel presente giudizio eventuali dichiarazioni Pt_2
rese dalla stessa in diverso procedimento in cui le venne contestata analoga violazione.- Pt_2
Le norme in questione prevedono infatti quanto segue:
L'art 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) stabilisce al comma 5 che “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.”
L'art 51 d lgs 231/2006 prevede l'obbligo per i soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 di riferirne entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (v. art 51
: “1.I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività
hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne
riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri
adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione
della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività
di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all' . La medesima comunicazione è Controparte_8
dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla
gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio
delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
2.In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni
circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da
[...]
che li accetta in versamento e dalla banca o da che ne effettua l'estinzione, Controparte_9 Controparte_9
salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro
soggetto obbligato.”) E' evidente da quanto sopra che il soggetto obbligato alla comunicazione deve aver avuto notizia delle infrazioni all'art. 49, in relazione ai suoi compiti e nei limiti delle sue "attribuzioni e attività".
Il momento conoscitivo della violazione della norma da parte dei soggetti chiamati a collaborare nell'attività
di controllo, viene messo in relazione con la tipica attività da essi espletata. L' obbligo, quindi, della comunicazione al Mef delle limitazioni sull'uso del contante scatta solo solo se il soggetto che è tenuto a comunicarla, ne abbia notizia in occasione dello svolgimento dell'attività che qualifica il proprio ruolo e che ne ha giustificato l'inserimento tra i destinatari del decreto.
Il notaio pertanto, in occasione dell'attività di rogito, deve aver assistito direttamente alla consegna del denaro,
dei libretti o dei titoli con modalità contra legem; ovvero, se l'operazione è una cessione di immobili e avviene dinanzi al lui, per avere appreso dalle parti che la consegna del denaro o di titoli è avvenuta prima del rogito con modalità contra legem, dovendo le parti rendere dinanzi al pubblico ufficiale la dichiarazione sostituiva richiesta dal comma 22 dell'art. 35 del D.l. n. 223 del 2006. E come visto detta dichiarazione riportava quanto sopra testualmente esposto.
E sono queste le modalità giuridicamente rilevanti per il citato art. 51 comma 1, con le quali il notaio può aver avuto "notizia" dell'infrazione in parola, dovendosi escludere invece che essi possano dirsi obbligati a porre in essere un'attività di indagine volta ad acquisire le stesse "notizie", per comprendere se il trasferimento di denaro o titoli si sia svolto secondo le prescrizioni di legge.
L'opposizione deve quindi essere accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata. Nulla per le spese, non essendone stata fatta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.-
Così deciso in Genova all'udienza del 20.01.2025 1 Il Gop
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Dott. Stefania Cozzani
Udienza del 20.1.25 h 10,00 innanzi al Gop S. Cozzani sono comparsi il ricorrente Parte_1
che si difende in proprio e per la resistente la Dott. i quali precisano le conclusioni come CP_1
in atti introduttivi e discutono oralmente la causa insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni.-
Le parti chiedono di essere dispensate dal presenziare alla lettura del dispositivo.-
Il Gop
Dato atto dell'interruzione dalle h. 10,30 alle h 12,30 per l'espletamento di altra udienza con prove testimoniali, ad. h 15,40 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del seguente dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento RG n. 6106/2024, promosso da:
che si difende in proprio, elett.te dom.to in Genova Via Martiri della Libertà 1/4 Parte_1
opponente
Contro
, in persona del pro tempore , rappresentato Controparte_2 CP_3
e difeso dalla Dott.ssa Loredana Costantini, funzionario delegato dal dott. Ruggero Reggiardo dirigente della presso i cui uffici in Genova Via Urbano Rela, 8 è domiciliato Controparte_4
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione avverso il decreto dirigenziale Parte_1
n. 818581 del 19/5/2024 emesso a suo carico dal di Controparte_2 pagamento dell'importo di € 3000,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 51 c.1 d.lgs. 231/2007,
avendo omesso di segnalare al l'operazione finanziaria effettuata – Controparte_2
in violazione dell'art. 49 c.5 d. lgs citato - tra il sig. e la sig.a per l'ammontare CP_5 Parte_2
di € 5.670,00 ( il relativo assegno recante detto importo non era munito della clausola di non trasferibilità)
Veniva infatti accertato quanto segue: previa segnalazione ex art.51 d.lgs. 231/2007, pervenuta da
[...]
in data 15/8/2021 (doc. 2 fasc resist) la contestò alla P_ Controparte_4
sig.ra , titolare di agenzia immobiliare, l'acquisizione in trasferimento tramite assegno privo Parte_2
della clausola di non trasferibilità della somma di € 5.670,00 da parte del sig. in data 29/7/2021. CP_5
Nell'ambito della contestazione e procedimento nei cf della sig.a , veniva acquisita dall'Ufficio Pt_2
documentazione ed in particolare il rogito redatto dal notaio in data 29/7/2021 (prod.5), da cui Pt_1
risultava che l'assegno contestato costituisse il corrispettivo per l'attività di mediazione dalla medesima svolta nell'ambito della detta compravendita;
il rogito era antecedente alla segnalazione di irregolarità dell'assegno
CP_ ricevuta il 15/8/2021 da ed inoltre dagli scritti difensivi ed audizione della nel Controparte_6
procedimento a suo carico, quest'ultima dichiarava che il titolo le era stato materialmente consegnato dal notaio in sede di stipula del contratto e sul rogito appariva registrato come “non trasferibile”.
Veniva quindi ravvisata la responsabilità del notaio rogante dott. per omessa segnalazione Parte_1
ex art.51 d.lgs. 231/2007 e quindi contestata la relativa violazione con atto notificato in data 17/1/2022. (doc.
6 fasc resist).
L'opponente ha eccepito la insussistenza della violazione – ovvero dell'obbligo di segnalazione dela operazione.-, attesa la impossibilità di conoscere la irregolarità della stessa (omessa dicitura sull'assegno “non trasferibile”) , in quanto ciò (ovvero l'indicazione del mezzo di pagamento ) fu oggetto della dichiarazione resa dalla parte ex art 35 c 22. DL 223/2006 – nella specie sig emittente dell'assegno - di CP_5
avere pagato la mediazione mediante il cit assegno bancario, dichiarato erroneamente non trasferibile, -tratto su banca carige il 29 luglio 2021 numero 284074190-03 all'ordine studio pegli snc -.- Detto assegno però non era stato consegnato nell'occasione dinanzi al notaio, e quindi quest'ultimo non lo aveva mai visionato, nè
Per_ avutane copia, cosicchè il notaio aveva semplicemente recepito nell'atto e registrato la dichiarazione dell'emittente, non era tenuto a svolgere ulteriori indagini o controlli che nella specie spettavano solo all'istituto bancario giratario per l'incasso; ciò che infatti è avvenuto. Quanto sopra inoltre troverebbe conferma nell'apparato sanzionatorio di cui all'art 51 2 c. D Lgs. Cit. , che in caso di infrazioni riguardanti assegni bancari come nel caso di specie circoscriverebbe I confini della segnalazione a carico esclusivamente degli istituti bancari .
L'amministrazione opposta costituendosi ha contestato integralmente la opposizione insistendo nella conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'opposizione è fondata entro i limiti che seguono:- ciò che viene contestato all'opponente è la mancata segnalazione al Ministero di un'operazione finanziaria effettuata in sede di vendita – in violazione dell'art. 49
c.5 d. lgs citato - tra il sig. e la sig.a per l'ammontare di € 5.670,00 mediante CP_5 Parte_2
assegno che appunto in violazione dell'art 49 c. 5 non era munito della clausola di non trasferibilità.-
Come risulta però dall'atto in questione (v doc. 1 fasc opponente, allegato anche in estratto dalla resistente doc.5) l'avvenuto il pagamento dell'importo per la mediazione e le analitiche modalità di pagamento del stesso
(da dichiararsi obbligatoriamente ai sensi del DL 223/2006 conv in L 248/20006) furono oggetto ai sensi della cit legge di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla parte e con la quale quest'ultima dichiara di avere pagato la mediazione “ mediante assegno bancario non trasferibile -tratto su banca carige il 29 luglio
2021 numero 284074190-03 all'ordine studio pegli 1 snc” -
Detta dichiarazione venne resa in adempimento di quanto prescritto dall'art 35 c 22. DL 223/2006 che testualmente recita “All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno
l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle
modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di
dichiarare : a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del
titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale
rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha
operato per la stessa societa'; b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli
agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento
per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa'; d)
l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le analitiche modalita' di pagamento della stessa.”
Nella citata dichiarazione come sopra visto e risultante per tabulas dall'atto l'assegno indicato venne indicato
“non trasferibile”.- A fronte di quanto sopra emergente dall'atto pubblico, non vi è alcuna certezza documentale (posto che non risulta dall'atto), né alcuna prova peraltro non fornita in giudizio che il detto assegno (che invece non recava,
in contrasto con l'art 49 c.5, la dicitira “non trasferibile”) fosse stato emesso o consegnato dinanzi al notaio ,
né che venne da qust'ultimo visto o visionato, neppure vi è prova della presenza al momento del rogito dell'agente immobiliare . Nè in tal senso possono rilevare nel presente giudizio eventuali dichiarazioni Pt_2
rese dalla stessa in diverso procedimento in cui le venne contestata analoga violazione.- Pt_2
Le norme in questione prevedono infatti quanto segue:
L'art 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) stabilisce al comma 5 che “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.”
L'art 51 d lgs 231/2006 prevede l'obbligo per i soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 di riferirne entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (v. art 51
: “1.I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività
hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne
riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri
adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione
della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività
di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all' . La medesima comunicazione è Controparte_8
dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla
gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio
delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
2.In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni
circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da
[...]
che li accetta in versamento e dalla banca o da che ne effettua l'estinzione, Controparte_9 Controparte_9
salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro
soggetto obbligato.”) E' evidente da quanto sopra che il soggetto obbligato alla comunicazione deve aver avuto notizia delle infrazioni all'art. 49, in relazione ai suoi compiti e nei limiti delle sue "attribuzioni e attività".
Il momento conoscitivo della violazione della norma da parte dei soggetti chiamati a collaborare nell'attività
di controllo, viene messo in relazione con la tipica attività da essi espletata. L' obbligo, quindi, della comunicazione al Mef delle limitazioni sull'uso del contante scatta solo solo se il soggetto che è tenuto a comunicarla, ne abbia notizia in occasione dello svolgimento dell'attività che qualifica il proprio ruolo e che ne ha giustificato l'inserimento tra i destinatari del decreto.
Il notaio pertanto, in occasione dell'attività di rogito, deve aver assistito direttamente alla consegna del denaro,
dei libretti o dei titoli con modalità contra legem; ovvero, se l'operazione è una cessione di immobili e avviene dinanzi al lui, per avere appreso dalle parti che la consegna del denaro o di titoli è avvenuta prima del rogito con modalità contra legem, dovendo le parti rendere dinanzi al pubblico ufficiale la dichiarazione sostituiva richiesta dal comma 22 dell'art. 35 del D.l. n. 223 del 2006. E come visto detta dichiarazione riportava quanto sopra testualmente esposto.
E sono queste le modalità giuridicamente rilevanti per il citato art. 51 comma 1, con le quali il notaio può aver avuto "notizia" dell'infrazione in parola, dovendosi escludere invece che essi possano dirsi obbligati a porre in essere un'attività di indagine volta ad acquisire le stesse "notizie", per comprendere se il trasferimento di denaro o titoli si sia svolto secondo le prescrizioni di legge.
L'opposizione deve quindi essere accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata. Nulla per le spese, non essendone stata fatta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.-
Così deciso in Genova all'udienza del 20.01.2025 1 Il Gop
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Dott. Stefania Cozzani