Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2468/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi, ha pronunciato ai sensi dell' art. 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2468/2021 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore , Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Alberta
Scaglione (CF: ) presso il cui studio, in Locri alla via D. Candida nr. 6, è C.F._1 elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
-APPELLANTE
contro
(CF: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.1.1959 e residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo del primo grado di giudizio,
(CF , presso il cui studio, sito in Angri (SA) alla Controparte_2 C.F._3
Via Leonardo Da Vinci nr. 1, è elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
[...]
CONVENUTO-APPELLATO
pagina 1 di 7
Via Armando Diaz n. 11 -80134- Napoli (NA), P. IVA n. . PEC: P.IVA_2
Email_3
-APPELLATA contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 680/2023 del
2.2.2022, depositata in data 23.2.2023
CONCLUSIONI: in atti e a verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, co. I, c.p.c., conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' e la Parte_1 CP_3 impugnando gli estratti di ruolo n. 8690/2013 e n. 12388/2013 dai quali aveva appreso
[...]
l'esistenza delle cartelle esattoriali n. 071 2013 0098055160 000 dell'importo complessivo di €
8.010,49 e n. 071 2013 0124032686 000 dell'importo complessivo di € 8.016,63, emesse per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2012.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine quinquennale di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981. Eccepiva, altresì, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei ruoli nr. 8690/2013 e
12388/2013 nonché delle cartelle di pagamento. Chiedeva, altresì, di accertare l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del diritto di credito di cui alle cartelle esattoriali n. 071 2013
0098055160 e 071 2013 0124032686 000 e, per l'effetto, annullare tali cartelle, con vittoria di spese competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibilità della Parte_1 opposizione perché proposta in assenza di un concreto interesse ad agire da parte del ricorrente nonché per l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale;
nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica delle cartelle di pagamento (avvenute, rispettivamente, in data 2.7.2013 e 21.4.2015). pagina 2 di 7 Chiedeva, quindi, il rigetto della proposta domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
1.3 Con sentenza n. 680/2023 del 2.2.2022, depositata in data 23.2.2023, il Giudice di Pace di
Gragnano, ritenuta l'opposizione ammissibile e maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti azionati, dichiarava la nullità delle cartelle esattoriali nr. 071 2013 0098055160 000 e nr. 071 2013 0124032686 000 , condannando l' alla refusione delle spese processuali in CP_4 favore dell'opponente.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 8.5.2023, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione, attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo nonché la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. (ii) regolarità della notifica delle cartelle di pagamento;
Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi inammissibile e improcedibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo e, nel merito, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 16.10.2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale, eccepiva, in via preliminare, l'erronea applicazione dell'art. 342 cpc attesa la non specifica indicazione dei motivi di gravame nonché dell'art. 348bis cpc. Eccepiva, inoltre, l'ammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, attesa la sussistenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc. Eccepiva, infine, l'infondatezza dell'eccezione sul mancato decorso del termine prescrizionale. Chiedeva, pertanto, Il rigetto del proposto appello con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
4. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
5. All'odierna udienza il Giudice, previa discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎ 6. L'appello proposto da è fondato per le ragioni che seguono. CP_4
6.1 In via preliminare, va dichiarata la contumacia della regolarmente citata Controparte_3
e non costituitasi.
6.2 In via ancora preliminare, l'appello promosso da va ritenuto ammissibile anche con CP_4 riguardo all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata dal . CP_1
Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, pagina 3 di 7 ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass.,
SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_4 paradigma delineato dal legislatore, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, posto a fondamento delle conclusioni rassegnate.
A ciò si aggiunga che, la contestazione mossa dal , appare, inoltre, totalmente infondata, CP_1 attesa la puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso impugnare. CP_4
Ed infatti, nel caso di specie, l' mira, in maniera inequivocabile, a censurare le parti di CP_4 sentenza in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso estratto ruolo nonché la maturata prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall' La relativa CP_4 eccezione va, quindi, disattesa. L'esito della presente decisione, di accoglimento dell'appello per le ragioni che si andranno ad esplicitare, palesa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis cpc.
6.3 Passando al merito del gravame occorre precisare quanto segue.
L'azione esperita dall'odierno appellato andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione. In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale CP_4 verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' sul punto. CP_4
Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del pagina 4 di 7 credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
L'opponente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono pagina 5 di 7 suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale accertamento negativo del CP_1 credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma.
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
7. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale pagina 6 di 7 compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Gragnano n. 680/2023 depositata 23.2.2023, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 20.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Musi
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