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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
n.14/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa RO Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 14 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a Polignano a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Stefania Scardicchio
Appellante
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 9.9.2021 dinanzi al Tribunale del lavoro di Bari,
conveniva in giudizio l' affinché fosse accertato e dichiarato Parte_1 CP_1 che la stessa aveva svolto attività lavorativa come bracciante agricola a tempo determinato alle dipendenze della ditta FI RO nel 2020 per 104 giornate;
fosse condannato l' a reiscriverla negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per tutte CP_1 le suddette giornate disconosciute dell'anno 2020, a riaccreditarle sulla propria posizione assicurativa i contributi (effettivi e figurativi) per le giornate di lavoro agricolo disconosciute;
a liquidarle il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno
2020 da calcolarsi sulla base di 104 giornate lavorate e una retribuzione giornaliera di €
62,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge con il favore delle spese di lite in distrazione.
2. Costituitosi in data 6.12.2021, l' chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 riportandosi alle conclusioni del verbale di accertamento esperito dai propri funzionari di vigilanza nei confronti della ditta FI RO e, quanto al trattamento di disoccupazione, eccepiva , nel caso, esso andava liquidato non in base al salario di €
62,85, postulato da parte ricorrente, bensì a quello di € 50,00, indicato dal datore di lavoro e dagli operai ascoltati nel corso dell'accesso.
3. Espletata la prova orale sulle circostanze dedotte da parte ricorrente in ordine all'espletata attività lavorativa, con sentenza n. 4829/2024 del 5.12.2024, il Tribunale di
Bari così statuiva sulla domanda della lavoratrice: “ accoglie il ricorso e, per l'effetto:- dichiara che parte ricorrente ha espletato attività di lavoro subordinato quale bracciante agricolo alle dipendenze di RO FI per complessive 104 giornate lavorative nel corso dell'anno 2020; dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per le giornate di cui al punto precedente con condanna dell' alla CP_1 conseguenziale re-iscrizione; condanna l' all'accredito dei contributi per le CP_1 giornate di lavoro disconosciute e dei contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite in relazione alle annualità oggetto di causa;
condanna l' CP_1
a pagare il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2020 sulla base di una retribuzione giornaliera di Euro 50,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91; compensa per ½ le spese di lite condanna l' alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in CP_1
Euro 1905,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
4. Avverso detta decisione, con ricorso dell'8.01.2025 ha Parte_1 interposto appello limitatamente ai capi della sentenza con i quali il giudice di primo grado aveva ritenuto: 1) che il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2020 doveva essere calcolato su di una retribuzione giornaliera di € 50,00; 2) che il mancato integrale accoglimento della domanda (con riferimento alla quantificazione dell'indennità di disoccupazione) giustificava la parziale compensazione delle spese processuali.
5. Sebbene ritualmente citato, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
6. Acquisiti i documenti prodotti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 27 maggio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
******************************************
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nella individuazione della base di calcolo per il trattamento di disoccupazione agricola.
pag. 2/8 Afferma che dall'art. 1 comma 55 della l. 247 del 2007 e dall'art. 1 del dl
338/1989 si evince che il trattamento di disoccupazione agricola deve essere parametrato al 40 % della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva ovvero, se migliorativo, del salario pattuito su base negoziale individuale.
Sottolinea di essersi attenuta al parametro legislativo nella individuazione della retribuzione utile al calcolo della prestazione, avendo posto, alla base di detto calcolo, gli elementi riportati in ciascuno dei prospetti paga emessi dall'azienda nei periodi di lavoro dai quali si rilevava che il datore di lavoro, applicando il “CCNL Agricoltura
Bari O.T.D.”, aveva contabilizzato i seguenti “elementi della retribuzione”: Retr.
Contr. Prov. 48,18; 3° Elemento 14,67; TFR 4,16; Retribuzione Totale 67,01”.
Aggiunge che il calcolo andava operato, sulla base dei parametri del contratto provinciale OTD riportati in busta paga, al netto della quota di TFR (67,01 – 4,16 =
62,85), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza e che dalle buste paga risultava che sui medesimi importi erano state operate le trattenute previdenziali di legge.
Evidenzia che la circostanza che i testi escussi avevano riferito di aver percepito una retribuzione di euro 50 giornalieri era del tutto irrilevante poiché questi avevano fatto riferimento alla retribuzione netta percepita (come si evinceva, in particolare, dalla deposizione della teste che aveva affermato “La paga giornaliera Testimone_1 era di 50 €. pagata in contanti in campagna”) mentre il salario da porre a base delle prestazioni doveva essere al lordo delle ritenute di legge.
A prova di quanto affermato, rileva, a titolo di esempio, che per luglio 2020 la retribuzione lorda mensile risultava di €. 1.072,16, corrispondente a 67,01 giornalieri
(1.072,16: 16 giorni retribuiti) mentre la retribuzione netta era pari a €. 847,00 mensili, corrispondente a €. 52,92 giornalieri (847:16); sicché, tramite tale operazione che poteva essere replicata anche per tutti gli altri prospetti paga, si giungeva ai 50 euro netti di cui hanno parlato i testi.
Rimarca, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto degll' art. 1, comma 55, L.
247/2007 e dell'art. 1 DL 338/1989 il calcolo del trattamento previdenziale deve essere operato in base al salario indicato in busta paga, salvo che esso non risulti inferiore a quello stabilito dagli accordi individuali e non sulla base del salario inferiore eventualmente indicato da altri braccianti.
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c. ad opera del primo giudice.
Sostiene che alla riforma del capo relativo alla misura della sorte capitale deve seguire anche la riforma del capo relativo alle spese, attesa l'insussistenza sia della soccombenza reciproca che dei presupposti stabiliti dall'art. 92 c.p.c. per la pag. 3/8 compensazione, anche parziale, dei compensi professionali evidenziando peraltro,
l'irragionevole disposizione ad opera del primo giudice della compensazione delle spese di lite nella misura della metà in dispositivo e di un quarto nella parte motiva.
Conclude chiedendo:
“a) dichiarare il diritto dell'appellante al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 calcolata sulla base di una retribuzione giornaliera di €. 62,85 e condannare l'appellato al pagamento del relativo importo con interessi e rivalutazione come e nei limiti di legge. CP_ b) condannare l' alla rifusione per intero delle spese processuali di primo grado nella misura quantificata dal Tribunale in €. 3.810,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi in distrazione a favore del difensore anticipatario.
c) condannare l'appellato alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio da attribuirsi in distrazione”.
9. L'appello è fondato e va accolto.
10. Premesso che alcuna impugnazione risulta proposta con riferimento all'accertamento dell'effettivo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricola a tempo determinato per 104 giornate nell'anno 2020 e del conseguente diritto della stessa a ricevere per il medesimo anno il trattamento di disoccupazione agricola – con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione - è fondato il primo motivo a mezzo del quale l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nella individuazione della base di calcolo per il trattamento di disoccupazione agricola.
10.1. Al riguardo giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (Cass. n. 40400/2021) che le prestazioni per la disoccupazione spettanti ai lavoratori agricoli hanno storicamente presentato almeno due profili di specificità rispetto a quelle previste per la restante parte dei lavoratori subordinati: da un lato, per le peculiari modalità di accertamento e riscossione, che ne fanno, più che una provvidenza per contrastare la disoccupazione involontaria, uno strumento d'integrazione del reddito per indennizzare la precarietà, la discontinuità o stagionalità dell'attività svolta in agricoltura (cfr. in tal senso Cass. n. 21564 del 2017, sulla scorta, ex aliís, di Cass. S.U. n. 6491 del 1996 e Corte cost. n. 53 del 2017); dall'altro lato, per la platea dei potenziali beneficiari, che - ben prima delle note modifiche nel regime dell'indennità ordinaria di disoccupazione - ha incluso anche i lavoratori autonomi tipici del settore agricolo, vale a dire i compartecipanti familiari, i piccoli coloni e i piccoli coltivatori diretti (cfr. art. 8, I. n. 334/1968). Tali specificità hanno a loro volta dato luogo al problema della retribuzione sulla cui base commisurare i contributi e le prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori agricoli: e ciò non soltanto per la pag. 4/8 difficoltà di assumere quale base di calcolo retribuzioni che sono alquanto variabili nel corso dell'anno, ma altresì per l'impossibilità di configurare una "retribuzione" per i lavoratori autonomi, che pure sono beneficiari delle prestazioni di disoccupazione.
Proprio per ciò, pressoché coevamente all'estensione ai lavoratori autonomi del beneficio delle prestazioni previdenziali previste per gli operai agricoli, il legislatore previde di ricorrere, per la determinazione dei contributi dovuti in favore dei lavoratori agricoli, ad un sistema di determinazione "virtuale" delle retribuzioni, mediante decreti del Ministro del lavoro emanati sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalla organizzazioni sindacali interessate (cfr. art. 28, d.P.R. n. 488/1968); e a tale sistema fece logicamente riferimento l'art. 3, I. n. 457/1972, per individuare la base di calcolo su cui commisurare le prestazioni dovute nei loro confronti.
Tale sistema di individuazione della retribuzione imponibile e della retribuzione parametro fu dapprima modificato dall'art. 4, d.lgs. n. 146/1997 (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 24, lett. g), I. n. 335/1995), con cui si previde che, a decorrere dal 1°.1.1998, il salario medio convenzionale determinato con decreto del
Ministro del lavoro e rilevato nel 1995 restasse fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non venisse superato a quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (cfr. in tal senso Cass. n. 10546 del 2007), e poi definitivamente abbandonato "per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato" dall'art. 01, commi 4 - 5, d.l. n. 2/2006 (introdotto dalla legge di conversione n. 81/2006), che ha stabilito, per quanto qui rileva, che a decorrere dal 1°.
1.2006 la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati debba essere parametrata a quella di cui all'art. 1, comma 1°, d.l. n. 338/1989 (conv. con
I. n. 389/1989), e che, con la medesima decorrenza, tale retribuzione debba valere anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato.
Sulla scorta di tali considerazioni è stato dunque definitivamente acclarato che
“in tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n.
488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del
d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e
pag. 5/8 dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 334 del
1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale” (Cass. n.40400/2021).
10.2.Ciò posto va quindi evidenziato che l'art. 1 comma 55 l. 247/2007 prevede che “per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo
1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento”.
L'art. 1 d.l. 338/1989 prevede “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Il salario previsto dalla contrattazione collettiva di categoria deve essere poi considerato al netto delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, in base al principio secondo cui (cfr. ex multis, Sez. 6, Ordinanza n. 11152 del 20/05/2011)
“ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell'art.
4 del d.lgs.n.146 del 1997, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata
"quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre
1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all'art. 3 d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio
1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi”.
In merito alla questione se debbano considerarsi le somme della retribuzione al netto o al lordo valgono le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione sulla pag. 6/8 regola ricavabile dall'art. 1 l. 389 del 1989 nella sent. n. 09492 del 2003 secondo cui “il calcolo della contribuzione previdenziale va fatto sulla retribuzione, al lordo della quota di contributi a carico dei lavoratori, corrisposta e che questa non può essere inferiore a quella minima prevista dai contratti collettivi. Il calcolo sul lordo deriva dalla circostanza che la quota di contributi a carico dei lavoratori non è versata da essi all'istituto previdenziale, ma ritenuta dal datore di lavoro e versata all' la CP_1 retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore è, quindi, quella materialmente corrisposta maggiorata del contributo a suo carico, ritenuto dal datore di lavoro”.
Ha, dunque, errato il primo giudice nel considerare quale base per il calcolo della indennità di disoccupazione la somma di euro 50,00 indicata quale paga giornaliera dai colleghi della ricorrente.
Peraltro, come pure evidenziato da parte appellante, i testi in primo grado avevano riferito di aver ricevuto la paga in contanti nella misura di euro 50,00 e che la era stata pagata con le stesse modalità facendo verosimilmente riferimento alla Parte_1 somma di fatto ricevuta e quindi al netto delle ritenute di legge.
La retribuzione da porre alla base di calcolo per il trattamento di disoccupazione agricola va, invece, individuata sulla base dei parametri del contratto provinciale OTD riportati nelle buste paga della ricorrente (pari ad euro 67,01 lordi) al netto della quota di TFR (euro 4,16) e quindi in relazione ad una retribuzione giornaliera lorda di euro
62,85.
Ne consegue che, in parziale riforma della impugnata sentenza, l' va CP_1 condannato a pagare all'appellante il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno
2020 parametrato al 40% della retribuzione giornaliera di euro 62,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, con il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
11. La riforma parziale della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento integrale della domanda proposta dalla bracciante, determina l'assorbimento del motivo di gravame concernente la regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
In proposito, infatti, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 24.01.2017 n. 1775; v. anche Cass. 01.6.2016 n. 11423; Cass. 18.03.2014 n.
6259).
pag. 7/8 Nel caso in esame, reputa la Corte che la nuova formulazione delle spese di primo grado ben possa, ad ogni modo, conformarsi alla doglianza avanzata dall'appellante che ha censurato la parziale compensazione delle spese disposta dal primo giudice (sulla base di una ritenuta parziale soccombenza della ricorrente) e, di conseguenza, l'attribuzione della sola quota parziale di euro 1.905,00 in luogo di quella
(rivendicata con il motivo di gravame) di euro 3.810,00 dal momento che l'accoglimento integrale della domanda proposta dalla lavoratrice rende insussistente qualunque ipotesi di parziale soccombenza e determina l'attribuzione per l'intero delle spese di lite.
12. Anche le spese processuali del presente grado del giudizio gravano, secondo soccombenza, sull'ente convenuto. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue.
Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014
e successive modifiche (da ultimo, con d.m. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025 avverso la Parte_1 sentenza n. 4829/2024 in data 5 dicembre 2024 del Tribunale di Bari, Giudice del
Lavoro nei confronti dell' , così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza condanna l' a pagare all'appellante il trattamento di disoccupazione agricola per CP_1
l'anno 2020 parametrato al 40% della retribuzione giornaliera di euro 62,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, con il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
3) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_1 dell'appellante, che liquida in € 3.810,00 per il primo grado ed € 1500,00 per il presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Così deciso in Bari, il 27 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 8/8
- SEZIONE LAVORO –
n.14/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa RO Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 14 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a Polignano a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Stefania Scardicchio
Appellante
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 9.9.2021 dinanzi al Tribunale del lavoro di Bari,
conveniva in giudizio l' affinché fosse accertato e dichiarato Parte_1 CP_1 che la stessa aveva svolto attività lavorativa come bracciante agricola a tempo determinato alle dipendenze della ditta FI RO nel 2020 per 104 giornate;
fosse condannato l' a reiscriverla negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per tutte CP_1 le suddette giornate disconosciute dell'anno 2020, a riaccreditarle sulla propria posizione assicurativa i contributi (effettivi e figurativi) per le giornate di lavoro agricolo disconosciute;
a liquidarle il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno
2020 da calcolarsi sulla base di 104 giornate lavorate e una retribuzione giornaliera di €
62,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge con il favore delle spese di lite in distrazione.
2. Costituitosi in data 6.12.2021, l' chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 riportandosi alle conclusioni del verbale di accertamento esperito dai propri funzionari di vigilanza nei confronti della ditta FI RO e, quanto al trattamento di disoccupazione, eccepiva , nel caso, esso andava liquidato non in base al salario di €
62,85, postulato da parte ricorrente, bensì a quello di € 50,00, indicato dal datore di lavoro e dagli operai ascoltati nel corso dell'accesso.
3. Espletata la prova orale sulle circostanze dedotte da parte ricorrente in ordine all'espletata attività lavorativa, con sentenza n. 4829/2024 del 5.12.2024, il Tribunale di
Bari così statuiva sulla domanda della lavoratrice: “ accoglie il ricorso e, per l'effetto:- dichiara che parte ricorrente ha espletato attività di lavoro subordinato quale bracciante agricolo alle dipendenze di RO FI per complessive 104 giornate lavorative nel corso dell'anno 2020; dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per le giornate di cui al punto precedente con condanna dell' alla CP_1 conseguenziale re-iscrizione; condanna l' all'accredito dei contributi per le CP_1 giornate di lavoro disconosciute e dei contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite in relazione alle annualità oggetto di causa;
condanna l' CP_1
a pagare il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2020 sulla base di una retribuzione giornaliera di Euro 50,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91; compensa per ½ le spese di lite condanna l' alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in CP_1
Euro 1905,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
4. Avverso detta decisione, con ricorso dell'8.01.2025 ha Parte_1 interposto appello limitatamente ai capi della sentenza con i quali il giudice di primo grado aveva ritenuto: 1) che il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2020 doveva essere calcolato su di una retribuzione giornaliera di € 50,00; 2) che il mancato integrale accoglimento della domanda (con riferimento alla quantificazione dell'indennità di disoccupazione) giustificava la parziale compensazione delle spese processuali.
5. Sebbene ritualmente citato, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
6. Acquisiti i documenti prodotti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 27 maggio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
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7. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nella individuazione della base di calcolo per il trattamento di disoccupazione agricola.
pag. 2/8 Afferma che dall'art. 1 comma 55 della l. 247 del 2007 e dall'art. 1 del dl
338/1989 si evince che il trattamento di disoccupazione agricola deve essere parametrato al 40 % della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva ovvero, se migliorativo, del salario pattuito su base negoziale individuale.
Sottolinea di essersi attenuta al parametro legislativo nella individuazione della retribuzione utile al calcolo della prestazione, avendo posto, alla base di detto calcolo, gli elementi riportati in ciascuno dei prospetti paga emessi dall'azienda nei periodi di lavoro dai quali si rilevava che il datore di lavoro, applicando il “CCNL Agricoltura
Bari O.T.D.”, aveva contabilizzato i seguenti “elementi della retribuzione”: Retr.
Contr. Prov. 48,18; 3° Elemento 14,67; TFR 4,16; Retribuzione Totale 67,01”.
Aggiunge che il calcolo andava operato, sulla base dei parametri del contratto provinciale OTD riportati in busta paga, al netto della quota di TFR (67,01 – 4,16 =
62,85), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza e che dalle buste paga risultava che sui medesimi importi erano state operate le trattenute previdenziali di legge.
Evidenzia che la circostanza che i testi escussi avevano riferito di aver percepito una retribuzione di euro 50 giornalieri era del tutto irrilevante poiché questi avevano fatto riferimento alla retribuzione netta percepita (come si evinceva, in particolare, dalla deposizione della teste che aveva affermato “La paga giornaliera Testimone_1 era di 50 €. pagata in contanti in campagna”) mentre il salario da porre a base delle prestazioni doveva essere al lordo delle ritenute di legge.
A prova di quanto affermato, rileva, a titolo di esempio, che per luglio 2020 la retribuzione lorda mensile risultava di €. 1.072,16, corrispondente a 67,01 giornalieri
(1.072,16: 16 giorni retribuiti) mentre la retribuzione netta era pari a €. 847,00 mensili, corrispondente a €. 52,92 giornalieri (847:16); sicché, tramite tale operazione che poteva essere replicata anche per tutti gli altri prospetti paga, si giungeva ai 50 euro netti di cui hanno parlato i testi.
Rimarca, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto degll' art. 1, comma 55, L.
247/2007 e dell'art. 1 DL 338/1989 il calcolo del trattamento previdenziale deve essere operato in base al salario indicato in busta paga, salvo che esso non risulti inferiore a quello stabilito dagli accordi individuali e non sulla base del salario inferiore eventualmente indicato da altri braccianti.
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c. ad opera del primo giudice.
Sostiene che alla riforma del capo relativo alla misura della sorte capitale deve seguire anche la riforma del capo relativo alle spese, attesa l'insussistenza sia della soccombenza reciproca che dei presupposti stabiliti dall'art. 92 c.p.c. per la pag. 3/8 compensazione, anche parziale, dei compensi professionali evidenziando peraltro,
l'irragionevole disposizione ad opera del primo giudice della compensazione delle spese di lite nella misura della metà in dispositivo e di un quarto nella parte motiva.
Conclude chiedendo:
“a) dichiarare il diritto dell'appellante al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 calcolata sulla base di una retribuzione giornaliera di €. 62,85 e condannare l'appellato al pagamento del relativo importo con interessi e rivalutazione come e nei limiti di legge. CP_ b) condannare l' alla rifusione per intero delle spese processuali di primo grado nella misura quantificata dal Tribunale in €. 3.810,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi in distrazione a favore del difensore anticipatario.
c) condannare l'appellato alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio da attribuirsi in distrazione”.
9. L'appello è fondato e va accolto.
10. Premesso che alcuna impugnazione risulta proposta con riferimento all'accertamento dell'effettivo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricola a tempo determinato per 104 giornate nell'anno 2020 e del conseguente diritto della stessa a ricevere per il medesimo anno il trattamento di disoccupazione agricola – con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione - è fondato il primo motivo a mezzo del quale l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nella individuazione della base di calcolo per il trattamento di disoccupazione agricola.
10.1. Al riguardo giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (Cass. n. 40400/2021) che le prestazioni per la disoccupazione spettanti ai lavoratori agricoli hanno storicamente presentato almeno due profili di specificità rispetto a quelle previste per la restante parte dei lavoratori subordinati: da un lato, per le peculiari modalità di accertamento e riscossione, che ne fanno, più che una provvidenza per contrastare la disoccupazione involontaria, uno strumento d'integrazione del reddito per indennizzare la precarietà, la discontinuità o stagionalità dell'attività svolta in agricoltura (cfr. in tal senso Cass. n. 21564 del 2017, sulla scorta, ex aliís, di Cass. S.U. n. 6491 del 1996 e Corte cost. n. 53 del 2017); dall'altro lato, per la platea dei potenziali beneficiari, che - ben prima delle note modifiche nel regime dell'indennità ordinaria di disoccupazione - ha incluso anche i lavoratori autonomi tipici del settore agricolo, vale a dire i compartecipanti familiari, i piccoli coloni e i piccoli coltivatori diretti (cfr. art. 8, I. n. 334/1968). Tali specificità hanno a loro volta dato luogo al problema della retribuzione sulla cui base commisurare i contributi e le prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori agricoli: e ciò non soltanto per la pag. 4/8 difficoltà di assumere quale base di calcolo retribuzioni che sono alquanto variabili nel corso dell'anno, ma altresì per l'impossibilità di configurare una "retribuzione" per i lavoratori autonomi, che pure sono beneficiari delle prestazioni di disoccupazione.
Proprio per ciò, pressoché coevamente all'estensione ai lavoratori autonomi del beneficio delle prestazioni previdenziali previste per gli operai agricoli, il legislatore previde di ricorrere, per la determinazione dei contributi dovuti in favore dei lavoratori agricoli, ad un sistema di determinazione "virtuale" delle retribuzioni, mediante decreti del Ministro del lavoro emanati sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalla organizzazioni sindacali interessate (cfr. art. 28, d.P.R. n. 488/1968); e a tale sistema fece logicamente riferimento l'art. 3, I. n. 457/1972, per individuare la base di calcolo su cui commisurare le prestazioni dovute nei loro confronti.
Tale sistema di individuazione della retribuzione imponibile e della retribuzione parametro fu dapprima modificato dall'art. 4, d.lgs. n. 146/1997 (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 24, lett. g), I. n. 335/1995), con cui si previde che, a decorrere dal 1°.1.1998, il salario medio convenzionale determinato con decreto del
Ministro del lavoro e rilevato nel 1995 restasse fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non venisse superato a quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (cfr. in tal senso Cass. n. 10546 del 2007), e poi definitivamente abbandonato "per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato" dall'art. 01, commi 4 - 5, d.l. n. 2/2006 (introdotto dalla legge di conversione n. 81/2006), che ha stabilito, per quanto qui rileva, che a decorrere dal 1°.
1.2006 la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati debba essere parametrata a quella di cui all'art. 1, comma 1°, d.l. n. 338/1989 (conv. con
I. n. 389/1989), e che, con la medesima decorrenza, tale retribuzione debba valere anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato.
Sulla scorta di tali considerazioni è stato dunque definitivamente acclarato che
“in tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n.
488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del
d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e
pag. 5/8 dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 334 del
1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale” (Cass. n.40400/2021).
10.2.Ciò posto va quindi evidenziato che l'art. 1 comma 55 l. 247/2007 prevede che “per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo
1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento”.
L'art. 1 d.l. 338/1989 prevede “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Il salario previsto dalla contrattazione collettiva di categoria deve essere poi considerato al netto delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, in base al principio secondo cui (cfr. ex multis, Sez. 6, Ordinanza n. 11152 del 20/05/2011)
“ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell'art.
4 del d.lgs.n.146 del 1997, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata
"quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre
1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all'art. 3 d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio
1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi”.
In merito alla questione se debbano considerarsi le somme della retribuzione al netto o al lordo valgono le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione sulla pag. 6/8 regola ricavabile dall'art. 1 l. 389 del 1989 nella sent. n. 09492 del 2003 secondo cui “il calcolo della contribuzione previdenziale va fatto sulla retribuzione, al lordo della quota di contributi a carico dei lavoratori, corrisposta e che questa non può essere inferiore a quella minima prevista dai contratti collettivi. Il calcolo sul lordo deriva dalla circostanza che la quota di contributi a carico dei lavoratori non è versata da essi all'istituto previdenziale, ma ritenuta dal datore di lavoro e versata all' la CP_1 retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore è, quindi, quella materialmente corrisposta maggiorata del contributo a suo carico, ritenuto dal datore di lavoro”.
Ha, dunque, errato il primo giudice nel considerare quale base per il calcolo della indennità di disoccupazione la somma di euro 50,00 indicata quale paga giornaliera dai colleghi della ricorrente.
Peraltro, come pure evidenziato da parte appellante, i testi in primo grado avevano riferito di aver ricevuto la paga in contanti nella misura di euro 50,00 e che la era stata pagata con le stesse modalità facendo verosimilmente riferimento alla Parte_1 somma di fatto ricevuta e quindi al netto delle ritenute di legge.
La retribuzione da porre alla base di calcolo per il trattamento di disoccupazione agricola va, invece, individuata sulla base dei parametri del contratto provinciale OTD riportati nelle buste paga della ricorrente (pari ad euro 67,01 lordi) al netto della quota di TFR (euro 4,16) e quindi in relazione ad una retribuzione giornaliera lorda di euro
62,85.
Ne consegue che, in parziale riforma della impugnata sentenza, l' va CP_1 condannato a pagare all'appellante il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno
2020 parametrato al 40% della retribuzione giornaliera di euro 62,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, con il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
11. La riforma parziale della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento integrale della domanda proposta dalla bracciante, determina l'assorbimento del motivo di gravame concernente la regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
In proposito, infatti, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 24.01.2017 n. 1775; v. anche Cass. 01.6.2016 n. 11423; Cass. 18.03.2014 n.
6259).
pag. 7/8 Nel caso in esame, reputa la Corte che la nuova formulazione delle spese di primo grado ben possa, ad ogni modo, conformarsi alla doglianza avanzata dall'appellante che ha censurato la parziale compensazione delle spese disposta dal primo giudice (sulla base di una ritenuta parziale soccombenza della ricorrente) e, di conseguenza, l'attribuzione della sola quota parziale di euro 1.905,00 in luogo di quella
(rivendicata con il motivo di gravame) di euro 3.810,00 dal momento che l'accoglimento integrale della domanda proposta dalla lavoratrice rende insussistente qualunque ipotesi di parziale soccombenza e determina l'attribuzione per l'intero delle spese di lite.
12. Anche le spese processuali del presente grado del giudizio gravano, secondo soccombenza, sull'ente convenuto. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue.
Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014
e successive modifiche (da ultimo, con d.m. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025 avverso la Parte_1 sentenza n. 4829/2024 in data 5 dicembre 2024 del Tribunale di Bari, Giudice del
Lavoro nei confronti dell' , così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza condanna l' a pagare all'appellante il trattamento di disoccupazione agricola per CP_1
l'anno 2020 parametrato al 40% della retribuzione giornaliera di euro 62,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, con il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
3) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_1 dell'appellante, che liquida in € 3.810,00 per il primo grado ed € 1500,00 per il presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Così deciso in Bari, il 27 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
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