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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Sara Brogioni
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sara CP_1 C.F._2
Brogioni
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
In data 22.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 26/02/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) in data 08.09.2012 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 24 giugno 2011, il figlio , , in data 17 Per_1 Per_2 Per_ ottobre 2013 e , il 27 maggio 2015.
Con provvedimento in data 10.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 22.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli tutti minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino Parte_1
(LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) in data 08.09.2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 19 parte 2 serie A Anno 2012).
DISPONE CHE
3 1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune Campiglia M.ma (LI) fraz.
Venturina Terme (LI) in Via del Bottaccio n. 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata ai figli minori nel loro interesse, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla educazione, istruzione e salute dei medesimi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Campiglia M.ma (LI) fraz.
Venturina Terme (LI) in Via del Bottaccio n. 20 verrà frequentata da entrambi i genitori secondo un sistema di rotazione: per questo motivo la sig.ra CP_1
la quale continuerà a risiedere nel suddetto appartamento di proprietà
[...] della di lei madre, già adibito a casa coniugale, per tre giorni la settimana, indicativamente il mercoledì, il giovedì e il venerdì, nonché il sabato a settimane alterne, e lascerà la suddetta abitazione nella disponibilità del sig.
per il resto del tempo, così da consentirgli di trascorrere i Parte_1 suddetti giorni con i figli, compatibilmente con le loro occupazioni, nonché quelle lavorative dei genitori, senza turbare le abitudini e le frequentazioni scolastiche ed extrascolastiche dei medesimi.
Ciascuno dei genitori provvederà, nei giorni che trascorrerà con i figli presso la casa coniugale a tutte le necessità ed esigenze dei medesimi, comprese naturalmente quelle di salute, scolastiche, di sport e di svago.
5. Le giornate di Natale e Pasqua i figli le trascorreranno con entrambi i genitori, nella casa dove hanno la loro residenza, al fine di garantire loro di mantenere un regime di vita e di legami affettivi il più possibile simile a quello esistente prima della separazione dei genitori. Tale stato di cose, che si è dimostrato proficuo per il benessere psicofisico dei figli, i quali hanno giù assorbito psicologicamente la separazione di genitori, proseguirà fino a che gli odierni ricorrenti, di comune accordo, lo riterranno opportuno per l'interesse dei figli.
6. Quanto alle festività e ai compleanni dei minori i genitori concordano che i figli li trascorreranno presso la loro residenza anagrafica con entrambi i genitori, o, eventualmente, altro luogo concordato tra i genitori, tenendo conto
4 dei desideri e dell'interesse dei figli;
in merito ai compleanni dei genitori e dei nonni, i genitori concordano di rispettare i desideri dei figli e di uniformarsi alle richieste dei medesimi. Lo stesso dicasi, per quanto possibile in considerazione degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, per le vacanze estive. I genitori acconsentono altresì a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e sulla possibilità di portare i figli all'estero in occasione delle vacanze scolastiche per periodi di tempo non superiori a 15 giorni l'anno.
7. Durante i periodi di permanenza di ciascuno dei genitori presso l'abitazione dei figli minori le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal suddetto genitore;
le questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggior interesse, destinate a incidere durevolmente sulla vita dei figli) verranno sempre assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo.
8. Nel caso di malattia di uno dei figli ciascuno dei genitori si impegna a garantire all'altro la possibilità di vedere il figlio e a telefonare al suddetto.
9. Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro e/o familiari improrogabili, entrambi i genitori non possano prendersi cura dei figli, per periodi di tempo limitati, i genitori indicano come persona di comune fiducia, che potrà occuparsi dei figli minori, anche ospitandoli presso la propria abitazione, la
Sig.ra residente in [...], piano primo – Testimone_1
Frazione di Venturina Terme Comune di Campiglia Marittima (LI), nonna materna.
10. Nel caso in cui un genitore attivi una relazione duratura con un nuovo partner questi si impegna a comunicarne il nome all'altro genitore. Se i figli fossero riluttanti ad incontrare il nuovo partner, i genitori concordano che non dovrà essere forzata in alcun modo la loro volontà e dovranno essere rispettati i loro desideri;
11.I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con essi legami affettivi significativi;
12. I genitori si obbligano a provvedere ciascuno per il 50% (cinquanta per cento) alle spese che si renderanno necessarie per il mantenimento e l'istruzione dei figli anche dopo il compimento della maggiore età da parte di questi ultimi, fino a quando questi saranno in grado di procurarsi un reddito proprio, nonché alle spese ordinarie dell'abitazione dei suddetti. Le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e, comunque, documentate, saranno a carico di entrambi i genitori
5 nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con le precisazioni che seguono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, ecc.) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i
6 genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
13. I due coniugi si danno reciprocamente atto di godere entrambi di redditi sufficienti alle proprie esigenze economiche, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
14. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale, nonché ogni altra spesa relativa al mantenimento dei figli viene divisa al 50% tra i genitori;
tale disposizione vigerà finché i genitori usufruiranno per tempi paritari della casa coniugale.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Sara Brogioni
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sara CP_1 C.F._2
Brogioni
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
In data 22.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 26/02/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) in data 08.09.2012 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 24 giugno 2011, il figlio , , in data 17 Per_1 Per_2 Per_ ottobre 2013 e , il 27 maggio 2015.
Con provvedimento in data 10.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 22.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli tutti minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino Parte_1
(LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) in data 08.09.2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 19 parte 2 serie A Anno 2012).
DISPONE CHE
3 1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune Campiglia M.ma (LI) fraz.
Venturina Terme (LI) in Via del Bottaccio n. 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata ai figli minori nel loro interesse, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla educazione, istruzione e salute dei medesimi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Campiglia M.ma (LI) fraz.
Venturina Terme (LI) in Via del Bottaccio n. 20 verrà frequentata da entrambi i genitori secondo un sistema di rotazione: per questo motivo la sig.ra CP_1
la quale continuerà a risiedere nel suddetto appartamento di proprietà
[...] della di lei madre, già adibito a casa coniugale, per tre giorni la settimana, indicativamente il mercoledì, il giovedì e il venerdì, nonché il sabato a settimane alterne, e lascerà la suddetta abitazione nella disponibilità del sig.
per il resto del tempo, così da consentirgli di trascorrere i Parte_1 suddetti giorni con i figli, compatibilmente con le loro occupazioni, nonché quelle lavorative dei genitori, senza turbare le abitudini e le frequentazioni scolastiche ed extrascolastiche dei medesimi.
Ciascuno dei genitori provvederà, nei giorni che trascorrerà con i figli presso la casa coniugale a tutte le necessità ed esigenze dei medesimi, comprese naturalmente quelle di salute, scolastiche, di sport e di svago.
5. Le giornate di Natale e Pasqua i figli le trascorreranno con entrambi i genitori, nella casa dove hanno la loro residenza, al fine di garantire loro di mantenere un regime di vita e di legami affettivi il più possibile simile a quello esistente prima della separazione dei genitori. Tale stato di cose, che si è dimostrato proficuo per il benessere psicofisico dei figli, i quali hanno giù assorbito psicologicamente la separazione di genitori, proseguirà fino a che gli odierni ricorrenti, di comune accordo, lo riterranno opportuno per l'interesse dei figli.
6. Quanto alle festività e ai compleanni dei minori i genitori concordano che i figli li trascorreranno presso la loro residenza anagrafica con entrambi i genitori, o, eventualmente, altro luogo concordato tra i genitori, tenendo conto
4 dei desideri e dell'interesse dei figli;
in merito ai compleanni dei genitori e dei nonni, i genitori concordano di rispettare i desideri dei figli e di uniformarsi alle richieste dei medesimi. Lo stesso dicasi, per quanto possibile in considerazione degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, per le vacanze estive. I genitori acconsentono altresì a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e sulla possibilità di portare i figli all'estero in occasione delle vacanze scolastiche per periodi di tempo non superiori a 15 giorni l'anno.
7. Durante i periodi di permanenza di ciascuno dei genitori presso l'abitazione dei figli minori le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal suddetto genitore;
le questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggior interesse, destinate a incidere durevolmente sulla vita dei figli) verranno sempre assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo.
8. Nel caso di malattia di uno dei figli ciascuno dei genitori si impegna a garantire all'altro la possibilità di vedere il figlio e a telefonare al suddetto.
9. Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro e/o familiari improrogabili, entrambi i genitori non possano prendersi cura dei figli, per periodi di tempo limitati, i genitori indicano come persona di comune fiducia, che potrà occuparsi dei figli minori, anche ospitandoli presso la propria abitazione, la
Sig.ra residente in [...], piano primo – Testimone_1
Frazione di Venturina Terme Comune di Campiglia Marittima (LI), nonna materna.
10. Nel caso in cui un genitore attivi una relazione duratura con un nuovo partner questi si impegna a comunicarne il nome all'altro genitore. Se i figli fossero riluttanti ad incontrare il nuovo partner, i genitori concordano che non dovrà essere forzata in alcun modo la loro volontà e dovranno essere rispettati i loro desideri;
11.I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con essi legami affettivi significativi;
12. I genitori si obbligano a provvedere ciascuno per il 50% (cinquanta per cento) alle spese che si renderanno necessarie per il mantenimento e l'istruzione dei figli anche dopo il compimento della maggiore età da parte di questi ultimi, fino a quando questi saranno in grado di procurarsi un reddito proprio, nonché alle spese ordinarie dell'abitazione dei suddetti. Le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e, comunque, documentate, saranno a carico di entrambi i genitori
5 nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con le precisazioni che seguono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, ecc.) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i
6 genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
13. I due coniugi si danno reciprocamente atto di godere entrambi di redditi sufficienti alle proprie esigenze economiche, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
14. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale, nonché ogni altra spesa relativa al mantenimento dei figli viene divisa al 50% tra i genitori;
tale disposizione vigerà finché i genitori usufruiranno per tempi paritari della casa coniugale.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7