Decreto cautelare 10 gennaio 2023
Sentenza 8 marzo 2023
Ordinanza cautelare 1 settembre 2023
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/07/2025, n. 6593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6593 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06593/2025REG.PROV.COLL.
N. 05728/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5728 del 2023, proposto da Mma Autoservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Di Raimondo e Riccardo Carlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Sferrazza, Massimo Boccia Neri e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Boccia Neri in Roma, via Cesare Beccaria n.29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 3855/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – MA Autoservizi S.r.l. (qui di seguito, breviter , MA) è una società di autoservizi che svolge da molteplici anni attività di trasporto di persone con autopullman da noleggio turistico con conducente e autolinee granturismo nazionali, internazionali e interregionali, nonché l’autonoleggio di veicoli con o senza conducente. In conseguenza dei riflessi pregiudizievoli della crisi epidemiologica da Covid-19, la Società ha presentato in data 16 febbraio 2022 all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale istanza di autorizzazione all’integrazione salariale per 25 dipendenti e per la durata di sei mesi a causa della perdurante crisi di impresa, allegando la copia dell’istanza di esame congiunto inviata alle OO.SS. maggiormente rappresentative, la specifica relazione tecnica e il bilancio provvisorio attestante la situazioni di crisi finanziaria aziendale ed il documento del legale rappresentante pro tempore della Società appellante.
2. – L’INPS, con provvedimento del 6 dicembre 2022, ha rigettato l’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale facendo rilevare la mancanza dell’atto comprovante la comunicazione dell’avvenuta informativa da parte del datore di lavoro alla CGIL (ossia la ricevuta PEC di avvenuta consegna).
3. – MA ha, dunque, impugnato innanzi al TAR per il Lazio il provvedimento sfavorevole allegando di aver inviato la comunicazione diretta alla CGIL ad un indirizzo PEC errato, senonché il giudice di prime cure ha respinto il gravame con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare opinando che “ l’omessa comunicazione preventiva ad una delle organizzazioni sindacali più rappresentative, unitamente all’omesso riscontro di tale inadempienza nell’ambito delle richieste istruttorie avanzate dall’Istituto previdenziale – non avendo l’impresa mai comunicato all’INPS la circostanza della spedizione della pec a indirizzo errato, e dovendo aver cura di verificarne l’esattezza - determina l’inammissibilità della domanda di accesso al beneficio ”.
4. – In appello, la Società si duole in primis dell’ error in iudicando per violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 148 del 2015 in quanto il diniego impugnato appariva motivato esclusivamente sulla omessa informativa nei confronti della CGIL dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale, non ritenendo erroneamente sufficiente la comunicazione preventiva inoltrata nei confronti delle sole sigle sindacali maggiormente rappresentative UIL e CISL. Secondo la tesi dell’appellante, a norma dell’art. 14 cit. la comunicazione avrebbe dovuto essere data alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative e giammai a tutte le predette rappresentanze, facendo apparire la motivazione adottata dapprima dall’INPS nel provvedimento impugnato in primo grado e poi dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata, manifestamente erronee. Proseguendo su questa linea di ragionamento, MA soggiunge che neanche nella circolare INPS 139/2016 vi sarebbe alcun genere di precisazione in ordine alla comunicazione dell’informativa preventiva a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ma, esclusivamente, alle organizzazioni stesse.
4.1. – Quale secondo profilo di censura, l’appellante lamenta l’ error in iudicando per omessa pronuncia sull’errore scusabile nell’inoltro della PEC nei confronti della CGIL stigmatizzando, per incidens , l’inefficacia e l’invalidità del supplemento istruttorio espletato dall’INPS. A detta dell’appellante, al momento della richiesta di supplemento istruttorio dell’Istituto - consistito nella produzione della PEC di avvenuta consegna nei confronti della CGIL - essendo ampiamente scaduti i termini per il relativo inoltro già il 28 febbraio 2022, MA non avrebbe potuto produrre la ricevuta di avvenuta consegna della pre-informativa nei confronti della CGIL, rendendo il supplemento istruttorio del tutto inutile. Denuncia, dipoi, MA che il primo giudice avrebbe completamente omesso ogni genere di valutazione e/o argomentazione anche in ordine alla mancata convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, soprattutto a fronte della omessa produzione della comunicazione preventiva nei confronti della CGIL da parte della Società appellante.
4.2. – Da ultimo, col terzo motivo di appello, MA si duole più in generale dell’omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il primo giudice che, in violazione dell’art. 116 c.p.c., avrebbe omesso ogni genere di valutazione anche in ordine alla scarna motivazione contenuta nei provvedimenti impugnati.
4.3. – L’appellante ha corredato l’impugnazione di una domanda cautelare con la quale ha paventato il periculum in mora strettamente correlato all’esecuzione di contratti di trasporto nell’arco dell’estate del 2023.
5. – Si è costituito in giudizio l’Istituto previdenziale contestando in fatto e in diritto il merito della controversia.
6. – In esito alla trattazione cautelare del 31 agosto 2023, la Sezione ha respinto con ordinanza cautelare n. 3705/2023, la domanda cautelare sulla scorta di una ritenuta carenza di fumus boni iuris poiché la tesi secondo cui sarebbe bastata la convocazione di due sole organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, eccezion fatta per la CIGL, non risulta convincente alla luce della ratio della disposizione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, che è quella di coinvolgere tutte le sigle sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di evitare che situazioni di crisi possano ridondare in danno dei lavoratori; infatti, come sottolineato dall’Inps, solo il coinvolgimento di tutte le sigle sindacali consente di stipulare accordi anche in deroga alle disposizioni dei CCNL di categoria, come nel caso dei contratti di solidarietà. Peraltro, la tesi dell’appellante si scontra con la condotta tenuta dalla società appellante in sede amministrativa, in quanto la mancata convocazione della CIGL non è derivata da una sua precisa scelta, bensì da un mero errore di trasmissione della PEC alla predetta organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, il che implica la consapevolezza dell’appellante circa la necessità di coinvolgere anche tale sindacato.
7. – Le parti non hanno svolto ulteriore attività difensiva in vista dell’udienza pubblica del 22 maggio 2025, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – L’appello è infondato per quanto si espone dappresso.
9. – Va premesso che l’art. 14 d.lgs. n. 148 del 2015, rubricato “ informazione e consultazione sindacale ”, dispone che “ nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati ”. La chiara littera legis è stata poi ulteriormente esplicata e ribadita dalla Circolare INPS n. 139/2016 giusta la quale “ la norma di cui all’art. 14 conferma […] la sussistenza dell’obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali e, in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa che, comunque, può anche concludersi senza addivenire ad un accordo ”.
9.1. – In altre parole sia il dato letterale, sia la ratio legis corroborano l’esegesi sposata dall’Istituto appellato e dal primo giudice, poi avallata dalla Sezione in sede cautelare nel senso che l’obbligo di informativa preventiva delle cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro si indirizzi a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e non già ad una più ristretta platea individuata discrezionalmente o, come nel caso di specie, accidentalmente dall’impresa richiedente l’accesso alle misure di integrazione salariale.
Sicché, non può essere condiviso quanto ribadito anche con l’ultima memoria di MA per cui “ sarebbe evidente che lo scopo della norma sia stato comunque raggiunto in considerazione del coinvolgimento della CIS e della UIL, atteso che la lettera dell’art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015 dispone che l’impresa deve comunicare preventivamente la pretesa necessità della sospensione alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale come avvenuto ”.
Di tale circostanza è in definitiva consapevole la stessa società appellante che, difatti, deduce nel secondo motivo l’omessa valutazione della scusabilità dell’errore, avendo essa diligentemente ritenuto di indirizzare l’informazione preventiva anche alla CGIL, per poi incorrere nel fatale refuso di battitura dell’indirizzo pec.
10. – Cionondimeno, non può apprezzarsi favorevolmente neanche la dedotta censura sull’errore scusabile dacché l’Istituto ha segnalato la carenza documentale con il ticket del 5 ottobre 2022 senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro sino all’emissione del provvedimento sfavorevole del 6 dicembre 2022 - dunque, due mesi dopo: le facoltà partecipative sono state ampiamente salvaguardate, ma la Società appellante non ha ritenuto di esercitare le proprie prerogative procedimentali in modo da documentare il refuso in cui era incorsa inavvertitamente.
10.1. – Non si ravvisa, al riguardo, alcun profilo di omessa pronuncia della sentenza impugnata, la quale, pur sinteticamente, motiva che l’inammissibilità trae fondamento anche dall’“ omesso riscontro di tale inadempienza nell’ambito delle richieste istruttorie avanzate dall’Istituto previdenziale – non avendo l’impresa mai comunicato all’INPS la circostanza della spedizione della pec a indirizzo errato, e dovendo aver cura di verificarne l’esattezza ”.
11. – Del tutto inconferente si appalesa, infine, il terzo motivo in considerazione della chiara enucleazione della carenza documentale sin dal primo atto partecipativo inviato dall’INPS sicché non vi è motivo per discorrere di scarna motivazione come, invece, dedotto da MA.
12. – In conclusione, a conferma della statuizione cautelare, l’appello deve essere respinto stante la sua integrale infondatezza.
13. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO