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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/09/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2024
REPUBBLICA IT ALIAN A
IN NOME DEL POPOLO IT ALIANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA R E S A E X A R T T . 1 2 7 -T E R E 2 8 1 -S E X I E S C.P.C.
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 275 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali genitori della loro figlia minore C.F._2 Persona_1
( ), con il patrocinio dell'Avv. MAZZONI MAURO e dell'Avv. C.F._3
MAZZONI GIANLUCA, domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CREVANI Controparte_1 C.F._4
RICCARDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
In via preliminare:
1) ammettere gli ulteriori mezzi di prova richiesti
Nel merito:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto,
p. 1 2) condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla minore meglio Persona_1 descritti in narrativa, determinati nella misura di € 21.426,91 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi computati ai sensi del comma IV dell'art. 1294 (introdotto con la Legge 162/14) che così recita: “… da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre rivalutazione monetaria secondo l'insegnamento della Cass. Sez. Un. 1712/95”, sino all'effettivo soddisfo.
3) condannarlo, infine, al risarcimento ex art 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con male fede o colpa grave.
Con vittoria di spese, spese generali, e compensi professionali ex
D.M. n. 55/2014, oltre oneri di legge, come da separata nota.
*
PARTE CONVENUTA: previe le declaratorie del caso;
contestato tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, richiesto, eccepito e prodotto sia in fatto che in diritto, sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà considerarsi pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente e ciò anche ai fini di cui all'art. 115 c.p.c.
Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate, oltre a non essere provate.
In mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame), accertare il concorso del fatto colposo della minore e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto secondo la Persona_1 gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato).
Assolvere l'esponente da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico dell'esponente
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio: ci si oppone alla ammissione della prova per interrogatorio e testi richiesta da controparte in memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c. per i motivi indicati da questa difesa nella propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.
*
p. 2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il procedimento ha per oggetto la domanda risarcitoria promossa da e Parte_1
, quali genitori della minore per i danni subiti da quest'ultima Parte_2 Persona_1 in occasione dell'incidente verificatosi sulle piste da sci di Gresan (AO) il giorno 11.2.2023, in tesi attorea cagionato dalla condotta del convenuto Controparte_1
La causa, istruita in via documentale e mediante lo svolgimento di consulenza medico- legale, è stata da ultimo rinviata per la discussione e la decisione – svoltesi nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c. – per il 24.9.2025.
La sentenza è depositata entro il giorno successivo alla scadenza del termine da ultimo assegnato e si considera letto in udienza, in ossequio a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c.
1.1. In via preliminare va osservato che le istanze istruttorie sono state richiamate dalle parti soltanto per relationem, con ogni conseguenza (Cass. 10767/22).
In ogni caso se ne ribadisce l'inammissibilità e l'irrilevanza, ai fini della decisione, come da provvedimenti adottati in corso di causa, qui ribaditi nella loro integralità.
2. La domanda risarcitoria è fondata e, nei termini di seguito precisati, deve essere accolta.
2.1. La dinamica del sinistro – in cui sono stati coinvolti e il Persona_1 Controparte_1 giorno 11.2.2023 – può essere di seguito descritta, mediante l'esame degli atti relativi all'intervento di soccorso del personale della Questura di Aosta (prot. N. 68/22-23,
12.2.2023, Isp. , doc. 1 att.) e ai rispettivi allegati. Parte_3
Entrambi gli interessati stavano percorrendo, attorno alle 11.30, la pista n. 5 “Chatelaine” del comprensorio sciistico di Pila (AO), con direzione da monte a valle.
La ragazza, in compagnia dei propri familiari, stava scendendo lungo la pista quando è stata colpita da tergo da un altro sciatore, poi identificato in Controparte_1
La dinamica è stata chiaramente descritta dal testimone oculare che, Testimone_1 escusso a SIT1 dagli operanti (doc. 1, foglio n. 7) ha dichiarato: “alle ore 11,30 scendevamo fino alla deviazione a sinistra e ci fermavamo a vedere mia sorella che scendeva, Per_1 lei sciava facendo delle curve larghe e, giunta alla nostra altezza, veniva colpita da uno sciatore che, proveniente dall'alto, dritto per dritto senza cercare di frenare la travolgeva”).
Lo stesso egli pure sentito a SIT, ha riconosciuto la suddetta dinamica: “mi CP_1 avvedevo in ritardo di una ragazzina che, leggermente più a valle di me e sulla destra, si dirigeva anch'essa verso il suddetto accordo 6-7-9 ma con un arco di curva più stretto del mio procedendo da destra verso sinistra. Nonostante entrambi procedessimo a modesta velocità, non riuscivo ad evitare l'impatto con la ragazza”.
a causa dell'impatto, è caduta a terra;
per via del dolore (gamba destra e Persona_1 bacino, lato destro), la stessa si è recata dapprima presso il centro traumatologico di Pila
p. 3 (doc. 2 att.) e, poi, si è sottoposta a esami diagnostici e visite mediche presso l'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù (doc. 3 att.).
2.2. La consulenza medico-legale, depositata dal dott. le cui valutazioni peritali Per_2 sono state definite in accordo con i consulenti di parte (v. CTU, p. 7, ultima frase), dà conferma che, a causa della collisione anzi descritta, ha riportato “trauma Persona_1 distorsivo di rachide lombare con frattura dell'apofisi trasversa sx di L3 e trauma d' anca dx con infrazione del piccolo trocantere”. In conseguenza di tale evento lesivo, la ragazza ha patito inabilità temporanea di totali 45 giorni, “da graduare in 15 (quindici) giorni di parziale al 75%, 15 (quindici) giorni di parziale al 50% e 15 (quindici) giorni di parziale al
25%”, con grado medio di sofferenza.
I postumi permanenti sono stati quantificati nel 5%.
Sono state ritenute congrue e dovute spese mediche per totali 500,91 euro.
3. Le evidenze probatorie in precedenza sintetizzate rendono evidente la piena ed esclusiva responsabilità di CP_1
Egli stesso ha confessato, una volta sentito a SIT nell'immediatezza del sinistro, di essersi solo tardivamente accorto della presenza, dinanzi a sé, della minore e di non essere stato in grado di evitare la collisione. Tali affermazioni sono pienamente sovrapponibili con quelle rese, sempre a SIT, da che è stato spettatore del sinistro. Testimone_1
Dalle dichiarazioni – inquadrabili alla stregua di una confessione stragiudiziale – rese da alla polizia giudiziaria, è quindi evidente che il convenuto – che proveniva da tergo CP_1
(recte, da monte) – avrebbe dovuto conformarsi all'obbligo, ben sancito dall'art. 19, d.lgs.
40/2021, di “mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle”. Se così fosse stato, l'impatto non si sarebbe di certo verificato.
La diversa ricostruzione che il convenuto sollecita (ossia che la minore gli avrebbe “tagliato la strada” con un'azione imprudente), oltre a essere incoerente con quanto dallo stesso riferito alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, non trova alcun riscontro, né è stato sollecitato alcun mezzo di prova in proposito.
Le risultanze probatorie innanzi tracciate consentono dunque di superare la presunzione di eguale corresponsabilità degli sciatori in caso di loro scontro, di cui all'art. 28, d.lgs.
40/2021: in proposito, peraltro, è corretto mutuare dall'esperienza degli incidenti stradali il principio secondo il quale, in caso di sinistro provocato da chi proviene da tergo, si presume la responsabilità di quest'ultimo (cfr., da ultimo, Cass. 18708/21), per non avere rispettato le disposizioni (e prima di tutto il comune senso di prudenza e buonsenso) che impongono di tenere una distanza da chi precede sufficiente a evitare collisioni, anche qualora chi precede dovesse arrestarsi bruscamente o muoversi in modo imprevisto.
4. Non può ritenersi fondata l'eccezione ex art. 1227, co. 1, c.c. avanzata dal convenuto, poiché la condotta di deve ritenersi assolutamente immune da qualsiasi Persona_1 censura. La stessa procedeva davanti al convenuto e da questi è stata travolta;
peraltro,
p. 4 la difesa di si è limitata a un mero e superficiale richiamo a tale disposizione, CP_1 evocando non meglio precisate carenze di prudenza e diligenza in capo alla minore.
Si aggiunga, inoltre, che, come rilevato dagli operanti intervenuti, la condizione della pista era ottimale (manto nevoso compatto e battuto, larghezza di 42 metri), il meteo consentiva piena visibilità e il tracciato era semplice (pista c.d. azzurra).
Non vi è quindi alcun elemento che avrebbe impedito a di osservare una condotta CP_1 rispettosa dell'art. 28, d.lgs. 40/2021, né per desumere che eventi esterni – o comportamenti della danneggiata – possano in qualsivoglia misura aver rappresentato un antecedente causale rilevante, anche solo in termini di corresponsabilità.
5. La liquidazione del danno è effettuata come segue.
5.1. Il danno non patrimoniale è monetizzato da quest'ufficio secondo le tabelle di Milano
– da ritenersi, allo stato attuale, tecnica liquidatoria pienamente condivisibile ed efficace – nella versione attualmente vigente, sulla base dei parametri offerti dalla consulenza medico-legale: l'approfondimento peritale, che si apprezza per linearità e completezza, costituisce un sicuro riferimento per il Tribunale, come del resto conferma l'assenza di rilievi da parte dei consulenti di parte.
Tenuto conto di quanto rilevato dalla difesa del convenuto in ordine al danno da sofferenza interiore, giova richiamare l'insegnamento (v. Cass. 6444/23, 7892/24) per cui in tema di danno da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato
è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, considerata la carenza assertiva (e poi, di conseguenza, probatoria) e la modesta entità del pregiudizio psicofisico, è impossibile desumere, sia pure in via inferenziale, un nocumento sotto il profilo della sofferenza interiore: a fronte dell'espresso rilievo del convenuto in proposito, nulla gli attori hanno dedotto né, tantomeno, offerto di provare quanto alle conseguenze che la minore avrebbe patito.
Di conseguenza, la liquidazione sarà operata limitatamente al danno c.d. dinamico- relazionale.
Pertanto:
− con riferimento all'inabilità temporanea, l'ausiliario ha quantificato l'inabilità temporanea in 15 al 75%, 15 al 50% e ulteriori 15 al 25%, con grado medio di sofferenza. Quest'ultima indicazione, da cui si desume il significativo dolore fisico patito p. 5 in corso di stabilizzazione dei postumi, giustifica un incremento del punto base da
84,00 euro/giorno a 90,00 euro/giorno. Operati i dovuti conteggi, risulta il totale di
2.137,50 euro.
− Rispetto ai postumi permanenti, quantificati dall'ausiliario nel 5%, tenuto conto dell'età della minore al tempo della stabilizzazione dei postumi, risulta dovuta la somma di
8.142,00 euro.
Non sono state dedotte circostanze che giustifichino una specifica personalizzazione e, quindi, non deve operarsi alcun incremento.
Il danno non patrimoniale è dunque liquidato in totali 10.279,50 euro, somma da ritenersi già monetizzata all'attualità in ragione della recente adozione delle tabelle milanesi.
Su tale somma, devono essere riconosciuti:
a) gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dall'11.2.2023 – e fino alla data del 5.2.2024, giorno in cui è stato notificato l'atto di citazione al convenuto, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (da ultimo, v. anche Cass. 39736/21). Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare (v., inter alia, Cass. 8766/18) applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno via via annualmente rivalutato. Tale misura è indicata nell'1,5% annuo;
b) Dal 6.2.2024, come correttamente richiesto dagli attori, gli interessi saranno dovuti nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. (da ritenersi compatibili ed applicabili anche ai giudizi risarcitori per obbligazioni da illecito, v. Cass. 61/23, S.U. 12449/24, 7677/25), considerando, quale base di calcolo, l'importo a titolo di capitale devalutato al 5.2.2024.
5.2. Quando al danno patrimoniale, l'ausiliario ha ritenuto congrue e dovute spese mediche per totali 500,91 euro.
Si tratta, in tal caso, di un debito di valuta e non di valore, con ogni conseguenza in termini di quantificazione complessiva.
Su tale somma, dunque, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella stabilita dall'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dal 5.2.2024.
5.3. Sulla riscossione e sul reimpiego del capitale dovuto provvederà il giudice tutelare competente per territorio.
6. Le spese seguono la soccombenza – richiamato il principio per cui l'accoglimento della domanda in misura non integrale nel quantum non determina soccombenza reciproca – e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi.
p. 6 La tardiva dichiarazione del convenuto, contenuta nelle note scritte sostitutive della discussione, di voler aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice in corso di causa (non accolta dagli attori) non muta in alcun caso il giudizio sulle spese, trattandosi di accettazione sopravvenuta ad attività processuale oramai esaurita.
7. Le spese di c.t.u. sono a definitivo ed esclusivo carico del convenuto.
8. La domanda ex art. 96 c.p.c. non merita accoglimento. Pur nella soccombenza del convenuto, le cui argomentazioni, in fatto e diritto, sono apparse infondate, non si scorge nel contegno processuale serbato alcun intento dilatorio o abusivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice unico dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 275 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA che è esclusivo responsabile del sinistro per cui Controparte_1
è causa;
2) CONDANNA al pagamento, in favore degli attori nella loro qualità di Controparte_1 genitori di delle seguenti somme: Persona_1
10.279,50 euro, oltre interessi come da par.
5.1. della motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
500,91 euro, oltre interessi come da par.
5.2. della motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
3) RESPINGE la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore degli attori, che Controparte_1 vengono liquidate in 5.077,00 euro, oltre 264,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) PONE le spese della C.t.u. esperita, pari al fondo spese liquidato in corso di causa in assenza di ulteriori richieste dell'ausiliario, a carico di Controparte_1
Sentenza depositata a Lodi il giorno 25/09/2025, il giorno successivo alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sull'utilizzabilità dei verbali di SIT a fini di prova nel processo civile, v. Cass. 2168/13.
REPUBBLICA IT ALIAN A
IN NOME DEL POPOLO IT ALIANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA R E S A E X A R T T . 1 2 7 -T E R E 2 8 1 -S E X I E S C.P.C.
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 275 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali genitori della loro figlia minore C.F._2 Persona_1
( ), con il patrocinio dell'Avv. MAZZONI MAURO e dell'Avv. C.F._3
MAZZONI GIANLUCA, domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CREVANI Controparte_1 C.F._4
RICCARDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
In via preliminare:
1) ammettere gli ulteriori mezzi di prova richiesti
Nel merito:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto,
p. 1 2) condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla minore meglio Persona_1 descritti in narrativa, determinati nella misura di € 21.426,91 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi computati ai sensi del comma IV dell'art. 1294 (introdotto con la Legge 162/14) che così recita: “… da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre rivalutazione monetaria secondo l'insegnamento della Cass. Sez. Un. 1712/95”, sino all'effettivo soddisfo.
3) condannarlo, infine, al risarcimento ex art 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con male fede o colpa grave.
Con vittoria di spese, spese generali, e compensi professionali ex
D.M. n. 55/2014, oltre oneri di legge, come da separata nota.
*
PARTE CONVENUTA: previe le declaratorie del caso;
contestato tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, richiesto, eccepito e prodotto sia in fatto che in diritto, sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà considerarsi pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente e ciò anche ai fini di cui all'art. 115 c.p.c.
Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate, oltre a non essere provate.
In mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame), accertare il concorso del fatto colposo della minore e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto secondo la Persona_1 gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato).
Assolvere l'esponente da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico dell'esponente
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio: ci si oppone alla ammissione della prova per interrogatorio e testi richiesta da controparte in memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c. per i motivi indicati da questa difesa nella propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.
*
p. 2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il procedimento ha per oggetto la domanda risarcitoria promossa da e Parte_1
, quali genitori della minore per i danni subiti da quest'ultima Parte_2 Persona_1 in occasione dell'incidente verificatosi sulle piste da sci di Gresan (AO) il giorno 11.2.2023, in tesi attorea cagionato dalla condotta del convenuto Controparte_1
La causa, istruita in via documentale e mediante lo svolgimento di consulenza medico- legale, è stata da ultimo rinviata per la discussione e la decisione – svoltesi nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c. – per il 24.9.2025.
La sentenza è depositata entro il giorno successivo alla scadenza del termine da ultimo assegnato e si considera letto in udienza, in ossequio a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c.
1.1. In via preliminare va osservato che le istanze istruttorie sono state richiamate dalle parti soltanto per relationem, con ogni conseguenza (Cass. 10767/22).
In ogni caso se ne ribadisce l'inammissibilità e l'irrilevanza, ai fini della decisione, come da provvedimenti adottati in corso di causa, qui ribaditi nella loro integralità.
2. La domanda risarcitoria è fondata e, nei termini di seguito precisati, deve essere accolta.
2.1. La dinamica del sinistro – in cui sono stati coinvolti e il Persona_1 Controparte_1 giorno 11.2.2023 – può essere di seguito descritta, mediante l'esame degli atti relativi all'intervento di soccorso del personale della Questura di Aosta (prot. N. 68/22-23,
12.2.2023, Isp. , doc. 1 att.) e ai rispettivi allegati. Parte_3
Entrambi gli interessati stavano percorrendo, attorno alle 11.30, la pista n. 5 “Chatelaine” del comprensorio sciistico di Pila (AO), con direzione da monte a valle.
La ragazza, in compagnia dei propri familiari, stava scendendo lungo la pista quando è stata colpita da tergo da un altro sciatore, poi identificato in Controparte_1
La dinamica è stata chiaramente descritta dal testimone oculare che, Testimone_1 escusso a SIT1 dagli operanti (doc. 1, foglio n. 7) ha dichiarato: “alle ore 11,30 scendevamo fino alla deviazione a sinistra e ci fermavamo a vedere mia sorella che scendeva, Per_1 lei sciava facendo delle curve larghe e, giunta alla nostra altezza, veniva colpita da uno sciatore che, proveniente dall'alto, dritto per dritto senza cercare di frenare la travolgeva”).
Lo stesso egli pure sentito a SIT, ha riconosciuto la suddetta dinamica: “mi CP_1 avvedevo in ritardo di una ragazzina che, leggermente più a valle di me e sulla destra, si dirigeva anch'essa verso il suddetto accordo 6-7-9 ma con un arco di curva più stretto del mio procedendo da destra verso sinistra. Nonostante entrambi procedessimo a modesta velocità, non riuscivo ad evitare l'impatto con la ragazza”.
a causa dell'impatto, è caduta a terra;
per via del dolore (gamba destra e Persona_1 bacino, lato destro), la stessa si è recata dapprima presso il centro traumatologico di Pila
p. 3 (doc. 2 att.) e, poi, si è sottoposta a esami diagnostici e visite mediche presso l'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù (doc. 3 att.).
2.2. La consulenza medico-legale, depositata dal dott. le cui valutazioni peritali Per_2 sono state definite in accordo con i consulenti di parte (v. CTU, p. 7, ultima frase), dà conferma che, a causa della collisione anzi descritta, ha riportato “trauma Persona_1 distorsivo di rachide lombare con frattura dell'apofisi trasversa sx di L3 e trauma d' anca dx con infrazione del piccolo trocantere”. In conseguenza di tale evento lesivo, la ragazza ha patito inabilità temporanea di totali 45 giorni, “da graduare in 15 (quindici) giorni di parziale al 75%, 15 (quindici) giorni di parziale al 50% e 15 (quindici) giorni di parziale al
25%”, con grado medio di sofferenza.
I postumi permanenti sono stati quantificati nel 5%.
Sono state ritenute congrue e dovute spese mediche per totali 500,91 euro.
3. Le evidenze probatorie in precedenza sintetizzate rendono evidente la piena ed esclusiva responsabilità di CP_1
Egli stesso ha confessato, una volta sentito a SIT nell'immediatezza del sinistro, di essersi solo tardivamente accorto della presenza, dinanzi a sé, della minore e di non essere stato in grado di evitare la collisione. Tali affermazioni sono pienamente sovrapponibili con quelle rese, sempre a SIT, da che è stato spettatore del sinistro. Testimone_1
Dalle dichiarazioni – inquadrabili alla stregua di una confessione stragiudiziale – rese da alla polizia giudiziaria, è quindi evidente che il convenuto – che proveniva da tergo CP_1
(recte, da monte) – avrebbe dovuto conformarsi all'obbligo, ben sancito dall'art. 19, d.lgs.
40/2021, di “mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle”. Se così fosse stato, l'impatto non si sarebbe di certo verificato.
La diversa ricostruzione che il convenuto sollecita (ossia che la minore gli avrebbe “tagliato la strada” con un'azione imprudente), oltre a essere incoerente con quanto dallo stesso riferito alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, non trova alcun riscontro, né è stato sollecitato alcun mezzo di prova in proposito.
Le risultanze probatorie innanzi tracciate consentono dunque di superare la presunzione di eguale corresponsabilità degli sciatori in caso di loro scontro, di cui all'art. 28, d.lgs.
40/2021: in proposito, peraltro, è corretto mutuare dall'esperienza degli incidenti stradali il principio secondo il quale, in caso di sinistro provocato da chi proviene da tergo, si presume la responsabilità di quest'ultimo (cfr., da ultimo, Cass. 18708/21), per non avere rispettato le disposizioni (e prima di tutto il comune senso di prudenza e buonsenso) che impongono di tenere una distanza da chi precede sufficiente a evitare collisioni, anche qualora chi precede dovesse arrestarsi bruscamente o muoversi in modo imprevisto.
4. Non può ritenersi fondata l'eccezione ex art. 1227, co. 1, c.c. avanzata dal convenuto, poiché la condotta di deve ritenersi assolutamente immune da qualsiasi Persona_1 censura. La stessa procedeva davanti al convenuto e da questi è stata travolta;
peraltro,
p. 4 la difesa di si è limitata a un mero e superficiale richiamo a tale disposizione, CP_1 evocando non meglio precisate carenze di prudenza e diligenza in capo alla minore.
Si aggiunga, inoltre, che, come rilevato dagli operanti intervenuti, la condizione della pista era ottimale (manto nevoso compatto e battuto, larghezza di 42 metri), il meteo consentiva piena visibilità e il tracciato era semplice (pista c.d. azzurra).
Non vi è quindi alcun elemento che avrebbe impedito a di osservare una condotta CP_1 rispettosa dell'art. 28, d.lgs. 40/2021, né per desumere che eventi esterni – o comportamenti della danneggiata – possano in qualsivoglia misura aver rappresentato un antecedente causale rilevante, anche solo in termini di corresponsabilità.
5. La liquidazione del danno è effettuata come segue.
5.1. Il danno non patrimoniale è monetizzato da quest'ufficio secondo le tabelle di Milano
– da ritenersi, allo stato attuale, tecnica liquidatoria pienamente condivisibile ed efficace – nella versione attualmente vigente, sulla base dei parametri offerti dalla consulenza medico-legale: l'approfondimento peritale, che si apprezza per linearità e completezza, costituisce un sicuro riferimento per il Tribunale, come del resto conferma l'assenza di rilievi da parte dei consulenti di parte.
Tenuto conto di quanto rilevato dalla difesa del convenuto in ordine al danno da sofferenza interiore, giova richiamare l'insegnamento (v. Cass. 6444/23, 7892/24) per cui in tema di danno da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato
è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, considerata la carenza assertiva (e poi, di conseguenza, probatoria) e la modesta entità del pregiudizio psicofisico, è impossibile desumere, sia pure in via inferenziale, un nocumento sotto il profilo della sofferenza interiore: a fronte dell'espresso rilievo del convenuto in proposito, nulla gli attori hanno dedotto né, tantomeno, offerto di provare quanto alle conseguenze che la minore avrebbe patito.
Di conseguenza, la liquidazione sarà operata limitatamente al danno c.d. dinamico- relazionale.
Pertanto:
− con riferimento all'inabilità temporanea, l'ausiliario ha quantificato l'inabilità temporanea in 15 al 75%, 15 al 50% e ulteriori 15 al 25%, con grado medio di sofferenza. Quest'ultima indicazione, da cui si desume il significativo dolore fisico patito p. 5 in corso di stabilizzazione dei postumi, giustifica un incremento del punto base da
84,00 euro/giorno a 90,00 euro/giorno. Operati i dovuti conteggi, risulta il totale di
2.137,50 euro.
− Rispetto ai postumi permanenti, quantificati dall'ausiliario nel 5%, tenuto conto dell'età della minore al tempo della stabilizzazione dei postumi, risulta dovuta la somma di
8.142,00 euro.
Non sono state dedotte circostanze che giustifichino una specifica personalizzazione e, quindi, non deve operarsi alcun incremento.
Il danno non patrimoniale è dunque liquidato in totali 10.279,50 euro, somma da ritenersi già monetizzata all'attualità in ragione della recente adozione delle tabelle milanesi.
Su tale somma, devono essere riconosciuti:
a) gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dall'11.2.2023 – e fino alla data del 5.2.2024, giorno in cui è stato notificato l'atto di citazione al convenuto, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (da ultimo, v. anche Cass. 39736/21). Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare (v., inter alia, Cass. 8766/18) applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno via via annualmente rivalutato. Tale misura è indicata nell'1,5% annuo;
b) Dal 6.2.2024, come correttamente richiesto dagli attori, gli interessi saranno dovuti nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. (da ritenersi compatibili ed applicabili anche ai giudizi risarcitori per obbligazioni da illecito, v. Cass. 61/23, S.U. 12449/24, 7677/25), considerando, quale base di calcolo, l'importo a titolo di capitale devalutato al 5.2.2024.
5.2. Quando al danno patrimoniale, l'ausiliario ha ritenuto congrue e dovute spese mediche per totali 500,91 euro.
Si tratta, in tal caso, di un debito di valuta e non di valore, con ogni conseguenza in termini di quantificazione complessiva.
Su tale somma, dunque, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella stabilita dall'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dal 5.2.2024.
5.3. Sulla riscossione e sul reimpiego del capitale dovuto provvederà il giudice tutelare competente per territorio.
6. Le spese seguono la soccombenza – richiamato il principio per cui l'accoglimento della domanda in misura non integrale nel quantum non determina soccombenza reciproca – e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi.
p. 6 La tardiva dichiarazione del convenuto, contenuta nelle note scritte sostitutive della discussione, di voler aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice in corso di causa (non accolta dagli attori) non muta in alcun caso il giudizio sulle spese, trattandosi di accettazione sopravvenuta ad attività processuale oramai esaurita.
7. Le spese di c.t.u. sono a definitivo ed esclusivo carico del convenuto.
8. La domanda ex art. 96 c.p.c. non merita accoglimento. Pur nella soccombenza del convenuto, le cui argomentazioni, in fatto e diritto, sono apparse infondate, non si scorge nel contegno processuale serbato alcun intento dilatorio o abusivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice unico dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 275 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA che è esclusivo responsabile del sinistro per cui Controparte_1
è causa;
2) CONDANNA al pagamento, in favore degli attori nella loro qualità di Controparte_1 genitori di delle seguenti somme: Persona_1
10.279,50 euro, oltre interessi come da par.
5.1. della motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
500,91 euro, oltre interessi come da par.
5.2. della motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
3) RESPINGE la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore degli attori, che Controparte_1 vengono liquidate in 5.077,00 euro, oltre 264,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) PONE le spese della C.t.u. esperita, pari al fondo spese liquidato in corso di causa in assenza di ulteriori richieste dell'ausiliario, a carico di Controparte_1
Sentenza depositata a Lodi il giorno 25/09/2025, il giorno successivo alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sull'utilizzabilità dei verbali di SIT a fini di prova nel processo civile, v. Cass. 2168/13.