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Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2023, n. 17192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17192 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17192 Anno 2023 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 15/06/2023 pure in tema di giurisdizione, ha statuito che, perché la concessione in godimento per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di carburanti – di un’area appartenente al Comune – possa essere qualificata come concessione-contratto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio e che, per quanto qui rileva, difettava il secondo requisito, atteso che l'attività di distribuzione di carburanti, in precedenza soggetta a concessione prefettizia, era divenuta, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 32 del 1998, un'attività liberamente esercitabile sulla base di una semplice autorizzazione comunale, anche su suoli di proprietà privata»; - «Tanto è vero che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 32/1998, è cessato il regime di concessione degli impianti di distribuzione dei carburanti, venendo sostituito con quello autorizzatorio»; - «Né in termini ostativi rilevano le due pronunce menzionate dalla resistente a pagina n. 9 del controricorso, atteso che Cass, Sez. III, n. 11059 del 26.7.2002 si riferisce ad un contratto di comodato avente ad oggetto un impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, con le relative attrezzature in esso installate, cessato alla data del 31 dicembre 1984, laddove Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3444 del 28.05.2004 ha ad oggetto un contratto del 1984 con il quale il Comune di Monteroni aveva affidato ad una società il 4 di 11 servizio di raccolta, trasporto e distribuzione dei rifiuti per un periodo di nove anni». 3. Con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 18 luglio 2020 alle suindicate intimate LU.CAR S.R.L. proponeva ricorso per revocazione, successivamente depositando memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4. Emmegi S.R.L. e Dogre S.R.L. sono restate intimate. LE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’istante assume che la suindicata pronuncia di questa Corte sarebbe viziata da errore revocatorio, a mente dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ragione della «svista percettiva» (v. pagina n. 5 del ricorso) resa palese dal fatto che nell’ordinanza in esame è stata richiamata una sentenza del Consiglio di Stato (concretamente corrispondente al n. 4488/2005, relativa al giudizio contrassegnato dal numero generale di ricorso 3444/2004) diversa da quella recante il n. 3444/2004 citata dalla ricorrente, evidenziando che la prima (considerata dalla Corte) concerneva una fattispecie del tutto diversa dai contenuti della controversia oggetto di lite, essendo relativa al servizio di raccolta, di trasporto e di distribuzione dei rifiuti, mentre quella menzionata dall’istante riguardava, in termini appropriati, il riconoscimento del servizio pubblico connesso all’esercizio degli impianti di distribuzione del carburante. 2. La ricorrente ha aggiunto che ulteriore «svista percettiva» (v. pagina n. 6 del ricorso) emerge dal fatto che la massima della pronuncia di questa Corte (di cui a Cass., Sez. III, 26 luglio 2002, n. 11059) citata nel controricorso e reputata nella pronuncia revocanda come non pertinente alla fattispecie in rassegna, siccome relativa ad un contratto di comodato, conteneva, in realtà, un principio di diritto secondo cui «in ragione della natura del rapporto pubblicistico e onde assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di distribuzione, la mancata consegna dell’impianto dopo la scadenza, 5 di 11 non determina tacita rinnovazione del contratto» (v. pagina n. 6 del ricorso), così come confermato dall’altra pronuncia (Cass., Sez. L., 12 gennaio 2012, n. 239) menzionata dalla Corte in relazione al primo motivo di ricorso (dichiarato inammissibile) nella quale pure veniva richiamata «la necessità di assicurare sicurezza, continuità e regolarità del suddetto servizio pubblico» (v. sempre pagina n. 6 del ricorso). 3. Infine, l’istante ha sostenuto, «ai fini dell’essenzialità e decisività dell’errore» (cfr. ancora pagina n. 6 del ricorso), che il tema rilevante della controversia coinvolto nel motivo di impugnazione accolto «riguardava la correlazione tra l’art. 6 del DL 26/10/1970 n. 745 e l’art. D.Lgs 11/02/1998 n. 32, ed in particolare se l’attività di distribuzione dei carburanti è un servizio pubblico», profilo questo che «rientrava e rientra nella cognizione della giustizia amministrativa che si è pronunciata direttamente e positivamente per come emerge dai principi massimati su richiamati», aggiungendo sul punto che «nell’Ordinanza delle Sezioni Unite n. 13664 del 1/05/2019 richiamata al punto 2.1 dell’ordinanza revocanda …. viene enunciato il principio già consolidato in seno alla giustizia amministrativa, ed ovvero la sostituzione della concessione con l’autorizzazione, ma nulla è detto e/o enunciato circa la perdita della caratteristica di servizio pubblico per le stazioni dio servizi erogatrici di carburanti» (così a pagina n. 7 del ricorso). 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nonostante le sue ragioni siano volte ad accreditare l’erroneità della decisione sulla scorta di una «svista percettiva» nel riferimento ai contenuti dei menzionati precedenti giudiziari, esse finiscono, nella loro concretezza, per invocare la revocazione dell’ordinanza impugnata in considerazione di un supposto errore di diritto. 5. Si resta nel solco di principi consolidati nel premettere che «l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., 6 di 11 comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. 22171/2010)» (così, anche da ultimo, Cass., Sez. II, 9 maggio 2022, n. 14522 e, nello stesso senso, Cass., Sez. I, 7 marzo 2022, n. 7401; Cass., Sez. I, 14 settembre 2021, n. 24726; Cass., Sez. U, 3 marzo 2020, n. 5906). L'errore di fatto riguarda, quindi, solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione in esame «l'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29922 del 29/12/2011, Rv. 620988 - 01)» (così Cass., Sez. VI/T, 21 febbraio 2020, n. 4584 e, nello stesso senso, Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984). 6. Tanto premesso, va osservato che il ricorso – come sopra esposto – lamenta che questa Corte avrebbe erroneamente letto i citati precedenti giurisprudenziali e, quindi, erroneamente ritenuto che le menzionate pronunce del Consiglio di Stato (la n. 3444 del 28 maggio 2004) e della Corte di Cassazione (la n. 11059 del 26 luglio 2002) non fossero pertinenti alla suindicata questione giuridica. 7 di 11 Di contro, la ricorrente ha evidenziato che: a. i contenuti della pronuncia del Consiglio di Stato presa in considerazione nell’ordinanza impugnata (erroneamente indicata con il numero 3444, che però riguardava il numero di ruolo generale dei ricorsi e non della sentenza) erano, in realtà, riferibili alla non pertinente pronuncia del medesimo giudice amministrativo recante il n. 4088/2005, che concerneva (la diversa) controversia relativa al servizio rifiuti e che non corrispondevano a quelli indicati dall’istante di cui alla sentenza n. 3444/2004 che risultavano, invece, conferenti, essendosi in essa precisato che in base all’«art. 16 D.L. 745/1970, convertito con la legge n. 1034/1970 "l'attività inerente l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce servizio pubblico ed è soggetta a concessione" tale concessione con il D.Lgs. n. 32/1998 1.2.1998 è stata sostituita da un'autorizzazione» (v. pagina n. 5 del ricorso); b. i contenuti della pronuncia della Corte di Cassazione (n. 11059 del 26 luglio 2002), benchè riferiti ad un contratto di comodato, precisavano comunque che l’esercizio dell’impianto di carburanti aveva natura di servizio pubblico, come, del resto, stabilito anche dall’arresto della Corte di Cassazione, Sez. L., 12 gennaio 2012, n. 239, che è stata citata nell’ordinanza impugnata per giustificare l’inammissibilità del primo motivo di impugnazione;
c. la questione controversa («se l’attività di distribuzione dei carburanti è un servizio pubblico» (v. pagina n. 7 del ricorso) era stata diversamente risolta dal giudice amministrativo, mentre la menzionata ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte si era limitata a ribadire che il regime dell’autorizzazione aveva sostituito quello della concessione, senza tuttavia nulla chiarire in ordine alla mutata natura del servizio. 7. Ebbene, dal resoconto che precede risulta evidente che il motivo del ricorso in esame, nella sua complessiva declinazione, 8 di 11 sotto la denunciata «svista percettiva», lamenta, al fondo, un erroneo richiamo ai contenuti delle suindicate pronunce, in un primo caso (il riferimento è alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3444/2004) per la sua palese diversità da quella effettivamente corrispondente alla relativa sentenza e, negli altri, per una asserita erroneità dell’interpretazione. Senonchè, in entrambe le ipotesi – come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale – il dedotto errore non ha natura revocatoria e ciò per più concorrenti ragioni. 8. Intanto, va escluso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3444/2004, invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi volta al riconoscimento del beneficio fiscale in ragione dell’occupazione dell’area da parte di un impianto di carburanti, in quanto ritenuta funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico, possa costituire un «fatto» nell’accezione considerata dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., giacchè tale locuzione va intesa come riferita alle circostanze, al dato di «fatto materiale o processuale», senza tacere che «le volte in cui il motivo sia stato percepito, interpretato, valutato e deciso, qualunque equivoco o qualunque incompletezza di analisi occorsa nel momento complesso della interpretazione- valutazione-decisione, si sottrae dall'ambito applicativo dell'art. 391 bis c.p.c.» (cfr. Cass., Sez. VI-I, 22 febbraio 2013, n. 4605). 8.1. Il richiamo operato dalla ricorrente alla citata pronuncia del giudice amministrativo si è posto, invece, come allegazione difensiva, come riferimento giurisprudenziale diretto a sostenere le proprie ragioni, con la conseguenza che la sua erronea considerazione ridonda come eventuale errore di diritto e non di fatto, come tale non censurabile con il rimedio in esame. In tale direzione, correttamente il Procuratore Generale ha richiamato la pronuncia di questa Corte, secondo cui «”In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa 9 di 11 percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione)” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29922 del 29/12/2011, Rv. 620988 - 01)» (così la citata Cass., Sez. VI-V, 21 febbraio 2020, n. 4584 e, nello stesso senso, Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984). Benchè la difesa della ricorrente abbia avuto cura nella propria memoria difensiva di sottolineare – a confutazione delle conclusioni del Procuratore Generale – che il «motivo dedotto nel ricorso per revocazione riguarda solamente e semplicemente una mera svista materiale, e certamente, per tenore grafico, non è stato eccepito alcun errore di diritto sostanziale e/o processuale riguardante falsa applicazione e/o violazione di norme giuridiche» (così nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.), non par, invece, dubbio che la censura si sia basata, con riferimento alla pronuncia n. 3444/2004 del Consiglio di Stato, sul rilievo secondo il quale questa Corte aveva richiamato i contenuti di una sentenza diversa da quella invocata dalla ricorrente, lamentando che, in ragione di tale travisata lettura della pronuncia invocata dalla contribuente, aveva erroneamente escluso che la citata sentenza del giudice amministrativo potesse precludere la decisione circa la non debenza dell’imposizione fiscale. 8.2. Senonchè, proprio tale costruzione dell’impianto censorio mostra che la contestazione ricade sulla valutazione operata da questa Corte del motivo di impugnazione, che concerneva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’art. 49, comma 1, lett. e), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli artt. 1 e 5 d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, la sussistenza del requisito dell’occupazione dell’area con impianti destinati a servizio pubblico, scrutinio questo che la ricorrente reputa erroneo o - se si vuole - omissivo circa l’apprezzamento dell’argomento difensivo costituito dal più volte citato arresto giurisprudenziale. 10 di 11 In tale direzione, tuttavia, il dedotto vizio della decisione non può integrare l’errore revocatorio invocato, poiché, nel primo caso, vale a costituire un (del tutto teorico) errore di diritto (cfr. Cass., Sez. V, 22 marzo 2005, n. 6198), così come, nel secondo caso, l'omesso esame di atti difensivi contenenti mere argomentazioni giuridiche non valutate non può essere considerato un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI-V, 18 gennaio 2012, n. 714). 9. A maggior ragione non può integrare errore revocatorio la valutazione delle altre pronunce di questa Corte indicate nell’ordinanza impugnata, risultando palese che, in tal caso, la doglianza riposa, nella sua concretezza, sul rilievo che in esse «era stata data continuità agli insegnamenti maturati in seno alla Giustizia Amministrativa», come chiarito dalla difesa della ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con ciò quindi contestando, ancora una volta, un ipotetico errore di diritto, come del resto emerge dal fatto che l’istante lamenta, sotto il profilo squisitamente interpretativo della pronuncia, che l’ordinanza n. 13664 del 21 maggio 2019 delle Sezioni Unite di questa Corte non avrebbero affermato che l’esercizio di un impianto di carburanti non integra più un servizio pubblico. 10. Vero è piuttosto che l’ordinanza impugnata, nel richiamare l’arresto delle Sezioni Unite, ha costruito la decisione sulla ritenuta mancanza del requisito oggettivo costituito dall’attuale ed effettiva destinazione del bene al pubblico servizio, valutazione questa fondata sulla considerazione che l’attività è esercitabile, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, anche in base ad una semplice autorizzazione comunale e non più tramite concessione, il tutto, quindi, sulla scorta di un apprezzamento giuridico che non può mai integrare errore revocatorio. In conclusione, deve riconoscersi che le ragioni della decisione hanno affrontato il tema concernente l’operatività dell’esenzione [già prevista dall’art. 49, lett. e), cit., con riferimento agli impianti destinati a servizio pubblico oggetto di concessione amministrativa] alla 11 di 11 fattispecie in oggetto (gestione di impianto di distribuzione di carburanti) non più soggetta a concessione ma ad autorizzazione, fornendo risposta negativa alla richiesta volta al riconoscimento della predetta agevolazione, considerando l’attività non più riconducibile ad un servizio pubblico in ragione del superamento del regime concessorio e dunque sulla base di un’attività interpretativa che neppure la dedotta erronea lettura di precedenti giurisprudenziali può trasformare in errore sul fatto. 11. Alla stregua delle illustrate ragioni il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. 12. Non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dei controinteressati. 13. Nondimeno, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte di LU.CAR S.R.L. di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell’impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023.
c. la questione controversa («se l’attività di distribuzione dei carburanti è un servizio pubblico» (v. pagina n. 7 del ricorso) era stata diversamente risolta dal giudice amministrativo, mentre la menzionata ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte si era limitata a ribadire che il regime dell’autorizzazione aveva sostituito quello della concessione, senza tuttavia nulla chiarire in ordine alla mutata natura del servizio. 7. Ebbene, dal resoconto che precede risulta evidente che il motivo del ricorso in esame, nella sua complessiva declinazione, 8 di 11 sotto la denunciata «svista percettiva», lamenta, al fondo, un erroneo richiamo ai contenuti delle suindicate pronunce, in un primo caso (il riferimento è alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3444/2004) per la sua palese diversità da quella effettivamente corrispondente alla relativa sentenza e, negli altri, per una asserita erroneità dell’interpretazione. Senonchè, in entrambe le ipotesi – come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale – il dedotto errore non ha natura revocatoria e ciò per più concorrenti ragioni. 8. Intanto, va escluso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3444/2004, invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi volta al riconoscimento del beneficio fiscale in ragione dell’occupazione dell’area da parte di un impianto di carburanti, in quanto ritenuta funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico, possa costituire un «fatto» nell’accezione considerata dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., giacchè tale locuzione va intesa come riferita alle circostanze, al dato di «fatto materiale o processuale», senza tacere che «le volte in cui il motivo sia stato percepito, interpretato, valutato e deciso, qualunque equivoco o qualunque incompletezza di analisi occorsa nel momento complesso della interpretazione- valutazione-decisione, si sottrae dall'ambito applicativo dell'art. 391 bis c.p.c.» (cfr. Cass., Sez. VI-I, 22 febbraio 2013, n. 4605). 8.1. Il richiamo operato dalla ricorrente alla citata pronuncia del giudice amministrativo si è posto, invece, come allegazione difensiva, come riferimento giurisprudenziale diretto a sostenere le proprie ragioni, con la conseguenza che la sua erronea considerazione ridonda come eventuale errore di diritto e non di fatto, come tale non censurabile con il rimedio in esame. In tale direzione, correttamente il Procuratore Generale ha richiamato la pronuncia di questa Corte, secondo cui «”In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa 9 di 11 percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione)” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29922 del 29/12/2011, Rv. 620988 - 01)» (così la citata Cass., Sez. VI-V, 21 febbraio 2020, n. 4584 e, nello stesso senso, Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984). Benchè la difesa della ricorrente abbia avuto cura nella propria memoria difensiva di sottolineare – a confutazione delle conclusioni del Procuratore Generale – che il «motivo dedotto nel ricorso per revocazione riguarda solamente e semplicemente una mera svista materiale, e certamente, per tenore grafico, non è stato eccepito alcun errore di diritto sostanziale e/o processuale riguardante falsa applicazione e/o violazione di norme giuridiche» (così nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.), non par, invece, dubbio che la censura si sia basata, con riferimento alla pronuncia n. 3444/2004 del Consiglio di Stato, sul rilievo secondo il quale questa Corte aveva richiamato i contenuti di una sentenza diversa da quella invocata dalla ricorrente, lamentando che, in ragione di tale travisata lettura della pronuncia invocata dalla contribuente, aveva erroneamente escluso che la citata sentenza del giudice amministrativo potesse precludere la decisione circa la non debenza dell’imposizione fiscale. 8.2. Senonchè, proprio tale costruzione dell’impianto censorio mostra che la contestazione ricade sulla valutazione operata da questa Corte del motivo di impugnazione, che concerneva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’art. 49, comma 1, lett. e), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli artt. 1 e 5 d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, la sussistenza del requisito dell’occupazione dell’area con impianti destinati a servizio pubblico, scrutinio questo che la ricorrente reputa erroneo o - se si vuole - omissivo circa l’apprezzamento dell’argomento difensivo costituito dal più volte citato arresto giurisprudenziale. 10 di 11 In tale direzione, tuttavia, il dedotto vizio della decisione non può integrare l’errore revocatorio invocato, poiché, nel primo caso, vale a costituire un (del tutto teorico) errore di diritto (cfr. Cass., Sez. V, 22 marzo 2005, n. 6198), così come, nel secondo caso, l'omesso esame di atti difensivi contenenti mere argomentazioni giuridiche non valutate non può essere considerato un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI-V, 18 gennaio 2012, n. 714). 9. A maggior ragione non può integrare errore revocatorio la valutazione delle altre pronunce di questa Corte indicate nell’ordinanza impugnata, risultando palese che, in tal caso, la doglianza riposa, nella sua concretezza, sul rilievo che in esse «era stata data continuità agli insegnamenti maturati in seno alla Giustizia Amministrativa», come chiarito dalla difesa della ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con ciò quindi contestando, ancora una volta, un ipotetico errore di diritto, come del resto emerge dal fatto che l’istante lamenta, sotto il profilo squisitamente interpretativo della pronuncia, che l’ordinanza n. 13664 del 21 maggio 2019 delle Sezioni Unite di questa Corte non avrebbero affermato che l’esercizio di un impianto di carburanti non integra più un servizio pubblico. 10. Vero è piuttosto che l’ordinanza impugnata, nel richiamare l’arresto delle Sezioni Unite, ha costruito la decisione sulla ritenuta mancanza del requisito oggettivo costituito dall’attuale ed effettiva destinazione del bene al pubblico servizio, valutazione questa fondata sulla considerazione che l’attività è esercitabile, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, anche in base ad una semplice autorizzazione comunale e non più tramite concessione, il tutto, quindi, sulla scorta di un apprezzamento giuridico che non può mai integrare errore revocatorio. In conclusione, deve riconoscersi che le ragioni della decisione hanno affrontato il tema concernente l’operatività dell’esenzione [già prevista dall’art. 49, lett. e), cit., con riferimento agli impianti destinati a servizio pubblico oggetto di concessione amministrativa] alla 11 di 11 fattispecie in oggetto (gestione di impianto di distribuzione di carburanti) non più soggetta a concessione ma ad autorizzazione, fornendo risposta negativa alla richiesta volta al riconoscimento della predetta agevolazione, considerando l’attività non più riconducibile ad un servizio pubblico in ragione del superamento del regime concessorio e dunque sulla base di un’attività interpretativa che neppure la dedotta erronea lettura di precedenti giurisprudenziali può trasformare in errore sul fatto. 11. Alla stregua delle illustrate ragioni il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. 12. Non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dei controinteressati. 13. Nondimeno, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte di LU.CAR S.R.L. di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell’impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023.