Articolo 1 della Legge 13 agosto 1957, n. 762
Versione
17 settembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

Dopo il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , e' aggiunto il seguente comma:
"I salariati statali in attivita' di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidita' e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'eta', avranno diritto, allorche' saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa gia' costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio".

Entrata in vigore il 17 settembre 1957
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