Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 29
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Sproporzione delle sanzioni rispetto al tributo ripreso

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello in relazione alla seconda questione. Ha richiamato la giurisprudenza della CGUE e della Corte di Cassazione sull'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità nelle sanzioni doganali e sulla illegittimità dell'art. 303, comma 3, TULD per la rigidità dei minimi edittali. Ha quindi disposto la rideterminazione delle sanzioni nella misura del 100% delle imposte riprese, ritenendo la sanzione originaria sproporzionata.

  • Rigettato
    Qualifica del ruolo di Società_2 come agente e non intermediario

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la denominazione contrattuale, la causa concreta e lo sviluppo del rapporto dimostrassero che Società_2 fosse un mero intermediario. Gli ordini e i pagamenti erano effettuati direttamente da Ricorrente_2 ai produttori, e non vi era traccia dell'esecuzione di attività ulteriori da parte di Società_2. Inoltre, per alcune importazioni, le parti private avevano originariamente inserito tali valori nelle dichiarazioni doganali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 29
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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