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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 6726/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 CP_3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 22.01.2024 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. . CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Si riporta al CP_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,05
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6726/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6726 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Pedro Gomes Scabello-minorenne-
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 22.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 05.04.2024
1. brasiliano, nato il [...], RG: 17.097.969-6, CPF: 114.588.808- Controparte_1
93
2. , brasiliano, minorenne, nato il [...], rappresentato, in questo Persona_1 atto, dai genitori, , sopra qualificato ed brasiliana, Controparte_1 Persona_2 RG: 30.673.450-3, CPF: , C.F._1 residenti in [...], 80, CEP: 03262-060, São Paulo/SP, Brasile
Dott. Giovanni Calasso 2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare che gli odierni ricorrenti hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna per le ragioni meglio esposte in narrativa;
- per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro-tempore e, per Controparte_5 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile della cittadinanza italiana del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti.
- in via istruttoria: nella denegata ipotesi di contestazione validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, ordinare al , Controparte_5 in persona del Ministro pro-tempore, e per il tramite delle Autorità Consolari d'Italia territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua italiana ed alla legalizzazione della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...] a Persona_3
Mestre (VE) dai Signori e cittadini italiani, il quale si sposava Persona_4 Parte_1 con la Signora , italiana, in data 26.07.1890 a San Paolo (Brasile) senza mai CP_6 rinunciare alla cittadinanza italiana;
-dalla loro unione nasceva, il 14.5.1902, che si sposava con Persona_5 CP_7 in data 21.07.1928 a San Paolo in Brasile e dalla loro unione nasceva in Brasile il 17.12.1932 il Sig. ; Parte_2
-in data 23.06.1966 si univano in matrimonio e e Parte_2 Controparte_8 dalla loro unione nasceva, in data 23.12.1969, in Brasile, , odierno Controparte_1 ricorrente ;
-dall'unione tra ed avvenuta il 03.12.2005, Controparte_1 Persona_2 nasceva, in data 10.08.2015, , odierno ricorrente. Persona_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire ha, di fatto, preso visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in Persona_3 data 27.09.1867 a Venezia -Mestre.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
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altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 15,05
Lecce-Venezia, 22.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5