Art. 18. Esercizio abusivo della professione 1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci e' punito ai sensi dell' articolo 348 del codice penale .
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale e' equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 348 del codice penale e' il seguente:
"Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione".
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale e' equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 348 del codice penale e' il seguente:
"Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione".