Articolo 18 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 17Articolo 19
Versione
31 marzo 1991
Art. 18. Esercizio abusivo della professione 1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci e' punito ai sensi dell' articolo 348 del codice penale .
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale e' equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 348 del codice penale e' il seguente:
"Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione".
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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