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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 7598/2025, promossa dalla signora Parte_1
, nata a [...] il [...], c.f.: ,
[...] C.F._1
elettivamente domiciliata in Genova, Via U. Rela 1/10, presso e nello studio dell'Avv. Cesare Ghigo, che la rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente
contro sig. nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
C.F._2
resistente contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza del 29/12/2025, da intendersi qui richiamato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. datato 30/7/2025, la sig.ra Parte_1
agiva nei confronti del sig. esponendo tra l'altro: Controparte_1
- di essere proprietaria (in quanto coerede, in quote paritarie con la figlia
, del defunto marito e, successivamente, quale Per_1 Parte_2
erede della figlia ) di un'autorimessa (box) sita in Campoligure Per_1
(GE), Via Matteo Oliveri n. 16;
- che nel mese di dicembre 2023 il resistente, avendo deciso di trascorrere un periodo di quindici giorni in Marocco, aveva chiesto ed ottenuto da essa ricorrente il permesso di lasciare la propria autovettura Nissan tg.
FT312EA all'interno della menzionata autorimessa;
- di avere, peraltro, precisato al resistente la propria intenzione di concedere in locazione, una volta trascorsi i quindici giorni, l'unità immobiliare al canone di € 120,00 mensili, in conformità a quanto previsto dalla tabella OMI;
- di avere inutilmente richiesto in più occasioni al sig. il rilascio del CP_1
box;
- di avere inoltre sporto il 12/4/2024 denuncia/querela presso i Carabinieri,
a causa delle condotte adottate dal resistente a fronte delle richieste di rilascio.
Concludeva, quindi, nel senso riportato a pagina 4 dell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio - svoltosi nella contumacia del sig. Controparte_1
non costituitosi, nonostante la regolarità della notifica – si procedeva all'escussione di testimoni sulle circostanze ammesse con ordinanza del
10/12/2025 e a discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le domande della sig.ra meritano accoglimento, Parte_1
atteso che in base all'istruttoria orale espletata (v. verbale d'udienza del
29/12/2025, cui si fa rinvio) devono ritenersi sufficientemente dimostrate le
2 circostanze relative sia all'autorizzazione data dalla ricorrente al resistente di occupare l'autorimessa solo per 15 giorni nel mese di dicembre 2023, sia al rifiuto del sig. di trasferire l'automobile alla scadenza del termine CP_1
concordato del 6/1/2024.
Ne deriva che, essendo stata provata l'occupazione del bene senza alcun valido titolo a decorrere dalla data sopra indicata e non essendo emersi elementi di segno contrario, l'odierno resistente va condannato all'immediato rilascio del box sito in Campoligure – Via Matteo Oliveri 16.
Per le pregresse argomentazioni, il medesimo sig. va poi condannato CP_1
anche alla corresponsione dell'indennità per indebita occupazione dell'autorimessa, indennità che viene liquidata in € 120 mensili a decorrere dal
6 gennaio 2024, apparendo congrui i valori riportati nella tabella OMI prodotta dalla ricorrente.
Sotto tale profilo, giova infatti evidenziare che le testimoni e Testimone_1
hanno confermato che era precisa intenzione della sig.ra Testimone_2
concedere il bene in locazione a terzi, una volta rientrata nella Parte_1
disponibilità dello stesso.
Peraltro, la somma spettante alla ricorrente va limitata ad € 2.400,00, tenuto conto della domanda in tal senso formulata nell'atto introduttivo (in cui non sono state appunto richieste eventuali somme maggiori).
Sul predetto importo spettano gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze e, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, gli interessi di cui all'art. 1284 comma IV c.c.
In virtù del principio della soccombenza, parte resistente deve, infine, condannarsi al pagamento delle spese di lite (valore compreso nello scaglione tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), su cui, peraltro, appare congruo applicare la riduzione del 50% rispetto al parametro medio stabilito dal D.M. 147/2022 per la fase decisionale, alla luce del numero di questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza
- dichiara che il resistente occupa senza titolo, a Controparte_1
decorrere dal 6/1/2024, l'autorimessa sita in Campoligure (GE), Via
Matteo Oliveri n. 16, di proprietà di;
Parte_1
- condanna il resistente a rilasciare immediatamente, a favore di Parte_1
, il predetto immobile libero da persone e/o cose;
[...]
- condanna alla corresponsione, a favore della Controparte_1
ricorrente, della somma di € 2.400,00, oltre ad interessi come indicato in parte motiva, a titolo di indennità di occupazione;
- condanna, infine, parte resistente al pagamento, a favore di Parte_1
, delle spese di giudizio, liquidate in € 125,00 per esborsi e in €
[...]
2.126,50 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Genova, 29/12/2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia
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