Art. 7.
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facolta' di emanare, ai sensi dell' art. 76 della Costituzione , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanita', i provvedimenti previsti dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 , coll'osservanza, dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6.
Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 ottobre 1960, n.1236 ha disposto (con l'articolo unico) che "La delega concessa al Governo dall' articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 , e' prorogata di sei mesi."
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facolta' di emanare, ai sensi dell' art. 76 della Costituzione , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanita', i provvedimenti previsti dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 , coll'osservanza, dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6.
Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 ottobre 1960, n.1236 ha disposto (con l'articolo unico) che "La delega concessa al Governo dall' articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 , e' prorogata di sei mesi."