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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1269/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1269/2023 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Boggio Federica
RICORRENTE
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Alviani Cinzia
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento della prole minorenne
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
In via principale:
- affidamento: affidare in via esclusiva rafforzata la figlia minore alla madre Persona_1
SI.ra con collocazione prevalente e residenza abituale con la stessa. Le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la prole nell'area della salute, scuola, tempo ludico, educazione, scelta della residenza abituale della minore, rapporti con le pubbliche amministrazioni anche relativamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia;
- contributo al mantenimento: il SI. verserà, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia CP_1
minore euro 232,90 (aggiornato a gennaio 2025) da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da protocollo in uso presso questo Tribunale, assegno unico o forma equipollente di sostegno economico alla genitorialità interamente riconosciuto in favore della SI.ra ; Pt_1
- termini e modalità di visite e tenute della minore da parte del genitore non collocatario: a Domeniche alternate dalle ore 10 alle 19:30 con prelievo e ritorno al domicilio materno;
- prosecuzione dell'intervento terapeutico della minore con la Dott.ssa e mantenimento del CP_2
canale di confronto tra la SI.ra e la terapeuta della minore;
Pt_1
- intervento del servizio sociale: modulare l'intervento del Servizio Sociale su indicazione della
Dott.ssa e in base alle valutazioni dalla stessa svolte in considerazione delle condizioni nelle CP_2
quali si troverà con il trascorrere del tempo. Per_1
Con il favore di spese e onorari del presente giudizio.
Parte resistente:
Rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e non provato.
Anche occorrendo riconvenzionalmente, modificare le condizioni di affidamento della minore Per_1
disponendo ampliamento e liberalizzazione degli incontri padre/figlia di cui al provvedimento
[...]
del Tribunale di Vercelli datato 17/11/2022, disponendo che padre e figlia possano stare insieme per due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.30 (allorquando il padre preleverà la bambina a scuola) e sino alle 20.00 allorquando la bambina verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna.
pagina 2 di 7 Disporre altresì che trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal sabato mattina alle Per_1
11.00 e sino alla domenica sera alle 19.00 allorquando verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna.
Gradualmente, e rispettando i tempi di adattamento della bambina, potrà pernottare Persona_1
presso il papà anche il venerdì sera, a settimane alterne.
- Nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, Persona_1 anche non consecutivi;
periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'altro genitore;
- Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, in occasione delle festività natalizie, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di sette giorni anche non consecutivi Persona_1
facendo in modo che, ad anni alterni, la bambina trascorra con un genitore il giorno di Natale e con
l'altro genitore il giorno di Santo Stefano;
in caso di disaccordo tra i genitori, la bambina trascorrerà il Natale con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
- Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, in occasione delle festività pasquali, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre giorni anche non consecutivi facendo Persona_1
in modo che, ad anni alterni, la bambina trascorra il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro. In caso di disaccordo, trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre Per_1 negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
il lunedì dell'Angelo lo trascorrerà con il genitore con il quale non ha trascorso la Pasqua.
Fermo nel resto il provvedimento.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori di (8.8.2015). Persona_1
Cessata la relazione sentimentale, i rapporti con la figlia minore sono stati regolamentati dapprima con decreto del Tribunale di Novara del 26.11.2019, modificato in seguito con provvedimento del
17.11.2022 del Tribunale di Vercelli: con tali provvedimenti è stato disposto l'affido condiviso di e la collocazione presso la madre, con un calendario di permanenza che da ultimo prevedeva Per_1
incontri regolari con il padre, concordati dalle parti nel corso della CTU licenziata in causa e con monitoraggio dei Servizi Sociali di zona.
pagina 3 di 7 Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento da condiviso ad esclusivo rafforzato, allegando un atteggiamento oppositivo e limitante da parte del convenuto rispetto alla gestione e ai bisogni della minore, già rilevato nel corso della CTU licenziata dal Tribunale di Vercelli, nella quale era già stata evidenziata la necessità di un monitoraggio e, all'occorrenza, di una revisione.
Con comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, negando che siano intervenute le sopravvenienze nella situazione di fatto addotte dalla ricorrente e allegando, a sua volta, un comportamento ostracizzante nei suoi confronti da parte della ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'ammissione di CTU;
depositato l'elaborato peritale, la causa è stata discussa mediante il deposito di note scritte autorizzate.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
La CTU ha rimandato indicazioni molto precise su quali siano le criticità e i bisogni dei componenti della famiglia disgregata. In particolare, ha refertato nella minore un disturbo depressivo ricorrente, che rende necessario un percorso psicoterapico, già intrapreso su iniziativa della madre e non supportato dal padre.
Quanto alla personalità dei genitori, che si riflette sulle rispettive capacità genitoriali, ha formulato per il padre una diagnosi psichiatrica è di Disturbo di Personalità complesso di tipo Narcisistico e
Paranoideo (con prevalenza di tratti narcisistici). “In letteratura si è osservato che la storia di attaccamento dei soggetti con disturbo di personalità narcisistica è caratterizzata da esperienze di parenting disfunzionale tra cui: a) stile genitoriale incoerente e instabile: le regole sono scarse, instabili, il genitore non fornisce in modo stabile, coerente, significativo e contingente un feedback per regolare il comportamento aggressivo del bambino (spesso gestito in modo coercitivo); b) stile genitoriale autoritario ed eccessivamente severo e coercitivo;
c) trascuratezza e scarso monitoraggio;
insufficiente condivisione ed espressione affettiva;
elevata emotività espressa. Dalla storia evolutiva di attaccamento, emergono e si mantengono schemi e credenze su sé e gli altri che predispongono alla modalità di funzionamento del narcisismo come la percezione degli altri come ostili e rifiutanti e la tendenza alla dominanza, coercizione e manipolazione dell'altro. Per un Disturbo di Personalità narcisistico complesso è evidente la scarsa trattabilità sul piano clinico del soggetto narcisista, che
pagina 4 di 7 non è consapevole del suo stato abnorme sul piano psichico. Le sue competenze genitoriali sono fortemente deficitarie, limitate dai suoi tratti persecutori” (cfr. CTU pag. 65/66).
In particolare, la CTU -rimandando alla letteratura del settore- ha rammentato come dal punto di vista clinico viene considerata pregiudizievole ogni condizione (familiare, sociale e ambientale) che limiti, in qualche modo, i potenziali evolutivi del minore compromettendone lo stato di salute psicofisica.
Elencando gli elementi negativi e di rischio individuati dal modello dell'Università Cattolica di Milano
(cfr. pag. 73/74) la CTU ne ha individuati diversi nei tratti personologici del convenuto, il quale: “non è stato presente come figura di riferimento, per motivi non solo lavorativi e per distanza tra le due abitazioni;
egli rimugina ancora la separazione dalla partner e dalla figlia, che si sono allontanate dal territorio in cui si era consolidato il nuovo nucleo familiare. Ha interpretato il trasferimento a Vercelli come un attacco nei suoi confronti e non nell'usufruire del supporto dei nonni materni, come già avvenuto nel passato. Va anche considerato che sussiste una diversa intesa della genitorialità per cultura ed identificazione con un modello familiare forse arcaico, con definizione rigida di ruoli.
Presenta una sua affettività come segnalano le figure educative, ma con accentuazione di una seduttività compiacente, in una competizione con la madre. Ad oggi per lui il contatto con la figlia è penalizzato dalla ostatività della madre, che suggestiona contro di lui. Non coglie le esigenze Per_1
della piccola di avere una stabilità affettiva, e non solo abitativa. Egli non ha mai contattato le insegnanti della figlia, quindi disinteressandosi del percorso scolastico, ha ostacolato la presa in carico psicologica, svalutandola con la figlia e segnalando in modo persecutorio la professionista al suo responsabile: va dato atto della professionalità della curante, dott.sa che ha ripreso in CP_2 carico la minore, su indicazione del Giudice Tutelare” (cfr. CTU pag. 74).
La ricorrente invece -pur con i rilievi espressi, che comunque non ne inficiano la capacità genitoriale- rimane l'unico riferimento genitoriale stabile e nutritivo per la minore (cfr. pag. 75).
Pertanto, la chiarezza del quadro delineato non consente al Tribunale di discostarsi, e deve essere disposto l'affido esclusivo rafforzato di alla madre, con riferimento alle aree della salute, alla Per_1
scuola e al tempo libero. dovrà proseguire il percorso psicoterapeutico, necessario per il Per_1
contenimento e, si confida, il superamento dell'attuale diagnosi.
Anche con riferimento alla permanenza di presso il padre, appare opportuno, allo stato, seguire Per_1
le indicazioni della CTU e disporre che la minore stia con il padre una domenica ogni due dalle 10 alle pagina 5 di 7 19.30, periodo che potrà essere ampliato dal sabato alla domenica su indicazione della psicologa che segue la minore e del servizio sociale che deve mantenere un monitoraggio, a garanzia della minore;
il padre potrà stare con anche un pomeriggio alla settimana nella settimana in cui non è prevista Per_1
la domenica. Il pernotto nel week end potrà essere attuato dopo che per un periodo di almeno sei mesi vi sia il sabato come week end lungo.
Rispetto alle vacanze (estive, ma anche di Natale e Pasqua) le parti, di anno in anno, concorderanno un calendario con la mediazione dei Servizi Sociali.
Viene pertanto mantenuto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Vercelli: questi vigileranno affinché sia scrupolosamente rispettato il calendario di incontri con il padre, e laddove non via sia accordo per comportamento ostacolante di uno o entrambi genitori, provvederanno a individuare in autonomia -ossia prescindendo dall'accordo delle parti- i giorni di permanenza della minore con il padre, compresi i periodi di vacanze;
laddove persistano comportamenti ostacolanti, previa segnalazione, sarà presa in considerazione da questo Tribunale l'indicazione della CTU di affido eterofamilliare diurno della minore.
Le parti sono anche invitate a intraprendere un percorso di rafforzamento della cogenitorialità, presso il centro famiglie a Vercelli (cfr. Cass. n. 11842/2019 secondo la quale tale monito deve ritenersi compatibile con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore, a rischio di pregiudizio per l'elevata conflittualità genitoriale, sulla quale tuttavia è possibile incidere positivamente proprio mediante l'attivazione di un percorso di sostegno della genitorialità, al fine di prevenire ulteriori gravi danni al minore).
Le spese di lite possano essere compensate, in ragione della tipologia della decisione e della necessità di una revisione delle condizioni precedentemente vigenti. Lo stesso dicasi per le spese della CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
1269/2023, a parziale modifica decreto del Tribunale di Novara del 26.11.2019, modificato in seguito pagina 6 di 7 con provvedimento del 17.11.2022 del Tribunale di Vercelli, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa
1) DISPONE l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., della minore alla madre, , presso cui rimane collocata;
la madre potrà Persona_2 Parte_1
adottare tutte le decisioni nelle aree della salute, alla scuola e al tempo libero.
2) DISPONE che la permanenza presso il padre sia regolata come in parte motiva.
3) CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di Vercelli i quali: proseguiranno il monitoraggio,
l'intervento educativo e vigileranno affinché sia scrupolosamente rispettato il calendario di incontri con il padre;
laddove non via sia accordo per comportamento ostacolante di uno o entrambi genitori, provvederanno a individuare in autonomia -ossia prescindendo dall'accordo delle parti- i giorni di permanenza della minore con il padre;
laddove persistano comportamenti ostacolanti, segnaleranno aa questo Tribunale al fine di valutare l'attivazione di un affido eterofamilliare diurno della minore.
4) DISPONE che la minore prosegue il percorso psico terapico presso la professionista già individuata (dott.ssa presso ASL di Vercelli). CP_2
5) INVITA le parti a intraprendere un percorso di rafforzamento della cogenitorialità, presso il centro famiglie a Vercelli.
6) CONFERMA nel resto.
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle per la CTU licenziata in corso di causa.
Si comunichi ai Servizi Sociali (Vercelli).
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1269/2023 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Boggio Federica
RICORRENTE
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Alviani Cinzia
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento della prole minorenne
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
In via principale:
- affidamento: affidare in via esclusiva rafforzata la figlia minore alla madre Persona_1
SI.ra con collocazione prevalente e residenza abituale con la stessa. Le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la prole nell'area della salute, scuola, tempo ludico, educazione, scelta della residenza abituale della minore, rapporti con le pubbliche amministrazioni anche relativamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia;
- contributo al mantenimento: il SI. verserà, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia CP_1
minore euro 232,90 (aggiornato a gennaio 2025) da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da protocollo in uso presso questo Tribunale, assegno unico o forma equipollente di sostegno economico alla genitorialità interamente riconosciuto in favore della SI.ra ; Pt_1
- termini e modalità di visite e tenute della minore da parte del genitore non collocatario: a Domeniche alternate dalle ore 10 alle 19:30 con prelievo e ritorno al domicilio materno;
- prosecuzione dell'intervento terapeutico della minore con la Dott.ssa e mantenimento del CP_2
canale di confronto tra la SI.ra e la terapeuta della minore;
Pt_1
- intervento del servizio sociale: modulare l'intervento del Servizio Sociale su indicazione della
Dott.ssa e in base alle valutazioni dalla stessa svolte in considerazione delle condizioni nelle CP_2
quali si troverà con il trascorrere del tempo. Per_1
Con il favore di spese e onorari del presente giudizio.
Parte resistente:
Rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e non provato.
Anche occorrendo riconvenzionalmente, modificare le condizioni di affidamento della minore Per_1
disponendo ampliamento e liberalizzazione degli incontri padre/figlia di cui al provvedimento
[...]
del Tribunale di Vercelli datato 17/11/2022, disponendo che padre e figlia possano stare insieme per due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.30 (allorquando il padre preleverà la bambina a scuola) e sino alle 20.00 allorquando la bambina verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna.
pagina 2 di 7 Disporre altresì che trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal sabato mattina alle Per_1
11.00 e sino alla domenica sera alle 19.00 allorquando verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna.
Gradualmente, e rispettando i tempi di adattamento della bambina, potrà pernottare Persona_1
presso il papà anche il venerdì sera, a settimane alterne.
- Nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, Persona_1 anche non consecutivi;
periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'altro genitore;
- Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, in occasione delle festività natalizie, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di sette giorni anche non consecutivi Persona_1
facendo in modo che, ad anni alterni, la bambina trascorra con un genitore il giorno di Natale e con
l'altro genitore il giorno di Santo Stefano;
in caso di disaccordo tra i genitori, la bambina trascorrerà il Natale con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
- Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, in occasione delle festività pasquali, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre giorni anche non consecutivi facendo Persona_1
in modo che, ad anni alterni, la bambina trascorra il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro. In caso di disaccordo, trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre Per_1 negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
il lunedì dell'Angelo lo trascorrerà con il genitore con il quale non ha trascorso la Pasqua.
Fermo nel resto il provvedimento.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori di (8.8.2015). Persona_1
Cessata la relazione sentimentale, i rapporti con la figlia minore sono stati regolamentati dapprima con decreto del Tribunale di Novara del 26.11.2019, modificato in seguito con provvedimento del
17.11.2022 del Tribunale di Vercelli: con tali provvedimenti è stato disposto l'affido condiviso di e la collocazione presso la madre, con un calendario di permanenza che da ultimo prevedeva Per_1
incontri regolari con il padre, concordati dalle parti nel corso della CTU licenziata in causa e con monitoraggio dei Servizi Sociali di zona.
pagina 3 di 7 Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento da condiviso ad esclusivo rafforzato, allegando un atteggiamento oppositivo e limitante da parte del convenuto rispetto alla gestione e ai bisogni della minore, già rilevato nel corso della CTU licenziata dal Tribunale di Vercelli, nella quale era già stata evidenziata la necessità di un monitoraggio e, all'occorrenza, di una revisione.
Con comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, negando che siano intervenute le sopravvenienze nella situazione di fatto addotte dalla ricorrente e allegando, a sua volta, un comportamento ostracizzante nei suoi confronti da parte della ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'ammissione di CTU;
depositato l'elaborato peritale, la causa è stata discussa mediante il deposito di note scritte autorizzate.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
La CTU ha rimandato indicazioni molto precise su quali siano le criticità e i bisogni dei componenti della famiglia disgregata. In particolare, ha refertato nella minore un disturbo depressivo ricorrente, che rende necessario un percorso psicoterapico, già intrapreso su iniziativa della madre e non supportato dal padre.
Quanto alla personalità dei genitori, che si riflette sulle rispettive capacità genitoriali, ha formulato per il padre una diagnosi psichiatrica è di Disturbo di Personalità complesso di tipo Narcisistico e
Paranoideo (con prevalenza di tratti narcisistici). “In letteratura si è osservato che la storia di attaccamento dei soggetti con disturbo di personalità narcisistica è caratterizzata da esperienze di parenting disfunzionale tra cui: a) stile genitoriale incoerente e instabile: le regole sono scarse, instabili, il genitore non fornisce in modo stabile, coerente, significativo e contingente un feedback per regolare il comportamento aggressivo del bambino (spesso gestito in modo coercitivo); b) stile genitoriale autoritario ed eccessivamente severo e coercitivo;
c) trascuratezza e scarso monitoraggio;
insufficiente condivisione ed espressione affettiva;
elevata emotività espressa. Dalla storia evolutiva di attaccamento, emergono e si mantengono schemi e credenze su sé e gli altri che predispongono alla modalità di funzionamento del narcisismo come la percezione degli altri come ostili e rifiutanti e la tendenza alla dominanza, coercizione e manipolazione dell'altro. Per un Disturbo di Personalità narcisistico complesso è evidente la scarsa trattabilità sul piano clinico del soggetto narcisista, che
pagina 4 di 7 non è consapevole del suo stato abnorme sul piano psichico. Le sue competenze genitoriali sono fortemente deficitarie, limitate dai suoi tratti persecutori” (cfr. CTU pag. 65/66).
In particolare, la CTU -rimandando alla letteratura del settore- ha rammentato come dal punto di vista clinico viene considerata pregiudizievole ogni condizione (familiare, sociale e ambientale) che limiti, in qualche modo, i potenziali evolutivi del minore compromettendone lo stato di salute psicofisica.
Elencando gli elementi negativi e di rischio individuati dal modello dell'Università Cattolica di Milano
(cfr. pag. 73/74) la CTU ne ha individuati diversi nei tratti personologici del convenuto, il quale: “non è stato presente come figura di riferimento, per motivi non solo lavorativi e per distanza tra le due abitazioni;
egli rimugina ancora la separazione dalla partner e dalla figlia, che si sono allontanate dal territorio in cui si era consolidato il nuovo nucleo familiare. Ha interpretato il trasferimento a Vercelli come un attacco nei suoi confronti e non nell'usufruire del supporto dei nonni materni, come già avvenuto nel passato. Va anche considerato che sussiste una diversa intesa della genitorialità per cultura ed identificazione con un modello familiare forse arcaico, con definizione rigida di ruoli.
Presenta una sua affettività come segnalano le figure educative, ma con accentuazione di una seduttività compiacente, in una competizione con la madre. Ad oggi per lui il contatto con la figlia è penalizzato dalla ostatività della madre, che suggestiona contro di lui. Non coglie le esigenze Per_1
della piccola di avere una stabilità affettiva, e non solo abitativa. Egli non ha mai contattato le insegnanti della figlia, quindi disinteressandosi del percorso scolastico, ha ostacolato la presa in carico psicologica, svalutandola con la figlia e segnalando in modo persecutorio la professionista al suo responsabile: va dato atto della professionalità della curante, dott.sa che ha ripreso in CP_2 carico la minore, su indicazione del Giudice Tutelare” (cfr. CTU pag. 74).
La ricorrente invece -pur con i rilievi espressi, che comunque non ne inficiano la capacità genitoriale- rimane l'unico riferimento genitoriale stabile e nutritivo per la minore (cfr. pag. 75).
Pertanto, la chiarezza del quadro delineato non consente al Tribunale di discostarsi, e deve essere disposto l'affido esclusivo rafforzato di alla madre, con riferimento alle aree della salute, alla Per_1
scuola e al tempo libero. dovrà proseguire il percorso psicoterapeutico, necessario per il Per_1
contenimento e, si confida, il superamento dell'attuale diagnosi.
Anche con riferimento alla permanenza di presso il padre, appare opportuno, allo stato, seguire Per_1
le indicazioni della CTU e disporre che la minore stia con il padre una domenica ogni due dalle 10 alle pagina 5 di 7 19.30, periodo che potrà essere ampliato dal sabato alla domenica su indicazione della psicologa che segue la minore e del servizio sociale che deve mantenere un monitoraggio, a garanzia della minore;
il padre potrà stare con anche un pomeriggio alla settimana nella settimana in cui non è prevista Per_1
la domenica. Il pernotto nel week end potrà essere attuato dopo che per un periodo di almeno sei mesi vi sia il sabato come week end lungo.
Rispetto alle vacanze (estive, ma anche di Natale e Pasqua) le parti, di anno in anno, concorderanno un calendario con la mediazione dei Servizi Sociali.
Viene pertanto mantenuto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Vercelli: questi vigileranno affinché sia scrupolosamente rispettato il calendario di incontri con il padre, e laddove non via sia accordo per comportamento ostacolante di uno o entrambi genitori, provvederanno a individuare in autonomia -ossia prescindendo dall'accordo delle parti- i giorni di permanenza della minore con il padre, compresi i periodi di vacanze;
laddove persistano comportamenti ostacolanti, previa segnalazione, sarà presa in considerazione da questo Tribunale l'indicazione della CTU di affido eterofamilliare diurno della minore.
Le parti sono anche invitate a intraprendere un percorso di rafforzamento della cogenitorialità, presso il centro famiglie a Vercelli (cfr. Cass. n. 11842/2019 secondo la quale tale monito deve ritenersi compatibile con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore, a rischio di pregiudizio per l'elevata conflittualità genitoriale, sulla quale tuttavia è possibile incidere positivamente proprio mediante l'attivazione di un percorso di sostegno della genitorialità, al fine di prevenire ulteriori gravi danni al minore).
Le spese di lite possano essere compensate, in ragione della tipologia della decisione e della necessità di una revisione delle condizioni precedentemente vigenti. Lo stesso dicasi per le spese della CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
1269/2023, a parziale modifica decreto del Tribunale di Novara del 26.11.2019, modificato in seguito pagina 6 di 7 con provvedimento del 17.11.2022 del Tribunale di Vercelli, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa
1) DISPONE l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., della minore alla madre, , presso cui rimane collocata;
la madre potrà Persona_2 Parte_1
adottare tutte le decisioni nelle aree della salute, alla scuola e al tempo libero.
2) DISPONE che la permanenza presso il padre sia regolata come in parte motiva.
3) CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di Vercelli i quali: proseguiranno il monitoraggio,
l'intervento educativo e vigileranno affinché sia scrupolosamente rispettato il calendario di incontri con il padre;
laddove non via sia accordo per comportamento ostacolante di uno o entrambi genitori, provvederanno a individuare in autonomia -ossia prescindendo dall'accordo delle parti- i giorni di permanenza della minore con il padre;
laddove persistano comportamenti ostacolanti, segnaleranno aa questo Tribunale al fine di valutare l'attivazione di un affido eterofamilliare diurno della minore.
4) DISPONE che la minore prosegue il percorso psico terapico presso la professionista già individuata (dott.ssa presso ASL di Vercelli). CP_2
5) INVITA le parti a intraprendere un percorso di rafforzamento della cogenitorialità, presso il centro famiglie a Vercelli.
6) CONFERMA nel resto.
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle per la CTU licenziata in corso di causa.
Si comunichi ai Servizi Sociali (Vercelli).
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7