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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10659/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CIAMPANI ERMANNO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI LEOPOLDO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da seguenti fogli ritualmente depositati in via telematica e richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni PER PARTE ATTRICE Il Fallimento, in ottemperanza del provvedimento del GI del 24.10.2023, precisa le come segue le proprie conclusioni come segue: Voglia l'Ecc.ma Tribunale, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così giudicare in via principale
- condannare al pagamento in favore del del corrispettivo relativo alla cessione dei CP_1 Parte_1 crediti pari al valore nominale del credito ceduto per Euro Euro 198.753,25, ovvero alla maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà eventualmente dovuta da parte della CP_1
In via di subordine, nelle denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare e dichiarare l'esistenza di accordi di cessione di credito e pagamenti opponibili al : Parte_1
- accertare e dichiarare l'inoppo cessioni di credito al ed in ogni caso l'inefficacia Parte_1 delle stesse ai sensi della L. 52/91, per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare CP_1
a restituire in favore del la somma di Euro 141.114,81
[...] Parte_1
- accertare e dichiarare l'inefficacia degli stessi nei confronti del Fallimento http S.r.l. e disporne la revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F. ovvero dell'art. 67 comma 2, per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare a restituire in favore del la somma CP_1 Parte_1 di Euro 141.114,81. In ogni caso
pagina 1 di 4 - accertare e dichiarare che la si è resa inadempiente al proprio obbligo di consegna della CP_1 documentazione per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare la al risarcimento CP_1 danni in favore del degli importi da liquidarsi in via equitativa che il T errà di giustizia Parte_1 e comunque in relazione alle somme dovute per il parere reso per quanto evidenziato in narrativa ovvero, nella denegata ipotesi di eventuale rigetto delle domande, al risarcimento dei danni pari alle spese legali sostenute di cui al presente procedimento per l'importo determinato in Euro 16.867,27. In ogni caso Oltre interessi come per legge e rivalutazione fino al soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese legali oltre rimborso forfettario, ed oneri come per legge.
§ § § Il insiste in ogni caso per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella proprie memorie 183 Parte_1 comma 6 n. 2 cpc, a cui dichiara espressamente di non rinunciare e pertanto della prova per testi sui seguenti capitoli: cap .1) Vero che la documentazione reperita dal Curatore relativa al Fallimento TP nei confronti della CP Banca era relativa ai seguenti documenti: contratto di factoring privo di sottoscrizione TP/IFIS, , segnalazione crediti ceduti Htp/Ifis del 13.12.2018; segnalazione crediti ceduti Htp/Ifis del 17.12.2018; verbale di assemblea TP del 31.07.2019; Part CP accordo con i creditori – – del 31.07.2019; contratto di apertura di conto corrente del Pt_2
16.10.2013; contratto di d it conto corrente del 16.10.2013
cap .2) Vero che, su richiesta del , la Banca d''Italia inviava la visura di cui al doc. 23 che si
Parte_1 rammostra.
cap .3) Vero che i docc 24 e 25 che si rammostrano sono relativi all'insinuazione della al CP_2 passivo del .
Parte_1
cap .4) Vero che i docc 26 e 27 che si rammostrano sono relativi all'insinuazione della al CP_3 passivo del Fallimento TP.
cap .5) Vero che i docc 28 e 29 che si rammostrano sono relativi all'insinuazione della Banca Popolare di Bari al passivo del .
Parte_1
cap .6) Vero che il doc 30 che si rammostra è relativo allo stato passivo del .
Parte_1
cap .7) Dica il teste se TP alla data del 31.12.2018 fosse titolare di beni i
cap .8) Vero che come assett attivi il ha avuto due vetture e dei macchinari tessili.
Parte_1
cap .9) Vero che dalla vendita degli il ha recuperato la somma complessiva di Euro
Parte_1 16.470,00
cap .10) Vero che la Curatela commissionava all'Avv Ciampani un parere come da doc. 31 che si rammostra.
cap .11) Vero il effettuava in favore dell'avv. Ciampani il pagamento della somma di euro
Parte_1 2.908,36 come da doc. 32 che si rammostra. Si indicano a testi
- c/o Studio Dott. Via Volta 10 Magenta Testimone_1 Persona_1
- c/o Studio Dot Via Volta 10 Magenta Persona_1 Si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova diretta e contraria coi testi di controparte sui capitoli qui indicati, e sui capitoli eventualmente ammessi di controparte con i testi qui indicati. Salvezze illimitate PER PARTE CONVENUTA Presa visione del provvedimento in data 24/10/2023 recante rinvio della causa all'udienza del 29/10/2024, per la precisazione delle conclusioni, si precisano le conclusioni, nell'interesse della
[...]
come segue CP_1
Nel merito:
Respingersi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto
In via istruttoria: Ammettersi l'istanza ex Art. 210 cpc così come articolata in memoria a prova diretta pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha citato in giudizio la per ottenere la declaratoria che Parte_1 CP_1 quest'ultima ha percepito indebitamente da la somma di Euro 141.114,00, con Parte_3 condanna alla restituzione in proprio favore della somma di Euro 141.114,81, oltre interessi come per legge e rivalutazione fino al soddisfo e, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1 n. 2 o 67 comma 2 LF, con condanna della medesima alla restituzione in proprio favore della somma di Euro 141.114,81 e, in via di ulteriore subordine, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore del corrispettivo relativo alla cessione dei crediti pari al valore nominale del credito ceduto ovvero alla maggiore o minore somma eventualmente ritenuta dovuta.
Parte attrice ha dedotto, in particolare:
1) che la società è stata dichiarata fallita in data 3.12.19 (v. doc. 3 parte attrice);
2) che il Curatore ha riscontrato la sussistenza di un credito commerciale della fallita nei confronti della per euro 198.753,25, il quale, tuttavia, era stato ceduto in data 13- Parte_3
17.12.2018 a e da questa incassato prima della dichiarazione di fallimento;
CP_1
3) che la aveva concluso in data 31.7.19 un accordo di ristrutturazione ex art. Parte_3
182bis LF con i propri creditori, ivi compresa la in base al quale il 71% dei crediti Pt_1 avrebbe dovuto essere pagato direttamente a (v. doc. 16 attore); CP_1
4) che, a seguito dell'intervenuta omologa del ricorso, la società in bonis corrispondeva nel termine pattuito il 71% del credito, pari a euro 141.114,81, a;
CP_1
5) che non ha ottemperato al disposto dell'art. 119 TUB, avendo omesso la CP_1 consegna al Fallimento degli estratti conto integrali e della documentazione relativa al rapporto pure richiesta;
6) che le cessioni devono ritenersi nulle, in quanto consistenti in mere dichiarazioni unilaterali (v. docc. 10 e 11 attore), con conseguente diritto del Fallimento alla ripetizione dell'indebito;
7) che, in ogni caso, le cessioni sono revocabili sia ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2 LF in quanto atto anomalo, sia in ogni caso ai sensi dell'art. 67 co. 2 LF, essendo consapevole della CP_1 situazione di insolvenza della società in bonis, attesi i numerosi protesti e la mancata redazione del bilancio di esercizio a far data dal 2018.
ritualmente costituita nella presente causa, ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 avversarie, affermando:
1) la sussistenza di un rapporto di factoring tra le parti, regolato da contratti susseguitisi via via nel tempo (v. docc. 2, 3, 4, 5 e 6 convenuta);
2) la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione (v. doc. 7 convenuta);
3) che le richieste di documentazione della Curatela sono state ellittiche ed esplorative;
4) che le cessioni non rientrano nel perimetro temporale dell'art. 67 LF e, in goni caso, manca l'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo alla banca.
Così sintetizzate le difese delle parti, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice non meritino accoglimento.
In base alla documentazione versata in atti, infatti, emerge un risalente rapporto di factoring con la pagina 3 di 4 società in bonis, che costituisce l'antecedente logico delle cessioni e che è del tutto sottratto al perimetro applicativo dell'art. 67 LF, mancando il requisito oggettivo temporale (v. docc. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 convenuta).
I relativi atti sono, poi, tutti muniti di data certa e dunque palesemente opponibili al . Parte_1
Quanto alla domanda risarcitoria per omessa consegna della documentazione richiesta, parte attrice non ha neppure dedotto la sussistenza di un danno entro le preclusioni processuali, sicchè dev'essere respinta anch'essa, salvo il rilievo di cui infra sulle spese di lite.
Sulle istanze istruttorie dev'essere richiamata integralmente l'ordinanza resa in data 24.10.23, che viene confermata nella presente sede.
Le spese di lite, pur seguendo la soccombenza, si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, come aggiornato da ultimo al 2022, avuto riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, tenuto conto, altresì, della non particolare complessità delle questioni trattate, nel minimo, atteso il comportamento della convenuta che, qualora avesse consegnato al Fallimento attore la documentazione relativa al rapporto di factoring, ne avrebbe consentito un'adeguata valutazione al Curatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Condanna parte attrice soccombente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10659/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CIAMPANI ERMANNO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI LEOPOLDO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da seguenti fogli ritualmente depositati in via telematica e richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni PER PARTE ATTRICE Il Fallimento, in ottemperanza del provvedimento del GI del 24.10.2023, precisa le come segue le proprie conclusioni come segue: Voglia l'Ecc.ma Tribunale, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così giudicare in via principale
- condannare al pagamento in favore del del corrispettivo relativo alla cessione dei CP_1 Parte_1 crediti pari al valore nominale del credito ceduto per Euro Euro 198.753,25, ovvero alla maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà eventualmente dovuta da parte della CP_1
In via di subordine, nelle denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare e dichiarare l'esistenza di accordi di cessione di credito e pagamenti opponibili al : Parte_1
- accertare e dichiarare l'inoppo cessioni di credito al ed in ogni caso l'inefficacia Parte_1 delle stesse ai sensi della L. 52/91, per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare CP_1
a restituire in favore del la somma di Euro 141.114,81
[...] Parte_1
- accertare e dichiarare l'inefficacia degli stessi nei confronti del Fallimento http S.r.l. e disporne la revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F. ovvero dell'art. 67 comma 2, per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare a restituire in favore del la somma CP_1 Parte_1 di Euro 141.114,81. In ogni caso
pagina 1 di 4 - accertare e dichiarare che la si è resa inadempiente al proprio obbligo di consegna della CP_1 documentazione per quanto evidenziato in narrativa e per l'effetto condannare la al risarcimento CP_1 danni in favore del degli importi da liquidarsi in via equitativa che il T errà di giustizia Parte_1 e comunque in relazione alle somme dovute per il parere reso per quanto evidenziato in narrativa ovvero, nella denegata ipotesi di eventuale rigetto delle domande, al risarcimento dei danni pari alle spese legali sostenute di cui al presente procedimento per l'importo determinato in Euro 16.867,27. In ogni caso Oltre interessi come per legge e rivalutazione fino al soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese legali oltre rimborso forfettario, ed oneri come per legge.
§ § § Il insiste in ogni caso per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella proprie memorie 183 Parte_1 comma 6 n. 2 cpc, a cui dichiara espressamente di non rinunciare e pertanto della prova per testi sui seguenti capitoli: cap .1) Vero che la documentazione reperita dal Curatore relativa al Fallimento TP nei confronti della CP Banca era relativa ai seguenti documenti: contratto di factoring privo di sottoscrizione TP/IFIS, , segnalazione crediti ceduti Htp/Ifis del 13.12.2018; segnalazione crediti ceduti Htp/Ifis del 17.12.2018; verbale di assemblea TP del 31.07.2019; Part CP accordo con i creditori – – del 31.07.2019; contratto di apertura di conto corrente del Pt_2
16.10.2013; contratto di d it conto corrente del 16.10.2013
cap .2) Vero che, su richiesta del , la Banca d''Italia inviava la visura di cui al doc. 23 che si
Parte_1 rammostra.
cap .3) Vero che i docc 24 e 25 che si rammostrano sono relativi all'insinuazione della al CP_2 passivo del .
Parte_1
cap .4) Vero che i docc 26 e 27 che si rammostrano sono relativi all'insinuazione della al CP_3 passivo del Fallimento TP.
cap .5) Vero che i docc 28 e 29 che si rammostrano sono relativi all'insinuazione della Banca Popolare di Bari al passivo del .
Parte_1
cap .6) Vero che il doc 30 che si rammostra è relativo allo stato passivo del .
Parte_1
cap .7) Dica il teste se TP alla data del 31.12.2018 fosse titolare di beni i
cap .8) Vero che come assett attivi il ha avuto due vetture e dei macchinari tessili.
Parte_1
cap .9) Vero che dalla vendita degli il ha recuperato la somma complessiva di Euro
Parte_1 16.470,00
cap .10) Vero che la Curatela commissionava all'Avv Ciampani un parere come da doc. 31 che si rammostra.
cap .11) Vero il effettuava in favore dell'avv. Ciampani il pagamento della somma di euro
Parte_1 2.908,36 come da doc. 32 che si rammostra. Si indicano a testi
- c/o Studio Dott. Via Volta 10 Magenta Testimone_1 Persona_1
- c/o Studio Dot Via Volta 10 Magenta Persona_1 Si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova diretta e contraria coi testi di controparte sui capitoli qui indicati, e sui capitoli eventualmente ammessi di controparte con i testi qui indicati. Salvezze illimitate PER PARTE CONVENUTA Presa visione del provvedimento in data 24/10/2023 recante rinvio della causa all'udienza del 29/10/2024, per la precisazione delle conclusioni, si precisano le conclusioni, nell'interesse della
[...]
come segue CP_1
Nel merito:
Respingersi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto
In via istruttoria: Ammettersi l'istanza ex Art. 210 cpc così come articolata in memoria a prova diretta pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha citato in giudizio la per ottenere la declaratoria che Parte_1 CP_1 quest'ultima ha percepito indebitamente da la somma di Euro 141.114,00, con Parte_3 condanna alla restituzione in proprio favore della somma di Euro 141.114,81, oltre interessi come per legge e rivalutazione fino al soddisfo e, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1 n. 2 o 67 comma 2 LF, con condanna della medesima alla restituzione in proprio favore della somma di Euro 141.114,81 e, in via di ulteriore subordine, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore del corrispettivo relativo alla cessione dei crediti pari al valore nominale del credito ceduto ovvero alla maggiore o minore somma eventualmente ritenuta dovuta.
Parte attrice ha dedotto, in particolare:
1) che la società è stata dichiarata fallita in data 3.12.19 (v. doc. 3 parte attrice);
2) che il Curatore ha riscontrato la sussistenza di un credito commerciale della fallita nei confronti della per euro 198.753,25, il quale, tuttavia, era stato ceduto in data 13- Parte_3
17.12.2018 a e da questa incassato prima della dichiarazione di fallimento;
CP_1
3) che la aveva concluso in data 31.7.19 un accordo di ristrutturazione ex art. Parte_3
182bis LF con i propri creditori, ivi compresa la in base al quale il 71% dei crediti Pt_1 avrebbe dovuto essere pagato direttamente a (v. doc. 16 attore); CP_1
4) che, a seguito dell'intervenuta omologa del ricorso, la società in bonis corrispondeva nel termine pattuito il 71% del credito, pari a euro 141.114,81, a;
CP_1
5) che non ha ottemperato al disposto dell'art. 119 TUB, avendo omesso la CP_1 consegna al Fallimento degli estratti conto integrali e della documentazione relativa al rapporto pure richiesta;
6) che le cessioni devono ritenersi nulle, in quanto consistenti in mere dichiarazioni unilaterali (v. docc. 10 e 11 attore), con conseguente diritto del Fallimento alla ripetizione dell'indebito;
7) che, in ogni caso, le cessioni sono revocabili sia ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2 LF in quanto atto anomalo, sia in ogni caso ai sensi dell'art. 67 co. 2 LF, essendo consapevole della CP_1 situazione di insolvenza della società in bonis, attesi i numerosi protesti e la mancata redazione del bilancio di esercizio a far data dal 2018.
ritualmente costituita nella presente causa, ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 avversarie, affermando:
1) la sussistenza di un rapporto di factoring tra le parti, regolato da contratti susseguitisi via via nel tempo (v. docc. 2, 3, 4, 5 e 6 convenuta);
2) la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione (v. doc. 7 convenuta);
3) che le richieste di documentazione della Curatela sono state ellittiche ed esplorative;
4) che le cessioni non rientrano nel perimetro temporale dell'art. 67 LF e, in goni caso, manca l'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo alla banca.
Così sintetizzate le difese delle parti, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice non meritino accoglimento.
In base alla documentazione versata in atti, infatti, emerge un risalente rapporto di factoring con la pagina 3 di 4 società in bonis, che costituisce l'antecedente logico delle cessioni e che è del tutto sottratto al perimetro applicativo dell'art. 67 LF, mancando il requisito oggettivo temporale (v. docc. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 convenuta).
I relativi atti sono, poi, tutti muniti di data certa e dunque palesemente opponibili al . Parte_1
Quanto alla domanda risarcitoria per omessa consegna della documentazione richiesta, parte attrice non ha neppure dedotto la sussistenza di un danno entro le preclusioni processuali, sicchè dev'essere respinta anch'essa, salvo il rilievo di cui infra sulle spese di lite.
Sulle istanze istruttorie dev'essere richiamata integralmente l'ordinanza resa in data 24.10.23, che viene confermata nella presente sede.
Le spese di lite, pur seguendo la soccombenza, si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, come aggiornato da ultimo al 2022, avuto riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, tenuto conto, altresì, della non particolare complessità delle questioni trattate, nel minimo, atteso il comportamento della convenuta che, qualora avesse consegnato al Fallimento attore la documentazione relativa al rapporto di factoring, ne avrebbe consentito un'adeguata valutazione al Curatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Condanna parte attrice soccombente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale
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