Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2610 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
( ), (C.F. CodiceFiscale_9 Parte_10
), (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13
), (C.F. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(C.F. ), (C.F. Parte_17 C.F._17 Parte_18
) e (C.F. ), quali eredi del C.F._18 Parte_19 C.F._19
Dott. (C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._20 Parte_20
), (C.F. ) , C.F._21 Parte_21 C.F._22 Parte_22
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._23 Parte_23 C.F._24
(C.F. ), (C.F. Parte_24 C.F._25 Parte_25
), (C.F. ), C.F._26 Parte_26 C.F._27 Parte_27
(C.F. ), (C.F. ), C.F._28 Parte_28 C.F._29 Parte_29
(C.F. ), (C.F. ), C.F._30 Parte_30 C.F._31 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_31 C.F._32 Parte_32 C.F._33
( ), ( , Parte_33 C.F._34 Parte_34 C.F._35 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_35 C.F._36 Parte_36
, (C.F. C.F._37 Parte_37
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._38 Parte_38 C.F._39
difesi dagli avv.ti Antonio Iannarelli e Federica Iannarelli giusta delega in atti appellanti
E
(C.F. , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellata
E
, in persona del Ministro pro tempore, contumace Controparte_2
appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4842/2023, emessa dal Tribunale di Roma in data
27 marzo 2023. CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “In via principale: - Accogliere il presente appello e per l'effetto, accogliere le domande attoree e condannare pertanto le amministrazioni convenute in giudizio alla corresponsione di quanto spettante ai medici appellanti, maggiorato di interessi legali e per rivalutazione monetaria;
- Sempre in via principale, accogliere l'appello introdotto dai dottori , , Pt_1 Pt_5 Pt_10 Pt_20 Parte_24 Pt_9 Pt_8 Pt_23
, e per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute in giudizio alla corresponsione Pt_26 Pt_7 Pt_6
di quanto spettante ai medici appellanti, maggiorato di interessi legali e per rivalutazione monetaria;
- In ogni caso condannare le amministrazioni appellate a risarcire il danno patito dai medici appellanti per il mancato riconoscimento delle somme loro spettanti per la specialistica svolta e per l'effetto condannare le Amministrazioni appellate a quanto sarà ritenuto di giustizia, maggiorato di interessi legali e per rivalutazione. Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;
Per la : “a) rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
b) Controparte_1
con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Il dottori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, , , , Pt_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24
, , Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29
, Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33 Parte_34 [...]
, e Parte_35 Parte_36 Parte_37 [...]
nonché i signori , , Parte_38 Parte_16 Parte_17 [...]
e , quali eredi del Dott. , hanno Pt_18 Parte_19 Persona_1
impugnato la sentenza n. 4842/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 27 marzo 2023, con la quale erano state rigettate le domande di condanna della Controparte_1
e del al risarcimento dei danni per l'omesso Controparte_3 tempestivo recepimento delle direttive europee in materia di borsa di studio in favore dei medici specializzandi.
Gli appellanti hanno addotto l'erroneità dell'impugnata pronuncia, con la quale erano stati ritenuti prescritti i crediti risarcitori dagli stessi vantati, dovendo ritenersi che, a fronte del perdurante inadempimento del legislatore nazionale, il termine di prescrizione non fosse mai iniziato a decorrere.
In ogni caso i dottori , , , , Pt_1 Pt_5 Pt_10 Pt_20 Parte_24 Pt_9 Pt_8 Pt_23
e hanno evidenziato il mancato decorso del temine di prescrizione nei Pt_26 Pt_7 Pt_6
loro confronti.
A tal fine hanno evidenziato di avere tempestivamente fatto valere in giudizio le loro ragioni, che non erano state accolte per difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione convenuta in giudizio (come da decisione della Corte di Cassazione n. 3872/2014), e di avere poi agito nei confronti della entro il termine decennale di prescrizione. Controparte_1
Su tali presupposti gli appellanti hanno richiesto, in totale riforma della pronuncia di primo grado, l'accoglimento delle loro originarie domande, con condanna delle appellate al risarcimento dei danni, da parametrare all'importo delle borse di studio di cui alla legge 370/99.
La si è costituita in giudizio resistendo all'appello, di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2
costituito e deve essere dichiarato contumace.
La causa è stata decisa mediante pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 giugno 2025.
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Ritiene questa Corte di condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione con riguardo ai medici iscritti a corsi di specializzazione ante '91, di recente ribadito da Cass. n. 16452/2019, secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza
n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184)”;
b) «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE
e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello
Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (in questi termini, Cass., 19.6.2019, n. 16452).
Tale orientamento non può essere messo in discussione dall'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 9101/2022, che ha rimesso una causa analoga alla trattazione in pubblica udienza, ritenendo opportuna una rivalutazione della questione della prescrizione. La Corte, difatti, con sentenza n. 28130/2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., ribadendo che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data del 27.10.1999.
Sono poi intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019, e segnatamente Cass., n. 18640/2022 e Cass., SS.UU.,
n. 17619/2022.
Con tale ultima pronuncia, la S.C. si è in questi termini espressa:
-“Da ultimo, con Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n.
18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018, Cass.
n. 13758 del 2018, questa Corte ha ribadito infatti il principio, già affermato da Cass. n. 10813,
10814,10815, 10816 e 17688 del 2011, Cass. n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato í necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11";
- “Non inducono a diverse conclusioni i richiami alla giurisprudenza sovranazionale... La soluzione adottata non contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione. Come osservato dal Procuratore generale, dalla giurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad un tribunale
Pt_3 deve essere sì "concreto ed effettivo" ( c. Francia, 4.12.1995; BA c. Croazia, 5.4.2018 ) ed offrire alla persona "una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti" (EL c.Francia, cit.; c. Portogallo, 10.4.2003; c. Bulgaria, 16.7.2013). La Cedu ha Per_2 Per_3
però ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto Persona_4
c. Spagna, 15.10.2003), sottolineando la necessità per i tribunali nell'applicare le norme procedurali di evitare sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge
( ad altri c. Turchia, 30.4.2017). In relazione in particolare ai termini di prescrizione, la Cedu, Per_5
proprio nel precedente richiamato dalla memoria dei controricorrenti e altri c. Spagna, Controparte_4
30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare ipotizzabile nel caso di specie la possibilità di una violazione dell'articolo 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9147 del 17 Aprile 2009), e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano e che la prescrizione dopo l'iniziale interruzione ha ripreso a decorrere ed è maturata a causa della mancata attivazione davanti al giudice amministrativo e della tardiva proposizione della domanda davanti al giudice ordinario.
Proprio nell'ottica di evitare che la complessità del sistema possa ridondare a pregiudizio di chi intenda agire a tutela dei propri diritti, si colloca la rilevanza conferita, ai fini della interruzione con effetto sospensivo permanente del termine di prescrizione, al giudizio amministrativo intrapreso dai controricorrenti nel 2000, al fine di evitare che la pluralità delle giurisdizioni possa apparire la manifestazione di una irragionevole previsione o costruzione giuridica atta ad ostacolare l'introduzione di una azione giudiziale ed il suo esame nel merito. Neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C452/09, Iaia
e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, emerge un potenziale contrasto tra la soluzione Persona_6
adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria, specie considerando che, come osservato dal Procuratore generale, la prescrizione si è compiuta per inazione dei controricorrenti, successiva ad una iniziale tempestiva attivazione del rimedio impugnatorio davanti ai giudici amministrativi”.
Né in senso contrario all'orientamento qui prospettato soccorrono la recente decisione resa in data 3.3.2022 dalla Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-590/20 e la precedente decisione della medesima corte del 24.1.2018, con le quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa comunitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
Non condivisibile è infine la tesi alternativa prospettata dall'appellante, secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere in considerazione della natura permanente dell'illecito.
Tale assunto è invero contrario sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un'azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva stessa.
Per l'effetto, il fatto che il legislatore interno avesse la facoltà di dare corso al completo recepimento della direttiva (almeno sino alla data della sua abrogazione) non consente di escludere, nelle more, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto, già pienamente esercitabile nonostante la non definitività dell'inadempimento.
Tanto premesso, confermata la data del 27.10.1999 quale dies a quo del decorso della prescrizione, la pretesa risarcitoria fondata sull'inadempimento o sul tardivo adempimento dello Stato Italiano alle direttive comunitarie è effettivamente prescritta, non risultando alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione anteriore al mese di ottobre 2009, come correttamente indicato dal primo Giudice. L'appello deve essere rigettato anche con riguardo alla specifica posizione dei dottori Pt_1
, , , , e Pt_5 Pt_10 Pt_20 Parte_24 Pt_9 Pt_8 Pt_23 Pt_26 Pt_7 Pt_6
Come accennato in narrativa, i suddetti dottori assumono di aver interrotto la prescrizione, anche nei confronti della per effetto del giudizio già Controparte_1
introdotto nei confronti dei , Controparte_5
conclusosi con l'ordinanza emessa dalla Suprema Corte nell'anno 2014, data rispetto alla quale, al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio (giugno 2021), non era decorso il termine decennale.
L'eccezione deve essere sotto vari profili disattesa.
In primo luogo osserva la Corte come, anche volendo dare per ammesso il verificarsi dell'evento interruttivo anche nei confronti della (che non era parte del precedente Controparte_1
giudizio), gli appellanti non abbiano fornito la prova della data in cui era stato iniziato il suddetto giudizio, se in epoca anteriore o posteriore al 27 ottobre 2009 in cui la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni è maturata in loro danno, talché non è dato inferire che, in quel momento, il diritto non fosse già prescritto, ipotesi in cui l'interruzione derivante dalla pendenza del giudizio, invocata dagli odierni appellanti, non spiegherebbe alcun effetto.
In ogni caso, quand'anche si volesse prescindere dalle considerazioni che precedono, dalla conclusione del menzionato giudizio di legittimità (gennaio 2014) all'introduzione di quello odierno (giugno 2021) sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione introdotto dalla legge 183/2011, che al momento della conclusione del primo giudizio era già vigente e che deve ritenersi applicabile in ossequio al disposto di cui all'art. 252 disp.att. c.c. (in argomento, Cass., ord., 20.12.2023, n. 35571).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
A fronte della palese infondatezza dell'appello, con il quale è stata reiterata la questione relativa al dies a quo del termine di prescrizione, oramai da tempo risolva dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., ciò con la sola esclusione dei dr. , , , Pt_1 Pt_5 Pt_10 Pt_20 Parte_24
, e i quali hanno fondato il gravame anche su Pt_9 Pt_8 Pt_23 Pt_26 Pt_7 Pt_6
questioni ulteriori, rispetto alle quali la lite non può ritenersi temeraria (con particolare riguardo all'applicabilità, o meno, del termine quinquennale di prescrizione, di recente risolta in senso positivo dalla Suprema Corte).
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -
, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
In applicazione di tali principi, si ritiene che gli appellanti, con l'esclusione appunto dei dr.
, , , , e Pt_1 Pt_5 Pt_10 Pt_20 Parte_24 Pt_9 Pt_8 Pt_23 Pt_26 Pt_7
debbano essere condannati, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di Pt_6
una somma pari ad euro 2.000,00 pro capite.
Atteso infine quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 2610/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti non in solido alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della che liquida in complessivi euro 40.000,00, Controparte_1
oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c. condanna gli appellanti, con l'esclusione dei dr. Pt_1
, , , , e al Pt_5 Pt_10 Pt_20 Parte_24 Pt_9 Pt_8 Pt_23 Pt_26 Pt_7 Pt_6
pagamento di una somma pari ad euro 2.000,00 pro capite;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto