CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 92/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18.1.2023, promossa con atto di citazione in appello da
con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Arìa; P.IVA_1
appellante
contro con sede legale in Pieve Controparte_1
d'Alpago (BL), Via dell'Industria n. 11, località Paludi (BL), C.F. , in persona del P.IVA_2
Curatore dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Pinto;
CP_2
appellato
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
1 229/2022, pubblicata il 24.6.2022, del Tribunale di Belluno (causa R.G. n. 327/20).
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE: riformare integralmente la sentenza n. 229/22 emessa dal Tribunale di
Belluno il 24/06/2022 nella causa civile di revocatoria fallimentare R.G. 327/20, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello e, conseguentemente, rigettare le domande formulate
[...]
dal 1919 S.r.l. nei confronti di in quanto destituite di Controparte_1 Parte_1
fondamento sia in fatto che in diritto.
Per l'effetto, condannare il dal 1919 S.r.l., in persona del curatore Controparte_1
pro tempore, a restituire a tutte le somme già percepite in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, pari ad euro 554.265,23 per capitale, interessi e spese processuali liquidate, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
- per parte appellata:
“NEL MERITO:
- respingere le domande proposte dall'appellante in quanto inammissibili, Parte_1
inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente statuizione di legge;
- confermare la sentenza del Tribunale di Belluno n. 229/2022 pubblicata il 24.06.2022;
- con vittoria delle spese, competenze e accessori di entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2020, il Controparte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Belluno esponendo che
[...] Parte_1
2 1919 S.r.l. aveva depositato in data 16.10.2015 ricorso con riserva ai fini Controparte_1
dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., e che la domanda era stata iscritta nel registro delle imprese in data 20.10.2015; il piano e la proposta erano stati depositati in data 2.4.2016 ma, con decreto del 17.2.2017, il Tribunale di
Belluno aveva rigettato la richiesta di omologa del concordato, ed il successivo 6.4.2017 aveva dichiarato il fallimento della debitrice. Deduceva che la società poi fallita, nel semestre anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato, aveva eseguito in favore della convenuta i seguenti pagamenti di corrispettivi per la fornitura di CL BC (polietilene Parte_1
ad alta densità copolimero):
data operazione importo
29.04.2015 € 60.988,87
25.05.2015 € 48.916,05
25.05.2015 € 17.900,45
08.06.2015 € 22.000,00
08.06.2015 € 28.075,63
08.06.2015 € 15.100,78
19.06.2015 € 42.406,36
14.07.2015 € 80.000,00
14.07.2015 € 13.230,42
14.07.2015 € 2.467,88
21.08.2015 € 50.824,05
21.08.2015 € 50.824,05
04.09.2015 € 55.680,42
3 01.10.2015 € 30.000,00
per complessivi € 518.414,96.
L'attore deduceva che la debitrice si trovava in stato di decozione già dal 2011 e, all'epoca dell'esecuzione dei pagamenti, la convenuta era a conoscenza dello stato d'insolvenza della
Ciò premesso, domandava che fossero revocati e dichiarati inefficaci, ai Controparte_1
sensi degli artt. 67, 2° comma, l.f., i pagamenti suindicati, eseguiti tra il 21.4.2015 ed il
20.10.2015 per complessivi € 518.414,96, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione e al pagamento in favore del dell'importo pari alla sommatoria dei CP_1
pagamenti dedotti con gli interessi di legge a far data dalla domanda giudiziale al saldo.
La convenuta si costituiva contestando le pretese attoree, delle quali chiedeva il rigetto. In
particolare, essa negava di essere stata, all'epoca dei pagamenti, a conoscenza dello stato di insolvenza della società acquirente ed eccepiva che i pagamenti eseguiti da questa - quantomeno quelli relativi alle forniture correnti - erano avvenuti nei termini d'uso e, quindi, non risultavano revocabili ai sensi dell'art. 67, 3° comma, lett. a) l.f.
All'esito d'istruttoria documentale e testimoniale, con sentenza n. 229/2022 pubblicata il
24.6.2022, il Tribunale di Belluno, così statuiva:
“1) in accoglimento della domanda proposta dall'attore a norma dell'art. 67, 2° comma, l. fall., dichiara inefficaci e revoca i pagamenti dell'importo di euro 518.414,96 eseguiti dalla società dal 1919 s.r.l. in favore della convenuta e per l'effetto Controparte_1 Parte_1
condanna la convenuta a pagare all'attore la complessiva somma capitale di euro 518.414,96,
oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
4 2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio, liquidate in complessivi
euro 22.628,00, di cui euro 21.387,00 per compensi ed euro 1.241,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello la convenuta invocandone Parte_1
la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo di gravame essa lamenta la violazione o la falsa applicazione di legge nonché
la contraddittorietà della motivazione e/o l'insufficiente e/o omessa motivazione, per non avere il Tribunale ritenuto l'inammissibilità di tutti i documenti allegati dal fallimento alla memoria
183, comma 6 n. 2, c.p.c. – ad eccezione del doc. 11, della seconda parte del doc. 12 e del doc.
19 - in quanto parte attrice li avrebbe prodotti senza minimamente allegare le circostanze in fatto che intendeva dimostrare attraverso i documenti stessi, nonché l'inammissibilità delle deduzioni svolte per la prima volta con la comparsa conclusionale.
Col secondo motivo lamenta l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente “statuito che lo stato di insolvenza della società emergesse quale dato documentale” al Controparte_1
momento di effettuazione dei pagamenti (appello, pag. 14).
Col terzo articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare - secondo la parte, gli elementi indiziari indicati dal Tribunale al fine dell'accertamento dell'elemento soggettivo sarebbero equivoci e non sintomatici dello stato di insolvenza, e comunque non avrebbero i requisiti della gravità, precisione e concordanza – e per non aver quantomeno escluso la revocabilità dei pagamenti effettuati in relazione alle forniture correnti, per la complessiva somma di € 295.433,18 (i pagamenti da 7 a 13 riportati sopra a pag. 3 della presente sentenza),
in quanto effettuati nel normale esercizio dell'attività d'impresa e nei consueti termini d'uso e
5 pertanto esenti da revocatoria in applicazione dell'esimente prevista dall'art. 67,comma 3, lett.
a), l.f.
Costituendosi tempestivamente, la parte appellata ha difeso le statuizioni espresse dal giudice di primo grado, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2024, previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Il primo motivo d'appello è infondato.
Parte attrice ha, entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed invero fin dall'atto introduttivo, dedotto la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda proposta, affermando che la società poi fallita era da tempo insolvente,
individuando i pagamenti oggetto di pretesa revocatoria siccome intervenuti nel c.d. semestre sospetto, sostenuto che la convenuta fosse a conoscenza dello sto di insolvenza della solvens, a tal fine indicando i principali elementi a sostegno delle deduzioni esposte.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. il fallimento attore ha prodotto documentazione
(doc. 12, estratto partite fornitori S/ conto 7-1-671 con scadenze di pagamento originarie per partite aperte sino al 31.12.2016; doc. 13 stato passivo completo del fallimento CP_1
dal 1919 S.r.l.; doc. 14, insinuazioni al passivo creditori ipotecari (banche); doc. 15,
[...]
insinuazioni al passivo Equitalia;
doc. 16, note di iscrizione ipotecarie (banche); doc. 17, estratto aziende Cigs marzo 2015; doc. 18, copia fatture pagate a mezzo dei bonifici oggetto della domanda revocatoria) coerente con le deduzioni già svolte e prevalentemente finalizzata a corroborare la prova dell'insolvenza della debitrice (documentazione inerente alla formazione
6 dell'ingente debito fiscale e bancario nonché al ricorso alla CIGS) e la sussistenza della scientia
decoctionis in capo all'accipiens (offrendo ricostruzioni dei pagamenti e dei correlati ritardi nel rapporto tra le parti). Se è vero che la ripresa in termini di illustrazione ed argomentazione dei fatti (secondari) desumibili da tale documentazione è stata svolta da parte attrice direttamente in comparsa conclusionale, è vero anche che ciò si è realizzato nell'ambito di uno sviluppo del tutto fisiologico del contraddittorio, avendo parte convenuta potuto esaminare per tempo la documentazione tempestivamente prodotta, tanto che nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 3,
c.p.c. non solo la convenuta ne ha eccepito (tornando sull'eccezione solo in memoria di replica)
l'inammissibilità ma ha anche contestato la rilevanza ed attinenza al giudizio, e ha effettuato una produzione documentale di cui ha difeso la tempestività proprio in quanto costituente prova contraria rispetto alle circostanze dedotte dall'attrice con la seconda memoria.
L'appellante, nell'eccepire l'inammissibilità di produzione documentale effettuata entro il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non ha dunque tenuto conto del fatto che il luogo processuale in cui s'incrociano il principio di preclusione e quello di non contestazione si colloca all'esito della trattazione, "allorché, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema decidendum e del thema probandum.
È in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si è formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa" (Cass.,
n. 26859/20013; cfr. poi Cass., n. 29146/2022 e n. 8525/2020). Se poi si pone mente ai principi affermati in materia dalle Sezioni Unite (S.U., n. 12310/2015) secondo le quali "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti
7 comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali" emerge come sia errata la nozione di preclusioni temporali relative al thema decidendum e al thema probandum propugnata da parte appellante. Consta
infatti che la deduzione dei fatti principali era avvenuta tempestivamente sia tramite deduzioni nell'atto in atto di citazione sia tramite produzione documentale che, anche per la parte avvenuta con la memoria istruttoria, mirava comunque a dimostrare i fatti (già) oggetto del contendere.
Il secondo motivo d'appello è inammissibile e comunque infondato.
Si premette che non vi è impugnazione della sentenza nella parte in cui è affermata la sussistenza del requisito temporale riguardo ai pagamenti oggetto della domanda – effettuati tra il 21.4.2015
e il 20.10.2015 – tramite individuazione del c.d. semestre sospetto nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese (20.10.2015), domanda poi rigettata con decreto in data 17.2.2017, cui ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento
(6.4.2017); quanto sopra in applicazione del principio stabilito dall'art. 69 bis, comma 2, l.f., in forza del quale, nell'ipotesi di successione del fallimento ad altra procedura concorsuale, il periodo sospetto ai fini della proposizione dell'azione revocatoria fallimentare va calcolato a ritroso con riferimento alla prima procedura.
L'appellante, nel fare riferimento alla parte della sentenza dedicata alla sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, e dopo aver premesso che “Il Giudice di primo grado ha ritenuto (pag.
9-10) che lo stato di insolvenza in cui versava all'epoca dei pagamenti Controparte_1
oggetto di revocatoria non solo esistesse, ma costituisse anche un dato documentale” indicando i documenti dai quali esso è stato ritenuto rilevabile, prosegue osservando (appello, pagg. 11-
13):
8 “Si ritiene che il Giudice di primo grado abbia sottolineato la natura documentale dello stato di insolvenza di per dedurne la conoscenza da parte di Tale Controparte_1 Parte_1
deduzione, peraltro, è del tutto priva di concreto supporto e fallace già dal punto di vista meramente temporale, se solo si consideri – tenuto conto che i pagamenti revocati sono stati eseguiti nell'arco di sei mesi tra il tra il 29/04/2015 ed il 01/10/2015 – che:
- il bilancio della società al 31/12/2014 è stato pubblicato nel registro delle Controparte_1
imprese il 29/05/2015, quando ormai la società debitrice aveva quasi integralmente onorato il piano di rientro del 26/01/2015 (pagamenti per la complessiva somma di euro 192.981,78, ossia i primi 6 riportati alle pagg.
3-4 della sentenza di primo grado ed anche dell'atto di citazione avversario);
- la domanda prenotativa del concordato, la situazione patrimoniale allegata al piano concordatario e la relazione ex art. 33 l.f. sono state depositate dal 16/10/2015 in poi, quindi dopo l'integrale esecuzione di tutti i pagamenti revocati;
- l'odierna esponente non ha mai visto né gli estratti di ruolo, né l'atto di insinuazione al passivo di Equitalia, peraltro depositato il 29/05/2017.
Quanto al resto, la situazione che poteva emergere dai dati di bilancio di non Controparte_1
era quella di una società insolvente e non più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni in modo irreversibile, ma quella di una società in difficoltà a causa di una situazione di temporanea carenza di liquidità, che aveva però prospettive di rilancio, come indicato nelle relazioni integrative ai bilanci del 2013 e 2014, in cui è stato illustrato il contenuto e lo scopo dell'accordo ex art. 182 bis l.f. (sul quale si tornerà nel prosieguo).
In considerazione di quanto sopra, si chiede che l'adita Corte d'Appello voglia riformare la sentenza di primo grado, laddove ha statuito che lo stato di insolvenza della società Parte_2
[... [...]
[...] [
emergesse quale dato documentale, al momento dell'esecuzione dei pagamenti
[...]
revocati, dalla documentazione menzionata alle pagg.
9-10 della sentenza stessa”.
Il motivo è inammissibile in quanto non è dato comprendere se esso sia inteso, come farebbe pensare il riferimento alla precisa parte della sentenza indicata, alla negazione (per la prima volta in appello) dell'elemento oggettivo dello stato d'insolvenza della debitrice fin dall'inizio del semestre sospetto (ad esso fa riferimento il Tribunale nella parte di sentenza impugnata) o, come parrebbe sulla base delle indicazioni riferite alla conoscibilità o conoscenza in capo a Parte_1
dei documenti ai quali è fatto riferimento alle pagg.
9-10 della sentenza, alla contestazione
[...]
della scientia decoctionis.
In ogni caso, con riferimento alla prima ipotesi, il gravame si rivela ulteriormente inammissibile in considerazione del pacifico principio secondo cui “in tema di azione revocatoria fallimentare,
lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito” (Cass., n. 11357/2023 e già n. 6575/18).
La seconda ipotesi evidenzia semplicemente un alternativo profilo di inammissibilità dell'appello, risultando contraddittorio ed inidoneo ad esprimere censura della parte della sentenza che affronta la questione della sussistenza dello stato di insolvenza esporre argomenti relativi alla sua asserita non conoscibilità, atteso che il diverso presupposto soggettivo non è
esaminato alle pagg.
9-11 della sentenza impugnata ma nelle successive dieci, ed alle valutazioni
10 ivi espresse è riferito il terzo motivo di gravame.
Il terzo motivo d'appello affronta, e talora confonde nelle argomentazioni, la questione della prova della scientia decoctionis, dedotta da parte attrice, e la questione della - eccepita dalla convenuta - esimente di non revocabilità dei pagamenti in quanto, in tesi, eseguiti nei termini d'uso.
Con riguardo ad entrambi i profili, da tenersi distinti, la sentenza di primo grado contiene motivazioni puntuali in relazione alle quali le doglianze dell'appellante si rivelano prive di fondamento.
Con riguardo alla contestata prova della scientia decoctionis, infatti, il Tribunale ha espresso una valutazione senz'altro ragionevole del quadro indiziario offerto dalla curatela onerata della relativa prova.
In merito al requisito soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, come ha avuto modo di ribadire la Suprema Corte, “la prova della scientia decoctionis del convenuto in revocatoria può
essere fornita non solo in via diretta, ma anche utilizzando dati attinenti alla conoscibilità della crisi economica e finanziaria dell'imprenditore che, per la loro gravità, precisione e concordanza siano idonei, nel loro complesso, a far presumere la conoscenza effettiva della insolvenza in capo al destinatario della domanda. Poiché la indagine in ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione non ha natura psicologica, non rileva - per
contro
- lo stato d'animo
(l'intimo convincimento) dell'accipiens cui quei dati non potevano sfuggire e che, ciononostante, li ha sottovalutati, non cogliendone la valenza rivelatrice del dissesto del proprio debitore” (v.
Cass., n. 6905/2015; v. anche n. 29957/2022): in altri termini, “in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice
11 selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia
decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali,
organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”
(Cass., nn. 13445/2023 e 27070/2022).
Esaminando i numerosi elementi in tal senso offerti dalla curatela, il Tribunale ha osservato
(sentenza di primo grado, pagg. 13-23):
“La prova della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, quale fornitore di prodotti
chimici (indispensabili per la produzione dei detersivi commercializzati dalla società CP_1
, si desume innanzitutto dai notevoli ritardi nei pagamenti, in cui la debitrice era
[...]
incorsa, che avevano indotto la ad accordare alla debitrice due rientri rateali Parte_1
dell'insoluto maturato (il secondo dei quali non rispettato dalla cliente), subordinando la
prosecuzione delle forniture al pagamento parziale delle fatture arretrate, come emerge dalla documentazione prodotta dall'attore.
In particolare, tra le parti vi era un rapporto commerciale continuativo che si realizzava con più
ordini e forniture, le quali venivano solitamente fatturate da a fine mese, con Parte_1
termini di pagamento a 90 gg f.m. (cfr. doc. 18-19 dell'attore).
Come ha osservato l'attore, dal 2012 il rapporto contrattuale tra le parti si era svolto con
regolarità, nella piena fiducia circa la solvibilità della la società Controparte_1 Pt_1
monitorava costantemente il comportamento della propria cliente (v. doc. 20 di parte
12 convenuta), segnalando alla l'intervenuta scadenza delle fatture quando il Controparte_1
ritardo nel pagamento superava i 10 - 12 giorni, ricevendo immediato riscontro con il relativo
saldo.
Il rapporto commerciale si è incrinato – con conseguente riduzione delle forniture – quando la cliente è incorsa in crescenti ritardi nell'adempimento delle proprie obbligazioni. In particolare, mentre negli anni 2012 e 2013 e nei primi mesi dell'anno 2014 la società Controparte_1
faceva fronte ai pagamenti con lievi ritardi – in media di 5-10 giorni rispetto alle previsioni
contrattuali – dal giugno 2014 i ritardi sono aumentati considerevolmente, imponendo alla
di addivenire ad un accordo con la fornitrice, al fine di garantirsi Controparte_1
l'approvvigionamento minimo indispensabile per continuare la produzione.
L'attore ha rilevato, nel dettaglio, che la fattura n. 13822 del 31.08.2014 di euro 98.751,07, con
scadenza al 30.11.2014, è stata pagata in due rate, per euro 52.830,18 al 13.02.2015 e per euro
45.920,89 al 04.03.2015, con un ritardo complessivo di 94 giorni;
la fattura n. 15835 del
30.09.2014 per euro 94.194,58 scaduta il 31.12.2014 è stata pagata in tre rate, rispettivamente
il 04.03.2015 (euro 10.017,36), il 01.04.2015 (euro 55.938,25) ed il 16.04.2015 (euro 28.238,97)
con un ritardo complessivo di 106 giorni;
la fattura n. 15835 del 30.09.2014 per euro 94.194,58,
scaduta il 31.12.2014, è stata pagata in tre rate, rispettivamente il 04.03.2015 (euro 10.017,36),
il 01.04.2015 (euro 55.938,25) ed il 16.04.2015 (euro 28.238,97), con un ritardo complessivo di
106 giorni;
la fattura n. 16964 del 31.10.2014 per euro 142.654,82, che scadeva il 31.01.2015,
è stata pagata in tre rate, rispettivamente il 16.04.2015 (euro 32.749,90), il 29.04.2015 (euro
60.988,87) ed il 25.05.2015 (euro 48.916,05), con un ritardo complessivo di 114 giorni.
In questo contesto, va ricordato che i reiterati ritardi nell'adempimento delle obbligazioni –
superiori a quelli che erano usuali tra le parti – sono suscettibili di essere valutati tra gli indizi
13 e gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività della scientia decoctionis in capo al
fornitore che ha ricevuto i pagamenti (v. Cass. 10.9.2015 n. 17906).
5.- Un altro specifico elemento, che dimostra la scientia decoctionis in capo alla società
convenuta, è costituito dalla riduzione delle forniture e dalla successiva pattuizione di un piano
di rientro rateale.
Quanto al primo aspetto, l'attore ha sottolineato che – uno dei fornitori più importanti Pt_1
della società , come emerge dal volume del fatturato prodotto con gli acquisti effettuati CP_1
– era stata informata delle procedure giudiziali intraprese dalla debitrice: il responsabile dell'ufficio acquisti della sig. , ha riferito di essersi recato Controparte_1 Testimone_1
presso la sede di a Milano, nel periodo ricompreso tra settembre ed dicembre Parte_1
2014, con l'amministratore dell'odierna fallita, sig. , per “proseguire il Parte_3
rapporto commerciale con (v. deposizione in verb. ud. 23.6.2021), precisando che, in Pt_1
quell'occasione, l'amministratore della società ha illustrato la situazione in cui versava
l'azienda (che in quel periodo risultava già inadempiente all'accordo di ristrutturazione ex art.
182 bis l. fall.), anche in merito ai rapporti con le banche ed alle modalità di ristrutturazione dei debiti dell'impresa. Inoltre, dai documenti prodotti in giudizio, confermati nel loro contenuto dal
teste emerge che il giorno 27.7.2015 si è tenuto un successivo incontro presso la sede Tes_1
di a Milano, volto ad ottenere la prosecuzione delle forniture, a fronte di una proposta Pt_1
di rientro rateale del debito a scadere che tuttavia non è stata accettata – quanto ai tempi – dalla
fornitrice e che è stata rimodulata nell'accordo 19.7.2015 (v. doc. 2 della convenuta). Pt_1
In sostanza, deve ritenersi che la riduzione delle forniture, operata nel corso degli anni, sia
conseguenza di una prudente verifica, da parte della fornitrice della situazione Pt_1
economico-finanziaria della cliente e che sia stata quindi originata dai reiterati ritardi CP_1
14 e dalla precisa volontà di di ridurre i rischi derivanti dall'incapacità della di Pt_1 CP_1
far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni (v. Cass. 20.11.2018 n. 29913).
E' evidente che la decisione di ridurre le forniture – rispetto a quanto avveniva in precedenza – costituisce un indice inequivoco della conoscenza, in capo alla società all'epoca dei Pt_1
pagamenti, dello stato di insolvenza della propria cliente.
Di fatto, nell'anno 2015 il rapporto tra le parti si è articolato sostanzialmente nel rientro dell'esposizione debitoria della e sebbene nell'anno 2016 la abbia Controparte_1 Pt_1
ripreso a fornire la propria cliente, ciò non significa che essa ignorasse lo stato di insolvenza
della ma è invece indice della consapevolezza, in capo alla convenuta – Controparte_1
quale creditore c.d. “strategico” della – della prededucibilità dei pagamenti ricevuti CP_1
in costanza di concordato.
6.- Quanto alla concessione di un piano di rientro rateale, va rilevato che in data 21.1.2015 la
ha formalizzato una proposta di rientro, che la ha recepito nel piano datato CP_1 Pt_1
26.1.2015, inviato alla cliente mediante email del 27.01.2015, con invito a ritrascriverlo sulla propria carta intestata e ad inoltrarlo per l'accettazione (v. doc. 10); in tale accordo Pt_1
sottoponeva a specifiche condizioni la rateazione del pagamento, dell'importo scaduto e di
quello a scadere (per complessivi euro 425.601,70), che si dichiarava disponibile ad accordare.
In particolare, il contenuto delle condizioni apposte al piano di rientro, e le modalità della sua
formulazione, inducono a ritenere che intendesse tutelarsi dal rischio di insolvenza della Pt_1
propria cliente, dato che l'accordo prevedeva:
a) il riconoscimento, da parte di dell'intero debito, comprensivo degli Controparte_1
interessi di mora, confermato ai sensi dell'art. 1988 c.c.;
b) il pagamento del 20% del debito scaduto, da effettuarsi a fronte di due nuove forniture a
15 seguito di ordini di acquisto mensili: in sostanza, senza il rientro del 20% del debito scaduto, i
nuovi ordini non sarebbero stati evasi;
c) l'applicazione di interessi di mora concordati, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della
nota di debito.
Inoltre, nella comunicazione era stato precisato che il piano di rientro non costituiva novazione
del rapporto originario e che la sarebbe decaduta dal beneficio del termine Controparte_1
accordato, anche per il caso di mancato pagamento di una sola rata, con previsione, per tale evenienza, dell'esercizio dell'azione giudiziale.
Di fatto, nelle more del rientro previsto la non è riuscita a far fronte al Controparte_1
pagamento, alla scadenza prevista, delle successive forniture, come confermato dalla
corrispondenza (v. doc. 11).
Di conseguenza, in data 27 luglio 2015 si è tenuto un nuovo incontro presso la sede di Pt_1
a Milano;
dall'email riepilogativa, inoltrata dal sig. in data 28.7.2015, emerge che in Tes_1
quell'occasione la fornitrice non ha accolto la proposta della di rientrare Controparte_1
dello scaduto (c.d. “debito congelato”) a partire dal gennaio 2016, ma ha accettato il nuovo
piano di rientro rateale – tradotto nell'accordo del 19.7.2015 (v. doc. 2 della convenuta) – soltanto a condizione di anticiparne la decorrenza dall'anno 2015. Le condizioni e valutazioni sottese all'accordo raggiunto dalle parti sono indicate nell'email riepilogativa del sig. Tes_1
del 28.7.2015 (v. doc. 11), in cui si precisava che “l'accordo in questione non pregiudica la
continuità della fornitura per la quale garantisce un quantitativo di almeno n. 2 carichi Pt_1
mensili con l'opzione di un terzo carico nei mesi in cui fosse necessario. La continuità delle forniture sarà subordinata al rispetto dei termini temporali di pagamento di quanto dovuto” (v. punto 7); la conclusione dell'accordo era quindi condizionata anche al regolare pagamento
16 delle fatture in scadenza al 31.07.2015 ed al 31.08.2015.
L'accordo è stato riprodotto – dopo l'esecuzione dei pagamenti previsti – nel piano di rientro rateale del 17.9.2015, che richiama l'incontro del 27.7.2015 (v. doc. 2 della convenuta), il quale
è stato stipulato secondo il medesimo schema (riconoscimento di debito e condizioni di
adempimento) del piano di rientro del 26.1.2015.
Tale secondo accordo, diversamente da quello precedente, prevedeva un rientro del debito a
scadenze crescenti predeterminate, con quattro pagamenti mensili di euro 30.000,00 ciascuno,
a partire dal mese di settembre 2015, ma la non è stata sin dall'inizio in Controparte_1
grado di ottemperare a questo secondo piano di rientro rateale, come emerge dal prospetto dei
pagamenti oggetto della domanda di revoca, da cui si evince l'esecuzione, dopo la conclusione dell'accordo, di un unico versamento di euro 30.000,00 in data 1.10.2015.
E' evidente che la stipulazione di molteplici piani di rientro dell'esposizione debitoria, adempiuti
solo in parte, ed il fatto che le nuove forniture (due ordini mensili di media) sarebbero state accordate solo a fronte dell'effettivo rientro parziale dell'insoluto, costituiscono indici
incontrovertibili della conclamata incapacità della debitrice di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.
Deve pertanto ritenersi che l'accettazione, da parte della creditrice, di una pluralità di piani di
rientro concordati con la società poi fallita, derivanti dalla presenza di inadempimenti relativi
a fatture scadute, costituisca un elemento idoneo a dimostrare la scientia decoctionis, rientrando
tra le condotte che denotano il venir meno della fiducia nella solvibilità della parte debitrice (v.
Cass. 15.12.2006 n. 26935, secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, da parte del creditore, può essere provata anche attraverso indizi quali l'avvenuta pattuizione di un
piano di rientro con la previsione di pagamenti rateali).
17 Del resto, costituiscono elementi sintomatici della scientia decoctionis il mutamento delle
condizioni di pagamento, le informazioni fornite dal debitore in ordine alla propria situazione
di crisi (a seguito della cessazione dei pagamenti, o di proposte di un piano di rientro), nonché
i ritardi sistematici nei pagamenti, i solleciti, gli accordi per la rateizzazione dei debiti finalizzati
a sanare l'esposizione, ed il successivo inadempimento dei piani di rientro concordati”.
A fronte del puntuale e concludente esame degli elementi rivelatori della scientia decoctionis,
l'appellante, nel sostenere che gli elementi di prova dedotti dalla curatela non fossero idonei a dimostrare la conoscenza, da parte di dello stato di insolvenza in cui versava Parte_1
al momento dell'esecuzione dei pagamenti poi revocati, si è limitata Controparte_1
all'esame di singoli elementi contestandone la rilevanza probatoria, tramite ricostruzioni alternative e spiegazioni che non hanno in ogni caso l'effetto di porre in discussione il solido quadro complessivo emerso e valorizzato dal Tribunale.
Quest'ultimo ha infatti analizzato il progressivo rivelarsi dello stato di insolvenza della debitrice:
esso si è manifestato per la prima volta nel 2012 anno nel quale, da un lato, sono stati pattuiti piani di rientro con la fornitrice che, anche se rispettati, hanno evidentemente Parte_1
costituito il primo campanello d'allarme sulla capacità finanziaria della storica cliente, e, dall'altro, a conferma di ciò, è stato perfezionato un accordo di ristrutturazione dei debiti con il sistema bancario al quale la fornitrice era estranea ma che prevedeva precisi obiettivi quanto ai ricavi e risultati degli anni successivi, condizione per la prospettiva di continuità aziendale, il cui immediato mancato raggiungimento è stato segnalato nei bilanci riferiti agli esercizi degli anni seguenti, conclusi con pesanti perdite, come peraltro accadeva dall'esercizio 2011; al contempo,
i ritardi, a partire dal secondo semestre 2014, si sono aggravati, e si sono svolti incontri e trattative tra le due parti (v. teste circa i colloqui presso la sede della società poi fallita intervenuti Tes_1
18 nel periodo settembre/dicembre 2014 e a luglio 2015, oltre alla prodotta corrispondenza relativa ai piani di rientro, docc. 10 e 11 att.) al fine di assicurare il rientro e non pregiudicare la prosecuzione delle forniture, che hanno condotto alla stipula di piani di rientro in sé rivelatori,
come osservato dal giudice di prime cure, dell'acquisita conoscenza da parte della fornitrice dello stato nel quale versava la debitrice, proprio in quanto sono stati posti in correlazione nel piano i pagamenti che avvenivano in ritardo con le forniture correnti, queste ultime eseguite peraltro in quantitativi diminuiti, nel 2014 e nel 2015, rispetto al passato (v. ancora schede di mastro, docc.
8 e 19 att.), con l'evidente effetto di condizionare la prosecuzione della fornitura al rientro dai debiti pregressi;
per di più neppure i pagamenti previsti in tali piani (il primo accordato a fine gennaio 2015 in presenza di un insoluto di € 192.945,65 e con la fatt. n. 13822 del 31.8.2014 di
€ 98.751,07 con scadenza al 30.11.2014 già impagata già da 57 giorni) hanno potuto essere pienamente rispettati dalla debitrice (si veda quanto risultante dai docc. 8 e 19 att., schede di mastro del fornitore e, a fini di riepilogo, dal doc. 12 att., schede contabili Parte_1
contenenti le scadenze originarie e quelle rinegoziate a mezzo del rientro rateale del 26.1.2015),
che nel frattempo aveva formato (e pubblicato prima che intervenissero 11 dei 12 pagamenti oggetto di revocazione) il bilancio al 31.12.2014, indicativo di una situazione patrimoniale e finanziaria ormai pregiudicata, così da rendere necessario di lì a poco il tentativo di accesso ad una procedura concordataria destinata alla mancata omologazione.
A differenza dell'appellante, che si è limitata a contestazioni in ordine ai singoli elementi indiziari addotti dalla parte onerata ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, il Tribunale
ha esaminato gli elementi addotti nella loro globalità, correttamente giungendo alla conclusione secondo cui la relativa combinazione era ampiamente in grado di fornire una plausibile e dunque valida, prova presuntiva (cfr. Cass., n. 26802/2020; Cass., n. 22003/2022; Cass., n. 9059/2018),
19 dovendosi ritenere la loro idoneità, nel complesso, a dimostrare che facendo uso Parte_1
della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle dimensioni e qualità
professionali, nonché alle condizioni in cui essa si è trovata concretamente e progressivamente ad operare con una cliente risalente, importante e ben conosciuta - non potesse non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione della debitrice (Cass., n. 13445/2023; Cass., n. 3081/2018;
Cass., n. 25635/2017; Cass., n. 18196/2012): la fornitrice senz'altro beneficiava di una conoscenza diretta e continuativa della realtà aziendale di ed ebbe, Controparte_1
dalla fine del 2014, a reagire chiaramente ed efficacemente alla difficoltà manifestata dall'acquirente, avendo la capacità, proprio per l'essenzialità della materia prima fornita alla produzione della seconda, di ottenere piani di rientro, poi solo parzialmente rispettati, che hanno comunque consentito di diminuire l'entità complessiva del credito nei confronti della cliente, pur essendo venute meno le condizioni di liquidità nelle quali deve ordinariamente trovarsi un'impresa commerciale.
In secondo luogo l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di esenzione da revocatoria per essere i pagamenti oggetto di domanda avvenuti nei “termini d'uso”, con riferimento a quanto previsto dall'art. 67, comma 3, L.F. secondo cui “non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso”, eccezione sollevata e rinnovata limitatamente ai pagamenti originati dalle c.d. “forniture correnti” (versamenti dal settimo al tredicesimo del prospetto sopra riportato a pag. 3, per complessivi € 295.433,18).
Osserva l'appellante di non aver mai eccepito che i pagamenti oggetto di revocatoria effettuati in esecuzione del piano di rientro fossero stati eseguiti nei termini d'uso, come avrebbe indicato il Giudice di primo grado a pag. 20 della sentenza, in quanto l'eccezione era ed è relativa alle
20 sole fatture non oggetto del piano di rientro ed emesse da per le forniture correnti, Parte_1
fatture queste che avevano mantenuto la stessa modalità e scadenza di pagamento in uso nel pluriennale rapporto commerciale fra le parti – cioè bonifico bancario a 90 giorni – e che erano state pagate con dei ritardi variabili rientranti nella normale tollerabilità che ha Parte_1
sempre riservato alla propria cliente.
In proposito il Tribunale ha osservato: “Le fatture per “forniture correnti”, che hanno originato
i pagamenti da 7 a 13 della tabella dell'attore, non sono stati invece saldate con il ritardo
usualmente tollerato da ma secondo tempi più ampi (come indicato dalla stessa Pt_1
convenuta a pg. 2 della comparsa conclusionale):
- fattura n. 2201503359 del 28.02.2015 scadenza 30.04.2015 per euro 42.406,00, con 53 gg. di
ritardo;
- fattura n. 2201504688 del 31.03.2015 scadenza 30.06.2015, di euro 93.230,42 (euro 80.000,00
+ euro 13.230,42), con 15 gg. di ritardo;
- fattura n. 2201507089 del 30.04.2015 scadenza 31.07.2015, per euro 50.824,05, con 21 gg. di
ritardo;
- fattura n. 2201507090 del 30.04.2015 scadenza 31.07.2015, per euro 50.824,05, con 21 gg. di
ritardo;
- fatture n. 2201508816 del 31.05.2015 scadenza 31.08.2015, per euro 55.680,42, con 7 gg. di
ritardo;
- fattura n. 3001500243 del 23.04.2015 scadenza 31.05.2015, per euro 2.467,88, con 45 gg. di
ritardo.
Tali ritardi risultano ben superiori rispetto a quelli precedentemente accettati nel rapporto
commerciale tra le parti, dovendosi quindi escludere che i pagamenti delle forniture correnti
21 siano intervenuti nei termini d'uso.
Inoltre, i pagamenti in esame non risultano conformi neppure al piano di rientro rateale del
26.1.2015, che disciplinava anche il regime delle “forniture correnti” (con pagamento a “90 gg. fine mese”) e subordinava l'esecuzione delle forniture ad un versamento aggiuntivo del 20% a titolo di rientro parziale dell'insoluto maturato, diversamente dalla prassi precedente.
Infine, sebbene la convenuta abbia sostenuto di non aver preteso garanzie per le forniture correnti, tuttavia tali forniture erano espressamente condizionate all'accettazione dell'accordo
del 26.1.2015, che prevedeva – oltre al riconoscimento dell'intero debito da parte della
, all'applicazione degli interessi di mora, e ad altre condizioni a tutela della fornitrice CP_1
– il pagamento, all'atto dell'ordine, di un ulteriore importo da imputare all'insoluto maturato,
a pena di decadenza dal beneficio del termine concesso dalla fornitrice.
Come ha rilevato l'attore, le forniture correnti erano quindi accompagnate da una forma di garanzia, derivante dal progressivo rientro dell'esposizione debitoria;
al riguardo, si osserva
come la mera prosecuzione del rapporto con il debitore non possa, di per sé, essere considerata
decisiva ai fini della esclusione della scientia decoctionis, in quanto anche in questa situazione
il creditore può essere indotto a continuare le proprie prestazioni per ottenere pagamenti
parziali o accrescere le proprie garanzie (v. Cass. 22.1.2009 n. 1617).
In sintesi, tutti i pagamenti oggetto della domanda, sia quelli intervenuti in forza dei piani di
rientro concordati (pagamenti da 1 a 6 della tabella e pagamento 14), sia quelli per forniture
correnti (pagamenti da 7 a 13), sono intervenuti con un ritardo maggiore rispetto a quanto
avvenuto durante i rapporti commerciali intercorsi tra le parti.”.
Come si vede, il Tribunale ha correttamente riferito, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, l'eccezione in esame alle forniture correnti, ma ha valorizzato, al fine di
22 escludere l'esenzione con riferimento a queste, il fatto che le forniture correnti fossero contemplate nel piano di rientro, ed anzi che l'accettazione di quest'ultimo fosse stata posta come condizione dell'esecuzione delle prime, così che i pagamenti delle une e delle altre erano strettamente correlati, essendo previsto il pagamento del 20% del debito scaduto a fronte di due nuove forniture a seguito di ordini di acquisto mensili: in sostanza, come osservato dal Tribunale,
senza il rientro del 20% del debito scaduto, i nuovi ordini non sarebbero stati evasi. Questi
elementi già escludono la normalità delle condizioni (che pur rientrano nel concetto di “termini”,
non solo temporali) nelle quali le forniture sono state eseguite, condizioni che nell'anno precedente non erano previste.
Anche in termini generali, le doglianze non sono idonee a condurre ad una diversa conclusione.
L'esenzione invocata dalla convenuta appellante presenta, in conformità al dato testuale, i seguenti presupposti: 1) che si tratti di pagamenti di beni o servizi;
2) che essi siano effettuati dall'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa; 3) che essi siano avvenuti nei “termini d'uso”.
Pacifica essendo nella fattispecie la sussistenza dei presupposti indicati ai punti 1) e 2), la controversia attiene essenzialmente alla sussistenza del terzo (e notoriamente più problematico)
presupposto.
In relazione alla citata disposizione la Suprema Corte ha osservato che “la dizione normativa
[termini d'uso] non è particolarmente chiara, mentre lo è la ratio della norma, intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, mentre la precedente disciplina della revocatoria era ritenuta di serio ostacolo alle prospettive di risanamento dell'impresa” ed aggiunto che “il riferimento della l. fall., art. 67, comma 3, lett. a), ai “termini d'uso”, ai fini dell'esenzione della revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati
23 nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione” (Cass., sez. I, n. 25162/16, in motivazione, par. 2.1; negli stessi termini, Cass., sez. I, n. 7580/201) e Cass., sez. VI, n.
5587/2018).
L'esenzione dall'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lettera a), l.f. opera sul piano oggettivo senza alcuna rilevanza degli stati soggettivi dell'accipiens, e la locuzione "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso" va intesa come comprensiva sia della qualità e tipologia del pagamento, che deve risultare effettuato con un mezzo fisiologico ed ordinario, sia del dato cronologico del tempo del pagamento, con la conseguenza che, per l'operatività di siffatta esenzione, occorre che il pagamento sia stato eseguito, oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti.
Quanto alle modalità, non sono sicuramente conformi ai termini d'uso i pagamenti con mezzi anomali, quali la datio in solutum: non sembra possibile attribuire importanza dirimente, invece,
al fatto che l'imprenditore abbia adottato meccanismi di pagamento differenti ma fra loro
“compatibili” quali, ad esempio, il bonifico bancario, l'assegno circolare, la ricevuta bancaria.
Quanto al tempo del pagamento, sarebbero esentati i pagamenti adempiuti alla relativa scadenza mentre resterebbero revocabili, da un lato, quelli effettuati anteriormente a tale data (se ritenuti inefficaci ex art. 65 l.f.), dall'altro, quelli compiuti dopo la scadenza, pur potendosi considerare che un moderato ritardo potrebbe invece rientrare nella normale tolleranza insita nei rapporti commerciali.
Ebbene, nella specie le stesse puntualizzazioni di parte attrice confermano, a ben vedere,
l'inapplicabilità dell'esenzione ai pagamenti oggetto di domanda, non essendo questi espressione
24 di alcuna, minimamente consolidata, prassi tra le parti: si sono sovrapposti (e, come sopra osservato, sono stati messi in rapporto gli uni con gli altri) pagamenti per rientro di debiti scaduti e pagamenti per forniture correnti;
queste ultime non sono state pagate nel termine indicato in fattura né il ritardo, estremamente variabile (da 7 a 53 giorni), in cui in concreto il pagamento è
avvenuto può dirsi corrispondente a pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse tra le parti (cfr. Cass. n. 30127 del 2024).
Non si può dunque ritenere che i suddetti pagamenti delle forniture effettuate nel periodo precedente al deposito della istanza per l'assegnazione di termine ex art. 161 comma 6 l.f. siano intervenuti osservando termini d'uso, così da poter rientrare nell'eccezionale deroga alla regola generale secondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare.
***
Ne conseguono il rigetto dell'appello proposto da ed il regolamento delle spese Parte_1
di lite secondo la regola della soccombenza.
La liquidazione delle spese è effettuata in dispositivo facendo riferimento ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
25
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Belluno n.
229/2022 pubblicata il 24.6.2022;
2. condanna alla rifusione in favore di dal 1919 Parte_1 Controparte_1 Parte_4
, in persona del Curatore, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €
[...]
14.239,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre
Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
26
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 92/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18.1.2023, promossa con atto di citazione in appello da
con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Arìa; P.IVA_1
appellante
contro con sede legale in Pieve Controparte_1
d'Alpago (BL), Via dell'Industria n. 11, località Paludi (BL), C.F. , in persona del P.IVA_2
Curatore dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Pinto;
CP_2
appellato
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
1 229/2022, pubblicata il 24.6.2022, del Tribunale di Belluno (causa R.G. n. 327/20).
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE: riformare integralmente la sentenza n. 229/22 emessa dal Tribunale di
Belluno il 24/06/2022 nella causa civile di revocatoria fallimentare R.G. 327/20, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello e, conseguentemente, rigettare le domande formulate
[...]
dal 1919 S.r.l. nei confronti di in quanto destituite di Controparte_1 Parte_1
fondamento sia in fatto che in diritto.
Per l'effetto, condannare il dal 1919 S.r.l., in persona del curatore Controparte_1
pro tempore, a restituire a tutte le somme già percepite in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, pari ad euro 554.265,23 per capitale, interessi e spese processuali liquidate, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
- per parte appellata:
“NEL MERITO:
- respingere le domande proposte dall'appellante in quanto inammissibili, Parte_1
inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente statuizione di legge;
- confermare la sentenza del Tribunale di Belluno n. 229/2022 pubblicata il 24.06.2022;
- con vittoria delle spese, competenze e accessori di entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2020, il Controparte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Belluno esponendo che
[...] Parte_1
2 1919 S.r.l. aveva depositato in data 16.10.2015 ricorso con riserva ai fini Controparte_1
dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., e che la domanda era stata iscritta nel registro delle imprese in data 20.10.2015; il piano e la proposta erano stati depositati in data 2.4.2016 ma, con decreto del 17.2.2017, il Tribunale di
Belluno aveva rigettato la richiesta di omologa del concordato, ed il successivo 6.4.2017 aveva dichiarato il fallimento della debitrice. Deduceva che la società poi fallita, nel semestre anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato, aveva eseguito in favore della convenuta i seguenti pagamenti di corrispettivi per la fornitura di CL BC (polietilene Parte_1
ad alta densità copolimero):
data operazione importo
29.04.2015 € 60.988,87
25.05.2015 € 48.916,05
25.05.2015 € 17.900,45
08.06.2015 € 22.000,00
08.06.2015 € 28.075,63
08.06.2015 € 15.100,78
19.06.2015 € 42.406,36
14.07.2015 € 80.000,00
14.07.2015 € 13.230,42
14.07.2015 € 2.467,88
21.08.2015 € 50.824,05
21.08.2015 € 50.824,05
04.09.2015 € 55.680,42
3 01.10.2015 € 30.000,00
per complessivi € 518.414,96.
L'attore deduceva che la debitrice si trovava in stato di decozione già dal 2011 e, all'epoca dell'esecuzione dei pagamenti, la convenuta era a conoscenza dello stato d'insolvenza della
Ciò premesso, domandava che fossero revocati e dichiarati inefficaci, ai Controparte_1
sensi degli artt. 67, 2° comma, l.f., i pagamenti suindicati, eseguiti tra il 21.4.2015 ed il
20.10.2015 per complessivi € 518.414,96, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione e al pagamento in favore del dell'importo pari alla sommatoria dei CP_1
pagamenti dedotti con gli interessi di legge a far data dalla domanda giudiziale al saldo.
La convenuta si costituiva contestando le pretese attoree, delle quali chiedeva il rigetto. In
particolare, essa negava di essere stata, all'epoca dei pagamenti, a conoscenza dello stato di insolvenza della società acquirente ed eccepiva che i pagamenti eseguiti da questa - quantomeno quelli relativi alle forniture correnti - erano avvenuti nei termini d'uso e, quindi, non risultavano revocabili ai sensi dell'art. 67, 3° comma, lett. a) l.f.
All'esito d'istruttoria documentale e testimoniale, con sentenza n. 229/2022 pubblicata il
24.6.2022, il Tribunale di Belluno, così statuiva:
“1) in accoglimento della domanda proposta dall'attore a norma dell'art. 67, 2° comma, l. fall., dichiara inefficaci e revoca i pagamenti dell'importo di euro 518.414,96 eseguiti dalla società dal 1919 s.r.l. in favore della convenuta e per l'effetto Controparte_1 Parte_1
condanna la convenuta a pagare all'attore la complessiva somma capitale di euro 518.414,96,
oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
4 2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio, liquidate in complessivi
euro 22.628,00, di cui euro 21.387,00 per compensi ed euro 1.241,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello la convenuta invocandone Parte_1
la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo di gravame essa lamenta la violazione o la falsa applicazione di legge nonché
la contraddittorietà della motivazione e/o l'insufficiente e/o omessa motivazione, per non avere il Tribunale ritenuto l'inammissibilità di tutti i documenti allegati dal fallimento alla memoria
183, comma 6 n. 2, c.p.c. – ad eccezione del doc. 11, della seconda parte del doc. 12 e del doc.
19 - in quanto parte attrice li avrebbe prodotti senza minimamente allegare le circostanze in fatto che intendeva dimostrare attraverso i documenti stessi, nonché l'inammissibilità delle deduzioni svolte per la prima volta con la comparsa conclusionale.
Col secondo motivo lamenta l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente “statuito che lo stato di insolvenza della società emergesse quale dato documentale” al Controparte_1
momento di effettuazione dei pagamenti (appello, pag. 14).
Col terzo articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare - secondo la parte, gli elementi indiziari indicati dal Tribunale al fine dell'accertamento dell'elemento soggettivo sarebbero equivoci e non sintomatici dello stato di insolvenza, e comunque non avrebbero i requisiti della gravità, precisione e concordanza – e per non aver quantomeno escluso la revocabilità dei pagamenti effettuati in relazione alle forniture correnti, per la complessiva somma di € 295.433,18 (i pagamenti da 7 a 13 riportati sopra a pag. 3 della presente sentenza),
in quanto effettuati nel normale esercizio dell'attività d'impresa e nei consueti termini d'uso e
5 pertanto esenti da revocatoria in applicazione dell'esimente prevista dall'art. 67,comma 3, lett.
a), l.f.
Costituendosi tempestivamente, la parte appellata ha difeso le statuizioni espresse dal giudice di primo grado, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2024, previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Il primo motivo d'appello è infondato.
Parte attrice ha, entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed invero fin dall'atto introduttivo, dedotto la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda proposta, affermando che la società poi fallita era da tempo insolvente,
individuando i pagamenti oggetto di pretesa revocatoria siccome intervenuti nel c.d. semestre sospetto, sostenuto che la convenuta fosse a conoscenza dello sto di insolvenza della solvens, a tal fine indicando i principali elementi a sostegno delle deduzioni esposte.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. il fallimento attore ha prodotto documentazione
(doc. 12, estratto partite fornitori S/ conto 7-1-671 con scadenze di pagamento originarie per partite aperte sino al 31.12.2016; doc. 13 stato passivo completo del fallimento CP_1
dal 1919 S.r.l.; doc. 14, insinuazioni al passivo creditori ipotecari (banche); doc. 15,
[...]
insinuazioni al passivo Equitalia;
doc. 16, note di iscrizione ipotecarie (banche); doc. 17, estratto aziende Cigs marzo 2015; doc. 18, copia fatture pagate a mezzo dei bonifici oggetto della domanda revocatoria) coerente con le deduzioni già svolte e prevalentemente finalizzata a corroborare la prova dell'insolvenza della debitrice (documentazione inerente alla formazione
6 dell'ingente debito fiscale e bancario nonché al ricorso alla CIGS) e la sussistenza della scientia
decoctionis in capo all'accipiens (offrendo ricostruzioni dei pagamenti e dei correlati ritardi nel rapporto tra le parti). Se è vero che la ripresa in termini di illustrazione ed argomentazione dei fatti (secondari) desumibili da tale documentazione è stata svolta da parte attrice direttamente in comparsa conclusionale, è vero anche che ciò si è realizzato nell'ambito di uno sviluppo del tutto fisiologico del contraddittorio, avendo parte convenuta potuto esaminare per tempo la documentazione tempestivamente prodotta, tanto che nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 3,
c.p.c. non solo la convenuta ne ha eccepito (tornando sull'eccezione solo in memoria di replica)
l'inammissibilità ma ha anche contestato la rilevanza ed attinenza al giudizio, e ha effettuato una produzione documentale di cui ha difeso la tempestività proprio in quanto costituente prova contraria rispetto alle circostanze dedotte dall'attrice con la seconda memoria.
L'appellante, nell'eccepire l'inammissibilità di produzione documentale effettuata entro il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non ha dunque tenuto conto del fatto che il luogo processuale in cui s'incrociano il principio di preclusione e quello di non contestazione si colloca all'esito della trattazione, "allorché, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema decidendum e del thema probandum.
È in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si è formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa" (Cass.,
n. 26859/20013; cfr. poi Cass., n. 29146/2022 e n. 8525/2020). Se poi si pone mente ai principi affermati in materia dalle Sezioni Unite (S.U., n. 12310/2015) secondo le quali "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti
7 comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali" emerge come sia errata la nozione di preclusioni temporali relative al thema decidendum e al thema probandum propugnata da parte appellante. Consta
infatti che la deduzione dei fatti principali era avvenuta tempestivamente sia tramite deduzioni nell'atto in atto di citazione sia tramite produzione documentale che, anche per la parte avvenuta con la memoria istruttoria, mirava comunque a dimostrare i fatti (già) oggetto del contendere.
Il secondo motivo d'appello è inammissibile e comunque infondato.
Si premette che non vi è impugnazione della sentenza nella parte in cui è affermata la sussistenza del requisito temporale riguardo ai pagamenti oggetto della domanda – effettuati tra il 21.4.2015
e il 20.10.2015 – tramite individuazione del c.d. semestre sospetto nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese (20.10.2015), domanda poi rigettata con decreto in data 17.2.2017, cui ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento
(6.4.2017); quanto sopra in applicazione del principio stabilito dall'art. 69 bis, comma 2, l.f., in forza del quale, nell'ipotesi di successione del fallimento ad altra procedura concorsuale, il periodo sospetto ai fini della proposizione dell'azione revocatoria fallimentare va calcolato a ritroso con riferimento alla prima procedura.
L'appellante, nel fare riferimento alla parte della sentenza dedicata alla sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, e dopo aver premesso che “Il Giudice di primo grado ha ritenuto (pag.
9-10) che lo stato di insolvenza in cui versava all'epoca dei pagamenti Controparte_1
oggetto di revocatoria non solo esistesse, ma costituisse anche un dato documentale” indicando i documenti dai quali esso è stato ritenuto rilevabile, prosegue osservando (appello, pagg. 11-
13):
8 “Si ritiene che il Giudice di primo grado abbia sottolineato la natura documentale dello stato di insolvenza di per dedurne la conoscenza da parte di Tale Controparte_1 Parte_1
deduzione, peraltro, è del tutto priva di concreto supporto e fallace già dal punto di vista meramente temporale, se solo si consideri – tenuto conto che i pagamenti revocati sono stati eseguiti nell'arco di sei mesi tra il tra il 29/04/2015 ed il 01/10/2015 – che:
- il bilancio della società al 31/12/2014 è stato pubblicato nel registro delle Controparte_1
imprese il 29/05/2015, quando ormai la società debitrice aveva quasi integralmente onorato il piano di rientro del 26/01/2015 (pagamenti per la complessiva somma di euro 192.981,78, ossia i primi 6 riportati alle pagg.
3-4 della sentenza di primo grado ed anche dell'atto di citazione avversario);
- la domanda prenotativa del concordato, la situazione patrimoniale allegata al piano concordatario e la relazione ex art. 33 l.f. sono state depositate dal 16/10/2015 in poi, quindi dopo l'integrale esecuzione di tutti i pagamenti revocati;
- l'odierna esponente non ha mai visto né gli estratti di ruolo, né l'atto di insinuazione al passivo di Equitalia, peraltro depositato il 29/05/2017.
Quanto al resto, la situazione che poteva emergere dai dati di bilancio di non Controparte_1
era quella di una società insolvente e non più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni in modo irreversibile, ma quella di una società in difficoltà a causa di una situazione di temporanea carenza di liquidità, che aveva però prospettive di rilancio, come indicato nelle relazioni integrative ai bilanci del 2013 e 2014, in cui è stato illustrato il contenuto e lo scopo dell'accordo ex art. 182 bis l.f. (sul quale si tornerà nel prosieguo).
In considerazione di quanto sopra, si chiede che l'adita Corte d'Appello voglia riformare la sentenza di primo grado, laddove ha statuito che lo stato di insolvenza della società Parte_2
[... [...]
[...] [
emergesse quale dato documentale, al momento dell'esecuzione dei pagamenti
[...]
revocati, dalla documentazione menzionata alle pagg.
9-10 della sentenza stessa”.
Il motivo è inammissibile in quanto non è dato comprendere se esso sia inteso, come farebbe pensare il riferimento alla precisa parte della sentenza indicata, alla negazione (per la prima volta in appello) dell'elemento oggettivo dello stato d'insolvenza della debitrice fin dall'inizio del semestre sospetto (ad esso fa riferimento il Tribunale nella parte di sentenza impugnata) o, come parrebbe sulla base delle indicazioni riferite alla conoscibilità o conoscenza in capo a Parte_1
dei documenti ai quali è fatto riferimento alle pagg.
9-10 della sentenza, alla contestazione
[...]
della scientia decoctionis.
In ogni caso, con riferimento alla prima ipotesi, il gravame si rivela ulteriormente inammissibile in considerazione del pacifico principio secondo cui “in tema di azione revocatoria fallimentare,
lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito” (Cass., n. 11357/2023 e già n. 6575/18).
La seconda ipotesi evidenzia semplicemente un alternativo profilo di inammissibilità dell'appello, risultando contraddittorio ed inidoneo ad esprimere censura della parte della sentenza che affronta la questione della sussistenza dello stato di insolvenza esporre argomenti relativi alla sua asserita non conoscibilità, atteso che il diverso presupposto soggettivo non è
esaminato alle pagg.
9-11 della sentenza impugnata ma nelle successive dieci, ed alle valutazioni
10 ivi espresse è riferito il terzo motivo di gravame.
Il terzo motivo d'appello affronta, e talora confonde nelle argomentazioni, la questione della prova della scientia decoctionis, dedotta da parte attrice, e la questione della - eccepita dalla convenuta - esimente di non revocabilità dei pagamenti in quanto, in tesi, eseguiti nei termini d'uso.
Con riguardo ad entrambi i profili, da tenersi distinti, la sentenza di primo grado contiene motivazioni puntuali in relazione alle quali le doglianze dell'appellante si rivelano prive di fondamento.
Con riguardo alla contestata prova della scientia decoctionis, infatti, il Tribunale ha espresso una valutazione senz'altro ragionevole del quadro indiziario offerto dalla curatela onerata della relativa prova.
In merito al requisito soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, come ha avuto modo di ribadire la Suprema Corte, “la prova della scientia decoctionis del convenuto in revocatoria può
essere fornita non solo in via diretta, ma anche utilizzando dati attinenti alla conoscibilità della crisi economica e finanziaria dell'imprenditore che, per la loro gravità, precisione e concordanza siano idonei, nel loro complesso, a far presumere la conoscenza effettiva della insolvenza in capo al destinatario della domanda. Poiché la indagine in ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione non ha natura psicologica, non rileva - per
contro
- lo stato d'animo
(l'intimo convincimento) dell'accipiens cui quei dati non potevano sfuggire e che, ciononostante, li ha sottovalutati, non cogliendone la valenza rivelatrice del dissesto del proprio debitore” (v.
Cass., n. 6905/2015; v. anche n. 29957/2022): in altri termini, “in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice
11 selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia
decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali,
organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”
(Cass., nn. 13445/2023 e 27070/2022).
Esaminando i numerosi elementi in tal senso offerti dalla curatela, il Tribunale ha osservato
(sentenza di primo grado, pagg. 13-23):
“La prova della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, quale fornitore di prodotti
chimici (indispensabili per la produzione dei detersivi commercializzati dalla società CP_1
, si desume innanzitutto dai notevoli ritardi nei pagamenti, in cui la debitrice era
[...]
incorsa, che avevano indotto la ad accordare alla debitrice due rientri rateali Parte_1
dell'insoluto maturato (il secondo dei quali non rispettato dalla cliente), subordinando la
prosecuzione delle forniture al pagamento parziale delle fatture arretrate, come emerge dalla documentazione prodotta dall'attore.
In particolare, tra le parti vi era un rapporto commerciale continuativo che si realizzava con più
ordini e forniture, le quali venivano solitamente fatturate da a fine mese, con Parte_1
termini di pagamento a 90 gg f.m. (cfr. doc. 18-19 dell'attore).
Come ha osservato l'attore, dal 2012 il rapporto contrattuale tra le parti si era svolto con
regolarità, nella piena fiducia circa la solvibilità della la società Controparte_1 Pt_1
monitorava costantemente il comportamento della propria cliente (v. doc. 20 di parte
12 convenuta), segnalando alla l'intervenuta scadenza delle fatture quando il Controparte_1
ritardo nel pagamento superava i 10 - 12 giorni, ricevendo immediato riscontro con il relativo
saldo.
Il rapporto commerciale si è incrinato – con conseguente riduzione delle forniture – quando la cliente è incorsa in crescenti ritardi nell'adempimento delle proprie obbligazioni. In particolare, mentre negli anni 2012 e 2013 e nei primi mesi dell'anno 2014 la società Controparte_1
faceva fronte ai pagamenti con lievi ritardi – in media di 5-10 giorni rispetto alle previsioni
contrattuali – dal giugno 2014 i ritardi sono aumentati considerevolmente, imponendo alla
di addivenire ad un accordo con la fornitrice, al fine di garantirsi Controparte_1
l'approvvigionamento minimo indispensabile per continuare la produzione.
L'attore ha rilevato, nel dettaglio, che la fattura n. 13822 del 31.08.2014 di euro 98.751,07, con
scadenza al 30.11.2014, è stata pagata in due rate, per euro 52.830,18 al 13.02.2015 e per euro
45.920,89 al 04.03.2015, con un ritardo complessivo di 94 giorni;
la fattura n. 15835 del
30.09.2014 per euro 94.194,58 scaduta il 31.12.2014 è stata pagata in tre rate, rispettivamente
il 04.03.2015 (euro 10.017,36), il 01.04.2015 (euro 55.938,25) ed il 16.04.2015 (euro 28.238,97)
con un ritardo complessivo di 106 giorni;
la fattura n. 15835 del 30.09.2014 per euro 94.194,58,
scaduta il 31.12.2014, è stata pagata in tre rate, rispettivamente il 04.03.2015 (euro 10.017,36),
il 01.04.2015 (euro 55.938,25) ed il 16.04.2015 (euro 28.238,97), con un ritardo complessivo di
106 giorni;
la fattura n. 16964 del 31.10.2014 per euro 142.654,82, che scadeva il 31.01.2015,
è stata pagata in tre rate, rispettivamente il 16.04.2015 (euro 32.749,90), il 29.04.2015 (euro
60.988,87) ed il 25.05.2015 (euro 48.916,05), con un ritardo complessivo di 114 giorni.
In questo contesto, va ricordato che i reiterati ritardi nell'adempimento delle obbligazioni –
superiori a quelli che erano usuali tra le parti – sono suscettibili di essere valutati tra gli indizi
13 e gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività della scientia decoctionis in capo al
fornitore che ha ricevuto i pagamenti (v. Cass. 10.9.2015 n. 17906).
5.- Un altro specifico elemento, che dimostra la scientia decoctionis in capo alla società
convenuta, è costituito dalla riduzione delle forniture e dalla successiva pattuizione di un piano
di rientro rateale.
Quanto al primo aspetto, l'attore ha sottolineato che – uno dei fornitori più importanti Pt_1
della società , come emerge dal volume del fatturato prodotto con gli acquisti effettuati CP_1
– era stata informata delle procedure giudiziali intraprese dalla debitrice: il responsabile dell'ufficio acquisti della sig. , ha riferito di essersi recato Controparte_1 Testimone_1
presso la sede di a Milano, nel periodo ricompreso tra settembre ed dicembre Parte_1
2014, con l'amministratore dell'odierna fallita, sig. , per “proseguire il Parte_3
rapporto commerciale con (v. deposizione in verb. ud. 23.6.2021), precisando che, in Pt_1
quell'occasione, l'amministratore della società ha illustrato la situazione in cui versava
l'azienda (che in quel periodo risultava già inadempiente all'accordo di ristrutturazione ex art.
182 bis l. fall.), anche in merito ai rapporti con le banche ed alle modalità di ristrutturazione dei debiti dell'impresa. Inoltre, dai documenti prodotti in giudizio, confermati nel loro contenuto dal
teste emerge che il giorno 27.7.2015 si è tenuto un successivo incontro presso la sede Tes_1
di a Milano, volto ad ottenere la prosecuzione delle forniture, a fronte di una proposta Pt_1
di rientro rateale del debito a scadere che tuttavia non è stata accettata – quanto ai tempi – dalla
fornitrice e che è stata rimodulata nell'accordo 19.7.2015 (v. doc. 2 della convenuta). Pt_1
In sostanza, deve ritenersi che la riduzione delle forniture, operata nel corso degli anni, sia
conseguenza di una prudente verifica, da parte della fornitrice della situazione Pt_1
economico-finanziaria della cliente e che sia stata quindi originata dai reiterati ritardi CP_1
14 e dalla precisa volontà di di ridurre i rischi derivanti dall'incapacità della di Pt_1 CP_1
far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni (v. Cass. 20.11.2018 n. 29913).
E' evidente che la decisione di ridurre le forniture – rispetto a quanto avveniva in precedenza – costituisce un indice inequivoco della conoscenza, in capo alla società all'epoca dei Pt_1
pagamenti, dello stato di insolvenza della propria cliente.
Di fatto, nell'anno 2015 il rapporto tra le parti si è articolato sostanzialmente nel rientro dell'esposizione debitoria della e sebbene nell'anno 2016 la abbia Controparte_1 Pt_1
ripreso a fornire la propria cliente, ciò non significa che essa ignorasse lo stato di insolvenza
della ma è invece indice della consapevolezza, in capo alla convenuta – Controparte_1
quale creditore c.d. “strategico” della – della prededucibilità dei pagamenti ricevuti CP_1
in costanza di concordato.
6.- Quanto alla concessione di un piano di rientro rateale, va rilevato che in data 21.1.2015 la
ha formalizzato una proposta di rientro, che la ha recepito nel piano datato CP_1 Pt_1
26.1.2015, inviato alla cliente mediante email del 27.01.2015, con invito a ritrascriverlo sulla propria carta intestata e ad inoltrarlo per l'accettazione (v. doc. 10); in tale accordo Pt_1
sottoponeva a specifiche condizioni la rateazione del pagamento, dell'importo scaduto e di
quello a scadere (per complessivi euro 425.601,70), che si dichiarava disponibile ad accordare.
In particolare, il contenuto delle condizioni apposte al piano di rientro, e le modalità della sua
formulazione, inducono a ritenere che intendesse tutelarsi dal rischio di insolvenza della Pt_1
propria cliente, dato che l'accordo prevedeva:
a) il riconoscimento, da parte di dell'intero debito, comprensivo degli Controparte_1
interessi di mora, confermato ai sensi dell'art. 1988 c.c.;
b) il pagamento del 20% del debito scaduto, da effettuarsi a fronte di due nuove forniture a
15 seguito di ordini di acquisto mensili: in sostanza, senza il rientro del 20% del debito scaduto, i
nuovi ordini non sarebbero stati evasi;
c) l'applicazione di interessi di mora concordati, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della
nota di debito.
Inoltre, nella comunicazione era stato precisato che il piano di rientro non costituiva novazione
del rapporto originario e che la sarebbe decaduta dal beneficio del termine Controparte_1
accordato, anche per il caso di mancato pagamento di una sola rata, con previsione, per tale evenienza, dell'esercizio dell'azione giudiziale.
Di fatto, nelle more del rientro previsto la non è riuscita a far fronte al Controparte_1
pagamento, alla scadenza prevista, delle successive forniture, come confermato dalla
corrispondenza (v. doc. 11).
Di conseguenza, in data 27 luglio 2015 si è tenuto un nuovo incontro presso la sede di Pt_1
a Milano;
dall'email riepilogativa, inoltrata dal sig. in data 28.7.2015, emerge che in Tes_1
quell'occasione la fornitrice non ha accolto la proposta della di rientrare Controparte_1
dello scaduto (c.d. “debito congelato”) a partire dal gennaio 2016, ma ha accettato il nuovo
piano di rientro rateale – tradotto nell'accordo del 19.7.2015 (v. doc. 2 della convenuta) – soltanto a condizione di anticiparne la decorrenza dall'anno 2015. Le condizioni e valutazioni sottese all'accordo raggiunto dalle parti sono indicate nell'email riepilogativa del sig. Tes_1
del 28.7.2015 (v. doc. 11), in cui si precisava che “l'accordo in questione non pregiudica la
continuità della fornitura per la quale garantisce un quantitativo di almeno n. 2 carichi Pt_1
mensili con l'opzione di un terzo carico nei mesi in cui fosse necessario. La continuità delle forniture sarà subordinata al rispetto dei termini temporali di pagamento di quanto dovuto” (v. punto 7); la conclusione dell'accordo era quindi condizionata anche al regolare pagamento
16 delle fatture in scadenza al 31.07.2015 ed al 31.08.2015.
L'accordo è stato riprodotto – dopo l'esecuzione dei pagamenti previsti – nel piano di rientro rateale del 17.9.2015, che richiama l'incontro del 27.7.2015 (v. doc. 2 della convenuta), il quale
è stato stipulato secondo il medesimo schema (riconoscimento di debito e condizioni di
adempimento) del piano di rientro del 26.1.2015.
Tale secondo accordo, diversamente da quello precedente, prevedeva un rientro del debito a
scadenze crescenti predeterminate, con quattro pagamenti mensili di euro 30.000,00 ciascuno,
a partire dal mese di settembre 2015, ma la non è stata sin dall'inizio in Controparte_1
grado di ottemperare a questo secondo piano di rientro rateale, come emerge dal prospetto dei
pagamenti oggetto della domanda di revoca, da cui si evince l'esecuzione, dopo la conclusione dell'accordo, di un unico versamento di euro 30.000,00 in data 1.10.2015.
E' evidente che la stipulazione di molteplici piani di rientro dell'esposizione debitoria, adempiuti
solo in parte, ed il fatto che le nuove forniture (due ordini mensili di media) sarebbero state accordate solo a fronte dell'effettivo rientro parziale dell'insoluto, costituiscono indici
incontrovertibili della conclamata incapacità della debitrice di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.
Deve pertanto ritenersi che l'accettazione, da parte della creditrice, di una pluralità di piani di
rientro concordati con la società poi fallita, derivanti dalla presenza di inadempimenti relativi
a fatture scadute, costituisca un elemento idoneo a dimostrare la scientia decoctionis, rientrando
tra le condotte che denotano il venir meno della fiducia nella solvibilità della parte debitrice (v.
Cass. 15.12.2006 n. 26935, secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, da parte del creditore, può essere provata anche attraverso indizi quali l'avvenuta pattuizione di un
piano di rientro con la previsione di pagamenti rateali).
17 Del resto, costituiscono elementi sintomatici della scientia decoctionis il mutamento delle
condizioni di pagamento, le informazioni fornite dal debitore in ordine alla propria situazione
di crisi (a seguito della cessazione dei pagamenti, o di proposte di un piano di rientro), nonché
i ritardi sistematici nei pagamenti, i solleciti, gli accordi per la rateizzazione dei debiti finalizzati
a sanare l'esposizione, ed il successivo inadempimento dei piani di rientro concordati”.
A fronte del puntuale e concludente esame degli elementi rivelatori della scientia decoctionis,
l'appellante, nel sostenere che gli elementi di prova dedotti dalla curatela non fossero idonei a dimostrare la conoscenza, da parte di dello stato di insolvenza in cui versava Parte_1
al momento dell'esecuzione dei pagamenti poi revocati, si è limitata Controparte_1
all'esame di singoli elementi contestandone la rilevanza probatoria, tramite ricostruzioni alternative e spiegazioni che non hanno in ogni caso l'effetto di porre in discussione il solido quadro complessivo emerso e valorizzato dal Tribunale.
Quest'ultimo ha infatti analizzato il progressivo rivelarsi dello stato di insolvenza della debitrice:
esso si è manifestato per la prima volta nel 2012 anno nel quale, da un lato, sono stati pattuiti piani di rientro con la fornitrice che, anche se rispettati, hanno evidentemente Parte_1
costituito il primo campanello d'allarme sulla capacità finanziaria della storica cliente, e, dall'altro, a conferma di ciò, è stato perfezionato un accordo di ristrutturazione dei debiti con il sistema bancario al quale la fornitrice era estranea ma che prevedeva precisi obiettivi quanto ai ricavi e risultati degli anni successivi, condizione per la prospettiva di continuità aziendale, il cui immediato mancato raggiungimento è stato segnalato nei bilanci riferiti agli esercizi degli anni seguenti, conclusi con pesanti perdite, come peraltro accadeva dall'esercizio 2011; al contempo,
i ritardi, a partire dal secondo semestre 2014, si sono aggravati, e si sono svolti incontri e trattative tra le due parti (v. teste circa i colloqui presso la sede della società poi fallita intervenuti Tes_1
18 nel periodo settembre/dicembre 2014 e a luglio 2015, oltre alla prodotta corrispondenza relativa ai piani di rientro, docc. 10 e 11 att.) al fine di assicurare il rientro e non pregiudicare la prosecuzione delle forniture, che hanno condotto alla stipula di piani di rientro in sé rivelatori,
come osservato dal giudice di prime cure, dell'acquisita conoscenza da parte della fornitrice dello stato nel quale versava la debitrice, proprio in quanto sono stati posti in correlazione nel piano i pagamenti che avvenivano in ritardo con le forniture correnti, queste ultime eseguite peraltro in quantitativi diminuiti, nel 2014 e nel 2015, rispetto al passato (v. ancora schede di mastro, docc.
8 e 19 att.), con l'evidente effetto di condizionare la prosecuzione della fornitura al rientro dai debiti pregressi;
per di più neppure i pagamenti previsti in tali piani (il primo accordato a fine gennaio 2015 in presenza di un insoluto di € 192.945,65 e con la fatt. n. 13822 del 31.8.2014 di
€ 98.751,07 con scadenza al 30.11.2014 già impagata già da 57 giorni) hanno potuto essere pienamente rispettati dalla debitrice (si veda quanto risultante dai docc. 8 e 19 att., schede di mastro del fornitore e, a fini di riepilogo, dal doc. 12 att., schede contabili Parte_1
contenenti le scadenze originarie e quelle rinegoziate a mezzo del rientro rateale del 26.1.2015),
che nel frattempo aveva formato (e pubblicato prima che intervenissero 11 dei 12 pagamenti oggetto di revocazione) il bilancio al 31.12.2014, indicativo di una situazione patrimoniale e finanziaria ormai pregiudicata, così da rendere necessario di lì a poco il tentativo di accesso ad una procedura concordataria destinata alla mancata omologazione.
A differenza dell'appellante, che si è limitata a contestazioni in ordine ai singoli elementi indiziari addotti dalla parte onerata ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, il Tribunale
ha esaminato gli elementi addotti nella loro globalità, correttamente giungendo alla conclusione secondo cui la relativa combinazione era ampiamente in grado di fornire una plausibile e dunque valida, prova presuntiva (cfr. Cass., n. 26802/2020; Cass., n. 22003/2022; Cass., n. 9059/2018),
19 dovendosi ritenere la loro idoneità, nel complesso, a dimostrare che facendo uso Parte_1
della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle dimensioni e qualità
professionali, nonché alle condizioni in cui essa si è trovata concretamente e progressivamente ad operare con una cliente risalente, importante e ben conosciuta - non potesse non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione della debitrice (Cass., n. 13445/2023; Cass., n. 3081/2018;
Cass., n. 25635/2017; Cass., n. 18196/2012): la fornitrice senz'altro beneficiava di una conoscenza diretta e continuativa della realtà aziendale di ed ebbe, Controparte_1
dalla fine del 2014, a reagire chiaramente ed efficacemente alla difficoltà manifestata dall'acquirente, avendo la capacità, proprio per l'essenzialità della materia prima fornita alla produzione della seconda, di ottenere piani di rientro, poi solo parzialmente rispettati, che hanno comunque consentito di diminuire l'entità complessiva del credito nei confronti della cliente, pur essendo venute meno le condizioni di liquidità nelle quali deve ordinariamente trovarsi un'impresa commerciale.
In secondo luogo l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di esenzione da revocatoria per essere i pagamenti oggetto di domanda avvenuti nei “termini d'uso”, con riferimento a quanto previsto dall'art. 67, comma 3, L.F. secondo cui “non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso”, eccezione sollevata e rinnovata limitatamente ai pagamenti originati dalle c.d. “forniture correnti” (versamenti dal settimo al tredicesimo del prospetto sopra riportato a pag. 3, per complessivi € 295.433,18).
Osserva l'appellante di non aver mai eccepito che i pagamenti oggetto di revocatoria effettuati in esecuzione del piano di rientro fossero stati eseguiti nei termini d'uso, come avrebbe indicato il Giudice di primo grado a pag. 20 della sentenza, in quanto l'eccezione era ed è relativa alle
20 sole fatture non oggetto del piano di rientro ed emesse da per le forniture correnti, Parte_1
fatture queste che avevano mantenuto la stessa modalità e scadenza di pagamento in uso nel pluriennale rapporto commerciale fra le parti – cioè bonifico bancario a 90 giorni – e che erano state pagate con dei ritardi variabili rientranti nella normale tollerabilità che ha Parte_1
sempre riservato alla propria cliente.
In proposito il Tribunale ha osservato: “Le fatture per “forniture correnti”, che hanno originato
i pagamenti da 7 a 13 della tabella dell'attore, non sono stati invece saldate con il ritardo
usualmente tollerato da ma secondo tempi più ampi (come indicato dalla stessa Pt_1
convenuta a pg. 2 della comparsa conclusionale):
- fattura n. 2201503359 del 28.02.2015 scadenza 30.04.2015 per euro 42.406,00, con 53 gg. di
ritardo;
- fattura n. 2201504688 del 31.03.2015 scadenza 30.06.2015, di euro 93.230,42 (euro 80.000,00
+ euro 13.230,42), con 15 gg. di ritardo;
- fattura n. 2201507089 del 30.04.2015 scadenza 31.07.2015, per euro 50.824,05, con 21 gg. di
ritardo;
- fattura n. 2201507090 del 30.04.2015 scadenza 31.07.2015, per euro 50.824,05, con 21 gg. di
ritardo;
- fatture n. 2201508816 del 31.05.2015 scadenza 31.08.2015, per euro 55.680,42, con 7 gg. di
ritardo;
- fattura n. 3001500243 del 23.04.2015 scadenza 31.05.2015, per euro 2.467,88, con 45 gg. di
ritardo.
Tali ritardi risultano ben superiori rispetto a quelli precedentemente accettati nel rapporto
commerciale tra le parti, dovendosi quindi escludere che i pagamenti delle forniture correnti
21 siano intervenuti nei termini d'uso.
Inoltre, i pagamenti in esame non risultano conformi neppure al piano di rientro rateale del
26.1.2015, che disciplinava anche il regime delle “forniture correnti” (con pagamento a “90 gg. fine mese”) e subordinava l'esecuzione delle forniture ad un versamento aggiuntivo del 20% a titolo di rientro parziale dell'insoluto maturato, diversamente dalla prassi precedente.
Infine, sebbene la convenuta abbia sostenuto di non aver preteso garanzie per le forniture correnti, tuttavia tali forniture erano espressamente condizionate all'accettazione dell'accordo
del 26.1.2015, che prevedeva – oltre al riconoscimento dell'intero debito da parte della
, all'applicazione degli interessi di mora, e ad altre condizioni a tutela della fornitrice CP_1
– il pagamento, all'atto dell'ordine, di un ulteriore importo da imputare all'insoluto maturato,
a pena di decadenza dal beneficio del termine concesso dalla fornitrice.
Come ha rilevato l'attore, le forniture correnti erano quindi accompagnate da una forma di garanzia, derivante dal progressivo rientro dell'esposizione debitoria;
al riguardo, si osserva
come la mera prosecuzione del rapporto con il debitore non possa, di per sé, essere considerata
decisiva ai fini della esclusione della scientia decoctionis, in quanto anche in questa situazione
il creditore può essere indotto a continuare le proprie prestazioni per ottenere pagamenti
parziali o accrescere le proprie garanzie (v. Cass. 22.1.2009 n. 1617).
In sintesi, tutti i pagamenti oggetto della domanda, sia quelli intervenuti in forza dei piani di
rientro concordati (pagamenti da 1 a 6 della tabella e pagamento 14), sia quelli per forniture
correnti (pagamenti da 7 a 13), sono intervenuti con un ritardo maggiore rispetto a quanto
avvenuto durante i rapporti commerciali intercorsi tra le parti.”.
Come si vede, il Tribunale ha correttamente riferito, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, l'eccezione in esame alle forniture correnti, ma ha valorizzato, al fine di
22 escludere l'esenzione con riferimento a queste, il fatto che le forniture correnti fossero contemplate nel piano di rientro, ed anzi che l'accettazione di quest'ultimo fosse stata posta come condizione dell'esecuzione delle prime, così che i pagamenti delle une e delle altre erano strettamente correlati, essendo previsto il pagamento del 20% del debito scaduto a fronte di due nuove forniture a seguito di ordini di acquisto mensili: in sostanza, come osservato dal Tribunale,
senza il rientro del 20% del debito scaduto, i nuovi ordini non sarebbero stati evasi. Questi
elementi già escludono la normalità delle condizioni (che pur rientrano nel concetto di “termini”,
non solo temporali) nelle quali le forniture sono state eseguite, condizioni che nell'anno precedente non erano previste.
Anche in termini generali, le doglianze non sono idonee a condurre ad una diversa conclusione.
L'esenzione invocata dalla convenuta appellante presenta, in conformità al dato testuale, i seguenti presupposti: 1) che si tratti di pagamenti di beni o servizi;
2) che essi siano effettuati dall'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa; 3) che essi siano avvenuti nei “termini d'uso”.
Pacifica essendo nella fattispecie la sussistenza dei presupposti indicati ai punti 1) e 2), la controversia attiene essenzialmente alla sussistenza del terzo (e notoriamente più problematico)
presupposto.
In relazione alla citata disposizione la Suprema Corte ha osservato che “la dizione normativa
[termini d'uso] non è particolarmente chiara, mentre lo è la ratio della norma, intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, mentre la precedente disciplina della revocatoria era ritenuta di serio ostacolo alle prospettive di risanamento dell'impresa” ed aggiunto che “il riferimento della l. fall., art. 67, comma 3, lett. a), ai “termini d'uso”, ai fini dell'esenzione della revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati
23 nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione” (Cass., sez. I, n. 25162/16, in motivazione, par. 2.1; negli stessi termini, Cass., sez. I, n. 7580/201) e Cass., sez. VI, n.
5587/2018).
L'esenzione dall'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lettera a), l.f. opera sul piano oggettivo senza alcuna rilevanza degli stati soggettivi dell'accipiens, e la locuzione "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso" va intesa come comprensiva sia della qualità e tipologia del pagamento, che deve risultare effettuato con un mezzo fisiologico ed ordinario, sia del dato cronologico del tempo del pagamento, con la conseguenza che, per l'operatività di siffatta esenzione, occorre che il pagamento sia stato eseguito, oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti.
Quanto alle modalità, non sono sicuramente conformi ai termini d'uso i pagamenti con mezzi anomali, quali la datio in solutum: non sembra possibile attribuire importanza dirimente, invece,
al fatto che l'imprenditore abbia adottato meccanismi di pagamento differenti ma fra loro
“compatibili” quali, ad esempio, il bonifico bancario, l'assegno circolare, la ricevuta bancaria.
Quanto al tempo del pagamento, sarebbero esentati i pagamenti adempiuti alla relativa scadenza mentre resterebbero revocabili, da un lato, quelli effettuati anteriormente a tale data (se ritenuti inefficaci ex art. 65 l.f.), dall'altro, quelli compiuti dopo la scadenza, pur potendosi considerare che un moderato ritardo potrebbe invece rientrare nella normale tolleranza insita nei rapporti commerciali.
Ebbene, nella specie le stesse puntualizzazioni di parte attrice confermano, a ben vedere,
l'inapplicabilità dell'esenzione ai pagamenti oggetto di domanda, non essendo questi espressione
24 di alcuna, minimamente consolidata, prassi tra le parti: si sono sovrapposti (e, come sopra osservato, sono stati messi in rapporto gli uni con gli altri) pagamenti per rientro di debiti scaduti e pagamenti per forniture correnti;
queste ultime non sono state pagate nel termine indicato in fattura né il ritardo, estremamente variabile (da 7 a 53 giorni), in cui in concreto il pagamento è
avvenuto può dirsi corrispondente a pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse tra le parti (cfr. Cass. n. 30127 del 2024).
Non si può dunque ritenere che i suddetti pagamenti delle forniture effettuate nel periodo precedente al deposito della istanza per l'assegnazione di termine ex art. 161 comma 6 l.f. siano intervenuti osservando termini d'uso, così da poter rientrare nell'eccezionale deroga alla regola generale secondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare.
***
Ne conseguono il rigetto dell'appello proposto da ed il regolamento delle spese Parte_1
di lite secondo la regola della soccombenza.
La liquidazione delle spese è effettuata in dispositivo facendo riferimento ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
25
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Belluno n.
229/2022 pubblicata il 24.6.2022;
2. condanna alla rifusione in favore di dal 1919 Parte_1 Controparte_1 Parte_4
, in persona del Curatore, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €
[...]
14.239,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre
Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
26