TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/05/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Giani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19103/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1 in Milano, Via Mosè Bianchi n. 26, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Vespasiani (C.F.
[...]
, fax n. 02.59901411, pec: ed Ester C.F._2 Email_1
Cantina (C.F. , fax n. 02.59901411, pec: C.F._3 Email_2
e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via San Michele del Carso n. 10
ATTRICE nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriella Maria Sordo (C.F.
- PEC ed elettivamente domiciliata, C.F._5 Email_3 anche digitalmente, presso il predetto legale, PEC con studio Email_3 in Milano, viale Luigi Majno 5, giusta procura agli atti
CONVENUTA
nonché nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
(MI) Via Principe Eugenio n. 1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo C.F._6
Maria Ricciardiello (C.F. PEC e C.F._7 Email_4 con domicilio eletto presso lo studio di detto difensore in Milano (MI), via Podgora n. 12/A, giusta procura agli atti
CONVENUTO
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 13.05.2025, si sono riportate ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, che si ritrascrivono qui di seguito:
L'attrice ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1 Nel merito
- accertati i presupposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. disporre la revocatoria, dichiarando l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti della sig.ra (C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_8 residente in [...], del contratto di compravendita tra la sig.ra e il sig. CP_1 [...] stipulato il giorno 23.12.2019 per autentica Notaio di Milano (N. 63351/17847 di Controparte_2 Persona_1 Repertorio), Nota di Trascrizione - Titolo telematico Registro generale 99779, Registro Particolare 68889, data di presentazione 31.12.2019, avente ad oggetto Quota di un mezzo del seguente bene immobile posto in comune di Milano, Via Principe Eugenio 61 nel Condominio
“ : Controparte_3
- appartamento al dodicesimo piano di tre locali, cucina, servizi, due balconi, con annesso vano cantina al piano quarto interrato, il tutto censito in Catasto Fabbricati al Foglio 185, mappale 211, subalterno 709 (già subalterno 59), zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, vani 8, superficie catastale metri quadri 52 (totale escluse aree scoperte metri quadri 141), con la rendita catastale di € 1.508,05; un vano autorimessa, pertinenziale all'appartamento di cui sopra, posto al piano quarto interrato, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 185, mappale 211, subalterno 707, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 7, metri quadri 30, superficie catastale metri quadri 34, con la rendita catastale di € 294,38. Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: parti comuni, area comune su tre lati, altra unità immobiliare, del vano cantina: altra unità immobiliare su due lati, corridoio comune, altra unità immobiliare, del vano autorimessa: altra unità immobiliare su due lati, area di manovra comune sui restanti lati.
Alle unità immobiliari spettano: 22,35/1000, quanto all'appartamento e cantina,
2,52/1000, quanto al vano autorimessa, di comproprietà nelle parti comuni del complesso immobiliare,
175,90/1000, quanto all'appartamento e cantina, 29,60/1000, quanto al vano autorimessa, di comproprietà nelle parti comuni del Supercondominio. In via istruttoria: accogliere, occorrendo, le istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e rigettare le istanze avversarie Con vittoria di spese e compensi di causa
La convenuta : CP_1 La IGnora riportandosi ai propri atti difensivi, precisa le seguenti CP_1 CONCLUSIONI Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
1)in accoglimento delle eccezioni e delle difese tutte formulate dalla convenuta, respingere con ogni miglior formula la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui Parte_1 agli atti;
2) in applicazione dell'art. 89 c.p.c. ordinare la cancellazione dagli atti difensivi di parte attrice delle frasi offensive indicate nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta.
3) in via istruttoria,
-vorrà il Giudice valutare se disporre una CTU atta a confermare l'effettivo valore dell'immobile sito in AB AN, via Lungolago 66, così come indicato nelle valutazioni prodotte sub docc. 33 e 60 di parte convenuta.
-si chiede inoltre di essere ammessi alla prova per testi sulla seguente circostanza: a) Vero che in data 29.11.2019, in data 14.12.2019, in data 22.12.2019 e in data 30.12.2019, lei ha incassato n. 4 assegni di € 1.000,00 ciascuno emessi in suo favore dalla IGnora per l'attività da lei svolta quale curatore artistico CP_1 e custode del museo Mele in AB AN, via Lungolago 66, come da docc. 39 n. 29A, 39bis n. 32A, 39 bis n. 34B, 39 ter n. 36°, che si rammostrano al teste? A teste: in 56037 Peccioli (PI), piazza del Carmine 3. Tes_1
pagina 2 di 15 - ci si oppone alla richiesta di CTU e di ordini di esibizione formulate da nella memoria n. 2 ex art. 171 Parte_1 ter c.p.c., per le ragioni tutte espresse nella memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. e nei precedenti atti difensivi della convenuta.
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, incluso rimborso forfettario del 15% e oneri di legge, oltre al risarcimento del danno, da determinarsi secondo equità, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Per il convenuto Controparte_2 Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis: I) respingere ogni domanda proposta dall'attrice IG.ra nei confronti dell'Avv. Parte_1 Controparte_2 perché infondata in fatto ed in diritto. II) Disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione dell'intero paragrafo “(x)” a pag. 18 dell'Atto di citazione datato 13/05/2024, assegnando altresì all'Avv. quella somma meglio ritenuta a titolo di risarcimento del danno anche Controparte_2 non patrimoniale. In via istruttoria, chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: 1)“Vero che in data 31/01/2013 l'Avv. corrispose alla Società Controparte_2 Controparte_4 a titolo di acconto per l'acquisto degli immobili di cui all'atto di compravendita in data
[...] 13/06/2013 sub doc. 2) in atti del convenuto Avv. l'importo di € 10.000,00 a mezzo dell'assegno bancario n. CP_2 0531670642-09 tratto sulla Banca Popolare di Milano sub doc. 9) in atti del convenuto Avv. da CP_2 rammostrarsi al teste”. 2)“Vero che in data 01/03/2013 l'Avv. corrispose alla Società NUOVA MAGAZZINI GENERALI Controparte_2 AURELIO MECOZZI S.r.l., a titolo di ulteriore acconto per l'acquisto degli immobili di cui all'atto di compravendita in data 13/06/2013 sub doc. 2) in atti del convenuto Avv. l'importo di € 104.000,00 a mezzo CP_2 dell'assegno bancario n. 0531670643-10 tratto sulla Banca Popolare di Milano sub doc. 10) in atti del convenuto Avv.
da rammostrarsi al teste”. CP_2 3)“Vero che nell'anno 2013 l'Avv. era intestatario unico del conto corrente n. 680 acceso presso Controparte_2 Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. (ora Banco BPM) Agenzia di Milano - Corso Genova n. 29, sul quale sono stati tratti i due assegni sub docc. 9) e 10) in atti del convenuto Avv. da rammostrarsi al teste”. CP_2 Si indicano quali testi:
-IG. , Via Giancarlo De Carlo n. 27 – Pavia (PV), sui capitoli 1) e 2); Testimone_2
-Legale rappresentante pro-tempore della Società NUOVA MAGAZZINI GENERALI AURELIO MECOZZI S.r.l., con sede in Via Principe Eugenio n. 63 – Milano (MI), sui capitoli 1) e 2);
-Direttore dell'Agenzia Banco BPM di Corso– Milano, sul capitolo 3.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti (di seguito, per brevità, Parte_1 semplicemente l'attrice) ha convenuto in giudizio i convenuti, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 09.09.2024, la convenuta concludendo per il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. formulata CP_1 dall'attrice e avanzando richiesta ex art. 89 c.p.c..
Con comparsa del 09.09.2024 si costituiva il convenuto rassegnando le Controparte_2 conclusioni di cui in epigrafe.
Fissata udienza per la data del 19.11.2024 (differendo quella originaria indicata in atti per il
13.09.2024) seguiva il deposito delle memorie ex art. 171 ter co. 1 c.p.c..
Alla prima udienza, celebrata in data 19.11.2024 alla presenza personale delle parti, è stata tentata dal giudice la conciliazione, che non ha avuto esito positivo.
pagina 3 di 15 Con ordinanza emessa in data 13.12.2024 a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, non ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione lo scrivente fissava l'udienza del 13.05.2025 per trattenere la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e repliche. I difensori all'udienza del 13.05.2025 si sono riportate alle rispettive conclusioni come in apertura.
OSSERVA
In diritto
Giova premettere che la ratio sottesa alla disciplina di cui all'art. 2901 c.c. invocata da parte attrice è volta alla creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore e, quindi, alla conservazione della generica garanzia - rappresentata per il creditore stesso - dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c. Il creditore che intende dunque intraprendere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare ex art. 2697 c.c. i seguenti fatti:
1) la sussistenza del diritto di credito verso il debitore;
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore stesso;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (il c.d. eventus damni), sia che si tratti di un danno attuale che potenziale, danno non necessariamente quantitativo ma anche solo qualitativo;
4) il presupposto soggettivo, in capo al debitore, ovvero la conoscenza che il debitore avesse di detto pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis).
Così operato sinteticamente l'inquadramento dell'azione promossa, la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. avanzata dall'attrice è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
I. La sussistenza di un atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito in capo alla parte attrice
La pretesa creditoria di parte ricorrente è sorta in epoca antecedente l'atto de quo, come si evince dalle evidenze documentali di causa.
E segnatamente: l'odierna attrice ha dedotto che negli anni compresi tra il 2012 e il 2016, suo padre, affetto da Alzheimer aveva versato alla nipote (figlia del fratello , sia personalmente, sia
CP_1 Per_2 in favore di entità societarie e/o associative alla stessa facenti capo alla stessa oltre un milione di
CP_1 euro. Intervenuta la nomina della odierna attrice quale AdS del padre, il giudice tutelare autorizzava l'azione civile nei confronti di al fine di ottenere la restituzione delle predette somme.
CP_1 L'atto di citazione della predetta causa veniva notificato in data 27.01.2020, la sentenza di primo grado venia pronunciata in data 02.03.2021 (Cfr. doc. 16 fasc. attrice) con condanna della convenuta e confermata in secondo grado (Trib. Milano n. 1811/2021 e C.App Milano 1974/2022) Cfr. doc. 16, fasc. attrice e doc. 1 fasc. convenuta
CP_1
La sentenza di primo grado ha infatti così statuito: “DICHIARA la nullità delle donazioni svolte tramite le erogazioni di cui al punto 4 della motivazione della presente sentenza
pagina 4 di 15 AN
a restituire la somma di € 409.000,53 nonché l'ulteriore somma di € 495.000,00 oltre interessi legali dal CP_1 27.1.2020 fino al saldo effettivo in favore di
[...] a restituire la somma di € 223.008,67 oltre interessi legali dalla data del Controparte_5 24.1.2020 fino al saldo effettivo in favore di CP_6 a restituire a la somma di € 315.010,54 oltre interessi legali dalla data del 24.1.2020 fino al saldo effettivo in
[...] favore di CP_5 AN Controparte_ I convenuti e solido tra di loro al pagamento di € CP_1 Controparte_5 32.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di CP_5 RESPINGE
Le domande di e nei confronti di CP_5 Parte_1 CP_2 AN e in solido tra di loro, al pagamento in favore di di € 18.000,00 oltre spese CP_5 Parte_1 CP_2 generali 15% c.p.a. e i.v.a.
RESPINGE Ogni ulteriore domanda”. La sentenza di secondo grado ha così disposto: “a) Respinge l'appello principale proposto da CP_1
CP_6 Controparte_5 b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da rappresentato da e CP_5 Parte_1
sia iure proprio che nella propria qualità di erede unica della madre LB RG, dispone che la Parte_1 sentenza impugnata venga corretta nel senso che a pag. 23 al posto di venga indicato il nome di CP_1 Parte_1 e che il dispositivo della sentenza impugnata al secondo capo venga integrato con la condanna di
[...] Parte_2 al pagamento della somma di euro 228.519,00 in favore di
[...] CP_5 c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado;
e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.”
Il Tribunale qualificati gli atti indicati in citazione come donazioni, accertata la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. condannava quindi a restituire la somma di € 409.000,53 nonché CP_1 l'ulteriore somma di € 495.000,00 oltre interessi legali dal 27.1.2020 fino al saldo effettivo in favore di e, pertanto, della figlia-AdS, nonché iure proprio, CP_5 Parte_1
Avverso la pronuncia di secondo grado pende giudizio in Cassazione.
Da quanto sin qui riepilogato deve osservarsi che sussiste la legittimazione in capo alla parte attrice.
Come noto, da consolidato indirizzo di legittimità, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è già di per sé sufficiente la titolarità di una ragione di credito, senza alcuna necessità che questo sia certo, liquido ed esigibile, o accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cfr. ex plurimis Cass.
10.03.2006, n. 5246; Cass. 05.06.00 n. 7452, nonché Cass. 06.06.2011 n. 12235). Nella specie è altresì intervenuto titolo giudiziale (seppur provvisoriamente esecutivo), sicché la qualifica dell'odierna attrice come creditrice deve dirsi pienamente riconosciuta.
Con riferimento poi all'anteriorità del credito si deve osservare, come accertato con la sentenza citata (seppur non ancora passate in giudicato), che la fonte del credito restitutorio deve ravvisarsi nei predetti contratti di donazione dichiarati nulli per difetto di forma, pertanto trattandosi di obbligazioni da contratto è nella data della formalizzazione di tali contratti che deve intendersi originato il credito del Cont sig. e poi della figlia, già del predetto. CP_5
pagina 5 di 15 II. In ordine alle eccezioni sollevata dalla convenuta CP_1
La difesa della convenuta ha dedotto di aver venduto la propria quota dell'immobile in Milano per far fronte all'adempimento di debiti scaduti verso il convenuto verso creditori delle sopra CP_2 menzionate società e di e verso i propri genitori, invocando pertanto l'art. 2901, CP_6 CP_5 comma 3 c.c..
La convenuta ha infatti dedotto di aver pagato, con il denaro effettivamente riscosso dal CP_1 compagno convivente per la vendita per la quale è causa, tra il 17.9.2019 e il 31.1.2020 vari debiti scaduti di di dell' per complessive € 80.920,74 e di aver CP_5 CP_6 Parte_2 rimborsato € 130.000,00 nella prima metà di gennaio 2020 molteplici prestiti effettuati fin dal 2018 dai suoi genitori sempre per consentire alla figlia di far fronte ai suoi debiti;
dal 15.1.2020 al 12.3.2021 i genitori di le avrebbero nuovamente prestato 44.429,76 e nel successivo mese di giugno 2020 la CP_1 convenuta avrebbe restituito loro € 40.000,00.
Tanto premesso, muovendo dalle stesse deduzioni della convenuta si deve constatare che non CP_1 sussistono i presupposti della norma invocata.
Come noto, infatti, l'esenzione in commento opera allorquando l'atto dispositivo (nella specie la compravendita) sia strumentale in quanto rappresentava il solo mezzo per pagare i debiti (Cfr. tra le altre, Cass. n. 31941/2023) e tanto avvenga rispetto a debiti propri scaduti.
Si reputa condivisibile la ricostruzione degli eventi offerta da parte attrice e meglio illustrata nella tabella di cui alle pagg. 24 e 25 della comparsa conclusionale;
dalle evidenze di causa risulta infatti trattarsi di pagamenti effettuati nell'interesse di soggetti aventi personalità giuridica diversa dalla convenuta-persona fisica quale e e, in ogni CP_1 CP_6 CP_5 Parte_2 caso, senza che sia stata fornita la prova che tali soggetti-enti non avessero risorse per farvi fronte;
quanto poi agli asseriti prestiti dei genitori della convenuta si deve constatare che non vi sia alcuna evidenza in ordine alla data prevista per la restituzione.
Peraltro l'assunto che la convenuta avrebbe dovuto “ripianare” il debito nei confronti dei genitori financo giungendo ad alienare la quota dell'unico immobile di sua proprietà è contraddetta dalle restanti circostanze-condotte risultanti dagli stessi atti di causa, ossia che i genitori, sapendola in difficoltà economica, avrebbero continuato a versarle periodicamente anche importi per il suo personale sostentamento (vedi ad esempio bonifici di sub doc. 43), di cui non hanno Persona_3 mai voluto il rimborso (comparsa costituzione, pag. 25), rendendo così per nulla plausibile l'asserita e peraltro non documentata richiesta dei genitori di un immediato “rientro”.
Né la convenuta ha fornito la prova che i debiti delle società alla medesima riferibili (e dunque con soggettività-centro di imputazione, comunque, diversi da persona fisica) non potessero CP_1 essere saldati con risorse provenienti dalla liquidazione o cessione delle società stesse.
L'eccezione sollevata da parte convenuta deve pertanto essere respinta, risultando infondata e indimostrata.
III. In ordine alla sussistenza dell'eventus damni
L'atto di disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale per il creditore anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito (Cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. II, 27.10.2004 n. 20183; Cass. Civ. Sez. II, 06.02.99 n. 1054; Cass. Civ. Sez.
II, 29.10.99 n. 12144). Va ricordato, infatti, che ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una pagina 6 di 15 modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. (Cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792;
Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452;
Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001).
Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'“eventus damni” (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471). Qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione. (Cass. civ., Sez. III, 12/12/2014, n. 26151).
Facendo applicazione dei predetti principi si osserva che:
- all'epoca dell'atto dispositivo per il quale è causa (23.12.2019) la convenuta oltre al CP_1
50% del predetto immobile in Milano, non risultava titolare di altro diritto reale, eccezion fatta il diritto del diritto di usufrutto su immobile in AB AN (Cfr. doc. 52, fasc. attrice);
- in sede di esecuzione forzata avviata dall'odierna attrice il predetto diritto di usufrutto veniva valutato
€ 296.000,00 e a tale prezzo ne chiedeva l'assegnazione (Cfr. ordinanza di assegnazione sub doc. 28, fasc. attrice);
- i precedenti tentativi esecutivi (ovvero l'intervento nel pignoramento del conto corrente Parte_3
Trib. Milano, RG 5472/2020, G.E. dott. e il pignoramento presso terzi nei confronti di
[...] Per_4
e Centro Radiologico Polispecialistico Galates s.r.l., Trib. Milano, RG 2341/2021, G.E. CP_5 dott. consentiva a parte attrice l'assegnazione di un importo di poco inferiore ad euro Per_4
50.000,00;
- parte attrice ha altresì tentato successivo pignoramento effettuato sulla banca ( ) di Parte_3 patre convenuta ove sarebbe pervenuto il corrispettivo della compravendita de qua, ma il c/c è CP_1 risultato incapiente. Ne discende che l'atto dispositivo ha determinato un evidente mutamento anche qualitativo della consistenza patrimoniale di parte debitrice, impedendo di poter avviare su tale cespite le iniziative a tutela del credito ancora non soddisfatto di cui alla sentenza, confermata in appello, richiamata alle pagine che precedono.
Era onere di parte convenuta in quanto sulla stessa gravante, provare all'epoca dell'atto CP_1 dispositivo la sussistenza di ampie residualità patrimoniali;
di contro, all'esito di causa sono emerse evidenze in tema di insufficienza del patrimonio residuo proprio come da incapienza emersa dai plurimi tentativi di pignoramento proposti dalla parte attrice (Cfr. doc.ti n.ri 6, 7, 8, 14, 17, 21, fasc. attore).
Tale prova non è stata fornita e, di contro, dagli atti di causa è emerso che alla data dell'atto dispositivo
(23 dicembre 2019) la garanzia patrimoniale residua della sig.ra consisteva nel solo CP_1 usufrutto dell'immobile in AB AN (Cfr. doc. 52, fasc. attrice). L'attrice ha sottoposto ad esecuzione forzata tale diritto di usufrutto, ut supra, che veniva valutato per soli euro 296.000,00 e a tale corrispettivo ne chiedeva l'assegnazione (Cfr. doc. 28, fasc. attrice).
E' di palmare evidenza che il valore di euro 296.000,00 sia di gran lunga inferiore al credito vantato da parte attrice e pertanto risultando tale procedura esecutiva solo parzialmente capiente.
Né si reputa condivisibile quanto dedotto dalla convenuta in ordine all'accrescimento di valore CP_1 della villa in AB AN in capo all'attrice CP_1
pagina 7 di 15 Non è in contestazione che all'epoca dell'atto dispositivo per cui è causa l'odierna attrice, Parte_1
fosse titolare della nuda proprietà del predetto immobile di AB AN, donatole da
[...]
CP_1
La difesa della convenuta ha, però, dedotto -in tema- che al momento della notifica del CP_1 relativo atto di citazione le sue presunte ragioni creditorie nei confronti di fossero già CP_1 state soddisfatte. L'assunto non è condivisibile. Peraltro, il ragionamento della difesa della convenuta poggerebbe sulla tesi che la attrice sarebbe stata tenuta “indenne” dell'ammanco derivante dalle elargizioni paterne in favore della nipote CP_1 mediante la donazione della nuda proprietà in esame. Tale prospettazione non è stata oggetto di alcun accertamento giudiziale ed invero all'asserita
“compensazione” mediante siffatta pretesa “contropartita” doveva essere coltivata nella causa ordinaria più volte richiamata, che invece si è conclusa con una sentenza di condanna restitutoria, senza alcuna pronuncia in ordine alla circostanza che la donazione della nuda proprietà avesse determinato l'estinzione della posta di dare/avere oggetto di quel contenzioso. Qualora avesse voluto ottenere la riduzione degli importi dovuti a in CP_1 CP_5 ragione di cessioni di beni a garanzia delle donazioni ricevute, avrebbe infatti dovuto esperire apposita domanda di compensazione nel predetto giudizio (RG n. 6857/2020).
Il Tribunale di Milano ha invece condannato a restituire gli importi di cui alla sentenza CP_1 richiamata in apertura a favore di statuendo che quanto versato da quest'ultimo a favore CP_5 della nipote fosse da qualificarsi come donazione e, pertanto, in difetto della forma sacramentale tali dazioni risultavano invalide. La nuda proprietà dell'immobile sito in AB AN è invece un (preesistente) diritto reale in capo dell'odierna attrice, che nulla può rilevare rispetto alla (insufficiente) consistenza della garanzia patrimoniale generica residua della convenuta-debitrice CP_1
Si consideri che il soddisfacimento del credito deve derivare da un “nuovo” attivo stimato e acquisito tale da soddisfare il credito del procedente, ne consegue che l'ingiunto non può certo affermare che il proprio debito si sia estinto a seguito di un maggior valore che la (nuda) proprietà del creditore avrebbe medio tempore conseguito.
La valutazione dell'incremento patrimoniale verificatosi nel 2023 deve essere effettuata, ai fini della presente decisione, considerando solo il valore dell'usufrutto.
Ciò che rileva, si ribadisce, è esclusivamente il patrimonio della parte convenuta all'epoca dell'atto dispositivo e l'assenza di ulteriori beni che consentano il soddisfacimento della pretesa creditoria a nulla rilevando che il patrimonio di cui era già titolare la parte attrice per fatti sopravvenuti, consolidamento o favorevoli condizioni del mercato abbia accresciuto il suo valore, non rilevando minimante rispetto alla consistenza della garanzia patrimoniale generica di parte convenuta.
Non può infatti il consolidamento del diritto reale esonerare la parte debitrice dal rispondere della sua obbligazione. In conclusione, con l'atto in esame il convenuto-debitore ha sottratto alla garanzia del creditore l'unico bene immobile di cui era titolare e il valore dell'usufrutto, come da procedura esecutiva, ha un valore esiguo rispetto al credito complessivo portato dalla più volte richiamata sentenza.
IV. Con riferimento all'elemento soggettivo in capo alla convenuta CP_1
Il sorgere del credito in epoca anteriore all'atto dispositivo è stato accertato, come statuito alle pagine che precedono.
pagina 8 di 15 Passando ora all'esame dell'elemento soggettivo, come da granitico indirizzo di legittimità qui condiviso le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 25/05/2017, n. 13172). E ancora: “in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto
l'animus nocendi;
tale pregiudizio si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori”. (Cass. 26 febbraio 2002, n. 2792, Cass. 2 aprile 2004, n. 6511; Cass. 19 ottobre 2006, n. 22645).
Consapevolezza in capo alla convenuta che può desumersi anche da indizi univoci, precisi e concordanti.
Nel caso de quo, come da riepilogo delle circostanze in fatto riportato in apertura, si consideri che:
-la convenuta aveva ricevuto in data 29.01.2018 la raccomandata del legale della odierna CP_1 attrice (Cfr. doc. 2, fasc. attrice), con la richiesta di restituzione delle somme a suo tempo ottenute dal sig. quali condotte poi oggetto della causa civile richiamata in apertura;
CP_5
-in data 31.10.2018 veniva notificato a da parte della Procura della Repubblica, l'avviso CP_1 di proroga delle indagini preliminari per l'azione penale scaturita a seguito della denuncia da Parte_1 per i fatti dell'8.02.2018 (Cfr. doc. 41, fasc. attrice), ossia l'ipotizzato reato di circonvenzione di incapace ai danni di per la restituzione di quei denari di cui alla raccomandata CP_5
29.01.2018;
-in data 10.01.2019 depositava la nomina a proprio legale di fiducia nel procedimento CP_1 penale;
-nel medesimo contesto temporale, l'odierna attrice (quale socia minoritaria di e di CP_6
Previmedica s.a.s. di EL LE & C. Servizi di medicina Specialistica non convenzionata, con quote maggioritaria della odierna convenuta, che nella seconda società rivestiva anche la qualifica di socia ill. resp.) avanzava formale richiesta in ordine alle condotte gestorie di parte convenuta relativamente alla predetta società, con pec del 30.05.2019 a mezzo legale inviata alla e alla CP_6 avente ad oggetto la richiesta di esame delle documentazioni societarie e tanto anche in CP_5 ragione della circostanza che il precedente 23.04.2019 sarebbe stata ceduta senza Controparte_5 informare la Parte_4
-in data 09.05.2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano notificava al legale di l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari (cfr. doc. 43, CP_1 fasc. attrice);
-in data 11.09.2019 la Guardia di Finanza provvedeva alla notifica cartacea, a mani della sig.ra
[...]
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale verbale di identificazione CP_1
(Cfr. doc. 48, fasc. attrice);
Tali circostanze portano fondatamente a ritenere che la convenuta quantomeno dal gennaio CP_1
2018 fosse consapevole delle pretese creditorie di anche quale AdS del padre, nei Parte_1 suoi confronti e che pertanto l'atto dispositivo risalente nell'anno 2019, per cui è causa, fosse stato posto in essere nella consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni della odierna attrice, non essendo necessario che all'epoca vi fosse già un accertamento giudiziale in ordine a tale posta creditoria.
pagina 9 di 15
V. In ordine all'elemento soggettivo in capo al convenuto Controparte_2
In ordine all'elemento soggettivo in capo al convenuto deve osservarsi come la sussistenza di CP_2 tale requisito per possa desumersi da presunzioni, alla luce di elementi concordanti e univoci.
Si consideri infatti che secondo orientamento di legittimità, qui condiviso, la prova della “participatio fraudis” (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, puo' essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., ord., n. 1286 del 18/01/2019; Cass. n. 5359 del 5/03/2009)” (Cass., Ord. del 5 gennaio 2023 n. 195).
E segnatamente la consapevolezza in capo all'acquirente deve, nella specie, intendersi desumibile dalle seguenti circostanze:
-il convenuto all'epoca dell'atto dispositivo era già compagno della convenuta CP_2 CP_1
e convivevano presso la predetta abitazione, ove la compagna riceveva le comunicazioni e notifiche di cui alla pagina che precede;
-il convenuto come si evince dalla sentenza richiamata alle pagine che precedono, non era del CP_2 tutto estraneo rispetto alle vicende familiari da cui si origina la pretesa creditoria a tutela della quale è stata promossa la presente azione ex art. 2901 c.c., leggendosi nelle motivazioni della sentenza di un bonifico di € 495.002,55 versato “a favore di e in data 3.06.2013; CP_1 CP_2
-trattasi pertanto di soggetto non estraneo e al contrario a perfetta conoscenza degli accadimenti riferiti;
-la parte venditrice ( ha continuato ad abitare nel predetto appartamento. CP_1
A tali circostanze si aggiungano poi i profili ulteriormente emergenti in ordine alla non congruità del prezzo versato per l'acquisto della quota del 50%. Si consideri infatti che:
-l'immobile è stato acquistato in data 24.06.2013 per l'importo di euro 998.400,00;
-il valore dell'immobile tenuto conto del mercato immobiliare milanese e della zona in cui è ubicato l'immobile è andato nel corso degli anni ad incrementarsi e non certo a subire riduzioni;
-il corrispettivo pattuito (euro 300.000,00) con il convenuto anche considerando l'originario CP_2 prezzo di acquisto è comunque sottomercato;
-appare, infine, anomala la modalità del versamento del corrispettivo che avvenuto con rate anticipate di importi modesti sin dal mese di settembre, rispetto al rogito intervenuto nel dicembre del medesimo anno.
Né rileva quanto dedotto dalla difesa del convenuto ove ha affermato, anche ai fini di CP_2 una pretesa esenzione ex art. 2901 co. 3 c.c., che avrebbe vantato verso la compagna crediti per complessivi € 149.054,30 di cui € 57.000,00 per l'acquisto iniziale dell'immobile e € 92.054,30 da lui anticipati per spese familiari o per pagamenti di debiti delle società di cui la compagna era amministratrice o socia accomandataria.
Ebbene, quanto al primo importo deve osservarsi, pur con i limiti del presente vaglio essendo pendente la causa di merito in ordine all'accertamento del credito, che le risultanze della presente causa portano a concludere che l'apporto del per l'acquisito risulti indimostrato, emergendo piuttosto che per CP_2 l'acquisto fossero state utilizzate somme erogate, quale provvista, proprio dal padre della odierna attrice.
Come dedotto dalla difesa della attrice negli scritti conclusivi la stessa convenuta ha prodotto CP_1 anche in questa causa (Cfr. doc. 31 fasc. l'estratto conto del conto MPS cointestato tra CP_1 lei e il compagno da dove si ricavano i seguenti elementi: CP_2
pagina 10 di 15 - l'accredito di € 495.002,55 dello zio in data 3.6.2013; CP_5
- l'accredito di assegni circolari per € 209.000,00 in data 7.6.2023;
- un ulteriore bonifico dello zio in data 12.6.2013 per € 96.000,00; CP_5
- l'emissione di un bonifico a favore dei Magazzini Generali Aurelio Mecozzi di € 102.964,50 in data
13.6.2013;
- l'emissione di assegni circolari per 781.440,00 sempre in data 13.6.2013.
Questi ultimi sono gli stessi assegni circolari e il bonifico menzionati nel rogito di acquisto del 13.06.2013 (Cfr. pag. 5 e 6, doc. 2 fasc. Cappelli). Anche nel rogito, i predetti pagamenti vengono descritti come provenienti dalla Banca MPS, Agenzia 54, cioè la stessa di cui all'estratto conto prodotto da CP_1 Muovendo quindi dalle stesse deduzioni difensive dell'odierno convenuto nel giudizio RG CP_2
6857/2020, ove ha affermato che le somme provenienti dallo zio sono state da lui CP_5 riconosciute come destinate alla sola quest'ultima da sola avrebbe pagato per l'acquisto CP_1 di Via Principe Eugenio € 800.000,00, ovvero più dell'80% del prezzo complessivo, il che confuta il dedotto apporto per l'acquisto dell'immobile, ove nella presente causa il convenuto ha CP_2 affermato di essere creditore della metà degli importi pagati dallo stesso come acconto per l'acquisto del 2013. Quanto poi ai riferiti pagamenti per complessivi euro 92.054,30 si consideri - come da prospetto riepilogativo riportato alle pagg. 34 e 35 della comparsa conclusionale della attrice e le cui risultanze vengono qui condivise- come non vi sia documentazione contrattuale attestante la causale finanziamento, non essendo a tal fine la mera annotazione unilaterale nelle disposizioni di bonifico;
la gran parte degli importi sarebbe, peraltro, riferibile a società-enti distinti dalla persona fisica-LE e non costituendo pertanto un debito proprio di quest'ultima e la restante parte risulta CP_1 comunque afferente ad esborsi, non meglio circostanziati, riferibili alla gestione della vita in comune e quindi irripetibili, trattandosi di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c..
Da quanto testè statuito in ordine alla non sussistenza ed esigibilità di tali crediti, discende quindi la non fondatezza dell'assunto della difesa del convenuto ove ha concluso che il corrispettivo CP_2 versato per la vendita, per cui è causa, non sarebbe di € 300.000,00 come risulta dal rogito notarile
(Cfr. doc. 29) bensì sarebbe di € 449.054,30, in quanto il prezzo dichiarato rifletteva la asserita compensazione di crediti di € 149.054,30 verso la venditrice convivente. Per completezza di motivazione si osserva -invece- non essere pertinenti i richiami dell'attrice in ordine all'asserito versamento di in favore del predetto convenuto atteso che il Tribunale, nella CP_5 causa di merito, ha rigettato la domanda degli attori nei confronti di non risultando CP_2 raggiunta né la prova del titolo, né che fosse il diretto beneficiario dell'erogazione della somma di euro
495.000,00
VI. In ordine alla istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dal convenuto CP_2
Il convenuto ha domandato “la cancellazione ex art. 89 c.p.c. dell'intero paragrafo “(x)” a pag. 18 dell'Atto di citazione datato 13/05/2024” e la liquidazione della “somma meglio ritenuta a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale”.
Si deve rammentare che secondo indirizzo di legittimità qui condiviso non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole utilizzate nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, al fine semplicemente di rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi, che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (Cass. Sez. Lav. 18.10.2016 n. 21031) e ancora: “Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento
pagina 11 di 15 dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti.” (Cfr.
Cass. sez. II 31.10.2015 n. 17325).
Nel caso di specie si deve osservare che le espressioni utilizzate debbano comunque essere ricondotte all'esercizio di difesa e al tentativo di affermare un coinvolgimento del convenuto nella redazione della dichiarazione che era nella disponibilità di zio dell'odierna attrice, senza quindi Persona_3 travalicare i limiti sopra riferiti e venendo meno la valenza potenzialmente offensiva.
La domanda svolta dal convenuto viene, pertanto, rigettata. CP_2
La difesa della convenuta ha svolto analoga domanda, formulando la seguente richiesta, CP_1 come ribadita nella comparsa conclusionale: “dell'art. 89 c.p.c.: 1) ordinare la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell'atto di citazione di indicate ai punti da 1 a 6 Parte_1 della comparsa di costituzione di (pagg. 26-28); 2) condannare al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno in favore di da quantificare con criterio equitativo”. CP_1
Trattasi delle espressioni utilizzate da parte attrice in citazione e riportate analiticamente ai punti da 1 a 6 di cui alle pagine 26-28 della comparsa di costituzione della convenuta CP_1
E così:
“1) “Si tratta di un'associazione “senza scopo di lucro” intitolata ad un anziano e ricco pittore di scarsa fama, che aveva avuto nell'ultima parte della sua vita un rapporto affettivo con la sig.ra
[...]
evidentemente un tempo sufficiente per nominarla erede universale” (pag. 2, nota 3). Il CP_1 contenuto dell'inciso va letto in connessione con l'ulteriore frase: “ Questa era denominata
“ . Apparentemente “senza scopo di lucro”, intitolata ad un anziano e Parte_2 ricco pittore di scarsa fama, coinvolto nell'ultimo periodo della sua vita in una storia sentimentale con la ben più giovane comunque per il tempo sufficiente per farsi nominare erede CP_1 universale… L'amante così beneficiata...” (pag. 10, primo cpv.)
2) “… con la consueta calliditas LE pensava bene di inventarsi …” (pag. 10, ultima parte primo cpv.).
3) “La nuda proprietà di tale immobile era stata in precedenza ceduta all'odierna attrice, su richiesta di in occasione di uno dei numerosi prestiti che era riuscita a carpire allo stesso” CP_5 CP_1
(pag. 10, nota 1).
4) “ Questo episodio, la cui gravità sia dal punto di vista etico che giuridico è evidente (*), conclamava, se mai ce ne fosse stato bisogno, la totale mancanza di scrupoli di .” (pag. 4, ult. Pt_5 cpv.).
Gli indebiti apprezzamenti di che precedono, non hanno alcuna valenza ai fini Parte_1 difensivi, sostanziandosi in commenti offensivi e non utili per la decisione. Si consideri infatti che le vicende dell' esulano dalla presente causa posto che la condanna Parte_2 della (Cfr. sentenza d'appello) nulla rileva rispetto alla genesi dell' e del Parte_2 Parte_2 ruolo rivestito dalla convenuta.
pagina 12 di 15 Parimenti la asserita condotta di circonvenzione di risulta essere stata esclusa dalla CP_5 sentenza che ha statuito la nullità per difetto di forma delle donazioni ivi esaminate, così come anche in sede penale non è intervenuto alcun accertamento di responsabilità della convenuta.
Le frasi in contestazione hanno pertanto valenza meramente offensiva.
Le residue espressioni, riportate nella predetta comparsa dalla convenuta ai numeri 5-6 non risultano, invece, come da giurisprudenza richiamata in apertura, avere una carica offensiva passibile di censura, essendo invero relative ad assunti comunque riconducibili alle condotte strettamente oggetto di causa e quindi rispondenti alla prospettazione difensiva dell'attrice e non volte ad un mero discredito della persona, come constatato per le frasi che precedono.
Si evidenzia, da ultimo, che “destinataria della domanda di risarcimento del danno ex art. 89, comma 2, c.p.c., è sempre e solo la parte che, se condannata, potrà rivalersi nei confronti del difensore cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove ne ricorrano le condizioni” (Cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3274).
L'attrice viene pertanto condannata ex art. 89 c.p.c. per l'utilizzo delle espressioni che precedono alla refusione a titolo di danno ex art. 2059 c.c. dell'importo qui equitativamente determinato in euro
3.000,00.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la integrale soccombenza dei convenuti.
I convenuti e vengono, pertanto, condannati -in CP_1 Controparte_2 solido- stante l'interesse comune ex art. 97 cpc, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in euro 22.457,00 (applicati i compensi medi aggiornati al Parte_1
DM n. 147/2022, in ragione del valore della causa, come da prezzo della vendita oggetto di revocatoria e pertanto ricompreso nella fascia da euro 260.000 ad euro 520.000 per fase di studio, fase introduttiva, memorie istruttorie e fase decisionale) oltre 15 % sul compenso a titolo di spese generali, oltre Cassa e
Iva come per legge, oltre refusione di contributo unificato (euro 518,00) e marca (euro 27,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda della parte attrice, REVOCA ex art. 2901 c.c. - e per l'effetto ne dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice (C.F. Parte_1 C.F._8
), l'atto del contratto di compravendita tra la convenuta (C.F.
[...] CP_1
, e il convenuto (C.F. CodiceFiscale_4 Controparte_2
) stipulato il giorno 23.12.2019 per autentica Notaio di Milano (N. C.F._6 Persona_1
63351/17847 di Repertorio), Nota di Trascrizione - Titolo telematico Registro generale 99779, Registro
Particolare 68889, data di presentazione 31.12.2019, avente ad oggetto Quota di un mezzo del seguente bene immobile posto in comune di Milano, Via Principe Eugenio 61 nel Condominio CP_3 :
[...]
- appartamento al dodicesimo piano di tre locali, cucina, servizi, due balconi, con annesso vano cantina al piano quarto interrato, il tutto censito in Catasto Fabbricati al Foglio 185, mappale 211, subalterno
709 (già subalterno 59), zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, vani 8, superficie catastale metri quadri 52 (totale escluse aree scoperte metri quadri 141), con la rendita catastale di € 1.508,05; pagina 13 di 15 un vano autorimessa, pertinenziale all'appartamento di cui sopra, posto al piano quarto interrato, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 185, mappale 211, subalterno 707, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 7, metri quadri 30, superficie catastale metri quadri 34, con la rendita catastale di € 294,38. Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: parti comuni, area comune su tre lati, altra unità immobiliare, del vano cantina: altra unità immobiliare su due lati, corridoio comune, altra unità immobiliare, del vano autorimessa: altra unità immobiliare su due lati, area di manovra comune sui restanti lati. Alle unità immobiliari spettano:
22,35/1000, quanto all'appartamento e cantina,
2,52/1000, quanto al vano autorimessa, di comproprietà nelle parti comuni del complesso immobiliare,
175,90/1000, quanto all'appartamento e cantina, 29,60/1000, quanto al vano autorimessa, di comproprietà nelle parti comuni del Supercondominio.
2) DICHIARA la statuizione di cui al capo 1) titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.;
3) condanna in solido i convenuti (C.F. e CP_1 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2 C.F._6 dell'attrice C.F. ), liquidate in euro 22.457,00 oltre Parte_1 CodiceFiscale_8
15 % sul compenso a titolo di spese generali, oltre Cassa e Iva come per legge, oltre refusione di contributo unificato (euro518,00) e marca (euro 27,00);
4) condanna ex art. 89 c.p.c. la attrice (C.F. ) al Parte_1 CodiceFiscale_8 pagamento a titolo di danno non patrimoniale in favore della convenuta (C.F. CP_1
dell'importo liquidato equitativamente di euro 3.000,00; CodiceFiscale_4
5) per l'effetto del capo che precede, dispone la cancellazione dagli atti delle seguenti espressioni ingiuriose contenute in citazione:
1) “Si tratta di un'associazione “senza scopo di lucro” intitolata ad un anziano e ricco pittore di scarsa fama, che aveva avuto nell'ultima parte della sua vita un rapporto affettivo con la sig.ra
[...]
evidentemente un tempo sufficiente per nominarla erede universale” (pag. 2, nota 3). Il CP_1 contenuto dell'inciso va letto in connessione con l'ulteriore frase: “ Questa era denominata
“ . Apparentemente “senza scopo di lucro”, intitolata ad un anziano e Parte_2 ricco pittore di scarsa fama, coinvolto nell'ultimo periodo della sua vita in una storia sentimentale con la ben più giovane comunque per il tempo sufficiente per farsi nominare erede CP_1 universale… L'amante così beneficiata...” (pag. 10, primo cpv.)
2) “… con la consueta calliditas LE pensava bene di inventarsi …” (pag. 10, ultima parte primo cpv.).
3) “La nuda proprietà di tale immobile era stata in precedenza ceduta all'odierna attrice, su richiesta di in occasione di uno dei numerosi prestiti che era riuscita a carpire allo stesso” CP_5 CP_1
(pag. 10, nota 1).
4) “ Questo episodio, la cui gravità sia dal punto di vista etico che giuridico è evidente (*), conclamava, se mai ce ne fosse stato bisogno, la totale mancanza di scrupoli di .” (pag. 4, ult. Pt_5 cpv.).
6) rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dal convenuto (C.F. Controparte_2
). C.F._6
pagina 14 di 15 Sentenza per legge esecutiva
Milano, così deciso in data 31.05.2025.
Il Giudice
dott. Luca Giani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Giani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19103/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1 in Milano, Via Mosè Bianchi n. 26, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Vespasiani (C.F.
[...]
, fax n. 02.59901411, pec: ed Ester C.F._2 Email_1
Cantina (C.F. , fax n. 02.59901411, pec: C.F._3 Email_2
e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via San Michele del Carso n. 10
ATTRICE nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriella Maria Sordo (C.F.
- PEC ed elettivamente domiciliata, C.F._5 Email_3 anche digitalmente, presso il predetto legale, PEC con studio Email_3 in Milano, viale Luigi Majno 5, giusta procura agli atti
CONVENUTA
nonché nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
(MI) Via Principe Eugenio n. 1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo C.F._6
Maria Ricciardiello (C.F. PEC e C.F._7 Email_4 con domicilio eletto presso lo studio di detto difensore in Milano (MI), via Podgora n. 12/A, giusta procura agli atti
CONVENUTO
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 13.05.2025, si sono riportate ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, che si ritrascrivono qui di seguito:
L'attrice ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1 Nel merito
- accertati i presupposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. disporre la revocatoria, dichiarando l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti della sig.ra (C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_8 residente in [...], del contratto di compravendita tra la sig.ra e il sig. CP_1 [...] stipulato il giorno 23.12.2019 per autentica Notaio di Milano (N. 63351/17847 di Controparte_2 Persona_1 Repertorio), Nota di Trascrizione - Titolo telematico Registro generale 99779, Registro Particolare 68889, data di presentazione 31.12.2019, avente ad oggetto Quota di un mezzo del seguente bene immobile posto in comune di Milano, Via Principe Eugenio 61 nel Condominio
“ : Controparte_3
- appartamento al dodicesimo piano di tre locali, cucina, servizi, due balconi, con annesso vano cantina al piano quarto interrato, il tutto censito in Catasto Fabbricati al Foglio 185, mappale 211, subalterno 709 (già subalterno 59), zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, vani 8, superficie catastale metri quadri 52 (totale escluse aree scoperte metri quadri 141), con la rendita catastale di € 1.508,05; un vano autorimessa, pertinenziale all'appartamento di cui sopra, posto al piano quarto interrato, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 185, mappale 211, subalterno 707, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 7, metri quadri 30, superficie catastale metri quadri 34, con la rendita catastale di € 294,38. Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: parti comuni, area comune su tre lati, altra unità immobiliare, del vano cantina: altra unità immobiliare su due lati, corridoio comune, altra unità immobiliare, del vano autorimessa: altra unità immobiliare su due lati, area di manovra comune sui restanti lati.
Alle unità immobiliari spettano: 22,35/1000, quanto all'appartamento e cantina,
2,52/1000, quanto al vano autorimessa, di comproprietà nelle parti comuni del complesso immobiliare,
175,90/1000, quanto all'appartamento e cantina, 29,60/1000, quanto al vano autorimessa, di comproprietà nelle parti comuni del Supercondominio. In via istruttoria: accogliere, occorrendo, le istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e rigettare le istanze avversarie Con vittoria di spese e compensi di causa
La convenuta : CP_1 La IGnora riportandosi ai propri atti difensivi, precisa le seguenti CP_1 CONCLUSIONI Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
1)in accoglimento delle eccezioni e delle difese tutte formulate dalla convenuta, respingere con ogni miglior formula la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui Parte_1 agli atti;
2) in applicazione dell'art. 89 c.p.c. ordinare la cancellazione dagli atti difensivi di parte attrice delle frasi offensive indicate nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta.
3) in via istruttoria,
-vorrà il Giudice valutare se disporre una CTU atta a confermare l'effettivo valore dell'immobile sito in AB AN, via Lungolago 66, così come indicato nelle valutazioni prodotte sub docc. 33 e 60 di parte convenuta.
-si chiede inoltre di essere ammessi alla prova per testi sulla seguente circostanza: a) Vero che in data 29.11.2019, in data 14.12.2019, in data 22.12.2019 e in data 30.12.2019, lei ha incassato n. 4 assegni di € 1.000,00 ciascuno emessi in suo favore dalla IGnora per l'attività da lei svolta quale curatore artistico CP_1 e custode del museo Mele in AB AN, via Lungolago 66, come da docc. 39 n. 29A, 39bis n. 32A, 39 bis n. 34B, 39 ter n. 36°, che si rammostrano al teste? A teste: in 56037 Peccioli (PI), piazza del Carmine 3. Tes_1
pagina 2 di 15 - ci si oppone alla richiesta di CTU e di ordini di esibizione formulate da nella memoria n. 2 ex art. 171 Parte_1 ter c.p.c., per le ragioni tutte espresse nella memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. e nei precedenti atti difensivi della convenuta.
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, incluso rimborso forfettario del 15% e oneri di legge, oltre al risarcimento del danno, da determinarsi secondo equità, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Per il convenuto Controparte_2 Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis: I) respingere ogni domanda proposta dall'attrice IG.ra nei confronti dell'Avv. Parte_1 Controparte_2 perché infondata in fatto ed in diritto. II) Disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione dell'intero paragrafo “(x)” a pag. 18 dell'Atto di citazione datato 13/05/2024, assegnando altresì all'Avv. quella somma meglio ritenuta a titolo di risarcimento del danno anche Controparte_2 non patrimoniale. In via istruttoria, chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: 1)“Vero che in data 31/01/2013 l'Avv. corrispose alla Società Controparte_2 Controparte_4 a titolo di acconto per l'acquisto degli immobili di cui all'atto di compravendita in data
[...] 13/06/2013 sub doc. 2) in atti del convenuto Avv. l'importo di € 10.000,00 a mezzo dell'assegno bancario n. CP_2 0531670642-09 tratto sulla Banca Popolare di Milano sub doc. 9) in atti del convenuto Avv. da CP_2 rammostrarsi al teste”. 2)“Vero che in data 01/03/2013 l'Avv. corrispose alla Società NUOVA MAGAZZINI GENERALI Controparte_2 AURELIO MECOZZI S.r.l., a titolo di ulteriore acconto per l'acquisto degli immobili di cui all'atto di compravendita in data 13/06/2013 sub doc. 2) in atti del convenuto Avv. l'importo di € 104.000,00 a mezzo CP_2 dell'assegno bancario n. 0531670643-10 tratto sulla Banca Popolare di Milano sub doc. 10) in atti del convenuto Avv.
da rammostrarsi al teste”. CP_2 3)“Vero che nell'anno 2013 l'Avv. era intestatario unico del conto corrente n. 680 acceso presso Controparte_2 Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. (ora Banco BPM) Agenzia di Milano - Corso Genova n. 29, sul quale sono stati tratti i due assegni sub docc. 9) e 10) in atti del convenuto Avv. da rammostrarsi al teste”. CP_2 Si indicano quali testi:
-IG. , Via Giancarlo De Carlo n. 27 – Pavia (PV), sui capitoli 1) e 2); Testimone_2
-Legale rappresentante pro-tempore della Società NUOVA MAGAZZINI GENERALI AURELIO MECOZZI S.r.l., con sede in Via Principe Eugenio n. 63 – Milano (MI), sui capitoli 1) e 2);
-Direttore dell'Agenzia Banco BPM di Corso– Milano, sul capitolo 3.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti (di seguito, per brevità, Parte_1 semplicemente l'attrice) ha convenuto in giudizio i convenuti, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 09.09.2024, la convenuta concludendo per il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. formulata CP_1 dall'attrice e avanzando richiesta ex art. 89 c.p.c..
Con comparsa del 09.09.2024 si costituiva il convenuto rassegnando le Controparte_2 conclusioni di cui in epigrafe.
Fissata udienza per la data del 19.11.2024 (differendo quella originaria indicata in atti per il
13.09.2024) seguiva il deposito delle memorie ex art. 171 ter co. 1 c.p.c..
Alla prima udienza, celebrata in data 19.11.2024 alla presenza personale delle parti, è stata tentata dal giudice la conciliazione, che non ha avuto esito positivo.
pagina 3 di 15 Con ordinanza emessa in data 13.12.2024 a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, non ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione lo scrivente fissava l'udienza del 13.05.2025 per trattenere la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e repliche. I difensori all'udienza del 13.05.2025 si sono riportate alle rispettive conclusioni come in apertura.
OSSERVA
In diritto
Giova premettere che la ratio sottesa alla disciplina di cui all'art. 2901 c.c. invocata da parte attrice è volta alla creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore e, quindi, alla conservazione della generica garanzia - rappresentata per il creditore stesso - dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c. Il creditore che intende dunque intraprendere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare ex art. 2697 c.c. i seguenti fatti:
1) la sussistenza del diritto di credito verso il debitore;
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore stesso;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (il c.d. eventus damni), sia che si tratti di un danno attuale che potenziale, danno non necessariamente quantitativo ma anche solo qualitativo;
4) il presupposto soggettivo, in capo al debitore, ovvero la conoscenza che il debitore avesse di detto pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis).
Così operato sinteticamente l'inquadramento dell'azione promossa, la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. avanzata dall'attrice è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
I. La sussistenza di un atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito in capo alla parte attrice
La pretesa creditoria di parte ricorrente è sorta in epoca antecedente l'atto de quo, come si evince dalle evidenze documentali di causa.
E segnatamente: l'odierna attrice ha dedotto che negli anni compresi tra il 2012 e il 2016, suo padre, affetto da Alzheimer aveva versato alla nipote (figlia del fratello , sia personalmente, sia
CP_1 Per_2 in favore di entità societarie e/o associative alla stessa facenti capo alla stessa oltre un milione di
CP_1 euro. Intervenuta la nomina della odierna attrice quale AdS del padre, il giudice tutelare autorizzava l'azione civile nei confronti di al fine di ottenere la restituzione delle predette somme.
CP_1 L'atto di citazione della predetta causa veniva notificato in data 27.01.2020, la sentenza di primo grado venia pronunciata in data 02.03.2021 (Cfr. doc. 16 fasc. attrice) con condanna della convenuta e confermata in secondo grado (Trib. Milano n. 1811/2021 e C.App Milano 1974/2022) Cfr. doc. 16, fasc. attrice e doc. 1 fasc. convenuta
CP_1
La sentenza di primo grado ha infatti così statuito: “DICHIARA la nullità delle donazioni svolte tramite le erogazioni di cui al punto 4 della motivazione della presente sentenza
pagina 4 di 15 AN
a restituire la somma di € 409.000,53 nonché l'ulteriore somma di € 495.000,00 oltre interessi legali dal CP_1 27.1.2020 fino al saldo effettivo in favore di
[...] a restituire la somma di € 223.008,67 oltre interessi legali dalla data del Controparte_5 24.1.2020 fino al saldo effettivo in favore di CP_6 a restituire a la somma di € 315.010,54 oltre interessi legali dalla data del 24.1.2020 fino al saldo effettivo in
[...] favore di CP_5 AN Controparte_ I convenuti e solido tra di loro al pagamento di € CP_1 Controparte_5 32.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di CP_5 RESPINGE
Le domande di e nei confronti di CP_5 Parte_1 CP_2 AN e in solido tra di loro, al pagamento in favore di di € 18.000,00 oltre spese CP_5 Parte_1 CP_2 generali 15% c.p.a. e i.v.a.
RESPINGE Ogni ulteriore domanda”. La sentenza di secondo grado ha così disposto: “a) Respinge l'appello principale proposto da CP_1
CP_6 Controparte_5 b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da rappresentato da e CP_5 Parte_1
sia iure proprio che nella propria qualità di erede unica della madre LB RG, dispone che la Parte_1 sentenza impugnata venga corretta nel senso che a pag. 23 al posto di venga indicato il nome di CP_1 Parte_1 e che il dispositivo della sentenza impugnata al secondo capo venga integrato con la condanna di
[...] Parte_2 al pagamento della somma di euro 228.519,00 in favore di
[...] CP_5 c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado;
e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.”
Il Tribunale qualificati gli atti indicati in citazione come donazioni, accertata la nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. condannava quindi a restituire la somma di € 409.000,53 nonché CP_1 l'ulteriore somma di € 495.000,00 oltre interessi legali dal 27.1.2020 fino al saldo effettivo in favore di e, pertanto, della figlia-AdS, nonché iure proprio, CP_5 Parte_1
Avverso la pronuncia di secondo grado pende giudizio in Cassazione.
Da quanto sin qui riepilogato deve osservarsi che sussiste la legittimazione in capo alla parte attrice.
Come noto, da consolidato indirizzo di legittimità, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è già di per sé sufficiente la titolarità di una ragione di credito, senza alcuna necessità che questo sia certo, liquido ed esigibile, o accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cfr. ex plurimis Cass.
10.03.2006, n. 5246; Cass. 05.06.00 n. 7452, nonché Cass. 06.06.2011 n. 12235). Nella specie è altresì intervenuto titolo giudiziale (seppur provvisoriamente esecutivo), sicché la qualifica dell'odierna attrice come creditrice deve dirsi pienamente riconosciuta.
Con riferimento poi all'anteriorità del credito si deve osservare, come accertato con la sentenza citata (seppur non ancora passate in giudicato), che la fonte del credito restitutorio deve ravvisarsi nei predetti contratti di donazione dichiarati nulli per difetto di forma, pertanto trattandosi di obbligazioni da contratto è nella data della formalizzazione di tali contratti che deve intendersi originato il credito del Cont sig. e poi della figlia, già del predetto. CP_5
pagina 5 di 15 II. In ordine alle eccezioni sollevata dalla convenuta CP_1
La difesa della convenuta ha dedotto di aver venduto la propria quota dell'immobile in Milano per far fronte all'adempimento di debiti scaduti verso il convenuto verso creditori delle sopra CP_2 menzionate società e di e verso i propri genitori, invocando pertanto l'art. 2901, CP_6 CP_5 comma 3 c.c..
La convenuta ha infatti dedotto di aver pagato, con il denaro effettivamente riscosso dal CP_1 compagno convivente per la vendita per la quale è causa, tra il 17.9.2019 e il 31.1.2020 vari debiti scaduti di di dell' per complessive € 80.920,74 e di aver CP_5 CP_6 Parte_2 rimborsato € 130.000,00 nella prima metà di gennaio 2020 molteplici prestiti effettuati fin dal 2018 dai suoi genitori sempre per consentire alla figlia di far fronte ai suoi debiti;
dal 15.1.2020 al 12.3.2021 i genitori di le avrebbero nuovamente prestato 44.429,76 e nel successivo mese di giugno 2020 la CP_1 convenuta avrebbe restituito loro € 40.000,00.
Tanto premesso, muovendo dalle stesse deduzioni della convenuta si deve constatare che non CP_1 sussistono i presupposti della norma invocata.
Come noto, infatti, l'esenzione in commento opera allorquando l'atto dispositivo (nella specie la compravendita) sia strumentale in quanto rappresentava il solo mezzo per pagare i debiti (Cfr. tra le altre, Cass. n. 31941/2023) e tanto avvenga rispetto a debiti propri scaduti.
Si reputa condivisibile la ricostruzione degli eventi offerta da parte attrice e meglio illustrata nella tabella di cui alle pagg. 24 e 25 della comparsa conclusionale;
dalle evidenze di causa risulta infatti trattarsi di pagamenti effettuati nell'interesse di soggetti aventi personalità giuridica diversa dalla convenuta-persona fisica quale e e, in ogni CP_1 CP_6 CP_5 Parte_2 caso, senza che sia stata fornita la prova che tali soggetti-enti non avessero risorse per farvi fronte;
quanto poi agli asseriti prestiti dei genitori della convenuta si deve constatare che non vi sia alcuna evidenza in ordine alla data prevista per la restituzione.
Peraltro l'assunto che la convenuta avrebbe dovuto “ripianare” il debito nei confronti dei genitori financo giungendo ad alienare la quota dell'unico immobile di sua proprietà è contraddetta dalle restanti circostanze-condotte risultanti dagli stessi atti di causa, ossia che i genitori, sapendola in difficoltà economica, avrebbero continuato a versarle periodicamente anche importi per il suo personale sostentamento (vedi ad esempio bonifici di sub doc. 43), di cui non hanno Persona_3 mai voluto il rimborso (comparsa costituzione, pag. 25), rendendo così per nulla plausibile l'asserita e peraltro non documentata richiesta dei genitori di un immediato “rientro”.
Né la convenuta ha fornito la prova che i debiti delle società alla medesima riferibili (e dunque con soggettività-centro di imputazione, comunque, diversi da persona fisica) non potessero CP_1 essere saldati con risorse provenienti dalla liquidazione o cessione delle società stesse.
L'eccezione sollevata da parte convenuta deve pertanto essere respinta, risultando infondata e indimostrata.
III. In ordine alla sussistenza dell'eventus damni
L'atto di disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale per il creditore anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito (Cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. II, 27.10.2004 n. 20183; Cass. Civ. Sez. II, 06.02.99 n. 1054; Cass. Civ. Sez.
II, 29.10.99 n. 12144). Va ricordato, infatti, che ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una pagina 6 di 15 modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. (Cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792;
Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452;
Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001).
Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'“eventus damni” (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471). Qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione. (Cass. civ., Sez. III, 12/12/2014, n. 26151).
Facendo applicazione dei predetti principi si osserva che:
- all'epoca dell'atto dispositivo per il quale è causa (23.12.2019) la convenuta oltre al CP_1
50% del predetto immobile in Milano, non risultava titolare di altro diritto reale, eccezion fatta il diritto del diritto di usufrutto su immobile in AB AN (Cfr. doc. 52, fasc. attrice);
- in sede di esecuzione forzata avviata dall'odierna attrice il predetto diritto di usufrutto veniva valutato
€ 296.000,00 e a tale prezzo ne chiedeva l'assegnazione (Cfr. ordinanza di assegnazione sub doc. 28, fasc. attrice);
- i precedenti tentativi esecutivi (ovvero l'intervento nel pignoramento del conto corrente Parte_3
Trib. Milano, RG 5472/2020, G.E. dott. e il pignoramento presso terzi nei confronti di
[...] Per_4
e Centro Radiologico Polispecialistico Galates s.r.l., Trib. Milano, RG 2341/2021, G.E. CP_5 dott. consentiva a parte attrice l'assegnazione di un importo di poco inferiore ad euro Per_4
50.000,00;
- parte attrice ha altresì tentato successivo pignoramento effettuato sulla banca ( ) di Parte_3 patre convenuta ove sarebbe pervenuto il corrispettivo della compravendita de qua, ma il c/c è CP_1 risultato incapiente. Ne discende che l'atto dispositivo ha determinato un evidente mutamento anche qualitativo della consistenza patrimoniale di parte debitrice, impedendo di poter avviare su tale cespite le iniziative a tutela del credito ancora non soddisfatto di cui alla sentenza, confermata in appello, richiamata alle pagine che precedono.
Era onere di parte convenuta in quanto sulla stessa gravante, provare all'epoca dell'atto CP_1 dispositivo la sussistenza di ampie residualità patrimoniali;
di contro, all'esito di causa sono emerse evidenze in tema di insufficienza del patrimonio residuo proprio come da incapienza emersa dai plurimi tentativi di pignoramento proposti dalla parte attrice (Cfr. doc.ti n.ri 6, 7, 8, 14, 17, 21, fasc. attore).
Tale prova non è stata fornita e, di contro, dagli atti di causa è emerso che alla data dell'atto dispositivo
(23 dicembre 2019) la garanzia patrimoniale residua della sig.ra consisteva nel solo CP_1 usufrutto dell'immobile in AB AN (Cfr. doc. 52, fasc. attrice). L'attrice ha sottoposto ad esecuzione forzata tale diritto di usufrutto, ut supra, che veniva valutato per soli euro 296.000,00 e a tale corrispettivo ne chiedeva l'assegnazione (Cfr. doc. 28, fasc. attrice).
E' di palmare evidenza che il valore di euro 296.000,00 sia di gran lunga inferiore al credito vantato da parte attrice e pertanto risultando tale procedura esecutiva solo parzialmente capiente.
Né si reputa condivisibile quanto dedotto dalla convenuta in ordine all'accrescimento di valore CP_1 della villa in AB AN in capo all'attrice CP_1
pagina 7 di 15 Non è in contestazione che all'epoca dell'atto dispositivo per cui è causa l'odierna attrice, Parte_1
fosse titolare della nuda proprietà del predetto immobile di AB AN, donatole da
[...]
CP_1
La difesa della convenuta ha, però, dedotto -in tema- che al momento della notifica del CP_1 relativo atto di citazione le sue presunte ragioni creditorie nei confronti di fossero già CP_1 state soddisfatte. L'assunto non è condivisibile. Peraltro, il ragionamento della difesa della convenuta poggerebbe sulla tesi che la attrice sarebbe stata tenuta “indenne” dell'ammanco derivante dalle elargizioni paterne in favore della nipote CP_1 mediante la donazione della nuda proprietà in esame. Tale prospettazione non è stata oggetto di alcun accertamento giudiziale ed invero all'asserita
“compensazione” mediante siffatta pretesa “contropartita” doveva essere coltivata nella causa ordinaria più volte richiamata, che invece si è conclusa con una sentenza di condanna restitutoria, senza alcuna pronuncia in ordine alla circostanza che la donazione della nuda proprietà avesse determinato l'estinzione della posta di dare/avere oggetto di quel contenzioso. Qualora avesse voluto ottenere la riduzione degli importi dovuti a in CP_1 CP_5 ragione di cessioni di beni a garanzia delle donazioni ricevute, avrebbe infatti dovuto esperire apposita domanda di compensazione nel predetto giudizio (RG n. 6857/2020).
Il Tribunale di Milano ha invece condannato a restituire gli importi di cui alla sentenza CP_1 richiamata in apertura a favore di statuendo che quanto versato da quest'ultimo a favore CP_5 della nipote fosse da qualificarsi come donazione e, pertanto, in difetto della forma sacramentale tali dazioni risultavano invalide. La nuda proprietà dell'immobile sito in AB AN è invece un (preesistente) diritto reale in capo dell'odierna attrice, che nulla può rilevare rispetto alla (insufficiente) consistenza della garanzia patrimoniale generica residua della convenuta-debitrice CP_1
Si consideri che il soddisfacimento del credito deve derivare da un “nuovo” attivo stimato e acquisito tale da soddisfare il credito del procedente, ne consegue che l'ingiunto non può certo affermare che il proprio debito si sia estinto a seguito di un maggior valore che la (nuda) proprietà del creditore avrebbe medio tempore conseguito.
La valutazione dell'incremento patrimoniale verificatosi nel 2023 deve essere effettuata, ai fini della presente decisione, considerando solo il valore dell'usufrutto.
Ciò che rileva, si ribadisce, è esclusivamente il patrimonio della parte convenuta all'epoca dell'atto dispositivo e l'assenza di ulteriori beni che consentano il soddisfacimento della pretesa creditoria a nulla rilevando che il patrimonio di cui era già titolare la parte attrice per fatti sopravvenuti, consolidamento o favorevoli condizioni del mercato abbia accresciuto il suo valore, non rilevando minimante rispetto alla consistenza della garanzia patrimoniale generica di parte convenuta.
Non può infatti il consolidamento del diritto reale esonerare la parte debitrice dal rispondere della sua obbligazione. In conclusione, con l'atto in esame il convenuto-debitore ha sottratto alla garanzia del creditore l'unico bene immobile di cui era titolare e il valore dell'usufrutto, come da procedura esecutiva, ha un valore esiguo rispetto al credito complessivo portato dalla più volte richiamata sentenza.
IV. Con riferimento all'elemento soggettivo in capo alla convenuta CP_1
Il sorgere del credito in epoca anteriore all'atto dispositivo è stato accertato, come statuito alle pagine che precedono.
pagina 8 di 15 Passando ora all'esame dell'elemento soggettivo, come da granitico indirizzo di legittimità qui condiviso le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 25/05/2017, n. 13172). E ancora: “in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto
l'animus nocendi;
tale pregiudizio si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori”. (Cass. 26 febbraio 2002, n. 2792, Cass. 2 aprile 2004, n. 6511; Cass. 19 ottobre 2006, n. 22645).
Consapevolezza in capo alla convenuta che può desumersi anche da indizi univoci, precisi e concordanti.
Nel caso de quo, come da riepilogo delle circostanze in fatto riportato in apertura, si consideri che:
-la convenuta aveva ricevuto in data 29.01.2018 la raccomandata del legale della odierna CP_1 attrice (Cfr. doc. 2, fasc. attrice), con la richiesta di restituzione delle somme a suo tempo ottenute dal sig. quali condotte poi oggetto della causa civile richiamata in apertura;
CP_5
-in data 31.10.2018 veniva notificato a da parte della Procura della Repubblica, l'avviso CP_1 di proroga delle indagini preliminari per l'azione penale scaturita a seguito della denuncia da Parte_1 per i fatti dell'8.02.2018 (Cfr. doc. 41, fasc. attrice), ossia l'ipotizzato reato di circonvenzione di incapace ai danni di per la restituzione di quei denari di cui alla raccomandata CP_5
29.01.2018;
-in data 10.01.2019 depositava la nomina a proprio legale di fiducia nel procedimento CP_1 penale;
-nel medesimo contesto temporale, l'odierna attrice (quale socia minoritaria di e di CP_6
Previmedica s.a.s. di EL LE & C. Servizi di medicina Specialistica non convenzionata, con quote maggioritaria della odierna convenuta, che nella seconda società rivestiva anche la qualifica di socia ill. resp.) avanzava formale richiesta in ordine alle condotte gestorie di parte convenuta relativamente alla predetta società, con pec del 30.05.2019 a mezzo legale inviata alla e alla CP_6 avente ad oggetto la richiesta di esame delle documentazioni societarie e tanto anche in CP_5 ragione della circostanza che il precedente 23.04.2019 sarebbe stata ceduta senza Controparte_5 informare la Parte_4
-in data 09.05.2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano notificava al legale di l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari (cfr. doc. 43, CP_1 fasc. attrice);
-in data 11.09.2019 la Guardia di Finanza provvedeva alla notifica cartacea, a mani della sig.ra
[...]
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale verbale di identificazione CP_1
(Cfr. doc. 48, fasc. attrice);
Tali circostanze portano fondatamente a ritenere che la convenuta quantomeno dal gennaio CP_1
2018 fosse consapevole delle pretese creditorie di anche quale AdS del padre, nei Parte_1 suoi confronti e che pertanto l'atto dispositivo risalente nell'anno 2019, per cui è causa, fosse stato posto in essere nella consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni della odierna attrice, non essendo necessario che all'epoca vi fosse già un accertamento giudiziale in ordine a tale posta creditoria.
pagina 9 di 15
V. In ordine all'elemento soggettivo in capo al convenuto Controparte_2
In ordine all'elemento soggettivo in capo al convenuto deve osservarsi come la sussistenza di CP_2 tale requisito per possa desumersi da presunzioni, alla luce di elementi concordanti e univoci.
Si consideri infatti che secondo orientamento di legittimità, qui condiviso, la prova della “participatio fraudis” (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, puo' essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., ord., n. 1286 del 18/01/2019; Cass. n. 5359 del 5/03/2009)” (Cass., Ord. del 5 gennaio 2023 n. 195).
E segnatamente la consapevolezza in capo all'acquirente deve, nella specie, intendersi desumibile dalle seguenti circostanze:
-il convenuto all'epoca dell'atto dispositivo era già compagno della convenuta CP_2 CP_1
e convivevano presso la predetta abitazione, ove la compagna riceveva le comunicazioni e notifiche di cui alla pagina che precede;
-il convenuto come si evince dalla sentenza richiamata alle pagine che precedono, non era del CP_2 tutto estraneo rispetto alle vicende familiari da cui si origina la pretesa creditoria a tutela della quale è stata promossa la presente azione ex art. 2901 c.c., leggendosi nelle motivazioni della sentenza di un bonifico di € 495.002,55 versato “a favore di e in data 3.06.2013; CP_1 CP_2
-trattasi pertanto di soggetto non estraneo e al contrario a perfetta conoscenza degli accadimenti riferiti;
-la parte venditrice ( ha continuato ad abitare nel predetto appartamento. CP_1
A tali circostanze si aggiungano poi i profili ulteriormente emergenti in ordine alla non congruità del prezzo versato per l'acquisto della quota del 50%. Si consideri infatti che:
-l'immobile è stato acquistato in data 24.06.2013 per l'importo di euro 998.400,00;
-il valore dell'immobile tenuto conto del mercato immobiliare milanese e della zona in cui è ubicato l'immobile è andato nel corso degli anni ad incrementarsi e non certo a subire riduzioni;
-il corrispettivo pattuito (euro 300.000,00) con il convenuto anche considerando l'originario CP_2 prezzo di acquisto è comunque sottomercato;
-appare, infine, anomala la modalità del versamento del corrispettivo che avvenuto con rate anticipate di importi modesti sin dal mese di settembre, rispetto al rogito intervenuto nel dicembre del medesimo anno.
Né rileva quanto dedotto dalla difesa del convenuto ove ha affermato, anche ai fini di CP_2 una pretesa esenzione ex art. 2901 co. 3 c.c., che avrebbe vantato verso la compagna crediti per complessivi € 149.054,30 di cui € 57.000,00 per l'acquisto iniziale dell'immobile e € 92.054,30 da lui anticipati per spese familiari o per pagamenti di debiti delle società di cui la compagna era amministratrice o socia accomandataria.
Ebbene, quanto al primo importo deve osservarsi, pur con i limiti del presente vaglio essendo pendente la causa di merito in ordine all'accertamento del credito, che le risultanze della presente causa portano a concludere che l'apporto del per l'acquisito risulti indimostrato, emergendo piuttosto che per CP_2 l'acquisto fossero state utilizzate somme erogate, quale provvista, proprio dal padre della odierna attrice.
Come dedotto dalla difesa della attrice negli scritti conclusivi la stessa convenuta ha prodotto CP_1 anche in questa causa (Cfr. doc. 31 fasc. l'estratto conto del conto MPS cointestato tra CP_1 lei e il compagno da dove si ricavano i seguenti elementi: CP_2
pagina 10 di 15 - l'accredito di € 495.002,55 dello zio in data 3.6.2013; CP_5
- l'accredito di assegni circolari per € 209.000,00 in data 7.6.2023;
- un ulteriore bonifico dello zio in data 12.6.2013 per € 96.000,00; CP_5
- l'emissione di un bonifico a favore dei Magazzini Generali Aurelio Mecozzi di € 102.964,50 in data
13.6.2013;
- l'emissione di assegni circolari per 781.440,00 sempre in data 13.6.2013.
Questi ultimi sono gli stessi assegni circolari e il bonifico menzionati nel rogito di acquisto del 13.06.2013 (Cfr. pag. 5 e 6, doc. 2 fasc. Cappelli). Anche nel rogito, i predetti pagamenti vengono descritti come provenienti dalla Banca MPS, Agenzia 54, cioè la stessa di cui all'estratto conto prodotto da CP_1 Muovendo quindi dalle stesse deduzioni difensive dell'odierno convenuto nel giudizio RG CP_2
6857/2020, ove ha affermato che le somme provenienti dallo zio sono state da lui CP_5 riconosciute come destinate alla sola quest'ultima da sola avrebbe pagato per l'acquisto CP_1 di Via Principe Eugenio € 800.000,00, ovvero più dell'80% del prezzo complessivo, il che confuta il dedotto apporto per l'acquisto dell'immobile, ove nella presente causa il convenuto ha CP_2 affermato di essere creditore della metà degli importi pagati dallo stesso come acconto per l'acquisto del 2013. Quanto poi ai riferiti pagamenti per complessivi euro 92.054,30 si consideri - come da prospetto riepilogativo riportato alle pagg. 34 e 35 della comparsa conclusionale della attrice e le cui risultanze vengono qui condivise- come non vi sia documentazione contrattuale attestante la causale finanziamento, non essendo a tal fine la mera annotazione unilaterale nelle disposizioni di bonifico;
la gran parte degli importi sarebbe, peraltro, riferibile a società-enti distinti dalla persona fisica-LE e non costituendo pertanto un debito proprio di quest'ultima e la restante parte risulta CP_1 comunque afferente ad esborsi, non meglio circostanziati, riferibili alla gestione della vita in comune e quindi irripetibili, trattandosi di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c..
Da quanto testè statuito in ordine alla non sussistenza ed esigibilità di tali crediti, discende quindi la non fondatezza dell'assunto della difesa del convenuto ove ha concluso che il corrispettivo CP_2 versato per la vendita, per cui è causa, non sarebbe di € 300.000,00 come risulta dal rogito notarile
(Cfr. doc. 29) bensì sarebbe di € 449.054,30, in quanto il prezzo dichiarato rifletteva la asserita compensazione di crediti di € 149.054,30 verso la venditrice convivente. Per completezza di motivazione si osserva -invece- non essere pertinenti i richiami dell'attrice in ordine all'asserito versamento di in favore del predetto convenuto atteso che il Tribunale, nella CP_5 causa di merito, ha rigettato la domanda degli attori nei confronti di non risultando CP_2 raggiunta né la prova del titolo, né che fosse il diretto beneficiario dell'erogazione della somma di euro
495.000,00
VI. In ordine alla istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dal convenuto CP_2
Il convenuto ha domandato “la cancellazione ex art. 89 c.p.c. dell'intero paragrafo “(x)” a pag. 18 dell'Atto di citazione datato 13/05/2024” e la liquidazione della “somma meglio ritenuta a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale”.
Si deve rammentare che secondo indirizzo di legittimità qui condiviso non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole utilizzate nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, al fine semplicemente di rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi, che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (Cass. Sez. Lav. 18.10.2016 n. 21031) e ancora: “Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento
pagina 11 di 15 dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti.” (Cfr.
Cass. sez. II 31.10.2015 n. 17325).
Nel caso di specie si deve osservare che le espressioni utilizzate debbano comunque essere ricondotte all'esercizio di difesa e al tentativo di affermare un coinvolgimento del convenuto nella redazione della dichiarazione che era nella disponibilità di zio dell'odierna attrice, senza quindi Persona_3 travalicare i limiti sopra riferiti e venendo meno la valenza potenzialmente offensiva.
La domanda svolta dal convenuto viene, pertanto, rigettata. CP_2
La difesa della convenuta ha svolto analoga domanda, formulando la seguente richiesta, CP_1 come ribadita nella comparsa conclusionale: “dell'art. 89 c.p.c.: 1) ordinare la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell'atto di citazione di indicate ai punti da 1 a 6 Parte_1 della comparsa di costituzione di (pagg. 26-28); 2) condannare al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno in favore di da quantificare con criterio equitativo”. CP_1
Trattasi delle espressioni utilizzate da parte attrice in citazione e riportate analiticamente ai punti da 1 a 6 di cui alle pagine 26-28 della comparsa di costituzione della convenuta CP_1
E così:
“1) “Si tratta di un'associazione “senza scopo di lucro” intitolata ad un anziano e ricco pittore di scarsa fama, che aveva avuto nell'ultima parte della sua vita un rapporto affettivo con la sig.ra
[...]
evidentemente un tempo sufficiente per nominarla erede universale” (pag. 2, nota 3). Il CP_1 contenuto dell'inciso va letto in connessione con l'ulteriore frase: “ Questa era denominata
“ . Apparentemente “senza scopo di lucro”, intitolata ad un anziano e Parte_2 ricco pittore di scarsa fama, coinvolto nell'ultimo periodo della sua vita in una storia sentimentale con la ben più giovane comunque per il tempo sufficiente per farsi nominare erede CP_1 universale… L'amante così beneficiata...” (pag. 10, primo cpv.)
2) “… con la consueta calliditas LE pensava bene di inventarsi …” (pag. 10, ultima parte primo cpv.).
3) “La nuda proprietà di tale immobile era stata in precedenza ceduta all'odierna attrice, su richiesta di in occasione di uno dei numerosi prestiti che era riuscita a carpire allo stesso” CP_5 CP_1
(pag. 10, nota 1).
4) “ Questo episodio, la cui gravità sia dal punto di vista etico che giuridico è evidente (*), conclamava, se mai ce ne fosse stato bisogno, la totale mancanza di scrupoli di .” (pag. 4, ult. Pt_5 cpv.).
Gli indebiti apprezzamenti di che precedono, non hanno alcuna valenza ai fini Parte_1 difensivi, sostanziandosi in commenti offensivi e non utili per la decisione. Si consideri infatti che le vicende dell' esulano dalla presente causa posto che la condanna Parte_2 della (Cfr. sentenza d'appello) nulla rileva rispetto alla genesi dell' e del Parte_2 Parte_2 ruolo rivestito dalla convenuta.
pagina 12 di 15 Parimenti la asserita condotta di circonvenzione di risulta essere stata esclusa dalla CP_5 sentenza che ha statuito la nullità per difetto di forma delle donazioni ivi esaminate, così come anche in sede penale non è intervenuto alcun accertamento di responsabilità della convenuta.
Le frasi in contestazione hanno pertanto valenza meramente offensiva.
Le residue espressioni, riportate nella predetta comparsa dalla convenuta ai numeri 5-6 non risultano, invece, come da giurisprudenza richiamata in apertura, avere una carica offensiva passibile di censura, essendo invero relative ad assunti comunque riconducibili alle condotte strettamente oggetto di causa e quindi rispondenti alla prospettazione difensiva dell'attrice e non volte ad un mero discredito della persona, come constatato per le frasi che precedono.
Si evidenzia, da ultimo, che “destinataria della domanda di risarcimento del danno ex art. 89, comma 2, c.p.c., è sempre e solo la parte che, se condannata, potrà rivalersi nei confronti del difensore cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove ne ricorrano le condizioni” (Cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3274).
L'attrice viene pertanto condannata ex art. 89 c.p.c. per l'utilizzo delle espressioni che precedono alla refusione a titolo di danno ex art. 2059 c.c. dell'importo qui equitativamente determinato in euro
3.000,00.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la integrale soccombenza dei convenuti.
I convenuti e vengono, pertanto, condannati -in CP_1 Controparte_2 solido- stante l'interesse comune ex art. 97 cpc, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in euro 22.457,00 (applicati i compensi medi aggiornati al Parte_1
DM n. 147/2022, in ragione del valore della causa, come da prezzo della vendita oggetto di revocatoria e pertanto ricompreso nella fascia da euro 260.000 ad euro 520.000 per fase di studio, fase introduttiva, memorie istruttorie e fase decisionale) oltre 15 % sul compenso a titolo di spese generali, oltre Cassa e
Iva come per legge, oltre refusione di contributo unificato (euro 518,00) e marca (euro 27,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda della parte attrice, REVOCA ex art. 2901 c.c. - e per l'effetto ne dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice (C.F. Parte_1 C.F._8
), l'atto del contratto di compravendita tra la convenuta (C.F.
[...] CP_1
, e il convenuto (C.F. CodiceFiscale_4 Controparte_2
) stipulato il giorno 23.12.2019 per autentica Notaio di Milano (N. C.F._6 Persona_1
63351/17847 di Repertorio), Nota di Trascrizione - Titolo telematico Registro generale 99779, Registro
Particolare 68889, data di presentazione 31.12.2019, avente ad oggetto Quota di un mezzo del seguente bene immobile posto in comune di Milano, Via Principe Eugenio 61 nel Condominio CP_3 :
[...]
- appartamento al dodicesimo piano di tre locali, cucina, servizi, due balconi, con annesso vano cantina al piano quarto interrato, il tutto censito in Catasto Fabbricati al Foglio 185, mappale 211, subalterno
709 (già subalterno 59), zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, vani 8, superficie catastale metri quadri 52 (totale escluse aree scoperte metri quadri 141), con la rendita catastale di € 1.508,05; pagina 13 di 15 un vano autorimessa, pertinenziale all'appartamento di cui sopra, posto al piano quarto interrato, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 185, mappale 211, subalterno 707, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 7, metri quadri 30, superficie catastale metri quadri 34, con la rendita catastale di € 294,38. Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: parti comuni, area comune su tre lati, altra unità immobiliare, del vano cantina: altra unità immobiliare su due lati, corridoio comune, altra unità immobiliare, del vano autorimessa: altra unità immobiliare su due lati, area di manovra comune sui restanti lati. Alle unità immobiliari spettano:
22,35/1000, quanto all'appartamento e cantina,
2,52/1000, quanto al vano autorimessa, di comproprietà nelle parti comuni del complesso immobiliare,
175,90/1000, quanto all'appartamento e cantina, 29,60/1000, quanto al vano autorimessa, di comproprietà nelle parti comuni del Supercondominio.
2) DICHIARA la statuizione di cui al capo 1) titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.;
3) condanna in solido i convenuti (C.F. e CP_1 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2 C.F._6 dell'attrice C.F. ), liquidate in euro 22.457,00 oltre Parte_1 CodiceFiscale_8
15 % sul compenso a titolo di spese generali, oltre Cassa e Iva come per legge, oltre refusione di contributo unificato (euro518,00) e marca (euro 27,00);
4) condanna ex art. 89 c.p.c. la attrice (C.F. ) al Parte_1 CodiceFiscale_8 pagamento a titolo di danno non patrimoniale in favore della convenuta (C.F. CP_1
dell'importo liquidato equitativamente di euro 3.000,00; CodiceFiscale_4
5) per l'effetto del capo che precede, dispone la cancellazione dagli atti delle seguenti espressioni ingiuriose contenute in citazione:
1) “Si tratta di un'associazione “senza scopo di lucro” intitolata ad un anziano e ricco pittore di scarsa fama, che aveva avuto nell'ultima parte della sua vita un rapporto affettivo con la sig.ra
[...]
evidentemente un tempo sufficiente per nominarla erede universale” (pag. 2, nota 3). Il CP_1 contenuto dell'inciso va letto in connessione con l'ulteriore frase: “ Questa era denominata
“ . Apparentemente “senza scopo di lucro”, intitolata ad un anziano e Parte_2 ricco pittore di scarsa fama, coinvolto nell'ultimo periodo della sua vita in una storia sentimentale con la ben più giovane comunque per il tempo sufficiente per farsi nominare erede CP_1 universale… L'amante così beneficiata...” (pag. 10, primo cpv.)
2) “… con la consueta calliditas LE pensava bene di inventarsi …” (pag. 10, ultima parte primo cpv.).
3) “La nuda proprietà di tale immobile era stata in precedenza ceduta all'odierna attrice, su richiesta di in occasione di uno dei numerosi prestiti che era riuscita a carpire allo stesso” CP_5 CP_1
(pag. 10, nota 1).
4) “ Questo episodio, la cui gravità sia dal punto di vista etico che giuridico è evidente (*), conclamava, se mai ce ne fosse stato bisogno, la totale mancanza di scrupoli di .” (pag. 4, ult. Pt_5 cpv.).
6) rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dal convenuto (C.F. Controparte_2
). C.F._6
pagina 14 di 15 Sentenza per legge esecutiva
Milano, così deciso in data 31.05.2025.
Il Giudice
dott. Luca Giani
pagina 15 di 15