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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 356/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RN – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente-
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
59457 Werl (Germania) alla Via Hedwig-Dransfeld-Strabe 62, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Teodoro (c.f. ), C.F._2
presso il cui studio in RN alla Via Umbria n. 32 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...]57 - 4053 Basilea (Svizzera);
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10.5.2024, , nata a [...] il [...], Parte_1
proponeva domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in MA (IS)
1 il 3.9.2005 con nato a [...] il [...]. Dalla loro CP_1
unione nascevano i seguenti figli: in data 1/8/2006, in data 3/7/2007 SH e Per_1
in data 20/7/2016 i gemelli e . Persona_2 Persona_3
Con decreto del 6.11.2013, il Tribunale di RN omologava la separazione consensuale dei coniugi.
La ricorrente aggiungeva che, tuttavia, a seguito di un trasferimento in Germania della famiglia e un successivo riavvicinamento della coppia, che determinava la nascita di due gemelli ( e ) il 20.7.2016, il Persona_2 Persona_3 CP_1
abbandonava nuovamente la e i figli, disinteressandosi della crescita ed Pt_1
educazione della prole e facendo mancare loro ogni forma di sostentamento affettivo, economico e morale.
Sul presupposto che dal 2016, epoca dell'allontanamento, la e il non Pt_1 CP_1
avevano avuto più avuto rapporti di sorta né alcuna riconciliazione, la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre, stante il totale e lapalissiano disinteresse del padre nei confronti della prole
– la cui assenza ha costretto e costringe la ricorrente, da anni, a farsi carico da sola del loro mantenimento e della loro cura, a causa dell'assoluta indifferenza manifestata dall'uomo nei confronti dei più basilari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli, privati dal padre anche di qualsiasi apporto economico ed amoroso –
l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente – che rimarranno a vivere con la madre nell'abitazione di questa, in 59457 Werl (Germania) alla via Hedwig
Dransfeld/Strabe n.62 -, con attribuzione alla concludente dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo del padre, le decisioni di maggior interesse per i figli minorenni;
c) riconoscere in favore della IG.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di Parte_1
euro 500,00 mensili da porsi a carico del IG. d) stabilire a carico CP_1
del IG. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio CP_1 minore, nella misura di €.250,00 mensili ciascuno, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) autorizzare la ricorrente a trasferire la propria residenza ove meglio crede e nell'interesse dei figli;
2 f) emettere ogni altro provvedimento utile nell'interesse dei minori;
g) Vinte le spese di giudizio”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la dichiarava: “Vivo in Germania, Pt_1
a Werl, con tutti e quattro i figli;
vivo in Germania dal febbraio 2014; i miei figli sono nati in Germania e hanno sempre vissuto lì; i figli più grandi ( e Per_1 Per_4
vivono lì dal 2014. Sono educatrice in una casa famiglia, guadagno circa 1.800 euro netti mensili;
rinuncio all'assegno divorzile, mentre chiedo che venga versato mantenimento per i figli, come indicato nel ricorso”.
Il compariva all'udienza, confermando sostanzialmente quanto detto dalla CP_1
ricorrente.
Il Giudice sollevava la questione relativa alla giurisdizione italiana in merito alle questioni relative al mantenimento dei figli e la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, insisteva nel ritenere sussistente la giurisdizione italiana.
A questo punto, il Giudice fissava udienza di discussione della causa e rimessione della stessa in decisione, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito della predetta udienza, il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Preliminarmente, va precisato che sussiste la giurisdizione italiana e, in particolare, la competenza del Tribunale di RN su tale domanda.
Infatti, il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio del 25/06/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (cd. Bruxelles II ter, entrato in vigore il 1° agosto 2022), dopo la previsione di una norma generale in materia di giurisdizione e competenza
(art. 3, che individua una serie di criteri di giurisdizione a carattere alternativo), stabilisce, all'art. 5, rubricato “Conversione della separazione personale in divorzio”, che “Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione che concede la separazione personale è altresì competente per convertire la separazione personale in divorzio, qualora ciò sia previsto dal diritto di detto Stato.”
Orbene, dal momento che dalla documentazione prodotta risulta che la separazione consensuale delle parti è stata omologata dal Tribunale di RN (con decreto del
6.11.2013), sussiste la giurisdizione del giudice italiano e, in particolare, la competenza dell'intestato Tribunale.
3 Tanto premesso, la domanda sullo status è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di RN del 6.11.2013.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla va, poi, disposto in ordine all'assegno divorzile, atteso che, ascoltata all'udienza del 19.11.2024, la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda.
2. Sulle domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori.
Quanto alle ulteriori domande, va dichiarato il difetto di giurisdizione italiana sulle stesse.
Ebbene, nel caso di specie emerge pacificamente che i minori ( Persona_5 [...]
) risiedano in Germania, nella Per_6 Persona_7 Persona_8
località di Werl, su consenso di entrambi i genitori.
Qualora l'autorità giudiziaria sia chiamata ad assumere provvedimenti relativi all'affido dei minori risulta corrispondere al migliore interesse del minore che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice che si trovi il più possibile vicino al luogo di sua effettiva residenza.
In tal senso è indirizzata la giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha già statuito (Cass. S.U. Ord. 30657/2018; Cass., Sez. U., 7 settembre 2016, n. 17676;
Cass., Sez. U., 2 febbraio 2018, n. 2585) che quando il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di separazione o divorzio e chiaramente anche i procedimenti relativi ai figli non matrimoniali, il suo superiore e preminente interesse impone, salva la sussistenza delle previste ed eccezionali deroghe, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d'indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale.
Del resto, nel caso di specie va richiamata la disciplina dettata dal Regolamento (UE)
n. 1111/2019 del Consiglio del 25/06/2019, sopra già richiamato, il quale, all'art. 7,
4 rubricato “Competenza generale”, stabilisce che “
1. Le autorità giurisdizionali di uno
Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a 10”.
Orbene, non trova applicazione nessuna delle deroghe ivi previste (articoli da 8 a 10).
Non si versa, in primo luogo, nell'ipotesi di cui all'art. 8, rubricato “Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita”, in virtù del quale “
1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello
Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane, in deroga all'articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.” Non si è, infatti, verificato un trasferimento della residenza dei minori nei tre mesi antecedenti all'instaurazione del giudizio, atteso che, come si legge nel ricorso, i minori risiedono da diversi anni in Germania.
Né sussiste un'ipotesi di “Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore” di cui all'art. 9, posto che alcun trasferimento illecito o mancato ritorno sono stati prospettati.
Né sussistono le concorrenti condizioni di cui all'art. 10, rubricato “Scelta del foro”, dal momento che né i titolari della responsabilità genitoriale, né i minori risiedono in
Italia (bensì in Germania) e, d'altronde, appare maggiormente conforme all'interesse superiore dei minori che a pronunciarsi in merito all'affidamento e al mantenimento degli stessi si pronunci un giudice del territorio nel quale gli stessi, così come il genitore con il quale convivono (la madre), risiedono.
3. Sulle spese
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia e il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
5 MA (IS) il 3.9.2005 dalle parti in causa (atto n. 6, parte II,
Serie C, Anno 2005), ossia tra [nata a [...] il [...]] e Parte_1
[nato a [...] il [...]; CP_1
b) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle questioni di affido e mantenimento dei minori;
c) dichiara compensate le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MA (IS) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in RN nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RN – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente-
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
59457 Werl (Germania) alla Via Hedwig-Dransfeld-Strabe 62, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Teodoro (c.f. ), C.F._2
presso il cui studio in RN alla Via Umbria n. 32 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...]57 - 4053 Basilea (Svizzera);
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10.5.2024, , nata a [...] il [...], Parte_1
proponeva domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in MA (IS)
1 il 3.9.2005 con nato a [...] il [...]. Dalla loro CP_1
unione nascevano i seguenti figli: in data 1/8/2006, in data 3/7/2007 SH e Per_1
in data 20/7/2016 i gemelli e . Persona_2 Persona_3
Con decreto del 6.11.2013, il Tribunale di RN omologava la separazione consensuale dei coniugi.
La ricorrente aggiungeva che, tuttavia, a seguito di un trasferimento in Germania della famiglia e un successivo riavvicinamento della coppia, che determinava la nascita di due gemelli ( e ) il 20.7.2016, il Persona_2 Persona_3 CP_1
abbandonava nuovamente la e i figli, disinteressandosi della crescita ed Pt_1
educazione della prole e facendo mancare loro ogni forma di sostentamento affettivo, economico e morale.
Sul presupposto che dal 2016, epoca dell'allontanamento, la e il non Pt_1 CP_1
avevano avuto più avuto rapporti di sorta né alcuna riconciliazione, la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre, stante il totale e lapalissiano disinteresse del padre nei confronti della prole
– la cui assenza ha costretto e costringe la ricorrente, da anni, a farsi carico da sola del loro mantenimento e della loro cura, a causa dell'assoluta indifferenza manifestata dall'uomo nei confronti dei più basilari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli, privati dal padre anche di qualsiasi apporto economico ed amoroso –
l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente – che rimarranno a vivere con la madre nell'abitazione di questa, in 59457 Werl (Germania) alla via Hedwig
Dransfeld/Strabe n.62 -, con attribuzione alla concludente dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo del padre, le decisioni di maggior interesse per i figli minorenni;
c) riconoscere in favore della IG.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di Parte_1
euro 500,00 mensili da porsi a carico del IG. d) stabilire a carico CP_1
del IG. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio CP_1 minore, nella misura di €.250,00 mensili ciascuno, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) autorizzare la ricorrente a trasferire la propria residenza ove meglio crede e nell'interesse dei figli;
2 f) emettere ogni altro provvedimento utile nell'interesse dei minori;
g) Vinte le spese di giudizio”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la dichiarava: “Vivo in Germania, Pt_1
a Werl, con tutti e quattro i figli;
vivo in Germania dal febbraio 2014; i miei figli sono nati in Germania e hanno sempre vissuto lì; i figli più grandi ( e Per_1 Per_4
vivono lì dal 2014. Sono educatrice in una casa famiglia, guadagno circa 1.800 euro netti mensili;
rinuncio all'assegno divorzile, mentre chiedo che venga versato mantenimento per i figli, come indicato nel ricorso”.
Il compariva all'udienza, confermando sostanzialmente quanto detto dalla CP_1
ricorrente.
Il Giudice sollevava la questione relativa alla giurisdizione italiana in merito alle questioni relative al mantenimento dei figli e la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, insisteva nel ritenere sussistente la giurisdizione italiana.
A questo punto, il Giudice fissava udienza di discussione della causa e rimessione della stessa in decisione, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito della predetta udienza, il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Preliminarmente, va precisato che sussiste la giurisdizione italiana e, in particolare, la competenza del Tribunale di RN su tale domanda.
Infatti, il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio del 25/06/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (cd. Bruxelles II ter, entrato in vigore il 1° agosto 2022), dopo la previsione di una norma generale in materia di giurisdizione e competenza
(art. 3, che individua una serie di criteri di giurisdizione a carattere alternativo), stabilisce, all'art. 5, rubricato “Conversione della separazione personale in divorzio”, che “Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione che concede la separazione personale è altresì competente per convertire la separazione personale in divorzio, qualora ciò sia previsto dal diritto di detto Stato.”
Orbene, dal momento che dalla documentazione prodotta risulta che la separazione consensuale delle parti è stata omologata dal Tribunale di RN (con decreto del
6.11.2013), sussiste la giurisdizione del giudice italiano e, in particolare, la competenza dell'intestato Tribunale.
3 Tanto premesso, la domanda sullo status è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di RN del 6.11.2013.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla va, poi, disposto in ordine all'assegno divorzile, atteso che, ascoltata all'udienza del 19.11.2024, la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda.
2. Sulle domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori.
Quanto alle ulteriori domande, va dichiarato il difetto di giurisdizione italiana sulle stesse.
Ebbene, nel caso di specie emerge pacificamente che i minori ( Persona_5 [...]
) risiedano in Germania, nella Per_6 Persona_7 Persona_8
località di Werl, su consenso di entrambi i genitori.
Qualora l'autorità giudiziaria sia chiamata ad assumere provvedimenti relativi all'affido dei minori risulta corrispondere al migliore interesse del minore che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice che si trovi il più possibile vicino al luogo di sua effettiva residenza.
In tal senso è indirizzata la giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha già statuito (Cass. S.U. Ord. 30657/2018; Cass., Sez. U., 7 settembre 2016, n. 17676;
Cass., Sez. U., 2 febbraio 2018, n. 2585) che quando il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di separazione o divorzio e chiaramente anche i procedimenti relativi ai figli non matrimoniali, il suo superiore e preminente interesse impone, salva la sussistenza delle previste ed eccezionali deroghe, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d'indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale.
Del resto, nel caso di specie va richiamata la disciplina dettata dal Regolamento (UE)
n. 1111/2019 del Consiglio del 25/06/2019, sopra già richiamato, il quale, all'art. 7,
4 rubricato “Competenza generale”, stabilisce che “
1. Le autorità giurisdizionali di uno
Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a 10”.
Orbene, non trova applicazione nessuna delle deroghe ivi previste (articoli da 8 a 10).
Non si versa, in primo luogo, nell'ipotesi di cui all'art. 8, rubricato “Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita”, in virtù del quale “
1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello
Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane, in deroga all'articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.” Non si è, infatti, verificato un trasferimento della residenza dei minori nei tre mesi antecedenti all'instaurazione del giudizio, atteso che, come si legge nel ricorso, i minori risiedono da diversi anni in Germania.
Né sussiste un'ipotesi di “Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore” di cui all'art. 9, posto che alcun trasferimento illecito o mancato ritorno sono stati prospettati.
Né sussistono le concorrenti condizioni di cui all'art. 10, rubricato “Scelta del foro”, dal momento che né i titolari della responsabilità genitoriale, né i minori risiedono in
Italia (bensì in Germania) e, d'altronde, appare maggiormente conforme all'interesse superiore dei minori che a pronunciarsi in merito all'affidamento e al mantenimento degli stessi si pronunci un giudice del territorio nel quale gli stessi, così come il genitore con il quale convivono (la madre), risiedono.
3. Sulle spese
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia e il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
5 MA (IS) il 3.9.2005 dalle parti in causa (atto n. 6, parte II,
Serie C, Anno 2005), ossia tra [nata a [...] il [...]] e Parte_1
[nato a [...] il [...]; CP_1
b) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle questioni di affido e mantenimento dei minori;
c) dichiara compensate le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MA (IS) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in RN nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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