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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 2435/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. CA IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 18.6.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 2435/2023, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, in via Logudoro n. 35, presso l'avv. Luca Rassu, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
, C. F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. ti Stefania Sotgia e Maurizio Falqui Cao, giusta procura generale alle liti a firma del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, del 23 gennaio 2023, elettivamente domiciliato presso gli Uffici
[...] dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, Via P. Delitala, 2 Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2023, ha instaurato il presente giudizio, Parte_1 allegando:
- che dal 22.8.2011 risiede in Italia, come risulta dal certificato di residenza storico prodotto;
- che dal 2011 si era recata fuori dal territorio italiano dal 27.6.2014 al 26.09.2014, segnatamente si era recata in Venezuela in occasione del parto della figlia avvenuto Per_2 in data 7.7.2014;
- che in data 17.9.21, aveva presentato domanda di assegno sociale, essendo cittadina italiana priva di reddito, così come il proprio coniuge, ed avendo superato l'età minima prevista per l'ottenimento della prestazione;
pagina 1 di 3 - che, con provvedimento ricevuto il giorno 1.3.2022, l' aveva rigettato la domanda, CP_2 ritenendo non soddisfatto il requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni, in quanto “il periodo trascorso all'estero (dal 25/06/14 al 26/09/14) è superiore agli 89 giorni previsti per l'interruzione della continuità”;
- che in data 7.2.2023 aveva infruttuosamente proposto all'ente ricorso amministrativo. Quanto premesso, l'attrice ha chiesto di accertare il proprio diritto all'assegno sociale ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 112/2008, secondo il quale il beneficio in esame deve essere “corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
*** Costituitosi in giudizio, l' ha rappresentato l'intervenuta cessazione della materia del CP_2 contendere in quanto, nelle more, è stata emessa dall' una circolare, la n.131/2022, che ha CP_1 operato una revisione dell'orientamento fino ad allora seguito dall' stesso nella CP_1 interpretazione della normativa in parola: “Applicazione del criterio indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il decennio deve essere suddiviso in due periodi quinquennali consecutivi e le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno devono essere verificate all'interno di ogni singolo quinquennio nel seguente modo:
1) La continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l'assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all'interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l'ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione.
2) Nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell'arco di cinque anni, l'interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all'interruzione”. L'Ente convenuto ha quindi rappresentato di avere pagato all'attrice la somma di €.14.184,39, al netto delle trattenute, nel mese di gennaio 2024.
*** Parte attrice ha confermato il pagamento, chiedendo la rifusione delle spese di lite delle prime due fasi. Al tribunale, pertanto, non resta che dichiarare la cessazione tra le parti della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. pagina 2 di 3 La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' in ordine alle prime due fasi, CP_2 considerato che l'accoglimento della domanda di parte attrice è avvenuta in corso di causa, segnatamente nel mese di gennaio 2024, peraltro attraverso la via dell'accoglimento del ricorso amministrativo che la medesima aveva presentato il 7.2.2023, ossia quasi un anno prima. Accoglimento del ricorso amministrativo che, peraltro, è avvenuto solo a seguito del mero mutamento dell'indirizzo interpretativo fino a quel momento erroneamente seguito dall' . CP_1
Le spese possono essere liquidate in misura pari ai minimi di tabella, stante la estrema semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della causa, rappresentato dall'importo corrisposto all'attrice. Sussistono giuste ragioni per compensare la terza e la quarta fase, anche tenuto conto della domanda sul punto proposta da parte atrice.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- condanna l' a rifondere a parte attrice le spese del giudizio delle prime due fasi, che si CP_2 liquidano in euro 1.000,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 16.12.2025
Il giudice
CA IU
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. CA IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 18.6.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 2435/2023, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, in via Logudoro n. 35, presso l'avv. Luca Rassu, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
, C. F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. ti Stefania Sotgia e Maurizio Falqui Cao, giusta procura generale alle liti a firma del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, del 23 gennaio 2023, elettivamente domiciliato presso gli Uffici
[...] dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, Via P. Delitala, 2 Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2023, ha instaurato il presente giudizio, Parte_1 allegando:
- che dal 22.8.2011 risiede in Italia, come risulta dal certificato di residenza storico prodotto;
- che dal 2011 si era recata fuori dal territorio italiano dal 27.6.2014 al 26.09.2014, segnatamente si era recata in Venezuela in occasione del parto della figlia avvenuto Per_2 in data 7.7.2014;
- che in data 17.9.21, aveva presentato domanda di assegno sociale, essendo cittadina italiana priva di reddito, così come il proprio coniuge, ed avendo superato l'età minima prevista per l'ottenimento della prestazione;
pagina 1 di 3 - che, con provvedimento ricevuto il giorno 1.3.2022, l' aveva rigettato la domanda, CP_2 ritenendo non soddisfatto il requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni, in quanto “il periodo trascorso all'estero (dal 25/06/14 al 26/09/14) è superiore agli 89 giorni previsti per l'interruzione della continuità”;
- che in data 7.2.2023 aveva infruttuosamente proposto all'ente ricorso amministrativo. Quanto premesso, l'attrice ha chiesto di accertare il proprio diritto all'assegno sociale ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 112/2008, secondo il quale il beneficio in esame deve essere “corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
*** Costituitosi in giudizio, l' ha rappresentato l'intervenuta cessazione della materia del CP_2 contendere in quanto, nelle more, è stata emessa dall' una circolare, la n.131/2022, che ha CP_1 operato una revisione dell'orientamento fino ad allora seguito dall' stesso nella CP_1 interpretazione della normativa in parola: “Applicazione del criterio indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il decennio deve essere suddiviso in due periodi quinquennali consecutivi e le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno devono essere verificate all'interno di ogni singolo quinquennio nel seguente modo:
1) La continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l'assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all'interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l'ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione.
2) Nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell'arco di cinque anni, l'interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all'interruzione”. L'Ente convenuto ha quindi rappresentato di avere pagato all'attrice la somma di €.14.184,39, al netto delle trattenute, nel mese di gennaio 2024.
*** Parte attrice ha confermato il pagamento, chiedendo la rifusione delle spese di lite delle prime due fasi. Al tribunale, pertanto, non resta che dichiarare la cessazione tra le parti della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. pagina 2 di 3 La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' in ordine alle prime due fasi, CP_2 considerato che l'accoglimento della domanda di parte attrice è avvenuta in corso di causa, segnatamente nel mese di gennaio 2024, peraltro attraverso la via dell'accoglimento del ricorso amministrativo che la medesima aveva presentato il 7.2.2023, ossia quasi un anno prima. Accoglimento del ricorso amministrativo che, peraltro, è avvenuto solo a seguito del mero mutamento dell'indirizzo interpretativo fino a quel momento erroneamente seguito dall' . CP_1
Le spese possono essere liquidate in misura pari ai minimi di tabella, stante la estrema semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della causa, rappresentato dall'importo corrisposto all'attrice. Sussistono giuste ragioni per compensare la terza e la quarta fase, anche tenuto conto della domanda sul punto proposta da parte atrice.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- condanna l' a rifondere a parte attrice le spese del giudizio delle prime due fasi, che si CP_2 liquidano in euro 1.000,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 16.12.2025
Il giudice
CA IU
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