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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12/02/2025, assunto in decisione in data 02/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato ORTI VALENTINA BARBARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
a) i vivranno separati nell'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
Per_1
b) che, la moglie, sig.ra , su intesa comune dei Coniugi, continuerà a abitar l'immobile Parte_1 coniugale sito in ER NA (MI), via della Libertà 8 int. 2;
b) che, ai sensi della Legge 54/2006, la figlia diventa da poco maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente affidata abiterà con la mamma la casa coniugale mantenendo il proprio collocamento prevalente presso l'ex casa coniugale, oggi abitazione materna, sita in ER NA, via della Libertà
8 int. 2;
c) le parti, pertanto, riconoscono e si accordano acché l'immobile coniugale, pertanto, venga alla stessa moglie sig.ra e ad essa assegnato con quanto l'arreda ed il marito, sig. , Parte_1 Parte_2 riconosce tale condizione e sin da ora, rinuncia in merito;
la collocazione prevalente della figlia Per_3
è stabilita presso l'abitazione materna, ex casa coniugale, ai fini della residenza anagrafica;
[...]
d) la sig.ra si accolla pertanto, a far data dall'uscita del sig. dall'abitazione coniugale, a Pt_1 Pt_2 vedere a proprio carico tutte le spese ed utenze dell'immobile de quo, impegnandosi alla voltura delle relative utenze a proprio nome;
il sig. , del pari, si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Pt_2
e) i genitori, sin da ora, si impegnano, reciprocamente, a comunicarsi, pertanto, eventuali e successivi cambi di residenza in ragione del collocamento della figlia seppur maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente;
f) quanto al diritto di visita padre-figlia: il padre, sig. , avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia Pt_2 ogni qual volta lo vorrà, previa comunicazione ed accordo con la madre, anche in ragione dell'età Per_2 della stessa (frequentante l'ultimo anno di scuola superiore) rispettandone le volontà e compatibilmente con gli impegni del medesimo e propri;
f1) in tale ottica, i genitori, sig.ri e , si accorderanno tra Essi e con in ragione delle Pt_1 Pt_2 Per_2 ferie, festività (natalizie e pasquali), compleanni, ponti;
g) quanto al mantenimento in favore della comune figlia Persona_3
1) a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore della comune figlia , e ciò Persona_3 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, il padre, sig. , verserà alla Parte_2 madre, sig.ra l'importo mensile complessivo di Euro 450,00 (Euro Parte_1 quattrocentocinquanta/00); il suddetto importo verrà maggiorato annualmente a far data dal mese di dicembre 2025 in base all'indice ISTAT del costo della vita, base dicembre 2024 e dovrà essere versato entro la data del 5 (cinque) ogni mese;
2) oltre al suddetto importo, i Ricorrenti concordano nel pagamento e concorso tra Essi nella misura del
50% ciascuno in relazione alle spese extra assegno di cui prot. 1377/18 del Tribunale di Monza (maggio
2018) impegnandosi gli stessi secondo tale linea guida;
in punto i Ricorrenti si impegnano reciprocamente a concordare preventivamente tra Essi eventuali spese straordinarie da affrontare per la comune figlia di comune accordo;
3) le prefate spese, come sopra stabilite, dovranno vedersi corrisposte in Per_2 favore del genitore anticipatario nell'interesse della minore, nell'immediatezza o comunque entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo rispetto alla data in cui sono state sostenute;
4) i Ricorrenti, altrettanto, si impegnano a concordare tra Essi l'apertura di un conto corrente personale in favore della comune figlia per la gestione dei relativi interessi della figlia;
eventuali regalie future Per_2 o versamenti saranno poi versati, di comune accordo, direttamente sul conto corrente della figlia Per_2 ciò allorquando i genitori la vedranno pronta per tale impegno;
v) quanto ai conti correnti le parti, tra Esse in via separata ed autonoma, hanno già provveduto a regolamentare, in via equipollente, i conti correnti e risparmi ad essi intestati dinnanzi ai competenti
Istituti Bancari nonché ad accendere nuovi ed autonomi conti correnti per ciascuno di Essi;
w) quanto alle autovetture il veicolo Fiat 500X targato FC108GB, di proprietà del sig. , Parte_2 rimarrà intestato ed assegnato al medesimo, con relativo accollo di tutte le conseguenti incombenze di legge (tassa di proprietà, copertura assicurativa, etc.); del pari, il veicolo Citroen C3 targato FX609TK, di proprietà della sig.ra , rimarrà intestato ed assegnato alla medesima, con relativo accollo Parte_1 di tutte le conseguenti incombenze di legge (tassa di proprietà, copertura assicurativa , etc);
z) i signori e , dichiarano di essere oggi economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_2
(oggi l'una lavoratrice dipendente e l'altro pensionato) e di rinunciare, reciprocamente, a qualsivoglia contributo per il personale mantenimento;
z) i sig.ri sigg.ri e , ove necessario, per sé o per la figlia si Parte_1 Parte_2 Persona_3 impegnano ad acconsentire al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio ovvero relativi equipollenti;
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.07.1998 a Parte_1 Parte_2
ER NA (MI);
- Dall'unione è nata la figlia (27.08.2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 02.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a ER NA (MI) in data 25.07.1998 (Atto Pt_2
n. 24, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di ER NA
(M)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ER NA (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Spese di lite compensate
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12/02/2025, assunto in decisione in data 02/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato ORTI VALENTINA BARBARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
a) i vivranno separati nell'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
Per_1
b) che, la moglie, sig.ra , su intesa comune dei Coniugi, continuerà a abitar l'immobile Parte_1 coniugale sito in ER NA (MI), via della Libertà 8 int. 2;
b) che, ai sensi della Legge 54/2006, la figlia diventa da poco maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente affidata abiterà con la mamma la casa coniugale mantenendo il proprio collocamento prevalente presso l'ex casa coniugale, oggi abitazione materna, sita in ER NA, via della Libertà
8 int. 2;
c) le parti, pertanto, riconoscono e si accordano acché l'immobile coniugale, pertanto, venga alla stessa moglie sig.ra e ad essa assegnato con quanto l'arreda ed il marito, sig. , Parte_1 Parte_2 riconosce tale condizione e sin da ora, rinuncia in merito;
la collocazione prevalente della figlia Per_3
è stabilita presso l'abitazione materna, ex casa coniugale, ai fini della residenza anagrafica;
[...]
d) la sig.ra si accolla pertanto, a far data dall'uscita del sig. dall'abitazione coniugale, a Pt_1 Pt_2 vedere a proprio carico tutte le spese ed utenze dell'immobile de quo, impegnandosi alla voltura delle relative utenze a proprio nome;
il sig. , del pari, si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Pt_2
e) i genitori, sin da ora, si impegnano, reciprocamente, a comunicarsi, pertanto, eventuali e successivi cambi di residenza in ragione del collocamento della figlia seppur maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente;
f) quanto al diritto di visita padre-figlia: il padre, sig. , avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia Pt_2 ogni qual volta lo vorrà, previa comunicazione ed accordo con la madre, anche in ragione dell'età Per_2 della stessa (frequentante l'ultimo anno di scuola superiore) rispettandone le volontà e compatibilmente con gli impegni del medesimo e propri;
f1) in tale ottica, i genitori, sig.ri e , si accorderanno tra Essi e con in ragione delle Pt_1 Pt_2 Per_2 ferie, festività (natalizie e pasquali), compleanni, ponti;
g) quanto al mantenimento in favore della comune figlia Persona_3
1) a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore della comune figlia , e ciò Persona_3 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, il padre, sig. , verserà alla Parte_2 madre, sig.ra l'importo mensile complessivo di Euro 450,00 (Euro Parte_1 quattrocentocinquanta/00); il suddetto importo verrà maggiorato annualmente a far data dal mese di dicembre 2025 in base all'indice ISTAT del costo della vita, base dicembre 2024 e dovrà essere versato entro la data del 5 (cinque) ogni mese;
2) oltre al suddetto importo, i Ricorrenti concordano nel pagamento e concorso tra Essi nella misura del
50% ciascuno in relazione alle spese extra assegno di cui prot. 1377/18 del Tribunale di Monza (maggio
2018) impegnandosi gli stessi secondo tale linea guida;
in punto i Ricorrenti si impegnano reciprocamente a concordare preventivamente tra Essi eventuali spese straordinarie da affrontare per la comune figlia di comune accordo;
3) le prefate spese, come sopra stabilite, dovranno vedersi corrisposte in Per_2 favore del genitore anticipatario nell'interesse della minore, nell'immediatezza o comunque entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo rispetto alla data in cui sono state sostenute;
4) i Ricorrenti, altrettanto, si impegnano a concordare tra Essi l'apertura di un conto corrente personale in favore della comune figlia per la gestione dei relativi interessi della figlia;
eventuali regalie future Per_2 o versamenti saranno poi versati, di comune accordo, direttamente sul conto corrente della figlia Per_2 ciò allorquando i genitori la vedranno pronta per tale impegno;
v) quanto ai conti correnti le parti, tra Esse in via separata ed autonoma, hanno già provveduto a regolamentare, in via equipollente, i conti correnti e risparmi ad essi intestati dinnanzi ai competenti
Istituti Bancari nonché ad accendere nuovi ed autonomi conti correnti per ciascuno di Essi;
w) quanto alle autovetture il veicolo Fiat 500X targato FC108GB, di proprietà del sig. , Parte_2 rimarrà intestato ed assegnato al medesimo, con relativo accollo di tutte le conseguenti incombenze di legge (tassa di proprietà, copertura assicurativa, etc.); del pari, il veicolo Citroen C3 targato FX609TK, di proprietà della sig.ra , rimarrà intestato ed assegnato alla medesima, con relativo accollo Parte_1 di tutte le conseguenti incombenze di legge (tassa di proprietà, copertura assicurativa , etc);
z) i signori e , dichiarano di essere oggi economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_2
(oggi l'una lavoratrice dipendente e l'altro pensionato) e di rinunciare, reciprocamente, a qualsivoglia contributo per il personale mantenimento;
z) i sig.ri sigg.ri e , ove necessario, per sé o per la figlia si Parte_1 Parte_2 Persona_3 impegnano ad acconsentire al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio ovvero relativi equipollenti;
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.07.1998 a Parte_1 Parte_2
ER NA (MI);
- Dall'unione è nata la figlia (27.08.2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 02.03.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a ER NA (MI) in data 25.07.1998 (Atto Pt_2
n. 24, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di ER NA
(M)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ER NA (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Spese di lite compensate
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona