TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1352/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa NC SE, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1352/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CUMINETTI PAOLO e dall'avv. BREVI
MARCO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. ALBANESE MARILU' resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire condannare il convenuto al CP_1
Pag. 1 di 13 corretto riconoscimento del servizio di ruolo prestato quale insegnante di scuola materna all'atto del passaggio al ruolo di docente della scuola secondaria di I grado e all'accertamento della validità dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera;
ha quindi concluso chiedendo la condanna del alla corretta CP_1 ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate al
31.08.2024 per € 7.465,40. Ha altresì convenuto in giudizio chiedendo la CP_2 sua condanna alla ricostruzione della pensione di anzianità, con ricalcolo della pensione e del TFS e con condanna al pagamento degli arretrati.
La ricorrente ha in particolare evidenziato:
- di aver lavorato quale insegnante di ruolo presso la scuola materna per 8 anni, ossia dall'a.s. 1994/1995 sino al 2001/2022;
- di essere quindi passata al ruolo nella scuola secondaria di primo grado dall'a.s. 2022/2003 sino al collocamento a riposo avvenuto il 1.9.2024.
- che, con decreto n. 475 del 28.4.2005 di ricostruzione della carriera, non le
è stato riconosciuto per intero il servizio di ruolo prestato nella scuola materna;
- che infatti le è stata riconosciuta al 1.9.2002 la minore anzianità utile ai fini giuridici ed economici di 2 anni, 8 mesi e 14 giorni (mediante c.d. temporizzazione);
- che, di contro, la ricorrente ha diritto al riconoscimento per intero degli 8 anni di servizio prestato nel ruolo della scuola materna sin dal 1.9.2002;
- che inoltre il non ha considerato l'anno 2013 ai fini della CP_1
progressione stipendiale;
- che pertanto, a cascata, la ricorrente ha maturato il diritto alle progressioni stipendiali anticipatamente rispetto a quanto riconosciuto dal e CP_1 segnatamente: al 1.9.2003 con collocamento nel gradone stipendiale da anni 9 a 14; al 1.9.2009 nel gradone da anni 15 a 20, al 1.9.2015 nel gradone da anni 21 a 27 e al 1.9.2022 nel gradone da anni 28 a 34, con raggiungimento di un'anzianità di 30 anni al collocamento a riposo;
Pag. 2 di 13 - che pertanto ha maturato differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta dalla diffida del 28.2.2025, di €
7.465,40 calcolati sino al 31.8.2024 (collocamento a riposo).
Ha evidenziato, con ampia disamina sia della normativa che della giurisprudenza, che il servizio di ruolo reso nella scuola materna (anni 8) deve essere riconosciuto per intero in base all'art. 485 e 487 d.lgs. 297/1994 e all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 57 L. 312/1980 in combinato disposto con l'art. 83 DPR 417/1974, come sancito dal Consiglio di
Stato e dalla Corte di Cassazione, secondo cui il servizio prestato nel ruolo, sia in caso di passaggio in mobilità verticale “verso l'altro” o “verso il basso”, merita di essere attribuito per intero e non tramite temporizzazione.
Si è ritualmente costituito il , che ha chiesto il rigetto del ricorso con CP_1
particolare riferimento al conteggio dell'anno 2013 e ha affermato la correttezza della ricostruzione già effettuata;
in subordine ha ricostruito la progressione di carriera nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti il 29.2.2020.
Si è costituita in giudizio anche che ha eccepito il difetto di giurisdizione CP_2
del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti e nel merito ha evidenziato di avere liquidato la pensione sulla base della ricostruzione della carriera che compete al datore di lavoro.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi il 17/12/2025 in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da . CP_2
Su controversia del tutto analoga si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS. UU. Ord. n. 29396 del 15.11.2018), le quali hanno precisato che “Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a
Pag. 3 di 13 norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass. Sez. U.
27/03/2017, n. 7755; Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11869) ed in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri
- anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. E' al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (fra le ultime, v. Cass.
Sez. U. 19/12/2014, n. 26935, con richiami a: Cass. Sez. U. 14/02/2007, n. 3195;
Cass. Sez. U. 10/01/2007, n. 221; Cass. Sez. U. 19/01/2007, n. 1134; Cass. Sez.
U. 29/04/2009, n. 9942; Cass. Sez. U. 07/08/2009, n. 18076; Cass. Sez. U.
24/07/2013, n. 17927). Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda
l'accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza (cfr. di recente Cass. Sez. U., 21/02/2018 n. 4237 ed anche Cass. sez.
U. n. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017). Nel caso in esame la domanda formulata nel giudizio di merito, quale risulta dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio consentito dalla natura del procedimento, contiene un "petitum sostanziale" che concerne l'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte nel periodo dal 2011 al 2015 a mansioni di dirigente superiore e la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate, del computo della maggiore retribuzione spettante nel t.f.r. , del versamento dei contributi maggiori dovuti e, conseguentemente nel ricalcolo della pensione in godimento.
4.5. Non si tratta di domanda finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento ma
è in via principale diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze
Pag. 4 di 13 retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dell'obbligo di versamento da parte dell'amministrazione dei maggiori contributi dovuti.
4.6. Ne consegue che, sebbene la pretesa sia stata azionata quando la dipendente era già in quiescenza, ciò nonostante la controversia, che attiene in via principale allo svolgimento del rapporto, deve essere trattata davanti al giudice ordinario del lavoro ratione temporis competente trattandosi di vicenda successiva al 30 giugno 1998. Nel caso in esame la domanda formulata nel giudizio di merito, quale risulta dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio consentito dalla natura del procedimento, contiene un "petitum sostanziale" che concerne l'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte nel periodo dal 2011 al 2015 a mansioni di dirigente superiore e la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate, del computo della maggiore retribuzione spettante nel t.f.r.
, del versamento dei contributi maggiori dovuti e, conseguentemente nel ricalcolo della pensione in godimento. Non si tratta di domanda finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento ma è in via principale diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dell'obbligo di versamento da parte dell'amministrazione dei maggiori contributi dovuti. Ne consegue che, sebbene la pretesa sia stata azionata quando la dipendente era già in quiescenza, ciò nonostante la controversia, che attiene in via principale allo svolgimento del rapporto, deve essere trattata davanti al giudice ordinario del lavoro ratione temporis competente trattandosi di vicenda successiva al 30 giugno 1998.”
Come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, nella presente controversia la domanda non è finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento ma è in via principale diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto della corretta ricostruzione della carriera e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dell'obbligo di versamento da parte dell'amministrazione dei maggiori contributi dovuti.
Pag. 5 di 13 Deve pertanto essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
3.- Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
3.1.- Sul computo dell'anno 2013 a fini giuridici ed economici, si condivide l'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 13618 e 13619 del 21.5.2025, i cui principi e motivazione vengono di seguito richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
È utile, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo.
Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, il Legislatore ha disposto, con l'art. 9 comma 1 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, la cristallizzazione per gli anni 2011, 2012 e 2013 del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che non poteva superare quello spettante per l'anno 2010. Con particolare riferimento al personale della scuola statale, il Legislatore ha poi dettato al comma 23 una disciplina specifica, prevedendo che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. A sua volta, l'art. 8 comma 14 prevede la possibilità di destinare risorse, da individuare “in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola … sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Con l'art. 1 lett. b del d.P.R. 4 settembre 2013 n. 122, il blocco degli automatismi stipendiali dei pubblici dipendenti è stato prorogato sino a tutto l'anno 2013.
È poi intervenuta la contrattazione collettiva richiamata dall'art. 8 comma 14 del citato d.l. 78/2010, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 e poi con il CCNL 7 agosto 2014, con la dichiarata finalità di “recuperare” le annualità 2011 e 2012
“ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4.8.2011 con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”. In altri termini, la contrattazione collettiva ha sbloccato le risorse
Pag. 6 di 13 economiche consentendo la maturazione delle progressioni stipendiali in riferimento all'anno 2011 e 2012.
Infine, con l'art. 1 comma 4 del d.l. 23 gennaio 2014 n. 3 il Legislatore ha in sostanza sancito la fine del blocco stipendiale chiarendo che “per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122”.
3.2.- Ebbene, alla luce del quadro normativo sopra riportato, la Suprema Corte ha del tutto escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA, ai fini stipendiali, per il periodo successivo al 2014.
Segnatamente, la Corte, nelle richiamate pronunce, ha evidenziato che l'art. 9 comma 23 del d.l. 78/2010 (e la successiva proroga disposta con d.P.R.
122/2013) “non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012”. Nello specifico, è stato evidenziato che detto meccanismo di sospensione
(previsto in modo analogo per l'impiego pubblico non contrattualizzato al comma 21 dell'art. 9) è riferito ai soli meccanismi di progressione automatica stipendiale basata sulla mera anzianità di servizi;
di contro, con riguardo alla progressione di carriera in senso proprio e ai passaggi di area, il Legislatore, significativamente, si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del blocco. La Corte spiega che la diversità della disciplina si giustifica in ragione del fatto che le progressioni orizzontali e verticali “non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono
Pag. 7 di 13 procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali
(per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito” sicchè “si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle Amministrazioni pubbliche”. In altri termini “è quindi questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra”, che prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, e nell'altro caso la sterilizzazione delle annualità; con la precisazione che detta sterilizzazione determina unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita (principio la cui legittimità è stata ribadita da Corte Cost. n. 310/2013).
In definitiva, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva (ad oggi limitato alle sole annualità 2011 e 2012) il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ad oggi, al solo anno 2013.
3.3.- Nel caso di specie, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, deve essere escluso che l'anno 2013 possa essere riconosciuto nella ricostruzione della carriera della ricorrente ai fini del meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali.
Di conseguenza, la domanda formulata dalla ricorrente di “accertare e dichiarare la validità dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera del personale scolastico” deve essere respinta.
Sul punto deve essere precisato che la rinuncia ex art. 306 c.p.c. effettuata dalla ricorrente nelle note di trattazione del 12.12.2025 è priva di effetto in assenza di accettazione della controparte ritualmente costituita.
Pag. 8 di 13 4.- Quanto invece al riconoscimento per intero del servizio in ruolo svolto presso la scuola materna si osserva quanto di seguito.
4.1.- È pacifico che la ricorrente ha svolto servizio nel ruolo della scuola materna per 8 anni, dall'a.s. 1994/1995 all'a.s. 2001/2002 per poi essere destinataria di un passaggio nel ruolo nella scuola superiore di I grado dall'a.s. 2002/2003 (cfr stato matricolare).
Ebbene, tale servizio merita di essere riconosciuto per intero.
Vi è da dire che, in origine, era ammissibile solamente il passaggio da un ruolo inferiore a un ruolo superiore, a mente dell'art. 77 del DPR 31 maggio 1974 n.
417. L'art. 83 del medesimo DPR ha sancito poi la valutazione “per intero”, mediante ricostruzione di carriera nel nuovo ruolo, dei servizi prestati in precedenza nel ruolo inferiore (“in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”).
Inoltre, in passato non era consentito il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio di ruolo dalla scuola materna a quello superiore, ai sensi dell'art. 1
e 2 d.l. 19 giugno 1970 n. 370 che lo limitava agli altri docenti, escludendo le scuole materne.
L'art. 57 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ha successivamente ampliato l'originaria previsione, consentendo anche la c.d. mobilità verticale “verso il basso”, ossia il passaggio dal ruolo superiore a quello inferiore (“I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti
i correlativi passaggi inversi”) ed inoltre estendendo espressamente la previsione anche al “personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne”.
Pag. 9 di 13 Benché non vi sia un espresso richiamo, si ritiene che l'art. 83 citato sia applicabile a tutte le ipotesi di mobilità: sia quella verticale “verso il basso”, sia quella dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 57 e quindi dell'ampliamento delle ipotesi di passaggi di ruolo. Difatti, è vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n.
312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente;
tuttavia, deve ritenersi che limitare la ricostruzione di carriera ai soli casi sanciti in modo letterale della disposizione richiamata determinerebbe una “irrazionale disparità di trattamento”.
In sostanza, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di considerare che, in tutti i casi in cui l'ordinamento consente un passaggio di ruolo, il docente meriti di conservare l'anzianità maturata in precedenza, purché si tratti, appunto, di servizi “di ruolo”.
Sul punto, il Consiglio di Stato, i cui principi si condividono, ha infatti evidenziato che “una lettura costituzionalmente orientata (…) non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi “di ruolo”, come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione di quelli “non di ruolo…” (Consiglio di Stato, sent. n. 1878/2009).
Anche la Corte di Cassazione, si è pronunciata in materia di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria e, nel citare la giurisprudenza del Giudice
Amministrativo, ha enunciato un principio generale che si condivide pienamente, secondo cui: “sebbene il dato testuale dell'art. 57, L. n. 312 del 1980, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati;
in particolare: 1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori (…); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore (…); 3) la mobilità verticale verso
l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore (…) “; di conseguenza, “mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire dell'art. 57, L. n.312/1980, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel
Pag. 10 di 13 senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.” (Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 2037 del 29.1.2013). Il principio è stato poi confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite che proprio in tema di passaggio dal ruolo della scuola materna al ruolo superiore ha affermato che: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”
(Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 9144 del 6.5.2016).
La domanda della ricorrente deve pertanto essere accolta in tali termini e quindi le deve essere attribuita, al 1.9.2002, un'anzianità di 8 anni, riconosciuti interamente i periodi di servizio in ruolo svolto nella scuola materna.
Il ha pertanto errato nell'effettuare la ricostruzione di carriera, avendo CP_1 di contro conteggiato i servizi mediante la c.d. “temporizzazione” e non per intero;
pertanto, il relativo provvedimento amministrativo deve essere disapplicato in parte qua.
4.2.- Quanto alle conseguenze economiche che l'erronea ricostruzione ha determinato, vi è da premettere che la contrattazione collettiva ha previsto dei
“gradoni” stipendiali determinati dall'anzianità di servizio che, per i docenti, con il CCNL 2011, sono suddivisi nello scaglione da 0 a 8 anni, da 9 a 14 anni, da 15
a 20 anni, da 21 a 27 anni, da 28 a 34 anni e da 35 anni sino alla pensione.
Sulla base della corretta ricostruzione della carriera e dell'anzianità maturata al
1.9.2002 di anni 8, deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della seguente anzianità: di anni 9 al 1.9.2003, di anni 15 al
1.9.2009, di anni 21 al 1.9.2016 (non contando l'anno 2013 ai fini economici della progressione della carriera), di anni 28 al 1.9.2023 e di anni 29 al collocamento a riposo del 31.8.2024.
Pag. 11 di 13 4.3.- Ne consegue altresì il diritto della ricorrente alle differenze retributive spettanti per l'anticipato passaggio alla successiva fascia stipendiale, per complessivi € 7.465,40, calcolati fino al 31.8.2024, come da conteggi elaborati nel ricorso introduttivo: trattasi di conteggi che non sono stati specificatamente contestati dal e che risultano essere stati correttamente elaborati alla CP_1
luce delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva applicabili.
5.- L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente è all'evidenza infondata poiché le somme rivendicate dalla ricorrente, come si evince dai conteggi trascritti nel ricorso introduttivo, sono già state calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia dal 29.2.2020 in poi, stante la lettera di costituzione in mora del 28.5.2025, interruttiva della prescrizione – vedasi fascicolo ricorrente).
6.- Il deve pertanto essere condannato alla corretta ricostruzione della CP_1 carriera e al versamento delle differenze retributive e dei maggiori contributi dovuti per effetto di tale ricalcolo;
ulteriore conseguenza è che dovrà essere ricalcolato l'eventuale maggior importo del TFS e del trattamento pensionistico da parte di sulla base dei dati che verranno comunicati dal in CP_2 CP_1
adempimento alla presente pronuncia.
7.- Le spese di lite vengono complessivamente liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e quindi: € 888,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 746,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.059,00. Si ritiene di dover compensare le sopra indicate spese per la metà (stante l'accoglimento solo parziale del ricorso) e di porre la residua metà a carico del solo CP_1
parzialmente soccombente;
si ritiene poi di dover compensare le spese nei rapporti con , che non ha colpe, subendo la pronuncia di riflesso e avendo CP_2
correttamente erogato il trattamento pensionistico sulla base delle retribuzioni erogate in precedenza dal datore di lavoro.
Pag. 12 di 13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di
[...] al riconoscimento dell'anzianità di 8 anni con Parte_1
decorrenza dal passaggio nel ruolo della scuola superiore di primo grado del 1.9.2002 e con conseguente collocamento nel gradone stipendiale: di anni 9 al 1.9.2003, di anni 15 al 1.9.2009, di anni 21 al 1.9.2016, di anni
28 al 1.9.2023 e con anzianità di anni 29 alla cessazione del servizio del
31.8.2024;
2) condanna il convenuto, in persona del pro tempore, al CP_1 CP_3
pagamento in favore di delle differenze Parte_1
retributive maturate sino al 31.8.2004 per complessivi € 7.465,40, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna il al versamento dei maggiori contributi previdenziali CP_1
dovuti, con conseguente ricalcolo del TFS e del trattamento pensionistico da parte di;
CP_2
4) compensa per la metà le spese di lite e condanna il al pagamento CP_1
in favore della ricorrente della residua metà che liquida in € 1.054,50 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge;
5) compensa tra le altre parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il giudice del lavoro
NC SE
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa NC SE, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1352/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CUMINETTI PAOLO e dall'avv. BREVI
MARCO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. ALBANESE MARILU' resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire condannare il convenuto al CP_1
Pag. 1 di 13 corretto riconoscimento del servizio di ruolo prestato quale insegnante di scuola materna all'atto del passaggio al ruolo di docente della scuola secondaria di I grado e all'accertamento della validità dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera;
ha quindi concluso chiedendo la condanna del alla corretta CP_1 ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate al
31.08.2024 per € 7.465,40. Ha altresì convenuto in giudizio chiedendo la CP_2 sua condanna alla ricostruzione della pensione di anzianità, con ricalcolo della pensione e del TFS e con condanna al pagamento degli arretrati.
La ricorrente ha in particolare evidenziato:
- di aver lavorato quale insegnante di ruolo presso la scuola materna per 8 anni, ossia dall'a.s. 1994/1995 sino al 2001/2022;
- di essere quindi passata al ruolo nella scuola secondaria di primo grado dall'a.s. 2022/2003 sino al collocamento a riposo avvenuto il 1.9.2024.
- che, con decreto n. 475 del 28.4.2005 di ricostruzione della carriera, non le
è stato riconosciuto per intero il servizio di ruolo prestato nella scuola materna;
- che infatti le è stata riconosciuta al 1.9.2002 la minore anzianità utile ai fini giuridici ed economici di 2 anni, 8 mesi e 14 giorni (mediante c.d. temporizzazione);
- che, di contro, la ricorrente ha diritto al riconoscimento per intero degli 8 anni di servizio prestato nel ruolo della scuola materna sin dal 1.9.2002;
- che inoltre il non ha considerato l'anno 2013 ai fini della CP_1
progressione stipendiale;
- che pertanto, a cascata, la ricorrente ha maturato il diritto alle progressioni stipendiali anticipatamente rispetto a quanto riconosciuto dal e CP_1 segnatamente: al 1.9.2003 con collocamento nel gradone stipendiale da anni 9 a 14; al 1.9.2009 nel gradone da anni 15 a 20, al 1.9.2015 nel gradone da anni 21 a 27 e al 1.9.2022 nel gradone da anni 28 a 34, con raggiungimento di un'anzianità di 30 anni al collocamento a riposo;
Pag. 2 di 13 - che pertanto ha maturato differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta dalla diffida del 28.2.2025, di €
7.465,40 calcolati sino al 31.8.2024 (collocamento a riposo).
Ha evidenziato, con ampia disamina sia della normativa che della giurisprudenza, che il servizio di ruolo reso nella scuola materna (anni 8) deve essere riconosciuto per intero in base all'art. 485 e 487 d.lgs. 297/1994 e all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 57 L. 312/1980 in combinato disposto con l'art. 83 DPR 417/1974, come sancito dal Consiglio di
Stato e dalla Corte di Cassazione, secondo cui il servizio prestato nel ruolo, sia in caso di passaggio in mobilità verticale “verso l'altro” o “verso il basso”, merita di essere attribuito per intero e non tramite temporizzazione.
Si è ritualmente costituito il , che ha chiesto il rigetto del ricorso con CP_1
particolare riferimento al conteggio dell'anno 2013 e ha affermato la correttezza della ricostruzione già effettuata;
in subordine ha ricostruito la progressione di carriera nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti il 29.2.2020.
Si è costituita in giudizio anche che ha eccepito il difetto di giurisdizione CP_2
del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti e nel merito ha evidenziato di avere liquidato la pensione sulla base della ricostruzione della carriera che compete al datore di lavoro.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi il 17/12/2025 in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da . CP_2
Su controversia del tutto analoga si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS. UU. Ord. n. 29396 del 15.11.2018), le quali hanno precisato che “Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a
Pag. 3 di 13 norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass. Sez. U.
27/03/2017, n. 7755; Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11869) ed in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri
- anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. E' al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (fra le ultime, v. Cass.
Sez. U. 19/12/2014, n. 26935, con richiami a: Cass. Sez. U. 14/02/2007, n. 3195;
Cass. Sez. U. 10/01/2007, n. 221; Cass. Sez. U. 19/01/2007, n. 1134; Cass. Sez.
U. 29/04/2009, n. 9942; Cass. Sez. U. 07/08/2009, n. 18076; Cass. Sez. U.
24/07/2013, n. 17927). Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda
l'accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza (cfr. di recente Cass. Sez. U., 21/02/2018 n. 4237 ed anche Cass. sez.
U. n. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017). Nel caso in esame la domanda formulata nel giudizio di merito, quale risulta dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio consentito dalla natura del procedimento, contiene un "petitum sostanziale" che concerne l'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte nel periodo dal 2011 al 2015 a mansioni di dirigente superiore e la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate, del computo della maggiore retribuzione spettante nel t.f.r. , del versamento dei contributi maggiori dovuti e, conseguentemente nel ricalcolo della pensione in godimento.
4.5. Non si tratta di domanda finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento ma
è in via principale diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze
Pag. 4 di 13 retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dell'obbligo di versamento da parte dell'amministrazione dei maggiori contributi dovuti.
4.6. Ne consegue che, sebbene la pretesa sia stata azionata quando la dipendente era già in quiescenza, ciò nonostante la controversia, che attiene in via principale allo svolgimento del rapporto, deve essere trattata davanti al giudice ordinario del lavoro ratione temporis competente trattandosi di vicenda successiva al 30 giugno 1998. Nel caso in esame la domanda formulata nel giudizio di merito, quale risulta dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio consentito dalla natura del procedimento, contiene un "petitum sostanziale" che concerne l'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte nel periodo dal 2011 al 2015 a mansioni di dirigente superiore e la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate, del computo della maggiore retribuzione spettante nel t.f.r.
, del versamento dei contributi maggiori dovuti e, conseguentemente nel ricalcolo della pensione in godimento. Non si tratta di domanda finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento ma è in via principale diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dell'obbligo di versamento da parte dell'amministrazione dei maggiori contributi dovuti. Ne consegue che, sebbene la pretesa sia stata azionata quando la dipendente era già in quiescenza, ciò nonostante la controversia, che attiene in via principale allo svolgimento del rapporto, deve essere trattata davanti al giudice ordinario del lavoro ratione temporis competente trattandosi di vicenda successiva al 30 giugno 1998.”
Come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, nella presente controversia la domanda non è finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento ma è in via principale diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto della corretta ricostruzione della carriera e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dell'obbligo di versamento da parte dell'amministrazione dei maggiori contributi dovuti.
Pag. 5 di 13 Deve pertanto essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
3.- Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
3.1.- Sul computo dell'anno 2013 a fini giuridici ed economici, si condivide l'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 13618 e 13619 del 21.5.2025, i cui principi e motivazione vengono di seguito richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
È utile, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo.
Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, il Legislatore ha disposto, con l'art. 9 comma 1 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, la cristallizzazione per gli anni 2011, 2012 e 2013 del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che non poteva superare quello spettante per l'anno 2010. Con particolare riferimento al personale della scuola statale, il Legislatore ha poi dettato al comma 23 una disciplina specifica, prevedendo che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. A sua volta, l'art. 8 comma 14 prevede la possibilità di destinare risorse, da individuare “in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola … sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Con l'art. 1 lett. b del d.P.R. 4 settembre 2013 n. 122, il blocco degli automatismi stipendiali dei pubblici dipendenti è stato prorogato sino a tutto l'anno 2013.
È poi intervenuta la contrattazione collettiva richiamata dall'art. 8 comma 14 del citato d.l. 78/2010, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 e poi con il CCNL 7 agosto 2014, con la dichiarata finalità di “recuperare” le annualità 2011 e 2012
“ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4.8.2011 con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”. In altri termini, la contrattazione collettiva ha sbloccato le risorse
Pag. 6 di 13 economiche consentendo la maturazione delle progressioni stipendiali in riferimento all'anno 2011 e 2012.
Infine, con l'art. 1 comma 4 del d.l. 23 gennaio 2014 n. 3 il Legislatore ha in sostanza sancito la fine del blocco stipendiale chiarendo che “per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122”.
3.2.- Ebbene, alla luce del quadro normativo sopra riportato, la Suprema Corte ha del tutto escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA, ai fini stipendiali, per il periodo successivo al 2014.
Segnatamente, la Corte, nelle richiamate pronunce, ha evidenziato che l'art. 9 comma 23 del d.l. 78/2010 (e la successiva proroga disposta con d.P.R.
122/2013) “non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012”. Nello specifico, è stato evidenziato che detto meccanismo di sospensione
(previsto in modo analogo per l'impiego pubblico non contrattualizzato al comma 21 dell'art. 9) è riferito ai soli meccanismi di progressione automatica stipendiale basata sulla mera anzianità di servizi;
di contro, con riguardo alla progressione di carriera in senso proprio e ai passaggi di area, il Legislatore, significativamente, si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del blocco. La Corte spiega che la diversità della disciplina si giustifica in ragione del fatto che le progressioni orizzontali e verticali “non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono
Pag. 7 di 13 procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali
(per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito” sicchè “si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle Amministrazioni pubbliche”. In altri termini “è quindi questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra”, che prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, e nell'altro caso la sterilizzazione delle annualità; con la precisazione che detta sterilizzazione determina unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita (principio la cui legittimità è stata ribadita da Corte Cost. n. 310/2013).
In definitiva, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva (ad oggi limitato alle sole annualità 2011 e 2012) il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ad oggi, al solo anno 2013.
3.3.- Nel caso di specie, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, deve essere escluso che l'anno 2013 possa essere riconosciuto nella ricostruzione della carriera della ricorrente ai fini del meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali.
Di conseguenza, la domanda formulata dalla ricorrente di “accertare e dichiarare la validità dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera del personale scolastico” deve essere respinta.
Sul punto deve essere precisato che la rinuncia ex art. 306 c.p.c. effettuata dalla ricorrente nelle note di trattazione del 12.12.2025 è priva di effetto in assenza di accettazione della controparte ritualmente costituita.
Pag. 8 di 13 4.- Quanto invece al riconoscimento per intero del servizio in ruolo svolto presso la scuola materna si osserva quanto di seguito.
4.1.- È pacifico che la ricorrente ha svolto servizio nel ruolo della scuola materna per 8 anni, dall'a.s. 1994/1995 all'a.s. 2001/2002 per poi essere destinataria di un passaggio nel ruolo nella scuola superiore di I grado dall'a.s. 2002/2003 (cfr stato matricolare).
Ebbene, tale servizio merita di essere riconosciuto per intero.
Vi è da dire che, in origine, era ammissibile solamente il passaggio da un ruolo inferiore a un ruolo superiore, a mente dell'art. 77 del DPR 31 maggio 1974 n.
417. L'art. 83 del medesimo DPR ha sancito poi la valutazione “per intero”, mediante ricostruzione di carriera nel nuovo ruolo, dei servizi prestati in precedenza nel ruolo inferiore (“in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”).
Inoltre, in passato non era consentito il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio di ruolo dalla scuola materna a quello superiore, ai sensi dell'art. 1
e 2 d.l. 19 giugno 1970 n. 370 che lo limitava agli altri docenti, escludendo le scuole materne.
L'art. 57 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ha successivamente ampliato l'originaria previsione, consentendo anche la c.d. mobilità verticale “verso il basso”, ossia il passaggio dal ruolo superiore a quello inferiore (“I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti
i correlativi passaggi inversi”) ed inoltre estendendo espressamente la previsione anche al “personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne”.
Pag. 9 di 13 Benché non vi sia un espresso richiamo, si ritiene che l'art. 83 citato sia applicabile a tutte le ipotesi di mobilità: sia quella verticale “verso il basso”, sia quella dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 57 e quindi dell'ampliamento delle ipotesi di passaggi di ruolo. Difatti, è vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n.
312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente;
tuttavia, deve ritenersi che limitare la ricostruzione di carriera ai soli casi sanciti in modo letterale della disposizione richiamata determinerebbe una “irrazionale disparità di trattamento”.
In sostanza, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di considerare che, in tutti i casi in cui l'ordinamento consente un passaggio di ruolo, il docente meriti di conservare l'anzianità maturata in precedenza, purché si tratti, appunto, di servizi “di ruolo”.
Sul punto, il Consiglio di Stato, i cui principi si condividono, ha infatti evidenziato che “una lettura costituzionalmente orientata (…) non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi “di ruolo”, come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione di quelli “non di ruolo…” (Consiglio di Stato, sent. n. 1878/2009).
Anche la Corte di Cassazione, si è pronunciata in materia di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria e, nel citare la giurisprudenza del Giudice
Amministrativo, ha enunciato un principio generale che si condivide pienamente, secondo cui: “sebbene il dato testuale dell'art. 57, L. n. 312 del 1980, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati;
in particolare: 1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori (…); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore (…); 3) la mobilità verticale verso
l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore (…) “; di conseguenza, “mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire dell'art. 57, L. n.312/1980, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel
Pag. 10 di 13 senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.” (Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 2037 del 29.1.2013). Il principio è stato poi confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite che proprio in tema di passaggio dal ruolo della scuola materna al ruolo superiore ha affermato che: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”
(Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 9144 del 6.5.2016).
La domanda della ricorrente deve pertanto essere accolta in tali termini e quindi le deve essere attribuita, al 1.9.2002, un'anzianità di 8 anni, riconosciuti interamente i periodi di servizio in ruolo svolto nella scuola materna.
Il ha pertanto errato nell'effettuare la ricostruzione di carriera, avendo CP_1 di contro conteggiato i servizi mediante la c.d. “temporizzazione” e non per intero;
pertanto, il relativo provvedimento amministrativo deve essere disapplicato in parte qua.
4.2.- Quanto alle conseguenze economiche che l'erronea ricostruzione ha determinato, vi è da premettere che la contrattazione collettiva ha previsto dei
“gradoni” stipendiali determinati dall'anzianità di servizio che, per i docenti, con il CCNL 2011, sono suddivisi nello scaglione da 0 a 8 anni, da 9 a 14 anni, da 15
a 20 anni, da 21 a 27 anni, da 28 a 34 anni e da 35 anni sino alla pensione.
Sulla base della corretta ricostruzione della carriera e dell'anzianità maturata al
1.9.2002 di anni 8, deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della seguente anzianità: di anni 9 al 1.9.2003, di anni 15 al
1.9.2009, di anni 21 al 1.9.2016 (non contando l'anno 2013 ai fini economici della progressione della carriera), di anni 28 al 1.9.2023 e di anni 29 al collocamento a riposo del 31.8.2024.
Pag. 11 di 13 4.3.- Ne consegue altresì il diritto della ricorrente alle differenze retributive spettanti per l'anticipato passaggio alla successiva fascia stipendiale, per complessivi € 7.465,40, calcolati fino al 31.8.2024, come da conteggi elaborati nel ricorso introduttivo: trattasi di conteggi che non sono stati specificatamente contestati dal e che risultano essere stati correttamente elaborati alla CP_1
luce delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva applicabili.
5.- L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente è all'evidenza infondata poiché le somme rivendicate dalla ricorrente, come si evince dai conteggi trascritti nel ricorso introduttivo, sono già state calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia dal 29.2.2020 in poi, stante la lettera di costituzione in mora del 28.5.2025, interruttiva della prescrizione – vedasi fascicolo ricorrente).
6.- Il deve pertanto essere condannato alla corretta ricostruzione della CP_1 carriera e al versamento delle differenze retributive e dei maggiori contributi dovuti per effetto di tale ricalcolo;
ulteriore conseguenza è che dovrà essere ricalcolato l'eventuale maggior importo del TFS e del trattamento pensionistico da parte di sulla base dei dati che verranno comunicati dal in CP_2 CP_1
adempimento alla presente pronuncia.
7.- Le spese di lite vengono complessivamente liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e quindi: € 888,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 746,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.059,00. Si ritiene di dover compensare le sopra indicate spese per la metà (stante l'accoglimento solo parziale del ricorso) e di porre la residua metà a carico del solo CP_1
parzialmente soccombente;
si ritiene poi di dover compensare le spese nei rapporti con , che non ha colpe, subendo la pronuncia di riflesso e avendo CP_2
correttamente erogato il trattamento pensionistico sulla base delle retribuzioni erogate in precedenza dal datore di lavoro.
Pag. 12 di 13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di
[...] al riconoscimento dell'anzianità di 8 anni con Parte_1
decorrenza dal passaggio nel ruolo della scuola superiore di primo grado del 1.9.2002 e con conseguente collocamento nel gradone stipendiale: di anni 9 al 1.9.2003, di anni 15 al 1.9.2009, di anni 21 al 1.9.2016, di anni
28 al 1.9.2023 e con anzianità di anni 29 alla cessazione del servizio del
31.8.2024;
2) condanna il convenuto, in persona del pro tempore, al CP_1 CP_3
pagamento in favore di delle differenze Parte_1
retributive maturate sino al 31.8.2004 per complessivi € 7.465,40, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna il al versamento dei maggiori contributi previdenziali CP_1
dovuti, con conseguente ricalcolo del TFS e del trattamento pensionistico da parte di;
CP_2
4) compensa per la metà le spese di lite e condanna il al pagamento CP_1
in favore della ricorrente della residua metà che liquida in € 1.054,50 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge;
5) compensa tra le altre parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il giudice del lavoro
NC SE
Pag. 13 di 13