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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/12/2024, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2240/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2240/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PACE ROCCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 13/10/2002 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03.10.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 13/10/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2002 atto numero 333 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 Quanto all'affidamento
1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori con residenza e dimora presso la Per_1
madre in Spoltore alla Via L. Ariosto n. 4.
2. Il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi telefonici e in difetto di accordo con le seguenti modalità: il figlio minorenne, potrà vedere Per_1
liberamente il padre;
in ogni caso gli incontri infrasettimanali dovranno avere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo. I fine settimana li trascorrerà alternativamente uno con il padre e uno con la madre.
3. Il figlio è libero di frequentare i nonni e gli altri familiari con i quali Per_1
permangono buoni rapporti.
Quanto all'assegno di mantenimento
4. Il Sig. corrisponderà all'altro coniuge per il mantenimento di entrambi i Parte_2 figli l'assegno periodico di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato alla moglie.
5. Il padre contribuirà, inoltre, in ragione del 50% alle spese straordinarie
(scolastiche, ludico-sportive, mediche non coperte da SSN) concordate o necessitate e comunque documentate, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascun genitore.
6. Le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento a seguito di mutate esigenze dei figli nel corso degli anni a venire. Il Sig. Parte_2 dichiara di voler rinunciare alla quota dell'assegno del 50% dell'assegno unico a favore della Sig.ra Parte_1
Quanto alla comunicazione tra genitori e accordi per gli spostamenti
7. I ricorrenti concordano di darsi reciprocamente consenso al rilascio del passaporto anche per il figlio e di altri documenti equipollenti da parte degli Uffici Per_1
competenti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2240/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PACE ROCCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 13/10/2002 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03.10.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 13/10/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2002 atto numero 333 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 Quanto all'affidamento
1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori con residenza e dimora presso la Per_1
madre in Spoltore alla Via L. Ariosto n. 4.
2. Il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi telefonici e in difetto di accordo con le seguenti modalità: il figlio minorenne, potrà vedere Per_1
liberamente il padre;
in ogni caso gli incontri infrasettimanali dovranno avere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo. I fine settimana li trascorrerà alternativamente uno con il padre e uno con la madre.
3. Il figlio è libero di frequentare i nonni e gli altri familiari con i quali Per_1
permangono buoni rapporti.
Quanto all'assegno di mantenimento
4. Il Sig. corrisponderà all'altro coniuge per il mantenimento di entrambi i Parte_2 figli l'assegno periodico di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato alla moglie.
5. Il padre contribuirà, inoltre, in ragione del 50% alle spese straordinarie
(scolastiche, ludico-sportive, mediche non coperte da SSN) concordate o necessitate e comunque documentate, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascun genitore.
6. Le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento a seguito di mutate esigenze dei figli nel corso degli anni a venire. Il Sig. Parte_2 dichiara di voler rinunciare alla quota dell'assegno del 50% dell'assegno unico a favore della Sig.ra Parte_1
Quanto alla comunicazione tra genitori e accordi per gli spostamenti
7. I ricorrenti concordano di darsi reciprocamente consenso al rilascio del passaporto anche per il figlio e di altri documenti equipollenti da parte degli Uffici Per_1
competenti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4