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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
18415 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
7^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
cf. difesa dall'avv. Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico GIULIANO ANTONIO, cf. , C.F._2
ATTRICE
CONTRO
, CF: in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore geom. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Isabella Filosa (CF: ) C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Roma al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1)condannare il , in persona Controparte_3 dell'Amministratore pro tempore, ad eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare in via definitiva le infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento di proprietà della sig.ra sito in Parte_1
– Via di Selva Nera n.93, scala unica, int.7, nonché ad eseguire CP_1 tutte le opere necessarie all'interno del predetto appartamento per il ripristino delle parti ammalorate dalle infiltrazioni in questione;
2) condannare il in persona Controparte_3 dell'Amministratore pro tempore, al rimborso delle spese di mediazione pari ad €.63,00 versate dall'attrice all'Organismo di
Mediazione oltre ad una Controparte_4 Controparte_5 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., per mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria senza un giustificato motivo impeditivo;
3) condannare il
, in persona dell'Amministratore pro Controparte_3 tempore, al rimborso di spese e competenze del giudizio oltre spese generali, maggiorazioni fiscali e previdenziali come per legge.”
A sostegno della pretesa rilevava l'attrice di essere proprietaria dell'appartamento sito in - Via di Selva Nera n.93, scala unica, CP_1 piano 1°, int. 7 che, dall'autunno dell'anno 2020, aveva subito infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dalla copertura soprastante e dagli intonaci di facciata ammalorati;
che, nonostante i numerosi solleciti d'intervento manutentivo, nulla è stato fatto in proposito dall'Amministratore di condominio.” Si costituiva parte convenuta rilevando di avere la guaina ammalorata che insisteva su tutto il tetto del primo piano, di avere posato in opera una nuova guaina di 3 mm. con doppio strato, per tutta la lunghezza del terrazzo, di avere innalzato per circa 20 cm. lo strato protettivo di guaina su tutto il muro frontale.
Il presentava quindi le seguenti conclusioni: CP_3
“1) In via principale rigettare la richiesta di rifacimento delle opere, sia sulle parti comuni che private, perché le infiltrazioni lamentate non sussistono e/o comunque non sono imputabili al;
2) In via CP_3 subordinata nella denegata ipotesi in cui sussistano le percolazioni lamentate Voglia l'Ill.mo Giudice compensare le spese di lite perché parte attrice ha agito in aperta malafede senza dar la possibilità al di poter intervenire e risolvere extra giudizio i danni CP_3 lamentati;
3) Respingere comunque la richiesta di condanna alla lite temeraria perché non sussistono i presupposti né di fatto né di diritto e rigettare altresì la condanna alla refusione delle spese di mediazione perché di natura volontaria e non obbligatoria;
4) Con condanna alle spese del presente giudizio.”
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni, lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va accolta nei termini di seguito indicati.
Va in primo luogo evidenziato che Il perito ritualmente nominato ha accertato che i lavori effettuati dal non sono stati idonei e CP_3 conformi a quanto indicato alla relazione peritale del 2023, nella quale erano state indicate le lavorazioni necessarie alla riparazione del terrazzo e quelle di ripristino degli ambienti interni. In particolare, nei reiterati tentativi di raggiungere un accordo transattivo, il ha effettuato delle lavorazioni, risultate però idonee a CP_3 ripristinare la situazione quo ante e ad eliminare il fenomeno infiltrativo.
Va tuttavia chiarito che il perito ha altresì accertato che i fenomeni infiltrativi lamentati con nota di deposito del 05.03.2024 non sono da attribuirsi al terrazzo di copertura , ma piuttosto, ad un CP_6 evento occasionale, già riparato, proveniente dal balcone dell'appartamento soprastante (int. 14). Tale fenomeno infiltrativo, come confermato dagli inquilini, non si è più manifestato, né prima né successivamente la prova di scarico di acqua eseguita.
Relativamente ai citati lavori di riparazione (terrazzo di copertura) e quelli di ripristino interni (appartamento , il perito ha ritenuto che non siano Pt_1 stati eseguiti correttamente. Più precisamente: • lavori esterni: hanno interrotto per il momento il fenomeno infiltrativo, ma presentano diverse criticità che potrebbero, comunque, essere causa di ulteriori infiltrazioni al piano sottostante di proprietà dell'Attrice, in particolare in merito a soglie lesionate, intonaco mancante, manto impermeabile non correttamente posato. Tali criticità benché segnalate dal CTU nel corso del primo sopralluogo e comunque riconosciute dallo stesso , non sono CP_3 state risolte alla data del 03.07.2024, data dell'ultimo sopralluogo.
In merito ai lavori di ripristino nell'appartamento dell'attrice, è stata effettuata solo una pittura superficiale che avrebbe dovuto essere sostituita da un ripristino effettivo.
Non va accolta la domanda in merito al risarcimento degli oneri di mediazione, non essendo obbligatoria la stessa in caso di responsabilità per danni ex art. 2054 cc.
Ne consegue l'accoglimento della sola domanda principale.
Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna il , ad eseguire tutte Controparte_1 le opere indicate nelle perizie in atti per eliminare in via definitiva le infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento di proprietà della sig.ra sito all'int.7, nonché ad eseguire tutte le opere indicate Parte_1 in perizia all'interno del predetto appartamento per il ripristino delle parti ammalorate dalle infiltrazioni in questione;
-non accoglie la domanda di risarcimento delle spese di mediazione;
- Condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 4500, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- Condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese delle CTU, già liquidate con separati decreti.
Roma,12/01/2025
Il Giudice
Anna Maria Teresa Gregori