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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/05/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 140 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente estensore
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 140 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Ricorso per domanda di scioglimento del matrimonio (tale dovendosi riqualificare la domanda proposta) vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(SS) alla Via Delle Costellazioni snc, C.F. , rappresentato C.F._1
e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Alexander Russo (C.F.
e dall'Avv. Vito Garofalo (C.F. ), PEC C.F._2 C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Teresa Gallura Email_1
(OT) alla via Genova 4,
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Teresa Gallura alla via Delle Costellazioni snc, CF rapp.ta e difesa C.F._4
dall'avv.Gian Mario Lisca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tempio
Pausania, via Marconi n.9, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le difese delle parti hanno rassegnato le conclusioni in atti.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla richiesta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio (tale dovendosi riqualificare la domanda di cessazione degli effetti civili proposta) è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Con sentenza non definitiva n. 186/2020 del 22/9/2020, cron. 6357/20, questo Tribunale nel procedimento per separazione n. 1081/2018 pronunciava la separazione personale tra i coniugi e . Il Parte_1 Controparte_1
Tribunale aveva infatti accertato ed indicato in motivazione quanto segue: Con Sentenza definitiva allegata in atti, emessa da questo Tribunale in data
9.12.2023, resa all'esito del citato giudizio recante r.g.n. 1081/2018, è stata poi rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla signora
è stata altresì rigettata la domanda di disporre un assegno di CP_1
mantenimento a suo favore proposto dalla signora e revocata la CP_1
previsione di pagamento dell'assegno di mantenimento a carico del signor Pt_1
e a favore della signora disposta con provvedimento del 10 maggio CP_1
2019; così come è stata rigettata la domanda di addebito proposta dalla signora
CP_1
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi accertata e pronunciata con la citata sentenza.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 maggio 2015 n.55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento di separazione ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di allegazione dalla parte che agisce di fatti nuovi sopravvenuti ovvero di eccezione proposta dalla parte resistente e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In udienza il ricorrente ha ulteriormente precisato: “… Sono almeno due anni che non rivolgo la parola a mia moglie a seguito delle minacce ricevute.
Viviamo nella stessa abitazione da almeno 2/3 anni circa, mia moglie dorme in una stanza ed io in un'altra.
Ognuno fa la propria spesa, ognuno cucina per sé e mangia da solo.
Ormai da tantissimi anni non abbiamo alcun rapporto intimo né manifestazioni di affetto fisiche. La convivenza è forzata, siamo rimasti in casa perché io non posso permettermi di lasciare la casa e mia moglie, comunque, si rifiuta di lasciarla e quindi siamo costretti a vivere nella stessa abitazione.
Mia moglie ha pagato l'acqua per un brevissimo periodo e poi ho provveduto io, così come energia elettrica e gas.”.
La stessa parte resistente non ha dedotto (né tantomeno provato) alcuna circostanza nuova e sopravvenuta rispetto alla pronuncia di separazione che possa far ritenere essere intervenuta una ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
anzi ha confermato che la situazione di separazione già accertata risale a diversi anni precedenti l'instaurazione del giudizio di separazione.
La resistente ha, tra l'altro, dichiarato: “… Io ormai mi sono abituata al comportamento di mio marito, mio marito da sempre si è comportato così.
Voglio precisare che siamo in attesa della sentenza della Corte d'Appello di Sassari per la casa. Il nostro rapporto non è cambiato da prima a dopo la separazione, nel senso che noi non avevamo più rapporti sessuali da 15 anni e quindi ben prima del 2018; anche dal punto di vista del dialogo era uguale e non ci parlavamo da anni.
Non dormiamo più insieme da 2 anni circa, per problemi respiratori e perché ad una certa età ognuno vuole avere la sua libertà.
Non è vero che ognuno cucina e mangia sempre per proprio conto, perché a volte io cucino per entrambi ed a volte capita di mangiare insieme e mi capita di lavare i piatti di entrambi. È stata sporta una querela nei miei confronti ma io non so per cosa. E anche mio marito è sotto procedimento penale perché non ha pagato il mantenimento. …”.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva sullo status.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge. Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa in data 6.11.1975 in Milano, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, Atto n.
1160 – Registro 1 - Parte I - anno 1975;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo.
5. dispone, ai fini della trattazione e decisione delle domande accessorie proposte con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 22 ottobre 2024, ore 12,30.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio del 24.4.2024
Il Presidente del Tribunale – Giudice Relatore Delegato alla trattazione
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente estensore
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 140 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Ricorso per domanda di scioglimento del matrimonio (tale dovendosi riqualificare la domanda proposta) vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(SS) alla Via Delle Costellazioni snc, C.F. , rappresentato C.F._1
e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Alexander Russo (C.F.
e dall'Avv. Vito Garofalo (C.F. ), PEC C.F._2 C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Teresa Gallura Email_1
(OT) alla via Genova 4,
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Teresa Gallura alla via Delle Costellazioni snc, CF rapp.ta e difesa C.F._4
dall'avv.Gian Mario Lisca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tempio
Pausania, via Marconi n.9, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le difese delle parti hanno rassegnato le conclusioni in atti.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla richiesta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio (tale dovendosi riqualificare la domanda di cessazione degli effetti civili proposta) è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Con sentenza non definitiva n. 186/2020 del 22/9/2020, cron. 6357/20, questo Tribunale nel procedimento per separazione n. 1081/2018 pronunciava la separazione personale tra i coniugi e . Il Parte_1 Controparte_1
Tribunale aveva infatti accertato ed indicato in motivazione quanto segue: Con Sentenza definitiva allegata in atti, emessa da questo Tribunale in data
9.12.2023, resa all'esito del citato giudizio recante r.g.n. 1081/2018, è stata poi rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla signora
è stata altresì rigettata la domanda di disporre un assegno di CP_1
mantenimento a suo favore proposto dalla signora e revocata la CP_1
previsione di pagamento dell'assegno di mantenimento a carico del signor Pt_1
e a favore della signora disposta con provvedimento del 10 maggio CP_1
2019; così come è stata rigettata la domanda di addebito proposta dalla signora
CP_1
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi accertata e pronunciata con la citata sentenza.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 maggio 2015 n.55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento di separazione ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di allegazione dalla parte che agisce di fatti nuovi sopravvenuti ovvero di eccezione proposta dalla parte resistente e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In udienza il ricorrente ha ulteriormente precisato: “… Sono almeno due anni che non rivolgo la parola a mia moglie a seguito delle minacce ricevute.
Viviamo nella stessa abitazione da almeno 2/3 anni circa, mia moglie dorme in una stanza ed io in un'altra.
Ognuno fa la propria spesa, ognuno cucina per sé e mangia da solo.
Ormai da tantissimi anni non abbiamo alcun rapporto intimo né manifestazioni di affetto fisiche. La convivenza è forzata, siamo rimasti in casa perché io non posso permettermi di lasciare la casa e mia moglie, comunque, si rifiuta di lasciarla e quindi siamo costretti a vivere nella stessa abitazione.
Mia moglie ha pagato l'acqua per un brevissimo periodo e poi ho provveduto io, così come energia elettrica e gas.”.
La stessa parte resistente non ha dedotto (né tantomeno provato) alcuna circostanza nuova e sopravvenuta rispetto alla pronuncia di separazione che possa far ritenere essere intervenuta una ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
anzi ha confermato che la situazione di separazione già accertata risale a diversi anni precedenti l'instaurazione del giudizio di separazione.
La resistente ha, tra l'altro, dichiarato: “… Io ormai mi sono abituata al comportamento di mio marito, mio marito da sempre si è comportato così.
Voglio precisare che siamo in attesa della sentenza della Corte d'Appello di Sassari per la casa. Il nostro rapporto non è cambiato da prima a dopo la separazione, nel senso che noi non avevamo più rapporti sessuali da 15 anni e quindi ben prima del 2018; anche dal punto di vista del dialogo era uguale e non ci parlavamo da anni.
Non dormiamo più insieme da 2 anni circa, per problemi respiratori e perché ad una certa età ognuno vuole avere la sua libertà.
Non è vero che ognuno cucina e mangia sempre per proprio conto, perché a volte io cucino per entrambi ed a volte capita di mangiare insieme e mi capita di lavare i piatti di entrambi. È stata sporta una querela nei miei confronti ma io non so per cosa. E anche mio marito è sotto procedimento penale perché non ha pagato il mantenimento. …”.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva sullo status.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge. Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa in data 6.11.1975 in Milano, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, Atto n.
1160 – Registro 1 - Parte I - anno 1975;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo.
5. dispone, ai fini della trattazione e decisione delle domande accessorie proposte con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 22 ottobre 2024, ore 12,30.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio del 24.4.2024
Il Presidente del Tribunale – Giudice Relatore Delegato alla trattazione
Giuseppe Magliulo