Art. 9.
Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolativi, cespugliati, od in qualche modo redditivi, e' temporaneamente assegnata ai proprietari una indennita' annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi alla epoca dell'inizio del lavoro di risaldamento e rimboscamento.
In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata in modo definitivo da una commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal consiglio comunale, e di un rappresentante unico del genio civile, del corpo forestale e dell'intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.
L'indennita' decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverra' dopo che i lavori siano collaudati ed il bosco sia diventato redditizio.
Il giudizio dell'amministrazione governativa e' insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.
Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolativi, cespugliati, od in qualche modo redditivi, e' temporaneamente assegnata ai proprietari una indennita' annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi alla epoca dell'inizio del lavoro di risaldamento e rimboscamento.
In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata in modo definitivo da una commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal consiglio comunale, e di un rappresentante unico del genio civile, del corpo forestale e dell'intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.
L'indennita' decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverra' dopo che i lavori siano collaudati ed il bosco sia diventato redditizio.
Il giudizio dell'amministrazione governativa e' insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.