Ordinanza collegiale 13 novembre 2020
Ordinanza cautelare 26 novembre 2020
Ordinanza cautelare 17 giugno 2021
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2021
Sentenza 27 aprile 2022
Ordinanza collegiale 25 luglio 2022
Ordinanza collegiale 4 settembre 2023
Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/04/2022, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2022
N. 00679/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01216/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Accettura, Valeria Pellegrino e Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Presicce-Acquarica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
- Comune di Salve, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Morciano di Leuca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- della nota prot. -OMISSIS- della Provincia di Lecce – Servizio tutela e valorizzazione ambientale;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, nonché, ove occorra, del presupposto parere rilasciato dall'Ufficio Avvocatura provinciale il 1° luglio 2020;
nonché per l'accertamento dell'obbligo della Provincia di Lecce ex art. 34 lett. b) e c) c.p.a. all'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla prosecuzione e conclusione del procedimento di riesame A.I.A, ex art. 29- octies c.4 del D. Lgs. n. 152/2006 entro un assegnando termine;
nonché per la condanna della Provincia di Lecce al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa degli atti impugnati;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 maggio 2021:
- della nota prot. -OMISSIS- del Responsabile UTC del Comune di Presicce-Acquarica;
- della delibera del Consiglio Comunale di Presicce-Acquarica n. -OMISSIS-, non comunicata o notificata, pubblicata sul sito dell'A.C. il 30.03.2021, recante “ -OMISSIS-– impianto trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non – procedimento di riesame AIA ex art.29 -octies del D. Lgs. n.152/2006 – Contrarietà all'interesse pubblico ”;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e del Comune di Presicce-Acquarica;
Visti gli atti di intervento ad opponendum del Comune di Salve e del Comune di Morciano di Leuca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.ti V. Pellegrino, B. Accettura e A. Micolani, per la parte ricorrente, avv. A. M. N. Morciano, in sostituzione degli avv.ti M. G. Capoccia e F.sca Testi, e M. Macrì, quest'ultimo anche in sostituzione dell'avv. S. De Giorgi, per le PP.AA.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Col gravame introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, -OMISSIS- (di seguito solo “-OMISSIS-”), impugna la nota prot. -OMISSIS-(all.1 ricorso principale), con cui la Provincia di Lecce ha chiesto al Comune di Presicce-Acquarica di formulare il parere di sua competenza in merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto (sito a Presicce) di proprietà della ricorrente, prima di proseguire i lavori della conferenza di servizi per il riesame dell’A.I.A. (ai sensi dell’art. 29- octies D. Lgs. n. 152/2006).
2) Nel ricorso principale si premette quanto segue:
- a) la ricorrente è proprietaria e gestore di una piattaforma polifunzionale di depurazione in agro di Presicce, in località -OMISSIS-, collocata, come da certificato di destinazione urbanistica prot. -OMISSIS-(all. 24 ricorso) in zona “ F1- Attrezzature ed impianti di interesse generale-impianti tecnologici ”, come da art. 28 NTA PRG comunale (in all. 26 ricorso), nel quale si annoverano, sotto la lett. “B”, rubricata “ attrezzature tecnologiche di servizio urbano ”, “ 1) discarica rifiuti solidi urbani, 2) impianto di depurazione, 3) mattatoio ”;
- b) la realizzazione dell’impianto venne inizialmente indicata nell’ambito del progetto “Puglia 2” – recante il piano regionale di risanamento delle acque approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 455 del 10 maggio 1983 – che prevedeva la costruzione di strutture centralizzate per la depurazione delle acque di fognatura nera e delle acque di vegetazione, a cura dell’ex EAAP;
- c) la Regione, poi, per motivi finanziari, stralciò da tale progetto gli impianti da realizzare nei territori di Presicce e Melendugno, per affidarne la realizzazione a soggetti privati, senza oneri per l’EAAP;
- d) quindi, la ricorrente presentava domanda per la localizzazione dell’impianto a Presicce, giusta domanda del 5 giugno 1991, e veniva a ciò autorizzata con delibera comunale -OMISSIS-(all. 4 ricorso), previa acquisizione dei presupposti pareri favorevoli, ivi incluso quello della commissione edilizia comunale -OMISSIS-(all. 5 ricorso);
- e) la ricorrente otteneva quindi, il -OMISSIS-, dal Comune di Presicce concessione edilizia, prat. edil.-OMISSIS-, per la costruzione di impianto per il trattamento e per la depurazione delle acque di vegetazione (all. 6 ricorso), confermata con successiva delibera comunale n.-OMISSIS-(all. 7 ricorso);
- f) con delibera n. -OMISSIS-(all. 8 ricorso), la Provincia di Lecce autorizzava la realizzazione dell’impianto per il trattamento delle acque di vegetazione;
- g) la ricorrente chiedeva al Comune l’approvazione di variante in corso d’opera, dovuta alla composizione del terreno, e sanatoria di alcune opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia del -OMISSIS- (ampliamento del fabbricato adibito ad abitazione ed uffici e realizzazione di una cabina elettrica interna all’impianto) e il Comune rilasciava la sanatoria ed approvava la variante con atto del -OMISSIS-, prat. edil. n. -OMISSIS-(all. 11 ricorso) e le opere venivano completate a seguito di parere positivo della commissione edilizia del 1° settembre 1994 (all. 12 ricorso);
- h) con istanza del 7 dicembre 1998, ricevuta con protocollo in arrivo dalla Provincia di Lecce il 5 gennaio 1999 (all.13 ricorso), la ricorrente chiedeva alla Provincia l’ampliamento dei tipi dei rifiuti liquidi speciali trattabili presso l’impianto;
- i) con Determina n. -OMISSIS-(all. 14 ricorso), la Provincia autorizzava provvisoriamente la ricorrente al trattamento di ulteriori rifiuti liquidi speciali non pericolosi e di rifiuti liquidi speciali classificati come pericolosi con i codici CER 070108 e 070204;
- j) a tale determina faceva seguito la Determina provinciale n. -OMISSIS-(all. 15 ricorso), di autorizzazione definitiva;
- k) con istanza del 24.07.2000, la ricorrente chiedeva concessione edilizia per la realizzazione di una vasca drenante a servizio dell’impianto, concessione che veniva rilasciata con atto n. -OMISSIS-(all. 16 ricorso);
- l) la ricorrente proponeva nel 2002 un progetto di ampliamento di una linea di trattamento di liquami autotrasportati da fosse settiche approvato con delibera della Giunta Provinciale n. -OMISSIS-(all.17 ricorso), previa acquisizione del parere favorevole dell’U.T.C. di Presicce nonchè dell’esito favorevole della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia ex art.27 D. Lgs. 22/97, cui partecipava anche il Comune di Presicce (Verbale n.-OMISSIS-, all. 18 ricorso);
- m) con det. dirigenziale n. -OMISSIS-(all.19 ricorso), la Regione Puglia rilasciava alla ricorrente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l’impianto in questione;
- n) durante i relativi lavori della conferenza di servizi del 21 dicembre 2010 – indetta in occasione del rilascio dell’A.I.A. che ha sostituito, in relazione all’impianto già esistente, i precedenti titoli autorizzatori – il Comune di Presicce non ha rappresentato irregolarità, fornendo parere favorevole;
- o) in data 7.08.2018, la ricorrente presentava al SUAP dell’A.C. di Presicce istanza di p.c. avente ad oggetto la realizzazione di una trincea drenante complementare a quella esistente di impianto di trattamento di rifiuti liquidi e il titolo veniva rilasciato con il permesso di costruire -OMISSIS-(all.20 ricorso), previa acquisizione dei pareri degli enti a tanto proposti;
- p) con nota del 30.10.2018 (all.21 ricorso), la Provincia avviava il procedimento di riesame A.I.A. ai sensi dell’art. 29- octies , comma 3, lett. a, e 4, lett. d, del D. Lgs. 152/06 (“ al fine di adeguare ogni sezione impiantistica alle migliori tecnologie attualmente disponibili e alle prescrizioni della L.R. 23/15, nonché di revisionare il P.M.C. conformemente alle disposizioni della L. 32/18 ”);
- q) successivamente, come si legge nella stessa nota provinciale – qui impugnata – prot. -OMISSIS-, la Procura della Repubblica, con nota prot. -OMISSIS-, aveva chiesto alla Provincia di verificare l’esistenza di provvedimenti inerenti all’approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione d’uso dell’impianto, da trattamento di acque di vegetazione a trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non (v. nota Procura poi depositata dalla Provincia nel presente giudizio il 28 gennaio 2022);
- r) a tale ultimo riguardo, l’Avvocatura provinciale evidenziava con proprio parere del 1° luglio 2020 (v. all. 2 ricorso principale) al competente Servizio provinciale che i) l’assenza di variante comportava l’invalidità dell’A.I.A. e della V.I.A. rispettivamente rilasciate dalla Regione con Determinazioni -OMISSIS- e -OMISSIS-, da ritenersi tuttavia inoppugnabili per decorrenza dei termini, ii) poteva rimediarsi alla carenza di parere urbanistico da parte del Comune nella sede del procedimento di riesame A.I.A. che era in itinere , ferma restando l’autonomia della Provincia, in qualità di autorità procedente al riesame, in ordine all’esito dello stesso, anche con riferimento ai profili di compatibilità ambientale dell’impianto, che avrebbero dovuto essere puntualmente motivati;
- s) dopo tale parere, il competente Servizio provinciale, con l’impugnata nota prot. -OMISSIS-, chiedeva il parere di compatibilità al Comune di Presicce-Acquarica, prima di proseguire i lavori della conferenza di servizi relativa al riesame dell’A.I.A.
3) Di tale nota provinciale prot. -OMISSIS- si duole la ricorrente col gravame introduttivo del giudizio, con cui si deduce che:
- a) nonostante la Provincia abbia ammesso che la mancanza del parere comunale non sia in grado di inficiare l’A.I.A. e la V.I.A. in ragione del decorso del tempo, ha comunque ritenuto di acquisire il parere del Consiglio Comunale che, invece, proprio perché non emesso a suo tempo, deve ritenersi non più necessario;
- b) la sospensione del procedimento è sine die e determina un definitivo arresto procedimentale;
- c) inoltre, il parere è stato chiesto al Consiglio Comunale, che non ha competenza in materia;
- d) la condotta provinciale viola i tempi procedimentali di revisione dell’A.I.A. e nel caso di specie si è adottata una sospensione non necessaria e sine die del procedimento, chiedendo un parere che è al di fuori del procedimento A.I.A. (v. primo motivo di ricorso);
- e) in ogni caso, è errato l’assunto in virtù del quale l’estensione delle categorie dei rifiuti trattabili avrebbe comportato una modifica della destinazione d’uso tale da richiedere una variante urbanistica;
- f) infatti, la Provincia aveva autorizzato, con le Determine n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, l’ampliamento dei rifiuti trattabili nel presupposto della capacità di trattamento dell’impianto già esistente, per il che nessuna modifica strutturale-progettuale sarebbe stata necessaria;
- g) ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 380/2001, non vi è stato mutamento della categoria funzionale dell’immobile né mutamento di destinazione all’interno della medesima categoria;
- h) anche qualora si ritenesse che l’ampliamento dei codici CER incida sulla destinazione d’uso, la relativa modifica non sarebbe urbanisticamente rilevante perché non comporta variazioni essenziali né aggravamento del carico urbanistico;
- i) infatti, le acque di vegetazione sono rifiuti liquidi speciali, quindi il mero ampliamento dei tipi di rifiuti liquidi speciali da trattare non può incidere sulla destinazione d’uso (v. secondo motivo di ricorso).
4) Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Lecce e il Comune di Presicce-Acquarica, quest’ultimo sotto tale nuova denominazione, derivante dalla fusione dei due Comuni di Presicce e Acquarica del Capo. Hanno proposto atto di intervento ad opponendum i Comuni di Salve e di Morciano di Leuca.
5) In esito alla camera di consiglio dell’11 novembre 2020, questa Sezione, con ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS-, ordinava l’acquisizione agli atti di causa del parere favorevole reso dal Comune di Presicce in sede di conferenza di servizi del 21 dicembre 2020, citato nell’allegato A, § 2.3, dell’A.I.A. regionale -OMISSIS- (v. all. 19 ricorso principale).
6) Depositato il predetto parere il 19 novembre 2020, in esito alla successiva camera di consiglio del 25 novembre 2020, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, respingeva la domanda cautelare per carenza di periculum in mora (considerato che « ai sensi dell’art. 29-octies, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006, “Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso” ») e con compensazione delle spese di quella fase.
7) Successivamente, parte ricorrente depositava, in data 17 maggio 2021, motivi aggiunti – parimenti assistiti da domanda cautelare – con cui impugnava i sopravvenuti atti comunali e cioè la nota prot. -OMISSIS-del responsabile dell’UTC comunale (all. 1 motivi aggiunti) e la successiva delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS-, pubblicata sul sito dell’amministrazione il 30 marzo 2021 (all. 2 motivi aggiunti).
8) Nella predetta nota comunale n. -OMISSIS-, si afferma, in sintesi, che l’originaria destinazione d’uso per il trattamento di acque di vegetazione era compatibile con l’art. 28 NTA comunali, mentre è incompatibile con il predetto art. 28 NTA l’attività, che sarebbe mutata di fatto, di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, la quale avrebbe richiesto la preventiva valutazione della sussistenza dell’interesse pubblico, rimessa al Consiglio Comunale.
9) Nella delibera consiliare n. -OMISSIS- si richiama, tra gli altri, la predetta nota n. -OMISSIS-e si dichiara:
- a) che nessuna richiesta di parere urbanistico per la trasformazione dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque di vegetazione in impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non, è stata mai presentata al Comune dalla società -OMISSIS-;
- b) che l'attività di fatto oggi esercitata da -OMISSIS- è contraria all'interesse pubblico, in quanto potenzialmente nociva per i suoli, l'aria, l'acqua e pericolosa per la salute pubblica e privata.
10) Con i motivi aggiunti la ricorrente si duole di tali due atti e, nel premettere che il dissequestro dell’impianto è stato negato dal GIP proprio sulla scorta dei due suddetti atti comunali (v. all. 6 motivi aggiunti), deduce all’uopo quanto segue:
- a) gli atti comunali sono illegittimi per gli stessi motivi già dedotti con il ricorso principale;
- b) gli atti comunali si atteggiano a provvedimenti di revoca/annullamento di titoli già rilasciati anni addietro e non sono stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- c) nel caso di specie si sono succeduti titoli edilizi dal 1991 al 2018 (già indicati nel ricorso principale), quindi non è vero l’assunto su cui poggiano i provvedimenti comunali gravati e cioè che l’impianto de quo non sarebbe sorretto da adeguati titoli abilitativi edilizi;
- d) gli atti impugnati configurano un atto di autoannullamento/revoca reso al di fuori di ogni canone di autotutela e lesivo del legittimo affidamento della ricorrente;
- e) la verifica di compatibilità dell’impianto con lo strumento urbanistico è vincolata e, nel caso di specie, la stessa non può che portare a una verifica di congruità, che non può essere subordinata a una valutazione di rispondenza all’interesse pubblico;
- f) il Consiglio Comunale non ha competenza a esprimersi in ordine alla conformità edilizia ed urbanistica dell’opera;
- g) in tutti i provvedimenti edilizi resi dal Comune nel corso degli anni, la compatibilità urbanistica dell’opera è da ritenersi presupposto dei medesimi e il Comune non si è mai espresso, prima d’ora, in senso negativo;
- h) la rivalutazione dell’interesse pubblico (a non avere un impianto potenzialmente inquinante) può riguardare solo il futuro e non può essere relativa a titoli già resi;
- i) se anche si ritenesse legittima la revoca, la ricorrente andrebbe comunque indennizzata.
11) Con i motivi aggiunti la ricorrente ha anche chiesto i danni che le deriverebbero dalla chiusura dell’impianto e quantificati in euro 11.313.120,00.
12) In esito alla camera di consiglio del 16 giugno 2021, per la trattazione dell’incidente cautelare connesso ai motivi aggiunti, questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, rigettava la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris e con compensazione delle spese di tale ulteriore fase.
13) Veniva poi fissata l’udienza pubblica del 25 novembre 2021 e, in vista di tale udienza, le parti depositavano i propri scritti difensivi.
14) In esito all’udienza pubblica del 25 novembre 2021, questa Sezione rendeva ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, volta, tra l’altro, a ricostruire l’iter approvativo dell’impianto oggetto di causa e ad acquisire, previo eventuale nulla-osta, la nota della Procura della Repubblica prot. n. -OMISSIS-, citata nella nota della Provincia del 10 luglio 2020 e nel parere dell’Avvocatura provinciale del 1° luglio 2020 (v. all. 1 e 2 ricorso principale).
15) In riscontro a tale ordinanza le parti depositavano documenti e memorie (tra cui la nota della Procura -OMISSIS-, v. deposito della Provincia del 28 gennaio 2022).
16) All’udienza pubblica del 5 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
17) Osserva il Collegio quanto segue.
18) Successivamente alle autorizzazioni provinciali che si sono succedute negli anni, l’impianto della ricorrente è stato da ultimo oggetto di favorevole A.I.A. -OMISSIS-, provvedimento che, diversamente da quanto affermato nella prima fase cautelare (v. ord. -OMISSIS-), ricomprende anche gli assensi di carattere edilizio e urbanistico: « ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 l’approvazione del progetto in conferenza di servizi “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali” oltre a costituire, “ove occorra, variante allo strumento urbanistico” e a comportare “la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. E’ pertanto in sede di conferenza che il Comune [deve] far confluire le proprie valutazioni circa la compatibilità urbanistica dell’intervento e far compiutamente valere il proprio, eventuale dissenso (ancorché superabile con determinazione motivata dalla [autorità procedente] ) » (C.d.S. n. 1040 del 14 febbraio 2022).
19) Ne deriva che:
- a) deve ritenersi consolidato l’assetto che l’impianto, tanto dal punto di vista progettuale/impiantistico che della destinazione d’uso, ha avuto all’esito della suddetta A.I.A. -OMISSIS-, resa a seguito di conferenza di servizi alla quale il Comune di Presicce ha partecipato, esprimendo parere favorevole;
- b) ogni profilo successivo a tale assetto può essere esaminato nella conferenza di servizi di riesame dell’A.I.A. ai sensi dell’art. 29- octies D. Lgs. n. 152/2006;
- c) solo nella predetta sede, quindi, la Provincia avrebbe potuto chiedere il parere del Comune e quest’ultimo avrebbe potuto renderlo, per i profili di propria competenza e solo per gli aspetti nuovi rispetto a quelli cristallizzati nella precedente A.I.A.;
- d) la nota provinciale prot. -OMISSIS- (oggetto del ricorso principale) si colloca al di fuori del procedimento di riesame A.I.A. in quanto la Provincia, come risulta dal testo della stessa nota, ha ritenuto di acquisire il parere del Comune « prima della prosecuzione dei lavori della Conferenza dei Servizi per il riesame A.I.A. … »;
- e) la suddetta nota, quindi, collocandosi al di fuori del procedimento di riesame A.I.A., non ha alcuna valenza provvedimentale (come eccepito dalla Provincia nella memoria del 6 novembre 2020) e non si può nemmeno considerare come atto endoprocedimentale, in quanto resa, per l’appunto, al di fuori della predetta conferenza di servizi;
- f) conseguentemente, anche gli atti comunali impugnati con i motivi aggiunti, ivi compresa la delibera di consiglio comunale, non hanno valore provvedimentale, in quanto rappresentano un mero riscontro alla suddetta nota provinciale e non si collocano nell’ambito della conferenza di servizi per il riesame dell’A.I.A., che è, invece, l’unico luogo deputato ad esprimere le posizioni dei vari enti interessati;
- g) conseguentemente, poiché gli atti impugnati col ricorso principale e con i motivi aggiunti non hanno valenza provvedimentale, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, dovendo di contro procedere l’Autorità competente al riesame dell’A.I.A. secondo i termini di legge.
20) Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese di lite compensate tra tutte le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.