Art. 1.
Il fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , e' soppresso e le entrate e le uscite per esso previste sono imputate al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cui sono altresi' versate le eventuali disponibilita'.
Alle necessarie modifiche di bilancio si provvede con il decreto di cui al successivo articolo 3.
Il fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , e' soppresso e le entrate e le uscite per esso previste sono imputate al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cui sono altresi' versate le eventuali disponibilita'.
Alle necessarie modifiche di bilancio si provvede con il decreto di cui al successivo articolo 3.