Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1980, n. 850
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1980
Art. 1.
Il fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , e' soppresso e le entrate e le uscite per esso previste sono imputate al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cui sono altresi' versate le eventuali disponibilita'.
Alle necessarie modifiche di bilancio si provvede con il decreto di cui al successivo articolo 3.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980