Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 21/04/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2026, proposto da
EN VA, IU AN, AL OT, IT AN, CO De HE, NI De HE, CA NT, ET RD, IN GA, CA ON, CA CA, MA SS, MA TO, EL CE, IA AN, RA RO, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Comune di L’Aquila, non costituito in giudizio;
nei confronti
AR ER CI, rappresentata e difesa dall’avvocato MA Lepidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
IN MA, AN TT, LL TT, RE AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via G. Verdi n. 18;
per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari:
- della nota dirigenziale prot. n. 11840 del 28 gennaio 2026 con la quale il Comune di L’Aquila - Settore Ricostruzione Post-Sisma ha rigettato l’istanza presentata da parte dei ricorrenti per l’esercizio dell’autotutela sul provvedimento prot. n. 145812 del 16.12.2025 ad oggetto “ revoca del contributo ai sensi dell’art. 2 e 4 della L. 241/90 e s.m.i e Ingiunzione di Pagamento ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910. Pratica: AQ-BCE-60258 - Richiedente: AC AR ER ” per la complessiva somma di Euro 4.039.846,27;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso detto provvedimento di revoca del contributo e contestuale ingiunzione di pagamento “ quali proprietari consorziati, con la funzione di avviso procedimentale in ordine al recupero a loro carico, in solido con quello già avviato contro la prefata sig.ra CI, delle somme indebitamente utilizzate, nonché di messa in mora in ordine alla suddetta restituzione ” nonché della ivi indicata comunicazione di avvio del relativo procedimento di cui alla nota prot. n. 129928 del 12.11.2025 siccome indirizzata alla sola “Sig.ra CI AR ER, quale Presidente del Consorzio Garibaldi 67”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di CI AR ER e di IN MA, AN TT, LL TT, RE AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
I signori EN VA, IU AN, AL OT, IT AN, CO De HE, NI De HE, CA NT, ET RD, IN GA, CA ON, CA CA, MA SS, MA TO, EL CE, IA AN, RA RO, odierni ricorrenti, sono proprietari di unità immobiliari site nell'aggregato edilizio ubicato in L’Aquila, Via Garibaldi - Via Collebrincioni - Via D'Appari.
A seguito del sisma del 6 aprile 2009, i proprietari si costituirono nel "Consorzio Garibaldi 67", ai sensi dell'art. 7, comma 13, dell'O.P.C.M. n. 3820/2009, nominando Presidente la dott.ssa AR ER CI, odierna interveniente, cui affidarono, secondo le apposite disposizioni, la gestione della pratica di ricostruzione.
Con provvedimento dirigenziale prot. n. 443159 dell’11 settembre 2017 e successivi atti integrativi, il Comune di L’Aquila rilasciò al Consorzio il contributo per la riparazione dell’aggregato, per un importo complessivo di Euro 3.615.395,34.
I lavori di riparazione vennero completati mediante la integrale erogazione e spesa dell’apposito contributo, senza che venisse mosso alcun rilievo in ordine alle opere eseguite e alle relative modalità, e gli immobili furono riconsegnati ai proprietari nei primi mesi del 2022.
Così l’assemblea consortile deliberò il 20 maggio 2022 lo scioglimento del “Consorzio Garibaldi 67”.
A distanza di quasi quattro anni, i ricorrenti si sono visti notificare il provvedimento del Comune di L’Aquila prot. n. 145812 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto “ Provvedimento di revoca del contributo ai sensi dell’art. 2 e 4 della L. 241/90 e s.m.i e Ingiunzione di Pagamento ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910. Pratica: AQ-BCE-60258 - Richiedente: AC AR ER ”, con il quale il Comune di L’Aquila - Dipartimento Ricostruzione Settore Ricostruzione post-sisma PNRR e PNC - Disability Manager, rivolgendosi come primo destinatario alla signora CI AR ER quale Presidente del Consorzio Garibaldi 67 e - a seguire - anche agli odierni ricorrenti, ha disposto, per quanto qui di interesse, “ la revoca del contributo concesso con provvedimento dirigenziale prot. n. 443159 del 11.09.2017, e dei successivi contributi integrativi, per l’importo totale di € 3.615.395,34 e la conseguente archiviazione della pratica AQ-BCE-60258 ”, precisando che “ Il presente atto è altresì notificato ai sigg.ri DO IO, VA EN, UM AR, TO MA, RD ET, De HE CO, De HE NI, MA IN, AN IU, AN IA, AR AL, ON CA, FA LD, TT LL, TT AN, RO RA, CE EL, IN IT, GA IN, CA CA, AS ON, NT CA, NI RA, NI MA, NI CA, Compagnia del Progetto, quali proprietari consorziati, con la funzione di avviso procedimentale in ordine al recupero a loro carico, in solido con quello già avviato contro la prefata sig.ra CI, delle somme indebitamente utilizzate, nonché di messa in mora in ordine alla suddetta restituzione. ”.
A fronte della notifica del sopra menzionato provvedimento gli odierni ricorrenti hanno chiesto al Comune di L’Aquila con nota del 27 gennaio 2026 di intervenire in autotutela “ nel senso di ritirare il provvedimento in oggetto… ”.
Il Comune di L’Aquila ha risposto alla sopra menzionata istanza con propria nota prot. 11840 del 28 gennaio 2026, di cui in epigrafe, con cui ha affermato che “ si chiarisce che non può essere accolta l’istanza inviata in quanto l’ordine di restituzione emanato dal Comune non è l’esito di un procedimento amministrativo ma attiene invece all’esercizio del diritto, paritetico, in ordine al rispetto e alle modalità di spesa del contributo riconosciuto al Consorzio “Garibaldi 67”. Inoltre, la L. 241/1990 statuisce che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ”.
Avverso la sopra menzionata nota di diniego di autotutela, nonché avverso il provvedimento di revoca del contributo e contestuale ingiunzione di pagamento sopra menzionato e gli altri atti in epigrafe indicati, hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti sopra indicati, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7 e ss. della legge n. 241/90. Eccesso di potere: motivazione manifestamente contraddittoria ed illogica nonché difettosa; travisamento dei presupposti; disparità di trattamento;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/90. Eccesso di potere: motivazione manifestamente contraddittoria ed illogica nonché difettosa; travisamento dei presupposti; disparità di trattamento;
3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e ss. della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinques e dell’art. 21-nonies anche in relazione all’art. 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli art. 11 del DL 78/2015 convertito in Legge 125/2015 e dell’articolo 67 quater comma 8 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 anche in relazione al DPCM 4 febbraio 2013. Eccesso di potere: motivazione carente e, comunque, manifestamente contraddittoria ed illogica; falsità e travisamento dei presupposti; sviamento; violazione del principio di affidamento e dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Violazione degli articoli 3 e 97 Costituzione;
4) Carenza di potere del Comune ad utilizzare la procedura ingiuntiva di cui all’art. 2 del R.D. 639/1910 e all’art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
Si è costituita in giudizio, in data 27 febbraio 2026, la signora CI AR ER.
Si sono costituiti in giudizio, in data 4 marzo 2026, i signori MA IN, TT AN, TT LL e AN RE, spiegando intervento ad adiuvandum.
Parte ricorrente ha depositato memoria finale in data 6 marzo 2026.
Infine, all’udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2026, dopo articolata discussione e previo avvio alle parti ex artt. 73, comma 3, e 60 cpa della sussistenza di un profilo di difetto di giurisdizione e della possibile emissione di una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario.
2. - Il Collegio osserva che il Comune di L’Aquila, col provvedimento n. 145812 del 16 dicembre 2025 impugnato, ha revocato al Consorzio Garibaldi 67 il contributo concesso per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dell’aggregato sito in L’Aquila, Via Garibaldi - via Collebrincioni - via D’Appari, ponendo alla base della predetta revoca della somma concessa una serie di ragioni oggettive attinenti alla concreta opera di ricostruzione posta in essere dal Consorzio, fra cui il fatto che i lavori sono stati affidati ad una impresa che, secondo la tesi del Comune, non era in possesso della attestazione SOA obbligatoria per le ditte che operano nel settore della ricostruzione post sisma per lavori di importo superiore a 150 mila euro e che risultava sprovvista della qualificazione OG per poter operare su immobili e beni vincolati ai sensi del codice dei beni culturali.
Il provvedimento impugnato, dunque, procede ad una revoca del contributo concesso originariamente al Consorzio Garibaldi 67 solo per questioni relative all’impresa che ha eseguito i lavori e, pertanto, non sussiste alcuna revoca dell’originario contributo per motivi di interesse pubblico o in ragione di una nuova ponderazione dei presupposti alla base della concessione del medesimo ma vi è solo una revoca dello stesso per questioni relative alle modalità attinenti la concreta esecuzione dei lavori oggetto di contributo.
Ne deriva, dunque, che la presente controversia ha ad oggetto una revoca del contributo pubblico e contestuale richiesta di restituzione dello stesso che si colloca nella fase successiva a quella definita con il provvedimento di concessione del contributo in quanto, come già sopra evidenziato, la revoca del contributo indebitamente erogato non è determinata dalla mancanza originaria di un requisito richiesto per la sua concessione o dal contrasto iniziale del provvedimento di concessione con l’interesse pubblico ma dall’inosservanza di alcuni degli obblighi che disciplinano il rapporto conseguente alla concessione del contributo e relativi alla scelta delle imprese che hanno realizzato i lavori.
La natura della revoca impugnata nel presente giudizio, pertanto, attenendo alla esecuzione del rapporto di finanziamento per la ricostruzione, esula dalla giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, come già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 373/2024, e risulta rientrare nella giurisdizione del Giudice Ordinario come statuito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare. In tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione ” (T.A.R. Umbria 4 settembre 2017 n. 571).
Quanto sopra statuito riguarda pianamente l’impugnazione del provvedimento di revoca del contributo, provvedimento oggetto del motivo II del ricorso (punti 4.3 e 4.4. dello stesso), ma riguarda altresì anche l’impugnazione del diniego di autotutela svolto col motivo I del ricorso, atteso che, chiaramente, tale impugnazione non può essere soggetta ad una giurisdizione diversa rispetto a quella del provvedimento per cui viene richiesta l’autotutela, ossia la revoca del contributo pubblico, per il principio del petitum sostanziale, altrimenti si perverrebbe alla situazione, palesemente illogica, secondo cui la stessa domanda sostanziale (annullamento del provvedimento di revoca del contributo pubblico per ricostruzione post sisma) sarebbe sottoposta a due diverse giurisdizioni a seconda del fatto che la predetta richiesta di annullamento investa direttamente il provvedimento di revoca o si focalizzi, invece, sul provvedimento di diniego di autotutela rispetto allo stesso provvedimento di revoca.
Statuito quanto sopra, il Collegio osserva inoltre che la vicenda di che trattasi è relativa alla revoca di un contributo concesso ad un soggetto privato per la ricostruzione post terremoto di un immobile sito nel Comune de L’Aquila e, dunque, concerne una specifica tipologia di contributo pubblico relativa alla ricostruzione post sisma.
Anche tale circostanza risulta fondamentale ai fini della decisione sulla giurisdizione rispetto al provvedimento di revoca del contributo (e conseguente diniego di autotutela su tale revoca) impugnato in quanto rispetto ai contributi pubblici post sisma sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario come già più volte affermato da questo Tribunale in varie sentenze, fra cui può essere ricordata la sentenza n. 169/2023 secondo cui “ La questione oggetto di controversia deve essere ricondotta al tema dei benefici accordati ai privati post-sisma. Sul punto la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, si è univocamente orientata nel senso di riconoscere la giurisdizione del Giudice Ordinario essendo il fondamento dell’attribuzione patrimoniale indicato direttamente dalla legge, che ne fissa i requisiti oggettivi e soggettivi e gli eventuali limiti, qualificando, dunque, la posizione del privato come di diritto soggettivo, impermeabile anche alle eventuali irregolarità e/o illegittimità del provvedimento (cfr., ex pluris e da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez.III, n.1493/2012). In materia, la Cassazione generalmente ha ritenuto che l’attribuzione di contributi e/o finanziamenti conseguenti ad una procedura intesa alla mera certazione di presupposti, dalla cui esistenza soltanto dipendete attribuzione delle prestazioni, integri una posizione di diritto soggettivo in capo al privato beneficiario la cui cognizione spetta all’Autorità Giudiziaria ordinaria (cfr. Cass., ord., n.466/2013 e sent. n.21000/2013). La questione è stata reiteratamente decisa in tali termini in materia di contributi e finanziamenti pubblici, nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le ipotesi in cui il contributo o al sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo dell’effettiva esistenza di presupposti puntualmente indicati dalla legge, laddove, per converso, appartengono alla cognizione del giudice amministrativo le ipotesi in cui la legge attribuisce all’amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un., n.28041/2008 e Cons. di Stato, Ad. Pl. n.6/2014). ”.
La sopra menzionata sentenza segue altre pronunce di questo Tribunale, fra cui la sentenza n. 62/2023 secondo cui “ il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul generale criterio del petitum sostanziale, che deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati. La Corte Costituzionale si è espressa sul riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario (sentenze n. 204 del 2004 n. 191 del 2006), individuando uno stretto collegamento tra la giurisdizione amministrativa e l’esercizio di un potere pubblico. La Corte ha, quindi, escluso che la giurisdizione del giudice amministrativo (anche nelle materie di giurisdizione esclusiva ex art 133 del codice del processo amministrativo) sia ancorata «alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell’ordinamento, di un rilevante interesse pubblico», perché al contrario, dall’assetto costituzionale sulla giurisdizione, si desume che al giudice amministrativo è devoluta ogni questione «contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisca come autorità». La controversia, pertanto, indipendentemente dalla consistenza delle posizioni soggettive coinvolte, è conoscibile dal giudice amministrativo se vede coinvolta la pubblica amministrazione nell’esercizio effettivo di un potere pubblico; al contrario, quando si tratta, come nel caso in decisione, di attività non riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Con specifico riferimento alle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione ordinaria ove si faccia questione di concessione del contributo in favore dell’avente diritto sulla base di requisiti predeterminati dalla legge, o di revoca del medesimo contributo già concesso per difetto dei prescritti presupposti. Allorché il fondamento dell’attribuzione patrimoniale è indicato direttamente dalla legge, che ne fissa i requisiti oggettivi e soggettivi e gli eventuali limiti, la posizione giuridica del privato deve qualificarsi come di diritto soggettivo, impermeabile anche alle eventuali irregolarità e/o illegittimità del provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila 6 novembre 2020 n. 390; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2014; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n.1493/2012; Cass. Sez. Un., n. 28041/2008). Orbene, l'attribuzione dei contributi post-sisma per la ricostruzione non è soggetta né a contingentamento, né a valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, chiamata invece a tutelare il diritto, che ha titolo nella legge, al recupero delle abitazioni private e delle strutture produttive danneggiate dal sisma, attraverso una mera attività di accertamento della spettanza del beneficio. Ne consegue che il diritto al contributo si fonda su disposizioni che individuano i requisiti di spettanza attraverso l’accertamento di requisiti obiettivi, ai cui esiti la pubblica amministrazione procedente deve subordinare le sue conseguenti vincolate determinazioni, senza che residui in capo alla stessa alcun margine di discrezionalità in ordine all’an, al quid o al quomodo dell’erogazione. Allorchè l’Amministrazione disponga, come nel caso di specie, la ripetizione del contributo (attraverso atti che possono qualificarsi indifferentemente come annullamento o revoca) per difetto dei presupposti prescritti dalla legge essa non esercita un’attività discrezionale di ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato bensì accerta, con azione vincolata, l’insussistenza dei requisiti per ottenere la sovvenzione. Poiché l’atto di ripetizione incide sull’interesse alla conservazione del contributo che ha assunto la consistenza di diritto soggettivo (Cass. SS.UU., ord. n. 20076/2010), le contestazioni che investono l’esercizio di tale forma di autotutela, sono sottratte alla giurisdizione del g.a. e sono devolute a quella del g.o. (Cass. SS. UU. n. 1710/2013; Tar Molise sent. n. 693/2018). Alla luce delle considerazioni che procedono appare irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione giuridica dell’atto impugnato in termini di “annullamento” o di “revoca” del contributo, trattandosi, comunque, di un atto estraneo all’espressione del tipico potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma che costituisce manifestazione dello speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione di decadenza dal diritto di godere del beneficio per carenza dei requisiti in capo al richiedente il beneficio. ”. (TAR L’Aquila, sentenza n. 62/2023).
3. - Per tutto quanto sopra rappresentato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.
4. - La natura della presente decisione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua, quale Giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA AB IN, Presidente FF
AR Colagrande, Consigliere
AS AR, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AS AR | MA AB IN |
IL SEGRETARIO