Sentenza 1 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 01/06/2023, n. 9353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9353 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 09353/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10286/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10286 del 2012, proposto da
GU FO e PA NC, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Basile, presso il cui studio in Roma, via G.P. Da Palestrina, 47, sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Santa Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Masotta, presso il cui studio in Roma, via dei Gracchi, 39, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento n. 18/12 con il quale viene ingiunto ai ricorrenti di demolire le opere eseguita in forza di DIA presentata in data 05.02.10 prot. 2119 nonché in forza di DIA del 27.01.09 prot. 2545 poiché realizzati in assenza di nulla osta paesaggistico e archeologico ai sensi d.lgs. n. 42/04
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Marinella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori GU FO e PA NC, proprietari di un immobile sito in Santa Severa, Viale del Tirreno, 23, impugnano il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Santa Marinella, in rettifica di precedente ordinanza di demolizione, annullata in autotutela, ha ingiunto loro di demolire opere eseguite sul detto fabbricato in forza di DIA prot. 2119 del 5 febbraio 2010 e DIA prot. 2545 del 27 gennaio 2009.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 3, 4 e 6 bis l. 241/90 e succ. mod. e int. e art. 23 d.P.R. 380/2001.
Illegittimamente sarebbe stata ingiunta la rimozione delle opere eseguite sulla base di due dichiarazioni di inizio attività, in relazione alle quali il Comune non avrebbe mai rappresentato l’esistenza di vincoli ostativi.
2) Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 7 l. 241/90 e succ. mod. e int. Violazione e falsa applicazione artt. 21 quinquies e 21 nonies e succ. mod. e int. Violazione e falsa applicazione art. 23, commi 1 e 6, d.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 2 e 97 Cost.
L’amministrazione comunale avrebbe illegittimamente utilizzato i poteri di autotutela senza concedere ai privati incisi dall’atto le necessarie garanzie partecipative senza considerare il ragionevole tempo decorso tra l’esaurimento del potere inibitorio esercitabile in caso di DIA e l’adozione dell’atto impugnato e l’affidamento ingenerato nei proprietari del bene.
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contrarietà a precedenti provvedimenti e prassi applicative.
Il provvedimento sarebbe in contraddizione con la prassi seguita dal Comune negli ultimi cinque anni con riferimento a immobili siti nella medesima zona.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 135, 143, 144 e 145 del d.lgs. n. 42/2004, nonché degli artt. 27, comma 5 bis, della l.r. n. 24/98 e succ. mod. e int. e degli artt. 6, 7 e 62 della N.T.A. del P.T.P.R. adottato dalla Giunta Regionalecon delibera 556/2007 e 1025/2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.r. 22/6/2012, n. 8.
Il provvedimento non chiarirebbe quali vincoli graverebbero sull’immobile e sulla base di quali norme sarebbe stato necessario, per i proprietari, munirsi di nulla osta da presentare unitamente alle due DIA.
Il Comune di Santa Marinella, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato, tenutasi da remoto in data 26 maggio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente occorre rilevare la tardività delle note d’udienza depositate dal Comune di Santa Marinella oltre le ore 12.00 antimeridiane del giorno libero antecedente a quello dell'udienza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 19 maggio 2022, n.39649).
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
Come emerge dalla lettura del provvedimento gravato e dalla relazione tecnica del Responsabile del Servizio edilizia e pianificazione privata del Comune di Santa Marinella, depositato in atti dal Comune resistente, l’impugnata demolizione risulta ordinata dal Comune sul presupposto che le due DIA presentate nel 2009 e nel 2010 non avevano prodotto l’atteso effetto abilitativo degli interventi edilizi posti in essere, in considerazione del fatto, solo genericamente contestato da parte ricorrente, che l’immobile ricadeva in area destinata dal vigente Piano Regolatore Generale a "CI Completamento", soggetta a vincolo paesaggistico e archeologico, ai sensi del Decreto leg.vo n. 4212004 e interessato, al momento di proposizione delle due dichiarazioni di inizio attività, dal “Piano territoriale Paesistico regionale”, adottato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BURL n. 6 del 14 febbraio 2008 (cfr. documentazione e memoria versate in atti dal Comune resistente in data 7 gennaio 2013).
Il fatto che, in forza di tali circostanze, fossero in vigore, sull’area nella quale è collocato l’immobile, le relative norme di salvaguardia – l’adozione delle quali, come noto, ha la specifica funzione di evitare che, nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione, le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare la situazione di fatto e, quindi, per pregiudicare definitivamente gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica in itinere – importava l’immediata applicazione della disciplina normativamente prevista anche per richieste di interventi edilizi realizzabili senza alcun titolo abilitativo, come avviene nel caso della DIA, con la conseguenza che gli interventi posti in essere dai ricorrenti avrebbero dovuto in ogni caso essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici adottati e, dunque, essere accompagnati dai necessari nulla osta paesitico e archeologico (sull’immediata applicabilità delle misure di salvaguardia dalla data di adozione del nuovo piano urbanistico, senza necessità che questo sia stato pubblicato e reso esecutivo, cfr., ex multis, Tar Lombardia, Milano, sez. II, 23 luglio 2021 e Consiglio di Stato sez. II, 18 maggio 2021, n.3885, che ha affermato che “ La misura di salvaguardia di cui all'art. 12 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è strumento diretto ad evitare che nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica generale; tali finalità sussistono identicamente anche in caso di richieste di interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo, come nel caso della d.i.a., che devono comunque essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ”).
Tanto comportava, come correttamente ritenuto dal Comune, l’inefficacia delle due denunce di inizio attività presentate dai proprietari nel 2009 e nel 2010 in assenza dei prescritti nulla osta, con conseguente infondatezza delle censure con le quali i ricorrenti – sull’opposto (e come visto insussistente) presupposto dell’avvenuto perfezionamento delle due dichiarazioni di inizio di attività – hanno sostenuto la tardività dell’intervento in autotutela del Comune e la violazione, da parte dell’ente, delle garanzie partecipative.
Giova richiamare, sul punto, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ affinché la SC (o la DIA) possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti ” (cfr., Tar Lazio, Roma, sez. II stralcio, 9 agosto 2022, n. 11121, Consiglio di Stato, sez. VI 30 aprile 2018, n. 2584 e 4 marzo 2014, n. 1416).
Deve, dunque, ritenersi che una DIA fondata su documenti incompleti o non veritieri, non corrispondendo al modello legale, non possa ritenersi efficace e, quindi, non sia idonea a legittimare lo svolgimento dell’attività privata, suscettibile di essere inibita senza i limiti temporali dettati dall’art. 19, commi 3 e 4, L. n. 241 del 1990, giustificati – come osservato – dall’inerzia serbata dall’organo procedente che, pur in condizione di provvedere, abbia omesso tempestivamente di svolgere le prescritte verifiche di competenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 aprile 2021, n. 2799)
Né il decorso del tempo può radicare in capo al privato alcuna posizione di legittimo affidamento, alla luce della granitica giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di demolizione costituisce doveroso e imprescindibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione, non essendo ravvisabile l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non legittima affatto (cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI, 21.04.2022, n. 3026).
Ne discende la completezza motivazionale dell’atto, che ha richiamato tra i suoi presupposti l’esistenza del Piano territoriale paesistico regionale del 2007, ciò che rende ragione, in assenza dei necessari nulla osta, della assenza di efficacia abilitante delle due DIA presentate dai ricorrenti alla quale conseguiva l’esercizio vincolato del potere sanzionatorio, adottato con riferimento ad opere che si configuravano come realizzate, ab initio e radicalmente, sine titulo.
Va infine respinta la censura di disparità di trattamento.
In proposito, in disparte la genericità dell’affermazione secondo la quale il Comune non avrebbe richiesto i nulla osta paesaggistici e archeologici con riferimento a dichiarazioni di inizio attività presentate con riferimento a interventi edilizi su immobili siti nella medesima zona, occorre considerare che il vizio di disparità di trattamento, come costantemente affermato in giurisprudenza, non può essere comunque dedotto quando è rivendicata l'eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 22 marzo 2021, n.2456).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO