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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1790/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino ConSIliere
3) dott.ssa Tiziana Drago ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1790/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Monica Manera;
appellante
e
(C.F.: ), in proprio e nella Controparte_1 C.F._2
qualità di erede di (C.F.: Persona_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Garofalo;
C.F._3
EL
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 714/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 24.07.2018, avente ad oggetto recesso contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio e negli ulteriori scritti, note e verbali di causa, da intendersi integralmente riportate, insistendo perché, previo rigetto di tutte le eccezioni e deduzioni spiegate dalle appellate, Voglia riformare la sentenza n. 714/18 Tribunale
1 Civile di Castrovillari e, per l'effetto: Dichiarare risolto il preliminare di vendita del 12.09.2006 per inadempimento della promittente venditrice;
CP_2
Accertare il diritto dell'appellante alla restituzione del doppio della caparra versata, nella misura di € 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
In subordine accertare il diritto dell'appellante alla restituzione della caparra versata, nella misura di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
Condannare le appellate e , nelle rispettive Persona_1 Controparte_1
qualità e nei limiti di legge, al pagamento di quanto accertato in favore dell'EL ; Con vittoria di spese e compensi di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio”.
Per l'EL: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, argomentazione, produzione e conclusione, tutte espressamente impugnate e contestate, in via gradata - dichiarare la decadenza dell'impugnazione e, dunque, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla SI.ra
nei confronti di essa per i motivi espressi in Parte_1 Controparte_1
narrativa; - dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di appello notificato alla SI.ra , per i motivi espressi in narrativa, con conseguenziale Controparte_1
inammissibilità dell'appello; - accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 2495
c.c., la carenza di legittimazione processuale sotto il profilo dell'interesse ad agire
e/o sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva, per come meglio argomentato in narrativa, con conseguenziale inammissibilità dell'appello; - rigettare l'appello proposto dalla SI.ra , perché oltremodo destituito di fondamento Parte_1 sia in fatto che in diritto, confermando l'EL sentenza;
- in mero subordine, nella denegata e remota ipotesi di accoglimento del gravame, contenere comunque la condanna della convenuta , in qualità di socia di società a Controparte_1
responsabilità limitata, nell'ambito delle somme da questa effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 comma 2 c.c della
[...]
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori Controparte_3 come per legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, notificato il 28.04.2011, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari la deducendo: Controparte_3
che la convenuta, con contratto del 12.09.2006, prometteva di vendere ad essa attrice
2 un immobile per civile abitazione, sito in Trebisacce (CS), alla C/da Canale
Fiorentino (poi Via Craxi), catastalmente contraddistinto al foglio n. 20, particella n.
1948-1947 sub 8 sub 3, costituente porzione del villino quadrifamiliare n. 2 di un complesso edilizio realizzato in forza di concessione edilizia n. 1689 del 09.11.1998 rilasciata dal Comune di Trebisacce;
che il prezzo complessivo dell'unità immobiliare oggetto di compravendita veniva convenuto in €200.000,00
(duecentomila/00), con versamento alla sottoscrizione del preliminare di €20.000,00
(ventimila/00) a titolo di caparra confirmatoria e con quello successivo di €72.000,00
(settantaduemila/00) alla stipula dell'atto pubblico, nonché mediante accollo di quota di mutuo fondiario, gravante sull'immobile oggetto dello stesso preliminare di vendita, ai fini del pagamento del residuo prezzo di €108.000,00 (centoottomila/00); che all'art. 8 del predetto preliminare, la parte promittente venditrice dichiarava e la parte promissaria acquirente prendeva atto che “l'abitabilità” dell'appartamento oggetto della vendita fosse “stata conseguita con domanda del 21.05.2004 ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dal D.L.vo 27 dicembre
2002 n. 301”; che nel predetto preliminare si conveniva che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro il 30.10.2006; che la che aveva richiesto un Pt_1
mutuo ipotecario per il versamento del restante prezzo alla stipula del definitivo, subiva ritardi nell'istruzione della pratica poiché la non forniva la chiesta CP_3 documentazione amministrativa relativa alla regolarità dell'immobile; che avanzava, quindi, richiesta di proroga del termine per il definitivo alla predetta società e quest'ultima lo concedeva;
che di lì a breve, però, la promissaria acquirente veniva a conoscenza che l'unità immobiliare non era dotata della relativa abitabilità, né tampoco l'abitabilità era stata acquisita per silenzio-assenso in virtù di domanda del
21.05.2004, per come attestato nell'art. 8 del preliminare;
che difatti aveva appreso dal IG. (acquirente di altra porzione del fabbricato de Parte_2
quo) che già in data 09.06.2006 il Comune di Trebisacce aveva attestato che l'agibilità richiesta dalla IG.ra (legale rapp.te della non fosse Per_1 CP_3
stata mai rilasciata, poiché la stessa era stata invitata a chiarimenti ma non aveva ottemperato all'invito; che dopo poco, e precisamente il 21.11.2006, il Comune di
Trebisacce emetteva nei confronti dell'EL Ordinanza di Ingiunzione alla
Demolizione e Messa in Pristino per eseguite opere abusive sul fabbricato in questione ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001; che il mancato rilascio del certificato di agibilità, quindi, non era dipeso da colpevole inerzia della pubblica amministrazione,
3 bensì dal fatto che la costruzione fosse stata eseguita in violazione delle norme edilizie;
che pertanto, con raccomandata a/r del 26.01.2007, la comunicava Pt_1 alla la volontà di rescindere il contratto, con l'invito alla Controparte_3
restituzione della caparra versata alla sottoscrizione del preliminare;
che la predetta
Co
con racc. del 05.02.07, contestava la richiesta e, nonostante l'intervenuta ordinanza di demolizione, insisteva sulla completezza della documentazione amministrativa dell'immobile e richiamava l'art. 8 del preliminare;
ancora, diffidava arditamente l'attrice a presentarsi per la stipula del definitivo il 27.03.2007, definendo la suddetta data come improrogabile;
che la ovviamente non Pt_1
acconsentì alla stipula del rogito ribadendo, con racc. del 02.03.07, la volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale per inadempimento della promittente venditrice;
che la con racc. del 16.04.2007, le comunicava di volersi avvalere della CP_3 clausola risolutiva di cui all'art. 9 del richiamato preliminare, adducendo l'ingiustificato rifiuto a presentarsi per la stipula e trattenendo così la caparra ricevuta.
Tanto esposto, l'attrice concludeva chiedendo al Giudice adito di: “1. accertare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta per i fatti di cui in premessa;
2. dichiarare, quindi, risolto il contratto preliminare del 12.09.2006 per grave inadempimento della promittente venditrice e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del doppio della caparra, quindi € 40.000,00 (quarantamilaeuro/00) oltre interessi legali e/o moratori e/o svalutazione monetaria sino al soddisfo;
3. in subordine, condannare comunque la convenuta alla restituzione della somma di €
20.000,00 (ventimila euro/00), oltre interessi legali e/o moratori e/o svalutazione monetaria sino al soddisfo;
4. condannare in ogni caso la stessa al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, subiti e subendi dall'attrice, oltre interessi legali e/o svalutazione monetaria;
5. condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 02.07.2011 si costituiva in giudizio la
[...]
che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per Controparte_3
genericità ed indeterminatezza dello stesso. Nel merito deduceva che era stata la stessa a chiedere una proroga del termine per la stipula del rogito trovandosi Pt_1 colpevolmente in ritardo per l'accensione del mutuo, che non era dato comprendere a quali irregolarità amministrative facesse riferimento l'attrice avendo il giudice
4 amministrativo sancito la illegittimità dell'ordinanza di demolizione, come peraltro comunicato alla con la raccomandata del 14.09.2007 a firma dell'avv. Pt_1
Pierfrancesco De Marco, ed avendo lo stesso Comune revocato l'ordinanza in data
11.12.2007; che l'immobile promesso in vendita aveva tutti i necessari permessi ed autorizzazioni e, per come espressamente indicato nel preliminare,
l'agibilità/abitabilità era stata acquisita ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/01 per silenzio-assenso formatosi a seguito della domanda presentata dalla il CP_3
21.05.2004; che ad ulteriore riprova del fatto che l'immobile era dotato dell'agibilità vi era l'attestazione all'uopo rilasciata dall'Area Tecnica Servizio Urbanistica-
Edilizia Privata del Comune di Trebisacce. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 714/2018 il Tribunale rigettava la domanda attrice e compensava le spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, rilevava che la società aveva attivato le Controparte_3 procedure amministrative per il conseguimento dell'abitabilità dell'immobile in data
21.05.2004, che la stipula del rogito era prevista per la data del 30.10.2006 successivamente posticipata al 23.03.2007, che l'attrice formalizzava la volontà di non addivenire alla conclusione del definitivo già agli inizi di gennaio 2007 e senza che risultasse in alcun modo impossibile il conseguimento della necessaria abitabilità alla data di stipula del contratto definitivo. Riteneva, quindi, che la non corretta informazione contenuta nel preliminare non avesse arrecato alcuna concreta lesione a parte attrice e che non fosse configurabile un inadempimento della
[...]
alla data in cui la aveva deciso di ritenersi sciolta dal CP_3 Pt_1
preliminare.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.10.2018, denunciando violazione di legge e contraddittorietà Parte_1
della motivazione. Deduceva che non solo la in sede di preliminare CP_3 attestava, falsamente, che l'abitabilità dell'appartamento in questione fosse già stata conseguita, ma al momento in cui le parti contraenti sarebbero dovute addivenire alla stipula dell'atto pubblico (30.10.2006) il predetto immobile non risultava avere ancora il detto requisito dell'abitabilità e di lì a poco (21.11.2006) e sempre nelle more della stipula del definitivo veniva addirittura colpito da un'ordinanza di ingiunzione alla demolizione e messa in pristino per eseguite opere abusive, sicchè
5 era lecito il rifiuto della a dar seguito alla compravendita conformemente Pt_1 all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il rilascio del certificato d'agibilità costituisce un obbligo del venditore, ex art. 1477, terzo comma,
c.c., il cui inadempimento giustifica il recesso del promittente compratore.
Con comparsa depositata in data 21.02.2019 l'avv. Pierfrancesco De Marco, quale difensore in primo grado della dichiarava che la predetta Controparte_3
società risultava estinta a far data dal 28.05.2018 come da visura camerale allegata e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del gravame in quanto notificato a soggetto inesistente.
Con ordinanza del 26.03.2019 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta fissando l'udienza dell'08.10.2019.
In data 03.10.2019 si costituivano con separate comparse Persona_1
e , nella qualità di socie della
[...] Controparte_1 Controparte_3 eccependo entrambe la nullità/inesistenza/abnormità dell'atto ad esse notificato stante la incomprensibilità delle ragioni della loro evocazione in giudizio, e la seconda anche la inammissibilità dell'appello per tardività atteso che la sentenza di primo grado era stata notificata alla in data 03.09.2018, sicchè il termine Pt_1
breve scadeva il 03.10.2018 e tuttavia l'appellante con atto dell'1.10.2018, notificato al difensore della il 10.10.2018, aveva impugnato la sentenza nei confronti CP_3
della società ormai estinta, nonché il limite di responsabilità ex art. 2495 comma 2
c.c..
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza del 14.11.2023, la Corte assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 03.09.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di essere decisa da un diverso collegio.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con comparsa depositata in data 19.10.2024 si costituiva con Controparte_1
un nuovo difensore, anche nella qualità di erede di Persona_1
Con provvedimento del 03.01.2025 il ConSIliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'01.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
6 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'EL.
Giova premettere che Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295, superando precedenti indirizzi di segno diverso, ha ripristinato il principio dell'ultrattività del mandato, dal quale in caso del verificarsi di un evento interruttivo nei riguardi della parte, che il difensore della stessa non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti, discende la validità della notificazione dell'impugnazione effettuata presso il difensore della parte colpita dall'evento, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma
1, seconda parte, senza che neppure rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.
In applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite è stato già da tempo chiarito che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio: tuttavia, ove l'evento estintivo non sia stato dichiarato nè notificato dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., per il principio dell'ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicchè è ritualmente proposta l'impugnazione notificata alla (pur estinta) società, presso il difensore costituito nei gradi di merito (Cass. n. 19103/22; n. 9213/20; n. 30341/18).
Nel caso in esame, è opportuno aggiungere, la cancellazione della
[...]
si è verificata nel corso del giudizio di primo grado in data Controparte_3
28.05.2018 prima della pronunzia della sentenza pubblicata il 24.07.2018, sentenza che poi il difensore della ha notificato alla ai sensi e per gli effetti CP_3 Pt_1
dell'art. 285 c.p.c., e cioè per far decorrere il termine "breve", in data 03.09.2018, ossia dopo che la cancellazione aveva avuto luogo, sicchè l'appellante ha in definitiva notificato l'atto d'appello proprio al difensore che ad essa aveva notificato la sentenza.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità/inesistenza/abnormità dell'atto di integrazione del contraddittorio notificato alle socie della Controparte_3
contenendo esso tutte le indicazioni necessarie a far comprendere le ragioni della
7 evocazione in giudizio, come peraltro dimostra il contenuto delle difese articolate dalla parte EL.
2.2. Nel merito l'appello deve essere rigettato.
La invoca, quale inadempimento della controparte idoneo a giustificare il Pt_1 suo recesso dal preliminare, la mancanza del certificato di agibilità dell'immobile tanto alla stipula del preliminare quanto alla data fissata per la stipula del definitivo e sino al 30.12.2009, allorquando l'Area Tecnica Servizio Urbanistica-Edilizia
Privata del Comune di Trebisacce attestava l'acquisizione del certificato di agibilità.
Al riguardo, in linea di principio, il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità/agibilità.
La violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l'eccezione di inadempimento, e non è sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, avesse già presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità amministrativa dell'immobile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34211 del 21/11/2022; Sez. 2, Sentenza n.
2294 del 30/01/2017, Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009; Sez. 2, Sentenza n.
9253 del 20/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13767 del 18/09/2003; Sez. 2, Sentenza n.
8880 del 03/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 11521 del 04/11/1995).
In presenza di tali evenienze può essere altresì esercitato il recesso ex art. 1385
c.c..
Nondimeno, i predetti rilievi valgono alla condizione che non siano integrati i requisiti atti ad ottenere il certificato di abitabilità (ossia in quanto ricorra una carenza sostanziale e non formale), tanto da impedire il rilascio del relativo documento.
Laddove, per converso, tali requisiti sussistano e difetti il solo aspetto della consegna del certificato di abitabilità, l'inadempimento dedotto si rivela, in concreto, di scarsa importanza ex art. 1455 c.c., avuto riguardo alla valutazione comparativa degli interessi delle parti e alle condizioni oggettive e soggettive di siffatto inadempimento, con l'effetto che la domanda di risoluzione, e a fortiori l'esercizio del diritto potestativo di recesso, non sono legittimati.
E ciò con precipuo riferimento alla mancata consegna del certificato di abitabilità, quale inadempimento di natura formale-documentale, verso cui può essere
8 rivendicato il solo adempimento - ed eventualmente il risarcimento dei danni -, ma non la risoluzione.
Ed invero, la disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c., in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente;
ne consegue che il giudice è tenuto ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti, al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21085 del
04/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20449 del 28/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 19337 del 17/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n.
3273 del 11/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 21209 del 08/08/2019; Sez. 2, Sentenza
n. 21206 del 08/08/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 12549 del 10/05/2019; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 409 del 13/01/2012; Sez. 2, Sentenza n. 398 del 23/01/1989; Sez. 2,
Sentenza n. 4451 del 21/08/1985).
Per converso, solo la carenza irreparabile delle prescrizioni igienico-sanitarie integra una fattispecie di vendita di aliud pro alio datum.
Quindi la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene;
e la risoluzione non può essere pronunciata ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio assenso sulla relativa domanda (Cass. civ., 31 maggio 2010, n. 13231 e in precedenza tra le tante Cass. 9 giugno 2010, n. 13840; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29090; Cass. 13 agosto 2020, n.
17123).
In sostanza, nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancata consegna del certificato di agibilità, di destinazione urbanistica o di abitabilità impone una indagine volta ad accertare la causa effettiva di tale situazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere da molteplici cause, quali una grave violazione urbanistica, la necessità di interventi edilizi oppure dall'esistenza di meri
9 impedimenti o ritardi burocratici che non attengono alla oggettiva attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economico sociale. Pertanto, l'eventuale relativo inadempimento del venditore può assumere connotazioni di diversa gravità senza necessariamente esser tale da dare luogo a risoluzione del contratto.
In definitiva, alla "mancanza" del certificato di abitabilità (recte del certificato di agibilità) possono essere ricondotte le seguenti diverse fattispecie, con eterogenee conseguenze:
a) il difetto della richiamata certificazione può essere ascrivibile all'assenza (in senso sostanziale-funzionale), in radice, dei requisiti di conformità igienico- sanitaria, di sicurezza e sul risparmio energetico, volti a rendere abitabile o agibile l'immobile - assenza che non sia sanabile in termini assoluti -: in tal caso, il bene oggetto del negozio traslativo (o della promessa di vendita) assume connotazioni completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta), con la correlata possibilità di esperire l'azione di risoluzione (per vendita di aliud pro alio), senza soggiacere alle strettoie decadenziali e prescrizionali delle garanzie edilizie;
b) oppure la mancanza sostanziale dei requisiti igienico-sanitari può determinare un vizio della cosa alienata ovvero una mancanza di qualità essenziali, laddove le difformità accertate siano sanabili e, dunque, non abbiano un'incidenza strutturale e funzionale sulla destinazione economico-sociale del bene;
c) in ultimo, la carenza della relativa certificazione può avere un rilievo esclusivamente formale-documentale, in quanto, pur sussistendo i requisiti di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e sul risparmio energetico, la pratica amministrativa volta ad ottenere il rilascio di tale attestazione non sia stata avviata o ultimata, a cura dell'alienante o del promittente venditore, in tal caso derivandone a priori che il contratto non può essere risolto, atteso che l'inadempimento dedotto non è talmente grave da dar luogo ad uno squilibrio funzionale del sinallagma negoziale, sebbene possa esserne invocato l'adempimento e possa essere azionata la relativa tutela risarcitoria.
Applicati tali precetti al caso di specie, si ricava che non sussistevano i presupposti per esercitare il recesso per difetto dell'inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c..
10 Rileva innanzitutto la Corte che non risponde al vero l'assunto dell'appellante secondo cui la promittente venditrice in sede di preliminare avrebbe falsamente attestato il rilascio del certificato. In quella sede la ha dichiarato Controparte_3 che l'agibilità/abitabilità era stata acquisita ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/01 per silenzio-assenso formatosi a seguito della domanda presentata il 21.05.2004. Va al riguardo evidenziato che il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 24-26, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva una forma di silenzio-assenso, in caso di mancata risposta dell'amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, corredata dagli appositi documenti richiesti dalla legge.
La stessa nota dell'Area Tecnica Servizio Urbanistica-Edilizia Privata del
Comune di Trebisacce del 30.12.2009, nel richiamare la domanda della del CP_3
21.05.2004 e nel dare atto che ad essa aveva fatto seguito in data 07.02.2006 una richiesta di integrazione documentale evasa il successivo 23.03.2006, attesta l'acquisizione del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 380/01 per decorrenza dei termini, così confermando la formazione del silenzio-assenso a suo tempo indicata nel preliminare.
Né è dirimente la circostanza della emissione dell'ordinanza di demolizione e messa in pristino del 21.11.06, trattandosi di provvedimento emesso in carenza dei relativi presupposti, come dimostrato dall'accoglimento del ricorso proposto avverso lo stesso dalla giusta ordinanza del ConSIlio di Stato n. 3991/07 e dalla CP_3
successiva revoca adottata dal in data 11.12.2007. CP_4
L'appellante non può neppure invocare la mancata conoscenza delle predette circostanze dal momento che la con la raccomandata del 14.09.2007 a firma CP_3 dell'avv. Pierfrancesco De Marco, le comunicava l'accoglimento del ricorso da parte del ConSIlio di Stato.
Infine, risulta del tutto indimostrata l'affermazione dell'appellante secondo cui la banca avrebbe rifiutato la concessione del mutuo perché la Controparte_3
non avrebbe fornito la chiesta documentazione amministrativa relativa alla regolarità dell'immobile, risultando di contro ex actis la trasmissione della detta documentazione da parte della alla banca Monte dei Paschi di Siena con CP_3
lettera del 02.11.2006.
In conclusione, per le argomentazioni svolte, l'appello va respinto, con il che resta assorbita l'eccezione ex art. 2495 comma 2 c.c..
11 § 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , anche nella qualità di erede Parte_1 Controparte_1
di quali socie della avverso la Persona_1 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 714/2018 pubblicata il 24.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'EL, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conSIlio del 13.05.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino ConSIliere
3) dott.ssa Tiziana Drago ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1790/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Monica Manera;
appellante
e
(C.F.: ), in proprio e nella Controparte_1 C.F._2
qualità di erede di (C.F.: Persona_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Garofalo;
C.F._3
EL
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 714/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 24.07.2018, avente ad oggetto recesso contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio e negli ulteriori scritti, note e verbali di causa, da intendersi integralmente riportate, insistendo perché, previo rigetto di tutte le eccezioni e deduzioni spiegate dalle appellate, Voglia riformare la sentenza n. 714/18 Tribunale
1 Civile di Castrovillari e, per l'effetto: Dichiarare risolto il preliminare di vendita del 12.09.2006 per inadempimento della promittente venditrice;
CP_2
Accertare il diritto dell'appellante alla restituzione del doppio della caparra versata, nella misura di € 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
In subordine accertare il diritto dell'appellante alla restituzione della caparra versata, nella misura di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
Condannare le appellate e , nelle rispettive Persona_1 Controparte_1
qualità e nei limiti di legge, al pagamento di quanto accertato in favore dell'EL ; Con vittoria di spese e compensi di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio”.
Per l'EL: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, argomentazione, produzione e conclusione, tutte espressamente impugnate e contestate, in via gradata - dichiarare la decadenza dell'impugnazione e, dunque, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla SI.ra
nei confronti di essa per i motivi espressi in Parte_1 Controparte_1
narrativa; - dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di appello notificato alla SI.ra , per i motivi espressi in narrativa, con conseguenziale Controparte_1
inammissibilità dell'appello; - accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 2495
c.c., la carenza di legittimazione processuale sotto il profilo dell'interesse ad agire
e/o sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva, per come meglio argomentato in narrativa, con conseguenziale inammissibilità dell'appello; - rigettare l'appello proposto dalla SI.ra , perché oltremodo destituito di fondamento Parte_1 sia in fatto che in diritto, confermando l'EL sentenza;
- in mero subordine, nella denegata e remota ipotesi di accoglimento del gravame, contenere comunque la condanna della convenuta , in qualità di socia di società a Controparte_1
responsabilità limitata, nell'ambito delle somme da questa effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 comma 2 c.c della
[...]
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori Controparte_3 come per legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, notificato il 28.04.2011, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari la deducendo: Controparte_3
che la convenuta, con contratto del 12.09.2006, prometteva di vendere ad essa attrice
2 un immobile per civile abitazione, sito in Trebisacce (CS), alla C/da Canale
Fiorentino (poi Via Craxi), catastalmente contraddistinto al foglio n. 20, particella n.
1948-1947 sub 8 sub 3, costituente porzione del villino quadrifamiliare n. 2 di un complesso edilizio realizzato in forza di concessione edilizia n. 1689 del 09.11.1998 rilasciata dal Comune di Trebisacce;
che il prezzo complessivo dell'unità immobiliare oggetto di compravendita veniva convenuto in €200.000,00
(duecentomila/00), con versamento alla sottoscrizione del preliminare di €20.000,00
(ventimila/00) a titolo di caparra confirmatoria e con quello successivo di €72.000,00
(settantaduemila/00) alla stipula dell'atto pubblico, nonché mediante accollo di quota di mutuo fondiario, gravante sull'immobile oggetto dello stesso preliminare di vendita, ai fini del pagamento del residuo prezzo di €108.000,00 (centoottomila/00); che all'art. 8 del predetto preliminare, la parte promittente venditrice dichiarava e la parte promissaria acquirente prendeva atto che “l'abitabilità” dell'appartamento oggetto della vendita fosse “stata conseguita con domanda del 21.05.2004 ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dal D.L.vo 27 dicembre
2002 n. 301”; che nel predetto preliminare si conveniva che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro il 30.10.2006; che la che aveva richiesto un Pt_1
mutuo ipotecario per il versamento del restante prezzo alla stipula del definitivo, subiva ritardi nell'istruzione della pratica poiché la non forniva la chiesta CP_3 documentazione amministrativa relativa alla regolarità dell'immobile; che avanzava, quindi, richiesta di proroga del termine per il definitivo alla predetta società e quest'ultima lo concedeva;
che di lì a breve, però, la promissaria acquirente veniva a conoscenza che l'unità immobiliare non era dotata della relativa abitabilità, né tampoco l'abitabilità era stata acquisita per silenzio-assenso in virtù di domanda del
21.05.2004, per come attestato nell'art. 8 del preliminare;
che difatti aveva appreso dal IG. (acquirente di altra porzione del fabbricato de Parte_2
quo) che già in data 09.06.2006 il Comune di Trebisacce aveva attestato che l'agibilità richiesta dalla IG.ra (legale rapp.te della non fosse Per_1 CP_3
stata mai rilasciata, poiché la stessa era stata invitata a chiarimenti ma non aveva ottemperato all'invito; che dopo poco, e precisamente il 21.11.2006, il Comune di
Trebisacce emetteva nei confronti dell'EL Ordinanza di Ingiunzione alla
Demolizione e Messa in Pristino per eseguite opere abusive sul fabbricato in questione ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001; che il mancato rilascio del certificato di agibilità, quindi, non era dipeso da colpevole inerzia della pubblica amministrazione,
3 bensì dal fatto che la costruzione fosse stata eseguita in violazione delle norme edilizie;
che pertanto, con raccomandata a/r del 26.01.2007, la comunicava Pt_1 alla la volontà di rescindere il contratto, con l'invito alla Controparte_3
restituzione della caparra versata alla sottoscrizione del preliminare;
che la predetta
Co
con racc. del 05.02.07, contestava la richiesta e, nonostante l'intervenuta ordinanza di demolizione, insisteva sulla completezza della documentazione amministrativa dell'immobile e richiamava l'art. 8 del preliminare;
ancora, diffidava arditamente l'attrice a presentarsi per la stipula del definitivo il 27.03.2007, definendo la suddetta data come improrogabile;
che la ovviamente non Pt_1
acconsentì alla stipula del rogito ribadendo, con racc. del 02.03.07, la volontà di liberarsi dal vincolo contrattuale per inadempimento della promittente venditrice;
che la con racc. del 16.04.2007, le comunicava di volersi avvalere della CP_3 clausola risolutiva di cui all'art. 9 del richiamato preliminare, adducendo l'ingiustificato rifiuto a presentarsi per la stipula e trattenendo così la caparra ricevuta.
Tanto esposto, l'attrice concludeva chiedendo al Giudice adito di: “1. accertare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta per i fatti di cui in premessa;
2. dichiarare, quindi, risolto il contratto preliminare del 12.09.2006 per grave inadempimento della promittente venditrice e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del doppio della caparra, quindi € 40.000,00 (quarantamilaeuro/00) oltre interessi legali e/o moratori e/o svalutazione monetaria sino al soddisfo;
3. in subordine, condannare comunque la convenuta alla restituzione della somma di €
20.000,00 (ventimila euro/00), oltre interessi legali e/o moratori e/o svalutazione monetaria sino al soddisfo;
4. condannare in ogni caso la stessa al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, subiti e subendi dall'attrice, oltre interessi legali e/o svalutazione monetaria;
5. condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 02.07.2011 si costituiva in giudizio la
[...]
che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per Controparte_3
genericità ed indeterminatezza dello stesso. Nel merito deduceva che era stata la stessa a chiedere una proroga del termine per la stipula del rogito trovandosi Pt_1 colpevolmente in ritardo per l'accensione del mutuo, che non era dato comprendere a quali irregolarità amministrative facesse riferimento l'attrice avendo il giudice
4 amministrativo sancito la illegittimità dell'ordinanza di demolizione, come peraltro comunicato alla con la raccomandata del 14.09.2007 a firma dell'avv. Pt_1
Pierfrancesco De Marco, ed avendo lo stesso Comune revocato l'ordinanza in data
11.12.2007; che l'immobile promesso in vendita aveva tutti i necessari permessi ed autorizzazioni e, per come espressamente indicato nel preliminare,
l'agibilità/abitabilità era stata acquisita ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/01 per silenzio-assenso formatosi a seguito della domanda presentata dalla il CP_3
21.05.2004; che ad ulteriore riprova del fatto che l'immobile era dotato dell'agibilità vi era l'attestazione all'uopo rilasciata dall'Area Tecnica Servizio Urbanistica-
Edilizia Privata del Comune di Trebisacce. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 714/2018 il Tribunale rigettava la domanda attrice e compensava le spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, rilevava che la società aveva attivato le Controparte_3 procedure amministrative per il conseguimento dell'abitabilità dell'immobile in data
21.05.2004, che la stipula del rogito era prevista per la data del 30.10.2006 successivamente posticipata al 23.03.2007, che l'attrice formalizzava la volontà di non addivenire alla conclusione del definitivo già agli inizi di gennaio 2007 e senza che risultasse in alcun modo impossibile il conseguimento della necessaria abitabilità alla data di stipula del contratto definitivo. Riteneva, quindi, che la non corretta informazione contenuta nel preliminare non avesse arrecato alcuna concreta lesione a parte attrice e che non fosse configurabile un inadempimento della
[...]
alla data in cui la aveva deciso di ritenersi sciolta dal CP_3 Pt_1
preliminare.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.10.2018, denunciando violazione di legge e contraddittorietà Parte_1
della motivazione. Deduceva che non solo la in sede di preliminare CP_3 attestava, falsamente, che l'abitabilità dell'appartamento in questione fosse già stata conseguita, ma al momento in cui le parti contraenti sarebbero dovute addivenire alla stipula dell'atto pubblico (30.10.2006) il predetto immobile non risultava avere ancora il detto requisito dell'abitabilità e di lì a poco (21.11.2006) e sempre nelle more della stipula del definitivo veniva addirittura colpito da un'ordinanza di ingiunzione alla demolizione e messa in pristino per eseguite opere abusive, sicchè
5 era lecito il rifiuto della a dar seguito alla compravendita conformemente Pt_1 all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il rilascio del certificato d'agibilità costituisce un obbligo del venditore, ex art. 1477, terzo comma,
c.c., il cui inadempimento giustifica il recesso del promittente compratore.
Con comparsa depositata in data 21.02.2019 l'avv. Pierfrancesco De Marco, quale difensore in primo grado della dichiarava che la predetta Controparte_3
società risultava estinta a far data dal 28.05.2018 come da visura camerale allegata e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del gravame in quanto notificato a soggetto inesistente.
Con ordinanza del 26.03.2019 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta fissando l'udienza dell'08.10.2019.
In data 03.10.2019 si costituivano con separate comparse Persona_1
e , nella qualità di socie della
[...] Controparte_1 Controparte_3 eccependo entrambe la nullità/inesistenza/abnormità dell'atto ad esse notificato stante la incomprensibilità delle ragioni della loro evocazione in giudizio, e la seconda anche la inammissibilità dell'appello per tardività atteso che la sentenza di primo grado era stata notificata alla in data 03.09.2018, sicchè il termine Pt_1
breve scadeva il 03.10.2018 e tuttavia l'appellante con atto dell'1.10.2018, notificato al difensore della il 10.10.2018, aveva impugnato la sentenza nei confronti CP_3
della società ormai estinta, nonché il limite di responsabilità ex art. 2495 comma 2
c.c..
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza del 14.11.2023, la Corte assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 03.09.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di essere decisa da un diverso collegio.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con comparsa depositata in data 19.10.2024 si costituiva con Controparte_1
un nuovo difensore, anche nella qualità di erede di Persona_1
Con provvedimento del 03.01.2025 il ConSIliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'01.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
6 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'EL.
Giova premettere che Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295, superando precedenti indirizzi di segno diverso, ha ripristinato il principio dell'ultrattività del mandato, dal quale in caso del verificarsi di un evento interruttivo nei riguardi della parte, che il difensore della stessa non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti, discende la validità della notificazione dell'impugnazione effettuata presso il difensore della parte colpita dall'evento, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma
1, seconda parte, senza che neppure rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.
In applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite è stato già da tempo chiarito che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio: tuttavia, ove l'evento estintivo non sia stato dichiarato nè notificato dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., per il principio dell'ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicchè è ritualmente proposta l'impugnazione notificata alla (pur estinta) società, presso il difensore costituito nei gradi di merito (Cass. n. 19103/22; n. 9213/20; n. 30341/18).
Nel caso in esame, è opportuno aggiungere, la cancellazione della
[...]
si è verificata nel corso del giudizio di primo grado in data Controparte_3
28.05.2018 prima della pronunzia della sentenza pubblicata il 24.07.2018, sentenza che poi il difensore della ha notificato alla ai sensi e per gli effetti CP_3 Pt_1
dell'art. 285 c.p.c., e cioè per far decorrere il termine "breve", in data 03.09.2018, ossia dopo che la cancellazione aveva avuto luogo, sicchè l'appellante ha in definitiva notificato l'atto d'appello proprio al difensore che ad essa aveva notificato la sentenza.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità/inesistenza/abnormità dell'atto di integrazione del contraddittorio notificato alle socie della Controparte_3
contenendo esso tutte le indicazioni necessarie a far comprendere le ragioni della
7 evocazione in giudizio, come peraltro dimostra il contenuto delle difese articolate dalla parte EL.
2.2. Nel merito l'appello deve essere rigettato.
La invoca, quale inadempimento della controparte idoneo a giustificare il Pt_1 suo recesso dal preliminare, la mancanza del certificato di agibilità dell'immobile tanto alla stipula del preliminare quanto alla data fissata per la stipula del definitivo e sino al 30.12.2009, allorquando l'Area Tecnica Servizio Urbanistica-Edilizia
Privata del Comune di Trebisacce attestava l'acquisizione del certificato di agibilità.
Al riguardo, in linea di principio, il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità/agibilità.
La violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l'eccezione di inadempimento, e non è sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, avesse già presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità amministrativa dell'immobile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34211 del 21/11/2022; Sez. 2, Sentenza n.
2294 del 30/01/2017, Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009; Sez. 2, Sentenza n.
9253 del 20/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13767 del 18/09/2003; Sez. 2, Sentenza n.
8880 del 03/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 11521 del 04/11/1995).
In presenza di tali evenienze può essere altresì esercitato il recesso ex art. 1385
c.c..
Nondimeno, i predetti rilievi valgono alla condizione che non siano integrati i requisiti atti ad ottenere il certificato di abitabilità (ossia in quanto ricorra una carenza sostanziale e non formale), tanto da impedire il rilascio del relativo documento.
Laddove, per converso, tali requisiti sussistano e difetti il solo aspetto della consegna del certificato di abitabilità, l'inadempimento dedotto si rivela, in concreto, di scarsa importanza ex art. 1455 c.c., avuto riguardo alla valutazione comparativa degli interessi delle parti e alle condizioni oggettive e soggettive di siffatto inadempimento, con l'effetto che la domanda di risoluzione, e a fortiori l'esercizio del diritto potestativo di recesso, non sono legittimati.
E ciò con precipuo riferimento alla mancata consegna del certificato di abitabilità, quale inadempimento di natura formale-documentale, verso cui può essere
8 rivendicato il solo adempimento - ed eventualmente il risarcimento dei danni -, ma non la risoluzione.
Ed invero, la disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c., in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente;
ne consegue che il giudice è tenuto ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti, al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21085 del
04/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20449 del 28/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 19337 del 17/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n.
3273 del 11/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 21209 del 08/08/2019; Sez. 2, Sentenza
n. 21206 del 08/08/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 12549 del 10/05/2019; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 409 del 13/01/2012; Sez. 2, Sentenza n. 398 del 23/01/1989; Sez. 2,
Sentenza n. 4451 del 21/08/1985).
Per converso, solo la carenza irreparabile delle prescrizioni igienico-sanitarie integra una fattispecie di vendita di aliud pro alio datum.
Quindi la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene;
e la risoluzione non può essere pronunciata ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio assenso sulla relativa domanda (Cass. civ., 31 maggio 2010, n. 13231 e in precedenza tra le tante Cass. 9 giugno 2010, n. 13840; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29090; Cass. 13 agosto 2020, n.
17123).
In sostanza, nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancata consegna del certificato di agibilità, di destinazione urbanistica o di abitabilità impone una indagine volta ad accertare la causa effettiva di tale situazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere da molteplici cause, quali una grave violazione urbanistica, la necessità di interventi edilizi oppure dall'esistenza di meri
9 impedimenti o ritardi burocratici che non attengono alla oggettiva attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economico sociale. Pertanto, l'eventuale relativo inadempimento del venditore può assumere connotazioni di diversa gravità senza necessariamente esser tale da dare luogo a risoluzione del contratto.
In definitiva, alla "mancanza" del certificato di abitabilità (recte del certificato di agibilità) possono essere ricondotte le seguenti diverse fattispecie, con eterogenee conseguenze:
a) il difetto della richiamata certificazione può essere ascrivibile all'assenza (in senso sostanziale-funzionale), in radice, dei requisiti di conformità igienico- sanitaria, di sicurezza e sul risparmio energetico, volti a rendere abitabile o agibile l'immobile - assenza che non sia sanabile in termini assoluti -: in tal caso, il bene oggetto del negozio traslativo (o della promessa di vendita) assume connotazioni completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta), con la correlata possibilità di esperire l'azione di risoluzione (per vendita di aliud pro alio), senza soggiacere alle strettoie decadenziali e prescrizionali delle garanzie edilizie;
b) oppure la mancanza sostanziale dei requisiti igienico-sanitari può determinare un vizio della cosa alienata ovvero una mancanza di qualità essenziali, laddove le difformità accertate siano sanabili e, dunque, non abbiano un'incidenza strutturale e funzionale sulla destinazione economico-sociale del bene;
c) in ultimo, la carenza della relativa certificazione può avere un rilievo esclusivamente formale-documentale, in quanto, pur sussistendo i requisiti di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e sul risparmio energetico, la pratica amministrativa volta ad ottenere il rilascio di tale attestazione non sia stata avviata o ultimata, a cura dell'alienante o del promittente venditore, in tal caso derivandone a priori che il contratto non può essere risolto, atteso che l'inadempimento dedotto non è talmente grave da dar luogo ad uno squilibrio funzionale del sinallagma negoziale, sebbene possa esserne invocato l'adempimento e possa essere azionata la relativa tutela risarcitoria.
Applicati tali precetti al caso di specie, si ricava che non sussistevano i presupposti per esercitare il recesso per difetto dell'inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c..
10 Rileva innanzitutto la Corte che non risponde al vero l'assunto dell'appellante secondo cui la promittente venditrice in sede di preliminare avrebbe falsamente attestato il rilascio del certificato. In quella sede la ha dichiarato Controparte_3 che l'agibilità/abitabilità era stata acquisita ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/01 per silenzio-assenso formatosi a seguito della domanda presentata il 21.05.2004. Va al riguardo evidenziato che il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 24-26, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva una forma di silenzio-assenso, in caso di mancata risposta dell'amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, corredata dagli appositi documenti richiesti dalla legge.
La stessa nota dell'Area Tecnica Servizio Urbanistica-Edilizia Privata del
Comune di Trebisacce del 30.12.2009, nel richiamare la domanda della del CP_3
21.05.2004 e nel dare atto che ad essa aveva fatto seguito in data 07.02.2006 una richiesta di integrazione documentale evasa il successivo 23.03.2006, attesta l'acquisizione del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 380/01 per decorrenza dei termini, così confermando la formazione del silenzio-assenso a suo tempo indicata nel preliminare.
Né è dirimente la circostanza della emissione dell'ordinanza di demolizione e messa in pristino del 21.11.06, trattandosi di provvedimento emesso in carenza dei relativi presupposti, come dimostrato dall'accoglimento del ricorso proposto avverso lo stesso dalla giusta ordinanza del ConSIlio di Stato n. 3991/07 e dalla CP_3
successiva revoca adottata dal in data 11.12.2007. CP_4
L'appellante non può neppure invocare la mancata conoscenza delle predette circostanze dal momento che la con la raccomandata del 14.09.2007 a firma CP_3 dell'avv. Pierfrancesco De Marco, le comunicava l'accoglimento del ricorso da parte del ConSIlio di Stato.
Infine, risulta del tutto indimostrata l'affermazione dell'appellante secondo cui la banca avrebbe rifiutato la concessione del mutuo perché la Controparte_3
non avrebbe fornito la chiesta documentazione amministrativa relativa alla regolarità dell'immobile, risultando di contro ex actis la trasmissione della detta documentazione da parte della alla banca Monte dei Paschi di Siena con CP_3
lettera del 02.11.2006.
In conclusione, per le argomentazioni svolte, l'appello va respinto, con il che resta assorbita l'eccezione ex art. 2495 comma 2 c.c..
11 § 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , anche nella qualità di erede Parte_1 Controparte_1
di quali socie della avverso la Persona_1 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 714/2018 pubblicata il 24.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'EL, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conSIlio del 13.05.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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